Processo tributario: sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento

 

Le disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia” sul processo tributario prevedono la proroga dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • della sospensione delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);

 

nonché la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • del decorso dei termini di impugnazione per la proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impoesattivi già notificati dall’ente impositore o dall’agente della riscossione e ancora impugnabili (articolo 83, commi 2, quarto periodo e 21).

 

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al 15 aprile prossimo riguardano tutte le udienze, pubbliche ed in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio), l’impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado, l’impugnativa di atti non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini di legge per l’opposizione.

 

La ratio del novità introdotte dall’art. 83 D.L. n. 18/2020

 

Questo il testo della relazione illustrativa dell’articolo 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

“Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia in corso, di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all’articolo 2.

La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1» dell’articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento.

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.

Con riguardo al riferimento alla «pendenza» dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione dell’impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce – rispetto alla originaria formulazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 – che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).

Il quarto periodo del comma 2, modificando l’originario impianto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini «a ritroso», optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell’articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell’evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

Il quinto e ultimo periodo del comma 2 chiarisce espressamente che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l’elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d’ufficio delle udienze.

In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell’Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l’imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l’udienza. Per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera b), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera b), solo su istanza dell’interessato.

La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l’aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Considerato l’ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall’8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).

I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Ha carattere innovativo, invece, l’impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge sopraindicati.

In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l’efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.

Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l’attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).

La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l’introduzione di una norma (comma 20) che mira a soddisfare l’esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria disposto per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.

Il comma 21 estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo in esame, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.

 

 

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Inps: misure del Decreto Cura Italia | I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.

L’Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia. L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito.

Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno ci ha visti impegnati sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.
Non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti.
Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l’Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.

Le procedure per la Cassa integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.
I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.

Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

Così, comunicato stampa Inps del 19 marzo 2020




Coronavirus, Catalfo: non ci sarà nessun “click day”. A breve data per richieste indennizzi e ammortizzatori, risorse stanziate da Governo sufficienti

Coronavirus, Catalfo: a breve data per richieste indennizzi e ammortizzatori, risorse stanziate da Governo sufficienti

“Non ci sarà nessun ‘click day’: forniremo a breve la data a partire dalla quale tutti i cittadini che ne hanno diritto potranno iniziare a fare richiesta per ricevere gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia”. Lo chiarisce il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, che spiega che “le risorse stanziate dal Governo sono sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari. Già da ieri insieme all’INPS stiamo lavorando per mettere a sistema, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure necessarie per velocizzare l’iter di presentazione delle domande ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento, compresi gli ammortizzatori sociali”, conclude Catalfo.

Così, comunicato Stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Marzo 2020 

 




Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
  • del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

In relazione all’attività degli enti impositori, comprese le attività svolte dalle Commissioni tributarie con riguardo alla gestione del contributo unificato tributario, l’articolo 67 interviene sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67, comma 1).

Infine, l’articolo 83, comma 11, interviene anche nella disciplina della modalità di pagamento del contributo unificato, precisando che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Così, comunicato del 19 Marzo 2020 pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Misure fiscali del decreto Cura Italia, il vademecum dell’Agenzia delle entrate

 

L’Agenzia delle entrate illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia

Link al vademecum misure fiscali – pdf

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2020

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Commenti

 

Nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali: disciplina e trattamento contabile del contributo in conto impianti
di Marco Orlandi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Fatture – Prove contro la pretesa inesistenza delle operazioni

 

Fatturazione delle prestazioni di servizi: obbligatoria solo all’atto di pagamento. Se “generica” può essere integrata anche in sede di ricorso in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 1468 del 23 gennaio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Fattura generica -Prestazioni di servizi – Carenza nel documento delle informazioni relative all’entità e alla natura della cessione o dei servizi resi – Conseguenze – Mancato rispetto dei requisiti formali – Esclusione dalla perdita del diritto alla detrazione del cessionario/committente in presenza dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA – Condizioni – Presenza di informazioni per provare aliunde sia la natura delle operazioni sia i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA – Artt. 19, 21 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento e riscossione – Poteri degli uffici delle imposte – Accessi, ispezioni, verifiche – Art. 52, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Richieste di dati, notizie, documenti – Rifiuto di esibire documenti in sede di accesso – Successiva produzione in sede amministrativa o contenziosa – Inammissibilità – Limiti – Interpretazione costituzionalmente ex artt. 24 e 53 Cost. – Necessità – Fondamento – Fattispecie – Art. 52, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi – Insorgenza – Pagamento del corrispettivo – Conseguenze – Pretesa fiscale in mancanza di fatturazione ed autofatturazione – Accertamento del pagamento del corrispettivo – Necessità – Sussistenza – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Insorgenza dell’obbligo di fatturazione – Prestazioni di servizi – Tempo di esecuzione di tale prestazione – Corrispondenza con la data di percezione del corrispettivo – Presunzione assoluta ex art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 – Sussistenza – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario e distribuzione dell’onere della prova della veridicità delle fatture

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3323 dell’11 febbraio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti – Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi – Amministrazione finanziaria e contribuente – Rispettivo riparto dell’onere probatorio – Prova presuntiva da parte dell’Amministrazione – Sussistenza – Prova contraria del contribuente – Esibizione della fattura, regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati – Sufficienza – Esclusione – Conseguenze – Detrazione -Inammissibilità – Artt. 21 e 41, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Istruzione del processo – Sentenze penali di assoluzione irrevocabili – Utilizzazione nel giudizio tributario – Legittimità – Condizioni – Limiti – Autonoma valutazione del complessivo quadro indiziario -Necessità – Conseguenze – Fattispecie in materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti»

 

  • Sezioni civili

 

Responsabilità dell’amministratore di condominio

 

Ristrutturazione edilizia del condominio: responsabile l’amministratore se per il proprio inadempimento non consente al condomino di utilizzare le detrazioni fiscali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – Ordinanza n. 6086 del 4 marzo 2020: «CONDOMINIO – Ristrutturazioni edilizie su parti comuni – Detrazione IRPEF – Amministratore – Attribuzioni (doveri e poteri) -Documentazione per lavori su parti comuni – Onere di garantire pagamenti tracciabili, come previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili – Inadempienza – Responsabilità dell’amministratore – Fondamento – Responsabile l’amministratore di condominio per il proprio inadempimento che non consente al condomino di usufruire del beneficio fiscale sulle ristrutturazioni – Affermazione – Conseguenze – Risarcimento a favore del condomino potenzialmente beneficiario della detrazione – Art. 1117 c.c. – Art. 1130 c.c. – Art. 1, della L. 27/12/1997, n. 449 – D.M. 18/02/1998, n. 41»

 

Prassi

 

AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI  NELLE AREE SVANTAGGIATE

 

Credito d’imposta per gli investimenti nel Sud. Le comunicazioni in caso di modifica del piano di investimento originariamente programmato

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 3 febbraio 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Fruizione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale sono indicati gli investimenti previsionali e le relative annualità di realizzazione (Mod. CIM17) – Modifica del piano di investimento – Traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati – Comunicazione all’Agenzia dell’avvenuta rettifica del piano di investimento, con l’indicazione che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati – Ammissibilità -Condizioni per l’utilizzo del credito di imposta – Istruzioni sulle conseguenze nella compilazione del Mod. F24 – Verifiche previste dal Codice antimafia – Compilazione del quadro C – Provvedimento antimafia non rilasciato nel termine ordinatorio prescritto – Effetti – Art. 1, commi da 98 a 108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294»

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. È un contributo in conto impianti tassabile, ma ripartibile tra titolare e collaboratore familiare

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 5 marzo 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Rilevanza del credito di imposta – Concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi – Tassabilità ai fini IRPEF, IRES ed IRAP – Modalità di contabilizzazione – Contributo in conto impianti – Affermazione – Impossibilità della “sterilizzazione” degli effetti fiscali della contabilizzazione dei contributi in conto impianti, correlati agli investimenti agevolabili, per mezzo di variazioni in diminuzione – Art. 1, commi da 98 a 108, della L. 28/12/2015, n. 208 • AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Attribuzione ai soci di società di persone di crediti d’imposta – Impresa familiare – Trasferimento e ripartizione del credito di imposta tra titolare e collaboratore familiare – Possibilità – Modalità – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 98 a 108, della L. 28/12/2015, n. 208»

Investimenti nel Mezzogiorno agevolati con il credito di imposta. Le annualità di realizzazione indicate nel Mod. CIM17 possono essere modificate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Fruizione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale sono indicati gli investimenti previsionali e le relative annualità di realizzazione (Mod. CIM17) – Modifica – Comunicazione all’Agenzia l’avvenuta della rettifica del piano di investimento, con l’indicazione che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati nell’anno successivo – Ammissibilità – Condizioni per l’utilizzo del credito di imposta complessivo – Art. 1, commi da 98 a 108, della L. 28/12/2015, n. 208»

 

Perdite delle imprese in contabilità semplificata – Nuova disciplina

 

Perdite d’impresa 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata: istruzioni per il computo in diminuzione dei redditi d’impresa negli esercizi successivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 45 del 10 febbraio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Perdite delle imprese in contabilità semplificata – Nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Disciplina transitoria – Trattamento fiscale delle perdite d’impresa (nella specie, 2017), in caso di cessazione dell’attività (nella specie, 2018), per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa – Articolo 1, commi da 23 a 26, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 8, 56 e 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

IVA in edilizia

 

Qualificazione di “beni finiti” per l’IVA agevolata. Necessaria autonomia funzionale, individualità e sostituibilità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 21 febbraio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate – Qualificazione di “beni finiti” ai fini IVA – Criteri distintivi – Applicazione delle aliquote agevolate del 4% o del 10% ai beni finiti – Requisiti per l’applicazione delle agevolazioni – N. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Nn. 127-sexies) e 127-terdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Nota di variazione IVA – Presupposti e termini

 

Nota di variazione IVA. Ampliato il novero delle figure «simili» alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 dell’11 marzo 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Note di variazione IVA a seguito “Stralcio” dei crediti residui di importo inferiore a euro 1.000 ex art. 4 DL n. 119/2018 a fronte dei quali sono state emesse fatture assoggettate ad IVA – Applicazione del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Variazione IVA – Possibilità – Assimilazione della cancellazione ex lege agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Limite temporale – Al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo – Art. 4, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

 

Università non statali – Spesa massima detraibile 2019

 

La spesa massima detraibile, per l’anno 2019, per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 dicembre 2019: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione dell’imposta lorda – anno 2019»

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

Fatture elettroniche, posticipata al 4 maggio la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione.

Via libera anche alle nuove specifiche tecniche

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019»

 

Le regole tecniche aggiornate per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

Il testo del Provvedimento del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le novità del decreto sull’emergenza da covid-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”). Un documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che riepiloga le principali disposizioni di interesse contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

Link al documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti sulle novita del decreto sull’emergenza da covid-19 (link sito https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1434

 

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

Link al testo del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. (cd. Decreto “Cura Italia”)

 




Coronavirus, Decreto “Cura Italia”: primi chiarimenti delle entrate. Proroga dei versamenti al 20 marzo per tutti. Elenco delle attività con sospensioni dei pagamenti

Proroga per tutti 

Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto. Lo specifica l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 12/E di oggi che fornisce inoltre i primi chiarimenti anche in tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus.

Nel documento di prassi sono, infatti, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Le sospensioni per i settori più colpiti 

Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza,  il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia della entrate del 18 marzo 2020)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. (cd. Decreto “Cura Italia”)

 

 




Nuova IMU. Le prime risposte del Mef

Il Dipartimento delle finanze con circolare n.1/DF del 18 marzo 2020 risponde a numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – n. 1 DF del 18 marzo 2020, con oggetto: FINANZA LOCALE – Imposta municipale propria (IMU) – Acconto 2020 – Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli – Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali – Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767 – IMU enti non commerciali – ISCOP – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – Area fabbricabile pertinenza del fabbricato – Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU – Dichiarazione IMU – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)




Emergenza sanitaria COVID-19: le novità del D.L.“Cura Italia” e le misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

In relazione alle misure contenute nel Decreto Legge n. 18/2020, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.

In questa situazione straordinaria, sarà comunque garantita l’operatività dell’Agenzia e la fruibilità dei servizi online, oltre all’assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Servizi web h24

I servizi online sono disponibili h24 sul portale e sull’App Equiclick. Per chi dispone delle credenziali di accesso all’area riservata (Pin dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid), può controllare la propria situazione debitoria, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro (attraverso il servizio “Rateizza adesso”), pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge. Senza registrazione è possibile effettuare pagamenti online.

Inoltre è possibile presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, inviando la relativa documentazione mediante posta elettronica agli indirizzi mail indicati nella modulistica di riferimento.

Per saperne di più, consulta le sezioni rateizzazione e sospensione.

Sempre attraverso il canale mail, utilizzando gli specifici indirizzi presenti nelle comunicazioni ricevute, è altresì possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, tramite accredito sul conto corrente.

Casi urgenti e non differibili

Per richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile, tramite mail ed allegando i documenti di riconoscimento, inoltrare richieste di assistenza aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza.

ELENCO CASELLE MAIL

Assistenza telefonica

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano tariffario).

Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/Emergenza-sanitaria-COVID-19-le-novita-del-DL-n.-18-2020-e-le-misure-adottate-da-Agenzia-delle-entrate-Riscossione/




Processo tributario telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l’accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l’emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, previa registrazione al PTT, il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della Home-Page dell’area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il “Telecontenzioso“.

Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home




18 è il numero del decreto legge “Cura Italia”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Decreto Coronavirus-ter. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali

(dalle pagine del sito www.finanze.it)

Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l’effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
  • Sospensione per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro – Versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo.
  • Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
  • Viene sospeso il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse.
  • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile.
  • Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro.
  • Incentivi ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro.
  • Sospensione dei termini per le attività di Agenzia entrate;
  • Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.
  • Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
  • Affitti commerciali – A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
  • Vengono sospesi i termini del processo tributario.
  • Slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica
  • Si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
  • Prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
  • Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.



Coronavirus, sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi | Agenzia Riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto “saldo e stralcio”.

In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 17 marzo 2020)

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

 




Approvato il decreto legge “Cura Italia”

Le principali misure del Decreto-Legge Covid-Ter (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto-legge interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

 

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

 

  • vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
  • il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
  • lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
  • l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
  • la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
  • disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
  • l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
  • lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
  • l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
  • la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
  • la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

 

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel D.L. del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
  • l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

 

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

 

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

  • Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

 

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

 

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

 

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

  • nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
  • misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
  • disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
  • misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
  • la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
  • la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

 

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

 




Inps: emergenza Corona Virus | Proroga della scadenza dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni

In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo. (Così, comunicato stampa Inps del 14 marzo 2020)




Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

(Cosi, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2020)

 

 




Coronavirus: Commercialisti a Gualtieri, 80% nostri studi non può garantire l’operatività

Lettera di Miani al Ministro dell’Economia: “Sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo, nostre strutture in ginocchio”

 

“Sulla base delle segnalazioni che riceviamo, riteniamo che almeno l’80% dei nostri studi professionali non sia in grado di garantire, in questi giorni, l’operatività”.

 

E’ il motivo per il quale in una missiva inviata al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, torna a chiedere la sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo.

“Non possiamo non sottolineare – scrive Miani a Gualtieri – come l’estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio anche in relazione ad attività, come quelle professionali, che devono comunque garantire i loro servizi, stanno mettendo in ginocchio gli studi dei Commercialisti e i loro centri di elaborazione dati per l’impossibilità in moltissimi casi di attivare, in così breve tempo, lo smart working con i propri dipendenti e collaboratori e la condivisione dell’uso dei software gestionali presso le loro abitazioni”.

 

Miani sottolinea anche

“la situazione di estremo disagio di dipendenti e collaboratori degli studi che si trovano, a differenza di altri lavoratori, costretti a raggiungere il proprio posto di lavoro, cosa che sta generando grande tensione”. “Almeno l’80% degli studi professionali aggiunge – non è in grado di garantire, in questi giorni, l’operatività come richiesto dalle misure previste dai recenti decreti tra cui, a titolo esemplificativo, il rispetto della distanza minima di un metro tra le presone nei luoghi di lavoro”.

Miani ribadisce dunque la richiesta più volte avanzata in questi giorni

“di una sospensione generalizzata per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti dei versamenti e degli adempimenti in scadenza, anche per le ulteriori difficoltà che deriverebbero da eventuali novità normative che prevedano modalità di adempimento diversificate e più complesse da gestire”. “In questa situazione emergenziale – aggiunge – è assolutamente indispensabile ad horas un comunicato del Ministero dell’economia che faccia chiarezza, anticipando i provvedimenti che saranno adottati in relazione alle scadenze di lunedì 16 marzo prossimo, considerato che oggi è venerdì”.

Altrettanto urgente, secondo il numero uno dei commercialisti

“è l’immediata sospensione di tutti i termini processuali tributari e dei termini d’impugnazione degli atti impositivi che continuano irrimediabilmente a decorrere, senza alcuna possibilità di ravvedimento, con grave pregiudizio del diritto di difesa dei contribuenti”.

“Valuteremo i provvedimenti che il Governo metterà in campo, ma per adesso, visto il già grave ritardo accumulato – conclude Miani – è imprescindibile che nelle prossime ore si faccia definitivamente chiarezza per rassicurare contribuenti e professionisti sulle scadenze di lunedì prossimo e sui termini procedimentali e processuali ancora pendenti”.

 

(Così, comunicato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 13 marzo 2020)




Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione aperti solo su appuntamento

L’accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito esclusivamente su appuntamento. È una delle indicazioni del Presidente dell’Ente, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I contribuenti possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l’invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili.

Tutte le informazioni sui servizi e gli orari di apertura degli sportelli  sono disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 13 marzo 2020)

 




Coronavirus. Stop ad accertamenti fiscali e verifiche dell’Agenzia delle Entrate 

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.




Coronavirus: Commercialisti, subito il rinvio delle scadenze del del 16 marzo

Miani: “Scadenza troppo ravvicinata, impossibile attendere la pubblicazione del decreto legge in preparazione”

 

Comunicare ufficialmente e immediatamente il rinvio tecnico della scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo Iva relativo al 2019 e dell’IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di febbraio 2020, senza aspettare il nuovo decreto legge previsto per domani.

 

E’ quanto chiede il Consiglio nazionale al MEF. “La nostra richiesta – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – nasce dalla situazione emergenziale nella quale si trovano ad operare le PMI ed i nostri studi in queste ore, avviando processi di smart working dove prima non c’erano e che richiedono tempi fisiologici di riorganizzazione”.

“Siamo perfettamente consapevoli della difficolta nel mettere a punto un decreto complesso come quello al quale sta lavorando il Governo in un momento così drammatico per il Paese e per la sua economia – aggiunge Miani – ma, se per conoscere le modalità e i criteri di sospensione dei versamenti dovuti nei prossimi mesi si può tranquillamente aspettare ancora il tempo fisiologico di studio tecnico, per annunciare il differimento a nuova data di una scadenza impossibile come quella del 16 marzo basta e avanza la volontà politica di annunciarla da ora”.

“In questi giorni – spiega il presidente dei Commercialisti – anche con Confindustria, abbiamo proposto all’esecutivo una serie di misure fiscali che ci auguriamo siano recepite perché concepite per evitare crisi di liquidità a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Valuteremo i provvedimenti di ampio respiro che il Governo metterà in campo, ma per adesso, già nelle prossime ore, è il momento di rassicurare i contribuenti e i professionisti sul differimento tecnico di qualche settimana delle scadenze del 16 marzo”.

(Così, comunicato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 12 marzo 2020)

 

 

 

 

 




Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella Gazzetta Ufficiale  n. 64 del 11 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». Di seguito il testo.

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché’ i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

 

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2
Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

 

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse




Investimenti nel Mezzogiorno agevolati con il credito di imposta. Le annualità di realizzazione indicate nel Mod. CIM17 possono essere modificate

Per la fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione (Mod. CIM17) nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente,  delle somme investite e del relativo credito di imposta.

Il contribuente può utilizzare il credito di imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo. Inoltre, in caso di variazioni, le istruzioni al modello Mod. CIM17 prevedono la possibilità che il contribuente possa rinunciare al credito d’imposta o rettificare una precedente comunicazione.

Ne discende che qualora gli investimenti programmati non venissero realizzati negli anni indicati, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per tali anni sono stati traslati negli anni successivi.

Da quanto precede si ricava che, in un caso come quello oggetto dell’interpello che è causa della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando, nella specie, che gli investimenti originariamente dichiarati per gli anni X e X+1 sono stati traslati nell’anno X+2. In tale ipotesi, il credito di imposta complessivo per l’anno X+2 sarà quindi pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni X e X+1 nonché di quello programmato per il X+2. Naturalmente, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni X e X+1, ma dovrà indicare l’anno X+2 e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 2 aprile 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Fruizione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale sono indicati gli investimenti previsionali e le relative annualità di realizzazione (Mod. CIM17) – Modifica – Comunicazione all’Agenzia l’avvenuta della rettifica del piano di investimento, con l’indicazione che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati nell’anno successivo – Ammissibilità – Condizioni per l’utilizzo del credito di imposta complessivo – Art. 1, commi da 98 a 108, della L 28/12/2015, n. 208




Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: le proposte condivise per far fronte all’emergenza da COVID-19

Coronavirus, il documento congiunto di Confindustria e commercialisti

La Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e al suo pesante impatto su imprese, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce anche della estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, propongono le seguenti misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

Per le gravi ricadute economiche che si stanno registrando in tutto il Paese si propone una linea di intervento uniforme per tutto il territorio nazionale almeno fino alla dichiarazione di “fine emergenza”.

Nella attuale fase di evoluzione del quadro emergenziale e dell’impatto che questo provoca per il nostro sistema economico, si sottopongono al Governo le seguenti misure per gestire la fase di emergenza, riservandosi di formulare in seguito ulteriori proposte per il rilancio e il sostegno dell’economia.

* * *

Al fine di concedere il più ampio respiro a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti, evitando di ingenerare crisi di liquidità dovute al versamento di tributi e contributi, si ritiene di operare i seguenti interventi:

  1. sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi;
  2. sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse da:
      1. agenti della riscossione,
      2. società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’articolo 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
      3. soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo (società a capitale interamente pubblico indicate nell’articolo 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing) e all’articolo 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147,
      4. nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla L. 31 luglio 2010, n. 122) e dall’articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
  1. sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione;
  2. ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari) e ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza);
  3. sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all’articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (es.: rottamazione carichi affidati all’agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc.), nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate;
  4. riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell’estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione;
  5. sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze;
  6. rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari;
  7. sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso;
  8. riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
  9. incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020;
  10. destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;
  11. sterilizzazione dell’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
  12. sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;
  13. previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);
  14. riduzione del 50%, per il periodo d’imposta 2020, delle percentuali previste dall’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica;
  15. riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’autorità pubblica (ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti);
  16. sospendere, per il periodo d’imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione IRES), la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari;
  17. previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società previste dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile; conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore prevista dall’articolo 2477 del codice civile;
  18. sospensione dell’obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up;
  19. proroga del termine per l’approvazione del bilancio consuntivo degli enti pubblici, quali, ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali;
  20. sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso.



Agenzia delle entrate. Uffici territoriali e uffici provinciali territorio aperti solo per la ricezione di atti

In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back-office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 marzo 2020)




Nuovo coronavirus: cosa fare in caso di dubbi. Diffusa la guida di Iss, Ecdc e ministero della Salute

I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test. Sono questi i contenuti della breve guida pubblicata oggi dall’Istituto superiore di sanità e realizzata in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il ministero della Salute.

Il documento è dedicato in particolare alle persone che hanno sintomi tali da suscitare il sospetto di contagio da COVID-19 e che possono trovare in questa guida tutte le informazioni per avere assistenza.

Consulta il vademecum  (Link sito web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_444_allegato.pdf)




Coronavirus, in Gazzetta il D.P.C.M. estende a tutta Italia limitazioni già previste per le aree più colpite

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha infatti, firmato il Dpcm 9 marzo 2020  (in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020) recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. 

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In ultimo, è modificata la lettera d) dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Link al testo del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». (In G.U. – Edizione straordinaria – n. 62 del 9 marzo 2020)

 

CORONAVIRUS – ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 sono pubblicate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 645: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Link: sito www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 646: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Link: sito www.gazzettaufficiale.it)

In particolare l’ordinanza n. 646, all’articolo 1 dispone che:

«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.
2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza».

 

Link ai provvedimenti emanati dalle Regioni

 

 

 

 

 




Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. 
A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

Canali dedicati ai non iscritti:

  • mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.”  (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2020

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Prassi

 

 

Applicazione dei principi di revisione nel contesto delle nano-imprese

 

LA REVISIONE LEGALE

NELLE

“NANO-IMPRESE”

RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI

 

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di gennaio 2020

 

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2020

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2020

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2020

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 28 del 17 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2020 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Legislazione

 

 

Decreto legge “Milleproroghe” convertito in legge

Proroga prima nomina del revisore nelle nano imprese, reintroduzione del bonus verde, slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale e disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine. Sono solo alcuni degli interventi del cd. D.L. Milleproroghe 2020

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con mod., dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»

 ———————— In nota le norme richiamate o modificate ————————

 

 

“Esportatori abituali” – Dichiarazioni d’intento dematerializzate

Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. A ciascun fornitore, dal 2 marzo, informazioni sulle “lettere” nel Cassetto fiscale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020: «Modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




“Aree a contenimento rafforzato”. Diffuso il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede, tra le varie prescrizioni, indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.

In particolare gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

 

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Scarica il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti  (nuovo modello al 26.03.2020)  

Link sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf