Firmato il decreto per il “Gruppo IVA”

 

 

È stato firmato dal Ministro il decreto “Gruppo IVA” (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Con l’emanazione del decreto, si da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2017 (articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), in attuazione dell’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Link a testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018 recante le disposizioni per l’attuazione delle norme sul Gruppo IVA




Precompilate 2018. Dal 16 Aprile i modelli consultabili sul sito delle Entrate

Dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. A partire dal 2 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.

Il calendario della dichiarazione precompilata

 Dal prossimo 16 aprile il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

Le novità del 2018

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

Come ricevere le chiavi di accesso alla tua precompilata

Anche quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

Tutte le informazioni utili

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2018)

Ultimi documenti pubblicati

Il nuovo provvedimento per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

Spese sanitarie e veterinarie. Dal 16 aprile gli interessati potranno controllare la correttezza dei dati inseriti

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76048/2018, recante: «Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017»

La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) del 28 dicembre 2017, recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

Prassi su spese detraibili/deducibili

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Iper ammortamento. L’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa determina il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità (cfr. comma 11, articolo 1, legge 232/2016 (legge di bilancio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2445). Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l’agevolazione). Il citato comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ciò posto, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione 27/E del 9 aprile 2018, considerato che la documentazione richiesta dal comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), ha chiarito che nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esemplificando, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9)”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

Prassi recente sul cd. “Iper ammortamento”

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: IPER AMMORTAMENTO – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SUPER E IPER AMMORTAMENTO in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L 03/08/2017, n. 123

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




Identità digitale SPID. La chiave unica di accesso alla PA apre anche il cassetto fiscale

Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale da oggi è ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale. Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo Spid, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Col provvedimento firmato oggi dal direttore di Agenzia delle entrate (di seguito riportato), Ernesto Maria Ruffini, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico Sogei, a tutti i servizi online offerti dall’Amministrazione finanziaria. L’accesso tramite le credenziali Spid si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell’Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline).

L’universo Spid

Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) rappresenta il documento di identificazione online del cittadino. Attraverso un unico nome utente e un’unica password i cittadini possono utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni, connettendosi da computer. Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il Bonus Mamma, registrare un contratto di locazione, presentare la dichiarazione precompilata. E molto altro. Il sistema non consente la profilazione garantendo la protezione dei dati personali. Spid, nato nel marzo 2016, è stato scelto già da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini.

Come ottenere le credenziali di accesso alla PA web

Per ottenere Spid basta aver compiuto 18 anni ed avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono. Bisogna registrarsi a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari step per l’identificazione.

Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili su http://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il livello di sicurezza adottato (Spid Livello 2) corrisponde ad un’autenticazione forte a due fattori (password e PIN “dinamico”, ossia che cambia sempre ad ogni accesso), ed è lo stesso già implementato in fase di autenticazione ai servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

Il TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO N.75242 DEL 9 APRILE 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 75242/2018, pubblicato il 09.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ai Servizi telematici dell’Agenzia

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE:

 

1              Definizioni

 1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

  1. per “Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  2. per “Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
  3. per “Sister” il servizio telematico per l’accesso alle banche dati catastale ed ipotecaria per persona fisica e persona giuridica ai sensi del decreto del direttore dell’Agenzia del Territorio del 4 maggio 2007;
  4. per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali;
  5. per Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), il Sistema Pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese istituito con DPCM 24 ottobre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285) con il quale ne vengono definite le caratteristiche e stabiliti tempi e modalità di adozione;
  6. per “incaricati”, le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici in nome e per conto degli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister e degli utenti persone fisiche abilitati ai servizi Entratel o Sister che ne ravvisino l’esigenza;
  7. per “livello 2”, il livello di sicurezza, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dell’ISO/IEC. DIS 29115, specificato nel “Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (di cui all’articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)”, emanato con determinazione AgID n.44/2015 e successivamente aggiornato con determinazione AgID n.189/2016.

2              Accesso ai servizi on line dell’Agenzia tramite identità digitale SPID

2.1 A partire dal 9 aprile 2018 l’area riservata, unitamente ai servizi telematici dell’Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID – livello 2.

2.2 L’accesso all’area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati; l’identità digitale di cui al punto precedente, in tal caso, si intende riferita a questi ultimi.

2.3 L’utilizzo dei servizi, che richiedono preliminarmente la presentazione di una dichiarazione di possesso di specifici requisiti ovvero l’adesione ad una convenzione che ne regola la fruizione, sarà consentito con l’autenticazione di cui al punto 2.1 solo agli utenti (direttamente o tramite i loro incaricati) che abbiano preventivamente ottenuto la specifica abilitazione (Entratel/Sister) secondo le procedure attualmente in essere e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.4 Accedendo all’area riservata tramite l’identità digitale di cui al punto 2.1, gli utenti che non ne siano già in possesso, possono ottenere le credenziali Fisconline, da utilizzare per l’invio di file tramite specifici pacchetti software di tipo client rilasciati dall’Agenzia, fino a successivi adeguamenti.

2.5 Con apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia saranno resi noti gli ulteriori servizi che saranno resi fruibili anche tramite l’identità

Motivazioni

L’Agenzia delle entrate ha avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l’accesso ai servizi tramite identità SPID in accordo con quanto previsto all’articolo 64, comma 2-quater del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che prevede che “l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID”. Per garantire continuità nell’utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all’utilizzo dell’identità digitale da parte degli utenti.

In analogia a quanto già realizzato per i servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi” anche l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà accessibile utilizzando un’identità SPID di livello 2.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (Codice dell’Amministrazione Digitale)

DPCM 24 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285

Regolamento recante le regole tecniche dello SPID (di cui all’art 4, comma 2 del DPCM 24 ottobre 2014)

Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (di cui all’articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 




Spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA. Le regole per fruire della nuova detrazione IRPEF del 19% sugli strumenti didattici

 

Arrivano le istruzioni per usufruire dello sconto fiscale previsto per i ragazzi con Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) che acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. Con il provvedimento del 6 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per usufruire dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di Bilancio 2018), che si applica dal 1° gennaio 2018 alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere.

Chi sono i beneficiari

La detrazione del 19% dall’Irpef spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i figli (e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia).

Cosa fare per portare in detrazione le spese

Ai fini dell’agevolazione occorre che il beneficiario sia in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di DSA. Le spese, che vanno documentate con fattura o scontrino fiscale “parlante”, sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l’acquisto e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Quali sono gli acquisti detraibili

Sono compresi nell’agevolazione gli strumenti compensativi, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l’alunno con Dsa nella sua attività di apprendimento, come per esempio: la calcolatrice, che aiuta nelle operazioni di calcolo, la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori. Sono inoltre detraibili gli acquisti di sussidi tecnici e informatici come i computer necessari per la video scrittura, anche appositamente fabbricati, che facilitano la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067/2018, recante: «Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», pubblicato il 04.06.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Acquisto intracomunitario di autovetture: nuovo decreto per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018, (link esterno al sito www.gazzettaufficiale.it) il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2018, adottato dal Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, recante: «Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria». Il decreto in vigore il 5 aprile 2018, adegua le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli introdotti in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche i sopravvenuti fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA

Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Il provvedimento è consultabile nella sezione Legislazione della banca dati www.pianetafiscale.it.




Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

Dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità

Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Ok per le carte carburanti e i buoni benzina

Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. (cfr. circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Partenza il 1° luglio prossimo

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori IVA, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)

Di seguito il testo del provvedimento: 

Prot. n. 73203/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, (link al sito della Gazzetta Ufficiale) tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Motivazioni

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, tra l’altro, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Nel rispetto di tale previsione normativa, il presente provvedimento individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.

Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E  del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del presente provvedimento.

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le forme di pagamento qualificato individuate nel presente provvedimento sono da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Riferimenti normativi

 a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, comma 923.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 19-bis1, comma 1, lettera d).

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, art. 7, comma 6.

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, che ha introdotto il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, art. 5.

Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014 DIG, di approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04/04/2018




Abolizione del canone RAI per gli over 75enni a basso reddito. Online i modelli per chiedere l’esenzione o il rimborso

Da oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello che i contribuenti con più di 75 anni di età e con un reddito fino a 8mila euro possono utilizzare per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone tv. Un provvedimento del 4 aprile 2018 del direttore dell’Agenzia ha approvato, infatti, la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire per ottenere l’agevolazione. Con lo stesso provvedimento viene inoltre definito il nuovo modello di rimborso per coloro che, pur avendo diritto all’esenzione, avessero eventualmente già pagato il canone tv.

Chi può fare la richiesta di esenzione

La richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadini che hanno compiuto 75 anni e che, nell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione, hanno un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018. Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione, utilizzando il modulo presente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Cosa fare se l’importo è stato già pagato

Se, pur avendo diritto all’esenzione, il canone tv è già stato versato, è possibile richiedere il rimborso utilizzando l’apposito modulo approvato oggi. Con la stessa istanza può essere richiesta contestualmente anche l’esenzione dal canone.

A chi presentare la richiesta

L’istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it purché i documenti siano firmati digitalmente. Infine, tali richieste possono essere consegnate dall’interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73137/2018: «Modalità di attuazione delle disposizioni relative all’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli approvati con il provvedimento del 4 aprile 2018, prot. n. 73137/2018 sostituiscono quelli allegati alla circolare dell’Agenzia dell’entrate 20 settembre 2010, n. 46/E.




OIC pubblica l’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”

La nuova versione dell’OIC 11 (link esterno al sito web della fondazione OIC) si applica retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l’applicazione anticipata.

I paragrafi dal 21 al 24 relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” sono applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con l’entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”: “Le valutazioni nel bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern”.

Nella motivazione delle scelte fatte dall’OIC nell’ambito del processo aggiornamento dell’OIC 11 (link esterno al sito web della fondazione OIC) si legge che sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti temi:

  • la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
  • la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell’intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
  • la prospettiva della continuità aziendale.

Visto che le regole relative alla Prospettiva della continuità aziendale si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017, si riportano alcune precisazioni nell’OIC 11 contenute nella parte motiva (che si ricorda non è parte integrante dell’OIC 11). In particolare l’OIC puntualizza:

“la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

l’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile comporta l’abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 dell’OIC del principio ma, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest’ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.

Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, (Link esterno verso sito https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 ‘il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche”. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: ‘Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile’. La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio”.




Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti su CU tardive e nuove misure di favore introdotte nel periodi 2017/2018

Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla legge di Stabilità 2017 e dal decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13–14/2017), all’agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

Nessuna sanzione per i ritardi

In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, il raggiungimento del risultato da parte dell’azienda costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella circolare n. 5/2018 l’Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l’agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell’obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione unica (Cu), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l’imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia chiarisce che l’invio tardivo della nuova Cu non comporterà l’applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro.

Gruppi societari e verifica degli obiettivi

L’Agenzia chiarisce che il regime di favore può essere riconosciuto anche nell’ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. In questo caso sarà possibile individuare nell’obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l’agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell’ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l’attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Lavoratori dipendenti, il limite vale per ogni periodo di imposta

Nella circolare, l’Agenzia precisa che il limite dell’importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo di imposta. In base alla legge di bilancio 2017, l’importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell’innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro (non più 50mila). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

La conversione del premio

Tra i vari punti affrontati dalla circolare, l’Agenzia ricorda la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i benefit indicati dal Tuir (art. 51 comma 4). In particolare il lavoratore può quindi fruire del premio nella forma dell’utilizzo dell’auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell’alloggio.

Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie

Dal 2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018- in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017) ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Certificazione unica (CU) – Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

 

Normativa e Prassi

Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le modalità applicative per l’attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata




Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

Presidente: Chindemi, Relatore: Mondini

 

 

NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato – Art. 140 c.p.c. – Art. 2967 c.c

In caso di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 codice di procedura civile, l’atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane. Tale estratto non può essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione. Questo è l’importante principio che si può estrapolare dalla recente sentenza della Cassazione Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018 (di seguito riportata). Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, visto che nella sentenza cassata, in merito alla prova del perfezionamento, il giudice non aveva chiarito se intendeva riferirsi all’estratto del sito internet di Poste Italiane, oppure intendeva riferirsi altra documentazione agli atti, omettendo quindi di dare conto di come era giunto alla suddetta conclusione).

 

Sulla produzione dell’avviso di ricevimento nelle notifiche a mezzo posta, nel diverso ambito delle “notifiche processuali”, la Sezione tributaria delle Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Presidente: Cicala M., Relatore: Perrino AM. — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) in merito alla dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, ha statuito che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. (Conforme, ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

 

Nel testo integrale dell’ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi (Presidente), Dott. Antonio Mondini (Relatore/Consigliere), Dott. Oronzo De Masi, Dott. Liana Maria Teresa Zoso, Dott. Anna Maria Fasano (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso —/2013 proposto da:

D.B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato T.M.;

(ricorrente)

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato A.D.V., rappresentato e difeso dall’avvocato A.S.;

(controricorrente)

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

(resistente con atto di costituzione)

avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatti della causa

  1. D.B.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis S.p.A. per mancato pagamento di IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l’avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
  2. L’adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l’impugnazione.
  3. La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull’appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand’anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il D.B.A., ne sarebbe stato la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava, “dalla documentazione in atti”, essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito “di invio della raccomandata n. —, consegnata il 25.11.2008”; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell’avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare.
  4. D.B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi illustrati con memoria.
  5. Equitalia Sud si è difesa con controricorso.
  6. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso, D.B.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 602/73, 60 del D.P.R. 600/73, 137, 156, 160 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli articoli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla notifica di un atto amministrativo, dall’altro lato, aveva omesso di motivare sia sul fatto in sé della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della notifica, consistente nell’avere, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al consegnatario la copia della cartella.
  2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. 600/73, 137 e ss., 140 c.p.c., 2967 c.c. nonché omessa motivazione sulla circostanza, controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

2.1. Specifica il D.B.A. in proposito che l’unico documento agli atti relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazione o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l’espressione “dalla documentazione agli atti” avesse inteso riferirsi a quell’estratto, oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti avesse inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla suddetta conclusione.

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato:

3.1. La commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale motivazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la quale ha affermato che “la nullità della notifica della cartella esattoriale … è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016).

  1. Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta il difetto di motivazione della sentenza:

4.1 Nella motivazione non è specificato da quale “documentazione agli atti”, che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta il 25.11.2008.

  1. Il motivo deve pertanto essere accolto.
  2. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.
  3. La commissione dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

 

Link ai precedenti citati

L’estratto dal servizio online delle Poste non prova la consegna della raccomandata

Corte Suprema di Cassazione – Sesta sezione Civile – 3 – Ordinanza n. 19387 dell’8 novembre 2012 – Presidente: Finocchiaro M.; Relatore: Barreca GL.- PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Ricorso per cassazione – Istanza di regolamento di competenza – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Mancata attività difensiva dell’intimato – Deposito della stampa di foglio del servizio “on line” di Poste Italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.

Notifiche processuali. Non fa fede quanto riportato sul foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 25285 del 28 novembre 2014 – Presidente: Cicala M.; Relatore: Perrino AM. – PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane e di fotocopia di avviso di ricevimento di raccomandata – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso, non risultando prova della relativa notificazione – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.




On line guida del Fisco su incentivi attrazione capitale umano

Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, lavoratori “impatriati” e nuovi residenti: sono questi i destinatari della nuova guida del Fisco disponibile da oggi nella sezione “L’Agenzia informa” del sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Dopo una breve sezione introduttiva, la guida, articolata in sei capitoli, illustra nel dettaglio come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi. Il vademecum chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente gli incentivi per docenti e ricercatori e per gli “impatriati” oltre alle modalità per fruirne.

Le agevolazioni per i ricercatori e i docenti

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. La nuova guida delle Entrate illustra i requisiti che occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, come l’essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale, il trasferimento della residenza fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.

I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”

Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. Anche in questo caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al beneficio, la durata dell’agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi.

Il regime agevolato per i nuovi residenti

Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire di un’agevolazione che permette di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, pari a 100mila euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15 anni. Il beneficio è concesso a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia. All’interno della nuova guida delle Entrate è possibile trovare chiarimenti sulla scelta dell’opzione, sulle modalità di estensione del beneficio ai familiari, sui redditi esclusi dal regime agevolato, su come deve essere presentata la richiesta di interpello all’Agenzia e sul pagamento dell’imposta sostitutiva. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2018)

Link alla Guida agli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia – Aggiornamento Marzo 2018




Blocco dei pagamenti da parte delle P.A. ai contribuenti morosi. Segnalazioni all’Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

Con circolare del 21 marzo 2018, n. 13 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato diramati chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018 – (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530), – sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall’altro lato, l’estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

Nei tredici paragrafi in cui si articola, la circolare – il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario – oltre a dar conto dell’aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l’analisi dell’ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all’inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc.), onde offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, la rinnovazione dell’accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS.

Normativa e prassi

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto –Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell’8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro 31 maggio 2018

Con il provvedimento del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate, al fine di integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ha approvato una nuova versione del modello (insieme alle relative istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche), che sostituisce quella già adottata lo scorso anno con il provvedimento del 27 marzo 2017. La nuova versione deve essere utilizzata a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, che vanno trasmesse entro il 31 maggio 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni», pubblicato il 21.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 Normativa e prassi

 

  • Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275294, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.»

 

  • Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

  • Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225



Università non statali: fissata per il 2017 la spesa massima detraibile per i corsi d’istruzione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018, il decreto 28 dicembre 2017 Miur, che fissa gli importi massimi detraibili nella dichiarazione dei redditi 2018, relativi al 2017, per le iscrizioni ad atenei non statali. Il provvedimento è stato adottato in attuazione del D.P.R. 917/186, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, della lettera e) del comma 1, dell’art. 15, come sostituita dall’art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Normativa e prassi

Link al testo del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) del 28 dicembre 2017, recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

La circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Il principio del ne bis in idem può essere limitato con l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e i mercati finanziari della stessa

Siffatta limitazione, tuttavia, non deve andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. La normativa italiana in materia di manipolazioni del mercato potrebbe essere contraria al diritto dell’Unione

Il principio del ne bis in idem dispone che nessuno può essere giudicato o condannato penalmente due volte per lo stesso reato (1). Tale diritto fondamentale è riconosciuto tanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) (2) quanto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) (3). In quattro cause italiane, è stato chiesto alla Corte di giustizia d’interpretare detto principio nel contesto della direttiva IVA (4) e della direttiva sui mercati finanziari (5).

Causa C-524/15, M. – L’amministrazione finanziaria italiana ha inflitto al sig. M. una sanzione amministrativa per omesso versamento dell’IVA per l’anno 2011. In seguito, a carico del sig. M. è stato avviato un procedimento penale per gli stessi fatti davanti al Tribunale di Bergamo.

Causa C-537/16, G. Real Estate e a. (link esterno verso sito Corte di giustizia) – Nel 2007, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa («Consob») ha inflitto una sanzione amministrativa al sig. S. R, per manipolazioni del mercato. Il sig. R. ha contestato tale decisione dinanzi ai giudici italiani. Nell’ambito del suo ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione, egli ha fatto valere di aver già riportato una condanna definitiva nel 2008, per i medesimi fatti, ad una sanzione penale estinta per indulto.

Con le rispettive domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale di Bergamo e la Corte suprema di cassazione pongono interrogativi alla Corte segnatamente sulla compatibilità del cumulo di procedimenti e di sanzioni con il principio del ne bis in idem.

Nelle odierne sentenze, la Corte fa presente che, nelle situazioni summenzionate, un cumulo fra “procedimenti/sanzioni penali” e “procedimenti/sanzioni amministrativi di natura penale” potrebbe sussistere a carico della medesima persona per i medesimi fatti. Un tale cumulo di procedimenti e di sanzioni costituirebbe una limitazione al principio del ne bis in idem.

La Corte dichiara che limitazioni del genere devono avere una giustificazione dotata dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione (6). A tale proposito, la Corte precisa che una normativa nazionale che autorizza un cumulo di procedimenti e di sanzioni con natura penale deve:

  • essere finalizzata ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari;
  • prevedere regole chiare e precise che consentano al soggetto accusato di prevedere quali atti e omissioni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni;
  • garantire che i procedimenti siano coordinati fra loro per limitare a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che un cumulo di procedimenti comporta per gli interessati, e
  • garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito in

Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti nei casi di specie e del pari sincerarsi che gli oneri risultanti concretamente da detto cumulo a carico dell’interessato non siano eccessivi rispetto alla gravità dell’illecito commesso.

La Corte dichiara, infine, che i requisiti cui il diritto dell’Unione assoggetta un eventuale cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale garantiscono un livello di tutela del principio del ne bis in idem che non disconosce quello garantito dalla CEDU.

Sulla base delle menzionate considerazioni, la Corte rileva, nella sentenza M., che l’obiettivo consistente nell’assicurare la riscossione integrale dell’IVA dovuta nei territori degli Stati membri è idoneo a giustificare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale. Con riguardo alla normativa nazionale che consente di avviare procedimenti penali anche dopo l’irrogazione di una sanzione amministrativa di natura penale definitiva, la Corte osserva che, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, detta normativa consente segnatamente di garantire che il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non ecceda quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell’obiettivo.

Nella sentenza G Real Estate e a., (link esterno verso sito web Corte di giustizia) la Corte constata che l’obiettivo di tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari è idoneo a giustificare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale. Nondimeno, essa osserva che, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, la normativa italiana che sanziona le manipolazioni del mercato non sembra rispettare il principio di proporzionalità. Tale normativa nazionale, infatti, autorizza l’avvio di un procedimento amministrativo di natura penale per i medesimi fatti che hanno già costituito l’oggetto di una condanna penale. Orbene, la sanzione penale sembra essere idonea a reprimere essa stessa l’infrazione in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva. In condizioni del genere, proseguire un procedimento amministrativo di natura penale per i medesimi fatti che hanno già costituito oggetto di una simile condanna penale eccederebbe quanto strettamente necessario a conseguire l’obiettivo di tutela dei mercati. Inoltre, la normativa in parola non sembra garantire che l’insieme delle sanzioni sia proporzionato alla gravità dell’illecito.

Cause riunite C-596/16 e C-597/16, D. e Z. (link esterno verso sito web Corte di giustizia) – Nel 2012, la Consob ha inflitto delle sanzioni amministrative al sig. D e al sig. Z. per abuso d’informazioni privilegiate. Essi hanno fatto valere davanti alla Corte suprema di cassazione che, nel procedimento penale per i medesimi fatti avviato parallelamente al procedimento amministrativo, il giudice penale aveva constatato che gli abusi di informazioni privilegiate non erano sussistenti. L’autorità di cosa giudicata della sentenza penale definitiva di assoluzione impedisce, secondo il diritto processuale nazionale, la prosecuzione del procedimento amministrativo per gli stessi fatti. In tale contesto, la Corte suprema di cassazione chiede alla Corte se, tenuto conto del principio del ne bis in idem, la direttiva sui mercati finanziari osti a siffatta normativa nazionale. La menzionata direttiva impone, infatti, agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa sull’abuso d’informazioni privilegiate.

Nell’odierna sentenza, la Corte dichiara che una normativa nazionale di tal genere non è in contrasto con il diritto dell’Unione, tenuto conto del principio dell’autorità di cosa giudicata, il quale è dotato di grande rilevanza tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali. Inoltre, laddove vi sia una sentenza penale definitiva di assoluzione che dichiara l’assenza dell’infrazione, la prosecuzione di un procedimento di sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale sarebbe incompatibile con il principio del ne bis in idem. In una situazione simile, infatti, la prosecuzione di tale procedimento eccederebbe manifestamente quanto necessario per conseguire l’obiettivo consistente nel proteggere l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari. (Così, comunicato Stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 34/18, del 20 marzo 2018)

Link al testo della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Grande Sezione del 20 marzo 2018, Causa C‑524/15, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 10-bis, comma 1, e 10-ter, comma 1, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74

Nota (1) – Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, v. comunicato stampa n. 19/13).

Nota (2) – Articolo 50 della Carta.

Nota (3) – Protocollo n. 7 (articolo 4) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Nota (4) – Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Nota (5) – Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).

Nota (6) Conformemente all’art. 52, par. 1, della Carta, secondo cui «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».




Bonus per l’acquisto di strumenti musicali anche per il 2018. Approvate le nuove regole

Esteso anche al 2018 il bonus per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti iscritti a specifici corsi musicali. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018, prot. n. 60401/2018, l’Agenzia chiarisce che, per gli acquisti effettuati nel 2018, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di 2500 euro. Il provvedimento, inoltre, aggiorna l’elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell’agevolazione.

A chi interessa la proroga

Il bonus viene prorogato per gli acquisti di strumenti musicali nuovi effettuati nel 2018 da parte degli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In cosa consiste il bonus

Il contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi deve essere anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto pari al 65% del prezzo finale e per un massimo di 2500 euro viene rimborsato al rivenditore o produttore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Agli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione nel 2016 e nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

Come funziona il credito d’imposta

Lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d’imposta per il rivenditore o produttore, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro. Prima di concludere la vendita, il rivenditore deve comunicare all’Agenzia il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto. Le comunicazioni devono essere effettuate a partire dal 26 marzo 2018 utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline. Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate, in ragione della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascun studente. La ricevuta, inoltre, indicherà l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 e nel 2017. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018)

Normativa e prassi

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018, prot. n. 60401/2018, recante: «Proroga per il 2018 del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e aggiornamento dell’elenco degli istituti musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, sostituito da ultimo dall’allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017», pubblicato il 19.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2017, prot. n. 93483, recante: «Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, come sostituito dall’allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell’11 aprile 2017» pubblicato il 15.05.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017, prot. n. 50771, recante: «Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pubblicato il 15.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 31 marzo 2017, con oggetto: Bonus acquisto strumenti musicali nuovi – articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232




C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani

L’Inps, con la circolare n. 80/2012 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati), diffusa a seguito delle novelle introdotte dall’ art. 9-bis della L. n. 40/2007, come inserito dall’art. 6, comma 2, lettera f-sexies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ebbe a precisare che l’obbligo contributivo verso Gestione artigiani è legato al semplice svolgimento dell’attività. In pratica, spiegava la circolare del 2012, la disciplina introdotta dal citato articolo 9-bis consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. Ora, l’Ente previdenziale, con il messaggio Inps 1138 del 14 marzo 2018 (di seguito riportato), individua, invece, delle situazioni in cui, anche a fronte di un’attività artigianale “di fatto”, non scatta l’obbligo contributivo nella Gestione. È il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale situazione, l’impresa non può essere considerata artigiana in quanto non riconducibile alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Naturalmente, la medesima, potrà tuttavia, legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali. Il messaggio termina con l’invito agli uffici a riesaminare, caso per caso, secondo i criteri esposti, il contenzioso pendente concernente le iscrizioni alla Gestione, per provvedere, ricorrendone i presupposti, al relativo abbandono.

 

Messaggio INPS – (MSG) n. 1138 del 14 marzo 2018

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di un’impresa artigiana – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 — Criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani “di fatto” – Casistica più frequente di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40

1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 80/2012, avente ad oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59 – Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.

L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2011, pag. 1913), illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.

D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio

Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).

Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.

Si evidenzia che l’art. 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l’artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che «l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali».

Ne consegue che le imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.

Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali.

Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all’iscrizione alla gestione previdenziale.

3. Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa «costituita ed esercitata in forma di società […] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo».

Pertanto, nell’ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. Ne consegue l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.

4. Soci di S.r.l. pluripersonale

Dalla formulazione dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l’esistenza di una mera facoltà e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.

5. Contenzioso

Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni.

Le Strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.

Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.




Bonus ristrutturazioni edilizie. È online la nuova Guida delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Da oggi è anche online il nuovo video sul canale YouTube dell’Agenzia con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all’Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

 

Bonus anche per il 2018 e invio dei dati all’Enea

 

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.

La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

 

L’agevolazione per box e posti auto

 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

 

L’IVA ridotta

 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell’aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

 

Le altre novità

 

Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l’agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

In tema di IVA agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l’intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all’autonomia funzionale delle “parti staccate” rispetto al manufatto principale.

Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2018)

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2018




Nuovo modello di dichiarazione di successione telematica. Fino al 31 dicembre 2018 possibile utilizzare il “vecchio” Modello 4

Da oggi (15 marzo 2018) è possibile inviare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che vale anche come domanda di volture catastali senza necessità di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia, sostituisce quello approvato lo scorso giugno. Grazie al nuovo format, sarà possibile ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l’originalità del documento. Da gennaio 2017 sono state trasmesse online 56mila successioni, di cui oltre 15mila dall’inizio di quest’anno.

Dalla compilazione all’attestazione di avvenuta presentazione: tutto online

Con la nuova versione del modello, sarà sufficiente pagare l’imposta di bollo e i tributi speciali per richiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. L’attestazione, in formato Pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (cvd), che consentiranno di verificarne l’originalità direttamente sul sito delle Entrate. In questo modo, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente. Il modello con le relative istruzioni è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla dichiarazione di successione, dove trovano spazio anche le “Risposte alle domande più frequenti” dei cittadini.

Doppio binario anche per tutto il 2018

Il nuovo modello, approvato a dicembre 2017, potrà essere utilizzato a partire da oggi (15 marzo 2018) per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi alla novità della successione telematica, fino al 31 dicembre 2018 sarà comunque possibile utilizzare, in alternativa, il vecchio modello in formato cartaceo (Modello 4), presentandolo presso l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia. La dichiarazione di successione cartacea resta, invece, l’unica via per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 marzo 2018)

Modelli e istruzioni

(Approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di del 28/12/2017, con oggetto: approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Link esterni al sito http://www.agenziaentrate.gov.it )

Provvedimento – pdf

Specifiche tecniche – pdf -(aggiornate al 9/03/2018)

Modello 4

Modulo 04 – Dichiarazione di successione – pdf




Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell’INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la “verifica” all’atto del pagamento di pensioni e indennità di fine servizio o di fine rapporto

I commi da 986 a 989, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530), hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Sulla novella l’INPS, con Messaggio n. 1085/2015, illustra le procedure di “verifica” da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602




Avviata la procedura per la cancellazione dal registro delle imprese di 500 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Lazio, Marche e Puglia

Considerato che 500 cooperative – riportate nell’elenco (link esterno al sito web: http://www.gazzettaufficiale.it) con sede nelle Regioni Lazio, Marche e Puglia – sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d’esercizio da oltre cinque anni, disposta la conseguente cancellazione dal registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione (G.U. n. 60 del 13.03.2018), i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, saranno cancellate dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all’art 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.




Professionisti: obbligo contributivo Inps e trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso

Con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, l’Inps puntualizza la propria posizione in merito alla individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Nello stesso documento individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 45 del 9 marzo 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributo dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi – Obbligo contributivo – Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata – Nozione di ente previdenziale -Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Trasferimento della contribuzione indebitamente versata – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 18, commi 11 e 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 




Sismabonus riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione

I soggetti IRES possono usufruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà (il cosiddetto “Sismabonus”) anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione. È il chiarimento della risoluzione n. 22/E di oggi, che evidenzia come la detrazione fiscale, introdotta con il D.L. 63/2013, spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

Un bonus che punta a rendere gli edifici sicuri

Il D.L. 63/2013, modificato da ultimo dalla legge 232/2016, (Legge di bilancio 2017) prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Possono accedere all’agevolazione sia i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) a patto che le costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013 l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Con la risoluzione di oggi, l’Agenzia specifica che, essendo il Sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone, l’agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi IRES che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l’edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

Come si applica il Sismabonus

La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 marzo 2018)

 Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 12 marzo 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione – Art. 16, comma 1-bis, del D..L 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90




Sanzioni per l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum del Mef

Da oltre 10 anni con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. L’attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011 (D.L. 201/2011). Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro. Per questo si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”. Se l’importo è inferiore a 1.000 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola. I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era risultato scarsamente dissuasivo.

Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità la tra l’importo trasferito e la sanzione. Dall’indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l’oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum

Assegni in bianco o senza clausola di trasferibilità
Violazioni ex art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 dal 4 Luglio 2017 al 7 marzo 2018

Numero assegni con importo
pari o superiore a 1.000 euro
oggetto di contestazione
sanzioni irrogate oblazioni pagate
totale
nazionale
1.692 0 107

OBLAZIONE = somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione.

SANZIONE = importo versato al termine del procedimento, una volta attestata la violazione.

Ecco qualche informazione utile per saperne di più e capire come comportarsi.

Perché è vietato l’utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell’indicazione del beneficiario?

Un assegno trasferibile ovvero privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?

La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 D.Lgs. 231/2007). E’ possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un imposta di bollo di euro 1,50.

L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario,soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in “forma libera” e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile: – utilizzare i moduli di assegni del libretto esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario – utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.

E’ importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.

Come funzionano le sanzioni?

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall’importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all’importo degli assegni irregolari emessi (dall’1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l’inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull’istituto dell’oblazione, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l’oblazione – che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo – nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L’Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell’oblazione è fissato per legge.

Si deve sempre pagare l’oblazione?

È importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad euro 2.000. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 euro) o anche molto più elevata dell’importo dell’oblazione (fino a 50.000 euro). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall’interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l’oblazione era pari al 2 per cento dell’importo e risultava ‘vantaggiosa’: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l’applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio. (Così, nota Mef del 12 marzo 2018) –

I documenti pubblicati:

Il nuovo Codice Antiriciclaggio

Le principali novità inserite nel “nuovo” D.Lgs. n. 231/2007

Il decreto legislativo che “riscrive” le disposizioni antiriciclaggio

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»

Il testo “riscritto” dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»

Primi chiarimenti:

Antiriciclaggio. Le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – prot. DT 54071 del 6 luglio 2017: «ANTIRICICLAGGIO – Sanzioni – Procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007 – Modifiche introdotte dall’articolo 5 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio) – Prime indicazioni operative – Periodo transitorio cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 – Applicazione del Favor rei – Artt. 56, 57, 58, 65, 67, 68 e 69 del D.Lgs. 21/09/2007, n. 231 – L. 24/11/1981, n. 689»

Nuove disposizioni antiriciclaggio: i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria

Nota dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 4 luglio 2017: «ANTIRICICLAGGIO – Nuove disposizioni – Norme transitorie sull’applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione – Provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria – D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 – Modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 90»

Antiriciclaggio, online le FAQ del Dipartimento del Tesoro sulle novità introdotte dalla normativa

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una sere di risposte utili (link esterno http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/) che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.




Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Con circolare n. 4 del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. La circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, raccoglie i chiarimenti forniti in materia. Il documento fornisce in allegato un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico.

 

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 12 marzo 2018, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico Flusso telematico 730-4 – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati dalla Circolare

Sostituto d’imposta non tenuto all’effettuazione del conguaglio: disciplinata la comunicazione diretta con l’Agenzia delle Entrate

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n 164», pubblicato il 14 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

730 precompilato: fissate le modalità di accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 7 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175», pubblicato il 9 giugno 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 322/98, n. 322, le società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati. Inoltre, viene modificato l’articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all’albo degli Ingegneri e gli iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”, anche riuniti in forma associativa, nonché le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.

Questo il testo del provvedimento:

“1. Società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1.1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

a) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

b) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

1.3. Nell’articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) tramite gli iscritti all’albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;”

2. Iscritti all’albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative

2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a)  gli iscritti all’albo degli Ingegneri,

b) gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”,

c) le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica”.

Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616, recante: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti», pubblicato il 09.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni

Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell’8 febbraio 2013, n. 34, recante: «Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06/04/2013




Deposito dei bilanci 2018: è online il manuale operativo 

È online il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2018” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018 è online sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it .

Tassonomia XBRL

Si ricorda che con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il Mise ha dato notizia che dal giorno 19 gennaio 2018, sul sito istituzionale www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero evidenzia che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce CII Crediti dell’attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l’OIC12 e OIC25

Link al testo del Manuale bilanci 2018 (in pdf. 3.1MB)

(Link esterno al sito web: http://www.unioncamere.gov.it/)




Tirocinio da revisore legale: approvate le linee guida

Approvate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 le Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti. Le Linee guida, già sottoposte ad una consultazione pubblica delle categorie interessate, si propongono di fornire agli interessati le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, rivolgendosi non soltanto ai tirocinanti, ma anche ai revisori legali (“dominus”) cui è affidata l’effettiva maturazione professionale del praticante. Le Linee guida costituiscono, inoltre, un ausilio per l’aspirante revisore legale nel momento della predisposizione della relazione periodica, di cui è proposto un modello-tipo. È in corso l’aggiornamento del modello on-line di compilazione della relazione annuale, che sarà reso disponibile a breve nell’apposita sezione del sito istituzionale. Nelle more, è possibile continuare ad utilizzare il modello TR-04, avendo cura che dallo stesso emergano tutte quelle informazioni che sono essenziali per una piena comprensione dell’attività di revisione legale cui il tirocinante ha in concreto assistito o partecipato, in coerenza con i criteri enunciati dalle Linee guida.

Il testo delle LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il testo della determina RGS del 23 febbraio 2018

La relazione illustrativa

(Link esterni al sito del web dalla Ragioneria dello Stato)




ZF Lombardia. Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni

La richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo

Pubblicata la circolare n. 144225/2018 attuativa della disposizione della legge di bilancio 2018 che proroga e rifinanzia per il 2018 e il 2019 le esenzioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012.

Le imprese già beneficiarie delle agevolazioni potranno presentare la richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pertanto, le imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la ZF Lombardia possono fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale de minimis, di importi pari a quello già loro concesso con il decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

L’accesso alle agevolazioni di cui al citato articolo 1, comma 719, della legge n. 205/2017 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio 2016, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui “facsimile” è riportato nell’allegato alla circolare n. 144225/2018. Si segnala che le imprese beneficiarie che intendono usufruire della proroga per l’anno 2017, disposta dall’articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e non hanno ancora presentato, alla data di pubblicazione della citata circolare, richiesta al Ministero, possono effettuare una unica comunicazione per le annualità 2017, 2018 e 2019, dandone evidenza nel citato modello.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dal 12 marzo 2018 e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

Link al testo della Circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144225 con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Per maggiori informazioni: Scheda informativa Mise ZF Lombardia