Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017

Ancora fuori i professionisti, salvo amministratori di condominio e dentisti

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011.

Gli studi di settore interessati

Il Provvedimento individua gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale. Come già previsto per l’anno 2016, il regime premiale si applicherà agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Chi può accedere al regime premiale

Possono accedere al regime premiale i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili.

I vantaggi per i contribuenti ammessi

I contribuenti ammessi al premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto).

Ultimo anno di applicazione del regime premiale

Nella parte motiva del provvedimento evidenziato che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale atteso che, a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il comma 931 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità.

Modificate le istruzioni dei modelli dei “parametri”

Con il provvedimento si modificano anche le istruzioni del modello parametri relativo alle attività di impresa. In pratica, per effetto dell’approvazione del D.M. 24 maggio 2018, che ha novellato l’applicazione dello strumento presuntivo, al fine di gestire il calcolo sulla base di dati contabili indicati per “cassa”, si prevede che per l’applicazione dei parametri i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità semplificata oltre ad indicare, nel relativo modello, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).

 

Si ricorda che con provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014, (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) e 13 aprile 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2016, pag. 805) sono state fornite, in via sperimentale, le discipline di accesso, rispettivamente, per i soli periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione. Infine, l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016 è stato previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2017, pag. 808)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018, recante: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.itai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




L’80% degli studi di settore ammessi al regime premiale. I criteri di accesso in un provvedimento delle Entrate

Al via l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016. Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 contiene l’elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che, quest’anno, rappresentano l’80% del totale (155 su 193).

Gli studi di settore interessati

Anche per il periodo d’imposta 2016 il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Gli studi ammessi

Al regime premiale sono ammessi i contribuenti “virtuosi” che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, anche per adeguamento, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e che risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

I soggetti ammessi al regime premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la limitazione della possibilità di accertamento sintetico del reddito complessivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Studi di settore per l’anno di imposta 2015. Le novità e le linee guida per controlli

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016)




Studi di Settore: on line slide e documenti illustrativi utilizzati a margine della videoconferenza delle Entrate con gli Osservatori regionali

Nel sito internet dell’Agenzia, nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, disponibile il materiale utilizzato nel corso della conferenza relativo alle ultime novità, al regime premiale, ai correttivi crisi e al software Gerico 2016.

Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016

Link ai documenti di lavoro

Videoconferenza – Novità SDS – pdf

Videoconferenza – Regime Premiale – pdf

Videoconferenza – Correttivi Crisi – pdf

Videoconferenza – Gerico 2016 – pdf

 




Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 53376/2016, pubblicato oggi (13 aprile 2016), che contiene l’elenco degli studi ammessi al regime premiale previsto dall’art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78 per cento del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto legge Salva Italia.

Gli studi ammessi

Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:

  • dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
  • risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
  • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.

I vantaggi:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) sono state fornite, le discipline di accesso, rispettivamente, per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa dell’ estensione del citato regime premiale a tutti gli studi di settore.