730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis. Le novità dei modelli

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74-bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni. Diverse le novità. Nel 730, ad esempio, fa il suo ingresso la detrazione per le spese per l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, mentre nel modello IVA trovano spazio le ultime disposizioni in materia di Gruppo IVA. La Certificazione unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.).

Modello 730/2019: new entry gli incentivi per assicurazioni e trasporto pubblico

Entrano nel 730 alcune novità, dalle detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al trasposto pubblico a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico. L’Agenzia ricorda che per fruire delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Modello IVA/2019, cambiamenti per gruppi IVA e regime forfettario

Novità anche per i contribuenti IVA. Nel modello è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo. È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Infine, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

Certificazione Unica 2019, spazio ad A.P.E e particolari tipologie reddituali

Nella Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016. Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.

Pronti anche i modelli 770 e Cupe

Disponibili da oggi anche il modello 770/2019 e lo schema di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social Lending). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019)

(Link al sito https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 




Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

 

 




Esercenti degli impianti di distribuzione di carburante: istituito il codice tributo per usufruire del bonus per le commissioni sulle transazioni elettroniche

Pronto il codice tributo che permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese per le commissioni sui pagamenti elettronici per l’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte degli operatori Iva.

L’agevolazione si applica sulle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018. La Legge di Bilancio 2018, infatti, stabilisce che le spese per l’acquisto carburanti e lubrificanti, idonee a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva, sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Il codice tributo che gli esercenti dovranno utilizzare per usufruire del credito d’imposta è 6896. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2019)

Per saperne di più:

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 14 gennaio 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

 

 




Revisori legali. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018

 

“Dal 1° gennaio 2019 non è possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018, conformemente all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze. Il completamento dei corsi, per coloro che non li avessero già utilizzati, attribuirà i crediti soltanto in relazione all’anno 2019. I contenuti presenti saranno ulteriormente integrati dal mese di marzo”. (Così, comunicato del sito web: www.rgs.mef.gov.it)

Circolari 

Link al Documento (esterno a sito web: http://www.rgs.mef.gov.it)/

Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28 – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 6 del 28 febbraio 2018, recante: «Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135».

Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Istanza di accreditamento

Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Schema di convenzione

Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Scheda corsi




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2019 il termine per il contributo annuale. Il mancato versamento è causa di sospensione

Scade il 31 gennaio 2019 il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 – è pari ad euro 26,85.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione Revisione legale > Contributi annuali  (del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/, nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e  con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione”




Esonero dalla fattura elettronica per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991. Comprese le pro-loco

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con una risposta pubblicata nelle Faq l’11 gennaio 2019 

Domanda Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta, No.

Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per «i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta». La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che «alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 27 novembre 2018)

 




Bilanci 2018. Pronta la nuova tassonomia XBRL

 

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019, il Mise informa che è disponibile, dal giorno 23 novembre 2018 nel sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

 

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.

“Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 23 novembre 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

 Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina http://www.agid.gov.it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’associazione XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

 

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/

Come evidenziato dall’’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nel proprio sito web: Home Dati Formati aperti XBRL – Standard formato elettronico editabile per la presentazione dei bilanci, “La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall’art. 2435-ter del codice civile; nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest’ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa). Oltre alla nuova tassonomia PCI_2018-11-04, viene reso disponibile anche un documento esplicativo che dettaglia le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione”.

La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2018-11-04, dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; il nuovo tracciato, quindi, non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1.3.2019 per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell’esercizio in data 1.1.2016 o successiva. La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs n.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.




Il Governo ha approvato, in esame definitivo, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019,  ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della  assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.