Sintesi del D.Lgs. “Correttivo” su cooperative compliance, adempimenti e concordato

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell’istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

 

Le novità in sintesi:

 

Adempimento collaborativo

 

  • viene prevista una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
  • vengono introdotti alcuni chiarimenti circa la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
  • viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal D.Lgs. n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015;
  • vengono previste alcune modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.

 

Adempimenti tributari

 

  • il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre va effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo;
  • viene anticipato al 16 novembre il termine entro cui effettuare il versamento dell’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro;
  • a decorrere dal 2025, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • viene spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di IRAP. Per l’IRES, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, in un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

Concordato preventivo biennale

 

  • la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell’Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023;
  • sono modificati i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • vengono modificati i criteri di accesso al concordato preventivo: possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi;
  • sono previsti alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto della proposta di concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell’attività di impresa e di lavoro autonomo;
  • viene introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • si prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

 

Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

 

Il decreto prevede modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.

 

Differimento rottamazione-quater

 

Si prevede il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it

 

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024




Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016

L’articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l’altro, il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell’art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

Si evidenzia che nell’articolo 4 del Decreto stabilito che in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

  • che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Link al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2024




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Le relazioni del “Decreto Dignità”

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Link al testo della relazione illustrativa

Link al testo della relazione tecnica




Le misure in materia di fiscale contenute nel ”Decreto-dignità”

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. ”Decreto-dignità”), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

  • la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” (art. 9);
  • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto spesometro(art. 10);
  • l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta ( art. 11).

Nel dettaglio, l’articolo 9 (Disposizioni in materia di redditometro), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, l’articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e che in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L’articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L’articolo 11 (Split payment) prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ricorda che, per i tecnici dell’Agenzia delle entrate (Telefisco 2015), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito», fini della non applicazione del meccanismo della scissione, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in Gazzetta) del Titolo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale) del decreto legge.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1.Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11
(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




Pacchettino fiscale e misure per il contrasto del lavoro a tempo determinato. Approvato il decreto legge

Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

  • a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato. Si riduce in tal modo il lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • a salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
  • a contrastare il grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
  • a introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”), nonché l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.



Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2015, che stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Rispetto all’omologo D.M. del 24 dicembre 2012 relativo agli anni d’imposta 2009/2010 va segnalato che nell’articolo 3 del nuovo decreto è stato eliminato il riferimento alla «spesa medie ISTAT». Il provvedimento pertanto, accoglie ufficialmente i rilievi del Garante della Privacyparere reso in data 21 novembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2013, pag. 2817) – secondo il quale i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il Fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Peraltro, anche l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, (par. 3.1 in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 311)nel recepire il citato parere del Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le «medie ISTAT» sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati. Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggetti-vamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.