Revisori legali. Cancellati dal registro 724 revisori persone fisiche e 5 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 18 settembre 2023 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Link al Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023

 – Link esterno verso il sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

La cancellazione segue il Decreto MEF – RGS – Prot. 177279 del 23 giugno 2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. complessivi 2.500 revisori persone fisiche e n. 25 società di revisione, che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per le annualità 2021 e 2022.

Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva; il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023, ne ha disposto la cancellazione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Commenti 

 

Accertamento basato/parametrato su soggetti terzi e questione inerente la c.d. privacy: aspetti di riflessione anche in riferimento al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al giusto processo (art. 111 Cost.)
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Superbonus e altri bonus edilizi. Aspetti contabili e cenni sulle novità del Decreto Cessioni
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Intimazione di pagamento notificata al socio receduto – Motivazione

 

Il contribuente non deve impugnare “al buio” gli atti della riscossione (cartella o intimazione)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 8064 del 21 marzo 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – RISCOSSIONE COATTIVA – SOCIETÀ – Società di persone – Socio accomandatario di società in accomandita semplice (S.a.s.) – Responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali – Estensione ai rapporti tributari – Recesso del socio in epoca antecedente alla notifica alla società dell’avviso di accertamento – Intimazione di pagamento notificata in relazione a riprese IVA, oltre interessi e sanzioni, concernenti detta S.a.s. – Obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di notificare l’avviso di accertamento anche al socio ovvero, in difetto, di indicare nell’atto di riscossione (nella specie, intimazione di pagamento) a lui notificato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa – Fondamento – Mancata motivazione dell’atto di intimazione impugnato circa le ragioni sottese alle riprese operate a carico del socio receduto – Conseguenze – Nullità dell’atto impugnato -Art. 2291 c.c. – Art. 2315 c.c. – Art. 50, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 7, della L. 31/07/2000, n. 212 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 24 Cost.»

 

Avviso di accertamento – Vizio di motivazione contraddittoria

 

Accertamento: le ragioni che sorreggono la pretesa impositiva possono essere plurime ma non contraddittorie

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13620 del 17 maggio 2023: «ACCERTAMENTO – Accertamenti e controlli – Avviso di accertamento – Motivazione – Funzioni – Rispetto dei principi di informazione e collaborazione – Principi di leale collaborazione di cui all’art. 10 della L. n. 212 del 2000 – Tutela del diritto di difesa – Conseguenze – Ammissibilità di plurime ragioni – Inammissibilità di ragioni contraddittorie – Motivazione alternativa e contraddittoria – Nullità dell’avviso – Configurabilità – Fattispecie – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 7 e 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, del D.Lgs. 26/01/2001, n. 32 – Artt. 24 e 97 Cost.»

 

 

Spigolature giurisprudenziali sull’obbligo di motivazione degli atti tributari (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento)

Breve excursus sulle questioni interpretative affrontate dalla Corte di Cassazione

 

Vedi anche:

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 tra emendabilità delle dichiarazioni, tassatività delle ipotesi e obblighi motivazionali della cartella

 

  • Sezioni Penali

 

Autoliquidazione di compensi da parte dell’amministratore – Fonte di responsabilità penale

 

Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che si auto-attribuisce una somma congrua rispetto al lavoro prestato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Penale – Sentenza n. 36416 del 31 agosto 2023: «REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – Amministratore della società – Autoliquidazione dei compensi dell’amministratore in assenza di delibera o previsione statutaria – Prelievo di somme per crediti relativi al lavoro prestato – Congruità delle somme – Reato configurabile – Bancarotta preferenziale – Art. 216 della Legge Fall.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Dichiarazione Integrativa – Effetti sui termini di notifica della cartella

 

Termini di liquidazione posticipati in caso di presentazione di dichiarazione integrativa: soltanto per gli elementi oggetto di modifica “rilevanti”

Per il ricorso contro la cartella esattoriale “tributaria”: ammissibile l’azione proposta solo contro l’Agente della riscossione

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione V – Sentenza n. 6334 del 24 luglio 2023: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Ricorso introduttivo – Cartella di pagamento -Impugnazione – Azione proposta contro l’Agente della riscossione – Ammissibilità – Legittimazione passiva concorrente dell’ente impositore e dell’Agente della riscossione – Configurabilità – Fondamento • RISCOSSIONE – Riscossione esattoriale – Cartella di pagamento – Controllo automatico delle dichiarazioni – Decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973 – Decorrenza del termine dalla data della dichiarazione integrativa – Esclusivamente per gli elementi modificati della dichiarazione – Affermazione – Limiti – Dichiarazione integrativa riguardante la correzione dell’errore materiale commesso nelle righe F06 e F12 dello Studio di Settore del tutto irrilevante ai fini della liquidazione delle imposte – Inapplicabilità della rigenerazione dei termini – Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 -Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 1, comma 640, lett. a), della L. 23/12/ 2014, n. 190»

Il precedente della Corte di Cassazione conforme alla tesi seguita dai giudici siciliani – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 814 del 12 gennaio 2023

 

 

Prassi

 

Trasformazione agevolata in società semplice

 

Trasformazione agevolata di società commerciale in una società semplice. Ulteriori chiarimenti sulla rilevanza IVA della estromissione beni immobili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 431 del 18 settembre 2023: «TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ulteriori chiarimenti sulla rilevanza IVA delle estromissioni dal regime d’impresa di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell’IVA addebitata in via di rivalsa – Articolo 1, commi 101-106, della L. 22/12/2022, n. 197 – Art. 2, secondo comma, n. 5), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della apertura della liquidazione giudiziale – Trasferimento di beni revocati

 

L’inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione giudiziale e la liquidazione dei beni stessi nel fallimento

Studio n. 35-2023/PC del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Processuali il 20 marzo 2023

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Nuovo D.L. su Mezzogiorno e immigrazione. Le relazioni sull’istituzione della Zona economica speciale (Zes) Unica

Pubblicate le Relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione».

Si ricorda che al capo III (articoli 9-17) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è stata introdotta e disciplinata la nuova ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Leggi di più

 




Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% realizzati da contribuenti con basso “reddito di riferimento”. Domande dal 2 al 31 ottobre 2023

Pronte le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito (di riferimento) non superiore a 15mila euro, introdotto dal D.L. Aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

 

I beneficiari

 

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente. Il provvedimento annovera fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Come presentare domanda

 

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

Il modello di domanda, pubblicato oggi, prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

 

L’ammontare del contributo

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 settembre 2023)

 

Si ricorda che l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd.“Decreto Aiuti-quater”), convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche che si trovano nelle condizioni reddituali indicate all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) e che hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90%.

Lo stesso articolo 9 ha affidato all’Agenzia delle entrate l’attività di erogazione del contributo a fondo perduto nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate, ammontanti a 20 milioni di euro. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 ha fissato i requisiti che i beneficiari devono possedere, incaricando l’Agenzia delle Entrate della gestione delle istanze per la richiesta del contributo, da presentarsi con modalità telematica.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/e del 13 giugno 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito ai requisiti di accesso al contributo in questione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332648/2023 è stato approvato il modello di istanza e le presenti istruzioni e sono state regolamentate le procedure legate alla trasmissione delle istanze, alla loro elaborazione e all’erogazione dei contributi spettanti mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziate.

Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede tutti i seguenti requisiti:

  • ha un reddito di riferimento (per la “non facile” determinazione del redito di riferimenti, vedi istruzioni all’istanza e la citata circolare dell’Agenzia delle entrate 13/e del 13 giugno 2023) e per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;
  • ha sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto Rilancio, detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90%;
  • gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati:
    • sull’unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;
    • sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.

Il contributo non spetta se le spese in oggetto sono state sostenute nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Qualora il soggetto in possesso dei requisiti sia deceduto prima della presentazione dell’istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare l’istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332648/2023, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 22.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Interventi legati al Superbonus nella misura del 90%. Il D.M. Mef con i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Aiuti-quater

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198, del 25 agosto 2023

 




Regime forfetario nel periodo d’imposta 2021. In arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Come spiegano le istruzioni del modello Redditi 2022, il “predetto comma 73 della Legge n. 190/2014, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

 

 

A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

  • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
  • “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

 

Esercenti attività d’impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    • i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    • i canoni di noleggio;
    • i canoni d’affitto d’azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

  • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

 

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.

 

In sostanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM, per il periodo d’imposta 2021, omettendo le sopra citate l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022.

Nelle cd. “lettere di compliance” il contribuente è invitato a:

  • non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a indicare le sopra citate informazioni;
  • eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022 (il cui invio è previsto entro il prossimo 30 novembre 2023).
  • richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, atti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Una volta ricevuta la predetta “lettera”, il contribuente è chiamato a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come chiarisce la parte motiva del provvedimento, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, per rimediare alle violazioni segnalate attraverso le comunicazioni di compliance e integrare la dichiarazione presentata, potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma», pubblicato il 19.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Credito d’imposta, pronto il D.P.C.M. sulle certificazioni per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

È stato firmato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

Viene introdotta a tal fine una disciplina che consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Potranno iscriversi all’Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Il provvedimento definisce poi gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.

Fonte: comunicato pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato il 19 Settembre 2023.




Via libera del Governo al disegno di legge per la revisione del Codice della strada. Inizia l’iter per l’approvazione del Parlamento

Il Consiglio dei ministri di lunedì 18 settembre 2023, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In seguito al confronto in sede di Conferenza unificata, sono state apportate modifiche che riguardano, tra l’altro, la realizzazione delle “corsie ciclabili” e le sanzioni previste per le violazioni più frequenti o che generano il maggior numero di incidenti quali, per esempio, il mancato rispetto delle norme in materia di utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida.

Per tali violazioni: si innalza la decurtazione dei punti dalla patente (8 punti nell’ipotesi di prima violazione e 10 punti dalla seconda); si inasprisce la sanzione pecuniaria prevista, che passa dalla fascia 165-660 euro a quella di 422-1.697 euro; si introduce la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi fin dalla prima violazione; se la violazione è commessa più volte nel corso di un biennio, oltre alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro.

Inoltre, si innalzano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per la sosta e la fermata in spazi riservati ai disabili, sulle intersezioni e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL.

Infine, si conferma il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantirne la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo, e si prevede l’impegno a promuovere campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

 




Modello 730/2023: termine ultimo fissato a lunedì 2 ottobre 2023

Ancora due settimane per inviare il 730/2023: la scadenza è fissata a lunedì 2 ottobre 2023. Entro questa data i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata.

Sono più di un miliardo e 300 milioni i dati utilizzati quest’anno dall’Agenzia per predisporre i modelli e semplificare l’adempimento per i cittadini: si va dalle spese sanitarie ai premi assicurativi, dalle spese scolastiche alle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, dagli interessi passivi sul mutuo ai contributi previdenziali. Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web o non ha la possibilità di usarlo in prima persona, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel proprio interesse).

 

Dall’accesso all’invio in pochi passi

 

Per accedere alla dichiarazione basta entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata. Un video-tutorial, online sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega i passi fondamentali per procedere all’invio, mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Sul sito delle Entrate è inoltre disponibile la guida La dichiarazione precompilata 2023. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Come delegare una persona di fiducia

 

Chi vuole autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l’abilitazione può essere richiesta in modo facile e immediato dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Per saperne di più, basta seguire il tutorial dell’Agenzia – che spiega anche come accedere in qualità di erede – o consultare la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 settembre 2023)

 

Si ricorda che il 26 giugno 2023 è stata pubblicata la circolare n. 17/2023 che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 (Parte terza).

La circolare rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 




Notifiche via pec in caso di casella piena: esame delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione

Nell’ambito della collana editoriale Tax justice è stato pubblicato il quarto update di giurisprudenza tributaria relativo alla questione delle notificazioni telematiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante (Ordinanze della Corte di Cassazione del 24/01/2023 n. 2193 e del 07/06/2023 n. 16125).

Fonte e link verso il Portale della Giustizia tributaria ( realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento delle finanze: https://www.giustiziatributaria.gov.it/

Si ricorda che i progetto editoriale “TAX JUSTICE DF” – Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie, a cura della Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze – prevede la ricognizione ragionata di recenti pronunce di merito e di legittimità su alcune questioni più controverse in ambito fiscale, offrendo una “bussola” aggiornata agli operatori del diritto per orientarsi nel complesso contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.




Agenzie di viaggio e tour operator. Prorogato il termine per la presentazione delle richieste per i contributo. Presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2023

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 dell’Avviso pubblico prot. n. 14406 del 31 luglio 2023 – come modificato dall’Avviso pubblico del 14 settembre 2023, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406, che stabilisce le modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331» – si comunica la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023

Si ricorda che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di acquisizione delle stesse.

 

Documenti necessari per la presentazione della domanda:

  • Eventuale Delega (scarica QUI)
  • Modulo finalizzato a certificare i dati economico-contabili firmato digitalmente da un professionista abilitato (scarica QUI)

Formati accettati: PDF e formati utili alla gestione della firma digitale (es. p7m)

Le domande di accesso al contributo sono presentate utilizzando la Ppiattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
https://istanze.ministeroturismo.gov.it/

 

Link utili e normativa

I link esterni sono diretti al portale istituzionale del Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it




Lavoro, i bonus e gli incentivi per le assunzioni

Pubblicata la guida “Gli incentivi all’assunzione”. Realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra il quadro aggiornato agevolazioni attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori.

Per ciascun incentivo sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate:

  •  incentivo occupazione giovani under 36;
  • incentivo occupazione giovani under 30;
  • incentivo occupazione donne svantaggiate;
  • decontribuzione Sud;
  • incentivi percettori misura di inclusione;
  • incentivo per il lavoro delle persone con disabilità;
  • incentivo occupazione over 50;
  • incentivo occupazione giovanile (Neet).

 

Link alla Guida MinLavoro agli incentivi per le assunzioni




Mance e indennità “speciale” in busta paga per il lavoro notturno e/o festivo nel turismo. In una circolare i chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Inoltre, per i dipendenti del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, l’articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. Per affinità di tipologia e obiettivi, l’Agenzia delle entrate in un’unica circolare (la n. 26 E del 29 agosto 2023) ha fornito i chiarimenti sia sull’imposta sostitutiva sulle mance sia sull’indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 E del 29 agosto 2023, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Regimi di tassazione sostitutiva o agevolati – Aliquote agevolate rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande – Trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale – Trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 – Chiarimenti – Art. 1, commi da 58 a 62, della L. 29/12/2022, n. 197 – Art. 39-bis del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85 (cd. “Decreto Lavoro”)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Commenti e Legislazione

 

La Legge di delega per la “Riforma fiscale”

 

I diversificati principi e criteri direttivi per la Riforma Fiscale. Partito il countdown per l’attuazione

Il testo della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato – Motivazione e prove

 

Sugli obblighi motivazionali della cartella di pagamento e sulle condizioni per la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 20368 del 14 luglio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella esattoriale – Incompletezza della cartella – Motivazione – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella – Fattispecie riguardante una cartella esattoriale che non conteneva sei pagine sulle dieci di cui si componeva la cartella oggetto di ricorso – Mancanza che impediva alla contribuente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa»

Vedi anche:

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 tra emendabilità delle dichiarazioni, tassatività delle ipotesi e obblighi motivazionali della cartella

Breve excursus sulle questioni interpretative affrontate dalla Corte di Cassazione

 

Crediti “da dichiarazione” – Diritto al rimborso

 

 Decennale la prescrizione nei rimborsi di crediti dichiarati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25412 del 29 agosto 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rimborsi – Credito esposto in dichiarazione – Termini – Istanza – Necessità – Esclusione – Decadenza ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Applicabilità – Esclusione – Prescrizione ordinaria – Applicabilità»

 

  • Sezioni Penali

 

Reati tributari – Richiesta di nuova concessione della sospensione condizionale della pena

 

Sospensione condizionale della pena concordata per l’omessa dichiarazione e l’occultamento delle scritture contabili: non consentito al giudice la richiesta di pagamento del debito tributario d’ufficio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 31024 del 18 luglio 2023: «REATI TRIBUTARI – Omessa dichiarazione – Occultamento o distruzione di documenti contabili – Mancato pagamento del debito erariale -Patteggiamento – Sospensione condizionale della pena – Richiesta di nuova concessione della sospensione condizionale della pena – Beneficio subordinato all’obbligo di estinzione del debito tributario – Subordinazione di cui all’art. 165, comma primo, cod. pen. avvenuta al di fuori dell’accordo delle parti – Consenso dell’imputato – Necessità»

 

Prassi

 

 

Superbonus e altri bonus edilizi
Misure “blocca”, con deroghe, della cessione del credito e dello sconto in fattura di bonus edilizi

 

Blocco parziale della cessione del credito e sconto in fattura di bonus edilizi e nuove ipotesi di remissione in bonis. Le novità in una circolare dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 settembre 2023: «BONUS EDILIZI – Disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi – Modifiche apportate dal D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 e altre disposizioni in tema di bonus edilizi – Divieto (con deroghe) dello sconto in fattura e cessione del credito – Condizioni per l’esonero dalla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari – Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati (integrazioni a CILAS e altri titoli abilitativi) – Principio di compensabilità tra crediti/debiti di soggetti diversi – Remissione in bonis – Tempistica per usufruire delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in relazione alle spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Direttiva UE sulle aliquote IVA. Recepimento anche per mezzo dei D.Lgs. attuativi della Riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri, del 15 giugno 2023 ha approvato un disegno di legge, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” (A.C. 1342).

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L’articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. Completa il disegno di legge l’allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e princìpi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

In tale ultimo contesto è prevista la scadenza del 31 dicembre 2024 entro la quale il Governo italiano dovrà adottare il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, va segnalato che Legge delega al Governo per la Riforma fiscale, con specifico riferimento alla revisione dell’IVA, al comma 1 dell’art. 7, stabilisce che, nell’esercizio della delega il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell’Unione europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta;
e) ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 (1), ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l’applicazione dell’istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

 

A riguardo, la relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1038, il Governo chiarisce che qualora tale intervento comporti una revisione della misura delle aliquote – attualmente, come richiamato sopra, stabilite nella misura del 22 per cento, per l’aliquota ordinaria, e del 4, 5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte – eventuali aliquote ridotte potranno essere applicate in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE.

Potranno, pertanto, essere previste due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, una aliquota ridotta inferiore a tale misura e anche una cosiddetta “aliquota zero”, vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. Il trattamento agevolato potrà essere previsto solo per le categorie di beni e i servizi che sono elencate nell’allegato III della medesima Direttiva 2006/112/CE e in un numero limitato di casi, stabiliti, per quanto riguarda l’applicazione di aliquote non inferiori al 5 per cento, in un massimo di 24 categorie dell’allegato III, e, per quanto riguarda l’applicazione di aliquote inferiori a tale percentuale, in un massimo di 7 categorie dell’allegato III. Nei limiti indicati possono, inoltre, essere applicate aliquote ridotte, a particolari condizioni, anche alle cessioni di abitazioni non comprese nelle categorie dell’allegato III.

Il criterio di delega, in linea con le motivazioni di interesse sociale poste a vantaggio dei consumatori finali e con le finalità di interesse generale che hanno portato alla individuazione delle categorie di beni e servizi che, secondo la Direttiva IVA, possono essere assoggettate ad aliquote ridotte, pone l’attenzione sui beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale. In base al criterio di delega, il legislatore delegato, qualora lo ritenga opportuno, potrà individuare i beni e i servizi ai quali applicare aliquote IVA agevolate mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, così come previsto dall’articolo 98, paragrafo 4 della Direttiva IVA.

 

A questo punto non è da escludere che il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2022/542/UE sulle aliquote IVA non possa coincidere con il Decreto attuativo con specifico riferimento alla revisione dell’IVA previsto della Legge delega per la riforma fiscale.

 

La Direttiva UE che modifica la disciplina di determinazione delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

 

La Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2022, L 107.

Essa, tramite una serie di modifiche alla Direttiva 2006/112/CE (cd. “Direttiva IVA”), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte.

Il termine di recepimento della Direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

L’intervento parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale (considerando n. 5). I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale (considerando n. 3). In quest’ottica, dovrebbero essere coerenti con le altre politiche dell’Unione europea (considerando n. 4) e segnatamente con:

  • il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l’ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;
  • la realizzazione di un’economia verde e climaticamente neutra, applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente e preparando, al contempo, l’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l’ambiente.

In particolare, la Direttiva in esame introduce le seguenti, principali novità:

  • l’aggiornamento dell’elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell’Allegato III della Direttiva 2006/112/CE;

Come già evidenziato, le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell’UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale e ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell’elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell’Allegato III); i pannelli solari (punto 10-quater); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell’ambiente (punto n. 18); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5).

  • l’introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione;

Così, l’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, dall’articolo 1, n. 6, della Direttiva in esame consente l’applicazione di:

  • non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell’Allegato III;
  • un’unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un’unica esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte (“aliquota zero”), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell’Allegato III.

Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l’igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall’Unione, i pannelli solari e la promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili.

  • l’ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l’applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-bis, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-ter, c. 3);

In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell’interesse generale.

  • l’eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull’ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4).

 

Il nuovo articolo 101-bis consente agli Stati membri autorizzati a applicare un’esenzione dall’IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi di applicare l’esenzione, alle medesime condizioni, agli acquisti intracomunitari, alle cessioni nazionali e alle relative prestazioni di servizi. Traendo esperienza dalla recente crisi pandemica, tale norma intende approntare un quadro giuridico in grado di affrontare crisi future, consentendo agli Stati membri di rispondere con prontezza a eventi eccezionali.

L’articolo 3 della Direttiva indica il termine del 31 dicembre 2024 per il recepimento della medesima. L’applicazione di tali disposizioni decorrere comunque dal 1°gennaio 2025.

 

Link al testo della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto – Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 6 aprile 2022




Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

È stata avviata dall’11 settembre 2023 fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2022/2523 riguardante l’attivazione di un livello di imposizione fiscale minimo per i grandi gruppi di imprese multinazionali e nazionali (Global minimum tax)

Al fine di dare attuazione alla direttiva, è stato predisposto uno schema di decreto legislativo recante la normativa nazionale volta al recepimento di tale disciplina entro il 31 dicembre 2023.

La direttiva (UE) 2022/2523, che si inserisce nell’ambito delle misure adottate negli ultimi anni per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno, recepisce nel diritto dell’Unione le regole fiscali approvate il 14 dicembre 2021 dal Quadro Inclusivo dell’OCSE/G20 sul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Tale riforma mira ad introdurre una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l’individuazione di un livello d’imposizione effettivo minimo a livello globale.

In ragione della complessità della materia e del suo impatto sull’ordinamento tributario, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di decreto legislativo.

Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia sono invitati ad inviare osservazioni e commenti entro il 1° ottobre 2023.

Di seguito si fornisce lo schema da seguire al fine di facilitare l’esame dei diversi contributi pervenuti, garantendone un efficiente processo di consolidamento:

  • Tematica
  • Capo, articolo, comma, periodo dello schema di decreto legislativo
  • Osservazioni
  • Contributo
  • Finalità.

La consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per l’Amministrazione.

Vai all’inserimento del contributo

(Link esterni verso il sito del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze: http://www.finanze.gov.it/

 

Si ricorda che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/2022 del 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni.

Link al testo della Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione

 

 




Il Cdm approva il “D.L. Sud” che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 7 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l’obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

 

 

Aggiornamento al 25/09/2023

Nuovo D.L. su Mezzogiorno e immigrazione. Le relazioni sull’istituzione della Zona economica speciale (Zes) Unica

Le Relazioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione».

Link al testo delle «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/DL124-23.pdf

 

 

Programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

 

Si conferma che il complesso delle risorse FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. La ripartizione delle risorse FSC avviene ad opera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per gli affari europei e sentita la Cabina di regia FSC, in favore solo di amministrazioni centrali e regioni e province autonome (e non anche di città metropolitane e altri enti pubblici, come invece previsto dalla disciplina vigente); si introduce la possibilità che gli interventi previsti dagli Accordi per la coesione siano finanziati con le risorse destinate ad interventi complementari dei Programmi 2014-2020 che risultano ancora non impegnate, con i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna regione e con le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente cofinanziamento nazionale.

Si disciplinano le modalità per l’attribuzione alle amministrazioni delle risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione.

Si implementa uno specifico sistema di monitoraggio con riguardo all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (Sistema nazionale di monitoraggio) e si dispone la pubblicazione sul portale web www.opencoesione.gov.it, gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione, sia dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione sia dei dati anagrafici e di avanzamento dei progetti.

 

Zona economica speciale per il Mezzogiorno

 

Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR della “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

 

Link al testo delle «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/DL124-23.pdf

 

 




Blocco parziale della cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi. Le novità in una circolare dell’Agenzia delle entrate

Con circolare del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”), nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C (decreto “Rilancio”) finalizzate all’introduzione, salvo alcune deroghe, del divieto generalizzato all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dai cd. bonus edilizi.

Con la  circolare  forniti chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, fermo restando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 7 settembre 2023, con oggetto: BONUS EDILIZI – Disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi – Modifiche apportate dal D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L 11/04/2023, n. 38, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L .17/07/2020, n. 77 e altre disposizioni in tema di bonus edilizi




Revisione legale, adottati nuovi principi professionali internazionali sulla gestione della qualità

Con determina del Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) n. RR 184 dell’8 agosto 2023 sono stati adottati alcuni principi professionali internazionali (Italia).

In particolare, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali ISQM (Italia) 1 (Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione “Incarichi di assurance” o servizi connessi), ISQM (Italia) 2 (Riesame della qualità degli incarichi) e il principio di revisione ISA (Italia) 220 (Gestione della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio) aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.

Tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220, salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220.

Il testo della determina e i principi professionali di revisione sono stati pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale all’indirizzo:

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

Il testo della determina MEF-RGS, RR 184 dell’8 agosto 2023, pubblicata il 5 settembre

Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Commenti

 

Processo tributario telematico (PTT)

 

Le principali novità del Processo Tributario Telematico operative dal 15 maggio 2023 e casi clinici
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Documentazione:

Le nuove istruzioni operative Mef al PTT

Documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria – del mese di maggio 2023

 

Le modifiche alle regole tecniche del PTT

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 aprile 2023: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”

 

 

Prassi

 

Detrazione dell’IVA per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa destinato all’attività di locazione turistica

 

Ammessa la detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa adibito a casa-vacanze

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 392 del 24 luglio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa (categoria catastale A/7), destinato all’attività di locazione turistica (casa-vacanze) – Ammissibilità – Aliquota applicabile alle prestazioni d’alloggio – Prestazioni imponibili ad IVA con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA – Artt. 19 e 19-bis1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Liti pendenti in cassazione – Rinuncia agevolata

 

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione. Campo di applicazione e oggetto della definizione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 26 luglio 2023: «TREGUA FISCALE – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – Definizione fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta – Sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge – Ulteriori chiarimenti – Art. 1, commi da 213 a 218 della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Imposta di bollo – Nuovo codice appalti

 

Bollo sugli appalti. I chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e versamento a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 28 luglio 2023: «IMPOSTA DI BOLLO – APPALTI PUBBLICI – Nuovo codice dei contratti pubblici – Disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti pubblici – Articolo 18, comma 10 e tabella di cui all’allegato I.4 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 – Provvedimento del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023 – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Fringe benefit – Agevolazioni fiscali

 

Welfare aziendale 2023. Bonus ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza IRPEF

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 1° agosto 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo) – Periodo d’imposta 2023 – Innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit – Rapporti con la detassazione dei buoni benzina fino a 200 euro per tutto il 2023 di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5 del 2023 – Art. 51, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1 del D.L. 14/01/2023, n. 5, conv., con mod., dalla L. 10/03/2023, n. 23 – Art. 40, comma 1, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85 (cd. Decreto Lavoro)»

 

Bonus imprese energia e gas 2023

 

Bonus per l’acquisto di energia relativi al primo e secondo trimestre 2023 e aliquota IVA al 5% applicabile alle forniture di gas. Regole applicative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 2 agosto 2023: «CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Imprese “energivore/non energivore” e “gasivore/non gasivore” – Disciplina e proroga dei crediti d’imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia per gli acquisti relativi al 1° e 2° trimestre 2023 – Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022 – ALIQUOTE IVA – Riduzione aliquota IVA nel settore del gas (3° trimestre 2023) – Somministrazioni di gas metano usato per combustione – Somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – Art. 2, commi da 2 a 8 e 13, 14 e 16 della L 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 1, comma 3, del D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6 (c.d. “Aiuti-quater”) – Artt. 2 e 4, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56 (c.d. “Decreto Bollette”) – Art. 3-bis, del D.L. 29/05/2023, n. 57, conv., con mod., dalla L. 26/07/2023, n. 95»

 

Smart working e lavoratori frontalieri

 

I criteri di individuazione della territorialità dell’imposizione diretta del lavoro da remoto (smart working) e la speciale disciplina dei lavoratori “frontalieri” anche alla luce della legge di ratifica degli Accordi Italia-Svizzera

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 18 agosto 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione – Redditi di lavoro dipendente – Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri – Nozione di residenza fiscale – Nozione di domicilio fiscale – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni – Novità introdotte dalla Legge n. 83 del 2023 (Accordi tra Italia-Svizzera) – L’eliminazione della Svizzera dall’elenco degli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF di cui al D.M. del 04/05/1999 – Decorrenza – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 23, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L. 13/06/2023, n. 83 – Art. 43 c.c. – D.M. 04/05/1999 – D.M. 20/07/2023»

 

 

Legislazione

 

Regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi

 

Emersione delle cripto-attività. Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot.n. 290480/2023: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi».

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Riforma dello Sport. I correttivi in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40».

Con l’articolo 1 del Decreto correttivo si riconoscono le tutele e i diritti dei lavoratori sportivi, in linea con gli indirizzi comunitari, e, al tempo stesso, si rende sostenibile ed efficiente il modello per i datori di lavoro, a partire da associazioni e società sportive dilettantistiche, contribuendo a rendere maggiormente trasparente il rapporto di lavoro nel settore.

Tra novità, previsto dei contributi economici per le piccole ASD e SSD che hanno entrate annue al di sotto dei 100.000 euro; precisato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa resta la copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge n. 289 del 2002 e che il regime INAIL si applichi ai lavoratori dipendenti; stabilito che non concorrono a determinare la base imponibile IRAP i compensi inferiori agli 85 mila euro dei collaboratori coordinati e continuativi sportivi nell’area del dilettantismo. L’efficacia della riforma sarà a rilascio progressivo, gli adempimenti verranno distribuiti nell’arco dell’anno, le comunicazioni al libro unico del lavoro, eseguite anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive, consentiranno anche di far emergere un altro elemento qualificante: l’interoperabilità tra le banche dati che consentirà di non duplicare le informazioni inserite nel circuito da parte delle associazioni e società sportive.

Link all’infografica esplicativa (aggiornato il 2 agosto 2023)
Link esterno verso: https://www.sport.governo.it/media/4370/riforma-del-lavoro-sportivo-min-sport-e-giovani-min-lavoro.pdf

 

Link al testo Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 e in vigore da 5 settembre 2023.

 




Decreto Asset (D.L. n. 104/2023). Le disposizioni in tema di Superbonus 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) e titolari di crediti non ancora utilizzati derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, reca numerosi interventi: si va dalle misure per trasporto aereo a quelle licenze per l’esercizio dei taxi su gomma, dal contrasto alle delocalizzazioni, all’ introduzione di un’imposta straordinaria sui c.d. extraprofitti bancari realizzati a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse. Nel decreto prevista la proroga del Superbonus per le “villette” e una comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti.

Di seguito si riporta il testo della relazione illustrativa per le citate misure fiscali.

 

Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)

La norma estende dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell’articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare del 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

 

Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

In tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 1 della presente disposizione introduce un obbligo di comunicazione in capo all’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La predetta disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024. In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al presente articolo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.




Investimenti per le imprese del Mezzogiorno. Dal 18 ottobre 2023 la presentazione di programmi imprenditoriali innovativi e sostenibili

A partire dal 18 ottobre, le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.

I programmi dovranno prevedere, nello specifico, l’utilizzo delle tecnologie abilitanti (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.

Ai fini della valutazione delle istanze saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi ai programmi caratterizzati da particolare contenuto di sostenibilità ed efficienza energetica.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili (macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali, servizi di consulenza).

Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:

  • compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
  • invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione

 

Presentazione domande

 

Con il decreto direttoriale 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia.

Lo sportello online sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.

 

Per maggiori informazioni

Investimenti sostenibili 4.0
Link esterno verso il sito:
https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/investimenti-sostenibili-4-0-2023

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy – https://www.mimit.gov.it/it/

 




Tax Credit Librerie: domande dall’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023

La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura-Mic comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Con l’occasione avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

 

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

 




Commercialisti: prorogare i termini per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

Lettera di de Nuccio a Leo: “Termini attuali troppo stretti, a rischio l’accesso alle disposizioni agevolative per molti contribuenti. Con maggior termine più imposte sostitutive riscosse”

Concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dalla legge di bilancio 2023. È la richiesta dei commercialisti contenuta in una lettera del presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

“Molti dei nostri Iscritti – scrive il numero uno della categoria – che, evidentemente, sono parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, ci segnalano che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine del 30 settembre prossimo, attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, rischia di precludere per numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative”.

Da qui la richiesta “di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30 novembre 2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l’intero importo delle imposte sostitutive dovute”.

Una proposta, conclude de Nuccio, che “risponde all’obiettivo di far produrre pienamente alla norma gli effetti per i quali è stata emanata e che, al contempo, non inciderebbe sulla prospettiva di gettito per l’anno finanziario in corso, anzi, con ogni evidenza, consentirebbe la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 agosto 2023)

 

Ultimi documenti pubblicati sull’argomento:

 

Assegnazione e cessione agevolata di immobili. Dalla VI Commissione Finanze della Camera il punto sul regime IVA

Risposta n. 5-01057 del Sottosegretario per l’economia e finanze Sandra Savino, all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Saverio Congedo, fornita nel corso della seduta del 5 luglio 2022 nella VI Commissione Finanze della Camera

Documenti di prassi citati nella risposta:

Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 — § 3.6 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2002, pag. 1897, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 — in “Finanza & Fisco” n. 26/2002, pag. 2500 e n. 191/E del 23 luglio 2009 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agliabbonati), Circolari n. 26/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 556) e 37/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1273)

 

Beni immobili – Assegnazione agevolata ai soci

 Assegnazioni agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 46-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

Beni immobili – Cessione agevolata ai soci

Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 45-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023




Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sull’imposizione del lavoro prestato attraverso il ricorso alla forma organizzativa da remoto o agile (smart working) e in materia di lavoro frontaliero, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge 13 giugno 2023, n. 83. Con la citata circolare, si forniscono, in particolare, chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»). Nel corposo documento di prassi, spazio anche alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri – Novità introdotte dalla legge n. 83 del 2023 (Accordi tra Italia-Svizzera) – Art. 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L. 13/06/2023, n. 83

 

Le risposte agli interpelli richiamate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023 sui profili fiscali del lavoro da remoto (smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 gennaio 2023
Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all’estero ed emergenza Covid

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 55 del 17 gennaio 2023
Trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana – Applicazione della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 99 del 19 gennaio 2023
Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia da soggetto italiano residente all’estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 127 del 20 gennaio 2023
Imponibilità nel territorio dello Stato di redditi da lavoro dipendente corrisposti a fronte di attività svolta nel territorio dello Stato in modalità smart working a favore di datore di lavoro non residente ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 173 del 27 gennaio 2023
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell’abitazione permanente

 

 

 

 

 




Emersione delle cripto-attività. Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

L’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Tale procedura consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle cripto- attività e/o dei redditi non dichiarati.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023 è stato approvato il relativo modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

 

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite

 

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello approvato una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto- attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto- attività al soggetto che presenta l’istanza.

 

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023

 

Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 

 

Approvato il modello: domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Pronti modello e istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Un provvedimento firmato oggi (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, pubblicato il 07.08.2023) approva lo schema di domanda e fissa il calendario e le regole per accedere alla procedura prevista dall’ultima Legge di Bilancio (n. 197/2022). La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre dopo aver versato la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Con il provvedimento di viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza.

 

I soggetti interessati

 

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

 

I tempi e le istruzioni

 

L’istanza va inviata, esclusivamente via Pec, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con una risoluzione (n. 50 E del 9 agosto 2023) saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi», pubblicato il 07.08.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 9 agosto 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

 




In Gazzetta la Legge Delega per la riforma fiscale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.».

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale. Approvato definitivamente dalla Camera

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, Atto Camera 1038-B, contenente la «Delega al Governo per la riforma fiscale».

 

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Il servizio “Esperti” va in ferie