Phishing. Attenzione alle false mail via Pec sulla fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Nel mirino ci sono soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a ordini professionali.

Si tratta di mail che hanno come oggetto la dicitura “Invio File <XXXXXXXXXX>” e che hanno come obiettivo la raccolta di informazioni da utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario. Il testo del messaggio appare plausibile in quanto è ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI).

A tal proposito, si ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:

– il mittente è solo del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it dove NN è un progressivo numerico a due cifre;

– il messaggio deve contenere necessariamente due allegati composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 ottobre 2019)




Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali Isa

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativamente al modello “REDDITI PF” se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che lo stesso intende compensare “orizzontalmente” per un importo superiore a 5.000 euro. A nulla rilevando che l’unico dato significativo indicato nella propria dichiarazione dei redditi è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata, (o associazione o impresa) di cui all’articolo 5 del TUIR, che ha un livello di affidabilità fiscale, conseguente all’applicazione degli ISA, tale da beneficiare dell’esonero all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598).

Questo è, in estrema sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019, in risposta ad un socio di società “virtuosa”, esonerata dal visto in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA 8,56), che chiedeva lumi sulla necessità di apposizione il visto alla propria dichiarazione, in quanto l’unico dato nella stessa indicato consisteva nella quota di ritenute attribuitegli dalla società partecipata. Al riguardo, spiega, l’Agenzia, il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia fissata dalla norma. Per effetto del D.L. n. 50 del 2017, determinata in Euro 5.000.

Pertanto, se in seguito allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario «richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» E ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).

I visti per riattribuire alla società le ritenute

Peraltro, nel caso in cui il socio non benefici completamente delle ritenute, l’eccedenza non utilizzata può essere riattribuito alla società affinché la utilizzi in compensazione con i propri versamenti. In tal caso, al fine di chiarire il corretto comportamento da adottare, soccorrono le istruzioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014 (par. 6 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1874). In particolare secondo il citato documento di prassi: “Un’ipotesi particolare di “cessione” del credito è quella disciplinata dall’articolo 22 del TUIR, secondo cui «Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti». Con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047), è stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d’imposta compensabile dalla società ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione alla cessione dei crediti, si è dell’avviso che i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro (per effetto del D.L. n. 50 del 2017, leggasi 5.000 euro). Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione (salvo esoneri per effetto di provvedimenti premiali), laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 (leggasi 5.000) euro. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 (leggasi 5.000) euro è tenuto all’apposizione del visto di conformità”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell’11 ottobre 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro – Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d’imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall’articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv. con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96




Il Cdm approva il Decreto “Clima”

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 10 ottobre 2019 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»

Il provvedimento urgente mira a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili.

Tra le altre misure, il decreto legge prevede:

  • un “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo di 500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o un’auto fino alla classe euro 3 entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette anche a pedalata assistita;
  • un fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale;
  • uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019;
  • risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione;
  • un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

Il decreto legge, inoltre, proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’avvio della restituzione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto della cosiddetta “busta paga pesante”, nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.




Manovra: Commercialisti, smentita Gualtieri chiude surreale vicenda Daspo

 

La categoria apprezza le parole del Ministro. Pronti a collaborare sugli Isa, ma le associazioni sindacali non escludono nuove iniziative di protesta

“La smentita del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla strampalata e volutamente offensiva idea del “Daspo” per i commercialisti mette la parola fine  alle voci surreali che sono state alimentate negli ultimi giorni. Ringraziamo il Ministro, così come i numerosi esponenti politici di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno preso una posizione netta contro questa sciocchezza”.  È  quanto  affermano  in  una  nota  congiunta  il  presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e le  associazioni  sindacali della categoria (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) a margine di una riunione svoltasi oggi a Roma.

Al centro dell’incontro tra Consiglio nazionale e associazioni c’è la volontà di affrontare in maniera unitaria e con incontri periodici i prossimi passaggi relativi alla  situazione  di  difficoltà  che  ha  indotto la categoria alla prima astensione collettiva, che proprio oggi si conclude,  proclamata  in seguito alle molteplici difficoltà legate all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non solo.

“Intento comune di Consiglio nazionale e sindacati – si legge nella nota congiunta – è quello di lavorare a proposte comuni con spirito unitario. Con questo spirito affronteremo il dialogo con il ministero dell’Economia. Prendiamo atto favorevolmente di quanto ancora oggi affermato dal ministro Gualtieri, che ha parlato di un rapporto proficuo con i commercialisti sulla questione Isa. Dopo il rifiuto della politica di renderli facoltativi per quest’anno, ci auguriamo vivamente che ci sia spazio per ridurre al minimo gli enormi disagi che la loro applicazione sta determinando. A questo obiettivo Consiglio nazionale e sindacati lavoreranno assieme con proposte concrete e praticabili, come quelle già illustrate nei giorni scorsi negli incontri avuti al MEF”. “La categoria – prosegue la nota – è del resto da tempo impegnata sul fronte delle semplificazioni fiscali. A tal proposito, i sindacati approvano e condividono il pacchetto di semplificazioni messo a punto dallo stesso Consiglio nazionale con Confindustria, che domani sarà ufficialmente presentato alla Camera”.

Dal canto loro, i sindacati sottolineano come l’astensione da loro indetta, “la prima messa in atto dalla categoria con questa modalità, ha rappresentato un successo sia sul piano dell’adesione dei colleghi, che è stata ampia e partecipata, sia in termini di attenzione da parte degli organi di informazione. Le associazioni promotrici pensano già alle future iniziative da mettere in campo, senza escludere la programmazione di una nuova astensione, considerate le tante criticità che continuano a sussistere. Abbiamo dimostrato di non accettare più di subire passivamente decisioni che sono lesive del ruolo e della professionalità della categoria, che è capace di agire con compattezza per rivendicare il rispetto dei propri diritti e di quelli dei cittadini contribuenti”. (Così, comunicato stampa congiunto dell’8 ottobre 2019 del Consiglio nazionale dei commercialisti e delle associazioni sindacali della categoria)




Semplificato l’accesso alla DIS-COLL. Le nuove regole

L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (di seguito riportato), in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “DIS-COLL” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino all’evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l’Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

 

Il testo del messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – (MSG) n. 3606 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 22 del 2015

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015», (di seguito riportato) ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate (vedi link sotto riportati) in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

 

Il testo dell’articolo 2 del  Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»
(In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).
In vigore dal 5 settembre 2019

 

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

 

Si ricorda che la legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3-octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Le richiamate disposizioni normative riguardanti la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sono state oggetto delle seguenti circolari INPS:

n. 83 del 27 aprile 2015;

n. 74 del 5 maggio 2016;

n. 89 del 23 maggio 2017.

Successivamente in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. L’inps con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017 ha impartito nuove istruzioni applicative.

 

Per saperne di più:

Link al testo della Circolare Inps – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Entrate – n. 115 del 19 luglio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Stabilizzazione ed estensione – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – (Art. 7, comma 1, della L 22/05/2017, n. 81

Link al testo della Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 3, comma 3-octies del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19

Link al testo della Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

Link al testo della Circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

 

 

 




Agenzia Riscossione. PagoPA sostituirà il bollettino RAV

Nelle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione sbarca pagoPA, il sistema dei pagamenti realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società pagoPA Spa nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana. Il nuovo modulo di pagamento pagoPA sostituirà gradualmente il bollettino RAV che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni.

L’adozione del modulo di pagamento pagoPA rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ambito del percorso di innovazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione per offrire servizi sempre più accessibili, tempestivi e facili da utilizzare. Il nuovo modulo permette di trovare rapidamente le informazioni di cui il contribuente ha bisogno, di aggiornare l’importo dovuto alla data del versamento e include il QR code per pagare facilmente anche attraverso lo smartphone. Come con il bollettino Rav, si può pagare online oppure presso Poste, banche, tabaccherie e tutti gli altri canali aderenti al nodo pagoPa, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella. I bollettini RAV collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la “rottamazione-ter” delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a pagoPA.

I numeri: agenzia riscossione già sul podio

Vediamo i numeri nel dettaglio. Negli ultimi tre anni sono stati 4,7 milioni i pagamenti tramite il sistema pagoPA ricevuti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che già oggi si posiziona al secondo posto, per numero di transazioni, tra gli enti aderenti alla piattaforma. Le operazioni di pagamento con pagoPA verso Agenzia delle entrate-Riscossione hanno registrato un sensibile e progressivo incremento. Da poco più di 256 mila transazioni del 2017, quando l’Agenzia ha cominciato ad attivare il nuovo sistema per i propri canali web (sito internet e app Equiclick), si è passati a 2,2 milioni di operazioni effettuate nei primi otto mesi del 2019 a seguito dell’estensione di pagoPA anche agli altri operatori aderenti al nuovo sistema di pagamento elettronico. Sono dati destinati a crescere in modo esponenziale, grazie al piano avviato in questi giorni da Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede l’inserimento direttamente in cartella del modulo di pagamento pagoPA che sostituirà gradualmente il vecchio bollettino RAV.

Già oggi sempre più contribuenti scelgono di pagare cartelle e avvisi utilizzando canali di pagamento alternativi allo sportello: nel 2018 sono state registrate circa 15,8 milioni di transazioni (oltre il 90% del totale), mentre sono stati 1,4 milioni i versamenti effettuati agli sportelli della riscossione, ormai più orientati alla funzione di assistenza dei contribuenti. Un trend che risulta confermato anche nei primi otto mesi del 2019 con oltre 10 milioni di transazioni effettuate nei canali di pagamento alternativi, a fronte di 750 mila versamenti registrati alla rete di sportelli.

Cosa cambia

Il modulo di pagamento pagoPA che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle è facilmente riconoscibile dal logo “pagoPA” e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per “Banche e altri canali”, con un QR code e un codice CBILL, e una per i pagamenti presso “Poste Italiane” caratterizzato dal riquadro Data Matrix. L’elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all’atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). Nulla invece cambia per i contribuenti che possono continuare ad utilizzare i canali di pagamento fisici e telematici attualmente abilitati (sito, app, banche, poste, tabaccai, ricevitorie, bancomat, sportelli) versando l’importo dovuto con carta di credito o di debito, addebito in conto corrente o con le altre modalità previste. Chi si reca agli sportelli fisici, come posta, banca o agli sportelli dell’Agenzia di Riscossione, può consegnare il modulo pagoPA all’operatore, che utilizzerà la sezione con i dati riferiti al canale di pagamento scelto. Chi paga tramite i servizi telematici, come il portale dell’Ente di Riscossione o l’home banking, deve inserire il “Codice modulo di pagamento” di 18 cifre e l’importo da pagare riportati nel modulo pagoPA. Ancora più semplice il pagamento con smartphone e tablet tramite app: basta inquadrare il QR Code o il Data Matrix (sul modulo sono i codici rappresentati da un codice a barre quadrato) e il sistema identifica subito il relativo versamento da effettuare.

Cos’è pagoPA

PagoPA è una piattaforma che mette in collegamento cittadini, Pubbliche Amministrazione e Prestatori Servizi di Pagamento per consentire il pagamento dei tributi in modo semplice e sicuro. PagoPA non è un sito dove pagare, ma proprio una piattaforma che consente al cittadino di scegliere quale strumento di pagamento utilizzare in base alle sue preferenze e alle sue abitudini. Grazie a pagoPA il cittadino ha la possibilità di ricevere in tempo reale l’attestazione dell’avvenuto pagamento e la Pubblica Amministrazione di chiudere automaticamente la posizione debitoria aperta. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 ottobre 2019)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

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Commenti

 

Calcolo contributi INPS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali. Non vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali  di Enrico Molteni

Obbligazione contributiva in esito ad accertamento tributario. I c.d. effetti “espansivi” della recente sanatoria delle liti
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione Lavoro

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. – Determinazione Imponibile contributivo

 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Chiusura agevolata della lite fiscale pendente della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS

 

Priva di effetti la definizione agevolata delle liti fiscali sul correlativo debito previdenziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23301 del 18 settembre 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società di persone – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato dell’Agenzia delle entrate – Nella specie, Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per maggior reddito accertato – Definizione in sede contenziosa per mezzo della chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS -Estraneità della sanatoria delle liti fiscali ai contributi previdenziali – Affermazione – Possibilità del giudice del Lavoro investito della controversia previdenziale di valutare la legittimità o meno dell’originario comune e propedeutico avviso di accertamento dell’A.F., con conseguenti oneri di impugnazione dello stesso – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

 

Prassi

 

Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE

 

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019: «MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Prodotti finanziari – Strumenti finanziari – Valori mobiliari -Definizione – Art. 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Fatturazione elettronica – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa

 

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: in chiaro le clausole per estromettere il socio inattivo, i limiti ai poteri di gestione dei soci e le decisioni dell’organo gestorio unipersonale

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2019

 

Legislazione

Enti del Terzo Settore e imprese sociali – Bilancio sociale

 

Redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore: adottate le Linee Guida

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019: «Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»

 

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Oic adopter. Estesa all’esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

 “Le disposizioni di cui all’art. 20-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l’esercizio 2019”. Questo è quanto prevede il Decreto Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019

Si ricorda che l’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che le società, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In pratica, il decreto proroga la disposizione “transitoria” che concede agli Oic adopter la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2019. Come chiarisce l’OIC nel documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), “rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni””.

 

I derivati sono esclusi

 

Come evidenzia l’OIC “Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’art. 2426 c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Inoltre rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC”.

 

Regolamento IVASS per le imprese del settore assicurativo

 

Si ricorda, infine, che la norma primaria ora “prorogata” per tutto l’esercizio 2019, al comma 2, ha attribuito all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. A ciò ha provveduto la il regolamento IVASS 12 febbraio 2019 n. 43 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli adottato ai sensi dell’art. 20-quater, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati).

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, recante: «Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

Per saperne di più:

Link al documento interpretativo 4/2019 (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati), pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità con riferimento all’esercizio 2018. (link al sito https://www.fondazioneoic.eu/)




In Gazzetta il regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019 il regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie al fine di disciplinare la procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali, in attuazione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Il regolamento prevede le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti autorizzati e, sulla base dei principi stabiliti nel codice deontologico forense, disciplina i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca.

L’elenco nazionale sarà gestito esclusivamente dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze.

L’elenco conterrà i dati identificativi dell’iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l’indicazione della relativa sezione, nonché l’eventuale stato di sospensione dall’esercizio dell’attività, senza alcun riferimento ai relativi presupposti.

Tra le principali novità si segnalano:

1) l’inserimento dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi tra i soggetti ammessi all’assistenza tecnica, limitatamente ai contenziosi tributari derivanti dall’attività del CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF);

2) lo svolgimento di attività connesse ai tributi negli ultimi dieci anni, quale ulteriore requisito richiesto ai dipendenti pubblici (regioni, province e comuni, Agenzie fiscali e Mef, etc ) cessati dall’impiego dopo almeno vent’anni.

Il regolamento entrerà in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 1° aprile 2020.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

 

Per saperne di più:

 

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 4 luglio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali -Art. 16, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Innalzamento della soglia di valore (50.000) delle controversie reclamabili – Criteri di determinazione del valore della controversia – Individuazione del dies a quo della nuova disciplina – L’esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).




V direttiva antiriciclaggio: approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 3 ottobre 2019, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Il testo mira, tra l’altro, a:

  • puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
  • individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
  • introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
  • consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
  • stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
  • apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate – in successione – numerose direttive: in particolare, più di recente, la 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio) recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, V direttiva antiriciclaggio, ora recepita dal provvedimento approvato dal Cdm il 3 ottobre.

La V direttiva intende ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Essa è parte di un piano d’azione lanciato dopo l’ondata di attentati terroristici che ha investito l’Europa nel 2016 intende consentire un maggiore accesso alle informazioni sui cd. titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; prestare specifica attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; promuovere la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

 

Documentazione (link ai siti: www.senato.it e www.camera.it)

Pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati

Pareri espressi dalle competenti del Senato della Repubblica

Atto del Governo n, 95, esaminato dalle Commissioni parlamentari (in ciascuno dei rami del Parlamento)

 

Documenti acquisiti in Commissione VI (Finanze e tesoro) del Senato

Guardia di Finanza – Audizione del GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, Comandante Generale della Guardia di Finanza (499)

DNA – Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho (1739)

UIF – Audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia Claudio Clemente (1048)

ABI – Osservazioni ABI sull’Atto del Governo n. 95 (149)

BANCA D’ITALIA – Memorie BANCA D’ITALIA sull’Atto del Governo n. 95 (111)

COMMERCIALISTI – Osservazioni dei COMMERCIALISTI sull’Atto del Governo n. 95 (390)

DIA – Osservazioni della DIA sull’Atto del Governo n. 95 (3246)

IVASS – Memoria dell’IVASS sull’Atto del Governo n. 95 (449)

ASSOFIDUCIARIA – Nota dell’ASSOFIDUCIARIA (404)

OAM – Proposte di misure integrative dell’OAM (375)

A.N.T.I.C.O – Osservazioni e integrazioni di A.N.T.I.C.O sull’Atto del Governo n. 95 (1422)

Dogane – Relazione annuale DNA (6951)

Dogane – Da Palermo fino alla Somalia mezzi militari per i terroristi (85)

Dogane – Estratto Relazione UIF (359)

Dogane – Punta Cana Resolution (40)

Dogane – Rilaia 2 (57)

Dogane – Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (377)




Consultazione delle fatture elettroniche. Adesione entro il prossimo 31 ottobre 2019

 

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Come aderire

Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA e ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare

Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso. 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 

(Link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)

 

 




Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Possibile emettere una unica fattura mensile “riepilogativa”, di tutte le note di riconsegna in conto lavoro, per prestazioni di servizi non ancora pagate, emesse nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente italiano, riportando nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese.

In pratica, utilizzando le parole dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019 “in presenza di una fattura che documenta più prestazioni di servizi rese nel mese, il momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file fattura”.

Ad esempio, “quindi:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica (n.d.r. immediata “riepilogativa”), esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019)”.

Ne deriva, in base alle istruzioni operative sopra riportate, che anche le fatture elettroniche per servizi resi a soggetti passivi nazionali emesse prima del pagamento del servizio possono essere inviate allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura.

Infatti, conclude l’Agenzia, “considerato che nel caso prospettato dall’istante non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura (nella specie non prima di trenta giorni dalla stessa), non è esatto parlare di fatturazione differita.

Peraltro l’Agenzia, nell’evidenziare, come anticipato, che la procedura sopra descritta non può riferirsi alla fattura differita in senso proprio, precisa ad abundantiam che nella “vera” fatturazione differita “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019”. Questo, perché, in deroga alle regole previste per la fattura immediata, il contribuente può avvalersi della fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72.

Al tal proposito, viene rilevato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Tale momento coincide:

a) in generale, con il «pagamento del corrispettivo» (cfr. l’articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto IVA);

b) per le prestazioni indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale «Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza socialee sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici» – con «il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese» (cfr. l’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA);

c) per le prestazioni, c.d. “generiche”, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto IVA, «rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito», con «il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi» (si veda l’articolo 6, comma 6, del decreto IVA).

Fermo restando che, «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (così l’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto IVA).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019, con oggetto: Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Articolo 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lettera g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




InfoBrexit. In due documenti gli scenari legati al recesso del Regno Unito

 

L’Agenzia delle dogane, oltre a porre in evidenza che la “Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo” dell’11 marzo 2019 è ora disponibile anche nella versione in lingua italiana sul sito della Commissione europea (link, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_it.pdf), con nota prot. n.126091/RU del 24 settembre 2019, segnala la pubblicazione di due documenti, i quali forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi “a cavallo” della data di recesso del Regno Unito.

Di seguito i link ai documenti:

Scenari economici per l’esportazione legati al recesso del Regno Unito

Scenari economici per il transito legati al recesso del Regno Unito




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2019

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Commenti

La fusione diretta e inversa: aspetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Esistenza di una pratica abusiva ai fini IVA – Prova e motivazione

Contestazione di condotta abusiva. Il Fisco non può servirsi di mere ipotesi o congetture

Corte di Giustizia CE – Sezione VIII – Sentenza del 10 luglio 2019, Causa C-273/18: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Catena di cessioni di beni – Diniego del diritto alla detrazione a causa dell’esistenza di tale catena di approvvigionamento – Condizioni e presupposti – Obbligo dell’autorità tributaria competente di dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva – Dimostrazione dell’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbia goduto il soggetto passivo (o altri soggetti coinvolti nello schema delle operazioni ritenute abusive) – Necessità – Caso di specie – Acquisto di beni in ambito intra Ue ritirati da un soggetto diverso rispetto a chi ha emesso la fattura in qualità di “cedente” – Art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad IRES

Presunzione di residenza per le società estere. La nozione di «sede dell’amministrazione» è assimilabile alla «sede effettiva» di matrice civilistica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad IRES – Criteri di “localizzazione” – Disciplina previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 35, comma 13, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 – Sede dell’amministrazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR – Assimilazione alla sede effettiva di matrice civilistica – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie – Asserita esterovestizione in Olanda allo scopo di beneficiare del regime agevolato di tassazione favorevole dei dividendi previsto dalla Convenzione tra Italia e Paesi Bassi sulle doppie imposizioni e del regime di esenzione dei dividendi dalle imposte vigente in Olanda – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Decadenze nel processo tributario – Rimessione in termini

Rimessione in termini nel processo tributario. “Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Termini processuali – Decadenza dall’impugnazione – A causa malessere improvviso del procuratore – Rimessione in termini – Ammissibilità – Fattispecie – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie – Sospensione dei giudizi -Mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 per il deposito della copia della domanda di definizione e del relativo versamento presso l’organo giurisdizionale – Artt. 153, 325, 326 e 327 c.p.c. – Art. 46, della L. 18/06/2009, n. 69 – Art. 6, commi 8 e 10, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Costituzione in giudizio del ricorrente – Presentazione di documenti non allegati all’istanza di reclamo

Ricorso ammissibile anche se il reclamo era sprovvisto degli allegati depositati in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23523 del 20 settembre 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Reclamo – Procedimento di primo grado – Presentazione del ricorso – Costituzione in giudizio del ricorrente – Deposito nella segreteria della Commissione Tributaria – Presentazione di documenti non allegati all’istanza di reclamo verso l’Amministrazione Finanziaria – Conseguenze – Tutela del diritto di difesa nel processo – Declaratoria di inammissibilità del ricorso – Illegittimità – Artt. 17-bis, 18 e 22, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 24 Cost.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Recupero fiscale per disconoscimento di quota residua di ammortamento – Termine di decadenza

Costo ammortizzabile riportato in bilancio in un anno decaduto. Preclusa al Fisco la possibilità di risalire alla genesi per valutarne la congruità e legittimità della deduzione della quota

Commissione Tributaria Provinciale di Lecco – Sezione II – Sentenza n. 75 del 27 maggio 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni – Costi di utilità pluriennale – Beni immateriali – Ammortamento costi pluriennali – Fattispecie – Recupero fiscale per disconoscimento di quota residua di ammortamento di costi trattati dalla società come pluriennali – Termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo – Decorrenza – Dall’anno in cui i costi (da ripartire) sono stati iscritti in bilancio (o rendiconto) e hanno avuto, per la prima volta, rilevanza fiscale – Legittimità – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Recupero detrazioni ripartite su più anni. Termini di decadenza del potere di accertamento

Gli oneri a “detrazione frazionata” devono essere disconosciuti nell’anno di sostenimento

Commissione Tributaria Provinciale di Lecco – Sezione I – Sentenza n. 117 del 4 luglio 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione – Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Oneri detraibili ripartibili su più anni (nella specie spese sostenute ex art. 1 della L. n. 449/97 relative alla ristrutturazione dell’abitazione) – Contestazione della legittimità delle detrazioni – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Decorrenza – Dal periodo d’imposta di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni – Decadenza del potere di accertamento in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute – Conseguenze – Disconoscimento di rate di detrazione negli esercizi successivi – Illegittimità – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 43 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Cessione a newco di quote previamente rivalutate e fusione inversa – Configurabilità di una pratica elusiva

Riorganizzazione societaria nell’ambito di un passaggio generazionale. Indebito il vantaggio tributario in caso di fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti (genitori)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 341 del 23 agosto 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Riorganizzazione societaria nell’ambito di un passaggio generazionale – Costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote previamente rivalutate e fusione inversa – Costituzione delle condizioni per beneficiare di un recesso “atipico” per dar validità alla rivalutazione fiscale delle partecipazioni – Operazione fiscalmente più vantaggiosa rispetto ad una operazione naturalmente rappresentata dal cd. recesso “tipico”, in cui la rivalutazione non produce effetti, essendo il reddito prodotto dalla fattispecie reddito di capitale – Anomalia rispetto alla normale gestione imprenditoriale – Conseguenze – Configurabilità di una pratica elusiva – Art. 2, comma 2, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L. 21/02/2003, n. 27 da ultimo modificato dall’art. 1, commi 1053 e 1054, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Art. 47, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Rapporti di lavoro subordinato tra società e socio/amministratore

Il punto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Coordinamento Generale Legale – n. 3359 del 17 settembre 2019: «SOCIETÀ – Di capitali – LAVORO – Lavoro subordinato – Rapporto tra una società di capitali e l’amministratore o socio – Coesistenza tra la posizione di amministratore e quella di lavoratore dipendente – Possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società e la persona fisica che l’amministra -Precisazioni – Artt. 2094 e 2380 c.c. – Art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.»

 

Legislazione

 

Applicazione del nuovo principio IFRS 16 Leasing – Coordinamento delle disposizioni per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP

Soggetti IAS/IFRS adopter. Le disposizioni di coordinamento tra l’IFRS 16 Leasing e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

 

Fruizione dei bonus per la riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici – Recupero diretto come sconto in fattura

Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660057/2019: «Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

 

 

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Escluso ogni automatismo tra accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

 

L’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé“, l’attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. Questa in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

 

Question Time – Commissione VI Finanze della Camera

 

 VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 Giacomoni e 5-02754 Centemero recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)» – Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – Presidenza della presidente Carla Ruocco – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

 5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

 5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Sestino GIACOMONI (FI) illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando come il Governo sia riuscito in brevissimo tempo a provocare lo sciopero dei commercialisti ed a complicare ulteriormente la vita dei cittadini italiani, semplificando solo quella dell’Agenzia delle entrate. Sottolinea come con il passaggio dal Governo della Lega a quello del PD nulla sia cambiato, e si assista all’ulteriore moltiplicarsi di tasse di scopo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra a sua volta l’interrogazione in titolo, rilevando come a suo avviso la situazione, con il cambio di Governo, non sia rimasta uguale, ma sia nettamente peggiorata, anche in considerazione del fatto che gli ISA furono introdotti proprio dal Partito Democratico. Ricorda infatti che il Governo Renzi, dapprima abolì gli studi di settore, quindi introdusse gli ISA, stimando le misure capaci di determinare un recupero di evasione fiscale pari ad oltre un miliardo e mezzo di euro. Per questo motivo, quando la Commissione Finanze, in questa legislatura, in sede di esame della proposta di legge C. 1074 sulle semplificazioni fiscali, ha tentato di abolire gli ISA, vi ha dovuto rinunciare poiché sarebbe stato necessario reperire una enorme quantità di risorse.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia il sottosegretario Baretta per la risposta fornita – risposta la cui complessità già costituisce una risposta – ed auspica che il Governo intervenga quanto prima per sospendere l’applicazione degli Isa per il 2018, o quantomeno renderli facoltativi. Sottolinea come il Viceministro Misiani sia stato probabilmente onesto quando ha specificato che la sospensione degli Isa avrebbe un impatto sui conti pubblici, e come sia quindi evidente che il problema principale sia quello della copertura. Non si tratta a suo avviso di una novità, poiché il nuovo Governo ha iniziato la propria attività proponendo di tassare le merendine, e finirà probabilmente con l’introduzione di una tassa patrimoniale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) concorda sul fatto che vi sia un problema di risorse. Tuttavia il Governo dovrebbe riconoscere che gli Isa determinano delle anomalie evidenti e dovrebbe aderire alle richieste legittime dei commercialisti, rendendo perlomeno facoltativi gli indici sintetici di affidabilità per il 2018.

Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

 

ALLEGATO 4

 

  TESTO DELLA RISPOSTA

 

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l’astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.

Il motivo dell’agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all’applicazione per l’anno d’imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell’ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo “a regime” dal periodo d’imposta successivo o, in alternativa l’integrale disapplicazione degli ISA per l’anno 2018.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l’introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Va ricordato agli stessi è correlato l’accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.

Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.

Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.

Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell’elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che “non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati”.

In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l’adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.

Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d’imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l’annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.

Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l’obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e 19.000 contribuenti per cui l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.

In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell’accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.

Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo”.

Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.

In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione.

Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.

Inoltre, per limitare l’aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi. ».

In conclusione, l’applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all’Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l’azione di contrasto all’evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.

Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l’intero processo, rivedendone eventuali criticità.




Aggiornato il software CIM17 per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES)

La nuova versione software (2.0.0) consente la compilazione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

 

E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che dal 25 settembre 2019, deve essere utilizzata la versione aggiornata del modello di comunicazione (provvedimento del 9 agosto 2019 prot. n. 670294).

 

Nuovo modello e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei bonus

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

 

Normativa e prassi disciplina previgente:

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Sciopero dei Commercialisti, le comunicazioni per aderire alla protesta di ottobre indetta dalle associazioni sindacali dei professionisti

 

Con un informativa, la n. 81/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha trasmesso agli Ordini territoriali le comunicazioni e i modelli di lettera delle organizzazioni sindacali della categoria per aderire allo sciopero di ottobre.

L’astensione riguarderà:

  • l’attività d’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 01/10/2019

  •  l’attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 07/10/2019

 

Le comunicazioni dei sindacati riguardano:

(Link al sito web ufficiale del CNDCEC, disponibile all’indirizzo http://www.commercialisti.it/)

Nella lettera ai clienti si ricorda che gli studi professionali aderiscono “all’astensione solo per le due attività sopra elencate, come previsto dall’astensione proclamata delle sigle sindacali di categoria”. Pertanto, prosegue la missiva “non verranno modificati gli orari di apertura e di chiusura dell’ufficio e saranno altresì espletate regolarmente tutte le altre attività dello studio”.




Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31 ottobre 2019

 

 

Le istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle entrate

Vendita a distanza di beni

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019, in attuazione prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, o “decreto crescita” (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906), il quale impone ai soggetti che gestiscono i marketplace la trasmissione, con cadenza trimestrale, di comunicare una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

Quando e come inviare la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019. I soggetti non residenti per trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati

Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.

 

Normativa:

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»




Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

L’Agenzia delle entrate nel rispondere ad un quesito, in tema di monitoraggio fiscale in un caso di acquisizione di una “partecipation interest” (quota di partecipazione) all’interno di un “credit agreement” (accordo di finanziamento), fa il punto sugli obblighi di di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione “REDDITI” Persone Fisiche 2019 e sull’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Di seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019.

In particolare, l’Agenzia ricorda ai contribuenti che la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini del monitoraggio fiscale, prosegue il documento interpretativo, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Dette attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E). Come chiarito nella citata circolare n. 38/E del 2013 (par. n. 1.3.1), costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti. Tale attività, in quanto suscettibile di produrre redditi di natura finanziaria imponibili in Italia, deve essere indicata nel quadro RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche (utilizzando il codice “7” rubricato “Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti”).

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR).

Per quanto riguarda l’IVAFE, precisato che tale imposta si applica, sul valore di talune attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che l’ambito oggettivo è stato modificato ad opera dell’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei «prodotti finanziari», dei «conti correnti» e dei «libretti di risparmio» detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle “attività finanziarie”.

Ai fini della definizione di «prodotti finanziari», rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per «prodotti finanziari» si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)».

La definizione di «strumenti finanziari» è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie:

«1) valori mobiliari;

2) strumenti del mercato monetario;

3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (…)».

Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che «per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure».

La classe dei «valori mobiliari», dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili.

In estrema sintesi, i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.

Pertanto, per configurarsi come “valore mobiliare”, il “prestito” dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come “prodotto finanziario”, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).

In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Per completezza si segnala che, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello “REDDITI” Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello “REDDITI” Persone Fisiche.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche)  – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) -Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2019

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Commenti

 

L’applicazione del c.d. principio di trasparenza nell’attribuzione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Società di persone, Srl trasparenti o a ristretta base sociale – Criteri di imputazione temporale per l’attribuzione ai soci del reddito prodotto

Utile extracontabile di S.r.l. a ristretta base sociale. In caso di modifica della composizione della compagine sociale va imputato al socio al momento della approvazione del bilancio (e, quindi, al socio subentrante)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 20126 del 30 luglio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Redditi relativi all’esercizio sociale -Imputazione – Criteri – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Mutamento della compagine sociale con subentro nel giorno (31 dicembre) della chiusura dell’esercizio sociale. I redditi di partecipazione vanno imputati al socio subentrante

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27830 del 31 ottobre 2018: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di impresa – Società di persone – Socio – Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quest’ultimo – Redditi relativi all’esercizio in corso – Imputazione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2262 c.c.»

Società di persone: in caso di subentro i redditi di partecipazione devono essere imputati esclusivamente al contribuente socio al momento dell’approvazione del rendiconto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1977 del 24 gennaio 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio – Subentro nella posizione giuridica di un altro – Redditi relativi all’esercizio sociale – Imputazione – Criteri – Fondamento – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2262 c.c.»

 

Rapporti di lavoro subordinato tra società personali e socio/amministratore

La carica di amministratore della società di persone è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 10909 del 18 aprile 2019: «LAVORO -SOCIETÀ – Lavoro subordinato – Caratteri del rapporto individuale – Rapporto del socio – Società di persone -Amministratore unico – Configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società e socio – Esclusione – Fondamento e conseguenze»

 

Applicazione del principio dell’accertamento unitario dei redditi prodotti dalle società di persone

Reddito da partecipazione in società di persone. Ancora conferme dell’unitarietà dell’accertamento e della successione automatica dei soci

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 12922 del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – ACCERTAMENTO – Società indicate dall’art. 5 del DPR n. 917 del 1986 – Rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate – Principio dell’accertamento unitario dei redditi prodotti dalle società di persone – Portata – Litisconsorzio necessario nel processo tributario – Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e associazioni – Impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio – Pendenza di procedimento relativo alla medesima pretesa fiscale nei confronti della società partecipata – Litisconsorzio necessario originario – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 14 e 29, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 9 settembre 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 28/12/2018 – D.M. 27/02/2019»

 

Rifiuto o ritardata restituzione della contabilità dal commercialista al cliente – Conseguenze

Mancata restituzione dei libri contabili al cliente. Il Commercialista viola il codice deontologico e rischia il risarcimento dei danni

Pronto Ordini del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 125 del 29 agosto 2019: «PROFESSIONISTA (Commercialista) – Mancata restituzione di documenti – Rifiuto o ritardata restituzione di atti al cliente – Interpretazione dell’art. 23, co. 5, del Codice deontologico della Professione – Risarcimento del danno – Artt. 646 c.p. – Art. 61, n. 11 c.p.»

 

Legislazione

 

Siti internet di intermediazione per la compravendita di beni

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»

 

Formazione Professionale Continua – Nuovo Regolamento FPC

CNDCEC: nuovo regolamento per la formazione professionale continua in vigore dal 16 agosto 2019

Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019

 

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Il punto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di una rapporto di lavoro subordinato

L’inps con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ricostruisce l’evolversi del quadro giurisprudenziale in seno ai giudici di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

Tirando le fila del discorso, per l’ente previdenziale, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Link al testo del Messaggio Inps n. 3359 del 17 settembre 2019, con oggetto: SOCIETÀ – Di capitali – LAVORO – Lavoro subordinato – Rapporto tra una società di capitali e l’amministratore – Possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società e la persona fisica che l’amministra – Precisazioni – Artt. 2094 e 2380 c.c. – Art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.

 

Le precedenti precisazioni Inps sulla compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato

Link al testo del Messaggio Inps n. 12441 dell’ 8 giugno 2011, con oggetto: COOPERATIVE – LAVORO – Lavoro subordinato – Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge 142/2001 – Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato – Condizioni – Precisazioni – L. 03/04/2001, n. 142

Si ricorda, infine, che per la recente ordinanza n. 10909 del 18 aprile 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – nelle società di persone la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto non possono coincidere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, sicché non si può procedere all’accertamento induttivo dei maggiori ricavi fondato sull’asserito svolgimento di lavoro irregolare da parte dei soci, non configurandosi, se non in casi eccezionali, un rapporto di lavoro subordinato tra essi e la società.

Vedi: Cass. 7312/2013




“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc: aggiornati i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. I nuovi pacchetti di software seguono il rilascio del software il tuo ISA 2019 versione 1.0.7 del 30/08/2019 per il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Nelle nuove versioni (1.1.1 del 16/09/2019) aggiornato:

  • il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.1 della procedura relativa agli Isa
  • gli avvisi relativi alla compilazione casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel Frontespizio
  • il controllo relativo al rigo RS401026 in presenza di quadro RU

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

RedditiOnLine Pf 2019

Dichiarazione Redditi Persone fisiche: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Redditi Enc 2019

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

RedditiOnLine Sc 2019

Dichiarazione Redditi Società di capitali: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Società di capitali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

RedditiOnLine Sp 2019

Dichiarazione Redditi Società di persone: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Società di persone: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)




Rimessione in termini nel processo tributario.“Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore

 

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. In applicazione del sopra riportato principio, ritenuta fondata l’istanza di rimessione in termini per il deposito della copia della domanda di definizione delle liti pendenti e del relativo versamento presso il quale la causa è pendente, giustificata da un malessere improvviso e da un totale impedimento, benché temporaneo, a svolgere l’attività professionale da parte del difensore.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019 (di seguito riportata) che ha ritenuto giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, con documentazione del pagamento previsto nella disciplina per la definizione delle liti fiscali pendenti.

Vedi: Cass. SS.UU. 32725/2018, Cass. 12544/2015, 17729/2018

Sulla rilevanza ai fini della rimessione in termini del ricovero in ospedale del proprio unico difensore, vedi: Cass., Sez. II, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011. In tema di temporanea inabilità del proprio difensore, vedi: C.T.P. di Bari, ord. n. 125/2010; C.T.R. del Lazio, Sez. I, Sent. n. 286 del 20 aprile 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2011, pag. 2863). Per la mancata impugnazione dell’atto di accertamento a causa di un forzoso riposo del contribuente presso la propria abitazione per i postumi di un serio intervento chirurgico, vedi: C.T.P. di Pisa, Sez. I, Sent. n. 224 del 10 novembre 2005. Per la C.T.P. Bari, Sez. I, Sent. n. 7 del 17 gennaio 2013, la mancata indicazione delle modalità per proporre il ricorso giurisdizionale in seno ad un atto tributario non ne determina la nullità, ma comporta soltanto che il termine per proporre ricorso non decorre o, comunque, giustifica la remissione in termini da parte del contribuente per errore scusabile (in motivazione, conf.: Cass., SS.UU., 16293/2007 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2007, pag. 2558, Cass., Sez. V Trib., 14373/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 36/2010, pag. 3166, da ultimo, Cass. Sez VI, T, 8082/2018 — in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1577).

 

Nel testo integrale dell’ ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T 

Presidente: Greco, Relatore: Dell’Orfano

 

Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Termini processuali – Decadenza dall’impugnazione – A causa malessere improvviso del procuratore – Rimessione in termini – Ammissibilità – – Fattispecie – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie – Sospensione dei giudizi – Mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 per il deposito della copia della domanda di definizione e del relativo versamento presso l’organo giurisdizionale – Artt. 153, 325, 326 e 327 c.p.c. – Art. 46, della L 18/06/2009, n. 69 – Art. 6, commi 8 e 10, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio Greco (Presidente), Dott. Antonella Dell’Orfano (Relatore/Consigliere), Dott. Antonio Francesco Esposito, Dott. Lucio Luciotti, Dott. Rosaria Maria Castorina (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:

 

Ordinanza interlocutoria

 

sul ricorso —/2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato M.P., che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato B.M.;

(ricorrente)

 

contro

 

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. —, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

intimata)

avverso la sentenza n. 5450/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.07.2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Rilevato che

V.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 414/2015, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2009;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il contribuente ha depositato memoria difensiva chiedendo di essere rimesso in termini con riguardo al deposito dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985)

Considerato che

1.1. il contribuente ha depositato, in data 12.06.2018, istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, documentando il pagamento ivi prescritto;

1.2. va preliminarmente rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

1.3. il contribuente ha omesso di provvedere tempestivamente al suddetto adempimento prospettando quanto segue: la documentazione relativa all’istanza di sospensione era stata ricevuta dall’Avvocato M.P., difensore del contribuente con studio legale a Roma, nel pomeriggio di venerdì 07.06.2019; la notte tra la domenica ed il lunedì successivo il difensore era stato colto da improvviso grave malore con somministrazione di sedativi e prescrizione di riposo assoluto per almeno gg. 7, come da documentazione medica allegata; di conseguenza, l’istanza di sospensione non era stata depositata tempestivamente e si chiedeva che fosse disposta la rimessione in termini ai fini del deposito della suddetta istanza;

1.4. va preliminarmente evidenziato, con riguardo al fatto che la parte sia assistita da due Avvocati, uno del Foro di Roma (Avvocato M.P.) e l’altro del Foro di Pordenone (Avvocato B.M.), che l’istanza e la relativa documentazione erano in possesso del difensore del Foro di Roma – ossia il difensore colpito da malore -, che nulla poteva far supporre all’altro difensore l’incombente impeditivo ed inoltre che, anche se l’altro difensore fosse stato avvertito del grave malore, gli studi legali dei due Avvocati sono ubicati in città molto distanti tra loro (Roma-Pordenone) con impossibilità per l’altro difensore di provvedere al deposito in questione nella mattinata del 10.06.2019;

1.5. poste tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908/2006), non potendo quindi l’istanza di remissione in termini essere motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l’attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. SS.UU. n. 32725/2018);

1.6. nel caso in esame, quindi, facendo applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi sussistente un legittimo impedimento del difensore, stante la gravità del malore, improvviso ed imprevedibile, tale da incidere sull’attività professionale dello stesso, rendendogli impossibile il compiere atti ad essa relativi, altresì considerando che tale malore non aveva neppure consentito all’altro difensore di provvedere in sua sostituzione non essendo siti gli studi legali dei due Avvocati nella stessa città;

2. dovendo ritenersi giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, D.L. 119/2018, con documentazione del pagamento ivi prescritto, sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonché pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo ex art. 6 D.L. n. 119/2018 conv. (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, in data 10/07/2019.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2019

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Commenti

 

ISA 2019: i soggetti esclusi alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate
di Enrico
Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Documenti non esibiti in sede di controllo – Condizioni per l’utilizzabilità in sede contenziosa

 

I principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo devono ispirare la condotta del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 16725 del 21 giugno 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Poteri degli uffici delle imposte – Accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente – Richieste di dati, notizie, documenti – Risposta a questionario per la concreta individuazione della capacità contributiva – Esibizione nella fase contenziosa di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Condizioni per inutilizzabilità processuale – Avvertimento delle conseguenze per il mancato adempimento – Specifica richiesta da parte dell’Amministrazione – Necessità – Fondamento – Art. 52, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, quarto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Rettifica di errori in danno del contribuente – Ammissibilità in sede contenziosa

IRPEF rimborsabile indipendentemente dalle modalità e dai termini per la dichiarazione integrativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 17956 del 4 luglio 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Errori od omissioni – Emenda – Dichiarazione integrativa – Termine – Danno della P.A. o del contribuente – Differenza – Istanza di rimborso e possibilità di contestazione in sede contenziosa – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale -Possibilità – Art. 53 Cost. – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Prassi

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

L’applicazione degli ISA per l’anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti “virtuosi” anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 2 agosto 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di esclusione – Punteggio conseguito e agevolazioni per i contribuenti “virtuosi” – Modalità di miglioramento dell’affidabilità -Modificabilità dei dati e ricalcolo del punteggio – Modelli per la comunicazione dei dati – Obblighi dichiarativi – Sanzioni e attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti – Dati “precalcolati” – Software applicativo “Il tuo ISA 2019” – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 27/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/05/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 04/06/2019»

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

Attività di scuola guida – Assoggettamento ad IVA

Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attività didattica-formativa – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art. 10, numero 20), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018»

 

Regime esclusione parziale proventi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

 

Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Con circolare n. 20 del 9 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte dell’Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica, per macro aree tematiche.

Queste le tematiche affrontate:

  • utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;
  • cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018;
  • segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software;
  • coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;
  • compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;
  • dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate necessari per l’applicazione degli ISA;
  • regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;
  • proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
  • ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

 

Utilizzo punteggio ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione

Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste domande l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019.

Esclusi i contribuenti in regime Legge n. 398/1991

Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Quando è possibile modificare l’Isa precompilato

In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un’altra volta il proprio Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

“Precalcolate” e assenza di dati

Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.

Nuovi componenti positivi 

Con il documento di prassi, le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello ISA. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 settembre 2019)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 9 settembre 2019, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 28/12/2018 – D.M. 27/02/2019

L’applicazione degli ISA per l’anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti “virtuosi” anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro

CIR-Agenzia delle Entrate – Circolare n. 17 E del 2 agosto 2019 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di …

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

DM-Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018

 




Agevolazione “prima casa”. La cessione infraquinquennale a un terzo in esecuzione di accordi di separazione non è causa di decadenza del beneficio

La cessione a terzi, anteriormente al decorso del quinquennio, di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Questo l’importante principio espresso nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 del 9 settembre 2019. Ne consegue, che devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell’agevolazione “prima casa”, nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 E del 9 settembre 2019, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Esenzioni ed agevolazioni (benefici): Agevolazioni cd. “prima casa” – Accordo tra coniugi in sede di separazione – Trasferimento del bene ad un terzo – Trasferimento, nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio, dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa” anteriormente al decorso del quinquennio – Decadenza dall’agevolazione – Esclusione – Fondamento – Art. 19, della L 06/03/1987, n. 74 – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986




Isa 2019. Rilasciata la procedura di controllo

La pubblicazione (versione software: 1.0.0 del 05/09/2019) consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019. 

Si ricorda che le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

 

 

 

 




Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C‑449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l’efficacia ex tunc, l’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Come sanare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate nel dichiarare superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni 83/1998 e 134/2005 sulle quali i contribuenti hanno fatto legittimo affidamento, riguardo alle operazioni effettuate e registrate ad operare in regime di esenzione di IVA in annualità ancora accertabili, statuisce che i contribuenti debbano emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. La maggiore imposta risultante dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Naturalmente, essendosi modificato, il regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata, tale mutamento, spiega l’Agenzia documento di prassi, comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Conseguentemente, i contribuenti saranno tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, evidenziato che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori per le prestazioni effettuate in esenzione precedentemente diffusione della risoluzione in esame.

 

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art.10, numero 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




“Il tuo ISA 2019”. Settimo aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate

Rilasciata la versione 1.0.7 del 30/08/2019 del software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Per tutti gli ISA Imprese rimossa un’anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l’intervento non ha effetti sul calcolo)
Per AG91U rimossa un’anomalia in un controllo del quadro C (l’intervento non ha effetti sul calcolo)
Per AM19U e AG90U rimossa rispettivamente un’anomalia nel calcolo degli indicatori “Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi” / “Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi” e “Incidenza degli ammortamenti” / “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”.




ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, il D.M. 9 agosto 2019 del Mef con le modifiche alle modalità di elaborazione dei dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione degli ISA 2019, relativamente al periodo d’imposta 2018. In particolare, il decreto sostituisce integralmente l’allegato 10 al decreto 27 febbraio 2019, contenente le variabili precalcolate che l’Agenzia delle entrate deve rendere note al contribuente e al suo intermediario per consentire l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Pertanto, il provvedimento, pur non contenendo modifiche all’impianto normativo primario, consente al Fisco l’eventuale modifica dei valori precedentemente comunicati. Ciò rende necessaria una nuova verifica dei contenuti dei modelli per tutti coloro che hanno anticipato l’elaborazione degli ISA.