Tax credit patrimonializzazione. Dal 1° dicembre soppresso il codice tributo per l’utilizzo del credito in favore delle società che aumentano il capitale

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) ha soppresso,  a decorrere dal 1° dicembre 2021, il codice tributo 6943 utilizzato per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 66 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – TAX CREDIT PATRIMONIALIZZAZIONE – Soppressione del codice tributo 6943 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

“Con risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo 6943, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto che il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che «il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021», con la presente risoluzione si dispone la soppressione del predetto codice tributo 6943 a decorrere dal 1° dicembre 2021.”.

 

Per saperne di più:

 

Credito d’imposta per le società che aumentano il capitale

Si ricorda che l’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone, tra l’altro, che alle società che soddisfano le condizioni previste dallo stesso articolo 26, «è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.».

Pertanto, le società conferitarie possono usufruire di un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»

 




Tax credit patrimonializzazione. Approvati i codici tributo per l’utilizzo del credito in favore delle società che aumentano il capitale

Pubblicata, la risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Di seguito il testo della risoluzione.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 30 novembre 2021,  ha soppresso,  a decorrere dal 1° dicembre 2021, il codice tributo 6943 utilizzato per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 

 

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 46/E del 12 luglio 2021

 

OGGETTO: RISCOSSIONE – TAX CREDIT PATRIMONIALIZZAZIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

 

L’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone, tra l’altro, che alle società che soddisfano le condizioni previste dallo stesso articolo 26, «è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.».

Il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che «il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.».

Con il decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta, rinviando a successiva risoluzione l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola è istituito il seguente codice tributo:

  • 6943” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.

 




Credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Pronto il software per la compilazione dell’istanza per l’attribuzione

 

Rilasciato il software  (versione 2.0.0) che consente la compilazione dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società di “medie dimensioni” che aumentano il capitale.

Il software CreditoRafforzamentoPatrimoniale consente la compilazione:

  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021);
  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021).

Si tratta di forme di aiuto a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società di medie dimensioni (ricavi derivanti da gestione caratteristica compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro) e in favore delle società stesse.

Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale

 

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021

La specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Link alla Versione software: 2.0.0. del 25/05/2021

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Tax credit patrimonializzazione. Dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 possibile inviare l’istanza “investitori” (Credito d’imposta per conferimenti in società)

 

 

A partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 sarà possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori.

Link al software(Versione 1.0.0 del 06/04/2021) “CreditoRafforzamentoPatrimoniale” che consente la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021). Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021). Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Aggiornamenti

L’attuale versione del software richiede di barrare la casella “Il beneficiario, qualora società, attesta di non controllare direttamente o indirettamente le società conferitarie elencate nel quadro A, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con le conferitarie ovvero di non essere da queste ultime controllata” solo ai beneficiari diversi dalle persone fisiche.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

 

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Pronto il software di compilazione delle istanze per il credito d’imposta investitori per rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

Il software (Versione 1.0.0 del 06/04/2021) “CreditoRafforzamentoPatrimoniale consente la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021). Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell’Istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021). Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

 

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Tax credit patrimonializzazione. Approvati i modelli da inviare in via telematica dai soci e dalle società che aumentano il capitale

Crediti d’imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese

Dal 12 aprile al 3 maggio via alle “Istanze investitori”

Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le “Istanze società”

 

Pronte le regole per richiedere i crediti d’imposta riconosciuti dal D.L. n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese. Si tratta del credito d’imposta per i conferimenti in società e del credito d’imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020. Un provvedimento di oggi (dell’11 marzo 2021, prot. n. 67800) del Direttore dell’Agenzia ha approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti. Si parte dal 12 aprile per le richieste relative alla prima tipologia di credito. Dal 1° giugno al via anche la richiesta della seconda tipologia.

 

Come richiedere i crediti d’imposta

 

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021. Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Si riassume nella seguente tabella il calendario degli invii:

 

 

 

Cos’è il credito d’imposta per conferimenti in società

 

L’articolo 26 comma 4 del D.L. n. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

 

Cos’è il credito d’imposta per aumenti di capitale

 

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26 dello stesso decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. (Così, comunicato stampa del 11 marzo 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

 

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»