Contributo di 40 euro al mese per spese alimentari, sanitarie e contro caro bollette. Pronti i nuovi moduli per Carta Acquisti

Dal 1° gennaio sono disponibili sul sito del Mef i moduli per richiedere la Carta Acquisti che consente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.

La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.

Coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

(Così, comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 2 gennaio 2023)

Qui per saperne di più e scaricare i moduli

(Link esterno al sito: https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/)

 

Informazioni introduttive

 

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all’INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione

Fonte: Mef, sito: https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/




Bonus pubblicità. Dal 9 gennaio possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari 2022

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 sarà possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” serve per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

 

Per saperne di più:




Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), in tema di interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce, infatti, che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022 (di seguito riportata) istituiti due nuovi codici tributi per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022, al quale non si applicata la novella introdotta dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Con la risoluzione citata istituiti, pertanto, i codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Infine, nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate specifica che “I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 – Art. 9, comma 4, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater) – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), ha previsto che «Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate  all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2022, pag. 1732), inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

 

 

 




Legge di bilancio. Le proposte emendative del Governo per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentato al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S.

Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno:

  • la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia;
  • la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione;
  • la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate;
  • la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(Così, nota 9 Dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)




Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività”

 

È stata accolta la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell’autodichiarazione.

Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”.

“Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti)




Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

 

 

 

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico all’Agenzia.
Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022

 

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022», pubblicato il 29.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Al via la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà)

Da oggi (22 novembre 2022) è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con il provvedimento del 18 novembre 2022 sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per il sostegno di ristoranti, bar e altri settori in difficoltà.

Per l’invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” dell’Agenzia delle entrate è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Agevolazioni la versione 1.0.0 del 22/11/2022  relativa al modulo Controlli Istanza Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà (codice fornitura: RIS22).

Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

La misura, introdotta dal decreto “Sostegni-bis”, prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022 che saranno ripartiti, secondo la modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che presenteranno istanza, per il 20% alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e per il 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Tra i requisiti di accesso è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.




Fondo Garanzia PMI. In vigore le modifiche alle condizioni di ammissibilità

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico

 

Comunicato relativo al decreto 3 ottobre 2022 – Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022)

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2022 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal consiglio di gestione nella seduta del 27 maggio 2022.

Le nuove disposizioni operative, allegate al decreto stesso, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

 

Link ai documenti Mise:

 




Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

 

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  6. credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui ai punti 1 (credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca) e 6 (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il nuovo provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»




Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-Bis | Chiarimenti sulla cessione crediti ai correntisti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione

Pubblicata la circolare sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.L. n.115/2022). Con la circolare n. 33/E di oggi, vengono in particolare forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Con l’occasione vengono inoltre date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario

 

Il documento di oggi fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (D.L. n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

 

Cessione dei crediti ai “correntisti

 

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

 

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione

 

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

 

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

 

La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022)




Dal 28 settembre 2022 possibile presentare l’autodichiarazione per il credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo

Da oggi (28 settembre 2022) è possibile inviare i file contenenti l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta i cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Per l’invio delle autodichiarazioni si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Agevolazioni la versione 1.0.0 del 28/09/2022 relativa al modulo Controlli Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (codice fornitura: CTU22).

 

Il software Credito IMU per il turismo consente la compilazione dell’Autodichiarazione e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di compilazione (versione 1.0.0)
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di controllo (versione 1.0.0)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il provvedimento definisce ti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework.

Per maggiori informazioni vedi: “Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio”




Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio

Pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d’imposta per l’IMU versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

 

Chi può fruire del bonus IMU

 

I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

 

Come fare per accedere all’agevolazione

 

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

 

Le data da ricordare

 

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi mediante i canali telematici dell’agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

 

In cosa consiste il nuovo bonus

 

Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo. (Così, comunicato stampa del 16 settembre 2022)

  

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Aggiornato il software CIM17 (versione 3.4.0)

Rilasciata la versione 3.4.0 del 08/09/2022 del software che consente la trasmissione telematica del modello di Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’“aggiunta” della ZES relativa alla regione Sardegna, per gli investimenti realizzati successivamente alla data 9 Dicembre 2021.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, ha aggiornato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).




Credito d’imposta Società Benefit. Pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n. 192
Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2022

Elenco dei beneficiari ammessi al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in favore delle società benefit, di cui all’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e al decreto interministeriale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Gli allegati al predetto decreto riportano l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1) e l’elenco dei soggetti per i quali la concessione è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (allegato 2).

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»

Si ricorda che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

La misura agevolativa per il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, prevista da decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1). L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis). L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.




Economia sociale. Pronto il decreto Mise con le modalità di presentazione delle domande di agevolazione

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2022 n. 195
Comunicato relativo al decreto direttoriale 8 agosto 2022

 

 Attuazione della nuova disciplina delle agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale.

 

Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 agosto 2022 è stata completata la revisione della disciplina del regime di aiuto istituito nel 2015 per promuovere la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Il predetto decreto fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it




Buono fiere del D.L “Aiuti”. Stabiliti i termini e le modalità di rilascio. Domande a decorrere dal 9 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2022 n. 195 pubblicato il Decreto Mise 4 agosto 2022, recante: «Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia». Il provvedimento stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91, le modalità e i termini di rilascio del “Buono Fiere” relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, dal valore massimo di diecimila euro.

 

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e il 31 dicembre 2022.

 Le domande di agevolazione, presentate dal legale rappresentate dell’impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica (il cui link sarà reso disponibile, in tempo utile, in una sezione del sito Mise), dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalità indicate dal Decreto Mise 4 agosto 2022. Nell’istanza dovrà essere riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

 

Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

 

A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, inoltre, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

Il Buono Fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal Ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

 

Spese ammissibili

 

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2022, recante: «Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia».




Pubblicato in Gazzetta il regolamento per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, del cd. “Social bonus”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), nei suoi 15 articoli individua tra l’altro le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che possono fruire del social bonus «le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.».

Il credito d’imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all’articolo 4 del Decreto sarà «riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società».

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.




Tax credit Sisma, Zes e Zls e bonus investimenti Mezzogiorno: il nuovo modello utilizzabile dal 14 luglio 2022

Il credito d’imposta Sisma nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Di conseguenza, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, sono state apportate ulteriori modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Sisma a decorrere dalla data a partire dal 14 luglio 2022.

Le modifiche nel modello e nelle relative istruzioni sono state apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022.

Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata è stato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 luglio 2022.

Si ricorda che l’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework). Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (PRO) del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022», pubblicato il 30.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tutto sul Superbonus. La circolare dell’Agenzia delle entrate che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022)

Pronta la circolare delle Entrate con tutte le regole aggiornate sul Superbonus. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, la circolare n. 23/E, firmata oggi, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

 

Tutte le indicazioni in un documento

 

La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.

Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.

 

Dal decreto “Agosto” al decreto “Aiuti

 

In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversioneil Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 23 giugno 2022, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Applicazione in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering  | Domande al via dal 9 al 23 giugno,approvate le regole

Pronte le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter). Rientrano tra i beneficiari le imprese con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia sono approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022. L’importo riconosciuto sarà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.

 

 

 

09/06/2022 – Presentazione Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori “wedding”, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA(WED22)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con il provvedimento dell’ 8 giugno 2022 sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per il sostegno dei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19“. Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022).

Per l’invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Agevolazioni la versione 1.0.0 del 09/06/2022 relativa al modulo Controlli Istanza contributo a Fondo Perduto per i settori Wedding (codice fornitura: WED22).

 

 

Chi può accedere al contributo

 

Come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.

Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant- catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al citato decreto interministeriale. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

 

Come e quando inviare l’istanza

 

Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022 utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche”).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate e Mise del 8 giugno 2022)




Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

 

Le novità del modello, spazio al credito d’imposta investimenti Zone logistiche semplificate

La prima novità introdotta con il provvedimento di oggi, riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Conseguentemente, il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

 

Come inviare le comunicazioni per fruire del credito d’imposta ZLS

 

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Un ulteriore aggiornamento

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre

dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022», pubblicato il 06.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Normativa e prassi 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Piani di risparmio a lungo termine (Pir). Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pubblicata la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022 con cui le Entrate forniscono indicazioni sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir), in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. Tra i chiarimenti forniti, l’Agenzia illustra le novità in materia di innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari e chiarisce con esempi pratici di facile comprensione come comportarsi in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina.

 

I nuovi limiti al plafond

 

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. In base alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, l’importo investito nel PIR ordinario non può superare il plafond complessivo di 200mila euro (la precedente soglia era di 150mila euro), con un limite di plafond annuo di 40mila euro (in questo caso la precedente soglia era di 30mila euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

 

Come comportarsi in caso di piani attivati sotto la precedente disciplina

 

La circolare fornisce alcuni esempi pratici per chiarire meglio la portata delle modifiche normative. In caso di un PIR ordinario costituito nel 2017, per esempio, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40.000 e nel 2023 i restanti euro 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro. Nel caso invece di un PIR ordinario costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila euro), il contribuente potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti euro 20.000 (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).

 

Le novità per i Pir Alternativi

 

In seguito all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, è adesso possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo. L’Agenzia per chiarisce che non è possibile cointestare un PIR Alternativo a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un PIR Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei PIR Alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.

 

Le modifiche al credito d’imposta

 

Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti. La legge di bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d’imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Il credito va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo. Sulla base delle modifiche normative, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

 

Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine

 

I Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Con questo strumento infatti il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 4 maggio 2022, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Modifiche al regime – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della L. 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Art. 1, commi da 100 a 114, L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

 

In Archivio

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 E del 29 dicembre 2021, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) – Credito d’imposta articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96

 

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)




Domande per richiedere i contributi a fondo perduto fino al 60% a fronte degli investimenti innovativi e sostenibili. Dal 18 maggio 2022. Compilazione dal 4 maggio

Comunicato Mise relativo al decreto 12 aprile 2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi e sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2022.

 

“Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 aprile 2022 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, nell’intero territorio nazionale, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità energetica.

Il decreto fissa alle ore 10,00 del 18 maggio 2022 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni”.

 

 

In particolare, con il citato decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono stati disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Nel sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sarà possibile:
 – dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 attraverso procedura informatica, procedere alla compilazione della domanda;
 – dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 inviare le domande compilate.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.

È necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere all’area riservata per compilare online la domanda
  • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

 

Le agevolazioni

 

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

 In particolare:

  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

Fonte: Mise e Invitalia

 

Link al testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, recante: «Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

L’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformulato il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone “c“).

La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a), dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Le zone della regione Abruzzo, rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c), del citato articolo 107, paragrafo 3.

L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta dal citato comma 316 è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” (Temporary Framework). L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione del citato articolo 18-quater era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018. Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal  1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021.

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Reintroduzione delle cessioni multiple dei bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate aggiorna le Faq. Diffusa la tabella su opzioni e relative cessioni

Online la risposta dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti sul numero, anche in relazione alla tipologia del cessionario, delle cessioni dei crediti derivanti da detrazioni “edilizie” alla luce dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, (cd. Decreto AntiFrode-ter).

 

Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. Decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

 

Evento Tipo Ulteriori cessioni
 

Prima
cessione o sconto

 

Prima cessione o sconto
comunicati all’Agenzia
entro il 16 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto
una sola volta a chiunque (jolly)
e poi due volte a soggetti “qualificati”

 

Prima cessione
comunicata all’Agenzia
dal 17 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto
due volte a soggetti “qualificati”

 

Sconto comunicato all’Agenzia
dal 17 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto
 una volta a chiunque
e poi due volte a soggetti “qualificati”

 

 

Evento Tipo Ulteriori cessioni
 

Cessioni successive alla prima

 

Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly)
e poi due volte a soggetti “qualificati”

 

Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio

Il credito può essere ceduto
due volte a soggetti “qualificati”

 

Le Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

Le Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 

 




L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

L’IVA non detraibile, anche parzialmente, per effetto del comma 9-ter dell’articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus. Inoltre, come si evince dal testo del comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Nel caso in cui i beneficiari della Super detrazione siano soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’applicazione delle regole di determinazione del pro-rata (ex artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972), assumono rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio. In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).

Mentre, con riferimento all’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, il soggetto passivo IVA potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto. Pertanto, il soggetto passivo IVA potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico. Questo in estrema sintesi quanto espresso oggi dall’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 118 del 15 marzo 2022.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d’impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell’esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. “pro-rata” nelle modalità (opzionali) di utilizzo della super detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”) – L’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto – Articolo 119, comma 9-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-bis, comma 1, del DL 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 click day bonus idrico

A partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, (https://www.bonusidricomite.it), il bonus idrico di cui al D.M. n. 395 del 27/09/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg).

Si ricorda che il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale,  nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Si ricorda, inoltre, agli utenti che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, verrà accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.

A questo link le faq con le risposte ai principali quesiti.

Il ministero della Transizione Ecologica ha anche messo a disposizione un call center che risponde al numero 800090545 per tutte le richieste di informazioni.

Giovedì, dunque, al via la piattaforma dalle ore 12 in poi: l’inserimento di dati ed allegati deve essere completato entro 30 minuti. Nelle tre ore successive all’invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati ed i documenti già inseriti. Si ricorda che il rimborso verrà escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti. (Così, comunicato stampa MiTE del 14 febbraio 2022)

Allegati:

Scarica il manuale utente piattaforma bonus idrico (Pdf, 2MB)

Link al decreto che definisce modalità e termini per l’ottenimento del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dell’articolo 1 della legge n.178 del 30 dicembre 2020.




Nuova stretta anti-frodi bonus edilizi. Approvato nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d’imposta indicati nel medesimo articolo 119 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Inoltre, l’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con le modificazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Ciò premesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873/2022 in sostituzione il provvedimento dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021, sono state ridefinite le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Con il nuovo provvedimento approvato il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il nuovo modello e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Come preannunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022.

Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il provvedimento in esame viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

 

Requisiti per l’esercizio dell’opzione

 

Ai fini della citata opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere:

  1. per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;
  2. per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto, che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
  3. per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis;
  4. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere precedenti lettere a) e b) e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del Decreto, nonché la presenza dell’attestazione di cui alla lettera c).

Con riferimento alle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità di cui alla lettera d) e l’attestazione di cui alla lettera c) non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto e all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

 

Il comunicato stampa dell’ Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022

 

Pronto il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi. Da domani gli invii per la comunicazione aggiornata. Dieci giorni in più per comunicare le opzioni del periodo “transitorio”

È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da domani per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022).A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre, con una Faq pubblicata oggi, l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese. Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che consente la trasmissione telematica, infatti, il termine entro il quale i contribuenti potranno inviare la comunicazione dell’opzione viene prorogato al 16 febbraio (ossia prima del 17 febbraio) anziché il 6 febbraio (ossia precedentemente al 7 febbraio 2022) come previsto dal decreto Sostegni ter. La proroga, anticipata nella Faq di oggi, sarà oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

 

Il nuovo modello

 

Il modello aggiornato, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, è stato approvato con un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il provvedimento dell’8 agosto 2020. In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Come preannunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

 

10 giorni in più per la comunicazione di cessione dei crediti del “periodo transitorio” 

 

L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici», pubblicato il 03.02.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




“Antifrode” nella cessioni dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1°dicembre 2021, prot. n. 340450, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cd. D.L. “Antifrode al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. In particolare, sono stati individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate e sono state disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

 

I Criteri selettivi

 

La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dal citato articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

 

La procedura di sospensione e di annullamento

 

Per le comunicazioni, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Tale periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.

In particolare:

  1. la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  2. la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19) è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b). Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.

Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 riguardanti rispettivamente, i crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del ischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Inoltre, il provvedimento, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, modifica alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 01.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

Il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 E del 29 novembre 2021, con oggetto: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Decreto-Legge 11/11/2021, n. 157Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

La guida normativa del Decreto Legge “Antifrode

Il testo del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche»
Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021»