Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). In una circolare i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori

Arrivano i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La circolare n. 3/E di oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

Cosa sono i Pir

La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. L’obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina

 In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni

 In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termineRegime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)




Bonus pubblicità: il Dipartimento per l’informazione e l’editoria aggiorna le istruzioni

Aggiornate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono state apportate modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Di seguito le istruzioni aggiornate.

Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale

I chiarimenti del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari.

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
  • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1.Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start- up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white listper la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
6. Controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

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I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.




Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software

Diffusa la circolare con le istruzioni sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del software. Il documento di prassi fornisce i criteri sistematici per l’individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati. Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, la circolare richiama l’attenzione sulla necessità che la documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.

L’agevolazione in pillole

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

Soggetti destinatari dell’incentivo

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;

  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Link ai documenti:

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con oggetto: OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.




Voucher digitalizzazione. Termine finale di presentazione posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018

Con decreto direttoriale 9 febbraio 2019 disposta la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Al fine di consentire comunque alle imprese il completamento delle attività di predisposizione delle domande e l’invio delle stesse, il termine finale di presentazione è posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.




“Resto al Sud”: dal 15 gennaio le domande. Dal sito di Invitalia le informazioni utili per presentare il progetto

Tutto pronto per la partenza di Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno. A partire dalle 12.00 di lunedì 15 gennaio 2018, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni.

Ecco alcune informazioni utili per presentare il tuo progetto (dal sito di Invitalia)

Come presentare la domanda

I passi da seguire sono questi:

  • registrati ai servizi online di Invitalia compilando l’apposito form
  • consulta e scarica i fac-simile dei moduli necessari alla presentazione della domanda
  • accertati di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
  • accedi alla piattaforma web di Invitalia per inviare la richiesta di agevolazioni e il progetto imprenditoriale

Non avere fretta

Non ci sono scadenze per inviare la domanda. Il 15 gennaio non è un click-day e quindi non è richiesta nessuna gara di “velocità” tra i potenziali imprenditori. Sebbene le domande siano valutate in ordine cronologico di presentazione, i fondi disponibili sono molto consistenti (1,25 miliardi di euro) e non si esauriranno in tempi brevi. Per aumentare le possibilità di ottenere il finanziamento, dai priorità alla credibilità e all’accuratezza del progetto più che alla rapidità del suo invio.

Hai domande? contattaci

 Vuoi ulteriori informazioni? Utilizza i nostri canali di contatto e le guide per saperne di più o chiarire dei dubbi.

Assistenza gratuita

Hai bisogno di aiuto per preparare la domanda?

Chiedi assistenza gratuita ai soggetti accreditati con Invitalia: pubbliche amministrazioni, università, associazioni o enti del terzo settore. L’elenco degli accreditati è in corso di definizione.

Valutazione della domanda

I progetti vengono valutati mediamente entro due mesi dalla presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti). Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.

Finanziamento bancario

Se la valutazione di Invitalia è positiva, potrai chiedere il finanziamento a una delle banche che hanno aderito alla convenzione con ABI. Dopo l’approvazione del finanziamento bancario ottieni la concessione delle agevolazioni di Invitalia e l’erogazione del finanziamento dalla banca.

 Contributo a fondo perduto

 Il contributo a fondo perduto viene erogato da Invitalia per stati di avanzamento lavori: puoi chiedere la prima erogazione solo dopo aver realizzato almeno il 50% del tuo progetto.

Tutti i dettagli su Resto al Sud

Link al sito di http://www.invitalia.it/

Per saperne di più:

 A chi si rivolge

Resto al Sud si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive, che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni. Possono presentare la domanda singoli giovani o gruppi di giovani che, successivamente alla data del 21 giugno 2017, si sono costituiti o si costituiranno rispettivamente in ditte individuali o società, anche cooperative.

Cosa si può fare

E’ possibile avviare attività imprenditoriali in tutti i settori, ad eccezione delle libere professioni e del commercio. Il finanziamento massimo è di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare ad un massimo di 200.000 euro nel caso di più richiedenti (già costituiti in società o prossimi alla costituzione)

Cosa finanzia

I finanziamenti potranno servire per interventi su beni immobili, per l’acquisto di macchinari e attrezzature oppure di programmi e servizi informatici, per coprire le spese di avvio delle attività, ma non la progettazione, le consulenze o il costo del personale. Consulenza e assistenza saranno offerte gratuitamente da enti accreditati presso Invitalia.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate in regime di de minimis e coprono il 100% delle spese. Consistono in un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa e in un finanziamento bancario per il restante 65% concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI. Il finanziamento bancario è garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi e dovrà essere restituito in 8 annidi cui due di preammortamento. E’ previsto inoltre un contributo che coprirà gli interessi.

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta esclusivamente on line sul sito di Invitalia. Chi vuole chiedere gli incentivi deve quindi registrarsi ai servizi online di Invitalia e poi entrare nell’area riservata.

Resto al Sud non è un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie. Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Link al testo della Circolare 22 dicembre 2017, n. 33 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, con oggetto: Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre-2017)

Link al testo del decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»




Diffusa la Circolare attuativa della misura “Resto al Sud”

 

Con circolare 22 dicembre 2017, n. 33 del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliti i tempi e modalità per la presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il provvedimento amministrativo generale, emanato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiega le modalità di funzionamento degli incentivi rivolti ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un’attività imprenditoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel dettaglio, in tale atto amministrativo generale emanato in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, (in “Finanza & Fisco” n. 27/2017, pag. 2184), individuato:

  • il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione;
  • le specificazioni e indicazioni operative in merito al processo di gestione complessiva della misura;
  • l’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste;
  • gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione;
  • l’articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.

Sono inoltre ulteriormente esplicitate le modalità di accreditamento degli enti interessati a fornire assistenza e consulenza gratuita ai potenziali imprenditori.

L’invio delle domande è possibile dalle 12.00 del 15 gennaio 2018.

Link al testo della Circolare 22 dicembre 2017, n. 33 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, con oggetto: Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 29dicembre-2017)

 

Link al testo del decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»

Maggiori dettagli su Resto al Sud

Link al sito di http://www.invitalia.it/




Modificata la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per chi investe al Sud

Nuovo restyling, a partire dall’11 gennaio 2018, per il modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud). Le modifiche, come spiega la parte motiva del provvedimento del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, sono necessarie per adeguarlo alla normativa europea entrata in vigore successivamente alla sua approvazione. In particolare, al Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione – GBER). Tali diposizioni comunitarie, infatti, hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, Ciò ha comportato:

– la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento;

– l’introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

Le modifiche alle istruzioni al quadro C “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” recepiscono, inoltre, le indicazioni fornite dalle Prefetture sull’applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

 Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»




Iper ammortamento: le istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Si precisa che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

Il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: Iper ammortamento – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

 

 I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




In Gazzetta ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto al Sud”

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»

La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della presentazione della domanda (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve (vedi, art. 3, lett. a) comma 1, DM n. 174/2017); in tal modo si cerca di agevolare la migrazione di ritorno di chi, in passato, si sia trasferito all’estero) e non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017) e nemmeno beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità (vedi, art. 3, lett. b) comma 1, DM n. 174/2017).

Tali soggetti potranno presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura. Al soggetto gestore (Invitalia) è affidata l’istruttoria delle richieste di finanziamento, le quali potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse stanziate dai soggetti legittimati che siano già costituiti (al momento della presentazione delle domande) o che si costituiscano, come impresa, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative (vedi, art. 3, comma 2, DM n. 174/2017).

Le società potranno essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici sopra indicati, alla duplice condizione che la presenza di tali soci nella compagine sociale non sia superiore ad un terzo dei componenti e che detti soci privi dei requisiti non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I beneficiari della misura dovranno mantenere la residenza nelle citate regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società da essi costituite dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa nelle stesse regioni . (vedi, art. 3, comma 3, DM n. 174/2017).

Inoltre, al momento dell’accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non dovrà risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (vedi, art. 3, comma 6, DM n. 174/2017).

Ciascun richiedente legittimato potrà ricevere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, aumentabile, in alcuni casi, fino a un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis. Dal momento che il finanziamento potrà essere concesso esclusivamente a soggetti con i predetti requisiti, discende che potranno essere erogati, nel caso di società, fino a complessivi 200.000 euro per compagini composte da quattro soci con requisiti ed, eventualmente, da ulteriori soci (uno o, al massimo, due) privi dei requisiti (vedi art. 7, comma 2, DM n. 174/2017). Inoltre ai richiedenti costituiti in forma di società cooperativa potranno essere concesse anche le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (vedi, art. 3, comma 5, DM n. 174/2017).

I finanziamenti sono così configurati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito, concesso da istituti di credito, da rimborsare entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Tale prestito è accompagnato da un contributo in conto interessi, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che avranno concesso il finanziamento, nonché da una garanzia prestata dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura stabilita dal decreto. Le condizioni tipo dei mutui saranno definite da apposita convenzione tra Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana (vedi, art. 7, comma 3, DM n. 174/2017).

Potranno essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre saranno escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio, a meno che, in quest’ultima ipotesi, il giovane imprenditore non intenda produrre dei beni in proprio da vendere (vedi, art. 1 del D.L. 91/2017). In ogni caso i finanziamenti non potranno essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 Gennaio 2018 fino ad esaurimento delle risorse stanziate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.

 

Link al decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»




Voucher internazionalizzazione: prorogati i termini di apertura e chiusura dello sportello

Visto l’interesse manifestato dalle imprese e l’elevato numero di accessi alla fase di registrazione, al fine di garantire a tutte le richiedenti una assistenza tecnica puntuale, con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017 è stato prorogato il termine di apertura dello sportello per l’invio delle domande di accesso al Voucher per l’internazionalizzazione alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017. Le imprese potranno presentare le domande di accesso fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente. (Così, comunicato Mise del 28 Novembre 2017)

Questo il testo dell’articolo unico 1 del decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017: «I termini, iniziale e finale, di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre 2017, previsti per l’invio delle domande di accesso alle agevolazioni, sono posticipati rispettivamente alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 e alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017».

Vedi anche: PMI e reti di impresa: aperta la procedura online per compilare la domanda Voucher per l’internazionalizzazione 2017



Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali. In attesa del D.P.C.M. attuativo i chiarimenti della presidenza del Consiglio dei ministri

Pubblicate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con l’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è stato introdotto il Tax credit per investimenti pubblicitari. Un agevolazione erogata nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Mentre la Camera dei deputati è in procinto di convertire in legge il cd. Decreto “fiscale” che ha esteso il novero dei beneficiari del credito d’imposta agli enti non commerciali ed inserito tra gli investimenti agevolati anche quelli effettuati sulla stampa on line “registrata, il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio anticipa i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Bonus di prossima adozione con la pubblicazione dei chiarimenti di seguito riprodotti.

 

I chiarimenti pubblicati sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari di prossima adozione

 

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
  • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start-up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white listper la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti

6. Controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

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I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.

Per saperne di più:

Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali

 Link ai testi coordinati dell’art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

 Link al testo del maxiemendamento approvato il 16 novembre dal Senato.




Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali

Novità previste dal maxi-emendamento al Collegato fiscale

L’articolo 4, rubricato: (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) modificato dal maxiemendamento del Senato, interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per effetto delle modifiche, ora all’esame della Camera, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on lineiscritta” al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC. Pertanto, le novità inserite nel maxiemendamento sono dunque individuabili, oltre che nell’estensione del beneficio agli enti non commerciali, anche nella “chiara” e a regime estensione agli investimenti relativi alla stampa on line. Nel dettaglio, con l’inserimento della lettera 0a) del comma 1, dell’articolo 4 del D.L. 148/2017, ampliato il novero dei beneficiari del credito d’imposta; oltre alle imprese ed ai lavoratori autonomi, esso viene esteso anche agli enti non commerciali. Inoltre tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

Si ricorda che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del D.L. 148/2017 non modificata dal maxiemendamento aggiunge il comma 3-bis all’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. Si ricorda, inoltre, che la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un D.P.C.M., che doveva essere adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato

 

Link ai testi coordinati dell’art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione




PMI e reti di impresa: aperta la procedura online per compilare la domanda Voucher per l’internazionalizzazione 2017

Al via la procedura di compilazione della domanda online per le piccole e medie imprese e le reti di impresa che intendono richiedere il Voucher per l’internazionalizzazione.

 

 

 

Due le tipologie di agevolazione

Voucher “early stage”:

Voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA.

Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 mesi.

Il voucher è pari a 8.000 euro per i soggetti già beneficiari a valere sul precedente bando (DM 15 maggio 2015).

Voucher “advanced stage”:

Voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 25.000 al netto di IVA.

Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 12 mesi.

È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori euro 15.000 a fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero:

  • incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 15%;
  • incidenza percentuale del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul totale del volume d’affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, deve essere almeno pari al 6%.

A partire dal 21 novembre le aziende interessate possono compilare la domanda e firmarla digitalmente attraverso la procedura informatica ExportVoucher (link a https://agevolazionidgiai.invitalia.it/)

L’anticipata compilazione della domanda e alla firma digitale consente di avere più il tempo per risolvere eventuali criticità.

In particolare, per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dal 21 novembre 2017, le imprese interessate potranno iniziare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni tramite l’apposita procedura informativa resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del  Ministero dello Sviluppo Economico.

Le domande di accesso completate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online.  Si ricorda che con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017 è stato prorogato il termine di apertura dello sportello per l’invio delle domande di accesso al Voucher per l’internazionalizzazione alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017. Le imprese potranno presentare le domande di accesso fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente.

Le domande per l’accesso al voucher devono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica, (link a https://agevolazionidgiai.invitalia.it/) accendendo nell’apposita sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Voucher per l’internazionalizzazione – Soggetti beneficiari” (Tale funzionalità è disponibile a partire dalle ore 10:00 del 21 novembre 2017). Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso oltre che di una casella PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese, anche della Carta nazionale dei servizi e del relativo PIN rilasciato con la stessa.

Normativa e moduli (link al sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico).

Allegati al decreto Direttoriale:

› Allegato 1
› Allegato 2
› Allegato 3
› Allegato 4
› Allegato 5
› Allegato 6
› Allegato 7
› Allegato 8
› Allegato 9
› Allegato 10

 


Assegnazione VOUCHER – Promemoria

Piattaforma per la predisposizione delle istanze a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017. Con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017 è stato prorogato il termine di apertura dello sportello per l’invio delle domande di accesso al Voucher per l’internazionalizzazione alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017. Le imprese potranno presentare le domande di accesso fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente.

Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso oltre che di una casella PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese, anche della Carta nazionale dei servizi e del relativo PIN rilasciato con la stessa.


 




Digitalizzazione delle PMI: fissati i termini per la richiesta del voucher fino a 10 mila euro nella misura massima del 50% del totale delle spese

Fissati i termini per la domanda di contributi per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico

Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande del “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.

Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione del Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l’apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa.

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Per saperne di più:

Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Decreto del Direttore generale Mise 24 ottobre 2017. Il decreto stabilisce le modalità e termini per domande dei Voucher digitalizzazione

Il Decreto interministeriale MISE-MEF attuativo del contributo per digitalizzazione delle Pmi

Link al testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2014, recante: «Attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 di-cembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico».

Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014 stabilisce, lo schema standard di bando e le modalità di erogazione del contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.

Link alla Scheda informativa sui Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

 

Normativa e moduli (link sito web Mise)

Informazioni e contatti Mise

Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo mail: info.voucherdigitalizzazione@mise.gov.it

 

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.




ZFU Sisma Centro Italia: nuovi chiarimenti Mise sulla determinazione dell’importo dell’agevolazione da richiedere

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce, con la circolare n. 163472 del 7 novembre 2017, che le indicazioni per la quantificazione dell’importo dell’agevolazione da richiedere riportate nel modulo di domanda hanno lo scopo di orientare, e non di vincolare, la scelta dell’impresa, con l’obiettivo di commisurare l’agevolazione concessa alle effettive capacità della stessa impresa di beneficiarne nei periodi d’imposta previsti. Non esiste pertanto alcun blocco nella piattaforma informatica di accoglimento delle domande. Conseguentemente, nei casi in cui i periodi d’imposta precedenti al terremoto sono poco significativi o addirittura assenti (come nel caso delle imprese di nuova costituzione o di recente operatività, o ancora nel caso di imprese già avviate e mature che hanno effettuato o sono in procinto di effettuare nuove assunzioni di personale dipendente), è possibile calcolare l’importo dell’agevolazione richiesta basandosi non solo sulle imposte e sui contributi dovuti per gli anni precedenti, ma tenendo conto anche delle realistiche previsioni di sviluppo per i periodi d’imposta 2017 e 2018.

Per saperne di più:

I chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo dell’agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza

Link al testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 7 novembre 2017, n. 163472, con oggetto: ZFU sisma Centro Italia – Ulteriori chiarimenti per l’accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

La proroga termine finale presentazione istanze

Link al testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 2 novembre 2017, n. 157293 con oggetto: ZFU sisma Centro Italia – Proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Link alla sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico dedicata alla Zona franca Sisma Centro Italia

Link al sito del MISE dove è presente una specifica pagina sulle ZFU.




La riforma dello spettacolo è legge. Esteso l’Art Bonus e stabilizzazione dal 2018 tax credit musica

Nella giornata di mercoledì 8 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge (Atto Camera: 4652), recante: «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» (già approvato dal Senato della Repubblica il 20 settembre 2017 – vedi, stampato Senato n. 2287-bis). Nel provvedimento prevista la concessione del credito d’imposta del 65 per cento, per tutti i settori dello spettacolo. Inoltre, rinnovato e stabilizzato il tax credit per la musica. In particolare, l’articolo 5 (Benefìci e incentivi fiscali) del DDL approvato estende il c.d. Art-Bonus e promuove la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Con riferimento al primo aspetto, dispone che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. A tal fine, novella l’art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell’art. 7, commi da 1° 6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre, novellando il comma 2 dello stesso art. 7 citato, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze.




Manovra finanziaria 2018: il testo DDL che va al Senato

Si pubblica ampio stralcio del testo che domani (31 ottobre 2017) viene presentato al Senato per l’approvazione

 Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018

 Agevolazioni:

  • per gli interventi di efficienza energetica,
  • per le ristrutturazioni
  • per l’acquisto di mobili,
  • per sistemazione del verde
  • canone concordato

 Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

Differimento disciplina IRI

Modifiche al regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Sospensione deleghe di pagamento

Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

Link al testo “bollinato” del disegno di legge, pronto per essere presentato alla Camere

 


Disegni di legge (Atto Senato n. 2960)


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020




Proroga con modifiche degli “incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative”: per la commissione Ue è compatibile le regole del mercato interno

Operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative, previste dalla legge di bilancio per il 2017 (Commi 66-69) e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

 Di cui si riportano le conclusioni:

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la misura notificata SA.43005 (2015/N) – Italia – “Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative”, che costituisce una modifica di un regime esistente, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione decide pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in oggetto”.

Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle startup innovative.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.

Le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

Tali agevolazioni potranno essere fruite stabilmente: la legge di bilancio per il 2017, infatti, le ha rese permanenti. (Cfr. Comunicato Mef del 2 ottobre 2017)




Mezzogiorno: istituite le zone economiche speciali (ZES) e introdotta la misura “Resto al sud” per la nuova imprenditorialità

Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il decreto, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali, prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria – nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi – una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, al fine di evitare di alimentare mercati delle consulenze e comportamenti opportunistici, mentre è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al fine di fornire uno stimolo  all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità.

Ulteriore misura di rilievo strategico è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’ Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, la semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali. Con una specifica misura di valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo si rende invece possibile l’utilizzo di questa forma di gestione dell’attuazione degli interventi di notevole complessità nei programmi operativi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie, che ha dato buoni frutti nelle esperienze già attive.




Beni strumentali 4.0: FAQ del MISE sull’iper ammortamento 2017

Super e iper ammortamento. On line le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle domande frequenti sull’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4”.

Link al FAQ – Domande frequenti sui beni strumentali (aggiornamento al 19 Maggio 2017)

Per saperne di più:

Il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento

L’iper ammortamento è una maxi maggiorazione che consente, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.

I vantaggi:

  • Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
  • Il beneficio è cumulabile con:
    • Nuova Sabatini
    • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
    • Patent Box
    • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
    • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
    • Fondo Centrale di Garanzia

Super iperammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote diiperammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I chiarimenti Entrate-Mise

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Incentivi per l’attrazione di capitale umano. Le istruzioni delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia

Diffusa la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Arrivano i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Nella circolare n. 17/E di oggi (23 maggio 2017) vengono illustrate dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

Lavoratori impatriati”, tutte le novità dal 1° gennaio 2017

Chiarimenti in arrivo per il regime dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, ossia coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa.

Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare illustra tutti i dettagli in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

Gli incentivi per i ricercatori e i docenti

È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Quale agevolazione per i lavoratori “controesodati

I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

 Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti

La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24-bis del TUIR, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro.

Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, di presentare una specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’opzione, al valore “in ingresso” dei beni detenuti dai neo-residenti e all’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017, con oggetto:Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del D.L. 31/05/2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147, lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi

 




Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Super e iper ammortamento a confronto sulla base del risparmio fiscale

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto IRES per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:

Ammortamento ordinario Super ammortamento (maggiorazione 40%) Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 336.000 600.000
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) 760.000 664.000 400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento 9,60%

(760.000 – 664.000)/1.000.00036,00%

(760.000 – 400.000)/1.000.000

Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.

Cos’è il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0.

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.

Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Oltre che alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Con il documento di prassi pubblicato, le principali misure del Piano nazionale Industria 4.0 sono pienamente operative e tutti i passaggi implementativi sono conclusi, così da assicurare un orizzonte di certezze nella pianificazione degli investimenti e garantire la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017)

Link alla Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 del 30 marzo 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Nuova Sabatini: al via la possibilità di presentare le domande per il contributo maggiorato

Definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi

La circolare direttoriale Mise del 15 febbraio 2017, n. 14036 definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.

Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Con decreto direttoriale 16 febbraio 2017, recante: «Fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti»(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2017, è stato fissato il termine del 1° marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato.

Le disposizioni si applicano:

  • a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal 1° marzo 2017
  • alle domande presentate prima del 1 marzo 2017, tenuto conto della fase alla quale sono giunti i relativi procedimenti.

Con circolare 24 febbraio 2017, n. 17677 sono forniti alcuni chiarimenti necessari per la migliore attuazione degli interventi.

Vedi anche la scheda informativa sulla misura Beni Strumentali – Nuova Sabatini

 Note: fonte sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ – Link sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/  e www.gazzettaufficiale.it




Studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati: approvate le modalità attuative per lo sconto una tantum di 1.000 euro per l’acquisto dello strumento musicale nuovo

Arrivano le indicazioni per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati che vogliono usufruire del contributo una tantum di 1.000 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale, coerente con il corso di studi, previsto dall’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Con il provvedimento approvato, l’Agenzia delle entrate illustra come ottenere l’agevolazione e chiarisce le modalità con cui i venditori possono recuperare, tramite credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti.

Chi può richiedere l’agevolazione

Possono usufruire del bonus gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all’allegato 2, o per lo strumento considerato “affine, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di euro. Per accedere al beneficio, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dello strumento, gli studenti dovranno richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.

Dal bonus al credito d’imposta

Prima di concludere la vendita il rivenditore dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo. I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni previste al punto precedente a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Il sistema verificata l’ammissibilità al beneficio, nel limite delle risorse stanziate (15milioni di euro) e assegnate in ordine cronologico, rilascerà un’apposita ricevuta relativa alla fruibilità, o meno, da parte del venditore di un credito d’imposta pari al contributo riconosciuto agli studenti.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (DM) dell’8 marzo 2016, prot. n. 36294/2016