Sisma Centro Italia: dal 12 marzo il via alle domande per le agevolazioni a imprese e professionisti delle Zone franche urbane

Pubblicata la circolare direttoriale (del 5 marzo 2018, n. 144220) attuativa dei nuovi interventi previsti dalla legge di bilancio 2018 in favore di imprese e professionisti ubicati all’interno della Zona franca urbana istituita nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici.

Le domande per l’accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 12 marzo prossimo.

Si ricorda che l’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.

Le istanze di cui all’articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e sino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018.

Le istanze di cui all’articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e sino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018.

Le istanze di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: http://agevolazionidgiai.invitalia.it

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno infatti trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

 Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

Link al testo della circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144220 con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). (Link esterni al sito Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it).

Link alla sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico dedicata alla Zona franca Sisma Centro Italia

Link al sito del MISE dove è presente una specifica pagina sulle ZFU.

 




Opzione per il consolidato fiscale: rinnovo automatico al termine del triennio. Regime patent box equiparato nei gruppi

È stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto di revisione del D.M. 9 giugno 2004 recante le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Tuir. La revisione si è resa necessaria in seguito alle modifiche apportate a detto regime dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto legge n. 193/2016 che ha statuito che l’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Il decreto è in corso di pubblicazione nella G.U.

Il decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004, recante: «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell’articolo 129 del citato testo unico.

Si riporta la relazione illustrativa e tecnica

Il presente decreto reca la revisione delle disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi.

La predisposizione dello schema di decreto si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate, al regime di tassazione dianzi richiamato, dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto legge n. 193/2016, che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha statuito che l’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

Lo stesso articolo 7-quater, al comma 28, rinviava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’adeguamento delle disposizioni del DM 9 giugno 2004 di attuazione del consolidato fiscale alla nuova disciplina in materia cli rinnovo e revoca dell’opzione.

Le presenti misure di attuazione del suddetto disposto normativo non generano effetti finanziari, dato il tenore meramente ricognitivo del decreto, coerentemente anche con le valutazioni della norma originaria.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione inserita nell’articolo 6, comma 2, del decreto, rappresenta una norma di natura interpretativa, atta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, lett. b), del D.M. 28 novembre 2017 in materia di Patent Box. In particolare, la norma interpretativa è diretta ad equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio dei soggetti perfettamente integrati all’interno del consolidato nazionale (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all’utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014. In sostanza, si equipara, ai fini del Patent Box, il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l’unico soggetto giuridico che svolge l’attività di R&S sottesa al riconoscimento del beneficio. Va considerato, infatti, che un gruppo societario fiscalmente residente in Italia e organizzato tramite una holding con il ruolo di IP company, proprietaria, cioè, del portafoglio dei beni immateriali del gruppo e le società controllate, utilizzatrici dirette dei singoli intangibili in qualità di licenziatarie (e che, come tali, aderiscono al patent box) – è strutturato, ai fini di quel beneficio, in modo analogo all’ipotesi in cui ciascuna delle imprese appartenenti ad un gruppo sia direttamente proprietaria dell’intangibile e lo utilizzi direttamente.

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2018, recante: «Revisione delle disposizioni attuative del regime di tassazione del consolidato nazionale – articoli da 117 a 128 del TUIR», in corso di pubblicazione nella G.U.

Documentazione

Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto “internazionalizzazione” e ulteriori chiarimenti sul “controllo rilevante” e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. “Decreto internazionalizzazione” – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante – Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da 117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 -Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 06/11/2015»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2004»




Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pronte le istruzioni Inps

 

 

Con circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS illustra le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. Per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

Così l’esonero

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, la legge 205/2017 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.

La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 40 del 2 marzo 2018, con oggetto: LAVORO – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100- 108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.




Esercizio della consulenza del lavoro per commercialisti e avvocati. Le risposte ai quesiti sulla comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, Legge 12/1979

Le risposte ai quesiti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

FAQ

 

Aggiornamento al 2 marzo 2018

 

1) Come si accede alla procedura per l’effettuazione della comunicazione?

L’accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx

2) Quale tipologia di SPID è necessaria per accedere alla procedura?

È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino. Cliccando qui le istruzioni su come richiederlo.

3) Sono un libero professionista che lavora in uno studio associato, a quale titolo devo effettuare la comunicazione telematica?

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all’Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l’inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.

4) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?

Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

5) Se la comunicazione è stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) deve essere inoltrata di nuovo telematicamente?

In questo caso si consiglia l’invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.

6) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?

Nel modello andrà inserita la data di inizio dell’attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all’invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.

7) C’è un termine per l’invio della comunicazione?

Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l’unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

8) Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?

Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, “in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento“.

9) Nel caso un’impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?

Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l’ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell’impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

10) Il titolare dello studio è in possesso dell’abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest’ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?

La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.

11) Va inserito anche l’elenco delle imprese gestite?

No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove insistono le imprese gestite dal professionista.

Documentazione

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12




Accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione. Senza PVC non decorre il termine dilatorio di sessanta giorni

Solo dal rilascio di copia del PVC decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questa l’estrema sintesi della decisione espressa dai giudici della VI Civile Tributaria della Suprema Corte di Cassazione n. 3060/2018 in un caso riguardante atti impositivi esitati in seguito ad un accesso istantaneo finalizzato all’acquisizione di documentazione.

Si riportano le massime e il testo integrale:

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza (CAS) n. 3060 dell’8 febbraio 2018

Presidente: Cirillo, Relatore: Manzon

 

In Massima e nel testo integrale

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Ambito applicativo – Accessi istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione – Inclusione – Fondamento – Art. 52, sesto comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600

La garanzia di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive l’art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Conf.: Cass. 15624/2014

 

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione – Verbale di chiusura delle operazioni – Necessità – Rilevanza – Decorrenza del termine per l’emissione dell’avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Termine dilatorio di sessanta giorni dall’adozione del PVC ex art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Ragioni – Omissione – Conseguenze Art. 52, sesto comma, del DPR 26/10/1972, n. 633

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Conf.: Cass. 15624/2014, 7843/2015

Sulla necessità del Processo verbale di constatazione, anche nel caso di accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 15624 del 9 luglio 2014, ha statuito che la garanzia di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive l’art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Sintonica rispetto all’enunciato principio l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI – T, n. 9176 del 23 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2014, pag. 621) secondo cui la mancata redazione del PVC non può considerarsi giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non sia stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione rivolta al contribuente Sempre sulla necessità della redazione del processo verbale di chiusura operazioni per ogni attività svolta nei confronti del contribuente sottoposto a controllo fiscali, la Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con Sent. n. 20770 dell’11 settembre 2013, ha avuto modo di rilevare che qualora ai fini dell’accertamento dell’imposta (nella specie IVA) sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi indicati dall’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento. Più di recente, con l’ordinanza n. 1007 del 17/01/2017 è stato osservato che l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, esclude l’ammissibilità della cd. “prova di non resistenza” prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della L. 241 del 1990. Principio” vieppiù confermato, direttamente ed indirettamente, dalla più recente sentenza delle SS.UU. n. 24823 del 2015”

  

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore Cirillo (Presidente), Dott. Enrico Manzon (Relatore/Consigliere), Dott. Lucio Luciotti, Dott. Antonella Pellecchia, Dott. Luca Solaini (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

sul ricorso —/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. —, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

(ricorrente)

contro

V. S.R.L., C.F. —, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato D.M.B., rappresentata e difesa dall’avvocato G.L.;

(controricorrente)

avverso la sentenza n. 278/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.01.2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 19 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello principale proposto dalla V. S.r.l. avverso la sentenza n. 199/6/10 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA 2003-2004. La C.T.R. osservava in particolare che trattandosi di atti impositivi esitati in seguito ad un accesso presso la società contribuente, se ne doveva affermare in via pregiudiziale ed assorbente di merito l’illegittimità in quanto non preceduto dal rilascio del processo verbale di constatazione con decorso del termine dilatorio di 60 giorni, come previsto dall’art. 12, comma 7, legge 212/2000.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni legislative e dei principi rivenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, poiché la C.T.R. ha affermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati erroneamente qualificandoli come derivanti da attività di verifica fiscale in senso stretto e proprio, mentre si trattava di accertamenti c.d. “a tavolino”.

Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la C.T.R. non ha considerato le ragioni di fatto per le quali gli atti impositivi de quibus dovevano considerarsi frutto di un’attività istruttoria meramente interna e non derivante da un accesso presso la società contribuente.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va ribadito che:

— “La garanzia di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive l’art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633” (Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014, Rv. 631980 – 01);

— “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17/04/2015, Rv. 635300 – 01).

Nel caso di specie risulta correttamente e compiutamente accertato in fatto dal giudice tributario di appello che gli atti impositivi impugnati sono stati preceduti anche da un accesso presso la società contribuente, specificamente finalizzato alla richiesta di documentazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata ha quindi fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali; che dunque il giudice tributario di appello non ha in alcun modo violato le disposizioni legislative evocate, anche come interpretate nella giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia UE né ha omesso di esaminare le ragioni di fatto addotte dall’agenzia fiscale a sostegno della propria diversa qualificazione dell’attività istruttoria prodromica all’emissione degli atti impositivi medesimi.

Va peraltro soggiunto specificamente in ordine alla distinzione che si fa nel ricorso tra le due annualità fiscali ai fini del rispetto o meno del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge 212/2000, che tale argomento difensivo della ricorrente non ha rilievo giuridico, poiché nel caso di specie risulta violato l’obbligo di redazione e consegna del PVC previsto dalla disposizione statutaria de qua, sicché deve affermarsi come mai iniziata la stessa decorrenza del termine in questione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018.




Revisori legali. Nuove istruzioni in materia di formazione continua

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la circolare con le istruzioni attuative dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali per l’anno 2018. Nel documento evidenziato che il differimento dell’obbligo di formazione relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, previsto con la circolare n. 28/2017, non esime il revisore dall’obbligo di maturare complessivamente quaranta crediti entro tale data (venti crediti in relazione al 2017 e venti in relazione al 2018), di cui almeno venti caratterizzanti (dieci crediti caratterizzanti in relazione al 2017 e dieci in relazione al 2018). Di rilievo, anche la precisazione che il citato “differimento comporta la possibilità che l’iscritto al registro imputi i crediti maturati nel 2018 anche al 2017, se in tale anno permane un debito formativo”.

Link al Documento (esterno a sito web: http://www.rgs.mef.gov.it)/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 6 del 28 febbraio 2018, recante: «Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135».

Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Istanza di accreditamento

Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Schema di convenzione

Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Scheda corsi




Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli anche per CD e IAP già pensionati iscritti nella previdenza agricola

Ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. Queste le conclusioni del Dipartimento delle Finanze riportate nella risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 28 febbraio 2018, con oggetto: IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore dei CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10, e 13, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99




Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie

Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati

Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018, recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate»», pubblicato il 27 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Big Snow: possibile la disapplicazione delle sanzioni per causa di forza maggiore

L’Agenzia delle entrate, in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, comunica che sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018)

Si ricorda, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie» all’articolo 6, comma 5, stabilisce che «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Pertanto, al contribuente non possono essere applicate delle sanzioni nel caso in cui il mancato pagamento dei tributi sia dipeso da una causa di forza maggiore debitamente documentata.

 

 

 

 

 

 

 




Processo tributario, oltre un atto su quattro è presentato via digitale

Diffuso il Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario

Dal primo agosto 2017 al 31 gennaio 2018, ossia nei primi sei mesi di piena attività dei sistemi telematici nel processo tributario, oltre un atto su quattro è stato presentato utilizzando le procedura online. In particolare, su complessivi 745.603 atti, tra ricorsi, appelli, controdeduzioni, memorie, 202.452 sono stati presentati telematicamente alle Commissioni, il 27,15%. Il dato emerge dal Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario  (Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/) redatto dalla Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È da tener presente che il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale del processo iniziato il primo dicembre 2015. Il deposito telematico degli atti è una facoltà (non un obbligo) che sta riscuotendo sempre maggiore apprezzamento tra gli operatori e si inserisce nel processo generale di digitalizzazione della giustizia e nella semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente.

Per saperne di più:

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). In una circolare i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori

Arrivano i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La circolare n. 3/E di oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

Cosa sono i Pir

La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. L’obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina

 In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni

 In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)




Pronta la modulistica per le certificazioni 2018




Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

Nuovo modello di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), per recepire le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1620) che prevedono che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

  • partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
  • partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  • partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

In particolare, per dar seguito al disposto dell’articolo 1, comma 5 del citato Decreto Mef del 26 maggio 2017 nella nuova certificazione è stata data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La Certificazione, che deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018, deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È, inoltre, utilizzata per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico. Devono, inoltre, essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR,che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Come anticipato, la certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Nel dettaglio il Cupe viene rilasciato da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Come ricorda al § 5.5, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, di approvazione della Certificazione Unica (CU 2018), «Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 9520/2018, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Nuova certificazione unica “CU 2018”. Novità e termini di trasmissione e consegna

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell’anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d’imposta 2017. Come è avvenuto l’anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.

La Certificazione Unica è costituita da:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
  • Dati relativi alle locazioni Brevi.

Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

La Certificazione Unica 2018, va trasmessa (modello “ordinario”) per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 e va consegnata (modello “sintetico”) entro il 31 marzo al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo entro il 31 marzo 2018 (termini differito al 3 aprile 2018, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine (31 ottobre 2018) di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Entra nella nuova certificazione anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.




Misure fiscali per il 2018. Dalle Finanze le schede di sintesi

Diffuse dal Mef, sessantaquattro schede che illustrano le varie misure fiscali contenute nella manovra economico-finanziaria per l’anno 2018. Seguendo la collocazione delle disposizioni forniscono, per ciascuna novità, una breve descrizione con l’indicazione dell’obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza ed eventuali azioni necessarie per l’attuazione.

Link al documento a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze illustrativo della misure fiscali, “Il Fisco nella legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)” – Schede di sintesi

Per saperne di più:

Analisi normativa

Comma per comma, la guida alla lettura a tutte le disposizioni fiscali e societarie

Legislazione

Il testo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», coordinato con le norme richiamate o modificate

Prassi

Novità in tema di lavoro

Incentivi per favorire l’occupazione stabile e CO.CO.CO. nella società sportive, anche con scopo di lucro: primi chiarimenti

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018: «LAVORO – Incentivi per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»

Società cooperative – Modelli di governance

Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella Legge di Bilancio

Studio n. 9-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018




Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Con provvedimento del 15 gennaio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 36/2017), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2018 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all’INPS in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata (3 MB);
  • nell’Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta.

Le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella circolare (3 MB) trovano, naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l’accoglimento o meno della dichiarazione 730 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il documento di prassi accompagna il professionista nell’attività di controllo.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.




Occupazione. Individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

È stato pubblicato, nel sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati”.

In sintesi, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, recante: «Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»




Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati

Istituito il portale per la comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una nota con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica. Nel documento, inoltre, evidenziata l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell’Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, a partire dall’1° marzo 2018, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta Nota n. 32 del 15 febbraio 2018.

Fonte normativa dell’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività

L’articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra». Pertanto, detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

  • l’abilitazione professionale;
  • l’iscrizione all’ODCEC (territoriale)
  • la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.

La predetta comunicazione deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le sanzione per l’omessa comunicazione obbligatoria tramite di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, la circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, ha evidenziato “che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Ndr. legge abrogata dall’art. 10, comma 11, L. 183/2011)”. Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F) nella quale si è “osservato che il delitto – punibile ai sensi dell’art. 348 Cp – non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.”.

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell’utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell’acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail.

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12




Principio di omnicomprensività e funzione sostitutiva di reddito. Soggette ad IRPEF le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità

L’indennizzo, a prescindere dal nomen iuris, erogato per compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, va assoggettato a tassazione. In particolare, le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità, al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, in quanto sostitutive di reddito da lavoro, concorrono alla formazione del reddito, ai sensi combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione. È questo in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 16/E del 15 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate.

 

Per principio di omnicomprensività, vedi: circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, secondo cui devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra la effettività della prestazione di lavoro resa ed i compensi percepiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 15 febbraio 2018, con oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità – Funzione sostitutiva di reddito – Ristorare il lavoratore per la riduzione del salario – Sostitutivo di reddito di lavoro dipendente – Applicazione del principio di omnicomprensività – Conseguenze – Tassabilità – Art. 8 del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148 – Artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Bonus pubblicità: il Dipartimento per l’informazione e l’editoria aggiorna le istruzioni

Aggiornate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono state apportate modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Di seguito le istruzioni aggiornate.

Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale

I chiarimenti del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari.

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
  • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1.Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start- up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
6. Controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

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I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.




Obbligo formativo dei revisori legali. Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione

Con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Consiglio nazionale dei commercialisti dà notizia di aver siglato con il MEF un Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti all’Albo ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.

Comunicazione che segue l’informativa n. 15/2018 (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) agli Ordini territoriali nella quale si è sottolineato che nel citato Protocollo sono state definite le modalità operative attraverso il Consiglio nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza e le modalità attraverso cui gli Ordini, attraverso il CNDCEC, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti.

Nel sito del Consiglio, chiarito inoltre, che “poiché il Protocollo d’intesa è stato redatto nel 2017 quando era in vigore il vecchio Regolamento della formazione professionale continua, ed essendo entrato in vigore nel 2018 il nuovo Regolamento, le disposizioni del Protocollo dovranno essere lette alla luce del Regolamento FPC in vigore. Ne consegue che, come già indicato nell’informativa n. 14/2018, (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi – come contemplano gli articoli 6 e 8 del nuovo Regolamento – non può essere fatta valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali. Per lo stesso motivo, lo svolgimento delle attività formative particolari (art. 16 del nuovo Regolamento) non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali”.

Nel Protocollo d’intesa (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) (art. 2) si indica che gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo per i revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati 1 e 2 del Protocollo che contengono le corrispondenze tra i codici dell’elenco materie CNDCEC e quelli indicati nel programma annuale di formazione 2018 adottato dal MEF.

Il Protocollo, inoltre, consente di utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell’assolvimento della formazione dei commercialisti (art. 2, comma 8). I dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti agli Ordini territoriali mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a disposizione dei presidenti degli stessi Ordini dal prossimo 10 marzo, nell’area riservata del sito internet del Consiglio nazionale.

Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto all’Albo il numero complessivo dei crediti formativi ottenuti nel 2017. Gli Ordini, inoltre, dovranno tener conto dei crediti acquisiti tramite le attività di e-learning senza alcun limite”.

Nei prossimi mesi, gli Ordini territoriali riceveranno tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per il 2017. Inoltre, il rinvio al 31 dicembre 2018 della scadenza per l’obbligo formativo 2017 dei revisori legali (circolare RGS n. 28/2017) consente agli Ordini e al Consiglio nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018 (previsto dall’art. 3 del Protocollo) per la trasmissione dei suddetti dati

Ne consegue che, come indicato nella sezione “Revisione legale” del sito del MEF, i crediti maturati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori saranno registrati dal Ministero solo nei prossimi mesi in seguito alla comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale. Pertanto, gli iscritti all’Albo, non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti. In merito, alla comunicazione dei crediti maturati in relazione all’anno 2017 nella citata sezione del sito Mef si legge che “i crediti maturati saranno registrati soltanto in seguito alle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto previsto sia dalla circolare n. 26 del 2017 che dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati” con l’ulteriore specificazione che “Non si terrà conto di alcuna altra modalità di comunicazione, per motivi organizzativi e operativi. Gli iscritti al registro sono pertanto invitati a non trasmettere né documentazione di qualsiasi tipo né istanze di registrazione dei crediti”.




Commercianti e artigiani: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

L’Inps, con la circolare 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. Per l’anno 2018 le aliquote contributive sono pari alla misura del 24%. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

La recente prassi in materia:

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L n. 296/2006

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione




Precompilate 2018. Trasmissione telematica dei dati rilevanti anche per asili nido e terzo settore

La precompilata compie dei passi avanti e da quest’anno accoglie anche le erogazioni liberali e le rette per asili nido. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, infatti, dettano le istruzioni per la trasmissione telematica di queste informazioni e forniscono chiarimenti sulle modalità con cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei dati da parte del Fisco per l’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata. In base ai provvedimenti, firmati dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini e approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, l’opposizione all’utilizzo dei dati può essere esercitata via fax o mail fino al 28 febbraio 2018 per le spese relative alla frequenza degli asili. Per le informazioni relative alle erogazioni liberali, invece, i cittadini potranno esercitare la propria opposizione fino al 20 marzo.

Rette versate agli asili nido

A partire da quest’anno, gli asili nido devono trasmettere telematicamente alle Entrate una comunicazione con le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ciascun figlio per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili. La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette.

Dati delle erogazioni liberali

Dal 2018 le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni possono scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dai contribuenti persone fisiche. Possono inoltre comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Cos’è l’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata

I contribuenti che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido, e tutti coloro che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati di tali spese o erogazioni, inclusi i relativi rimborsi ricevuti, e di non farli inserire quindi nella propria dichiarazione precompilata.

Naturalmente, i dati, per quali è stata esercitata l’opposizione, possono comunque essere inseriti nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge per la detraibilità delle rette per la frequenza degli asili nido o, nel caso specifico delle erogazioni liberali, per la loro eventuale detraibilità e/o deducibilità.

Tempistica e modalità per esercitare l’opposizione

In particolare, l’opposizione all’utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il 28 febbraio 2018, comunicando le informazioni contenute nel modello fac-simile di richiesta di opposizione che sarà pubblicato il 12 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all’asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa. Tale comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it, oppure, inviando un fax al numero 0650762651.

Riguardo le erogazioni liberali, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei relativi dati si effettua con le seguenti modalità:

  • già da quest’anno, quindi in riferimento al 2017, comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate fino al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. In questo caso, vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile che sarà pubblicato il 12 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it, oppure, inviando un fax al numero 0650762650;
  • comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata. Quest’ultima modalità si applica però con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2018, quindi sarà utilizzabile il prossimo anno.

Sicurezza dei dati e accessi controllati

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dalla cifratura e da misure di controllo degli accessi al sistema dell’anagrafe tributaria. Inoltre, i dati e le notizie trasmessi dai soggetti tenuti alle comunicazioni sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria e non saranno accessibili fino alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opposizione. In caso di opposizione, infine, i dati relativi al contribuente sono cancellati integralmente dall’archivio. (Così, comunicato stampa del 10 febbraio 2018)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34431/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Elenchi intrastat: le istruzioni per l’uso e la compilazione si adeguano alle semplificazioni 2018

Con la determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 delle Dogane di concerto con le Entrate e Istat, approvate nuove istruzioni per la compilazione degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le nuove istruzioni “si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018” (art.2).

Per saperne di più:

Disposizioni di riferimento:

Le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat si adeguano alle semplificazioni 2018 – Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti

Soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017, recante: misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie … (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1642)

Modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti – Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Dogane, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2010, pag. 611);

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010dell’Agenzia delle Dogane (in “Finanza & Fisco” n. 6/2010, pag. 525);

Prassi:

Semplificazione INTRA. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

Nota del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –  prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1868) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 6 agosto 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2010, pag. 2589) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Ulteriori chiarimenti – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 21 giugno 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2010, pag. 1983) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Risposte ai quesiti pervenuti al Forum Intrastat– Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L .30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010;

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 marzo 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2010, pag. 772)  con oggetto: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia – Applicazione del meccanismo del reverse charge – Esercizio da parte del legislatore nazionale della facoltà ex art. 194 della direttiva 2006/112/CE – Conseguenze – Obbligo di utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente – Primo periodo di applicazione – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti l’applicazione non corretta delle nuove regole sull’inversione contabile – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Termini di presentazione – Periodicità – Contenuto – Modalità di presentazione-Nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi – Primo periodo di applicazione – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria dovuta al tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione dei nuovi elenchi – Artt. 194 e 196, della direttiva 2006/112/CE – Modifiche alla direttiva IVA – Direttiva 2008/8/CE – Direttiva 2008/117/CE – Provvedimenti nazionali di recepimento – Art. 1, comma 1, lettera h), D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010 – D.M. 22/02/2010 – Disposizioni esimenti l’applicazione delle sanzioni – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software

Diffusa la circolare con le istruzioni sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del software. Il documento di prassi fornisce i criteri sistematici per l’individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati. Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, la circolare richiama l’attenzione sulla necessità che la documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.

L’agevolazione in pillole

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

Soggetti destinatari dell’incentivo

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;

  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Link ai documenti:

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con oggetto: OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.




Voucher digitalizzazione. Termine finale di presentazione posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018

Con decreto direttoriale 9 febbraio 2019 disposta la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Al fine di consentire comunque alle imprese il completamento delle attività di predisposizione delle domande e l’invio delle stesse, il termine finale di presentazione è posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.




Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni

Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018




Standard formato elettronico editabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci: la nuova tassonomia si adegua alle modifiche agli OIC 12 e 25

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il Mise informa che dal giorno 19 gennaio 2018, sul sito istituzionale www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova versione della tassonomia,  denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce CII Crediti dell’attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l’OIC12 e OIC25 (di seguito gli emendamenti).

La versione di tassonomia 2017-07-06 sostituisce la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata. In particolare, la nuova tassonomia 2017-07-06 è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito XBRL Italia (link al sito XBRL Italia).

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. (G.U. Serie Generale n.30 del 6 febbraio 2018)

 “Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 19 gennaio 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione XBRL (link al sito XBRL Italia) l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

Per tutte modifiche ai principi contabili nazionali, si rimanda alla apposita sezione del sito della Fondazione Organismo Italiano di Contabilità dedicata agli emendamenti che andranno applicati nella redazione di bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva

  • Emendamenti All’OIC 12 – Composizione e Schemi del bilancio d’esercizio
  • Emendamenti All’OIC 25 – Imposte sul reddito

Il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è barrato.

Emendamenti all’OIC 12 – Composizione e Schemi Del Bilancio d’esercizio

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

(Omissis)

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell’articolo 2435-bis del codice civile:

– A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

– … OMISSIS …

– C Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate

– … OMISSIS ….

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

(Omissis)

Il contenuto delle voci del conto economico

(Omissis)

A) Valore della produzione
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Omissis)

50. Le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio”.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

152 A) Gli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

154 A) Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

 

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

14) L’OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

15) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che “Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”. Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

16) L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

17) L’OIC ha emendato il paragrafo 50 dell’OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell’esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.

 

 

Emendamenti All’OIC 25 – Imposte sul reddito

 

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

30. Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis “crediti tributari” e CII 5-ter “imposte anticipate” sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII “Crediti”; la voce B2 fondo “per imposte, anche differite” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri” e la voce D12 “debiti tributari” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D “Debiti”. Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

99 A) L’emendamento al paragrafo 30, emesso in data 29 dicembre 2017, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

101 A) Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dell’emendamento al paragrafo 30, emesso in data 29 dicembre 2017, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all’emendamento emesso in data 29 dicembre 2017

5) L’OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

6) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che “Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”. Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

7) L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.




Fatturazione elettronica per farmaci nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale: i chiarimenti per la compilazione

Con circolare n. 2 del 1° febbraio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute forniti i primi chiarimenti operativi per l’applicazione della disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2017. In particolare, il documento di prassi si occupa della compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura elettronica, al fine di evitare criticità nell’invio del documento elettronico e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.  Specificato, inoltre, che sono interessati dall’applicazione del DM 20 dicembre 2017 esclusivamente i farmaci dotati di AIC, rilasciati ai sensi del:

  • Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e s.m.i., per i medicinali di uso umano»;
  • Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (e successive modifiche) per i medicinali di uso veterinario».

Si ricorda che il citato Decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) attua quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

Infatti la normativa dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco.

Per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

Il tali termini il predetto decreto disciplina le predette modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

Link al testo della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 1 febbraio 2018, n. 2, MEF-RGS, Prot. 17113, con oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – Per Farmaci – Fatture emesse nei confronti degli enti del SSN – Indicazione dell’AIC – Accesso da parte dell’AIFA ai dati ivi contenuti – DM 20/12/2017 – Art. 29, comma 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 20 dicembre 2017, recante: «Modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte dell’AIFA ai dati ivi contenuti», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

Per approfondimenti, di seguito il link alla sezione del sito della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)

Fatturazione Elettronica per Farmaci




Split payment: attribuita efficacia costitutiva agli elenchi

Con comunicato del 7 febbraio 2018 pubblicato nel sito del Dipartimento delle finanze, relativamente all’efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, “in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati” nel citato sito,  agli “elenchi“ è stata attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate (in “Finanza & Fisco” n. 25/2017, pag. 2032).

Pertanto,  spiega il Dipartimento, “al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”. A tal fine la consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment.

Si ricorda che nell’apposita del sito del Mef sezione:(http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata) vengono pubblicati gli elenchi per l’anno 2018, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).

Per saperne di più:

Link al Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 gennaio 2018, recante: modifiche all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti  da parte dei soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633