Piani di risparmio a lungo termine (Pir). Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pubblicata la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022 con cui le Entrate forniscono indicazioni sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir), in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. Tra i chiarimenti forniti, l’Agenzia illustra le novità in materia di innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari e chiarisce con esempi pratici di facile comprensione come comportarsi in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina.

 

I nuovi limiti al plafond

 

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. In base alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, l’importo investito nel PIR ordinario non può superare il plafond complessivo di 200mila euro (la precedente soglia era di 150mila euro), con un limite di plafond annuo di 40mila euro (in questo caso la precedente soglia era di 30mila euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

 

Come comportarsi in caso di piani attivati sotto la precedente disciplina

 

La circolare fornisce alcuni esempi pratici per chiarire meglio la portata delle modifiche normative. In caso di un PIR ordinario costituito nel 2017, per esempio, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40.000 e nel 2023 i restanti euro 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro. Nel caso invece di un PIR ordinario costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila euro), il contribuente potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti euro 20.000 (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).

 

Le novità per i Pir Alternativi

 

In seguito all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, è adesso possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo. L’Agenzia per chiarisce che non è possibile cointestare un PIR Alternativo a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un PIR Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei PIR Alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.

 

Le modifiche al credito d’imposta

 

Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti. La legge di bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d’imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Il credito va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo. Sulla base delle modifiche normative, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

 

Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine

 

I Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Con questo strumento infatti il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 4 maggio 2022, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Modifiche al regime – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della L. 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Art. 1, commi da 100 a 114, L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

 

In Archivio

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 E del 29 dicembre 2021, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) – Credito d’imposta articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96

 

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)




Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). Al via, online, la consultazione pubblica sullo schema di circolare dell’Agenzia

È disponibile in consultazione sul sito delle Entrate la bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla legge di bilancio 2021. C’è tempo fino al 16/02/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Tenuto conto del breve lasso temporale in cui si sono succedute le modifiche normative e della operatività del mercato, la pubblicazione in consultazione pubblica è volta ad acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare.

 

Cosa sono i Pir

 

La legge di bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti di investimento. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto, non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane, europee ed estere (appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

 

Il perimetro della disciplina

 

In generale, il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, conseguiti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, nonché dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione. È previsto un limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro (plafond annuo). Per i soli Pir Alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.

 

Le modifiche alla normativa

 

La disciplina è stata oggetto di diverse modifiche che sono intervenute nell’arco di pochi anni dall’introduzione. La prima modifica, disposta dalla legge di bilancio 2019, ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir che, di fatto, ne hanno limitato l’operatività e reso necessaria introdurre apportare modifiche con il decreto legge n. 124 del 2019. Con quest’ultimo sono stati previsti nuovi criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione. Il decreto Rilancio ha poi introdotto i cosiddetti Pir Alternativi ovvero misure strutturali volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, potenziando, inoltre, anche dal punto di vista quantitativo, le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese. Un’ulteriore modifica è stata operata dal decreto Agosto che ha innalzato i limiti quantitativi (plafond) degli investimenti in Pir Alternativi.

 

Le novità della legge di Bilancio 2021

 

In relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 è stato introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ovvero in compensazione mediante il modello F24. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2021)




Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). In una circolare i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori

Arrivano i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La circolare n. 3/E di oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

Cosa sono i Pir

La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. L’obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina

 In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni

 In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termineRegime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)