Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principale” al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Confermato inoltre per il 2025 il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

 

Detrazioni maggiorate per gli interventi sull’abitazione principale

 

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale. In particolare, per la “prima casa” lo sconto fiscale sale al 50% (al posto del 36%) per le spese sostenute quest’anno e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027. La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa entro la fine dei lavori.

 

Incentivi rinnovati per soluzioni di riscaldamento eco-friendly

 

Nel 2025, continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

 

Superbonus, ok all’opzione tramite integrativa entro il 31 ottobre –

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Infine, la circolare ricorda che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 giugno 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con oggetto: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del DL 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L 03/08/2013, n. 90 – Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Superbonus – Articolo 119, comma 8-bis.2 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 – L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)




Rigenerazione urbana. Incentivi per l’acquisto, la demolizione e la ricostruzione di interi stabili (o incisiva ristrutturazione)  

 

L’articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reca un regime di tassazione agevolata temporanea (sino al 31 dicembre 2021)  per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.

Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge:

  • la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;
  • l’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;
  • si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;
  • si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

In particolare, il comma 1, primo periodo dell’articolo 7 dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:

  • alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a d) del P.R. n. 380 del 2001,);
  • all’alienazione degli stessi.

Specificato che l’agevolazione opera anche in caso di operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, e che anche nel caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.

Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A o B o, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge, alla classe NZEB – Near Zero Energy Building.

La norma pertanto, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

Si prevede quindi un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d’accesso all’agevolazione: qualora, entro i dieci anni successivi al trasferimento a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare a condizioni agevolate, non si provveda alla demolizione e ricostruzione degli immobili trasferiti, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento delle classi energetiche sopracitate, nonché all’alienazione degli stessi, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.

Infine il nuovo comma 1-bis dispone che rimane ferma, per i fabbricati ai quali si applica il suddetto regime agevolato, la previsione delle imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni e le annotazioni conseguenti all’apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale, come attualmente già previsto dall’articolo 333 del Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.