Errori nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” dichiarazioni 2021 (p.i. 2020). In arrivo le lettere di compliance

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

A tal proposito, si ricorda, che:

  • l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
  • l’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Sul punto, si evidenzia che nella parte motiva del provvedimento, chiarito che gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario e che per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto. gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Ciò premesso, con il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024 si comunica, quindi, la messa a disposizione di elementi e le informazioni (di cui al punto 1.2) che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate detta la modalità per comunicare le seguenti informazioni (di cui al punto 1.2):

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA,

al fine di consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, del medesimo Provvedimento, prot. n. 221010/2024, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

 

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti (cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 15 aprile 2021). A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Con riferimento alle citate violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.




I nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832

La Commissione Europea ha adottato i nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832.

I due regolamenti modificano le norme generali per gli aiuti di piccola entità (regolamento de minimis) e per gli aiuti di piccola entità per i servizi di interesse economico generale, quali i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento de minimis SIEG).

La nuova normativa, che esenta gli aiuti di piccola entità dal controllo sugli aiuti di Stato dell’UE poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030.

Le principali novità riguardano l’aumento dei concedibili e la modifica del triennio di riferimento per il calcolo del cumulo che passano da tre esercizi finanziari a tre anni solari.

Le modifiche al regolamento de minimis:

  • aumento del massimale per azienda da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione;
  • introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese;
  • introduzione di “safe harbours” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

Le modifiche al regolamento de minimis sui SIEG:

L’ aumento del massimale per azienda da 500.000 euro (applicabile dal 2012) a 750.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.

Link al testo del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza.

Come chiarito nel terzo considerando “alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300.000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza”.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. (Così, undicesimo considerando). Pertanto, il periodo di riferimento si calcola a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto ed è identico per tutte le imprese che costituiscono l’impresa unica, a prescindere dagli eventuali esercizi finanziari diversi tra le imprese.

Link al testo Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, è opportuno adeguare le norme «de minimis» per gli aiuti a favore dei servizi di interesse economico generale in modo da tener conto di alcune modifiche apportate al regolamento «de minimis» generale (UE) 2023/2831, al fine di garantire la coerenza, tenendo conto allo stesso tempo delle peculiarità dei servizi di interesse economico generale. (Così, quarto considerando).

È opportuno inoltre aumentare a 750 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» per i servizi di interesse economico generale che un’impresa unica può ricevere nell’arco di un triennio da uno Stato membro. Tale massimale riflette l’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 360/2012 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (Così, quarto considerando).

Pertanto per i servizi di interesse economico generale (SIEG) il limite sale da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.




Dal 28 settembre 2022 possibile presentare l’autodichiarazione per il credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo

Da oggi (28 settembre 2022) è possibile inviare i file contenenti l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta i cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Per l’invio delle autodichiarazioni si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Agevolazioni la versione 1.0.0 del 28/09/2022 relativa al modulo Controlli Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (codice fornitura: CTU22).

 

Il software Credito IMU per il turismo consente la compilazione dell’Autodichiarazione e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di compilazione (versione 1.0.0)
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di controllo (versione 1.0.0)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il provvedimento definisce ti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework.

Per maggiori informazioni vedi: “Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio”




Commercialisti al Governo, prorogare l’autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: “Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”

Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede

“un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata

“con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Nella lettera inviata agli esponenti dell’esecutivo e delle Entrate, il presidente dei commercialisti spiega come

“per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell’estrema complessità delle verifiche che l’adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione – aggiunge – sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza”.

“E’ evidente – prosegue – che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici. I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell’autodichiarazione sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo resosi necessario per l’approvazione della disciplina attuativa e della relativa modulistica. Considerata la complessità della materia, è davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all’adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti”.

 

Il presidente conclude la missiva sottolineando come

“in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di lockdown, i commercialisti sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L’impegno profuso dai commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene”.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° giugno 2022)




Monitoraggio Aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Con un provvedimento di oggi (del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022), in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

 

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

 

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

 

Finestra per l’invio, dal 28 aprile al 30 giugno 2022

 

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 27 aprile 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici», pubblicato il 27.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»




L’esonero dal versamento del Saldo IRAP 2019 andava indicato nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP 2020: in caso di omissione la sanzione (da 250 a 2mila euro) può essere ridotta con il ravvedimento

 

 

I contribuenti che hanno fruito dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020), erano tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, come peraltro indicato nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (Par. 1.1.4, quesito n. 4 in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1318). Tuttavia, laddove i contribuenti siano incorsi nell’omissione della compilazione della citata sezione XVIII, questi possono regolarizzare l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (da euro 250 a euro 2.000) definibile, peraltro, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (riduzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 29 settembre 2021,con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Abrogazione del versamento del saldo 2019 – Obbligo di compilazione nel modello IRAP 2020 (sezione XVIII del quadro IS) – Conferma – Violazione dell’obbligo – Applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Affermazione – Ravvedimento operoso – Applicabilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77  (cd. Decreto “Rilancio”)




Per il contributo a fondo perduto “perequativo” individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

 

 

Il contributo perequativo o Cfp a conguaglio

 

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La disposizione normativa demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il presente provvedimento sono definiti i citati campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio. Sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, recante: «Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 04.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione UE un regime da 1,5 miliardi di euro dello Stato italiano a sostegno delle imprese del Sud Italia colpite dall’emergenza coronavirus

 

 

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di euro destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall’emergenza coronavirus, riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo (link: https://eur-lex.europa.eu/) per gli aiuti di Stato.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il Sud Italia è stato duramente colpito dall’impatto economico dell’emergenza coronavirus. La presente misura da 1,5 miliardi di euro sosterrà l’occupazione e aiuterà le imprese attive nelle regioni del Sud Italia ad affrontare i problemi di liquidità che incontrano a causa dell’emergenza, mantenendo il livello dell’occupazione e assicurando la continuità delle attività economiche durante e dopo l’emergenza. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”

 

La misura italiana a favore delle regioni del Sud Italia

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime di agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia.

L’obiettivo del regime è ridurre il costo del lavoro a carico dei beneficiari, aiutandoli in tal modo a soddisfare il fabbisogno di liquidità, a proseguire le attività e a mantenere i livelli occupazionali durante e dopo l’emergenza.

La misura prevede una riduzione del 30% dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel quadro di contratti di lavoro che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud Italia. La misura si applica alle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il PIL regionale è inferiore al 90% della media UE e il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale. Del regime potranno beneficiare le imprese di tutte le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finanziario, agricolo e del lavoro domestico.

La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo.

In particolare:

i) l’aiuto per ogni singola impresa non supererà i 120000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e gli 800000 euro per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili e

ii) l’obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione ha concluso che la misura del Governo italiano contribuirà alla gestione dell’impatto economico del coronavirus nelle regioni del Sud Italia.

La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

 

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio e il 29 giugno 2020 (Link: https://ec.europa.eu/), prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100000 euro a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120000 euro a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800000 euro a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800000 euro per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100000 euro e 120000 euro per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90% del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare l’emergenza coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa dell’emergenza Coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione. Le ricapitalizzazioni al di sopra della soglia di 250 milioni di euro sono soggette all’obbligo di notifica separata e, se vanno a beneficio di imprese che detengono un significativo potere di mercato in almeno uno dei mercati rilevanti in cui operano, gli Stati membri sono tenuti a proporre misure supplementari, sotto forma di impegni strutturali o comportamentali, volte a garantire l’esistenza di una concorrenza effettiva in tali mercati.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro temporaneo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30000 euro per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200000 euro per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dall’emergenza coronavirus.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021, poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

 

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58802 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sono disponibili qui (link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.

(Così, comunicato rappresentanza in Italia Commissione europea del 7 ottobre 2020)




Decreto-legge su aree del Mezzogiorno: modificata la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il Senato, nella seduta pomeridiana di mercoledì 22 febbraio, ha approvato in via definitiva, con 122 voti favorevoli, 44 contrari e 50 astenuti, il ddl n. 2692, di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (già approvato dalla Camera dei deputati, con scadenza il 28 febbraio 2017).

Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno,  l’articolo 7-quater, rubricato: «Misure in materia di credito d’imposta»), modifica in parte la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare si prevede:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE), in luogo della deroga attualmente prevista, ovvero per il caso di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE); si evidenzia che tale modifica è compatibile con la decisione C(2016) 5938 final della Commissione europea la quale, su richiesta del Governo italiano, ha incluso l’intera regione Sardegna come “zona a”, con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda peraltro che ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell’Italia, approvata con decisione della Commissione del 16 settembre 2014, solo alcune parti della regione Sardegna sono designate come zone ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (comma 1);
  • l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell’allegato della decisione citata (comma 1). Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n. 177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI). La norma vigente prevede, invece, una misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese;
  • l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili (comma 2 e conseguente modifica prevista al comma 4 in caso di riduzione successiva del credito d’imposta);
  • è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (comma 3);
  • le suddette modifiche si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 in esame (comma 5).

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d’imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 miilioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell’agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell’agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo. Tale paragrafo prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.




Aiuti di Stato concessi da soggetti pubblici: più semplice la verifica, di chi può ricevere le agevolazioni, prevista dall’impegno Deggendorf

Per evitare i casi d’incompatibilità degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha chiesto a tutti gli Stati membri Ue di assumere l’“impegno Deggendorf”, che consiste nel verificare preventivamente che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e non restituito aiuti che la Commissione stessa abbia dichiarato incompatibili e per i quali ne abbia ordinato il recupero.

Dal 1° gennaio 2016 le Amministrazioni pubbliche che intendono concedere aiuti di Stato potranno verificare, con una nuova modalità più immediata, se i beneficiari sono sottoposti al recupero degli aiuti di natura fiscale, inviando una semplice richiesta, tramite Pec, all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo:

verificadeggendorf@pec.agenziaentrate.it.

Per poter effettuare la verifica prevista dall’impegno Deggendorf relativa agli aiuti fiscali, la casella Pec delle Pa deve risultare tra quelle presenti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Per avere informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare – Richiedere – Aiuti di Stato concessi da soggetti pubblici (“impegno Deggendorf”). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2015)