Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis“), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

 

Di seguito i massimali:

 

Norma de minimis: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. (Cfr. art. 1 del nuovo Regolamento).

 

Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

 

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023); (link Consolidated text)

 

Aiuti de minimis all’agricoltura

Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

 

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

  • moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

 

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla Commissione di adottare i regolamenti “de minimis, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

  • Regolamento 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;
  • Regolamento(UE) 1408/2013, della Commissione, per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)

 

Link al testo del Messaggio Inps del 6 novembre 2025, n. 3339, con oggetto: AIUTI DI STATO – Di piccola entità (il regime “de minimis”) – Nuovi Regolamenti (UE) “de minimis” che innalzano i massimali di aiuto concedibili – Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime – Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento




I nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832

La Commissione Europea ha adottato i nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832.

I due regolamenti modificano le norme generali per gli aiuti di piccola entità (regolamento de minimis) e per gli aiuti di piccola entità per i servizi di interesse economico generale, quali i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento de minimis SIEG).

La nuova normativa, che esenta gli aiuti di piccola entità dal controllo sugli aiuti di Stato dell’UE poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030.

Le principali novità riguardano l’aumento dei concedibili e la modifica del triennio di riferimento per il calcolo del cumulo che passano da tre esercizi finanziari a tre anni solari.

Le modifiche al regolamento de minimis:

  • aumento del massimale per azienda da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione;
  • introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese;
  • introduzione di “safe harbours” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

Le modifiche al regolamento de minimis sui SIEG:

L’ aumento del massimale per azienda da 500.000 euro (applicabile dal 2012) a 750.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.

Link al testo del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza.

Come chiarito nel terzo considerando “alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300.000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza”.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. (Così, undicesimo considerando). Pertanto, il periodo di riferimento si calcola a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto ed è identico per tutte le imprese che costituiscono l’impresa unica, a prescindere dagli eventuali esercizi finanziari diversi tra le imprese.

Link al testo Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, è opportuno adeguare le norme «de minimis» per gli aiuti a favore dei servizi di interesse economico generale in modo da tener conto di alcune modifiche apportate al regolamento «de minimis» generale (UE) 2023/2831, al fine di garantire la coerenza, tenendo conto allo stesso tempo delle peculiarità dei servizi di interesse economico generale. (Così, quarto considerando).

È opportuno inoltre aumentare a 750 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» per i servizi di interesse economico generale che un’impresa unica può ricevere nell’arco di un triennio da uno Stato membro. Tale massimale riflette l’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 360/2012 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (Così, quarto considerando).

Pertanto per i servizi di interesse economico generale (SIEG) il limite sale da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.