SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

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Commenti

 

Il 31 luglio 2020 scadeva il termine per notificare l’eventuale diniego della pace fiscale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La residenza fiscale delle società
di Fabio Carrirolo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Imposta di registro. Legittimi i limiti alla riqualificazione degli atti. La Corte Costituzionale “promuove” l’art. 20 del T.U.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 158 del 21 luglio 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Applicazione dell’imposta – Criteri – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili continua da atti collegati – Denunciata violazione del principio dell’effettività dell’imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza – Non fondatezza delle questioni – Art. 20, del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 3 e 53 Costituzione»

 

Redditi prodotti dalle società di persone – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione»

 

La Corte Costituzionale salva (di nuovo) l’art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti

Corte Costituzionale – Sentenza n. 201 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI -IRPEF – Redditi di partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice (SAS) – Rettifica dei redditi delle società di persone e del reddito dei soci – Imputazione a ciascun socio pro quota ex art. 5 D.P.R. n. 917/86 – Effettiva percezione degli utili da parte del socio accomandante – Irrilevanza – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione» – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Infondatezza della censura di incostituzionalità in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma della Costituzione – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, D.P.R. del 22/12/1986, n. 917»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso e appello – Copia notificata alla parte priva della firma

 

Inammissibilità dell’appello per mancata sottoscrizione: solo in casi limite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17356 del 19 agosto 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti -Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale – Redditi di capitale – Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Posizione del socio -Intervenuta definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione – Applicazione del principi costituzionali della difesa (art. 24 Cost.) e della impugnabilità davanti al giudice degli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) – Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio -Ammissibilità – Possibilità per socio di contestare il maggior reddito consequenziale accertato nei suoi confronti -Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Appello – Contenuto – Sottoscrizione – Assenza radicale del requisito – Sottoscrizione dell’originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria – Copia notificata alla parte priva della firma – Mera irregolarità – Artt. 18, 22 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 – Tipicità delle condotte elusive

 

“Vecchio” abuso di diritto ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73. Contestabile solo per le operazioni tipizzate. Nella previgente disciplina, il Fisco non può contestare l’abuso all’immobiliare che restituisce la caparra ai promissari acquirenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19340 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità – Atto opposto all’Amministrazione finanziaria – Scrittura di risoluzione consensuale, assimilabile a uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso (art. 1372 cod. civ.), alla quale si è accompagnata la restituzione della caparra confirmatoria versata al promittente venditore – Atto che non rientra tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto – Conseguenze – Inapplicabilità del principio di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti elusivi – Art. 37-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

 

Anche il semplice accesso in loco fa scattare l’obbligo di osservanza del termine dilatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19363 del 17 settembre 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L n. 212 del 2000 – Accesso cd. “breve” volto all’acquisizione della documentazione – Applicabilità – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

L’ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l’intero credito IVA già maturato dalla società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19641 del 21 settembre 2020: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta – Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione dei soci – Litisconsorzio processuale – Limiti – Legittimazione del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito IVA per l’intero e non solo pro quota – Sussistenza – In misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale – Esclusione»

 

 

  • Sezione lavoro

 

Prescrizione e decadenza – Contributi Inps cd. “a percentuale”

 

Dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps. Inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 6106 del 4 marzo 2020: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Riscossione – Contributi INPS cd. “a percentuale” – Fatto costitutivo – Individuazione – Prescrizione – Decorrenza – Dalla scadenza del termine per il loro pagamento – Affermazione – Infondatezza della tesi secondo cui il diritto ai contributi sul reddito sorge dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, comma 4, della L. 02/08/1990, n. 233 – Art. 3, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

 

Prassi 

 

 

Bonus affitti per botteghe e negozi

 

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto di locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto di leasing operativo -Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non agevolabili – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Servizi di intermediazione via internet – Disciplina IVA applicabile

 

Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere continua la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” -Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata -Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Bonus affitti D.L. “Rilancio”

 

Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione -Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile -Ammissibilità – Art. 28, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”»

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cumulabilità con altre agevolazioni

 

I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0” – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione. Nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, ai fini del Registro, si deve prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 371 del 17 settembre 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione – Interpretazione degli atti – Qualificazione del contratto ai fini dell’“imposta d’atto” – Criteri – Applicazione dell’articolo 20 del TUR – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – Caso di specie – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Eventuale configurabilità di abuso del diritto e dell’elusione d’imposta non rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del TUR – Circostanza valutabile sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 20 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

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Dall’Agenzia delle entrate le risposte alle domande più frequenti sul Superbonus 110%

L’Agenzia delle entrate nella sezione FAQ nell’area tematica relativa al Superbonus del 110 per cento ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti.  Di seguito il testo.

 

Le Faq Aggiornate
(Risposte aggiornate al 22/09/2020)

 

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

 

In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).

 

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

 

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).

 

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

 

Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative?

Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.

Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

 

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?

Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

 

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?

Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

 

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto “parziale”?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

 

Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?

Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 326 del 9 settembre 2020.

 

È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?

No, questa tipologia di interventi non rientra nell’ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 327 del 9 settembre 2020.

 

Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?

Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 327 del 9 settembre 2020.

 

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 327 del 9 settembre 2020.

 

Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.

In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa,  la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a “prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015”.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 328 del 9 settembre 2020.

 

 Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»

 

Decreti Mise

 

Il decreto requisiti

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

 

Il decreto asseverazioni

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

 

Prassi

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

Superbonus per acquisto di immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito. Il costruttore può applicare uno sconto in fattura “parziale”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 325 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di cd. case antisismiche – Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – Richiesta all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, anche parziale, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante – Possibilità – Condizioni – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus anche nel caso dell’efficientamento energetico effettuato su un’unità collabente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 326 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su fabbricato censiti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) da accorpare all’abitazione principale – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Artt. 14 e 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus anche al detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 327 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su immobile agevolabile detenuto per mezzo di contratto comodato d’uso gratuito registrato -Fruibilità dell’agevolazione – Affermazione – Condizioni – Commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per lavori di efficientamento energetico sulla villetta a schiera «funzionalmente indipendente»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 328 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi efficientamento energetico realizzati su “villetta a schiera”, terra tetto, «funzionalmente indipendente» – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Interventi in edifici in comproprietà. In presenza di parti comuni, Superbonus riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 329 del 10 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi su parti comuni riferibili a più unità immobiliari non inserite in un condominio, in comproprietà, autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio – Impossibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Cappotto termico “parziale” autorizzato dal condominio. Le condizioni per fruire del Superbonus per il singolo appartamento sulle superfici di propria pertinenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 408 del 24 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Efficienza energetica – Interventi di isolamento termico sugli involucri – Intervento, anziché essere realizzato dal condominio, effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile di propria pertinenza – Intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella pertinenza del singolo condomino, previo nulla osta degli enti competenti e autorizzato dal condominio – Intervento agevolabile – Condizioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Le risposte del Mef in Commissione VI Finanze della Camera

 

Superbonus 110%. Può ritenersi autonomo l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Ammesso anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04686 Ungaro della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari»

 

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04688 Fragomeli della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari»

 

 

 




Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L’INL fornisce le prime indicazioni sulle misure introdotte dal “Decreto Agosto”

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto agosto”). Di particolare interesse, il chiarimento sugli effetti dell’art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga “acausale” di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

 

Nel dettaglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata”, precisa “che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

 

Nel nota l’INL interviene, inoltre, sulle seguenti disposizioni:

 

Link al testo della nota del Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 settembre 2020, n. 713, con oggetto: DECRETO AGOSTO – Nuove disposizioni introdotte dal “Decreto agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) in materia giuslavoristica – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3) – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6 ) – Contratti a termine (Art. 8) – Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (Art. 14) – Proroga riscossione coattiva (Art. 99)




In circolazione false email a nome dell’Agenzia delle entrate. Non aprire gli allegati e cestinare immediatamente

Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia. L’Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA” e che, nel testo, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”. Le email, infatti, non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

Di seguito due esempi di questi messaggi:

 

 

L’Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e cestinarli. Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2020)




Il tax credit patrimonializzazione per le società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia

L’articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell’art. 26 prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020, (in “Finanza & Fisco” n. 23/2020, pag. 1374), stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

 

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale

 

Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

  • abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

 

Altri requisiti

 

A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma 4):

  • l’ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
  • la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 (Attenzione: la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali);
  • non possono beneficiare del credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
  • nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

 

Società conferitaria

 

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

  • la società deve rispettare alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, ecc.);
  • la distribuzione di riserve prima dell’1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito.

 

Per saperne di più (link sito Mef):

 

Le slides della conferenza stampa: incentivi fiscali e Fondo Patrimoniale PMI

Esempio di applicazione dell’art. 26 del DL rilancio




Attuazione del Decreto Agosto. Le istruzioni Inps per l’esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione

 

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020 diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di  aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto




I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

 

 

L’Agenzia delle entrate ha confermato, con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020, che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex super e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (par. 7, in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1117), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0» – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)




Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

 

Il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l’Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l’agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l’Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione – Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile – Ammissibilità – Art 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”.




Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

 

Il credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) si applica anche ai “canoni” relativi ad immobili condotti in forza di un contratto diverso dalla locazione, se la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”. In pratica, e in applicazione dei principi espressi per utilizzo del similare credito d’imposta affitti previsto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (decreto “Rilancio”), possibile fruire del credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti da un contratto di concessione stipulato col comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione (cfr. paragrafo 3, circolare n. 14/E del 2020 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 809). Stesso discorso, anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di contratto leasing operativo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020, con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto leasing operativo – Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27




Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

 

In caso di contratto di locazione unitario ricomprende una pluralità di immobili indipendenti, nel quale le parti nulla hanno previsto in merito alla divisibilità della prestazione, il contribuente non perde il diritto al credito d’imposta per negozi e botteghe sulla quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1. In tal caso è possibile determinare il canone di locazione relativo agli immobili su cui è previsto il beneficio del credito d’imposta, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo, con le stesse modalità previste nell’ambito della disciplina della cosiddetta “cedolare secca”, in casi analoghi a quelli sopra descritti, esplicitate nell’esempio n. 6 della circolare 1 giugno 2011, n. 26/E. (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1346). Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 321 del 9 settembre 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020, con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1)- Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non è agevolabile – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo Art. 65, del DL 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L 24/04/2020, n. 27




Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

 

 

Deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente. Questa è la risposta n. 324 del 9 settembre 2020 ad un quesito diretto a risolvere un dubbio interpretativo di un contribuente che chiedeva di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l’indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d’impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell’articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72).

Si segnala, inoltre, per la rilevanza del tema, che nello stesso documento, l’Agenzia fornisce un interessante risposta in merito alla nozione di “servizi elettronici”. In particolare, in adesione ai chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea nei quali è stato evidenziato che la prenotazione in linea di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di “servizi elettronici”, considerato che “la prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smartwatch e smart glasses” (cfr. paragrafo 2.4.3.3 delle Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014), l’Agenzia delle Entrate, precisa che un’applicazione web volta in sostanza a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati, configuri uno dei «servizi affini», di natura tangibile, non qualificabile come “servizio elettronico”, nella specie, riconducibili alle prestazioni di intermediazione. In definitiva, le prestazioni erogate da una piattaforma online per l’acquisto di servizi di spedizione e trasporto devono essere ricondotte nelle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” – Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata – Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22 del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1 del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2020

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Commenti

 

 

Brevi note sulla rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto”
d
i Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Determinazione del reddito di impresa – Deduzioni

 

Deduzione costi per l’utilizzo dell’auto privata nell’attività d’impresa, per l’acquisto di azienda con costituzione di rendita vitalizia e per compensi periodici dovuti per la manutenzione di software. Le risposte dalla Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14572 del 9 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Deduzioni – Costi per vetture aziendali – Auto da privato ad azienda – Imputazione dei costi di esercizio del veicolo all’impresa – “Trasformazione” da mezzo privato a mezzo aziendale ad uso promiscuo – Dimostrazione dell’inerenza all’attività dell’impresa – Onore a carico del contribuente – Necessità del riferimento, anche solo presuntivo, del bene all’attività dell’impresa – Artt. 109 (già 75) e 164 (già 67, comma 10) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Deduzioni – Acquisto di azienda – Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente – Deducibilità del costo da parte del cessionario – Esclusione – Deduzione avviamento – Possibilità – Condizioni – Iscrizione all’attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 c.c., n. 6) e del suo ammortamento – Art. 103 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1872 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Deduzioni – Compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione del software utilizzato da farmacia per l’accesso ai programmi a servizio dell’azienda – Deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione del software, in misura superiore a quanto consentito dal comma 6 dell’articolo 102 in base al cd. plafond delle spese di manutenzione deducibili – Ammissibilità – Art. 102, comma 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Affitto di azienda
Rimanenze di magazzino – Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto

 

Il magazzino non è ceduto e non vi è una cessione autonoma (anche in sede di riconsegna)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14864 del 13 luglio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Rimanenze di magazzino – Natura – Beni di servizio dell’impresa – Conseguenze – Affitto di azienda – Giacenze ricevute dall’affittante – Autonoma imponibilità IVA – Esclusione – Artt. 2 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2561 e 2562 c.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Risoluzione di un contratto di affitto di azienda – Restituzione dell’azienda – Merci restituite al momento della retrocessione dell’azienda – Assoggettamento ad IVA – Esclusione»

 

Deduzione delle quote di ammortamento da parte dell’utilizzatore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16180 del 28 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto – Deducibilità dal reddito dell’affittuario – Sussistenza – Fattispecie – Art. 14, del D.P.R. 04/02/1988, n. 42 -Art. 102, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2651 e 2562 c.c.»

 

 

Prassi

 

Impresa agricola – Attività connesse

 

Una mini guida al regime fiscale delle attività agricole connesse e agrituristiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 228 del 28 luglio 2020: «AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE – Agriturismo – Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’IVA, delle imposte dirette e IRAP – Coltivazione di viti, ulivi e cedri finalizzati alla produzione di vino, olio e marmellate, confezione di cesti regalo utilizzando sia beni propri sia acquistati da terzi, visite occasionali delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti – Attività di “fattoria didattica” – Art. 34, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 10, n. 20, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, della L. 30/12/1991, n. 413»

 

Plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati da demolire

 

Cessione onerosa di fabbricati da demolire effettuata dopo cinque anni dall’acquisto. Sussiste una differenza tra destinazione edificatoria originariamente conferita all’area (che può essere plusvalente) e destinazione ripristinata (non plusvalente) conseguente alla demolizione di un edificio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 29 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire” – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Rilevanza – Conseguenze – Cessione onerosa di fabbricati effettuata dopo cinque anni dall’acquisto – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Limiti al potere generale del Fisco di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell’operazione economica sottesa – Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008) in conseguenza di orientamento sfavorevole della giurisprudenza di legittimità – Art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Niente plusvalenza imponibile Irpef dalla cessione di fabbricato costruito da oltre cinque anni destinato alla demolizione e ricostruzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 312 del 4 settembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Cessione di edificio destinato alla demolizione e ricostruzione sulla base di un permesso di costruire in corso di ottenimento – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Rilevanza – Conseguenze – Qualificazione come cessione di fabbricato – Cessione onerosa di fabbricati, da persona fisica, effettuata dopo cinque anni dalla costruzione o acquisto – Non imponibilità della cessione – Art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Fringe benefit auto aziendali – Modifica delle percentuali

 

Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 14 agosto 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Modifica delle percentuali introdotta dal comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Computo del fringe benefit in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle  – Decorrenza applicazione delle modifiche – Definizione di veicolo di «nuova immatricolazione» – Concetto di «contratti stipulati» – Disciplina applicabile per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio concessi successivamente alla predetta data – Art. 51, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 1, comma 632 della L. 27/12/2019, n. 160»

 

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Compensi riscossi ad attività cessata

 

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Plafond IVA dell’esportatore abituale – Utilizzo

 

Plafond IVA: il divieto di utilizzo per l’acquisizione di fabbricati vale anche in caso di utilizzo di contratti di appalto o di leasing

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 304 del 3 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Plafond IVA – Leasing immobiliare – Utilizzo del beneficio del plafond da parte dell’esportatore abituale – Limiti -Divieto di utilizzo per l’acquisizione di fabbricati vale anche in caso di utilizzo di contratti di appalto o di leasing – Irrilevanza che ai fini IVA il leasing sia qualificato quale prestazione di servizi – Art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 305 del 3 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Cessioni intracomunitarie di beni ex articolo 41 del D.L. n. 331/93, con clausola “franco fabbrica” (trasporto a cura del cessionario comunitario), a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri che ne curano il trasporto a partire dal predetto punto vendita – Prova del trasferimento fisico del bene dal cedente al cessionario per quanto concerne le cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” – Possibilità di documentare la prova del trasporto o della spedizione del bene con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020 – Affermazione – Insufficienza sul piano probatorio del rilascio da parte dal cessionario soggetto passivo IVA al momento della consegna in Italia dei beni di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che i beni saranno trasportati in altro Stato membro – Fattura emessa con IVA nazionale per carenza di prove – Impossibilità ad essere rettificata con una successiva nota di variazione IVA in diminuzione ex art. 26 del D.P.R. 633/72 nel momento in cui il cedente nazionale acquisisce la dichiarazione del cessionario Ue di avvenuta ricezione della merce nel territorio di altro Stato membro – Affermazione – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L.“Rilancio”

 

C’è continuazione nella trasformazione “atipica” da società in accomandita semplice ad impresa individuale. Ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto non si può considerare neocostituita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 320 dell’8 settembre 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – SOCIETÀ – DI PERSONE FISICHE – Società in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice – Recesso del socio unico accomandante – Unico socio superstite – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci – Trasformazione “atipica” della società di persone in impresa individuale per venire meno della pluralità dei soci – Continuazione dell’attività aziendale da parte del socio superstite come impresa individuale – Effetti ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto – Art. 2272 c.c. – Art. 2285 c.c. – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

 

Legislazione

 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

 

Pronte le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»

 

Professione commercialista

 

Professionisti provenienti da altri Stati membri dell’Ue. Stabilite le misure compensative per l’esercizio dell’attività di Commercialista in Italia

Decreto del Ministero della Giustizia del 24 giugno 2020, n. 112: «Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile»

 

 

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Capitalizzazione (o la ricapitalizzazione). Il decreto semplificazione abbassa il quorum per le delibere relative ad aumenti mediante conferimenti

 

L’articolo 44, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», a seguito delle modifiche apportate dalle legge di conversione, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto, ivi comprese le società a responsabilità limitata.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 44 reca disposizioni che consentono alle assemblee delle società per azioni, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell’assemblea straordinaria.

In particolare:

  • l’art. 2368, secondo comma, prevede che, in prima convocazione, l’assemblea straordinaria:
    • deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);
    • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);
  • l’art. 2369, terzo comma, stabilisce che, per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
  • l’art. 2369, settimo comma, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell’assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all’art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Si tratta di una norma provvisoria, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2021.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle aventi ad oggetto:

  • gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.);
  • l’inserimento, nello statuto, di un’apposita norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 c.c., da deliberare entro il 30 giugno 2021.

Nel successivo al comma 2, si prevede, inoltre, l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).




Decreto “semplificazione” convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».

Link al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.»

La legge di conversione

Link al testo della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».




Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C’è tempo fino al 30 settembre

L’Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi nn. 2871 e 3274, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3331 del 14 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi – Presentazione istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Si fa seguito ai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, per comunicare che l’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.

 




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio, nella misura resa nota nel proprio cassetto fiscale, con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52 E del 14 settembre 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del D.L. Rilancio – Art. 125 del D.L.19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020, recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Nel cassetto fiscale l’importo spettante

Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’ammontare del credito d’imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

 

Le modalità di utilizzo del credito di imposta

 

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 settembre 2020)




È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell’esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motiva del provvedimento dell’11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020, recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte in scadenza il 20 agosto. Il Governo si impegna a presentare un emendamento al D.L. Agosto

Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell’interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%.

Questo è quanto riportato in un comunicato stampa del 10 settembre 2020 del ministero dell’Economia.




Decreto “semplificazione”. La Camera approva in via definitiva

Nella seduta di giovedì 10 settembre, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.C. 2648).

 

Si riporta il link al testo dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”

 

Con il messaggio 20 luglio 2020 n. 2871 l’INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i versamenti previdenziali e assistenziali sospesi con disposizioni governative a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il “decreto agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo una diversa modulazione dell’adempimento rateale, così ripartito:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (di seguito riportato) l’INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

 

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

 

Premessa

 

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

– il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Nel paragrafo 2.4 del richiamato messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

 

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

 

1.2. Artigiani e commercianti

 

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

 

 2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

 

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

 

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

 

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell’Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell’importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

 

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

 

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, la cui sospensione è stata disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.




Decreto-legge Semplificazioni: il Senato ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl di conversione

Venerdì 4 settembre, con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, il Senato ha approvato l‘emendamento interamente sostitutivo del ddl dell’articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.S. 1883), sul quale, nella stessa seduta, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Si riporta il link al testo  dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

 

Il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 — in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2163), ha modificato la disciplina sul calcolo dei fringe benefit auto, al fine di prevedere che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° Luglio 2020 il metodo di calcolo del fringe benefit avvenga in base alle emissioni di anidride carbonica. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

In particolare, la determinazione dell’imponibile Irpef è effettuata, ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), applicando le seguenti percentuali:

  • il 25 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro;
  • il 30 per cento (in linea con il testo previgente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
  • il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
  • il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Il successivo comma 633 stabilisce, inoltre, che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continui ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Sul tema, al fine di dipanare i dubbi sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020.

In particolare, l’Agenzia dopo aver chiarito la portata della locuzione «veicoli di nuova immatricolazione», evidenziando che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020), ha precisato, anche in applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 1321 del codice civile, che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° Luglio 2020»

In sostanza, ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di calcolo del fringe benefit, è necessario che sussistano congiuntamente:

  • l’immatricolazione del veicolo dal 1° Luglio 2020;
  • l’assegnazione del veicolo a decorrere dal 1° Luglio 2020.

Infine, affrontato anche il caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data. In tale ipotesi, spiega l’Agenzia, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 14 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Modifica delle percentuali introdotta dal comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Computo del fringe benefit in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 – Decorrenza applicazione delle modifiche – Definizione di veicolo di «nuova immatricolazione» – Concetto di «contratti stipulati» – Disciplina applicabile per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio concessi successivamente alla predetta data – Art. 51, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 1, comma 632 della L. 27/12/2019, n. 160

 

Prassi richiamata nella risoluzione

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 20 giugno 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali – Art. 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 E del 23 dicembre 1997, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 – Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati – Art. 48 (oggi 51) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l’impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all’emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell’avvenuto trasporto comunitario. In caso l’incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l’Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l’ipotesi prospettata. In estrema sintesi, per l’Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2020,pag. 734).

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 305 del 3 settembre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Cessioni intracomunitarie di beni ex articolo 41 del D.L n. 331/93, con clausola “franco fabbrica”, (trasporto a cura del cessionario comunitario) a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri che ne curano il trasporto a partire dal predetto punto vendita – Prova del trasferimento fisico del bene dal cedente al cessionario per quanto concerne le cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” – Possibilità di documentare la prova del trasporto o della spedizione del bene con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020 – Affermazione – Insufficienza sul piano probatorio del rilascio da parte dal cessionario soggetto passivo IVA al momento della consegna in Italia dei beni di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che i beni saranno trasportati in altro Stato membro – Fattura emessa con IVA nazionale per carenza di prove – Impossibilità ad essere rettificata con una successiva nota di variazione IVA in diminuzione ex art. 26 del D.P.R. 633/72 nel momento in cui il cedente nazionale acquisisce la dichiarazione del cessionario Ue di avvenuta ricezione della merce nel territorio di altro Stato membro – Affermazione – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427

 

Prassi nazionale

 

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Elementi di prova della spedizione o del trasporto intracomunitario di beni – Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Portata della presunzione contenuta nell’art. 45-bis del Regolamento IVA – Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Cessione intracomunitaria non imponibile IVA: i mezzi di prova idonei a dimostrare la ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall’Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 dell’8 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative ai documenti di trasporto denominati CMR e POD – Art. 138, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato. Il caso della cessione intracomunitaria di imbarcazioni da diporto con trasporto a cura del cessionario “via mare”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Cessione con trasporto a cura del cessionario – Caso di specie – Cessione di imbarcazioni da diporto ad un soggetto passivo IVA di altro paese Ue (nella specie iscritto al VIES fiscalmente domiciliato in Francia) – Requisiti per essere qualificata cessione intracomunitaria, ex art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 – Prova dell’uscita “fisica” dell’imbarcazione dal territorio dello Stato – Modalità di formazione»

 

La documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 25 marzo 2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco fabbrica” di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato CMR – Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Vedi anche, le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, nelle quali è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

 

Prova cessione intra Ue. “Quick fixes 2020”

Link al testo della note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE [Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio] relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) – (Pubblicate a dicembre 2019, a cura della Commissione Europea – Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale – Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale – Imposta sul valore aggiunto)

Le note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione di talune parti della normativa dell’UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina. Le note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi.




Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

 

Nel caso in cui il contribuente in regime dei minimi, lo stesso discorso vale per i forfettari, non si sia avvalso della facoltà (1) di dichiarare nell’ultimo anno di attività i ricavi/compensi ancora da incassare, prima di chiudere la partita IVA, deve nel momento della riscossione dei crediti, non svolgendo più  alcuna attività professionale in maniera abituale, dichiarare i predetti ricavi/compensi come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell’articolo 67 del TUIR, indicandoli nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone fisiche 2020. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 299 del 2 settembre 2020.


Nota (1) – Facoltà concessa in via amministrativa, prima con circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, (par.5.1 in “Finanza & Fisco” n. 15/2012, pag. 1110), in tema di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e successivamente confermata con circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 (par. 4.3.5. in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 60) concernente il regime forfetario. Si tratta della possibilità, “in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, (…) rimessa alla scelta del contribuente (…) di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”. Tale precisazione, vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 299 del 2 settembre 2020, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di Indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Articolo 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2020

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Commenti

 

Accertamento induttivo: aspetti di riflessione ai fini difensivi
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Valutazione dei costi per la determinazione dei profitti

 

Accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione dei redditi per mezzo di presunzioni supersemplici. Necessaria la valutazione dei costi per la determinazione dei profitti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13119 del 30 giugno 2020: «PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Sentenza – Omessa pronuncia – Implicito rigetto su un punto specifico – Omissione di decisione – Configurabilità – Esclusione – Condizioni – Art. 112 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Omessa presentazione della dichiarazione – Accertamento d’ufficio – Criteri – Presunzioni supersemplici – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Art. 41, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

Accertamento presuntivo fondato su percentuali di ricarico

 

Accertamento da studi di settore corroborato dalle percentuali di ricarico: la Cassazione detta le regole

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento presuntivo – Contestazione del contribuente sul criterio di determinazione della percentuale di ricarico – Accertamento di maggior fatturato su base presuntiva – Ammissibilità – Condizioni – Modalità – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

 

 

Prassi e provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

 

Prassi

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS – D.L. “RILANCIO”

 

Decreto “Rilancio” integrato dal decreto di agosto: diffuso un nuovo quesitario. Focus sulle sospensioni dei termini di versamento a seguito di atti impositivi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 20 agosto 2020: «D.L.“RILANCIO” – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24) – Contributo a fondo perduto (art. 25) – Credito d’imposta (Bonus affitti) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28) – Nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84) – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158) – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (art. 127) – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145) -Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149) – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151) – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154) – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157) – Credito d’imposta (Tax credit pubblicità) per gli investimenti pubblicitari (art. 186) – Risposte ai quesiti – D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Agosto”

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Qualtieri), (Atto Senato n. 1925) presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

La ratio del “D.L. Agosto”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

La relazione tecnica del “D.L. Agosto”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

Il testo del “D.L. Agosto”

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»




Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

 

È stata pubblicata  la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 che istituisce il codice tributo “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Il credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, VI comma, del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 605, spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni. In particolare, il bonus  spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il medesimo credito d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.

Nella risoluzione precisato, che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si ricorda che ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

 

 




Modifiche alla normativa della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

In particolare, il “Decreto Agosto” estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio le misure del Decreto richiamate nelle Faq pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. (di seguito riportate)

 

Sospesi versamenti, notifiche e procedure

 

Il “Decreto Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e nel successivo Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

 

Più tempo anche per le rate

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

 

La “rottamazione” si può pagare entro il 10 dicembre

 

Il “Decreto Agosto” non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Pertanto, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

 

Crediti PA, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 agosto 2020)

 

Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni in materia di riscossione,
introdotte dai “decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto”

(Risposte aggiornate al 31/08/2020)

 

FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020  il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

FAQ n. 3

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 4

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 5

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 6

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

 

FAQ n. 7

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

 

FAQ n. 8

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

 

FAQ n. 9

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

 

FAQ n. 10

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

 

FAQ n. 11

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

 

FAQ n. 12

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

 

FAQ n. 13

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

 

FAQ n. 14

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

 

FAQ n. 15

Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

 

FAQ n. 16

Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

 

FAQ n. 17

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su “come e dove pagare” consulta la sezione dedicata.

Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

 

FAQ n. 18

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportata) sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 agosto 2020)

 

Autotrasportatori. Agevolazioni fiscali 2020

Si comunica che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)