Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

“Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento”. (Così, comunicato Stampa n. 107 del 14/06/2016)

In base ai precedenti provvedimenti di proroga si può anticipare, in attesa del testo definitivo, che la proroga non è prevista in relazione a tutte le persone fisiche, ma solo nei confronti dei contribuenti (persone fisiche e non) interessati dagli studi di settore. Più in dettaglio, la proroga riguarda, soloi soggetti tenuti ai versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La proroga interessa i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016; quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, la cedolare secca, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), ecc., con riferimento ai soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Considerato che la proroga riguarda i soggetti «che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore», tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione (naturalmente diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di applicabilità) o di inapplicabilità dello studio di settore.

La proroga interessa, altresì, i soggetti «che partecipano» a società, associazioni e imprese, «ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “interessati” dagli studi di settore. In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solo per i soggetti che esercitano un’attività per la quale, per il periodo d’imposta 2015, è stato predisposto lo studio di settore, ma anche per coloro i quali devono dichiarare un reddito imputato per “trasparenza” da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore.

Pertanto, possono beneficiare della proroga anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti,

che partecipano a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati.

Nei confronti dei suddetti soggetti, i versamenti devono essere eseguiti:

  • entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
  • dall’7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con lo slittamento del termine per il pagamento delle imposte dirette dal 16 giugno al 6 luglio 2016, è prorogato anche il termine per il versamento dei contributi previdenziali il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi. Pertanto, i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli a carico dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il giorno6 luglio 2016 senza alcun onere aggiuntivo (cfr. Circolare Inps n. 84 del 13 giugno 2011 – in Finanza & Fisco” n. 18/2011, pag. 1417).Si ritiene che la proroga si applichi anche in relazione ai soli contributi INPS dovuti dai soci di srl “non trasparenti”, artigiane o commerciali. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore. (cfr.risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 173 E del 16 luglio 2007 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312). Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013)

Si ricorda che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2166)l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a euro 5.164.569)

La proroga non riguarda i contribuenti “estranei” agli studi di settore. In particolare non si applica ai contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.




Studi di settore, al via 160mila comunicazioni “inviti” a regolarizzare

Più trasparenza, maggiore condivisione e un dialogo nuovo tra Entrate e Contribuenti sulle anomalie da studi di settore per facilitare l’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016, infatti, prende il via la nuova stagione contrassegnata da 160.693 inviti a mettersi in regola diretti ai contribuenti. In particolare, il Provvedimento definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore, relativi al triennio 2012-2014, da pubblicare nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati. Anche quest’anno, quindi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità a coloro che riceveranno le comunicazioni di anomalia di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché di tenerne conto in vista della presentazione del modello Unico 2016.

L’Alert del Fisco arriva via web o sul cellulare

L’Agenzia inviterà i contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2012-2014. L’invito del Fisco arriva direttamente agli interessati senza passare dalla buca delle lettere, in modo da permettere ai cittadini di verificare tempestivamente la propria situazione e scegliere se giustificarsi o ravvedersi. Le comunicazioni di anomalia saranno inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà, nei due prossimi fine settimana, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito “Comunicazioni 2016”, già disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Software).

Il dialogo apre la strada al ravvedimento

Ricordiamo come grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione, beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Un “rimedio” agevolato che resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). .

Sono 8 le nuove tipologie di anomalia per il 2016

In particolare, il Provvedimento definisce 62 diverse tipologie di casi per il 2016. Di questi, 54 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa, 3 esclusivamente ad attività professionali e 5 ad entrambe le tipologie di reddito. In pratica, rispetto alla campagna informativa dello scorso anno, sono state individuate 8 ulteriori tipologie di anomalia. I nuovi casi riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

In allegato al Provvedimento vi è un’apposita specifica tecnica la cui finalità è l’individuazione dei criteri in base ai quali sono state elaborate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014.

Pubblicati i template delle comunicazioni

I fac-simile delle 62 tipologie di comunicazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Comunicazioni anomalie 2016). In tale sezione sono altresì disponibili i fac-simile di comunicazioni agli intermediari e di sms, mail e PEC ai contribuenti, oltre agli indirizzi PEC da cui partiranno i messaggi e ad un documento contenente le risposte alle domande più frequenti pervenute lo scorso anno in relazione alla precedente campagna di comunicazione delle anomalie.

Affinati i criteri di valutazione dei livelli di rischio

Sulla scorta degli esiti delle precedenti campagne informative sono stati previsti due nuovi criteri di esclusione di soggetti dalla selezione, in modo da evitare l’invio di comunicazioni di anomalia a contribuenti presumibilmente non a rischio in base ai criteri elaborati o che hanno già fornito in precedenza elementi informativi in merito ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. In particolare, si tratta di contribuenti che hanno barrato la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici” del modello studi di settore e dei contribuenti che hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per tutte le annualità oggetto di segnalazione o che, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito software Segnalazioni. Come per gli anni passati, è stato inoltre confermato che nel caso in cui un contribuente rientri in più di una tipologia di anomalia, venga segnalata unicamente quella ritenuta più grave in termini di rischio. In pratica, seguendo l’ordine numerale assegnato in specifica tecnica, individuato anche con l’ausilio di SOSE. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016)




La disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.

L’imposta sostitutiva derivante dall’esercizio dell’opzione è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell’1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per consentire, tra l’altro, l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa avvenga entro il 30 settembre di quest’anno.

 

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali

 

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione andava esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l’imprenditore dovrà perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40%. Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Per saperne di più:

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016




Studi di settore per l’anno di imposta 2015. Le novità e le linee guida per controlli

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016)




Studi di Settore: on line slide e documenti illustrativi utilizzati a margine della videoconferenza delle Entrate con gli Osservatori regionali

Nel sito internet dell’Agenzia, nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, disponibile il materiale utilizzato nel corso della conferenza relativo alle ultime novità, al regime premiale, ai correttivi crisi e al software Gerico 2016.

Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016

Link ai documenti di lavoro

Videoconferenza – Novità SDS – pdf

Videoconferenza – Regime Premiale – pdf

Videoconferenza – Correttivi Crisi – pdf

Videoconferenza – Gerico 2016 – pdf

 




Studi di settore. In arrivo le comunicazioni di anomalia

Entro i primi giorni di giugno, a destinazione le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate negli studi di settore. Gli inviti ad accedere al proprio Cassetto fiscale saranno inviati agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate. Per i soggetti che in dichiarazione hanno scelto l’intermediario come destinatario delle comunicazioni, le anomalie saranno segnalate solo a quest’ultimo tramite il canale Entratel. Una volta letta la comunicazione, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se fornire giustificazioni o ravvedersi. Nel primo caso, potrà fornire chiarimenti e precisazioni tramite i software gratuiti che saranno messi a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli Studi di settore. Nel secondo caso, è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997), beneficiando così delle diverse riduzioni delle sanzioni previste a seconda della tempestività delle correzioni. (vedi, circolare 23/E del 2015 in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).




Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 53376/2016, pubblicato oggi (13 aprile 2016), che contiene l’elenco degli studi ammessi al regime premiale previsto dall’art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78 per cento del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto legge Salva Italia.

Gli studi ammessi

Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:

  • dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
  • risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
  • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.

I vantaggi:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) sono state fornite, le discipline di accesso, rispettivamente, per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa dell’ estensione del citato regime premiale a tutti gli studi di settore.




Studi di settore: on line Gerico 2016

Disponibile in rete, il nuovo software GERICO 2016 versione 1.0.0 del 12/04/2016 che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Il software è aggiornato con i correttivi crisi analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2016 (versione 1.0.0 del 12 aprile 2016)




Approvati i modelli 2016 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2015

Online i 204 modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e alle attività professionali e del commercio. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 29/01/2016, Prot. 16428) li approva definitivamente con quattro mesi di anticipo rispetto allo scorso anno e in sincronia con la pubblicazione di Unico 2016, da oggi nella veste finale. Già aperto il cantiere per la semplificazione, con lo stop all’obbligo di presentazione per il 2015 dei modelli Ine (indicatori di normalità economica) e del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Due adempimenti ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia.

Focus sui nuovi modelli

Nel dettaglio, i modelli riguardano 51 studi per il settore delle manifatture; 60 studi per il settore dei servizi; 24 studi per i professionisti; 69 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti soggetti agli studi di settore (e da coloro che sono comunque tenuti, anche se esclusi dall’applicazione degli studi) che nel periodo d’imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29/01/2016, Prot. 16428. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 2 dicembre 2015.

Semplificazioni in cantiere

Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Le altre novità

Entrano nei quadri “F” e “G” degli appositi campi in cui imprenditori e professionisti possono indicare la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, riconosciuta, per incentivare gli investimenti, dalla legge di stabilità per il 2016. Gli stessi quadri tengono inoltre conto dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Struttura semplificata, inoltre, per il quadro “F”: per gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2015 è stato infatti accorpato il contenuto dei righi F14 e F15, come già fatto per gli studi evoluti per l’anno 2014, mentre nel quadro “X” è possibile rettificare il peso di alcune variabili. Quadro “V” dedicato alle cooperative a mutualità prevalente, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e a coloro che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente. Entra poi un apposito quadro “Z” nei modelli relativi ad alcuni studi che andranno in evoluzione per il periodo d’imposta 2017: servirà per chiedere ulteriori informazioni utili ai fini dell’aggiornamento degli studi stessi.

 

I modelli e le istruzioni 2016

Link ai modelli 2016 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Studi di Settore – Modello Unico 2016 – Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 Quadri A – personale addetto all’attività

 Quadri F – elementi contabili

 Quadro G – elementi contabili

 Quadri X – altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore

 Quadro V – ulteriori dati specifici

 Quadri T – Congiuntura economica

 Servizi

Commercio

Manifatture

Professionisti

 




Studi di settore dal 2009 al 2013: nel Cassetto fiscale l’andamento pluriennale dei dati

Sono sempre più ricche di dati le informazioni che l’Agenzia condivide con i contribuenti che rientrano negli studi di settore. Infatti è ora possibile consultare online, tramite il Cassetto fiscale, l’intero prospetto riepilogativo contenente le informazioni essenziali degli studi di settore presentati in periodi d’imposta precedenti, in particolare dal 2009 al 2013. La novità segue l’invio degli alert con cui le Entrate invitavano i contribuenti a consultare il Cassetto fiscale per prendere visione delle comunicazioni di anomalia e quindi porvi rimedio, ricorrendo all’istituto del ravvedimento o semplicemente chiarendo la rispettiva posizione, ed al ricalcolo degli studi di settore presentati effettuato sulla base dell’ultima versione di GERICO pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La new-entry, il prospetto pluriennale studi di settore

Si tratta di una nuova funzionalità che consentirà al contribuente di passare in rassegna, per il quinquennio 2009-2013, i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati e quindi inviati anno per anno. In pratica, grazie a questa innovativa forma di comunicazione e di condivisione dei dati tra fisco e contribuenti, quest’ultimi possono, in caso, regolarizzare errori o omissioni eventualmente commesse. In questo caso, infatti, le informazioni messe a disposizione con il prospetto riepilogativo studi di settore sono estratte dai modelli acquisiti negli archivi e già consultabili nel Cassetto fiscale per le annualità d’imposta lavorate. I dati così forniti consentono di analizzare l’andamento nel tempo di alcune voci caratteristiche dell’attività svolta e, al contempo, verificare l’eventuale presenza di anomalie nei dati dichiarati, per esempio tra le “rimanenze finali” di un anno e le “esistenze iniziali” di quello successivo.

Prospetto a due vie

Il prospetto su base pluriennale dell’andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore può presentarsi in due distinte versioni: quella relativa all’attività d’impresa o al lavoro autonomo. Nel caso in cui risultino presentati studi di settore relativi ad entrambe le attività, di lavoro autonomo o d’impresa, saranno consultabili due distinti prospetti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016)




Nuovi studi di settore per il periodo di imposta 2015. In Gazzetta i decreti di approvazione

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015 (Supplementi straordinari dal n. 16 al n. 19) quattro decreti MEF del 22 dicembre 2015 che approvano gli studi di settore relativi alle attività professionali e alle attività economiche nel comparto commercio, delle manifatture e dei servizi. Gli studi approvati si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Link (sito www.gazzettaufficiale.it) agli studi di settore approvati:

Inoltre, nel Supplemento Straordinario n. 16, è contenuto un quinto decreto MEF (Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari) che approva specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.

Questi indicatori, sono stati determinati sulla scorta del livello:

1) dei canoni di affitto dei locali commerciali;

2) del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;

3) delle retribuzioni;

4) delle quotazioni immobiliari;

5) dei canoni di locazione degli immobili.

Le territorialità, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2015.




Studi di settore per il periodo di imposta 2015. Ok degli esperti alle evoluzioni, ai correttivi anticrisi ed alle modifiche della territorialità

La Commissione degli esperti durante la riunione del 2 dicembre 2015 ha espresso il proprio parere su una serie di interventi relativi alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.

In particolare, all’ordine del giorno erano previsti i seguenti interventi:

Correttivi anticrisi

Gli esperti hanno valutato positivamente la metodologia di elaborazione degli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica in corso.

I correttivi 2015 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e propongono i medesimi piani di interventi già previsti per il periodo di imposta 2014, ovvero:

  • interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali.

Evoluzioni 2015 e Territorialità

Oggetto di parere anche le evoluzioni previste per il periodo di imposta 2015.

In particolare, complessivamente la Commissione ha dato il via libera su:

  • 12 studi del comparto manifatturiero;
  • 12 studi relativi alle attività dei professionisti;
  • 20 studi del commercio;
  • 26 studi afferenti i servizi.

Infine gli esperti hanno dato l’ok agli aggiornamenti delle diverse territorialità utilizzate nei 70 nuovi studi di settore e ai 67 studi che dovrebbero andare in evoluzione nel 2016. (Cosi, comunicato Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2015)




Studi di settore. Pronto il software “Segnalazioni 2015” per chiarire incongruità, non normalità o incoerenze

Disponibile nel sito dell’Agenzia il software Segnalazioni 2015 con cui il contribuente può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In particolare i contribuenti possono comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014, nonché segnalare informazioni o precisazioni relative all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.

Con l’utilizzo di tale software si semplifica la fase di comunicazione e di confronto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria: la preventiva analisi delle informazioni pervenute permetterà agli uffici di escludere l’attivazione di controlli per tali soggetti.

Dove si trova il software

Per accedere al servizio occorre essere registrati all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il software Segnalazioni 2015 è raggiungibile dalla sezione Servizi – Fisconline – Servizi per – Comunicare – Segnalazioni Studi di Settore/Unico 2015.Il software consente di predisporre e inviare una segnalazione all’Agenzia e i contribuenti hanno anche a disposizione sul sito delle Entrate una Guida per la compilazione delle segnalazioni per un corretto e facile utilizzo dell’applicazione.




Studi di settore: disponibile il software Gerico 2015 con i correttivi anti-crisi

Pronto Gerico 2015 in veste definitiva. Il software per la compilazione degli studi di settore è online da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Gerico 2015 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti e approvati con decreto ministeriale del 15 maggio 2015, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014.

Il prodotto software GERICO 2015 – versione 1.0.0 del 27/05/2015 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dai DDMM 30/03/2015 e 15/05/2015.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2015 (versione 1.0.0 del 27 maggio 2015) Guida Gerico 2015 – pdf 




Studi di settore. Pronti i 204 modelli definitivi per l’annualità 2014 da allegare a Unico

In rete i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da allegare a Unico 2015. Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, arrivano in veste definitiva i modelli dichiarativi degli studi, che tengono conto anche dei correttivi anticrisi previsti dal decreto ministeriale del 15 maggio scorso. I modelli riguardano le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio e, nel dettaglio, interessano:

  • 51 studi per il settore delle manifatture
  • 60 studi per il settore dei servizi
  • 24 studi per i professionisti
  • 69 studi per il settore del commercio

I modelli sono consultabili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Modelli e istruzioni 2015.