Nasce l’Assistente Virtuale “F&F Bilancio e Contabilità”

F&F Bilancio e Contabilità. Un nuovo alleato digitale per i professionisti del fisco e della contabilità d’impresa

Nel panorama sempre più complesso della fiscalità d’impresa e della redazione del bilancio, i professionisti necessitano di strumenti aggiornati, affidabili e integrati nella propria operatività quotidiana. È in questo contesto che nasce F&F Bilancio e Contabilità, l’assistente virtuale sviluppato da Finanza & Fisco, pensato appositamente per commercialisti, consulenti fiscali, revisori legali e altri professionisti della consulenza aziendale.
L’obiettivo di semplificare l’attività quotidiana dei nostri lettori che operano nel mondo della fiscalità d’impresa, contabilità e bilancio. 

Questa nuova soluzione sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire risposte operative, aggiornate e affidabili su tutte le principali tematiche contabili, fiscali e civilistiche d’impresa.

 

 

A cosa serve

 

F&F Bilancio e Contabilità nasce con un obiettivo chiaro: semplificare il lavoro tecnico e aumentare l’efficienza nello studio professionale. L’assistente opera con l’obiettivo di integrare e non sostituire l’attività del professionista

Fornisce risposte chiare e contestualizzate su:

  • Redazione del bilancio d’esercizio
  • Applicazione dei principi contabili
  • Assistenza su scritture contabili, assestamenti, classificazioni patrimoniali e economiche

 

 

⚠️ Un’informazione tecnica, ma non vincolante
F&F Bilancio e Contabilità è uno strumento di supporto e orientamento.
Le risposte fornite non costituiscono consulenza professionale, né possono sostituire il parere di un dottore commercialista o di un revisore abilitato.
Ogni informazione fornita va verificata dal professionista, tenendo conto del contesto specifico, dell’interpretazione vigente e dell’evoluzione normativa.

 

 

Perché utilizzarlo nello studio professionale?

 

Riduce i tempi di ricerca interpretativa
Aiuta i praticanti e i collaboratori a crescere più velocemente
Assicura un primo livello di riscontro immediato, utile nelle fasi di chiusura o controllo

 




730Pro AI – L’assistente professionale per il modello 730

730Pro AI è un assistente virtuale, progettato per supportare operatori fiscali, CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti del settore tributario nella gestione e compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

Opera con un approccio esclusivamente documentale e normativo, fondato su fonti ufficiali e aggiornate: circolari, risoluzioni, interpelli, sentenze, istruzioni ministeriali, normativa vigente e documentazione tecnico-operativa . Ogni risposta è basata su un metodo rigoroso e tracciabile.

Scopo

Supporto operativo e interpretativo su tutti gli aspetti del modello 730:

  • Compilazione e verifica dei quadri, incluse situazioni complesse e casi particolari (doppio sostituto, bonus edilizi, spese pluriennali, crediti d’imposta, ecc.);
  • Classificazione dettagliata delle spese detraibili e deducibili in base ai codici onere e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (con riferimento puntuale a circolari e normativa primaria e secondaria);
  • Analisi delle condizioni soggettive del contribuente e dei familiari a carico;
  • Riscontro e confronto tra CU, oneri sostenuti, e dati del precompilato con gestione delle anomalie;
  • Riferimenti di prassi in tempo reale, secondo criteri di pertinenza, autorevolezza e aggiornamento.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

Il Metodo

Ogni contenuto fornito da 730Pro AI è il risultato di una ricerca mirata, con priorità a:

  1. Fonti di prassi (Circolari, Risoluzioni, Interpelli, Note ufficiali);
  2. Normativa vigente (TUIR, DPR 600/73, DPR 917/86, ecc.);

Ogni risposta è corredata da riferimenti esatti alla fonte, con numero del documento, data, eventuale pagina e citazione testuale, utili alla compilazione assistita della dichiarazione.

Perché utilizzarlo

🔷 Approccio tecnico-giuridico rigoroso, senza semplificazioni fuorvianti
🔷 Fonti sempre citate e contestualizzate, pronte all’uso
🔷 Supporto su casistiche complesse, fuori standard precompilato
🔷 Risposte strutturate, chiare e direttamente utilizzabili nel lavoro quotidiano

Contatti e Assistenza

📞 Gli abbonati al servizio hanno accesso  al nostro servizio Confronto/Quesiti personalizzato, attivo nei giorni lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 19:00, al numero verde:

800-867105

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Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

Disponibile sul sito dell’Agenzia il softwareIl tuo ISA 2025 CPB per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

Quest’anno l’adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

 

Concordato 2025-2026 al via

 

Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

 

Le modalità per aderire

 

Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, l’adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest’ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l’adesione al Concordato.

A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella “Comunicazione CPB”, da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2025)

 


Il prodotto Software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.0 del 30/04/2025 consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile, a cura dell’Agenzia delle entrate, un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2025 CPB” (versione 1.0.0 del 30 aprile 2025)

 




Precompilate 2025 (730 o Redditi 2025). Da oggi possibile visualizzare la dichiarazione. Dal 15 maggio si parte con l’invio

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono online. Sul sito delle Entrate sono ora disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni.

 

Come consultare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (730 o Redditi, a seconda dei requisiti) basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida della collana “L’Agenzia informa”.

 

Le prossime tappe

 

A partire dal 15 maggio sarà possibile “restituire” la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche. Chi presenta il 730 potrà optare anche quest’anno per la versione semplificata – che non richiede la conoscenza di quadri, righi e codici -, scelta nel 2024 da oltre metà della platea. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 31 ottobre 2025 per il modello Redditi. Le regole erano state definite in un provvedimento firmato lo scorso 23 aprile dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2025)




Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti neo-iscritti 2025. Le istruzioni Inps

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, n. 83, l’Inps fornisce le prime indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con la circolare si forniscono sulla riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

Più nel dettaglio, l’Inps comunica che la riduzione è rivolta ai:

  • titolari di ditte individuali;
  • soci di società (sia di persone che di capitali);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario avviare l’attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:

  • la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
  • la riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

 

Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.

L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.

La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

L’agevolazione ha un limite massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni. L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 83 del 24 aprile 2025, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Incompatibilità con altre agevolazioni – Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)




Precompilata 2025. Dal 30 aprile modelli in consultazione, dal 15 maggio l’invio | L’invio dei 730 possibile entro il 30/9, per il modello Redditi la scadenza è il 31/10

A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025;

scadenza il 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

 

Le regole sono definite in un provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono 1.298.784.152 i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2025. Le spese sanitarie si confermano in testa alla classifica con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. Seguono i premi assicurativi (più di 98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni e mezzo). Rispetto al 2024, grande incremento per le ristrutturazioni condominiali (quasi 7 milioni e mezzo di dati, +32%), le erogazioni liberali (2 milioni e ottocentomila, +13%) e per le spese scolastiche (8 milioni e mezzo), universitarie (4 milioni) e per gli asili nido (oltre mezzo milione).

 

Le novità di quest’anno

 

Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario. In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico. Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate. Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.

 

Come scegliere il 730 semplificato

 

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Come visualizzare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2025)

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025 – Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

 




In Gazzetta il decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025

Il Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025» (di seguito riportato), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 24 aprile 2025  La misura “urgente” introduce importanti novità in materia di acconti IRPEF, prevedendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati privi di redditi aggiuntivi non siano tenuti al versamento di alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Nel dettaglio, il  decreto-legge modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, riducendo al periodo d’imposta 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023. Di conseguenza, l’acconto per l’anno 2025 potrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote IRPEF e l’incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette modifiche già in sede di acconto.

 

 

Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025). In vigore dal 24 aprile 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 1 recante revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

  1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d’imposta 2024».
  2. Il fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è  incrementato di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

      Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio




Rottamazione-quater. Domande entro il 30 aprile sul sito di Agenzia-Riscossione

Ancora qualche giorno per chiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

 

Come presentare la domanda

 

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica.

La procedura da seguire nei due casi è differente.

Nell’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata. In questo caso, infatti, il servizio propone in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.

Nell’area pubblica del sito, invece, per presentare la domanda bisogna compilare il form online e allegare la documentazione di riconoscimento, indicare il numero della comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e inserire il numero di tali cartelle/avvisi. Si ricorda che in caso di smarrimento della comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Piano di pagamento entro giugno

 

A coloro che presentano la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Che cos’è la Rottamazione-quater

 

Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 aprile 2025)




Dal Cdm via libera al decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l’anno 2025.

Il provvedimento introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). In seguito all’intervento, si conferma che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025.

Il provvedimento “urgente” è in linea con quanto già anticipato nel comunicato stampa del Mef n. 32 del 25 marzo 2025, di seguito riportato.

 

 

Acconto IRPEF: Governo interviene per consentire applicazione aliquote 2025
Comunicato Stampa Mef  n. 32 del 25/03/2025

 

Relativamente all’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni CAF, riportate anche dagli organi di stampa, in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’acconto IRPEF per l’anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

In particolare, il predetto maggior onere fiscale deriverebbe, secondo l’interpretazione riportata dai CAF, dall’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23 per cento dell’aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, ha stabilito che tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

Al riguardo, si premette che l’incongruenza evidenziata dai CAF deriva dal fatto che le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d’imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025.

Inoltre, si fa presente che con la disposizione in questione si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

L’intenzione del legislatore non era, quindi, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 216/2023 va interpretata nel senso che l’acconto per l’anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a euro 51,65 la differenza tra l’imposta relativa all’anno 2024 e le detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d’imposta 2024.

 

In ogni caso, in considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il Governo interverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

L’intervento sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento.

Roma 25/03/2025

 

 




Dal 15 aprile è attivo il servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025”

Dal 15 aprile è disponibile il servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025.

Dal 1° aprile 2025, il codice ATECO delle imprese è stata ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.
Grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
Se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, puoi modificarlo con quello più adatto alla tua attività.
Il servizio è disponibile per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.

In questi casi, il legale rappresentante o delegato può accedere al portale rettificaateco.registroimprese.it tramite SPID, CIE o CNS.

Nel dettaglio:

  • il titolare o legale rappresentante dell’impresa, previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID/CIE/CNS). Non è necessaria la firma digitale.
  • un soggetto terzo, previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID/CIE/CNS), per conto dell’impresa. In questo caso il file xml della richiesta deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. È richiesta la firma Cades (p7m).

 

Link alla “Guida alla rettifica ateco 2025″ (Link esterno verso: https://rettificaateco.registroimprese.it/guida)

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)

 




Gli ultimi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate: focus su successioni, concordato preventivo biennale e bonus edilizi

Si segnalano gli ultimi documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle entrate, aggiornati al 17 aprile 2025. Tra i temi trattati, i chiarimenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le condizioni di applicabilità del concordato preventivo biennale, le novità riguardanti lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi.

Successioni, nella circolare dell’Agenzia focus sulle novità Con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente

 

Imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal contribuente; chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025 l’Agenzia fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione.

 

Come funziona l’autoliquidazione

 

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

 

Gli altri chiarimenti

 

Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il D.Lgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

 

Le sanzioni

 

La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 aprile 2025)

 

Tra gli interpelli, anche approfondimenti sulla tassazione dei compensi per opere d’ingegno estere, i patti di non concorrenza, e l’esenzione fiscale per ricercatori provenienti dai Paesi Bassi.

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 113 del 17 aprile 2025, con oggetto: Applicabilità ai ricercatori dell’esenzione prevista dall’articolo 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 112 del 17 aprile 2025, con oggetto: Tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione delle opere d’ingegno di fonte estera, erogati ad una persona fisica non residente iscritta all’AIRE

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 111 del 17 aprile 2025, con oggetto: Trattamento convenzionale del corrispettivo versato a fronte di un patto di non concorrenza

16/04/25

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 aprile 2025, con oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; Legge 4 luglio 2024, n. 104; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 – Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 16 aprile 2025, con oggetto: Interessi passivi – art. 96 del TUIR – Terreni – diritto di superficie – Acquisto – Finanziamenti garantiti da ipoteca – Destinazione alla locazione – Art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – Non integrale deducibilità

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVE BIENNALE – Trasformazione – Esercizio di durata superiore a 12 mesi – periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Non sussiste

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 108 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Superamento soglia 40% redditi non concorrenti alla base imponibile – Nuovo Patent Box – Maggiorazione di determinati costi – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 107 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse – Lavori non ancora eseguiti – Condizioni – Sussistenza

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – General contractor – Assenza di fatture emesse nei confronti del committente – Spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30 marzo 2024 – Rilevanza – Pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all’inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – Non rilevanza




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie
di Marco Orlandi

L’intervento della Consulta sul deposito in appello di deleghe e procure merita qualche approfondimento e collegamento sistematico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: il modello di adesione e le nuove regole in arrivo da conoscere
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

 

Riforma del processo tributario – Limiti e preclusioni di nuove prove in appello – Illegittimità costituzionale parziale

 

Giudizio di costituzionalità. Parzialmente illegittimo il nuovo divieto di nova in appello nel processo tributario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025: «PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti -Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Lesione del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale (limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,») – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, comma secondo Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Limiti e preclusioni – Disciplina transitoria introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 – Applicazione immediata ai giudizi di appello già instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della novella, anziché a quelli il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore della novella – Irragionevolezza e violazione del principio del giusto processo – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua (nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023 “si applicano ai giudizi instaurati (…) in secondo grado (…) a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” – Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) – Artt. 3 e 111, commi Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis – Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo e del raggiungimento di una decisione giusta – Non fondatezza delle questioni – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Atti di costituzione di diritto di superficie sui terreni – aliquota dell’imposta di registro applicabile

 

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Applicazione per la costituzione dell’aliquota ridotta al 9 per cento e non l’aliquota del 15 per cento – Rettifica di precedenti istruzioni (paragrafo 8 della circolare 29 maggio 2013, n. 18) – Art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 c.c.»

 

Legislazione

 

 

Adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026

 

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025, prot. n. 172928/2025: «Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2024

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2024. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025, prot. n. 176203/2025: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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CPB e variazioni nella compagine sociale: irrilevante la cessione delle quote nelle S.r.l.

Con la risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dell’intera partecipazione societaria da parte del socio unico di una società a responsabilità limitata non costituisce causa di cessazione del concordato preventivo piennale (CPB), ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.

La disposizione citata, come precisato anche dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 e dalle successive FAQ, si riferisce esclusivamente a modifiche della compagine sociale che interessano società trasparenti ex art. 5 del TUIR, e non si applica alle società di capitali, neppure in presenza di cessioni totali delle partecipazioni. In definitiva, nelle SRL, il conferimento/la cessione delle quote non integrano un causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b­ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Nel caso esaminato, la cessione delle quote da parte del socio della S.r.l. non integra una causa di cessazione del CPB, poiché:

  • la società non è parte attiva nell’operazione (non è né conferente né conferitaria);
  • la modifica riguarda la titolarità delle sue quote, non la società stessa.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 102 del 15 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Cause di cessazione e decadenza del CPB – Cessione/conferimento di partecipazioni – Società a responsabilità limitata Srl che ha aderito al concordato -Conferimento/la cessione delle quote – Causa di cessazione ex art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 (lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 e successivamente modificata dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 09/12/2024, n. 189Esclusione – Art. 21, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13




Ulteriore irrigidimento ex comma 5, art. 1, del D.L. 39/2024 29 del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito. Tris di chiarimenti sulla locuzione «lavori già effettuati»

On-line un tris di chiarimenti in merito all’applicazione, nell’ambito dei cd. bonus edilizi, dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, concernente un’ulteriore irrigidimento del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto. Nei citati chiarimenti evidenziato che il “comma 5”, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto­legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per «lavori già effettuati», alla data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La ratio della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto­legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all’esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano “sostenut[o]” spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l’applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili («lavori già effettuati»);
  • il sostenimento dei relativi costi («sostenuta alcuna spesa»);
  • la documentazione di questi mediante fattura («documentata da fattura»).

In considerazione della ratio della norma, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la locuzione «lavori già effettuati» si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, ritiene l’Agenzia, le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto­legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori (cfr. risposta n. 105/2025)

Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Nei documenti di prassi chiarito che dal tenore della locuzione «lavori già effettuati» contenuta nel comma 5, tale disposizione faccia riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).

Pertanto, la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al “comma 5non trova applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024 (risposta n. 103/2025);
  • ad opera del condominio/committente di servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico (risposta n. 104/2025);
  • di prestazione professionali o di consulenza, nonché di oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposta n. 105/2025).

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 105 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento degli oneri di urbanizzazione – Non rilevanza – Interventi edilizi – Fatture emesse dai subappaltatori – Pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – Condizioni – Non sussistenza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori – Non rilevanza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico – Non rilevanza




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. con le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di:

  • Adempimenti tributari
  • Concordato preventivo biennale (CPB)
Principali interventi previsti dal Capo II (articoli 6-10) dello schema di D.Lgs.AG 262

  • Esclusione dei forfetari (art. 6) – A decorrere dal 2025, viene abrogata la possibilità di accesso al concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario.
  • Soglia per l’imposta sostitutiva (art. 7) – Le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a ottantacinquemila euro.
  • Professionisti in forma associataRedditi prodotti in forma associata ed individuale – (art. 8) – Il CPB è ammesso solo se tutti i soci o associati aderiscono in modo unanime. In caso di perdita di tale condizione, l’adesione al CPB cessa automaticamente.
  • Chiarimenti in materia di conferimenti (art. 9) – Ai fini dell’esclusione o della cessazione dal concordato si considera rilevante esclusivamente il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In pratica, i conferimenti bloccano il CPB solo se hanno ad oggetto aziende o rami d’azienda. Restano irrilevanti i conferimenti in denaro.
  • Proroga del termine di adesione al CPB (art. 10) – Il termine per l’adesione viene posticipato al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

 

  • Contenzioso tributario
  • Sanzioni tributarie

Del provvedimento si segnala l’abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 11 è finalizzato a confermare l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. In particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo n. 220/2023. 

 

Link al testo dell’atto del Governo n. 262, recante: «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie» – Atto del Governo n. 262

La ratio del provvedimento e la relazione tecnica

Link al testo della relazione illustrativa e della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie – Atto del Governo n. 262

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN) allegate allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, trasmesso il 7 aprile 2025 alla Presidenza del Senato della Repubblica – Atto del Governo n. 262

 

 




Nuovi Codici Ateco 2025. Le procedure di acquisizione dei modelli anagrafici e dei modelli dichiarativi sono state adeguate alla nuova classificazione Istat

Con risoluzione dell’8 aprile 2025 (di seguito riportata) reso noto, che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

 

 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24 dell’ 8 aprile 2025

 

Di seguito il testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24 dell’ 8 aprile 2025, con oggetto: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

 

Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025 (1), sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

 

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

 

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata (2) del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

 

Comunicazione del nuovo codice attività

 

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate (3).

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari (4), comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (5).

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

  


(1) – Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://imprese.istat.it.

(2) – Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

(3) – Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo 2025 – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025).

Risposte alle domande più frequenti

Faq del 5 marzo 2025Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall’ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?

Per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione. – (cfr. Versione software: 1.0.2 del 01/04/2025 – Aggiunta del codice 1 nella casella del frontespizio: “Situazioni particolari per permettere l’inserimento dei nuovi codici Ateco 2025 all’interno del quadro VA. In caso di non utilizzo della casella in questione i codici Ateco ammessi saranno quelli previsti dalla precedente codifica).

 

(4) – Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c)).

(5) – Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

Link ai modelli:

  • AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
  • AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.)
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)




Primi chiarimenti sulla sterilizzazione dei Titoli di Stato, Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio postale ai fini ISEE

Da giovedì 3 aprile sarà possibile escludere (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

Con la pubblicazione, nella sezione pubblicità legale, del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, è infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell’indicatore, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell’attestazione ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza. Permane però la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.

 

Pubblicata la circolare Inps con i chiarimenti sulle modifiche apportate al Regolamento ISEE e alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

 

Al riguardo, con  circolare n. 73 del 3 aprile 2025, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, con il quale vengono recepite nel citato Regolamento ISEE le disposizioni normative introdotte successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo 5 dello stesso al fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

Le modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano le disposizioni già previste a livello legislativo

 

Come anticipato, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in vigore del medesimo, in particolare:

a) l’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che ha previsto:

– l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);

– la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);

– l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento ISEE e il nuovo comma 4 dell’articolo 4 del medesimo Regolamento);

 

b) l’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha previsto:

– l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-bis) del comma 1 dell’art. 1 del Regolamento ISEE);

– la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 dell’art. 10 del Regolamento ISEE);

– la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Regolamento ISEE);

– la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 del Regolamento ISEE).

 

Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni relative alle modifiche apportate dalle citate norme con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 e i messaggi n. 3418 del 20 settembre 2019 e n. 3835 del 23 ottobre 2019.

 

Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

 

Il comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, dispone che: «Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Pertanto, sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando, quindi, attuazione all’articolo 1, comma 183, della legge n. 213 del 2023 (cfr. l’art. 1, comma 184, della legge n. 213 del 2023).

 

Aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e delle relative istruzioni per la compilazione.Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE

 

Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75, pubblicato il 2 aprile 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni (cfr. l’art. 1 del decreto direttoriale).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

 

 Il nuovo modello DSU

 

Si riepilogano le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU:

– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

– è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

– sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (  l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

 

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, nella circolare evidenziato che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.

 

Fonte: Portale: www.lavoro.gov.it e Inps.it

 




Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 23/E di oggi (3 aprile 2025) che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, precisa che agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma. La risoluzione in esame, risulta in linea di con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, in tema di tassazione degli atti “costitutivi” di servitù su terreni agricoli.  Anche nella citata risoluzione del 2021 si afferma che in tema di imposta di registro, il termine «trasferimento» contenuto nell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l’ “utilitas” del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che all’atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l’aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ma l’aliquota del 9 per cento, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. (Cfr, Sentenza n. 22198 del 5 settembre 2019 della Suprema Corte di Cassazione; conf: Cass. nn. 22199, 22200, 22201 del 2019 nonché nn. 6761, 6762, 6763, 6764, 22188 del 2020).

 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 3 aprile 2025

 

Di seguito il testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 23 E del 3 aprile 2025, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 e seguenti del c.c.

 Con riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima (di seguito, Tariffa), allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il diritto di superficie è disciplinato dagli articoli 952 e seguenti del codice civile. In particolare, l’articolo 952 (rubricato “Costituzione del diritto di superficie”) prevede, al primo comma, che «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà» e, al secondo comma, che «Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 43, comma 1, lettera a), del TUR stabilisce che «La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: […] per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto […]».

In relazione all’aliquota applicabile, l’articolo 1, comma 1, della Tariffa dispone, al primo periodo, che sono soggetti a imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi» e, al terzo periodo, che l’imposta di registro si applica con l’aliquota del 15 per cento «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Al riguardo, la circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E (in “Finanza & Fisco” n. 39/2013, pag. 3192), al paragrafo 8 concernente il “Diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici”, aveva chiarito che “in base al disposto dell’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all’imposta nella misura dell’8 per cento (n.d.r. ora 9%). Tuttavia, nell’ipotesi in cui oggetto della concessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l’imposta è applicata nella misura del 15 per cento” e che “per effetto delle modifiche introdotte con l’articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, gli atti aventi ad oggetto la concessione del diritto di superficie di cui si tratta, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno soggetti ad imposta di registro nella misura proporzionale del 9%”. (1)

Diversamente, la Corte di Cassazione, con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, ha affermato l’applicabilità a un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dell’imposta di registro con l’aliquota dell’8 per cento prevista, ratione temporis, dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, in luogo di quella del 15 per cento di cui al successivo terzo periodo.

Nella citata pronuncia la Corte, dopo aver ricostruito la disciplina civilistica del diritto di superficie (2), ha precisato che la disposizione del terzo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa “è applicabile al trasferimento e non alla “costituzione” di un diritto reale di godimento“.

L’orientamento espresso dalla citata ordinanza n. 27293 del 2024 è conforme a quello precedentemente riportato nell’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461, ove la Cassazione, sempre con riferimento alla tassazione di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ha condiviso «l’indirizzo già espresso con sentenza n. 16495 del 2003 […] in fattispecie riguardante la costituzione di un diritto di servitù (ai fini fiscali assimilabile a quella in esame), secondo cui: “Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)””.(3)

Tanto premesso, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra indicati, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli.

Pertanto, agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

 

 

 


Nota (1)Cfr. anche circolare 10 giugno 1986, n. 37, parte n. 39, la quale aveva precisato che l’articolo 1-bis della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, secondo cui si applica l’aliquota del 15 per cento agli «Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi», è stato assorbito nel vigente articolo 1 della Tariffa; risoluzione 22 giugno 2000, n. 92, che, sia pure con riferimento agli atti di “costituzione” di servitù di elettrodotto su terreni agricoli, aveva chiarito che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa “attengono alle diverse tipologie di atti traslativi elencati nel primo periodo, nonché alle diverse ipotesi che si possono verificare nell’ambito della medesima categoria di atti, individuati nei periodi successivi al primo.

Il primo periodo del comma 1, infatti, espressamente stabilisce l’obbligo della registrazione in termine fisso per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.

Nei successivi periodi viene altresì precisata la modalità di tassazione di ogni singolo “trasferimento”; è evidente che devono intendersi ricompresi in tale termine anche gli atti “costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma in esame.

Da quanto precisato consegue che non vi è alcun dubbio circa l’applicabilità agli atti costitutivi di servitù su di un terreno agricolo dell’aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dal più volte citato art. 1 della Tariffa. Tale trattamento va esteso a tutti i trasferimenti di terreni di natura agricola che non si avvalgono di particolari regimi agevolativi”; nonché, da ultimo, risposta a interpello n. 365, pubblicata il 3 luglio 2023.

 


Nota (2) – La Corte ha evidenziato che l’articolo 952 del codice civile individua due fattispecie distinte: “La prima è la concessione da parte del proprietario di un fondo del diritto di erigere e mantenere una costruzione al di sopra di esso a favore di un terzo, il quale acquisirà la proprietà del manufatto, una volta completato. La seconda consiste nel trasferimento della titolarità giuridica di un immobile separatamente dalla proprietà del suolo che rimane in capo al concedente.

2.8. In entrambe le configurazioni contemplate dall’art. 952 cod. civ., si assiste alla separazione tra la titolarità giuridica del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente).

L’istituto non comporta, però, un frazionamento della titolarità giuridica del suolo che […] rimane in capo al concedente, ma una compressione per quest’ultimo del diritto di proprietà a seguito della rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie. Pertanto, la peculiarità del diritto di superficie è quella di mantenere distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo. La “costituzione” a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario […].

3. In ragione della chiara distinzione rilevabile dal disposto dell’art. 952 cod. civ. va precisato che alla formazione della proprietà superficiaria si perviene mediante la “costituzione” del diritto di superficie (Cass. n. 1844/1993) […], atteso che la costituzione di un diritto di superficie ha consentito successivamente di costruire e mantenere la proprietà dell’impianto fotovoltaico distinta da quella del suolo, sicché solo tale proprietà superficiaria può essere “trasferita””.

 


Nota (3) – Con riferimento all’applicazione dell’imposta di registro agli atti “costitutivi” di servitù su terreni agricoli, si rinvia alla risoluzione 15 gennaio 2021, n. 4/E, che, nel richiamare, tra le altre, la citata sentenza n. 16495 del 2003, ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro, la tassazione degli atti “costitutivi” di servitù su terreni agricoli è operata con l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, in luogo di quella prevista dal terzo periodo del medesimo comma, superando, sul punto, le indicazioni contenute nella citata risoluzione n. 92 del 2000 e riprese nella circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, paragrafo 4.16. (in “Finanza & Fisco” n. 15/2013, pag. 1004)

 

Vedi anche:

Soggetta al registro con l’aliquota del 9% l’atto di costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3461 del 11/02/2021 (Presidente: Zoso Liana Maria Teresa, Relatore: Fasano Anna Maria) – IMPOSTA DI REGISTRO – Tariffa – Imposta proporzionale di registro – Atti previsti nell’art. 1, primo e secondo periodo, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) – Interpretazione del termine “trasferimento” – Riferibilità agli atti di costituzione di diritti reali di godimento su terreni agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di diritto di superficie – Art. 952 c.c.

In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento”, contenuto nell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come (nella specie) la superficie, la quale non comporta trasferimento di diritti ma “si costituisce” attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del concedente (l’obbligo di consentire la costruzione e di non recarvi pregiudizio) e del superficiario (diritto di fare e mantenere l’opera o diritto di proprietà sulla costruzione).

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO (c.d. TUR) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (c.d. TUS) – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE (c.d. TUIC) – Tassazione degli atti notarili – Guida operativa – D.P.R. 26/24/1986, n. 131 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 92 E del 22 giugno 2000, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Atto di costituzione di servitù di elettrodotto – Applicabilità agli atti costitutivi di servitù su di un terreno agricolo dell’aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dall’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le differenze di cambi delle poste monetarie in valuta dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Responsabilità dei soci ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 – Motivazione, prove e diritto alla difesa

 

Responsabilità dei soci di una società S.r.l. cancellata dal registro delle imprese. Va accertata in un diverso e autonomo accertamento (ai soci) adeguatamente motivato, con onere probatorio a carico del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interesse ad agire – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Responsabilità dei soci ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) – Natura – Apposito avviso di accertamento – Onere probatorio – Art. 36, comma 5, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2495, comma 3, c.c. – Art. 100 c.p.c. • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione – Accertamento nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Necessità – Apposito avviso di accertamento – Onere probatorio – Art. 36, comma 5, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA

 

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell’ambito della Riforma fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorio – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Disciplina delle società sportive dilettantistiche (SSD)

 

Le società sportive dilettantistiche: profili civilistici e fiscali 

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 marzo 2025

 

 

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Nuova Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2025. Per le nuove iscrizioni Inps necessario il controllo di coerenza tra la descrizione del codice ATECO 2025 indicato e l’inquadramento automatizzato

Dal 1° aprile l’iscrizione delle aziende con dipendenti è effettuata con l’indicazione della nuova classificazione ATECO 2025, predisposta dall’Istat. Per le iscrizioni antecedenti a tale data sarà necessario continuare a indicare il codice Ateco 2007.

Si sottolinea l’importanza di controllare che ci sia coerenza tra la descrizione del codice ATECO 2025 indicato e l’inquadramento automatizzato generato dalla procedura di iscrizione dei datori di lavoro, rispetto all’attività economica effettivamente svolta.

Questa nuova classificazione rappresenta un importante aggiornamento, volto a rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti in atto nella realtà economica nazionale e a garantire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici.

Per i dettagli si rinvia alla Circolare n. 71 del 31 marzo 2025, oltre che alle indicazioni visualizzabili accedendo al menzionato servizio iscrizioni.

(Così, comunicato stampa Inps dell’1° aprile 2025)

 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)




Pronto il software di compilazione del modello di comunicazione degli investimenti nella ZES Unica 2025

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software ZES_UNICA_2025. Pertanto, da oggi è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli per gli investimenti nella ZES Unica 2025, e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025. L’invio deve essere realizzato utilizzando il software “ZES UNICA 2025”.

Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2025 al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025. In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione. L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella comunicazione originaria.

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Vedi anche:

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 




Nuova ATECO 2025. Prime istruzioni Inps sui riflessi nella classificazione

L’Inps con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025, ha fornito le prime istruzioni sull’adozione della nuova classificazione ATECO 2025.

 

Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

 

Nel documento di prassi chiarito che anche l’istituto previdenziale, con decorrenza dal 1° aprile 2025, adotterà nei propri sistemi informativi l’ATECO 2025, quale classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

A tale fine, evidenzia che è stato utilizzato il documento di transcodifica ATECO 2007/Ateco 2025 predisposto dall’ISTAT, necessario per operare e verificare le corrispondenze tra i codici ATECO 2007 e i nuovi codici ATECO 2025. Conseguentemente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e dal 1° aprile 2025 sarà possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, al momento dell’iscrizione, disponga soltanto del codice ATECO 2007 (ad esempio, nei casi di impresa costituita ante 1° aprile 2025, con assunzione di dipendenti successivamente a tale data, alla quale non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025), per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento  degli obblighi contributivi la procedura consentirà comunque di inserire il codice ATECO 2007, proponendo il corrispondente codice ATECO 2025. Per tutte le matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato  nella  posizione  contributiva.

 

Le modalità e le tempistiche della suddetta attività verranno comunicate con successivi messaggi.

 

In attesa del completamento della fase di riattribuzione, al fine di consentire il corretto aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali, la richiesta di variazione contributiva comporta l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007 presente nell’archivio anagrafico, che sarà suscettibile di consolidamento all’esito della fase precedentemente descritta.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

  • il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
  • il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

 

Aggiornamento del Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989

 

La nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, sarà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in esame.

 

Link al testo della circolare INPS n. 71 del 31 marzo 2025, con oggetto: LAVORO – Classificazione dei datori di lavoro ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT – Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”




Regime di responsabilità dei sindaci. Il nuovo articolo 2407 del codice civile in vigore dal 12 aprile

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 la Legge 14 marzo 2025, n. 35 (di seguito riportata), recante la modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Legge 14 marzo 2025, n. 35

 Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

 In G.U. n. 73 del 28 marzo 2025 e in vigore dal 12 aprile 2025

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

 

1. L’articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407 (Responsabilità). – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 14 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Brevi sulla cd. “perimetrazione” della responsabilità dei componenti del collegio sindacale

 

L’ unico articolo della legge n. 35/2025, modifica l’articolo 2407 del codice civile, al fine di sostituire il regime la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

 

Nel dettaglio, le modifiche sostituiscono il secondo comma e aggiungono un comma finale; la modifiche incideno radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci.

 

Si ricorda che i commi non modificati, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente che:

  • i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva);
  • all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari (terzo comma).

 

Più nel dettaglio, il terzo comma (non modificato) dell’art. 2407 c.c. prevede che all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. Più nel dettaglio si tratta dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.), dell’azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.); delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis c.c.) e infine dell’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

 

Le novelle

 

Il limite massimo alla responsabilità di ciascun membro del collegio sindacale. Il sistema del multiplo del compenso

 

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri (al di fuori delle ipotesi di dolo), sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l’entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

 

Tali limitazioni non trovano applicazione nei casi in cui i sindaci abbiano agito con dolo.

 

Da punto di vista soggettivo, la responsabilità ex nuovo comma secondo dell’articolo 2407 c.c. riguarda ovviamente i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi e si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale. La nuova disciplina non si applica ai revisori legali di S.R.L. nominati ai sensi dell’articolo 2477 c.c.

 

I nuovi termini di prescrizione

 

L’ultimo comma, aggiunto dalla legge in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’art. 2429 c.c.

 

 

Il Testo dell’art. 2407 del Codice civile (previgente e modificato dalla legge 14 marzo 2025, n. 35)

Normativa previgente

Normativa post Legge 14 marzo 2025, n. 35

Codice civile

Art. 2407

Responsabilità

Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio

Non modificato

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Non modificato
 

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.




Micro, piccole e medie imprese. Il Cdm approva una proroga differenziata dell’obbligo dotarsi delle polizza anticatastrofale

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 28 marzo 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Nel dettaglio,  previsto che il termine previsto all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

Per le imprese di cui alle lettera a) e b), la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

Il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

 

 Le dimensioni delle imprese

 

Si ricorda che la Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, di modifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni ha stabilito nuovi parametri per la classificazione delle imprese:

 

Microimprese:

  •  totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR;
  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10.

 

Piccole Imprese:

  • totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR ;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;
  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie superiori. Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

 

Medie Imprese (non rientranti nelle categorie precedenti):

  • totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;
  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250.

 

Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto):

  • totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;
  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.

 

Aggiornamento del 31.05.2025

Polizze catastrofali: illustrato al Mimit decreto per ingresso graduale dell’obbligo assicurativo

Istituito tavolo di monitoraggio con associazioni datoriali e IVASS

Illustrato a Palazzo Piacentini, ai rappresentanti delle categorie produttive, il decreto-legge approvato nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri – su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti – che introduce un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole e micro imprese.

Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare una polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto introduce, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.

Le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) avranno invece ulteriori sei mesi di tempo, fino al 30 settembre 2025, per provvedere alla stipula dei contratti assicurativi. Per tutte le micro e piccole imprese – la maggior parte del tessuto produttivo italiano – l’obbligo è invece posticipato al 31 dicembre 2025. In caso di mancata stipula, l’impresa non potrà accedere a ulteriori incentivi statali e risorse pubbliche per sviluppare la propria attività.

Per garantire un’attuazione chiara ed efficace dell’obbligo – e per un’ampia condivisione della norma con le parti durante la fase di conversione in legge – presso il Mimit è stato istituito un apposito tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato cui parteciperanno rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Fonte: sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – https://www.mimit.gov.it/

 

 




Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle prove in appello

Con la sentenza numero 36, depositata oggi, (27 marzo 2025) la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

Le rimettenti avevano censurato in particolare, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo numero 220 del 2023, ai sensi del quale, nel giudizio di appello «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis».

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

Nella sentenza si legge che la novella del 2023 ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato, però, dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.

La Corte ha, però, osservato che, rispetto a tale regola generale, sancita dal riformato comma 1 dell’articolo 58, il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata. Inoltre – ha rilevato ancora la Corte – la nuova disciplina, là dove inibisce il deposito delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere, pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova, posto che in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte.

Per quanto concerne, invece, il divieto di produzione in appello delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, pure sancito dall’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, la Corte ne ha escluso sia la irragionevolezza sia la contrarietà agli altri parametri evocati dalle rimettenti.

Il legislatore, con il divieto censurato, ha inteso evitare che l’appello venga promosso al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.

Il divieto di deposito delle notifiche è stato ritenuto non contrario a Costituzione anche là dove include l’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ciò in quanto «l’atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall’amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere».

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia aveva, poi, dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023, là dove dispone che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore di detto decreto.

La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la disciplina censurata, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l’affidamento riposto dalle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.

Pertanto, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall’articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (Così, comunicato stampa – Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale – del 27 marzo 2025)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3/4 del 2025

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Speciale Modulistica 2025
Modelli dichiarativi dei redditi 2024

 

Dichiarazione “Redditi 2025–SC”. Novità, soggetti obbligati e termini

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell’anno 2025 ….

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Modelli “Redditi 2025” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2025 degli enti e delle società

 

Modello “Redditi 2025-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Modello “Redditi 2025-SC” per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC”.».

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 21.03.2025

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Dichiarazione “Redditi 2025–SC”. Novità, soggetti obbligati e termini

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell’anno 2025 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento approva, inoltre, le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2025” delle Società e degli Enti.

 

Soggetti obbligati alla compilazione del modello redditi SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Il Modello “REDDITI 2025 SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

1)    società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

2)    enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

3)    società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

I modelli REDDITI 2025 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2024 il modello REDDITI 2025. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2024.

Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2024 va utilizzato il modello REDDITI 2025).

Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2024, anche se iniziati nel corso del 2023 (ad es. periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2024 approvato nel corso del 2024. Qualora il modello REDDITI 2024 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2025, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che l’articolo 1 comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha stabilito che: «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio (*) con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

(*)L’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto, per l’anno 2025, il rinvio del termine di approvazione del modello di dichiarazione al 17 marzo 2025.

 

Termini di presentazione

 

I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione a partire dal 30 aprile (per l’anno 2025), se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ad esempio, una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2025. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025) entro il 30 aprile 2026.

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. A tal riguardo, si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto dell’inserimento, del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Le novità del modello SC 2025

 

Il modello Redditi SC 2025 contiene alcune novità rispetto allo scorso anno, dovute principalmente alle modifiche normative previste:

 

Di seguito le novità di rilievo.

 

QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

 

È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13). Il Quadro CP è riservato ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale “CPB” di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

La Sezione I, denominata imposta sostitutiva (art. 20-bis del Decreto CPB).

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB. Tali contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dall’art. 16 del decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando aliquota tre differenziate aliquote. L’imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva (cfr. la cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 3.7 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1505).

 

Le aliquote dell’imposta sostitutiva:

  • 10% se il livello di affidabilità fiscale è ≥ 8.
  • 12% se è tra 6 e 8.
  • 15% se è < 6.

 

Elementi significativi della Sezione I – Imposta sostitutiva (art. 20-bis del Decreto CPB)

 

 

Cosa va indicato nel Rigo CP1

Colonna 1: il reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato (di cui al rigo P06 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio);

Colonna 2: il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli art. 16 del decreto CPB. Le istruzioni evidenziano che “il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata”;

Colonna 3: la differenza tra le colonne 1 e 2 (base imponibile per imposta sostitutiva).

Colonna 4: l’aliquota applicabile.

Colonna 5: l’imposta sostitutiva dovuta.

In caso di trasparenza fiscale

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, vanno compilate tutte le colonne da 1 a 5 e l’importo dell’imposta sostitutiva non va indicata nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci.

Qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, di cui agli artt. 5 o 115 del TUIR, che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata e in colonna 2 l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società dichiarante socia. La somma degli importi di colonna 2 va riportata nell’apposito rigo del quadro RX.

Qualora la società dichiarante partecipi al consolidato fiscale, l’imposta sostitutiva è liquidata e versata direttamente dalla società partecipante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

 

Elementi significativi della Sezione II – Reddito d’impresa concordato e imposizione

 

 

 

 

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.

I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro RF.

Nel rigo CP6 vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno“) (cfr. la cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 3.2 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1502).

Qualora il contribuente partecipi a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure partecipi a società fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello effettivo.

 

Nel rigo CP7, va indicato

  • in colonna 1, il reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato; tale importo va esposto al netto dell’eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all’imposta sostitutiva;
  • in colonna 2, la somma algebrica delle variazioni del reddito concordato di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (indicate nel rigo CP6);
  • in colonna 3, il reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 imputato da società fiscalmente trasparenti a cui il soggetto dichiarante partecipa (già indicato in colonna 2);
  • in colonna 4, la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalle società partecipate fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da società partecipate fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB;
  • in colonna 5, il reddito rettificato, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore alla somma tra il reddito minimo di colonna 3 e l’importo di colonna 4. Il reddito rettificato non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l’eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1;
  • in colonna 6, l’ammontare della perdita non compensata pari al risultato della seguente differenza, se positiva:

 

CP7, colonna 5 – (CP7, colonna 1 + CP7, colonna 2)

 

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d’impresa. L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa va riportata nella colonna 4 del rigo RN4 ovvero, in caso di trasparenza fiscale o di partecipazione al consolidato, va riportata nei quadri TN o GN o PN.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del decreto CPB, le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito indicato in colonna 5 secondo le disposizioni di cui all’art. 84 del TUIR. In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l’eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1.

 

Elementi significativi della Sezione IV – Reddito effettivo

 

 

Nella sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato.

A tal fine, nel rigo CP10, nelle colonne 1 e 2, va indicato rispettivamente il reddito o la perdita effettivi del quadro RF e il reddito effettivo del quadro RH e in colonna 3, il reddito complessivo effettivo.

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35, comma 2, del decreto CPB).

 

Elementi significativi della Sezione V – Cessazione o decadenza

 

 

Cessazione

 

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione) (cfr. la cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 2.4 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1496).

A tal fine, nella casella di colonna 1 va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (mentre non va compilata la sezione II):

1    – il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

2    – il contribuente ha cessato l’attività;

3    – la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Si ricorda che all’ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (rif. cir. n. 18/E del 17 settembre 2024 § 6.6 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1518);

5    – il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50 per cento;

6   – il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 922), che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

 

Decadenza

 

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall’art. 22 del decreto CPB (decadenza).

A tal fine, nella casella di colonna 2 va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

1    – a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

2    – a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

3    – sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

4    – ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del medesimo decreto;

5    – è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’art. 12, comma 2, decreto CPB.

 

Nella colonna 3 va indicata la data di fine del primo periodo d’imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto CPB.

 

QUADRO RQ – SEZIONE XXV – Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

 

Nel quadro RQ è stata prevista la Sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, rubricato: Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura).

 

 

La sezione va compilata dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

L’agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 36 del 2024.

La casella denominata “Assenza redditova barrata se il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola è negativo o pari a zero.

In particolare, nel rigo RQ106 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare del reddito d’impresa derivante dall’attività agricola, già ricompreso nel quadro RF;
  • in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
  • in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
  • in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l’importo delle perdite d’impresa maturate nel presente periodo d’imposta; detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
  • in colonna 5, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4.

 

QUADRO RF, Rigo RF55 – Maggiorazione costo del personale

 

Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

In particolare, chiarito che nel rigo RF55, relativo alle variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, vanno indicati con il:

 

QUADRO RQ – SEZIONE VII-B – Affrancamento straordinario delle riserve

 

È stata prevista la nuova Sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 – in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2161).

 

 

Come anticipato, i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.

L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della presente disciplina di affrancamento.

 

QUADRO RS – Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

 

Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2187).

 

 

Si ricorda che il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 192/2024 ha novellato l’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante la disciplina delle società di comodo a decorrere dal periodo d’imposta delle società successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Dunque, per i soggetti con periodo d’imposta “solare”, dal 2024, ovvero dalla prossima dichiarazione dei redditi “Modelli Redditi” 2025. Le modifiche dimezzano i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo in relazione agli immobili e alle attività finanziarie (partecipazioni, strumenti finanziari e crediti di finanziamento).

Di seguito il dettaglio:

 

 

QUADRO RQ (SEZIONE VI) e QUADRO RVRiallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie

 

Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 – in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2158).

La sezione VI compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

A tal fine, vanno compilate le seguenti sezioni:

–     Sezione VI-A, per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2160).

–    Sezione VI-B, per le operazioni effettuate dalla data del 1° gennaio 2024 (art. 12 del predetto decreto legislativo).

 

SEZIONE VI-AImposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023

 

 

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all’art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

E’ prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale, la possibilità di optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

L’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo.

È possibile ottenere, quindi, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, entro il periodo d’imposta successivo, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dei predetti periodi.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, per il soggetto conferitario, incorporato, fuso o scisso, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2008, n. 57).

A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell’imposta complessiva, indicando nel rigo RQ21:

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
  • in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
  • in colonna 3, l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del decreto 25 luglio 2008, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta. Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal fine in colonna 4 va indicato l’imponibile del precedente periodo d’imposta cui si riferisce l’operazione;
  • in colonna 5, l’importo dell’imposta sostitutiva determinato applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento in relazione agli scaglioni previsti dal comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR pari alla somma della colonna 3 e, eventualmente, della colonna 4. L’aliquota così determinata deve essere applicata sull’importo di colonna 3.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126; la prima, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relative al periodo d’imposta dell’operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione.

L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

A tal fine nel rigo RQ22, va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’imposta dovuta.

 

SEZIONE VI-B – Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024

 

 

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale o unitario) di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a partire dalla data del 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni previste all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente successivamente alle modifiche di cui all’art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2158).

E’ prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale, la possibilità di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta dell’IRES e dell’IRAP, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo arti. 16, comma 1. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

A tal fine la sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando:

–    ai fini IRES nel rigo RQ23, in colonna 1, l’importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in colonna 2, l’imposta corrispondente all’applicazione della percentuale del 18 per cento all’importo di colonna 1; in colonna 4, l’imposta corrispondente all’applicazione dell’eventuale addizionale o maggiorazione (la cui percentuale va indicata in colonna 3); in colonna 5, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.

–     ai fini IRAP nel rigo RQ24, in colonna 1, l’importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in colonna 2, l’imposta corrispondente all’applicazione della percentuale del 3 per cento all’importo di colonna 1; in colonna 3, la differenza, se positiva, tra l’aliquota IRAP applicata ordinariamente al dichiarante e quella prevista per le imprese industriali; in colonna 4, l’ulteriore imposta sostitutiva calcolata applicando all’importo di colonna 1 l’aliquota di colonna 3; in colonna 5, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.

Nel caso in cui il soggetto eserciti l’attività nel territorio in più regioni con applicazione di diverse aliquote IRAP, occorre compilare più righi riportando nelle colonne 1, 3, 4 gli importi richiesti; le colonne 2 e 5 vanno, invece, compilate nel primo modulo.

Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, utilizzando gli appositi codici tributo.

 

Le altre novità inserite nel modello:

  • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2460).
  • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040).
  • Riallineamento divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze (art. 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2157).
  • Modifiche alla disciplina della «Tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2183).
  • Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2426).
  • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. Nel quadro RF è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2108).
  • Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2392).
  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X), RM (sezione III) e RQ (sezione XVII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2401).
  • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2408).
  • Perdite d’impresa. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR (art. 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2161).



On-line la versione definitiva dei modelli Redditi Pf, Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc, IRAP, ISA, 730 e Consolidato 2025 da utilizzare per le dichiarazioni 2025, p.i. 2024

Approvati, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche dei modelli Redditi 2025, IRAP, CNM e ISA.

 

Link ai modelli dichiarativi 2025, Redditi (PF, SP, SC e ENC), IRAP, ISA e CNM:

 

REDDITI 2025-PF

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-ENC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131080/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-ENC”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-SC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131067/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

REDDITI 2025-SP

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

APPROVAZIONE DI N. 172 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131055/2025, recante: «Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, Prot. n. 131056/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2024» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

IRAP 2025

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127533/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “IRAP 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2025”» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2025

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127523/2025, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025»(Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

MODELLI 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, prot. n. 114763/2025, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10/03/2025)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi

Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up

 

Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024

 

Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Incentivi agli investimenti 2025

 

Principali agevolazioni alla luce della Legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili

Strumento operativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 marzo 2025

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi
Aliquote
contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Ultime dai Tribunali, Sezioni Lavoro, sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di S.r.l. per l’obbligo contributivo alla gestione commercianti

 

La tematica attinente l’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (e del conseguente obbligo contributivo), per i soci di società a responsabilità limitata è stata oggetto di diverse pronunce da parte dei tribunali. Le decisioni contribuiscono a chiarire in ordine agli obblighi motivazionali e di prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio per l’iscrizione alla citate gestioni previdenziali. I giudici hanno evidenziato che, per l’iscrizione alle Gestione INPS, non basta essere socio e/o amministratore della società. È necessaria la prova che il socio partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività della società.

 

Le ultime Sentenze

 

Tribunale di Monza n. 177/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio; la piena responsabilità dell’impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri; la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L’iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Ne consegue che, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l’obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal sussistente il presupposto dell’obbligo contributivo.

Tribunale di Ancona n. 134/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – In tema di onere probatorio per presenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, i giudici anconetani, hanno evidenziato che grava sull’Inps ex art. 2697 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l’avviso di addebito. Nella sentenza viene, inoltre, rilevato “che a fronte di tali risultanze non è provato che la cancellazione della partita IVA e dell’iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta con effetto retroattivo sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente senza ulteriori indagini da parte degli enti preposti come sostenuto dall’opponente tenuto conto che per effettuare la cancellazione della partita IVA con effetto retroattivo è necessario che dai dati e dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate non risulti lo svolgimento dell’attività di impresa (peraltro, la presenza di inattività del titolare della partita IVA per un periodo di tre anni può portare anche alla chiusura d’ufficio)”.

Tribunale di Bari n. 411/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Anche per i giudici di pugliesi, la qualità di socio di S.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore. Inoltre, la previsione di automatismi si risolve in un’inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell’eventuale provvedimento amministrativo d’apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.

Tribunale di Napoli n. 1439/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Per i giudici partenopei, se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part-time in ogni caso, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico, ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part-time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell’accertamento impugnato.

 

Vedi anche:

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

 

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Disponibili sul sito dell’Agenzia dell’entrate i modelli Consolidato nazionale e mondiale, IRAP, 730

Modello di dichiarazione “Irap 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, Prot.n. 127533/2025

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2025” – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

Modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, Prot.n. 127523/2025

Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025” – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17/03/2025)

 

Modelli 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, Prot. n. 114763/2025

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10/03/2025)