Revisione dell’ACE: limiti temporali per l’applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli interpelli

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017. Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, nel documento di prassi l’Agenzia fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.

Il perimetro temporale delle norme antielusive

L’Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018.

In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

Interpello e proroga delle dichiarazioni

 L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del D.P.C.M. di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2017)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 26 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – ACE (Aiuto per la crescita economica) – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione – Revisione delle disposizioni attuative – Misure antielusive contenute nell’articolo 10 del decreto del 03/08/2017 (Decreto ACE) – Art. 1, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del DL 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L 11/08/2014, n. 116