Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)




Studi di settore, al via 160mila comunicazioni “inviti” a regolarizzare

Più trasparenza, maggiore condivisione e un dialogo nuovo tra Entrate e Contribuenti sulle anomalie da studi di settore per facilitare l’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016, infatti, prende il via la nuova stagione contrassegnata da 160.693 inviti a mettersi in regola diretti ai contribuenti. In particolare, il Provvedimento definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore, relativi al triennio 2012-2014, da pubblicare nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati. Anche quest’anno, quindi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità a coloro che riceveranno le comunicazioni di anomalia di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché di tenerne conto in vista della presentazione del modello Unico 2016.

L’Alert del Fisco arriva via web o sul cellulare

L’Agenzia inviterà i contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2012-2014. L’invito del Fisco arriva direttamente agli interessati senza passare dalla buca delle lettere, in modo da permettere ai cittadini di verificare tempestivamente la propria situazione e scegliere se giustificarsi o ravvedersi. Le comunicazioni di anomalia saranno inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà, nei due prossimi fine settimana, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito “Comunicazioni 2016”, già disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Software).

Il dialogo apre la strada al ravvedimento

Ricordiamo come grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione, beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Un “rimedio” agevolato che resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). .

Sono 8 le nuove tipologie di anomalia per il 2016

In particolare, il Provvedimento definisce 62 diverse tipologie di casi per il 2016. Di questi, 54 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa, 3 esclusivamente ad attività professionali e 5 ad entrambe le tipologie di reddito. In pratica, rispetto alla campagna informativa dello scorso anno, sono state individuate 8 ulteriori tipologie di anomalia. I nuovi casi riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

In allegato al Provvedimento vi è un’apposita specifica tecnica la cui finalità è l’individuazione dei criteri in base ai quali sono state elaborate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014.

Pubblicati i template delle comunicazioni

I fac-simile delle 62 tipologie di comunicazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Comunicazioni anomalie 2016). In tale sezione sono altresì disponibili i fac-simile di comunicazioni agli intermediari e di sms, mail e PEC ai contribuenti, oltre agli indirizzi PEC da cui partiranno i messaggi e ad un documento contenente le risposte alle domande più frequenti pervenute lo scorso anno in relazione alla precedente campagna di comunicazione delle anomalie.

Affinati i criteri di valutazione dei livelli di rischio

Sulla scorta degli esiti delle precedenti campagne informative sono stati previsti due nuovi criteri di esclusione di soggetti dalla selezione, in modo da evitare l’invio di comunicazioni di anomalia a contribuenti presumibilmente non a rischio in base ai criteri elaborati o che hanno già fornito in precedenza elementi informativi in merito ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. In particolare, si tratta di contribuenti che hanno barrato la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici” del modello studi di settore e dei contribuenti che hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per tutte le annualità oggetto di segnalazione o che, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito software Segnalazioni. Come per gli anni passati, è stato inoltre confermato che nel caso in cui un contribuente rientri in più di una tipologia di anomalia, venga segnalata unicamente quella ritenuta più grave in termini di rischio. In pratica, seguendo l’ordine numerale assegnato in specifica tecnica, individuato anche con l’ausilio di SOSE. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016)




La disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.

L’imposta sostitutiva derivante dall’esercizio dell’opzione è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell’1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per consentire, tra l’altro, l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa avvenga entro il 30 settembre di quest’anno.

 

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali

 

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione andava esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l’imprenditore dovrà perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40%. Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Per saperne di più:

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016




Studi di settore per l’anno di imposta 2015. Le novità e le linee guida per controlli

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016)




Studi di Settore: on line slide e documenti illustrativi utilizzati a margine della videoconferenza delle Entrate con gli Osservatori regionali

Nel sito internet dell’Agenzia, nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, disponibile il materiale utilizzato nel corso della conferenza relativo alle ultime novità, al regime premiale, ai correttivi crisi e al software Gerico 2016.

Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016

Link ai documenti di lavoro

Videoconferenza – Novità SDS – pdf

Videoconferenza – Regime Premiale – pdf

Videoconferenza – Correttivi Crisi – pdf

Videoconferenza – Gerico 2016 – pdf