Scadenza Rottamazione-quater: nona rata o prima scadenza per i “riammessi” da saldare entro il 5 agosto 2025

Ultimi giorni per il pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine è fissato al 31 luglio 2025, ma saranno comunque ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge. La scadenza riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form presente nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quater e riammissione

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.

(Così, comunicato stampa Agenzia entrate-Riscossione del 30 luglio 2025)

 

 




Reverse charge settore logistica. Rilasciato il software per la compilazione della comunicazione dell’opzione 

Da oggi ( 30/07/2025) è possibile inviare i file contenenti la comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. La Comunicazione deve essere utilizzata dal committente per comunicare all’Agenzia delle entrate, l’opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 207 del 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. In altri termini, è consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva.
La nuova trasmissione “correttiva” consente di correggere le informazioni errate, ma non di  rettificare opzioni già esercitate e comunicate. (Cfr.par. 5 del  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025).

Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nei rispettivi cassetti fiscali . La consultazione può essere effettuata anche dall’intermediario delegato.

 

 




ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Il documento analizza:

  • gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • la definizione e l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1–10);
  • l’accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
  • le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
  • la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (Aggiornamento Luglio 2025)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Credito R&S e riserva di legge (art. 23 Cost.): i limiti del Fisco tra discrezionalità tecnica e obbligo di parere MiSE
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Profili fiscali e contabili della cessione d’azienda
di Marco Orlandi

Prescrizione del credito post notifica della cartella di pagamento. L’eccezione di prescrizione in executivis e l’omessa opposizione agli atti della riscossione
di Adriana Ardito

 

Giurisprudenza

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Credito d’imposta R&S e valutazioni tecnico-specialistiche: la C.G.T. di Milano conferma la necessità del parere MiSE. Solo così si evita la disapplicazione sostanziale dell’art. 8 del D.M. 27/05/2015

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XVI – Sentenza n. 3180 del 17 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo -Disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145 del 2013 relativo al periodo di imposta 2018 utilizzato in compensazione nell’anno 2019 – Qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini dell’accesso al beneficio attestata da perizia tecnica predisposta da un dottore di ricerca in Ingegneria delle costruzioni, già professore a contratto presso il Politecnico di Milano – Controversia caratterizzata da elevato grado di tecnicismo che involge profili altamente tecnici e, quindi, valutativi – Illegittimità dell’atto impugnato in ragione del fatto che l’Ufficio non può disconoscere il diritto al credito d’imposta per ragioni tecniche senza interpellare il Ministero dello Sviluppo Economico»

 

Tribunali:

 

Prescrizione successiva alla cartella esattoriale non opposta: è ammissibile l’opposizione all’esecuzione. Il pignoramento è illegittimo se gli atti interruttivi sono inefficaci

Tribunale Ordinario di Bari – Sezione II Civile – Sentenza n. 2272 dell’11 giugno 2025: «ESECUZIONE FORZATA – Opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. – Ricorso in opposizione avverso atto di pignoramento – Riscossione coattiva – Cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta – Intervenuta prescrizione successiva alla notifica – Eccezione sollevata in sede esecutiva – Ammissibilità dell’opposizione – Inidoneità della cartella a produrre effetti di giudicato – Atti interruttivi successivi inefficaci o non provati – Illegittimità del pignoramento presso terzi – Fondamento – Illegittimità del pignoramento presso terzi – Sussistenza»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Prestito o distacco di personale – Trattamento IVA

 

Distacco, avvalimento e codatorialità: le regole IVA aggiornate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 maggio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Trattamento, ai fini dell’IVA, delle operazioni di prestito e distacco di personale -Abrogazione dell’art. 8, comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Rilevanza IVA del mero rimborso del costo del personale distaccato – Ambito soggettivo, oggettivo e territoriale – Decorrenza della nuova disciplina – Regime transitorio e salvaguardia dei comportamenti pregressi – Disciplina IVA applicabile ad altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento – Indicazioni operative e interpretative in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020) – Art. 16-ter, del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 166 – Art. 30, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»

 

ZES Unica – Agevolazioni per gli investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare

 

Credito d’imposta ZES Unica: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 dell’8 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta ZES Unica-Mezzogiorno – Spese agevolabili – Investimento immobiliare – Chiarimenti su investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare – Limiti alla componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (cd. componente immobiliare) – Rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati “non immobiliari” – Calcolo limite del 50% – Determinazione del valore della sua componente immobiliare (inclusi i costi accessori capitalizzabili), agevolata, che non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato – Criterio – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 3, comma 5, del D.M. 17/05/2024»

 

Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale

 

Studio condiviso tra professionisti non associati: l’IVA si applica al riaddebito delle spese

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 189 del 14 luglio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune dello studio professionale, non costituito in associazione professionale – Quota parte di spese per il personale dipendente, per le riviste, per utenze di energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti, affitti e vigilanza – Risposte ai quesiti – Il riaddebito delle spese deve essere soggetto ad IVA in quanto trattasi di operazioni imponibili tra professionisti indipendenti, come chiarito anche dalla circolare n. 58/E del 2001 – Esclusione del configurarsi un ipotesi di mandato senza rappresentanza – Gli interessi legali per ritardato pagamento di natura risarcitoria non concorrono alla base imponibile IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 – Le spese legali liquidate dal giudice seguono la regola generale: l’IVA sulle spese processuali non va rimborsata al cliente del difensore vittorioso, qualora lo stesso cliente sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione senza limitazioni (ad esempio da pro-rata) – Art. 15, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

ISA 2025, p.i. 2024: effetti dell’introduzione della classificazione ATECO 2025, adeguamento della modulistica ai D.Lgs. n. 216/2023, n. 192/2024 e alla L. n. 213/2023 e ai nuovi criteri di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali per opere, forniture e servizi ultrannuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 luglio 2025: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2024 – Nuova classificazione ATECO 2025 e impatto sui modelli ISA – Aggiornamento della modulistica 2025 per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023, dalla L. n. 213/2023 e dal D.Lgs. n. 192/2024 – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento al nuovo art. 54 del TUIR – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti che hanno dichiarato redditi d’impresa escluse dall’applicazione degli indici – Eliminazione del campo “Adeguamento valore esistenze iniziali” – Allineamento criteri contabili e fiscali per rimanenze e opere in corso – Obbligo di acquisizione dei dati “precalcolati” per chi ha aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 18 marzo 2024 – D.M. 31 marzo 2025»

 

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Reverse charge settore logistica. Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica

L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Nelle more della predetta autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo che «per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.

L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione. Nel modello è prevista l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. Resta ferma la facoltà di esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedentemente presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

Infine, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 47 del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo:

  • “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Nella citata risoluzione chiarito che “in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Le modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica

 

Si ricorda che l’articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante «disposizioni urgenti in materia fiscale» (in corso di conversione in legge) al fine di estendere l’applicazione dell’inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, ha eliminato i vincoli applicativi dell’inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Con una modifica aggiunta dalla Camera (pertanto, non ancora applicabile alla data del 28 luglio 2025), inoltre, si consente di applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro.

Il comma 2 introduce una disposizione di coordinamento (lettera a)); chiarisce che l’opzione affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (lettera b)).

 




Ultima chiamata per la dichiarazione IVA 2025 tardiva: termine entro il 29 luglio

Scade domani, 29 luglio 2025, il termine per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), non trasmessa entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

In base all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale di 250 euro), tramite modello F24 con codice tributo 8911.

 

Oltre i 90 giorni: dichiarazione omessa

 

Decorso il termine dei 90 giorni (dunque dal 30 luglio 2025 in poi), la dichiarazione si considera omessa ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e si applicano sanzioni più gravi:

  • 120% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro;

 

Presentazione oltre 90 giorni ma prima di controlli: sanzione ridotta

 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 471/1997, se la dichiarazione omessa viene trasmessa oltre 90 giorni, ma prima che il contribuente riceva comunicazioni formali di accessi, ispezioni, verifiche o altri atti istruttori, e entro i termini di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/1972, allora si applica una sanzione ridotta pari al 75% dell’IVA dovuta (ossia il triplo del 25% previsto dall’art. 13 citato).

Se non è dovuta IVA, resta applicabile la sanzione minima di 250 euro.

Per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili, la sanzione, in tali casi, è compresa tra 150 e 1.000 euro (art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997).

 

Profili penali

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IVA può configurare anche un reato tributario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, se l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro per periodo d’imposta. In questi casi, è prevista la reclusione da 2 anno a 5 anni.

La non punibilità è ammessa solo se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima dell’avvio di controlli e provvede al versamento integrale di imposte, sanzioni e interessi (art. 13 del D.Lgs. 74/2000). In particolare, il citato articolo al comma 2, prevede che «I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.».




Fondi esteri non quotati: come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l’IVAFE

In assenza di valore nominale e di rimborso, l’Agenzia chiarisce che va indicato il costo di acquisto. 

 

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF e del quadro W del modello 730 per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. fondi armonizzati), detenuti da persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. L’intervento dell’Agenzia nasce da un’istanza presentata da un ordine professionale, che ha raccolto i dubbi di diversi iscritti in merito alla corretta indicazione di tali quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, soprattutto nel caso di fondi di private equity istituiti, ad esempio, in Lussemburgo e gestiti da società di gestione estere.

La questione più rilevante della risposta riguarda la valorizzazione delle quote, trattandosi di strumenti non quotati, privi di un valore nominale e senza un valore di rimborso. Al riguardo i contribuenti si chiedevano quale riferimento utilizzare per la dichiarazione e il calcolo dell’IVAFE.

 

La valorizzazione delle quote

 

L’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di un valore di mercato, nominale o di rimborso, le quote di tali fondi debbano essere valorizzate “al loro costo di acquisto” ai fini:

  • della compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o quadro W del modello 730),
  • della determinazione della base imponibile IVAFE.

“Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.”

 

Indicazione dello Stato estero

 

Altro chiarimento rilevante riguarda la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW/W.

L’Agenzia specifica che:

“Nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.”

 

Conclusioni

 

La Risposta richiama e conferma l’applicazione dei principi già espressi in precedenti documenti di prassi (circolari n. 28/E del 2012 e n. 38/E del 2013), secondo cui: “In mancanza di un valore nominale o di rimborso, il valore da assumere è pari al costo di acquisto.” Questo criterio si applica tanto per il monitoraggio fiscale (ex art. 4 del D.L. n. 167/1990) quanto per l’IVAFE (art. 19, D.L. n. 201/2011). Il NAV (Net Asset Value), pur comunicato agli investitori, non può essere utilizzato come base imponibile.

Inoltre, chiarisce che deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, e non quello della società di gestione.

 

Link al testo della risposta all’ istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Obblighi di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi PF e quadro W del modello 730 -OICR esteri non quotati – Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ed in materia di IVAFE di cui dell’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari – Criteri di valorizzazione delle quote non negoziate in mercati regolamentati – Fondi armonizzati conformi alla direttiva 2009/65/CE – Le quote dei fondi esteri non quotati, prive di valore nominale e di rimborso, devono essere valorizzate al costo di acquisto, in quanto: non negoziate in mercati regolamentati; il NAV non costituisce un parametro fiscalmente rilevante – Determinazione della base imponibile IVAFE – La base imponibile IVAFE è rappresentata dal costo di acquisto delle quote, in mancanza di valori di mercato, nominali o di rimborso – Codice Stato estero da indicare – Deve essere indicato lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello della società di gestione (management company) – Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, comma da 18 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012

 

Obblighi di compilazione del modulo RW (monitoraggio fiscale), introduzione delle ritenute sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria e mitigazione delle sanzioni: il punto sull’applicazione del D.L. n. 167/1990 dopo le modifiche della Legge europea 2013

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 23 dicembre 2013: «MONITORAGGIO FISCALE – Modifiche alla disciplina – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello UNICO) – Casi di esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW – Applicazione della ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari – Violazioni degli obblighi di dichiarazione – Riduzioni sanzionatorie – Applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – Proporzionalità sanzioni ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 – Violazioni commesse in relazione all’obbligo dichiarativo delle Sezione I e III del modulo RW ora soppresso – Applicazione del principio di legalità e del favor rei – Art. 9 della L. 06/08/2013, n. 97 (Legge europea 2013) – Artt. 4 e 5 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/12/2013»

 

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE): primi chiarimenti sulle nuove imposte “patrimoniali”

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 2 luglio 2012: «IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Primi chiarimenti – Art. 19, commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012 – Primi chiarimenti»




Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo Unico Registro: il Governo approva il definitivo

1. Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 luglio 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

Si interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali. Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Nel provvedimento trovano spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

Completano il quadro alcune ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti.

In particolare, viene abrogato l’art. 24 del DPR 633/72, che disciplina(va) il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi.

 

2. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (decreto legislativo – esame definitivo)

Inoltre, in attuazione della stessa delega, è stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il testo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.




Anomalie dei dati ISA 2024 (p.i. 2023). L’Agenzia delle entrate informa i contribuenti

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, sono state individuate le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2023.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 634-636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo il quale con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali. Tali forme di comunicazione sono altresì utili, nel caso si riscontri l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Come anticipato, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, sono state individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti al periodo d’imposta 2023.

Le citate anomalie contenute nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sono state individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili, modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti).

 

Le incongruenze riscontrate sono rese note attraverso una comunicazione nel “Cassetto fiscale

 

Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”, (“Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98, potranno accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

Più nel dettaglio, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate il contribuente visualizzerà un avviso personalizzato e, se avrà registrato il proprio indirizzo di posta elettronica e autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella specifica sezione dell’area riservata, riceverà un messaggio con cui verrà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore, all’interno della sezione Consultazioni del “Cassetto fiscale”, è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.

Qualora l’indirizzo di cui sopra fosse di posta elettronica certificata (PEC), i messaggi saranno inviati dalle caselle funzionali di posta elettronica certificata, denominate nel modo seguente:

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma saranno reperibili esclusivamente all’interno del “Cassetto fiscale”.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile sul sito delle Entrate.

Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato il 24.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’elenco di 22 tipologie di anomalia è consultabile nell’Allegato 1 del provvedimento.




Credito d’imposta sulla formazione dei giovani imprenditori agricoli: online il modello di comunicazione | Definiti i termini e le modalità per l’invio telematico della richiesta

Il modello deve essere trasmesso dal 25 agosto al 24 settembre 2025

 

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80 per cento dell’importo versato. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025 è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, che gli interessati devono inviare in via telematica, a partire dal 25 agosto, per poter beneficiare del contributo.

 

Il tax credit

 

Il contributo per la formazione dei giovani agricoltori è pari all’80 per cento delle spese sostenute nel 2024 fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è stato introdotto dalla legge n. 36 del 2024 (art.6), mentre con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2025 sono stati definiti criteri e modalità d’attuazione.

 

I requisiti

 

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021. Inoltre, sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01. Riguardo le spese, invece, oltre ai costi sostenuti per corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sono ammissibili anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili.

 

Come e quando inviare la comunicazione all’Agenzia

 

La comunicazione, con l’indicazione sul modello delle spese sostenute e del credito spettante, deve essere inviata alle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”. Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione è utilizzabile in compensazione; le istruzioni per la compilazione dell’F24 saranno oggetto di specifica risoluzione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2025)

Nota: A breve sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il software per l’invio telematico della comunicazione.

 

Credito per la formazione dei giovani imprenditori agricoli: Il Decreto (Masaf)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, recante: «Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 120 del 26 maggio 2025

 

Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli – Approvazione del modello di comunicazione e definizione di termini e modalità per l’invio telematico

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025, recante: «Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica». Pubblicato il 24.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Dichiarazione di successione: online l’applicativo che calcola in automatico l’imposta da versare

Iter semplificato per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione di successione: arriva sul sito dell’Agenzia l’applicativo aggiornato che calcola in automatico l’imposta da versare.

 

La novità riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, per le quali, a seguito delle recenti modifiche normative, l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente. Grazie alla nuova funzionalità, è ora direttamente il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.

 

Imposta di successione, cos’è cambiato da quest’anno

 

A seguito delle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 i contribuenti devono autoliquidare l’imposta, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione. In ottica di semplificazione, l’Agenzia offre agli utenti uno strumento in grado di calcolare automaticamente l’importo dovuto. Viene inoltre reso disponibile al contribuente un prospetto riepilogativo, che è possibile salvare o stampare, con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario. Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, invece, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali delle Entrate.

 

La dichiarazione di successione web

 

La dichiarazione di successione può essere presentata attraverso i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso un ufficio dell’Agenzia. In particolare, tramite il servizio online, il cittadino viene guidato sui diversi passi da compiere attraverso informazioni organizzate in maniera più intuitiva.

Tra i vantaggi, la possibilità di effettuare contestualmente le volture catastali.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare lArea Tematica dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 luglio 2025)

 

Si ricorda che dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 (decesso a partire da tale data) , l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione, viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente. La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.

 

Vedi anche:

 

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2025, prot. n. 47335/2025, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica» – Istruzioni aggiornate al 15 luglio 2025

La Guida per l’utilizzo della procedura webDichiarazione di successione” (aggiornamento 10/07/2025)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistentiArtt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 – Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 




Redditi Persone Fisiche 2023, anno d’imposta 2022. Errore di stampa nelle comunicazioni ex 36-ter dell’Agenzia delle entrate: da cestinare quelle ricevute senza la prima pagina

Sogei spa ha comunicato che a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (Modello redditi persone fisiche 2023 – anno di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025, non contengono la prima pagina in cui vengono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell’atto e sui passi da seguire.
Preso atto di quanto comunicato da Sogei Spa, nello scusarci del disagio arrecato, invitiamo i destinatari delle comunicazioni che presentano questa anomalia di stampa a non tenerle in considerazione e a cestinarle.
L’Agenzia nel prossimo mese di settembre provvederà a inviare gli atti riportanti tutte le informazioni corrette. (Così, avviso all’Utenza dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2025)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le memorie illustrative (in sede giudiziale) assumono un ruolo di siderale importanza (a maggior ragione) post riforma del 2024 e necessitano di un precipuo e idoneo schema “sartoriale” e riassuntivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Soci di S.r.l. e Gestioni Inps artigiani e commercianti
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2025. In chiaro gli effetti del CPB

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 105 del 27 giugno 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata – Effetti del reddito concordato nel CPB nel calcolo dei contributi – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2025-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2024 e in acconto 2025 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

Agenzia delle entrate

 

Fringe benefit auto aziendali – Modifica delle percentuali

 

Auto aziendali e fringe benefit: nuova disciplina dal 2025 e le deroghe in regime transitorio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 3 luglio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Disciplina transitoria introdotta all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 – Applicazione delle nuove percentuali forfetarie – Requisiti per l’accesso alla nuova disciplina – Definizione di “veicoli di nuova immatricolazione”, “contratti stipulati” e “concessione in uso” – Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale – Proroga e riassegnazione del veicolo – Art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 48, della L 30/12/2024, n. 207 – Comma 48-bis dell’art. 1 della L 30/12/2024, n. 207 dall’art. 6, comma 2-bis, inserito dal D.L. 28/02/2025, n. 19, conv. con mod., dalla L. 24/04/2025, n. 60»

 

Patrimonializzazione delle società – Rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche non imprenditori

 

Incasso giuridico per la rinuncia ai dividendi: l’Agenzia ribadisce il principio con le risposte n. 59 e n. 182/2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 dell’8 luglio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Rinuncia ai dividendi da parte dei soci persone fisiche non imprenditori – Disciplina successiva l’art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”) che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 88 del TUIR – Determinazione del valore fiscale del credito rinunciato – Coincidenza con il valore nominale – Conseguenze – In capo alla società partecipata – Soggetto IRES – Nessuna sopravvenienza attiva imponibile – Art. 88, comma 4-bis, del TUIR – In capo ai soci rinuncianti – Applicazione della teoria dell’“incasso giuridico” – Conseguenze – Applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 anche in caso di rinuncia successiva alla delibera assembleare – Art. 88, comma 4-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Revisione legale

 

Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle S.r.l.

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 giugno 2025

 

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Cdm. Via libera preliminare al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

 

1. Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini. In particolare, l’istituto dell’autotutela obbligatoria viene esteso anche agli atti sanzionatori, chiarendo un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

 

2. Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell’IVA.

Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.




Revisione EE.LL.: dai commercialisti il parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza | Uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali 

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenzaè il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei Consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri per di fornire uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

Il testo riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico degli enti locali. L’istituto giuridico della “somma urgenza” è un istituto che, negli ultimi anni, ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

Il documento è articolato in due sezioni dedicate a definire l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio: la prima sulle specifiche verifiche da effettuare e una seconda dedicata al modello di verbale che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

A tal proposito, gli autori ricordano che non compete all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia: la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, permette di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche. Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il modello, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore. L’organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo. (Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

Link al documento pubblicato dal Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti

(Link esterno verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




Commercialisti: controlli formali delle dichiarazioni, c’è tempo fino al 15 settembre

De Nuccio e Regalbuto: “Un risultato concreto per i nostri colleghi ottenuto grazie all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate”

 

Per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre. È quanto comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa n. 110/2025, nella quale si ricorda come nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Nellinformativa, il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, spiega che

“cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva. All’esito di tali interlocuzioni, l’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto terminedi trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.

“In questo contesto – aggiunge de Nuccio – l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione. Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre”.

“Grazie all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate – conclude – arriva un risultato concreto che dimostra come il Consiglio nazionale dei commercialisti continui ad impegnarsi per essere a fianco degli iscritti, ascoltarne le esigenze e alleggerire il peso degli adempimenti in un momento critico per la professione”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

 




Assistenza fiscale 2025: le regole per i conguagli modello 730/4. I Servizi Inps per i cittadini

Con il Messaggio n. 2070 del 30 giugno 2025, l’Inps comunica che anche per l’anno 2025 svolgerà le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta per coloro che l’hanno indicata nel modello 730.

 

Chi può usufruire dell’assistenza fiscale Inps

 

L’Inps può gestire i conguagli solo se nel 2025 sussiste un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Questo avviene quando il cittadino percepisce una prestazione imponibile.

Non è possibile invece offrire assistenza nei seguenti casi:

  • prestazioni esenti da imposta (es. assegni sociali, assegno unico, indennità per vittime del terrorismo).
  • assenza di prestazioni erogate nel 2025, anche se è stata emessa una CU per l’anno precedente.
  • prestazioni cessate prima del 1° aprile 2025.

 

Servizi disponibili online

 

Accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS al portale INPS, nella sezione dedicata “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in argomento consente ai contribuenti di:

  • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025;
  • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS, svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

I dati sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

 

Gestione dei modelli e delle rate

 

  • le dichiarazioni integrative sono accettate solo se trasmesse entro il 25 ottobre 2025;
  • l’annullamento della seconda rata di acconto, prevista per novembre 2025, potrebbe slittare a dicembre se la richiesta arriva dopo l’elaborazione dei pagamenti di novembre;
  • i conguagli vengono rateizzati in base al mese di ricezione del modello da parte dell’INPS e alla disponibilità delle prestazioni in pagamento.

 

Casi particolari

 

In caso di decesso del contribuente, gli eredi devono versare eventuali importi a debito e possono richiedere il rimborso delle somme a credito all’Agenzia delle Entrate.

In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del deceduto.

 

Per saperne di più, vedi “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2025.

 Vedi anche, il Manuale operativo per il servizio “assistenza fiscale 730-4“. Il documento illustrare il funzionamento dell’applicazione Assistenza fiscale 730-4 per i contribuenti che hanno indicato nella dichiarazione 730 l’Inps quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Link al testo del messaggio Inps n. 2070 del 30 giugno 2025, con oggetto: Assistenza fiscale 2025 (Modello 730/2025) – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 – Operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2640 del 17 luglio 2024, con oggetto: Assistenza fiscale (Modello 730) – Applicazione della rateazione in ragione della data di acquisizione del modello 730/4

 

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Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell’attività comporterebbe altrimenti l’applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate affronta l’interazione tra il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra  il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell’Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l’ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un’attività “astrattamente rientrante” tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (ex art. 36, D.L. 41/1995), l’ostacolo all’accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

  • sia formalizzata all’avvio dell’attività (per i soggetti neoimprenditori);
  • ovvero nell’anno precedente (per soggetti già attivi).

Il regime del margine, in tal senso, rileva solo se effettivamente adottato, e non in ragione della mera riconducibilità oggettiva dell’attività.

Il principio è stato già delineato dalla prassi amministrativa. In particolare:
– nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, § 2.3.1, l’Agenzia ha chiarito che l’incompatibilità con il forfetario scatta solo in caso di concreta applicazione del regime speciale IVA;
– nella Risposta n. 215/2019, si è ammesso l’accesso al forfetario da parte del socio superstite di una snc estinta, che proseguiva individualmente l’attività, previa opzione per il regime ordinario IVA;
– infine, nella Risposta n. 48/2020, si è ritenuto non ostativa la mera appartenenza al comparto “compro oro” qualora il regime del margine non sia mai stato applicato, a condizione che l’opzione per il regime ordinario sia esercitata sull’intera attività.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 181 del 7 luglio 2025: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime speciale IVA ex articolo 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 – Attività di commercio di beni usati di modico valore – Applicabilità del regime forfetario in caso di inizio attività – Opzione, avendone la possibilità, per il regime ordinario IVA – Inapplicabilità delle cause ostative in assenza di utilizzo effettivo del regime speciale – Art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 36, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Commesse infra e ultra annuali: eliminato il doppio binario civilistico-fiscale (per i soggetti OIC adopter)
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Novità 2025 in tema di detrazioni

 

Limiti per la fruizione delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese per la frequenza scolastica e per cani guida per i non vedenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni -Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

 

Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Rimodulazione delle aliquote – Esclusione degli interventi con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Direttiva (UE) 2024/1275 – Riduzione al 30 per cento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Condizioni soggettive e temporali per il riconoscimento dell’agevolazione – Superbonus – Sismabonus e Bonus mobili – Proroga delle detrazioni – Estensione temporale e nuova modulazione percentuale – Invariati i limiti di spesa – Ripartizione in 10 quote annuali delle spese sostenute nel 2023 – Modalità – Articolo 119, comma 8-bis.2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)»

 

Concordato preventivo biennale (Cpb)

 

Concordato preventivo biennale. Il vademecum 2025 dell’Agenzia delle Entrate aggiornato alle più recenti modifiche legislative. Raccolte tutte le risposte ai quesiti considerate ancora attuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 24 giugno 2025: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) -Disciplina applicabile per il biennio 2025-2026 – Termini e modalità di adesione – Requisiti di accesso – Cause di esclusione, cessazione e decadenza – Determinazione degli acconti – Imposta sostitutiva opzionale sul maggior reddito concordato – Modalità di controllo – Sanzioni accessorie – Risposte a quesiti e FAQ – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81 – D.M. 28 aprile 2025 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 e 24 aprile 2025»

 

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Assistenza rafforzata per la precompilata 2025. Martedì 8 luglio apertura extra in 176 uffici territoriali. Call center aperto sabato 12 luglio

Assistenza straordinaria per i cittadini che vogliono inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell’Agenzia saranno aperti per gli appuntamenti oltre il normale orario. Inoltre, il call center delle Entrate risponderà alle chiamate degli utenti anche sabato 12 luglio.

 

Assistenza potenziata negli uffici

 

L’8 luglio apertura pomeridiana straordinaria per 176 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in tutta Italia per offrire un’assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata. Il servizio è disponibile su appuntamento: basta collegarsi alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia, selezionare la voce ”dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario. L’iniziativa è rivolta ai contribuenti non professionali, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato. Gli orari di apertura per la giornata sono riportati nel dettaglio nella sezione “avvisi” delle pagine regionali.

 

Sabato extra per il call center dell’Agenzia

 

Il 12 luglio, inoltre, apertura eccezionale per il call center dell’Agenzia che sarà operativo dalle 9 alle 13. Per parlare con un operatore, è possibile contattare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio è gestito da consulenti specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sull’assistenza ricevuta.

 

Informazioni sempre disponibili online

 

Costantemente aggiornato il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2025 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre online una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2025.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 luglio 2025)

 

Affianca l’assistenza tradizionale con l’intelligenza artificiale

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Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio

La nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 10 del 3 luglio 2025 con cui le Entrate illustrano la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto “Bollette” (D.L. n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

Le novità della legge di Bilancio

 

Dal 1° gennaio di quest’anno sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

Il periodo transitorio

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 luglio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 3 luglio 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit)Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Disciplina transitoria introdotta all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 – Applicazione delle nuove percentuali forfetarie – Requisiti per l’accesso alla nuova disciplina – Definizione di “veicoli di nuova immatricolazione”, “contratti stipulati” e “concessione in uso” – Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale – Proroga e riassegnazione del veicolo – Art. 51, comma 4, lett. a), del DPR 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 48, della L 30/12/2024, n. 207 – Comma 48-bis dell’art. 1 della L 30/12/2024, n. 207 dall’art. 6, comma 2-bis, inserito dal DL 28/02/2025, n. 19, conv. con mod., dalla L. 24/04/2025, n. 60

 




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2025 e per il versamento e rateizzazione

Con la Circolare n. 105 del 27 giugno 2025, l’Inps ha fornito le istruzioni dettagliate per la corretta compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF (persone fisiche), riservato ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare chiarisce le modalità operative per:

  • il corretto calcolo dei contributi dovuti;
  • i versamenti;
  • gli adempimenti dichiarativi nel Quadro RR;
  • l’integrazione con le disposizioni del Concordato Preventivo Biennale.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi 2024 da dichiarare nel modello “Redditi 2025”, con particolare riferimento alla compilazione del Quadro RR dedicato ai contributi previdenziali.

Destinatari del documento di prassi:

  • artigiani e esercenti attività commerciali iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali INPS.
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, inclusi professionisti senza cassa previdenziale autonoma e lavoratori autonomi sportivi.

 

Struttura e compilazione del Quadro RR

 

Il Quadro RR è articolato in più sezioni, ciascuna dedicata a categorie specifiche di contribuenti:

 

Sezione I:

Riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

I soggetti devono indicare il reddito imponibile ai fini contributivi, anche se inferiore al minimale contributivo previsto per legge.

È obbligatoria la compilazione della colonna 3 del rigo RR2 per consentire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

Citazione testuale dal documento (estratto rilevante). “Si segnala l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

Nel rinviare alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2025- PF”, si evidenzia che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare)”.

Vengono specificate le modalità di calcolo dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) in caso di reddito superiore al minimale.

 

Sezione II:

Dedicata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995).

Include le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e l’applicazione delle aliquote contributive differenziate in base alla categoria di iscrizione.

 

Sezione III:

Riguarda i lavoratori autonomi sportivi dilettanti iscritti alla Gestione separata.

Vengono fornite indicazioni specifiche per la determinazione del reddito e il calcolo dei contributi dovuti.

 

Sezione IV:

Contiene istruzioni comuni per la compilazione delle sezioni II e III, con particolare riferimento alle modalità di calcolo e ai termini di versamento.

 

Scadenze

 

I contributi dovuti a saldo per l’anno 2024 e in acconto per il 2025 devono essere versati secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. In particolare, i contribuenti dovranno tener conto della “doppia scadenza considerato che i contribuenti ISA hanno tempo fino al 21 luglio, per effetto della proroga disposta dal decreto fiscale (D.L. n. 84/2025). Mentre i contribuenti che non beneficiano della citata proroga sono chiamati alla cassa entro il 30 giugno. Questi soggetti possono comunque decidere di differire i versamenti, effettuando il pagamento entro il 30 luglio 2025, con una maggiorazione dello 0,4%, ovvero di rateizzare quanto dovuto.

 

Citazione testuale dal documento (estratto rilevante). “I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025  e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.”.

 

Compensazioni e adempimenti

 

La circolare chiarisce le modalità di compensazione dei contributi previdenziali con eventuali crediti fiscali o contributivi, specificando le procedure da seguire per evitare errori e sanzioni.

 


Avviso per gli abbonati:

Per conoscere:

  • l’importo del reddito minimale e massimale aggiornato,
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Approvati i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo

Sintesi elaborata da: 730Pro AI, l’assistente virtuale, progettato per supportare operatori fiscali, CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti del settore tributario nella gestione e compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

 

In attuazione dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con provvedimento prot. n. 277593 del 1° luglio 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito i criteri per la selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 che presentano un esito a rimborso e che saranno sottoposte a controllo preventivo.

Criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso per controllo preventivo:

1. Elementi di incoerenza

Sono individuati elementi di incoerenza nelle dichiarazioni con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Tali incoerenze si manifestano come scostamenti significativi rispetto a:

  • dati risultanti nei modelli di versamento,
  • certificazioni uniche,
  • dichiarazioni dell’anno precedente,
  • dati inviati da enti esterni,
  • dati esposti nelle certificazioni uniche.

2. Situazioni di rischio

Sono considerati elementi di incoerenza anche situazioni di rischio basate su irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

3. Importo del rimborso

Le dichiarazioni che determinano un rimborso superiore a 4.000 euro sono soggette a controllo preventivo.

4. Modalità e tempi del controllo

Il controllo preventivo può essere effettuato in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Deve essere effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione se successiva.
Il rimborso spettante al termine del controllo è erogato entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione o dalla data di trasmissione se successiva.

5. Ambito di applicazione

I controlli preventivi si applicano a tutte le dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso, incluse quelle presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Riferimenti normativi
Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 277593/2025.

Citazione testuale dal provvedimento (estratto rilevante):

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
È altresì considerato elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Riepilogo schematico

Incoerenze significative: scostamenti rilevanti rispetto a dati di versamento, CU, dichiarazioni precedenti, enti esterni, situazioni di rischio in base irregolarità pregresse negli anni precedenti
Importo rimborso: rimborso superiore a 4.000 euro
Modalità controllo: automatizzato o verifica documentale entro 4 mesi dalla scadenza
Erogazione rimborso: entro 6 mesi dalla scadenza o trasmissione
Ambito applicazione: anche per dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti.

Per maggiori informazioni
Per approfondimenti e aggiornamenti sulle modalità di presentazione e controllo delle dichiarazioni modello 730, si invita a consultare 730Pro AI: l’assistente virtuale, progettato per supportare operatori fiscali, CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti del settore tributario nella gestione e compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  dell’1° luglio 2025, prot. n. 277593/2025, recante: «Definizione dei criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175», pubblicato l’1.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Pubblicati in Gazzetta 5 decreti Mef. Novità fiscali e interpretative

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale cinque importanti DM Mef che riguardano misure fiscali e applicazioni normative di rilevante impatto per imprese, professionisti e interpreti del diritto tributario.

Di seguito una sintesi dei contenuti e degli ambiti disciplinati.

 

Maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni

D.M. 27 giugno 2025 – Attuazione del D.Lgs. n. 216/2023
Il decreto chiarisce le modalità di calcolo della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro, soprattutto per le società appartenenti a gruppi. L’obiettivo è incentivare l’occupazione, con una disciplina che tenga conto delle peculiarità dei gruppi societari per una corretta applicazione dell’agevolazione fiscale.

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 159 dell’ 11 luglio 2025

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, recante: «Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione»

 

Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi e delle riserve in sospensione

D.M. 27 giugno 2025 – Attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 192/2024
Il provvedimento consente alle imprese di affrancare, mediante imposta sostitutiva, le riserve e i saldi attivi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2024. L’affrancamento rende queste poste pienamente disponibili fiscalmente, semplificando la gestione delle riserve patrimoniali.

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 159 dell’ 11 luglio 2025

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, recante: «Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta»

 

Regime di libera circolazione delle perdite infragruppo

D.M. 27 giugno 2025 – Attuazione dell’art. 177-ter, comma 2, TUIR
Il decreto introduce la disciplina applicativa per consentire la compensazione delle perdite fiscali tra società del gruppo al di fuori del perimetro del consolidato fiscale. Sono disciplinati i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo e per il coordinamento con le limitazioni al riporto delle perdite.

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 12 luglio 2025

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2026, recante: «Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo».

 

Coordinamento fiscale con i principi contabili OIC 34, 16 e 31

D.M. 27 giugno 2025 – Attuazione dell’art. 4, comma 7-quinquies, D.Lgs. 38/2005
Viene coordinata la determinazione della base imponibile IRES e IRAP con il nuovo OIC 34 (ricavi) e con gli aggiornamenti agli OIC 16 (beni materiali) e OIC 31 (partecipazioni). Il decreto disciplina l’allineamento tra criteri contabili e fiscali, introducendo disposizioni transitorie e indicazioni per le variazioni in dichiarazione.

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 12 luglio 2025

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2026, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall’Organismo italiano di contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP».

 

Disposizioni applicative sulla consulenza giuridica tributaria
D.M. del Vice Ministro Mef 24 giugno 2025  – Attuazione art. 10-octies, comma 3, della Legge n. 212/2000
Il decreto regolamenta la consulenza giuridica preventiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. Sono definiti i criteri di ammissibilità delle richieste, i soggetti legittimati, i contenuti delle domande e gli effetti interpretativi. Lo strumento è finalizzato a fornire indirizzi giuridici su questioni complesse o di rilevanza sistemica.

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 158 del 10 luglio 2025

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 giugno 2025, recante: «Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica»

 

 

Per ogni decreto sono disponibili:

  • il testo 
  • la relazione illustrativa con casi pratici e criteri interpretativi



ai.finanzaefisco.com – Il (Super)collaboratore AI in Diritto Tributario costituzionalmente orientato

Finanza & Fisco lancia un nuovo strumento per Commercialisti, Tributaristi e responsabili della gestione degli adempimenti fiscali, già testato sul campo e pronto all’uso

 

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Prime applicazioni della sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992

È stato pubblicato un nuovo Tax Justice dal titolo “La sentenza in forma semplificata: prime applicazioni delle Corti di giustizia tributaria”.

A poco più di un anno dall’introduzione dell’art. 47-ter nel D.Lgs. n. 546/1992, che ha previsto la possibilità per il giudice tributario di decidere con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare, il documento fornisce i primi riscontri giurisprudenziali e statistici sull’efficacia dell’istituto.

 

I dati principali:

  • Oltre 2.300 sentenze semplificate tra gennaio 2024 e marzo 2025
  • Solo il 6,33% impugnate, contro una media ordinaria del 14,97

Si ricorda che la sentenza semplificata si distingue dal decreto presidenziale ex art. 27: è una pronuncia nel merito, non limitata a mere questioni di rito. È motivata anche per relationem, con rinvio a precedenti giurisprudenziali consolidati. È emessa all’esito della fase cautelare, ove il giudice ravvisi l’assenza di necessità istruttoria.

Nel documento, infine, sono state analizzate alcune Sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria in esito all’udienza di sospensione.

Di seguito la sintesi:

 

1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. VII, sent. n. 5285 del 23 dicembre 2024

Motivo accolto: Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 6-bis L. 212/2000) – Principio espresso: la violazione del contraddittorio determina l’invalidità dell’atto impositivo ex se, senza necessità di “prova di resistenza“.

2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sez. II, sent. n. 1103 del 30 dicembre 2024

Motivo accolto: difetto assoluto di motivazione della cartella per quota consortile in assenza di avviso di liquidazione – Principio espresso: l’ente consortile deve esplicitare metodo di calcolo e presupposti giuridici della pretesa.

3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, Sez. I, sent. n. 419 del 5 novembre 2024

Principio espresso: in tema di intimazione contenente plurime cartelle, la richiesta di rateizzazione ritenuta idonea a interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.) – Supporto: due precedenti della Cassazione.

4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, Sez. VIII, sent. n. 2320 del 25 marzo 2025

Principio espresso: vizio revocatorio per omessa analisi documentale (art. 395, n. 4, c.p.c.).

 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, Sez. I, sent. n. 120 del 31 marzo 2025

Principio espresso: la presenza sistematica umana giustifica l’assoggettamento a TARI su impianto fotovoltaico.

6. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, Sez. I, sent. n. 5 del 17 gennaio 2025

Principio espresso: ricorso contro intimazione di pagamento senza atti prodromici, accolto: perché l’integrazione del contraddittorio non sanzionata con inammissibilità – Interpretazione dell’art. 14, comma 6-bis D.Lgs. 546/1992 in senso garantista.

7. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro, Sez. I, sent. n. 284 del 31 ottobre 2024

Principio espresso: emendabilità formale della dichiarazione fiscale – Motivazione per rinvio a precedenti consolidati – Rinvio a: Cass. 20 aprile 2018, n. 9849 – Precedente conforme come base sufficiente per sentenza semplificata.

8. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, Sent. n. 706 del 4 luglio 2024

Principio espresso: validità della notifica a mezzo posta privata . Rinvio a: Cass., SS.UU. n. 8416/2019 – Conferma la piena legittimità della notifica di atti tributari da parte di operatori privati.

9. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sent. n. 224 del 25 febbraio 2025

 Principio espresso: Pretesa consortile legittima per benefici derivanti dalla bonifica. Rinvio a: Cass., SS.UU. n. 8960/1996; art. 860 c.c. – Rilievo: Rafforzamento della nozione di “beneficio” come fondamento dell’obbligazione contributiva consortile.




Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d’imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei bonus edilizi entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all’acquisto e valore nominale imponibile all’atto dell’utilizzo in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 26 giugno 2025Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Associazioni Professionali – Articolo 54 Del TUIR – Interessi attivi di conto corrente – Redditi di capitale – Premio di assicurazione professionale riaddebitato – Deducibilità limitata alla quota rimasta a carico – Differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi – Rilevanza nel reddito di lavoro autonomo – Imputazione temporale del costo e del valore nominale utilizzato in compensazione – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192

 

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

Sul primo punto, l’Agenzia delle entrate richiama la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 all’articolo 54 del TUIR, che ha inserito il comma 3-bis stabilendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono comunque redditi di capitale. Ne consegue che gli interessi accreditati nel 2024 sul conto corrente intestato all’associazione professionale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nell’articolo 44, comma 1, lettera a), TUIR e restano assoggettati alla ritenuta bancaria a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta ad interpello, quindi, conferma che, nonostante il principio di onnicomprensività, gli interessi attivi bancari non “migrano” nell’alveo del reddito professionale.

Quanto al premio di assicurazione professionale, pagato dall’associazione quale contraente unico e successivamente riaddebitato ai singoli professionisti e società coassicurati, l’Agenzia delle entrate adotta una soluzione di sostanziale neutralità fiscale del riaddebito. In coerenza con il principio di inerenza e con il nuovo assetto del reddito di lavoro autonomo, l’associazione può dedurre nel 2024 solo la quota di premio effettivamente rimasta a proprio carico, mentre la parte destinata a essere ribaltata agli altri assicurati non è deducibile. Simmetricamente, le somme incassate nel 2025 a titolo di riaddebito pro quota non costituiscono proventi percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale” e, pertanto, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In altri termini, il riaddebito al puro costo non genera un componente positivo imponibile, ma serve solo a sterilizzare la quota di costo non inerente all’attività propria dell’associazione.

La parte di maggiore interesse riguarda, però, il differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi. Sul punto l’Agenzia delle entrate prende atto che, in base alla precedente disciplina e alla risposta n. 472/2023, tale differenziale positivo non era stato ricondotto ai redditi di lavoro autonomo. Con l’introduzione, dal 2024, del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 TUIR, la conclusione cambia radicalmente: sia il costo di acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso, al momento del suo utilizzo in compensazione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dello studio associato. La risposta chiarisce così che il differenziale positivo non resta fiscalmente “irrilevante”, ma emerge per effetto della rilevanza speculare del costo e del provento nel nuovo modello di determinazione del reddito professionale.

Sul piano dell’imputazione temporale, l’Agenzia applica il principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno del pagamento (nel caso di specie, il 2024), mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nei periodi d’imposta in cui le singole rate del credito sono effettivamente utilizzate in compensazione (nel caso prospettato, dal 2025 in avanti).

La risposta offre quindi un importante chiarimento per gli studi professionali che abbiano acquistato crediti edilizi non come corrispettivo di prestazioni rese, ma come vero e proprio investimento di liquidità: il differenziale non è tassato “in blocco” al momento dell’acquisto, bensì si costruisce fiscalmente attraverso la deduzione del costo all’atto del pagamento e l’emersione del valore nominale al momento dell’utilizzo in F24.




Obbligo PEC per amministratori. Diffusa la nota Mimit per il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025, con una nuova nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi.

La nuova comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che consentirà una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo, segue la pregressa Nota 12 marzo 2025 con cui il MIMIT aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

 

Il testo dell’Avviso 25 giugno 2025 – Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Differimento del termine di primo adempimento

 Registro delle imprese. Obbligo comunicazione domicilio digitale, differimento termine

 Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Differimento del termine di primo adempimento

La nota fa seguito alla comunicazione ministeriale del 12 marzo 2025, con cui questo Ministero aveva inteso trasmettere al Sistema camerale prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore in seno alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, comma 860), avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

Alla luce di talune segnalazioni pervenute all’Amministrazione, la nuova comunicazione dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per il primo adempimento dell’obbligo da parte delle imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

 

La nota per il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

 

Link alla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), prot. n. 127654 del 25 giugno 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 

 

 




Scissione mediante scorporo. Il decreto legislativo correttivo modifica taluni articoli del codice civile

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 23 giugno 2025, il Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere».

Si evidenzia che l’articolo 2 del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88 modifica alcune disposizioni del codice civile concernenti la definizione di scissione mediante scorporo e talune forme di semplificazione e l’esercizio del diritto di recesso nei casi di scissione mediante scorporo. Sono altresì modificate norme inerenti al trasferimento della sede sociale all’estero.

La lettera a) del comma 1 modifica l’articolo 2506.1 c.c. recante la definizione di scissione mediante scorporo.

Si rammenta che la scissione (disciplinata dall’art. 2506 c.c.) si verifica quando una società, la società scissa, trasferisce tutto (nella scissione totale) o parte (scissione parziale) del suo patrimonio a più società beneficiarie. I soci della scissa ricevono azioni dalle beneficiarie in base a quanto stabilito nel progetto di scissione. Il decreto legislativo n. 19 del 2023 ha introdotto l’articolo 2506.1 nel codice civile al fine di prevedere il caso della scissione mediante scorporo. Tale articolo del codice è stato successivamente modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2024 (convertito dalla legge n. 112 del 2024) al fine di chiarirne la formulazione. Con lo scorporo disciplinato dall’art. 2506.1 c.c. si consente il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società, con assegnazione delle partecipazioni (azioni/quote) della società beneficiaria (o delle società beneficiarie) alla società scissa e non ai soci, come invece prevede la procedura ordinaria disciplinata dall’art. 2506 c.c.

La lettera a) sostituisce il primo comma dell’art. 2506.1 c.c. al fine di chiarire che la scissione mediante scorporo possa realizzarsi con l’assegnazione

  • dellintero oppure di una parte del patrimonio della scissa;
  • ad una o più beneficiarie che possono essere di nuova costituzione oppure preesistenti.

La modifica consiste nell’esplicita previsione che l’operazione di scissione mediante scorporo possa avverarsi sia quando si prevede l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa, sia di una parte di esso, sia quando tale assegnazione avvenga in favore di una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.

La formulazione previgente dell’art. 2506.1 c.c. sembrava escludere infatti l’ipotesi di procedere all’assegnazione dell’intero patrimonio e che le beneficiarie possano essere preesistenti. Contestualmente viene soppresso il riferimento alla continuazione dell’attività della scissa, in quanto tale riferimento viene ad essere non sempre applicabile in considerazione della possibilità di assegnazione dell’intero patrimonio.

La relazione illustrativa evidenzia come “Diversamente dalla scissione totale, lo scorporo dell’intero patrimonio non determina l’estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie e prosegue”. In proposito, la medesima relazione asserisce come il caso di scissione totale mediante scorporo sia “concretamente possibile”, laddove si è talvolta espresso il dubbio che tale operazione non potesse realizzarsi per via dell’assegnazione delle azioni o quote alla scissa medesima e non ai suoi soci.

La lettera b) novella il quarto comma, terzo periodo, dell’art. 2506-bis del codice civile. La modifica interviene, in particolare, sulle condizioni al ricorrere delle quali è possibile redigere (da parte dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione) la versione semplificata del progetto di scissione in caso di scissione mediante scorporo.

Si prevede che tale versione semplificata sia limitata ai casi di:

  • costituzione di una o più nuove società beneficiarie;
  • assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società.

Tali modifiche sono da collegare alla modifica recata dalla lettera a) che, come detto, ha generalizzato i casi di scissione mediante scorporo comprendendo anche il caso di assegnazioni a beneficiarie preesistenti.

Di analogo tenore sono le modifiche contenute nella lettera c), numero 1: la presentazione della situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e delle relazioni previste dagli articoli 2501-quater medesimo, 2501-quinquies e 2501-sexies non sono richieste ai fini della scissione mediante scorporo a condizione che questa avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa.

Le modifiche in oggetto sono peraltro da leggere insieme alle novelle (proposte dall’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 88/2025 in esame all’art. 42, comma 3, e art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 19. Anche in quella sede, infatti, il D.Lgs. in esame esplicita il caso dello scorporo mediante la costituzione di una o più nuove società e l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa per l’applicazione delle semplificazioni ivi previste.

La lettera c), numero 2, chiarisce che nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all’operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del codice civile. La novella reca modifiche al sesto comma dell’art. 2506-ter c.c.

In proposito vale rammentare che, stante le peculiarità dell’operazione di scissione mediante scorporo, è la società stessa e non il socio a entrare nel capitale della società beneficiaria.

La lettera d) novella il quinto comma dell’articolo 2369 c.c. rubricato «Seconda convocazione e convocazioni successive». Tale articolo reca un elenco delle deliberazioni che richiedono, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Da questo elenco si sopprime il riferimento alle deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale all’estero.

La lettera e) modifica l’articolo 2510-bis c.c. il quale prevede che il trasferimento all’estero della sede statutaria sia posto in essere mediante trasformazione, nel rispetto delle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale. Inserendo un comma aggiuntivo, la novella in esame chiarisce che la suddetta trasformazione deve considerarsi a tutti gli effetti trasferimento di sede all’estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione.

 

Link al testo del Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere». Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 143 del 23 giugno 2025 e in vigore dall’8 luglio 2025




Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principaleal termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Confermato inoltre per il 2025 il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

 

Detrazioni maggiorate per gli interventi sull’abitazione principale

 

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale. In particolare, per la “prima casa” lo sconto fiscale sale al 50% (al posto del 36%) per le spese sostenute quest’anno e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027. La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa entro la fine dei lavori.

 

Incentivi rinnovati per soluzioni di riscaldamento eco-friendly

 

Nel 2025, continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

 

Superbonus, ok all’opzione tramite integrativa entro il 31 ottobre

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Infine, la circolare ricorda che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 giugno 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con oggetto: SUPERBONUSBONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del DL 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L 03/08/2013, n. 90 – Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Superbonus – Articolo 119, comma 8-bis.2 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 – L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)