Regime forfetario nel periodo d’imposta 2021. In arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Come spiegano le istruzioni del modello Redditi 2022, il “predetto comma 73 della Legge n. 190/2014, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

 

 

A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

  • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
  • “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

 

Esercenti attività d’impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    • i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    • i canoni di noleggio;
    • i canoni d’affitto d’azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

  • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

 

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.

 

In sostanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM, per il periodo d’imposta 2021, omettendo le sopra citate l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022.

Nelle cd. “lettere di compliance” il contribuente è invitato a:

  • non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a indicare le sopra citate informazioni;
  • eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022 (il cui invio è previsto entro il prossimo 30 novembre 2023).
  • richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, atti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Una volta ricevuta la predetta “lettera”, il contribuente è chiamato a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come chiarisce la parte motiva del provvedimento, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, per rimediare alle violazioni segnalate attraverso le comunicazioni di compliance e integrare la dichiarazione presentata, potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma», pubblicato il 19.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti

Dagli studi di settore agli Isa

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato oggi il decreto che approva l’introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità con un voto da 1 a 10: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. (Così, comunicato Mef n. 225 del 28 dicembre 2018)




Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018.

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d’affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018, nel sostenere che “per quanto attiene al principio di proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che solamente a fronte di rilevanti divergenze tra l’importo del volume d’affari dichiarato dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d’affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale. … Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria”, si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “l’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo (decorrere dal 1° gennaio 2007) … in base all’art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «gravi incongruenze», prima operato tramite il rinvio recettizio all’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2017, pag. 1222); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1568).

Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell’IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell’Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore (“gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati”) – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Diffusa la circolare con i chiarimenti su studi di settore e parametri 2018. Confermati i criteri per l’applicazione del regime premiale

Non solo novità, ma anche conferme in arrivo per i 193 studi di settore applicabili all’anno d’imposta 2017. In particolare, sono confermati gli stessi criteri degli anni scorsi per avere accesso al cosiddetto regime “premiale”, sentite le Organizzazioni di categoria e vista l’esigenza di garantirne l’applicazione ai contribuenti che dichiarano correttamente i dati. A confermarlo è la Circolare 14/E di oggi con cui l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore che vanno presentati con il modello Redditi 2018. 

 

Il regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata

 

Tra le modifiche di maggior rilievo vi sono gli interventi correttivi agli studi di settore per le imprese minori in contabilità semplificata. Tale intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge di bilancio 2017, evitando distorsioni nella stima. A tal fine, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, è stata elaborata, con il supporto della SOSE, una metodologia ad hoc che prevede, oltre agli interventi correttivi, la partecipazione al calcolo delle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino, in modo da garantire e recepire correttamente il passaggio dal regime contabile basato sul principio di “competenza” a quello “improntato alla cassa”.

 

Le altre novità, correttivi anticrisi, integrazioni territoriali e una modulistica più snella

 

La Circolare, inoltre, fornisce chiarimenti in merito agli interventi per la revisione congiunturale speciale adottati al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, rispetto ai quali è previsto un quadro applicativo sostanzialmente analogo allo scorso anno. Spazio anche alle integrazioni agli studi di settore riguardanti l’aggiornamento, a partire dal periodo d’imposta 2017, delle analisi territoriali a livello comunale e provinciale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna. E per finire, il documento di prassi evidenzia le principali novità riguardanti la modulistica. In merito, infatti, sono state operate alcune modifiche al fine di aggiornare modelli e istruzioni degli studi di settore e dei parametri alla nuova annualità e recepire gli interventi correttivi approvati con i DM 23 marzo e 24 maggio 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, in particolare alle imprese minori in contabilità semplificata. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2018)

 

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 6 luglio 2018: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2018 – Periodo d’imposta 2017 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Interventi correttivi agli per le imprese minori in contabilità semplificata – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale –Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214




In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Per mettersi in regola in caso di omessa dichiarazione c’è tempo fino al 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica)

Sono in arrivo i promemoria dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest’anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l’hanno presentata compilando solo il quadro “Va” con le informazioni e i dati relativi all’attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati. Con il provvedimento del Direttore pubblicato oggi sul sito delle Entrate, vengono definite le modalità con cui è possibile richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità.

Tutti i percorsi dell’alert

La comunicazione dell’opportunità disponibile viaggia su più strade. Infatti, coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, o che l’hanno presentata compilando solo il quadro Va, troveranno l’alert dell’Agenzia sia nella loro casella di posta elettronica certificata (Pec), sia all’interno del Cassetto fiscale (presente nell’area riservata dei servizi telematici delle Entrate), sia nell’interfaccia web Fatture e corrispettivi. I reminder di questi giorni servono a informare i soggetti IVA delle anomalie riscontrate e a consentire loro di rimediare tempestivamente alla eventuale dimenticanza commessa, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Gli step da seguire

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2018) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

Come richiedere assistenza

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17. Le informazioni possono essere richieste anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia della Entrare del 27 giugno 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2018, prot. n. 129515/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato», pubblicato il 27 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 




Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo registrandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.




Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio “Cassetto Fiscale. Come previsto dal provvedimento del 18 giugno 2015, le comunicazioni di anomalie saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’alert, per mezzo degli indirizzi di Pec, che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore», pubblicato il 18 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Normativa e prassi

Le 70 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2013-2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore»

Le risposte ai quesiti sulle comunicazioni di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015 – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 6 giugno 2017

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore»

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»




Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017

Ancora fuori i professionisti, salvo amministratori di condominio e dentisti

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011.

Gli studi di settore interessati

Il Provvedimento individua gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale. Come già previsto per l’anno 2016, il regime premiale si applicherà agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Chi può accedere al regime premiale

Possono accedere al regime premiale i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili.

I vantaggi per i contribuenti ammessi

I contribuenti ammessi al premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto).

Ultimo anno di applicazione del regime premiale

Nella parte motiva del provvedimento evidenziato che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale atteso che, a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il comma 931 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità.

Modificate le istruzioni dei modelli dei “parametri”

Con il provvedimento si modificano anche le istruzioni del modello parametri relativo alle attività di impresa. In pratica, per effetto dell’approvazione del D.M. 24 maggio 2018, che ha novellato l’applicazione dello strumento presuntivo, al fine di gestire il calcolo sulla base di dati contabili indicati per “cassa”, si prevede che per l’applicazione dei parametri i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità semplificata oltre ad indicare, nel relativo modello, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).

 

Si ricorda che con provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014, (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) e 13 aprile 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2016, pag. 805) sono state fornite, in via sperimentale, le discipline di accesso, rispettivamente, per i soli periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione. Infine, l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016 è stato previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2017, pag. 808)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018, recante: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.itai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati

Da oggi, infatti, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d’imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Aggiornato il prospetto fino al 2016

Grazie alle informazioni presenti nel proprio prospetto riepilogativo, il contribuente potrà consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui riscontri errori o omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione.

Online l’elenco delle informazioni disponibili

 Nella sezione del sito internet dell’Agenzia dedicata agli studi di settore è riportata la tempistica con la quale sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i dati, gli elementi informativi e i software di supporto relativi agli studi di settore, previsti dal provvedimento del 18 giugno 2015, di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014.

La sezione è raggiungibile al seguente percorso: Home – Imprese – Dichiarazioni – Studi di Settore, Parametri, ISA – Studi di settore. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)




Modificata la modulistica 2018 degli studi di settore: richieste ulteriori informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018, recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Studi di settore Unico 2017 (periodo d’imposta 2016), online il software “Segnalazioni web 2017”

Il software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli Studi di settore per il periodo d’imposta 2016, ovvero per la medesima annualità, afferenti l’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Approfondisci (link sito Agenzia delle entrate)




Incroci volume d’affari e “vecchio” spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell’8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. I contribuenti potranno così regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, o in alternativa comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2017, prot. n. 251544/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»

 




Limiti all’applicazione retroattiva delle risultanze di Gerico 2017

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20, diffusi i chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione all’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d’imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – potrebbero trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2014, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d’imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il decreto legge convertito in legge contiene importati novità.
Le più significative riguardano:
– lo split payment;
– la voluntary disclosure;
– il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
– la nuova soglia per il visto di conformità
– l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
– la stretta delle compensazioni;
– il regime fiscale delle locazioni brevi;
– la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
– l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– la definizione agevolata delle liti fiscali;
– la disciplina delle prestazioni occasionali;
– il libretto di famiglia;
– il contratto di prestazione occasionale;
– la web tax transitoria.

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




L’80% degli studi di settore ammessi al regime premiale. I criteri di accesso in un provvedimento delle Entrate

Al via l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016. Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 contiene l’elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che, quest’anno, rappresentano l’80% del totale (155 su 193).

Gli studi di settore interessati

Anche per il periodo d’imposta 2016 il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Gli studi ammessi

Al regime premiale sono ammessi i contribuenti “virtuosi” che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, anche per adeguamento, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e che risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

I soggetti ammessi al regime premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la limitazione della possibilità di accertamento sintetico del reddito complessivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA, Segnalazioni 2017, Alert persuasivi, Comunicazioni pro-compliance, Controlli e verifiche, Inviti a regolarizzare, 




Studi di settore: pronto il software Gerico 2017. Parere positivo ai correttivi anticrisi

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati IVA e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.

Cinque correttivi per la crisi

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

– correttivi congiunturali di settore

– correttivi congiunturali territoriali

– correttivi congiunturali individuali

– interventi relativi all’analisi di normalità economica

– interventi relativi all’analisi di coerenza economica

In linea Gerico e Parametri

I software Gerico e Parametri 2017 sono in linea con netto anticipo rispetto agli anni passati. È, infatti, già pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è online sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017.

Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2017.

Gerico 2017 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione di oggi, e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016. Il software consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017)

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2017 (versione 1.0.0 del 4 aprile 2017)




Approvati i modelli 2017 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2016

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017, li approva infatti definitivamente nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie

Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli

Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità

Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività – dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016

Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2127). L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher

Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

I modelli e le istruzioni 2017

Link ai modelli 2017 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Studi di Settore – Modello Redditi 2017

La modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2016 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017.

Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore – pdf

Quadro A – personale addetto all’attività – pdf

Quadro F – elementi contabili – pdf

Quadro G – elementi contabili – pdf

Quadro X – altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore – pdf

Quadro V – ulteriori dati specifici – pdf

Quadro T – congiuntura economica – pdf

Servizi – zip

Manifatture – zip

Commercio – zip

Professionisti – zip




Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l’esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti IVA interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016, prot. n. 221446/2016, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

I vantaggi offerti dall’adempimento spontaneo

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

L’“operazione zero controlli” viaggia via mail

L’Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Per informazioni, linea diretta contribuenti-Entrate

I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita IVA che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2016)




Studi di settore. Online il software “Segnalazioni 2016”. Nel cassetto fiscale pubblicati modelli ed esiti per il periodo d’imposta 2015

Novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Sul sito delle Entrate è disponibile Segnalazioni 2016, il software con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Grazie al software viene semplificata la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Inoltre, sempre nella giornata di oggi (30 novembre 2016) i contribuenti avranno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2015 e l’esito relativo allo stesso periodo d’imposta dell’applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell’ultima versione del software Gerico pubblicata.

Sullo stesso sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. Adesso, utilizzando una semplice applicazione, gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non. Le interrogazioni possono essere effettuate per anno, macrosettore e tipologia di dichiarazione presentata o per singolo studio di settore.

Come segnalare elementi al Fisco

Per accedere al servizio Segnalazioni 2016 occorre essere registrati nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Segnalazioni 2016 è raggiungibile al seguente link: Home – Servizi online – Servizi fiscali – Servizi fiscali con registrazione – Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d’imposta 2015) – web.

Tramite il programma dedicato, i contribuenti possono comunicare all’Amministrazione finanziaria, predisponendo e inviando una segnalazione, informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2015, nonché segnalare informazioni o precisazioni relative all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi. Per assicurare un utilizzo dell’applicazione facile e corretto, sul sito delle Entrate è inoltre a disposizione dei contribuenti una Guida alla compilazione.

Tutte le statistiche a portata di contribuente

Il sistema offre, anno per anno, una panoramica completa sulla platea di soggetti che applicano gli studi di settore. Più in dettaglio, è possibile selezionare il macrosettore, o ancora il singolo studio, per conoscere, tra l’altro, gli importi di ricavi o compensi dichiarati, anche con riferimento ai soggetti congrui e non congrui; la percentuale di congrui e di coerenti rispetto alla platea, il numero di posizioni congrue e non per effetto dei correttivi relativi alla crisi economica. Per consultare le statistiche basta collegarsi al sito www.agenziaentrate.it e seguire questo percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Statistiche studi di settore. Nella stessa pagina è inoltre disponibile il link ai dati statistici relativi agli studi di settore disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, elaborati in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Sose, relativi ai periodi d’imposta 2005-2014.

Con le pubblicazioni di oggi si amplia il kit di informazioni a disposizione per permettere ai contribuenti di avere un quadro sempre più completo della propria posizione fiscale e aiutarli, anche grazie alla condivisione di dati “a monte”, ad adempiere correttamente o a mettersi in regola per tempo, fruendo di sanzioni ridotte. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 novembre 2016)




Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




Transizione dagli studi di settore a nuovi indicatori di affidabilità/compliance

Conversione in legge del D.L. Fiscale “Collegato” n. 193/2016

Proposte delle Commissioni parlamentari

Proposta l’abolizione  degli studi di settore. In sostituzione,  introdotti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti. (Articolo 7-bis)

 

 Modifica proposta nell’esame in sede referente presso le Commissioni V Bilancio e VI Finanze della Camera dei Deputati

Articolo 7-bis.

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell’osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.




Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Una breve guida per chi riceve l’invito delle Entrate

Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico pf 2016. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi

Questo tipo di comunicazioni sprint consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d’incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell’invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della tax compliance e l’efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l’invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza

In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l’indirizzo dell’ufficio a loro più vicino. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 26 ottobre 2016)

(Link al fac simile di lettera pro-compliance)

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016:«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L’Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito. Da oggi, infatti, il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell’Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Le lettere di compliance nel dettaglio

Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.

Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.

L’ABC delle comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.

Un’assistenza multicanale dedicata e un nuovo vademecum online

L’impegno dell’Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini è sempre presente e, quindi, anche in questo caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione servizi con operatore > comunicazione accertamento.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Inoltre, sul sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile da oggi anche un guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega i passi da fare per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il ravvedimento in pochi semplici passi

Le lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997), fruendo così della sanzione ridotta per infedele dichiarazione.

Grazie al calcolatore disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l’Irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).

Le sanzioni ridotte caso per caso

Le Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90%).

Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al

  • 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
  • 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati. (Così, comunicato stampa agenzia delle entrate del 24 ottobre 2016)

Link al sito dell’Agenzia delle entrate dove è presente il “calcolatore” online gratuito, realizzato per il calcolo delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso.




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L’Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d’imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d’imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

La guida, fornisce esempi sul corretto utilizzo del ravvedimento (compilazione del modello F24 e calcolo sanzioni ridotte), evidenziando inoltre, “gli errori da evitare”, già riscontrati nelle prime dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione.

Link software (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) per il calcolo delle sanzioni e degli interessi
Versione 1.0.7 del 18/06/2021

Il software “Compliance” consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




Il MEF presenta una serie di proposte per il superamento degli studi di settore. Indicatori di affidabilità/compliance manderanno in pensione la congruità

Un indice di affidabilità/compliance del contribuente consentirà il superamento degli studi di settore e l’abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. Nella proposta del Mef il nuovo strumento per il contrasto alla evasione fornirà, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

  • gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
  • invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
  • il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
  • il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
  • una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.

Per saperne di più

Link  alla Presentazione – Studi di settore, e(ri)voluzione dell’istituto




Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)




C’è tempo fino a settembre per consegnare i documenti dei controlli formali relativi alle dichiarazioni 2014 e per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013: c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L’Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di comunicazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno e primi giorni di luglio:

  • relative ai soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro per il periodo d’imposta 2011;
  • relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2012;
  • relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2012- 2014;
  • rilevate a seguito di attività istruttoria esterna.

Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

Chiarimenti al Fisco: tutti i canali dedicati

Gli invii delle comunicazioni preventive del Fisco, che mirano a informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie, sono stati programmati in ragione delle caratteristiche quali/quantitative dei destinatari. Ampio il ventaglio di canali a disposizione per interagire con il Fisco: a seconda della tipologia di alert ricevuto, i contribuenti possono richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via mail, per telefono o con le specifiche modalità indicate nelle comunicazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 luglio 2016)




Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In Gazzetta la proroga al 6 luglio 2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. nuovi forfetari) nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Vedi anche: Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

Il testo del D.P.C.M.pubblicato in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.

(in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto»;

Visto l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l’opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2016 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1634