Misure per la giustizia tributaria digitale

 

L’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all’udienza pubblica.

 

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame reca:

a) alcune modifiche all’articolo 16-bis (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo n. 546 del 1992;

b) l’aggiunta, al medesimo decreto legislativo, dell’articolo 25-bis.

 

Le modifiche dell’articolo 16-bis riguardano:

  • l’integrazione della rubrica con il riferimento ai depositi telematici, cosicché la nuova rubrica recita: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
  • la sostituzione del quarto periodo del comma 1 in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte;
  • la sostituzione del comma 2 in modo tale che nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad esempio: casella di PEC piena ovvero PEC non più attiva), le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell’articolo 16. Come precisato dalla relazione accompagnatoria “nelle predette ipotesi, le notificazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributarie solo laddove sono state esperite preventivamente le procedure di notifica indicate nell’articolo 16”.
  • la sostituzione del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371), e nei successivi decreti di attuazione, mentre nella precedente formulazione la trasmissione telematica rappresentava una facoltà. Si aggiunge, inoltre, che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possano autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche (lett. a), n. 4);
  • l’inserimento del comma 3-bis, in base al quale i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni (lett. a), n. 5);.

Si ricorda che sulla base di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo le disposizioni contenute nei suddetti commi 3 e 3-bis dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 16 dispone, altresì, l’inserimento, dopo l’articolo 25, dell’art. 25-bis riguardante il potere di certificazione della conformità, i cui 5 commi prevedono, nell’ordine:

  • che, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005);
  • che analogo potere di attestazione di conformità sia esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria;
  • che la copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico;
  • che l’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo esonera dal pagamento dei diritti di copia;
  • che nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che l’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371), e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte (carta o telematico) nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Il comma 3 dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione degli enti locali, provvedano ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, n. 53 − in base ai quali l’avvocato può estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del CAD. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il testo dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 16
Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-bis (1):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;

2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;

b) dopo l’articolo 25, è aggiunto il seguente: «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità). — 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.

3.La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».

2. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1), nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (2), provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (3). I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (4), può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

 

Nota (1)

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 Art. 16-bis
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (1)

(Rubrica così sostituita alla precedente «Comunicazione e notificazioni per via telematica» dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 1), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018)

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. (Il periodo da «La comunicazione» fino a «difensori della parte.» è stato così sostituito al precedente «Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.» dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018)

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16. (Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 3), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018, al precedente che si riporta:

«2. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».)

3. (2) Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. (Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del DL 23/10/2018, n. 119, al precedente che si riporta:

«3. (2) Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.».

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DL 23/10/2018, n. 119, tale sostituzione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019)

3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. (Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 5), del DL 23/10/2018, n. 119. Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DL 23/10/2018, n. 119, tale inserimento si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019)

4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

(1) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, a decorrere dal 01.01.2016.

 (2) Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 23/10/2018, n. 119, il presente art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente al 24.10.2018 data di entrata in vigore del sopracitato D.Lgs. n. 119/2018, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/12/2013, n. 163 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371), e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, tali disposizioni contenute nel presente comma 3 dell’art. 16-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come modificato dall’art. 9 del sopracitato D.Lgs. n. 156/2015, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/12/2013, n. 163.

 

Nota (2)

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

 

Art. 53
Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l’adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l’iscrizione nell’albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

 

Nota (3)

 L 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

 

Art. 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

 

Nota (4)

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 

Art. 34
Discussione in pubblica udienza

1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’articolo 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.




Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

 

L’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998.

La novella in esame stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Così, ad esempio, per un’operazione eseguita il 25 febbraio 2019 e fatturata il 6 marzo successivo, il cessionario/committente, che abbia ricevuto ed annotato il documento entro il 15 dello stesso mese, avrà la possibilità di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (febbraio 2019) e, dunque, di portare subito in detrazione l’imposta.(esempio tratto dal testo trascritto dell’audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato)

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, “tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cosiddetta “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica …, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento”.

Il testo dell’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 14
Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».

 

Nota (1)

DPR 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 1
Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (Il periodo da «Entro il medesimo termine» fino a «nell’anno precedente.» è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, al precedente che si riporta:

«1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.». Nel previgente comma 1 le parole «Entro il giorno 16 di ciascun mese» sono state così sostituite alle precedenti «Entro il giorno 15 di ciascun mese» dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

[2. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l’anno in corso all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a cinquanta milioni di lire.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostituite con l’indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»)

[2-bis. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

[2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l’ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. (Le parole da «all’ufficio dell’imposta» fino a «scelta operata» sono state così sostituite alle precedenti «all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente» dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione]. Se l’importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta]. (Le parole da «, e annotata» fino a «relativa attestazione» sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. L’ultimo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (Le parole «1, 2, 2-bis, 2-ter e 4» sono state così sostituite alle precedenti «1, 2 e 4» dall’art. 2, comma 5, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; le parole «articoli 33, 73, primo comma, lettera e) e 74» sono state così sostituite alle precedenti «articoli 33 e 74» dall’art. 2, comma 5, lett. b) del medesimo D.P.R. 542/99)




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

L’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), novellando l’articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abroga l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

Tuttavia, la semplificazione dovrebbe applicarsi anche per i soggetti comunque esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria, quali i contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

  Art. 13
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.




Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

L’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (e non più con riferimento alla data della loro emissione). Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

In altri termini, l’articolo 12 dispone che tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetti extraUe) devono essere annotare in un apposito registro nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Come specificato dalla relazione illustrativa, “tutte le fatture emesse, ossia quelle cosiddette “immediate”, quelle cosiddette “differite/riepilogative” di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti stabiliti nell’Unione europea (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE o ricevute dai medesimi (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)), devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo.

Viceversa, in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)) le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 12
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».




Semplificazione in tema di emissione delle fatture

 

L’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introduce una norma di valenza generale – “e dunque al di là della sola fatturazione elettronica” – che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. La norma non incide la disciplina dell’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.

In particolare la lettera a) del comma 1, in previsione del nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, prevede, tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. L’articolo in esame, nello stabilire il nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, provvede a inserire conseguentemente questa nuova ipotesi all’interno dell’elenco richiamato. La lettera b) dispone che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Come specificato dalla relazione illustrativa “nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (dieci giorni) sia effettuata anche tale trasmissione”

Il comma 2 dispone che le modifiche introdotte dall’articolo si applicano a decorrere dal 1°luglio 2019, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, previste per il primo semestre 2019 dall’articolo 10 del decreto legge in esame. La norma, quindi, stabilisce che l’applicazione del nuovo termine di 10 giorni per la trasmissione della fattura si applica allo scadere del periodo di vigenza del termine più favorevole previsto in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.

Il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 11
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.




Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

L’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), prevede che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Come spiega la relazione accompagnatoria “con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo”.

Si ricorda che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018” —in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017), in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nell’ambito dei rapporti tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dal 1° gennaio 2019.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) ha reso noto l’intento, per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, di mettere a disposizione degli operatori una serie di servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica.

In particolare, la lettera a) del comma 1, prevede per il primo semestre dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (1°gennaio 2019), la non applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che l’articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 1, stabilisce che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta. In questi casi, secondo il comma 4 del medesimo articolo, la sanzione comunque non può essere inferiore a euro 500. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Il comma 3 dispone che se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e comunque non inferiore a euro 500 (comma 4). Il comma 8 prevede inoltre che anche il cessionario o il committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.

La lettera b) del comma 1, dispone che qualora la fattura sia emessa ancora più tardivamente, ovvero entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell’80%.

Il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (1), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

 

Nota (1)

 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23

 Art. 1
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. [Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.] (Il periodo da «Per specifiche categorie di soggetti» fino a «3 aprile 2013, n. 55.» è stato soppresso (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 1), della L. 27/12/2017, n. 205)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. (Le parole «anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» sono state inserite (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 2), della L. 27/12/2017, n. 205. Le parole «o stabiliti» sono state inserite (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 2), della L. 27/12/2017, n. 205)

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge23 dicembre 2014, n. 190. (Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L. 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. (Comma inserito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4), della L. 27/12/2017, n. 205)

3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Comma inserito dall’art. 11, comma 2-bis, del D.L. 12/07/2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 09/08/2018, n. 96, a decorrere dal 12.08.2018)

[4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.] (Comma abrogato (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 5), della L. 27/12/2017, n. 205)

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva. (Le parole «dei commi 3 e 3-bis» sono state così sostituite (1) alle precedenti «del comma 3» dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 6), della L. 27/12/2017, n. 205)

6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Il periodo da «Per il primo semestre» fino a «aggiunto del periodo successivo.» è stato inserito dall’art. 10, comma 1 del D.L. 23/10/2018, n. 119. In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 7), della L. 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«6. Ai contribuenti che esercitano l’opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». In precedenza le parole «all’articolo 11, comma 2-bis» erano state così sostituite alle precedenti «all’articolo 11, comma 1» dall’art. 1-ter, comma 6 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172, a decorrere dal 06.12.2017)

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria. (Comma aggiunto (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8), della L. 27/12/2017, n. 205)

6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. (Comma aggiunto (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8), della L. 27/12/2017, n. 205)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L n. 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.




Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (Dis)

L’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, entro un duplice limite: uno relativo, pari al 30 per cento di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo.

Il contribuente deve aver presentato le dichiarazioni fiscali per tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 e non deve essere a conoscenza (formale) di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. E’ esclusa l’emersione di attività costituite e/o detenute all’estero)

Costo della definizione

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, una imposta sostituiva, determinata applicando:

  • un’aliquota del 20 per cento sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP;
  • un’aliquota del 20 per cento ai fini delle maggiori ritenute;
  • un’aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria del 22%).

 

Nel dettaglio, il comma 1 consente ai contribuenti, entro il termine del 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento a:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • ritenute e contributi previdenziali;
  • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • imposta sul valore aggiunto (IVA).

La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di due limiti: uno relativo, pari al 30 per cento di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo.

Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione è ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;

c) l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 22 per cento) prevista dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 3 stabilisce le modalità con cui devono essere integrate le dichiarazioni e corrisposti i relativi tributi.

In particolare, ai contribuenti è richiesto di inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle entrate in via telematica (ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento (lettera a)).

Dopo aver presentato la dichiarazione integrativa speciale, ai contribuenti è richiesto di provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997. Il versamento potrà essere:

  • effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero
  • ripartito in dieci rate semestrali di pari importo. In tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata (lettera b)).

Il comma 4 regola i casi in cui i dichiaranti non dovessero eseguire in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione integrativa speciale, tanto nel caso di pagamento in unica soluzione quanto nel caso di rateizzazione. Qualora si verifichi il mancato o incompleto versamento, la dichiarazione diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Le somme non corrisposte sono iscritte a ruolo a titolo definitivo, trovando esplicitamente applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

Il comma 5 vieta l’utilizzo delle perdite di cui agli articoli 8 e 84 del D.P.R. n. 917 del 1986, a scomputo dei maggiori imponibili inclusi nella dichiarazione integrativa speciale.

La dichiarazione integrativa speciale non può inoltre costituire titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare un minor credito d’imposta rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, la differenza dovrà essere versata secondo le modalità sopra illustrate.

Il comma 6 prevede che ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applichi l’articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014.

Pertanto:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e per gli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

Il comma 7 stabilisce che la dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. Nei commi 7 e 8 vengono inoltre previste specifiche ipotesi in cui la procedura non è esperibile.

In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale è esclusa:

  • se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 (comma 7, lettera a));
  • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell’inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame (comma 7, lettera b));
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale prevista dall’articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Il comma 9 stabilisce che chiunque si avvale fraudolentemente della procedura di cui all’articolo in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Resta ferma l’applicabilità degli articoli:

  • 648-bis (riciclaggio, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 000 a euro 25.000);
  • 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 000 a euro 25.000);
  • 648-ter.1 (autoriciclaggio, punibile con la reclusione da reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 500 a euro 12.500) del codice penale;
  • 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da due a cinque anni e la confisca di denaro, beni o altre utilità).

Ai sensi del comma 10, l’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Il comma 11 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in commento.

Infine, ai sensi del comma 12, le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il testo dell’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 9
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;

c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:

a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (1), e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.

6. Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2).

7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (3). Resta ferma l’applicabilità degli articoli 648-bis (4), 648-ter (5), 648-ter.1 (6) del codice penale e dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (7).

10. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei precedenti commi.

12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

 

Nota (1)

DPR. 29 settembre 1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 14
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

 [1] Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

 

Nota (2)

 

L 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

 Art. 1, comma 640

 

640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore: (le parole «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis» sono state così sostituite alle precedenti «degli articoli 2, comma 8» dall’art. 5, comma 2, lett. a), del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225, a decorrere dal 24.10.2016)

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

b) i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione; (le parole «ai soli elementi» sono state così sostituite alle precedenti «agli elementi» dall’art. 5, comma 2, lett. b), del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225, a decorrere dal 24.10.2016)

c) i termini di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

 

Nota (3)

 

DL 28 giugno 1990, n. 167, conv., con mod.,

dalla L 4 agosto 1990, n. 227

Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori

 Art. 5-septies
Esibizione di atti falsi e comunicazione
di dati non rispondenti al vero

 

1. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L 15/12/2014, n. 186.

 

Nota (4)

Codice Penale

Art. 648-bis
Riciclaggio

[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (Le parole «5.000 a euro 25.000» sono state così sostituite alle precedenti «1.032 a euro 15.493» dall’art. 3, comma 1, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015)

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Nota (5)

Codice Penale

 Art. 648-ter
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (Le parole «5.000 a euro 25.000» sono state così sostituite alle precedenti «1.032 a euro 15.493» dall’art. 3, comma 2, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015)

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

[4] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Nota (6)

Codice Penale

 

Art. 648-ter.1
Autoriciclaggio (1)

[1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[7] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 3, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015.

 

Nota (7)

 

DL 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod.,
dalla L 7 agosto 1992, n. 356

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

 Art. 12-quinquies
Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori

1. (Comma abrogato dall’art. 7, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21)

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.




Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018

Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali sono gli effetti dell’opzione. Con la circolare n. 19 E del 31 ottobre 2018 , le Entrate fanno il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tutti i vincoli, punto per punto

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Adesione secondo il principio “all-in all-out” e interpello per i casi dubbi

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo IVA tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre perché il Gruppo IVA abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’IVA di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972).

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018, con oggetto: GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Il modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni»

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018:«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

Compilazione web – Costituzione Gruppo Iva

“Costituzione Gruppo Iva” è l’applicazione web che consente la compilazione del modello AGI/1 da parte del rappresentante del Gruppo, la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti e la presentazione da parte dello stesso rappresentate. (link sito Agenzia delle entrate),

Attenzione: per compilare e presentare il modello direttamente online è necessaria la registrazione ai servizi telematici (Fisconline/Entratel)




Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione

L’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

  • prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco)
  • prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

Le imposte in oggetto della definizione sono previste dall’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi). Trattandosi di prodotti diversi dal tabacco, essi sono assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa.

Le scadenze temporali per l’adesione (comma 2) sono:

  • entro il 28 febbraio 2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet istituzionale la modulistica e le modalità per l’adesione alla definizione anticipata;
  • entro il 30 aprile 2019 il soggetto obbligato manifesta all’Agenzia medesima la propria intenzione di aderire alla definizione agevolata;
  • qualora la suddetta pubblicazione da parte dell’Agenzia non avvenga entro il 28 febbraio 2019, la dichiarazione di adesione dovrà essere inviata dal soggetto obbligato entro 60 giorno dalla pubblicazione.

I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.

Ai sensi del comma 3 nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare dell’imposta dovuta. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014 (recante “Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina” – di seguito riportato), la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

La presentazione della dichiarazione di adesione sospende per novanta giorni i termini per le impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Quando l’impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dell’Amministrazione tributaria fino al perfezionamento della definizione agevolata (comma 4), il quale avviene con il pagamento dell’interno importo oppure della prima rata entro 60 giorni della comunicazione (di cui al comma 6) da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 5).

Il citato comma 6 dispone, al riguardo, che la medesima Agenzia comunichi al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione. Entro 60 giorni da tale comunicazione il debitore è tenuto a pagare l’ammontare dovuto ovvero la prima rata (comma 7).

Ai sensi del comma 8, l’opzione per il pagamento rateale mensile è indicata dal debitore nella dichiarazione di adesione. Si può optare per un massimo di 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia per almeno sei mensilità. La garanzia può essere prestata, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 348 del 1982, alle condizioni ivi prescritte, mediante:

  1. reale e valida cauzione (ex 54 del regio decreto n. 827 del 1924);
  2. fidejussione bancaria;
  3. polizza assicurativa.

Il mancato pagamento di sei mensilità consecutive, determina la decadenza del beneficio del pagamento rateale nonché l’obbligo di versamento degli importi dovuti residui entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

Se l’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerta la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2 la definizione agevolata perde di efficacia (comma 9).

Il testo dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (1), con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all’Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l’Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell’Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.

3. Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (1). Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014 (2), la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall’Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.

5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell’intero importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.

7. L’ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia stessa.

8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Nota (1)

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

 Art. 62-quater
Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (1)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell’imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell’imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonchè gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonchè le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

5-bis. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell’adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell’autorizzazione.

7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 22, del D.L. 28/06/2013, n. 76, conv., con mod., dalla L. 09/08/2013, n. 99.

Nota (2)

 

Decreto 29 dicembre 2014

Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina

 Art. 6
Regime del deposito

1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato.

2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico.

3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l’altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.

4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:

a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l’attività di produzione;

b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.

6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.

7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all’Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l’imposta complessiva.

 

 




Particolari definizioni agevolate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI

L’articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Queste possono avvalersi:

  • della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
  • della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale regolata dal successivo articolo 9 del decreto legge in esame per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. Sul punto, la relazione accompagnatoria precisa che le società e associazioni suddette possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale “nel limite di euro trentamila per singola imposta e per periodo d’imposta”.

Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del comma 2:

  • avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2 del decreto legge in esame, versando per intero l’imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a));
  • avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 del decreto in esame (lettera b)).

Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell’esito delle eventuali pronunce giurisdizionali. In particolare, prendendo come riferimento la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del:

  • 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1);
  • 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera b), numero 2);
  • 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

Il comma 3 precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

 

Il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.




Definizione agevolata delle controversie tributarie

L’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). In altre parole, la definizione è possibile solo per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio).

Non sono, invece, definibili le liti pendenti nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, possono quindi essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia si intende, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (di seguito riportato) sul processo tributario, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In deroga al comma 1, e per il solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:

  1. a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  2. b) di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 2).

Ai sensi del comma 3, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Il costo per la chiusura della lite fiscale in cui è parte l’Agenzia delle entrate

Per le controversie pendenti in primo grado per le quali non sia stata ancora emessa sentenza e per le controversie che hanno dato luogo a sentenza favorevole all’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia resa:

  • importo integrale del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente in primo grado:

  • 50 per cento del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente in secondo grado:

  • 20 per cento del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:

  • 15 per cento del valore in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018;
  • 40 per cento in tutti gli altri casi.

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, (sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame).

Sono invece escluse dalla definizione, ai sensi del comma 5, le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21, dell’articolo 3 (comma 7).

Ai sensi del comma 8, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 9 prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).

Ai sensi del comma 10, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vale a dire dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (comma 11).

In base al comma 12, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo si estingue, con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate (comma 13).

Il comma 14 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 15 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di attuazione del presente articolo.

Infine, il comma 16 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il testo dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 6
Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nota (1)

 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 

Art. 12, comma 2
Assistenza tecnica 

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.




Definizione integrale e agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018

L’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n 119/2018).

In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.

Si ricorda che processi verbali di constatazione (PVC), di cui all’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, sono i verbali coi quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Secondo un preciso orientamento della Suprema Corte di Cassazione la mancata redazione del PVC non può considerarsi giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non sia stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione rivolta al contribuente (cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI – T, n. 9176 del 23 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2014, pag. 621). Sempre sulla necessità della redazione del processo verbale di chiusura operazioni per ogni attività svolta nei confronti del contribuente sottoposto a controllo fiscali, la Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con Sent. n. 20770 dell’11 settembre 2013, ha avuto modo di rilevare che qualora ai fini dell’accertamento dell’imposta (nella specie IVA) sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi indicati dall’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento.

Nel dettaglio, articolo in esame al comma 1, al fine di definire i PVC, pone anzitutto un adempimento dichiarativo a carico del contribuente, che deve presentare apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale.

La definizione agevolata è applicabile ai PVC consegnati in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali e ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE)
  • imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sono definibili i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997. Pertanto, l’eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all’accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale. In presenza di atto di accertamento o di invito notificato entro il 24 ottobre contribuente può, eventualmente, avvalersi della possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio e gli avvisi di accertamento delle entrate prevista dal successivo articolo 2 del decreto legge n. 119/2018.

Il comma 2 indica i termini di presentazione delle dichiarazioni di regolarizzazione: esse vanno inoltrate entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Condizione per l’inoltro è che riguardino violazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’IVA di cui all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tenendo, eventualmente, conto del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 78 del 2009), sia ai fini dell’accertamento, sia della contestazione di sanzioni.

Il comma 3 vieta di utilizzare nella dichiarazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, che rispettivamente disciplinano le modalità di computo delle perdite e il relativo regime di riportabilità nel tempo, anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini. In pratica, il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.

Se il processo verbale è riferito a soggetti “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR, il comma 4 consente anche i soci di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Ai sensi del comma 5, la regolarizzazione avviene versando le sole imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, nel termine del 31 maggio 2019. Non sono applicate né le sanzioni collegate al tributo (irrogabili contestualmente all’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), né gli interessi.

Fa eccezione alla regola del comma 5 l’ipotesi, di cui al successivo comma 6, di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114. L’articolo 114, par. 1 dispone che sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sia applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

Ai sensi del comma 7 la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata del debito dilazionato, entro il 31 maggio 2019. Il debito così dovuto è rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per le somme così definite viene esplicitamente esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento agli adempimenti successivi si rinvia, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In sintesi, il comma 2 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento all’importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto (nel caso di specie, il PVC), mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate» di cui l’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite viene esplicitamente esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 8 prevede che n caso di mancato perfezionamento, dunque in caso di mancata dichiarazione o di tempestivo versamento, non si producono gli effetti  definitori in esame e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Nel caso di mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all’ordinaria attività di controllo; in tal caso, i termini per l’accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo comma 9, in deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente che dispone l’irretroattività delle norme tributarie.

Il comma 10 infine affida ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di emanare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (1), consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Nota (1)

L. 7 gennaio 1929, n. 4
Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

 Art. 24

[1] Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

 

 

 




Rate scadute o in scadenza al 31 ottobre della rottamazione bis ex D.L. n. 148/2017. Con la rottamazione-ter nuovo termine al 7 dicembre 2018

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. Medesima scadenza anche per chi ha scelto la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare (in scadenza rispettivamente in ottobre 2018 e nel novembre 2018), l’80 per cento del dovuto ex comma 8, lettera b), n. 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e versare entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

L’art. 3, comma 21, del decreto legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Come pagare le rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre

Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Una copia della Comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate-Riscossione.

Si precisa inoltre, che eventuali somme che dovessero essere versate, dopo la data di entrata in vigore del decreto, riferite a carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del decreto legge stesso, saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella Definizione agevolata cosiddetta “rottamazione-bis” o altrimenti, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.

Si ricorda che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della cosiddetta “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2018

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Commenti

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: implicazioni contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

Profili IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni senza rientro 
di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Costi per servizi sostenuti in relazione all’acquisizione di una società. Detraibile l’IVA anche se l’operazione non ha successo

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sulla cifra d’affari – Artt. 4 e 17, della sesta direttiva 77/388/CEE – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi per motivi riguardanti il rispetto del diritto della concorrenza – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte – Art. 9, della direttiva 2006/112/CE – Art. 167 e ss., della direttiva 2006/112/CE – Normativa interna – Artt. 19 e ss., del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Cartelle di pagamento invalidamente notificate e conosciute solo attraverso estratti di ruolo. Termini per il ricorso e prove ammesse della notifica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente -Autonoma impugnabilità – Fondamento – Conoscenza della cartella di pagamento per mezzo dell’estratto di ruolo -Impugnazione nel termine di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 (60 giorni) – Necessità – Esclusione – Artt. 19 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICA – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Prova della regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata – Produzione in giudizio della relata di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale – Ricorso a documenti equipollenti (ad es.: registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale) – Non possibilità – Periodo di conservazione delle prove che attestano la notifica della cartella – Oltre cinque anni – Necessità – Richiamo al disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 – Irrilevanza – Art. 26, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Opzione per la rateizzazione di plusvalenze – Comportamenti concludenti

Mancanza di un’espressa opzione: il comportamento concludente salva il regime applicato alle plusvalenze

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16242 del 20 giugno 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze ex art. 86, comma 2, TUIR – Opzione per la rateizzazione nella dichiarazione dei redditi – Necessità – Fondamento – Comportamenti concludenti – Rilevanza – Art. 86, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, D.P.R. 10/11/1997, n. 442 • CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Verifiche tributarie – Termine di permanenza presso la sede del contribuente – Violazione – Conseguenze – Invalidità degli atti compiuti – Esclusione – Art. 12, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Prescrizione del tributo TARSU. Cinque anni è l’intervallo temporale massimo tra la notifica della cartella di pagamento e l’avviso d’intimazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018: «RISCOSSIONE -TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per TARSU – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Illegittimità – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Art. 2948, n. 4), c.c.»

 

Responsabilità solidale e illimitata socio S.N.C – Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale

Cartella al socio di società di persone: per i debiti tributari sociali necessaria la preventiva escussione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Società in nome collettivo – Rapporti con i terzi – Responsabilità dei soci – Soci solidalmente e illimitatamente responsabili – Iscrizione a ruolo in violazione del “beneficum excussionis” – Illegittimità – Vizio proprio della cartella – Fondamento – Caso di specie – Nullità della cartella di pagamento notificata nella qualità di soci solidalmente responsabili di una s.n.c. per violazione del beneficium excussionis – Artt. 2291 e 2304 c.c.»

 

Mancata impugnazione degli atti “atipici” – Possibilità d’impugnazione dell’atto “tipico”successivo

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA 1). Impugnabilità facoltativa delle fatture e giurisdizione tributaria su debenza e assoggettamento ad IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 26198 del 18 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza e giurisdizione – Commissioni tributarie -Giurisdizione in materia tributaria – Tariffa di igiene ambientale (cd. prima TIA o TIA-1) – Controversie sulla debenza – Giurisdizione commissioni tributarie – Fondamento – Fattispecie • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto  -Prestazione di servizi – (TIA1) Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 – Assoggettamento ad IVA – Esclusione – Fondamento»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Inammissibile il ricorso al giudice tributario dopo 60 giorni la “conoscenza” della cartella per mezzo dell’estratto di ruolo

Commissione Tributaria Provinciale di Rieti – Sezione II – Sentenza n. 7 del 7 marzo 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Termini per ricorrere – Decorrenza – Individuazione – Onere della prova a carico del contribuente – per l’impugnativa – Esclusione – Fondamento – Artt. 5, comma 1-bis e 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Artt. 20 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta – Soggetto titolato a richiedere il rimborso

Pignoramenti presso terzi con parziale restituzione. Il debitore pignorato è l’unico legittimato a chiedere il rimborso delle ritenute

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 19 settembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – Rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate – Procedura da seguire nell’ipotesi in cui vi sia restituzione parziale al debitore pignoratizio delle somme percepite – Soggetto titolato a richiedere il rimborso – Debitore pignorato (nella specie, ex datore di lavoro) – Provvedimento 03/03/2010, n. 34755 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Art. 23 e Titolo III, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 15, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

 

Territorialità IVA per le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia

Territorialità IVA determinata attraverso il prisma del Regolamento UE n. 282/2011. I principi in caso di organizzazione di congressi o simili

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 24 settembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità IVA per le prestazioni di servizi – Criteri per l’individuazione del presupposto territoriale – Disposizioni particolari – Deroghe ai principi generali – Servizi relativi a beni immobili situati in Italia – Applicazione dell’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972, ai servizi legati ad attività congressuale – Regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011 come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 – Artt. 7 e 12, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Spese per carburante destinato alle macchine agricole – Inapplicabilità della tracciabilità dei pagamenti

Azienda agricola che determina il reddito su base catastale e con detrazione dell’IVA forfetizzata: per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole non deve necessariamente utilizzare pagamenti tracciabili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 27 settembre 2018: «AGRICOLTURA – Imprenditore agricolo – IMPOSTE DIRETTE – Determinazione del reddito su base catastale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per i produttori agricoli – Cessioni di carburante destinato alle macchine agricole – Disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’IVA che obbligano all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili – Inapplicabilità – Ragioni – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 34, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata

Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

 

Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore

Nuova definizione di esportatore e novità in materia di regimi doganali a seguito delle modifiche apportate al regolamento UE n. 2246/2015

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 112029/RU del 15 ottobre 2018: «DOGANE – Operazioni di importazione e di esportazione – Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16/05/2018 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 concernente le disposizioni che specificano le modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 – Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore – Procedure (ammissione temporanea, perfezionamento, luoghi approvati)»

 

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Le rottamazioni previste dal decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

 

 

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, è stato poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Il decreto-legge, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» è in vigore dal 24 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro il 23 dicembre 2018

Con le presenti note desideriamo fornire il quadro normativo delle nuove sanatorie nel campo della riscossione previste dagli articoli 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea.

Articolo 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Preliminarmente va evidenziato che l’impianto della nuova definizione agevolata è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti edizioni delle definizioni agevolate, (di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017).
L’articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), infatti, reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi, come anticipato, nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive.

Rispetto alle passate rottamazioni:

  • si può effettuare il pagamento in cinque anni, con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con un tasso di interesse al 2 per cento;
  • è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Le norme consentono l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni”.

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 3 consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Analogamente a quanto già previsto per le precedenti definizioni agevolate (in particolare dall’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016), ove si aderisca a tale procedura non sono corrisposte le somme dovute a titolo di:

  • sanzioni comprese in tali carichi;
  • interessi di mora ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R .n. 602 del 1973. (Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono fissati al 3,01 per cento annuo dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018;
  • sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi/somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese. Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all’importo si aggiungeranno:

  • ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
  • la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);
  • le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo:

  • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si segnala che l’articolo 5 del decreto legge consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe, dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, esclusi dalle precedenti “rottamazioni”.

Ai sensi del comma 2, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Si tratta dunque di una rateazione distribuita su cinque anni.

Termini di pagamento

  • unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

  • per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e che pagano integralmente entro il 7 dicembre 2018 le residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, opererà automaticamente il differimento automatico del versamento delle restanti somme, da effettuarsi in dieci rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% (cfr. comma 21).

Il comma 3 prevede che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1 agosto 2019 nella misura del 2 per cento annuo. Non si applica la disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Ricalcando le procedure previste per le precedenti edizioni della definizione agevolata (articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016), il comma 5 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2019 una dichiarazione all’agente della riscossione – con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro venti giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – in cui indica anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di dieci rate (come disposto dal comma 1).

Il comma 6 chiarisce che nella predetta dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, il comma 6 chiarisce che tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.

In base al comma 9, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relative ai debiti definibili, anche prima della definizione.

Ai sensi del comma 10 sono chiariti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione procedura agevolata.

Essa, analogamente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 193 del 2016:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza;
  • sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle  già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 10 in esame collega i seguenti, ulteriori, effetti alla presentazione della domanda di rottamazione:

  • divieto di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;
  • divieto di considerare “inadempiente” il debitore ai fini  della  verifica  della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle  società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La relazione illustrativa sul punto chiarisce che l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la predetta verifica ha già avuto luogo, è tenuto a non effettuare il pignoramento previsto dalla legge (combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008).

Al comma 11, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, si affida all’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente (indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5) ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Ove si scelga di pagare presso gli sportelli dell’agente della riscossione, il debitore può utilizzare in compensazione, ai fini della definizione agevolata, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013; l’ efficacia di tale norma è stata estesa al 2018 dall’articolo 12-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1268).

Il comma 13 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.

Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che rimane fermo, a fini antielusivi, la disciplina penale (articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000) della sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (ovvero dell’unica soluzione) relativa alle somme “rottamate”. Analogamente a quanto prescritto per il passato, la definizione non produce effetti; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non può più essere rateizzato.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto dall’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge n. 193 del 2016, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (ai sensi del capo II, sez. I, della legge n. 3 del 2012 in tema di crisi da sovraindebitamento).

I predetti debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e lei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Il comma 16 ripropone le previsioni dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2016 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata:

In particolare, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

a) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

b) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Ai sensi comma 17, riproducendo sostanzialmente l’articolo 6, comma 11 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L’articolo 27  richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Il comma 18, con riferimento ai soggetti in procedura concorsuale. riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. Attraverso il richiamo degli articoli 111 e 111-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) il decreto-legge prevede dunque che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.

Il comma 19 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalie scritture contabili degli enti creditori.

Il comma 20 dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione, segnatamente novellando l’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), già modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017 in ragione dell’estensione della rottamazione delle cartelle al 2017. Con le modifiche in esame, la presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2021) e, per quelli consegnati sino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (in luogo del 2021).

Lo slittamento, come chiarisce la relazione illustrativa, è funzionale all’esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo in commento.

Coordinamento con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 e 2017)

 I commi 21-25 recano disposizioni di coordinamento, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.

In particolare, il comma 21 consente ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 (di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.

In sostanza, chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 ed ha adempiuto esattamente ai pagamenti dovuti per l’anno 2018 può usufruire della disciplina di favore introdotta con le norme in esame per la restante parte del debito già “rottamato”.

Il versamento è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso inferire rispetto a quello (2 per cento annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione, prevista dal comma 1.

Senza alcun adempimento a carico di tali debitori, l’agente della riscossione deve trasmettere entro il 30 giugno 2019 apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Il comma 21 dispone, inoltre, l’applicazione anche ai debitori in parola:

  • della possibilità di pagare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
  • a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, della possibilità di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

La norma fa esplicitamente salvo quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame, che dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 22 consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21.

Il comma 23 preclude l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvedano a versare le rate dovute per precedente definizione agevolata 2017 e che, secondo il comma 21 dell’articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 7 dicembre 2018.

Anche il comma 23 fa salvo esplicitamente quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame, che dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 24 reca specifiche norme di coordinamento con le precedenti definizioni agevolate, per i soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia. In particolare, permette anche ai soggetti colpiti dai sismi dell’Italia centrale di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 ed ex articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2018, in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.

Il comma 25 ammette alla nuova procedura di “rottamazione”:

  • i soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (ossia  quella prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;
  • coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016 (come disposto dall’articolo 1, comma 8, lettera b), n. 1, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017).
Articolo 4 – Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

L’articolo 4 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo (che, come specificato dalla relazione illustrativa, va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto in esame) fino a mille euro; l’importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tali importi devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata (ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento in esame,).

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Detto decreto disciplina le modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell’elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli.

Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. A tal fine, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 2 stabilisce le regole di imputazione e di acquisizione delle somme eventualmente versate, con riferimento ai debiti oggetto di annullamento.

Più in dettaglio, per i debiti oggetto di annullamento:

  • le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull’annullamento delle cartelle

non si applicano:

  • ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c) del provvedimento in esame, vale a dire, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE) e all’IVA riscossa all’importazione.
Articolo 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione

L’articolo 5 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Si applica l’articolo 3, con alcune deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE. Sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione.

Con le finalità sopra ricordate, l’articolo 5 prevede l’applicazione della definizione agevolata ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le seguenti risorse proprie tradizionali UE: i dazi doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. La medesima disciplina si applica ai debiti relativi all’IVA riscossa all’importazione. Anche con riferimento a tali risorse e all’IVA all’importazione, quindi, il debitore può beneficiare dell’abbattimento di sanzioni comprese nel carico, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive.

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE/Euratom (che ha sostituito la decisione 2007/436/CE) richiama le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato – ormai scaduto – che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Per le sole risorse proprie UE (escludendo dunque l’IVA all’importazione), oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e a quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (articolo 3, comma 1, lettere a) e b)), il debitore deve corrispondere:

  • dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114 (comma 1, lettera a), n. 1 dell’articolo 5 in esame). L’importo di tale interesse di mora è determinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (lettera b)). A tal fine l’agente della riscossione trasmette, entro il 31 maggio 2019, anche in via telematica, l’elenco dei carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione. Con le stesse modalità, entro il 15 giugno 2019, l’Agenzia comunica gli importi all’agente della riscossione.
  • dal 1° agosto 2019, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi al tasso del 2% (lettera a), n. 2);

Sia per le risorse proprie che per l’IVA all’importazione:

  • entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare di quanto dovuto complessivamente, delle singole rate e le relative scadenze (lettera c))
  • le rate di pagamento devono essere corrisposte entro il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento), entro il 30 novembre 2019 (seconda rata), entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (le restanti rate) (lettera d))

 

Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 3
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».

21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Art. 4.
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Art. 5
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;

f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l’elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.




Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.
Questi in temi toccati dal Decreto:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Link al testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018




Condoni gialloverdi. Riformulate le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa

 

Il Consiglio dei Ministri ha riesaminato e approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo contiene una riformulazione delle disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale al fine di evitare dubbi interpretativi sul relativo ambito di applicazione.

A margine delle riunione è  emersa la volontà politica di procedere, in sede di conversione del decreto-legge, alla presentazione di ulteriori norme relative alla cosiddetta “pace fiscale” in presenza di situazioni economiche di particolare difficoltà.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2018

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Commenti

Acquisto e svalutazione di un marchio d’impresa: effetti contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

Il “fatto noto”: ragionamenti sistematici e profili di criticità
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti analitico-induttivo fondati sulle c.d. percentuali di ricarico

Ricostruzione induttiva del reddito: da sola una percentuale di ricarico diversa da quella media di settore non è sufficiente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18627 del 13 luglio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica delle dichiarazioni – Redditi di impresa – Accertamento analitico-induttivo – Scritture contabili regolarmente tenute – Difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella media di settore – Sufficienza ai fini dell’accertamento del maggior reddito – Esclusione – Sussistenza di ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità complessiva della dichiarazione – Difformità abnorme o irragionevolezza – Necessità – Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Accertamento induttivo – Incongruenza rispetto ai parametri o studi di settore – Nuova disciplina ex D.L. n. 296 del 2006 – Necessità del requisito della gravità – Eliminazione – Portata retroattiva della norma – Esclusione – Art. 1, comma 23, della L. 27/12/2006, n. 296 – Art. 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Contraddittoria la motivazione della sentenza se il giudice tributario confonde la media semplice con la media ponderata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21305 del 29 agosto 2018: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito – Caso di specie – Controversia sulla legittimità di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 per mezzo di percentuali di ricarico – Applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato utilizzando parametri caratteristici della media aritmetica»

Ricostruzione presuntiva dei ricavi. Necessarie presunzioni qualificate che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25217 dell’11 ottobre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza fiscale – Costi per prestazioni di servizio – Imputazione all’esercizio – Momento dell’imputazione – Ultimazione della prestazione – Diverso momento di pagamento – Irrilevanza – Fattispecie – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica delle dichiarazioni – Redditi di impresa – Accertamento analitico-induttivo – Scritture contabili regolarmente tenute – Accertamento di maggior imponibile su base presuntiva -Ammissibilità – Condizioni – Valutazione, nell’asserire l’antieconomicità della condotta di impresa, delle situazione complessiva – Necessità – Caso di specie – Illegittimità di un accertamento basato sull’antieconomicità di una sola operazione aziendale – Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Impugnazione degli atti atipici innanzi al giudice tributario

Avvisi di pagamento: le carenze informative escludono dall’obbligo della immediata impugnazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 8082 del 3 aprile 2018: «TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Avviso di pagamento – Indicazione dell’autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare – Omissione – Nullità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Regime dell’errore scusabile – Applicabilità – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 7 e 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 19 e 20, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – Esercizi alberghieri – Assoggettamento ad una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni – Legittimità – Fondamento – Maggiore capacità produttiva – Fatto notorio – Attività stagionale – Irrilevanza – Rapporti tra le tariffe – Nozione – Artt. 68 e 69, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 – D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 • TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni)  – Tariffe -Determinazione – Delibera comunale – Carattere – Motivazione – Necessità – Esclusione – Fondamento – Art. 65, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507»

Impugnazione facoltativa per gli “atti atipici”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22222 del 12 settembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -Fattispecie – Avviso di pagamento per contributi consortili – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONSORZI – Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Obbligo a carico dei proprietari consorziati – Art. 10, del R.D. n. 215 del 1933 – Beni di pertinenza degli enti pubblici territoriali – Beni demaniali – Inclusione – Compresi i beni che oggetto di concessione a terzi che risultino costitutive di meri diritti personali di godimento – Art. 823 cod. civ. – Irrilevanza – Fondamento – Inclusione del fondo nel perimetro consortile e vantaggio diretto e specifico dalla bonifica – Necessità»

 

Revisione del classamento catastale – Motivazioni

Gli accertamenti catastali tra obblighi di motivazione e pregiudizialità per giudizi pendenti presso la G.A.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23130 del 26 settembre 2018: «PROCEDIMENTO CIVILE – Sospensione del processo – Giudizi sull’“an” e sul “quantum” pendenti innanzi a giudici diversi – Pregiudizialità invocata rispetto all’esito del giudizio pendente presso il giudice amministrativo (nella specie Consiglio di Stato) – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Inapplicabilità – Pregiudizialità logica ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Sussistenza – Fattispecie – Sentenza impugnata pubblicata il 23 febbraio 2017, dopo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015 • ACCERTAMENTO CATASTALE – Revisione del classamento catastale – Art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 – Revisione dei parametri catastali nella microzona – Congrua motivazione – Necessità – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Processo verbale di constatazione (PVC) – Efficacia probatoria

Per il PVC triplice livello di attendibilità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo verbale di constatazione (PVC) – Efficacia probatoria – Valore probatorio differenziato -Natura dei fatti da esso accertati – Differenza – Valore di piena prova (assistita da fede privilegiata) – Condizioni – Valore fino a prova contraria – Condizioni – Valore di elemento di prova – Condizioni – Art. 33, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 52, del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 – Art. 2699 c.c. – Art. 2700 c.c. – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Prova testimoniale – Divieto – Dichiarazioni extraprocessuali rese dal terzo contenute nel verbale di constatazione e recepite dall’avviso di accertamento – Valore indiziario – Configurabilità – Fonte di prova presuntiva – Idoneità anche se non rese in contraddittorio – Utilizzabilità nel giudizio davanti alle commissioni tributarie – Correlativa possibilità per il contribuente di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale – Riconoscimento – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111 Cost. – Art. 6, della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione – Esclusione – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21, 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello) – Deducibilità per il committente/cessionario – Condizioni – Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 – “Jus superveniens” con carattere retroattivo – Conseguenze – Fattispecie – Art. 14, comma 4-bis, della L. 24/12/1993, n. 537 – Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Plusvalenze patrimoniali – Costi inerenti

Cessione/permuta area edificabile: il valore del terreno ceduto a titolo gratuito al Comune in adempimento della convenzione di lottizzazione riduce la plusvalenza tassabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 23702 del 1° ottobre 2018: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Plusvalenze patrimoniali – Terreno edificabile inserito in una convenzione di lottizzazione – Cessione – Plusvalenza – Determinazione – Costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistica – Inerente al bene dato in permuta, il costo sostenuto per l’acquisto dei terreni limitrofi poi trasferiti, a titolo gratuito, all’ente locale in adempimento della convenzione di lottizzazione, in funzione dell’attuazione del complessivo piano edificatorio -Affermazione – Artt. 67 e 68 TUIR (già artt. 81 e 82) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Domanda di rimborso IVA fatta in dichiarazione non accompagnata dalla presentazione del modello VR – Prescrizione decennale e non biennale

Prescrizione decennale per il rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione nel rigo VX4 “Importo di cui si richiede il rimborso”. Anche in caso di cessazione d’attività

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XIII – Sentenza n. 3681 del 4 giugno 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi IVA – Credito d’imposta – Rimborso o restituzione – Istanza – Compilazione del rigo “VX4” – Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Conseguenze – Possibilità di presentazione della formale istanza di rimborso nell’ordinario termine decennale di prescrizione. – Artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Scomputo delle ritenute non certificate – Condizioni

Scomputo delle ritenute a titolo d’acconto. Il professionista non deve dimostrare il versamento dell’imposta da parte dei relativi sostituti

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 3714 del 5 giugno 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per lavoratori autonomi – Prova di avere subito la ritenuta, è che tale ritenuta sia rimasta effettivamente a suo carico – Per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Ammissibilità – Prova del versamento dell’imposta da parte dei relativi sostituti – Non necessità -Art. 36-ter,del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 47, del D.P.R. 28/11/2000, n. 445»

 

Tribunali:

 

Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Base imponibile

Società di persone di “comodo” che gestisce un immobile sfitto: il socio non deve pagare i contributi INPS alla Gestione Commercianti su un reddito d’impresa presunto mai percepito

Tribunale Ordinario di Cuneo – Sentenza n. 161 del 22 agosto 2018: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Avviso di addebito INPS – Per contributi ritenuti dovuti alla Gestione Commercianti per la posizione del coadiuvante – Su redditi derivanti dalla sua partecipazione al 50% a società di persone (Snc) – Base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta – Reddito d’impresa di riferimento – Inclusione nella base imponibile della totalità dei redditi d’impresa – Limiti – Società di comodo – Presunzione di reddito minimo -Finzione che nel caso di specie assimila al “vero” reddito di impresa un reddito presunto generato da una società senza impresa che gestisce un immobile sfitto – Computo nella base imponibile per il calcolo della contribuzione del reddito presunto – Esclusione – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438 – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Prassi

Deduzione delle perdite su crediti – Errore contabile relativo all’imputazione temporale

Perdita su crediti non rilevata per errore contabile. La deduzione fiscale può essere recuperata con una “dichiarazione integrativa” di quella presentata per l’esercizio di competenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 21 settembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza delle perdite su crediti – Perdite su crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali (ammissione alla procedura di concordato preventivo) – Errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce – Correzione mediante l’inserimento di una posta di patrimonio netto – Dichiarazione integrativa a favore per la deduzione della perdita su crediti – Ammissibilità – Art. 101, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 13, comma 3, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Art. 2, comma 8, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Termine per l’istanza di rimborso di imposte non dovute

I criteri per l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 ottobre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Cessione di un fabbricato in corso di costruzione – IVA, imposte ipotecarie e catastali

La nozione di immobile in corso di costruzione: recenti orientamenti giurisprudenziali

Studio n. 181-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

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Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, l’inapplicabilità, per il «primo semestre del periodo d’imposta 2019», delle sanzioni «se la fattura è emessa … entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»; in pratica entro il termine di liquidazione dell’imposta periodica in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch’essa in bozza, si chiarisce che al fine di “non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alta liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso”.

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.




Bonus Pubblicità. Scade il 22 ottobre

Si avvicina il termine per la domanda per accedere al credito di imposta per chi ha aumentato l’investimento pubblicitario su stampa, anche online, radio e tv.

Di seguito le FAQ sul Tax credit pubblicità – Aggiornate al 12 ottobre 2018

Per i quesiti di carattere fiscale le risposte sono state elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso al bonus – Comunicazione telematica

Domanda: dove è possibile trovare eventuali aggiornamenti ed informazioni su come richiedere ed usufruire del Bonus Pubblicità?

Domanda: è possibile avere informazioni dettagliate per poter presentare istanza per usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei?

Domanda: dove è possibile reperire la “comunicazione per fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”?

Risposta: il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

Invio della comunicazione telematica

Domanda: in quale sito è disponibile il software per la compilazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali?

Domanda: desidero sapere se per l’invio telematico del modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” devo compilare manualmente il modello e inviarne una scansione? Non trovo il modello editabile.

Risposta: Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Presentazione della rinuncia alla richiesta

Domanda: Vorremmo sapere ed avere conferma se i termini della rinuncia sono gli stessi della richiesta di ammissione ai benefici (22 settembre – 22 ottobre) e se è prevista anche una rinuncia successiva al 22 ottobre, una volta ricevuta comunicazione sul beneficio ammesso per il richiedente.

Qualora la rinuncia fosse presentata oltre il termine per la presentazione del beneficio, si è passibili di una eventuale sanzione?

Domanda: la rinuncia alla prenotazione del credito per eventi sopravvenuti entro quando potrà essere formulata? Entro la chiusura dei termini per la comunicazione di accesso al credito, oppure entro la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?

Risposta: La rinuncia agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito  di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.

Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Domanda: In merito al modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si richiede se è necessario compilare il campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” anche nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato sia inferiore a 150.000,00 euro?

Risposta: L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta

Domanda: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?

Domanda: Volevo sapere se il “credito d’imposta pubblicità” è usufruibile anche per l’acquisto di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc…

Domanda: Gli investimenti effettuati in campagne Google ad words o similari possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d’imposta?

Domanda: Vorrei sapere se il credito d’imposta è inerente anche alla pubblicità fatta tramite social, in particolare la piattaforma Facebook.

Domanda: Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).

Domanda: Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa?

Risposta: L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d’imposta individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l’art. 3 del Regolamento prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici,  pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale. Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line. D’altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale – dall’ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione. Semmai, è appena il caso di precisare che devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l’individuazione dei “media ammissibili” ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico. Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che: – la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; – la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente a quello per cui si richiedere l’agevolazione – Soggetti esclusi dall’agevolazione

Domanda: L’accesso al credito d’imposta è consentito a soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività ed a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell’anno precedente?

Domanda: Se un’impresa non ha effettuato investimenti inerenti nell’anno precedente di comparazione ma solo nell’anno di richiesta in corso, ovvero con media di partenza pari a 0, è possibile presentare la richiesta o deve obbligatoriamente aver effettuato investimenti anche nell’anno precedente?

Domanda: Da bando, il credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari viene calcolato sulla spesa incrementale, ma se l’attività nell’anno precedente non ha effettuato alcun tipo di spesa pubblicitaria sui mezzi indicati, può comunque accedere considerando pari a 0 la base di spesa o è necessario aver effettuato in passato altre spese per calcolare il valore incrementale?

Domanda: Le aziende nate nel 2018 oppure quelle nate precedentemente ma che non hanno effettuato investimenti pubblicitari negli anni precedenti sono ammissibili o meno al bonus?

Risposta: Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Verifica e calcolo dell’incremento

Domanda – 1° esempio: Nel caso in cui un’impresa abbia sostenuto nel 2017 solo spese su emittenti radio, mentre nel 2018 sostiene spese sia su radio che su stampa, come si calcola il valore incrementale dell’1% propedeutico all’ammissibilità? In altre parole, sarà ammissibile la sola spesa su radio o la verifica dell’incremento verrà fatta considerando il totale degli investimenti (rendendo così ammissibili anche le spese in stampa)?

Ad esempio:

Tabella domanda esempio 1
Canale spesa 2017 2018
Radio – tv € 100 € 150
Stampa 0 € 40

Il valore incrementale su cui calcolare l’incentivo sarà 50 o 90 (50+40) ?

Risposta n. 1: Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.

È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).

Nell’esempio sopra riportato, pertanto, l’agevolazione fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 50.

Domanda – 2° esempio: Si chiede conferma del fatto che possa accedere al credito d’imposta in questione un’impresa che, pur avendo avuto costi pari a zero l’anno precedente (2017) nella tipologia di mezzi oggetto di investimento nel periodo agevolabile (2018), abbia comunque avuto costi superiori a zero l’anno precedente (2017) nell’altra tipologia di mezzi, come da esempio che segue:

Tabella domanda esempio 2
Canale spesa Costi 2017 Costi 2018 (Periodo agevolabile) Costo incrementale
Stampa 0 50 +50
TV locali 30 0 -30

Risposta n. 2: In base a quanto precisato nella risposta al quesito precedente – risposta 1 -, nell’esempio sopra riportato non si può accedere al credito di imposta.

L’investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto nell’anno precedente l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive

Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli “stessi mezzi di informazione” nell’anno precedente

Domanda: Nel punto 5 del comunicato “Domanda di ammissione al beneficio”, in cui si spiega cosa dovrà contenere la comunicazione, si citano “media analoghi” (ovvero stampa da una parte ed emittenti radio-televisive dall’altra), ma non il singolo giornale o la singola emittente: cosa si intende? l’investimento pubblicitario deve avvenire su più di un giornale, o più di un’emittente radio televisiva?

Domanda: Il canale pubblicitario scelto per ottenere il credito d’imposta deve essere necessariamente lo stesso dello scorso anno o se basta fare investimenti su canali online autorizzati (nuovi o vecchi che siano).

Ad esempio: se un’azienda ha pianificato una campagna nel 2017 su una testata giornalistica online specifica (testata1.it), può beneficiare il prossimo anno del credito d’imposta pianificando una campagna su un’altra testata giornalistica online (testata2.it)?

Risposta: Il credito d’imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione”: cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione“, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo“, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Costi pubblicitari rilevanti

Domanda: Il credito di imposta va ad agevolare la spesa incrementale effettuate per la pubblicità su giornali, giornali online, TV e radio locali.

Spesso il contratto non viene fatto direttamente con la casa editrice ma con concessionarie di pubblicità che fatturano:

  • il corrispettivo per la pubblicità fatta;
  • i compensi per l’attività svolta (in maniera separata rispetto ai corrispettivi per l’attività pubblicitaria).

Il dubbio che abbiamo è: sono agevolabili solo i compensi corrisposti alle case editrici o anche quelli corrisposti a concessionarie di pubblicità? In buona sostanza vale il mezzo sul quale viene veicolata la pubblicità o il soggetto che fattura?

Domanda: In merito al “Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 16 maggio 2018 n.90, sono a fare alcune richieste di chiarimento:

  • i soggetti fornitori devono avere caratteristiche particolari? In altre parole, sono ammissibili spese fatturate da soggetti diversi da agenzie pubblicitarie (es. società di consulenza che hanno, a loro volta, sostenuto costi di pubblicità a nome e per conto dell’impresa beneficiaria)?
  • in caso di spese fatturate da agenzie pubblicitarie / concessionarie di pubblicità, come si effettua il conteggio della spesa ammissibile se nella fattura non viene esplicitato il costo di intermediazione? Si considera il costo pieno fatturato?

Domanda: Noi abbiamo a disposizione un monte spesa da destinare alla pubblicità on line su testate giornalistiche, ma invece di acquistarle direttamente da ciascuna testata, ci affideremmo ad una Concessionaria di Spazi Web “PIATTAFORMA PROGRAMMATIC”, che non è un editore ma che acquista spazi da editori, e che ci rilascerebbe unica fattura con elenco delle testate su cui i nostri banner compariranno con preciso numero di impression per ogni testata.

Sarebbe quindi sufficiente avere come giustificativo la fattura sopramenzionata con elenco testate e numero dei click ottenuti su ciascuna precisa testata giornalistica (il che dimostrerebbe che un investimento è stato fatto su quella testata), oppure per ottenere il bonus è necessario presentare un giustificativo della cifra spesa che provenga dalla testata giornalistica stessa?

Risposta: Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio- televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Ulteriori precisazioni in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie: sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in merito all’ammissibilità delle spese per investimenti pubblicitari effettuati su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria; tali richieste sono state indotte, in qualche modo, anche da alcuni elementi contenuti  nella  risposta  già  pubblicata  in  relazione  ai  precedenti  quesiti  sul  tema.   Si tratta di una questione rilevante, in considerazione del fatto che molto spesso l’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie) alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di   mandato,    al    di    là    delle    possibili    diverse    configurazioni    del    rapporto.    È quindi necessario fornire un ulteriore chiarimento sul tema, tale da fugare i dubbi che sono emersi nel momento in cui si devono coniugare le prescrizioni del Regolamento, volte a salvaguardare la correttezza delle spese ammissibili, con alcuni aspetti rilevanti della realtà dei rapporti commerciali. Ora, in primo luogo va riconosciuto il fatto che l’operatore economico che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, o su una emittente radiofonica o televisiva, che abbiano affidato la raccolta pubblicitaria ad una società esterna, deve necessariamente rivolgersi a quest’ultima, non potendo trattare direttamente con l’editore. E va altresì considerato, sempre nella stessa ipotesi, che i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo, e questo per una serie di ragioni: – sia perché, con tutta evidenza, la distinzione tra il “costo netto” degli spazi pubblicitari ed il costo del servizio svolto dalla società terza, anche nei casi nei quali fosse evidenziabile, non ha alcun rilievo nei confronti del committente, che è  soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria; – sia soprattutto perché, nella gran parte dei casi, il rapporto tra editore e società concessionaria è strutturato in modo complesso, sotto il profilo dei costi e della ripartizione degli utili, attraverso l’introduzione di parametri che tengono conto, tra l’altro, del volume complessivo della raccolta pubblicitaria effettuata in un determinato periodo; cosicché spesso non risulta possibile estrapolare, sul singolo contratto di acquisto di spazi, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria; costo che, in ogni caso, avrebbe un significato puramente astratto, in quanto legato a parametri che prescindono dal singolo acquisto.

Si ritiene, pertanto, di poter chiarire che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento.

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo – normalmente evidenziabile – non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Domanda: L’assegnazione dei fondi è in ordine cronologico di presentazione della domanda per accedere al contributo?

Domanda: Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda oppure è ininfluente in quanto le risorse disponibili verranno ripartite a prescindere dall’ordine di presentazione?

Risposta: L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Documentazione a sostegno della domanda

Domanda: l’attestazione del revisore legale dei conti deve essere presentata/allegata in fase di domanda, oppure deve essere a disposizione di eventuali controlli insieme a tutta la documentazione che rendiconta le spese effettuate in pubblicità?

Domanda: relativamente al visto di conformità che deve rilasciare un revisore legale dei conti in merito alle spese sostenute, quando deve essere presentata l’apposita attestazione? Dopo il 21 novembre 2018, data di uscita dell’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale?

Domanda: con la presente per chiederVi se oltre alla Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sarà necessario inviare una rendicontazione delle spese effettuate o altra documentazione integrativa.

Domanda: Nei documenti da allegare alla comunicazione bisogna inviare sia le fatture asseverate che i contratti, anch’essi asseverati?

Risposta: Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’art. 4, comma 2 del Regolamento.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Invio e sottoscrizione della comunicazione / dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario

Domanda: la sottoscrizione della dichiarazione sostituiva o della comunicazione come deve essere fatta? Con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità. Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli. Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica. La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.

Domanda: nel caso dovessimo presentare domande per soggetti che ci hanno incaricato nella sezione “impegno alla presentazione telematica” la firma quale soggetto incaricato come deve essere apposta? Anche in questo caso con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: La sezione “impegno alla presentazione telematica” è predisposta a garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello. La procedura da seguire è la seguente:- il soggetto richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli.- l’intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione “impegno alla presentazione telematica” compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell’intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal CAD). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall’intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici. L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

Domanda: Le istanze possono essere inviate da intermediari abilitati tramite Entratel?

Risposta: Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.

Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di “competenza”

Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all’anno di competenza, quindi 2016 – 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 – 14/03/2018.

Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l’anno 2018 oppure anche nell’anno successivo?

Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture

Domanda: la modalità “cambio merci”, quindi acquisto di pubblicità tramite intermediario con pagamento tramite merci in magazzino, può essere inserita fra le spese ammissibili in domanda?

Domanda: nel conteggio dell’investimento pubblicitario possono rientrare costi per l’acquisto di spazi pubblicitari, le cui fatture vengono compensati da crediti?

Domanda: In relazione all’agevolazione in oggetto, si chiede gentilmente se il pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili possa essere fatto sia tramite bonifico bancario/postale, sia tramite Ricevuta Bancaria.

Risposta: La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Importo da considerare ai fini dell’agevolazione

Domanda: L’importo da indicare degli investimenti effettuati o da effettuare è l’imponibile?

Domanda: L’importo da considerare in fattura è l’imponibile o il totale da pagare?

Risposta: L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.

Domanda: Gli intermediari finanziari per i quali l’IVA è indetraibile ai fini della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali indicano l’ammontare delle spese per l’acquisto di pubblicità al lordo dell’IVA indetraibile?

Domanda: Con riferimento al credito di imposta sulla pubblicità, sono a chiedervi se, per gli Enti Non Commerciali che non svolgono attività commerciale, l’importo agevolabile deve intendersi al lordo dell’IVA. Per queste fattispecie, infatti, l’IVA rappresenta un costo e non è detraibile.

Risposta: Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti la norma espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

Trattamento fiscale del bonus

Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all’art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell’IRAP

Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

Alternatività e non cumulabilità del bonus

Domanda: Leggo che la fruizione del credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali nazionali, regionali, comunali e comunitarie. Questo significa che se una impresa ha già utilizzato e sta utilizzando il credito di imposta RS, non può accedere a quello sulla pubblicità?

Domanda: Siamo un gruppo societario che vorrebbe presentare comunicazione per il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità.

Una delle società appartenenti al Gruppo ha inviato istanza per agevolazione patent box marchio d’impresa, ma allo stato non ha ancora usufruito del credito d’imposta, prima occorre avviare una procedura di ruling con l’agenzia delle entrate per la determinazione del reddito imponibile agevolabile. Dobbiamo rinunciarVi preventivamente, vale a dire prima di inviare la comunicazione per il credito d’imposta in pubblicità, oppure possiamo farlo nel momento in cui si aprirà la procedura di ruling con l’agenzia delle entrate? Riteniamo infatti che i due crediti d’imposta (quello in pubblicità e quello per il patent box) non siano cumulabili, corretto?

Risposta: la fruizione dell’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

È pervenuto dall’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento (articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama – per la stampa online – l’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, nel quesito si evidenzia che il richiamo ai requisiti di carattere tecnico e commerciale – imposti dall’articolo 7 alle imprese editrici di testate digitali che chiedano l’ammissione al contributo pubblico diretto – ove applicato letteralmente, è suscettibile di introdurre condizioni che appaiono estranee alla logica del meccanismo di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari, e che peraltro non trovano riscontro nella norma primaria che disciplina la misura ed abilita il Regolamento

Risposta: L’articolo 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici, “…pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”.

Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, ed in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.

I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all’innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.

La circostanza che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.

D’altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “bonus” (l’articolo 57-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale – che possa dare fondamento all’introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.

L’applicazione letterale dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento condurrebbe pertanto, sotto tale profilo, ad introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.

Si ritiene, conclusivamente, che il richiamo all’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell’articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all’applicazione – ai fini del “bonus” fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti.

Documentazione

Commenti

Bonus pubblicità. Tutto pronto per accedere al credito di imposta per gli investimenti incrementali
di Enrico Molteni

Legislazione

Le regole attuative del bonus pubblicità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Investimenti pubblicitari incrementali. Il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018: «Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»




Manovra gialloverde: le disposizioni fiscali

 

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il disegno di legge di bilancio 2019 e il decreto legge di accompagnamento.

Le disposizioni urgenti del decreto-legge

Rottamazione-Ter – Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione-bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Stralcio dei debiti fino 1000 euro – Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il Fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

Definizione agevolata – Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.

Fatturazione elettronica – Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Semplificazione per emissione fatture – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

IVA – Si prevede che il pagamento dell’IVA slitti al momento in cui la fattura viene incassata..

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

 

Le principali innovazioni in materia fiscale introdotte dal disegno di legge di bilancio 2019

 

Flat tax per partite Iva e piccole imprese – Si estendono le soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro, prevedendo un’aliquota piatta al 15 per cento.

IRES al 15 per cento – Si taglia dal 24 per cento al 15 per cento l’IRES sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile.

Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali – Si prevede una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni.

Ires verde – Si introducono incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni.




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2018

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Commenti

 

Detrazione dell’IVA in assenza di operazioni attive 
di Marco Peirolo

L’importante differenza tra motivazione e prova negli atti impositivi: aspetti di riflessione e valutazioni sistematiche 
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

 

Società tra avvocati – Società multi-professionale

 

Sancita la legittimità “sopravvenuta” di una società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all’albo forense. Applicabile d’ufficio lo “ius superveniens” del nuovo art. 4-bis della legge professionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018: «PROFESSIONISTI -SOCIETÀ – Società tra professionisti – Società per l’esercizio di attività professionali – Albo – Iscrizione – Esercizio della professione forense in forma societaria – Art. 4-bis, della L. 31/12/2012, n. 247 (legge forense) – Società tra avvocati con partecipazione di socio non avvocato (società professionale in accomandita semplice degli avvocati C. & C.) – Art. 1, comma 141, lett. b), L. 04/08/2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) – “Ius superveniens” – Società multi-professionale – Legittimità – Applicabilità anche d’ufficio in sede di legittimità»

 

Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem”

 

Rettifica del valore dichiarato ai fini ICI ed IMU sulla base del valore di cessione di un terreno limitrofo. Per la motivazione non basta il generico riferimento ad un atto di un soggetto terzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 13814 del 31 maggio 2018: «ACCERTAMENTO -Avviso di accertamento – Motivazione – Motivazione “per relationem” – Legittimità – Condizioni – Art. 7 della L n. 212 del 2000 – Allegazione dell’atto richiamato – Riproduzione del contenuto essenziale – Necessità – Fattispecie -Motivazione di rettifica del valore attribuito all’area edificabile – Generico riferimento ad atto di compravendita (privo d’indicazione di numero di repertorio, di raccolta, dell’indicazione delle parti contraenti, dell’epoca di stipula dell’atto medesimo) di analoga area situata nelle vicinanze – Conseguenze – Difetto di motivazione per mancanza dei dettagli dell’atto richiamato – Ulteriori vizi dell’atto impugnato – Lesione del diritto alla difesa – Art. 7, comma 1, della L 27/07/2000, n. 212»

 

Cooperative – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi

 

Accertamento a società cooperative: nel rapporto percentuale per l’esenzione compresi anche i costi indeducibili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito – Spese di promozione – Costi per regalie natalizie – Prova dell’inerenza della spesa all’attività – Applicazione del cd. criterio quantitativo secondo cui l’inerenza si evincerebbe dalla congruità del rapporto tra i costi ed il volume di affari prodotto dall’impresa – Insufficienza – Applicazione del criterio qualitativo dell’attinenza delle spese all’attività imprenditoriale – Necessità – Irrilevanza – Artt. 107 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Componenti negative del reddito d’impresa – Spese di acquisizione dei beni mobili – Esercizio di competenza – Data di consegna o spedizione – Riferimento – Necessità – Data di ricezione della fattura – Irrilevanza – Detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza – Inammissibilità – Fondamento -Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Agevolazioni per la cooperazione – Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Esenzione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (testo originario) -Condizioni per l’esenzione – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Costi indeducibili – Computo – Necessità – Art. 11, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

 

Sezione III Penale

 

Reati per l’omesso versamento di imposte – Cause di esclusione del dolo e della colpa

 

Nei reati da omesso versamento l’impossibilità integra la causa di forza maggiore. Fondato il vizio motivazionale della sentenza che non valuta adeguatamente il fallimento dei maggiori clienti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 37089 del 1° agosto 2018: «PENALE TRIBUTARIO – Versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore alla soglia per ciascun periodo d’imposta – Reato di omesso versamento di IVA – Cause di esclusione del dolo e della colpa – Forza Maggiore -Rilevanza – Fattispecie – Presenza di probante documentazione per l’esclusione della colpevolezza (documentazione dal quale emergeva che il contribuente non avesse potuto versare l’IVA a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili, legati a fallimento dei più importanti clienti che non avevano pagato le prestazioni ricevute e fatturate) – Sentenza di merito di condanna carente in motivazione (anche in forza della precedente sentenza assolutoria), alla luce del copioso materiale prodotto (probante la crisi di liquidità, il mancato pagamento delle prestazioni fatturate per fallimento dei clienti e l’apporto di risorse proprie) – Conseguenze – Annullamento con rinvio della pronuncia della Corte d’Appello di condanna – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 45 c.p.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Revisione del classamento catastale – Motivazioni

 

Accertamenti Docfa: la motivazione carente non può essere integrata nel corso del processo tributario

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sezione II – Sentenza n. 375 del 21 giugno 2018: «ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) – Revisione del classamento catastale – Motivazione in termini meramente enunciativi -Insufficienza – Integrazione in sede processuale – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Caducazione dell’atto -Fattispecie – Provvedimento di classamento a seguito di lavori di ristrutturazione di immobile – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA – D.M. Finanze 19/04/1994, n. 701 – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Accertamento catastale: vanno indicati i motivi tecnici del rifiuto della Docfa

 

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 227 del 25 giugno 2018: «ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) – Revisione del classamento catastale – Motivazione in termini meramente enunciativi -Insufficienza – Conseguenze – Caducazione dell’atto – Fattispecie – Provvedimento di classamento a seguito di lavori di ristrutturazione di immobile – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA – D.M. Finanze 19/04/1994, n. 701 – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Regimi contabili e fiscali – Opzioni e revoche

 

Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 14 settembre 2018: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. n. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario»

 

Dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

 

La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018

 

Negozio a favore di terzo – Rilevanza ai fini delle imposte dirette

 

Negozio a favore di terzo: profili di interesse notarile nella disciplina delle imposte dirette

Studio n. 26-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

Diritto societario  – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: focus sulla riforma delle S.r.l.-PMI

Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2018

 

Indici Istat

 

Gli indici Istat per il mese di agosto 2018

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I criteri per l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

 

La decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del D.P.R. 602/73, qualora sia incerta la spettanza di un’agevolazione, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto, deve essere individuata secondo la regola dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Così, l’Agenzia delle entrate nella prima risposta (la n. 1 del 4 ottobre 2018), ad istanza di consulenza giuridica, resa pubblica in ottemperanza del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018, sulla trasparenza e pubblicità dell’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti.

 

La giurisprudenza del giudice di legittimità, ricorda l’Agenzia, hanno infatti escluso che il termine decadenziale decorra dal versamento del saldo in caso di richiesta di rimborso:

  • dell’IRAP versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 4166 del 21 febbraio 2014, “quando, come nella specie, venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo, la eventuale non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, […], dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 11920 del 28 maggio 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n. 17912 del 13 agosto 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 24391 del 30 novembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 26434 del 20 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 4656 del 22 febbraio 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 6786 del 15 marzo 2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 7248 del 22 marzo 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 9325 dell’11 aprile 2017);
  • dell’IRPEF versata in eccesso in relazione ad un immobile di interesse storico artistico (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10077 del 9 maggio 2014, la causale della richiesta di rimborso – ovvero la mancata applicazione dell’agevolazione fiscale che determina la tassazione del bene in base al reddito effettivo e non secondo la rendita catastale dello stesso – “sicuramente sussisteva fin dall’epoca del versamento degli acconti.”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 1161 del 22 gennaio 2016);
  • dell’IRPEG e dell’ILOR versate indebitamente per non essere state conteggiate, in sede di dichiarazione dei redditi, le variazioni in diminuzione riferibili all’utilizzo dei fondi rischi contenzioso e oneri da partecipazioni (perché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6497 del 31 marzo 2015,“nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dalla contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare ai due fondi […] di cui sopra (se ritenerli assimilabili a “fondi tassati”, i cui utilizzi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ovvero a “fondi non tassati”, i cui utilizzi concorrono alla formazione del reddito imponibile)”, la circostanza risultava “rilevabile indipendentemente dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo, […].”);
  • della maggiore IRPEG erroneamente versata relativamente a fabbricati e terreni di cui è stato successivamente disconosciuto il diritto di proprietà (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 15427 del 22 luglio 2015, “non vi è dubbio che il contribuente aveva la possibilità legale di agire al fine di giungere ad un accertamento giudiziale sulla proprietà degli immobili in questione, sicché la sua inerzia sino al deposito della sentenza del Tribunale non è in alcun modo tutelabile, e nulla può quindi rilevare in ordine al termine iniziale della prevista decadenza.”);
  • dell’IRPEF versata a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogata quale incentivazione straordinaria all’esodo, (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, citata ordinanza n. 11602 del 2016, “nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente – ossia che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e non l’aliquota dimidiata – attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell’importo calcolato dal datore di lavoro in base all’aliquota intera, senza necessità di attendere né eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro né eventuali riliquidazioni da parte dell’Ufficio; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 25177 del 7 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 28847 dell’1 dicembre 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 2533 dell’1 febbraio 2018 in relazione all’eccedenza di ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed assoggettate a tassazione separata).

Link alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602




Aggiornata la guida Ae alla fatturazione elettronica

Aggiornato il vademecum dell’Agenzia delle entrate che fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture.

Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Link alla Guida dell’Agenzia delle Entrate




Fatture e corrispettivi – Aggiornate le specifiche tecniche (3 ottobre 2018)

 

Si tratta dell’aggiornamento del documento delle specifiche tecniche  e della rappresentazione tabellare della fattura semplificata, in italiano e in inglese, per introdurre un nuovo controllo per le fatture semplificate al fine di verificare che l’importo totale non ecceda, per questa tipologia di fatture, il limite previsto dall’art. 21 bis del DPR 633/72 (100 euro). Il relativo codice di errore è 00460 (pag. 141)

 

Link (al sito dell’agenzia delle entrate) ai documenti modificati

Le Specifiche tecniche aggiornate

L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

 

Normativa e prassi

 

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79»

 

La guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le e-fatture

 

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

«Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»




La fatturazione elettronica è un processo simmetrico che riguarda cliente e fornitore

“E opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l’obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l’obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.”.

È quanto afferma il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore nell’audizione del 3 ottobre 2018, presso la Camera dei deputati – VI Commissione finanze, riguardo l’obbligo generalizzato della E-fattura.




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E-fattura: diffusa la guida e video-tutorial

In vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l’uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l’Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale Youtube dell’Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c’è da sapere

Pensato con un taglio pratico “pronto all’uso”, il vademecum pubblicato spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura

Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice video-tutorial, ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos’è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il secondo video-tutorial, che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale “Fatture e corrispettivi”. Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. (Così, comunicato stampa Agenzie delle entrate del 27 settembre 2018)

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)