Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le novità della legge di bilancio 2017 e chiarimenti su questioni emerse in sede di prima applicazione

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 13/E di oggi (27 aprile 2017), elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell’incentivo, alla luce delle modifiche introdotte, al fine di potenziare lo strumento, con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità, che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo: a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.

Un anno in più per gli investimenti agevolati

Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

Quadruplica il tetto massimo annuale

Sale da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta: potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.

L’aliquota sale e diventa unica

Più impulso all’incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros. Alla luce dell’ultimo intervento normativo, invece, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.

Ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri

Più ampi i confini della ricerca agevolabile: rientra anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.

Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S

Via la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 27 aprile 2017, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Modifiche alla disciplina introdotte dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)– Chiarimenti su questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta




Richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Pronto il software di compilazione

Disponibile il software CIM17 (Versione software: 1.0.0 del 27/04/2017) che consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Link al Software, versione: 1.0.0 del 27/04/2017

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dallarticolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»

 




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico

Soltanto i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto d’imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 24 aprile 2017, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico




Decreto-legge per l’abrogazione voucher e la piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore: approvato in via definitiva del Senato

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti,  il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25, sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher e sulla responsabilità solidale negli appalti. (ddl n. 2784).

Le modifiche dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L’articolo 2 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.In particolare, al comma 1 esclude la possibilità di derogare al principio – che resta al riguardo immutato – in base al quale, per i contratti di appalto (di opere o servizi), il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi ed i compensi spettanti ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (che restano stabilite a carico del solo responsabile dell’inadempimento). La disposizione derogatoria abolita dal comma in esame consentiva che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, derogassero – limitatamente ai trattamenti retributivi e con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi – al suddetto principio, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. La novella, inoltre, sopprime alcune norme, che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

In particolare, secondo le norme ora soppresse:

  • il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio per il pagamento solo unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori;
  • il medesimo committente poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori, con conseguente limitazione dell’azione esecutiva (nei confronti del committente) ai soli casi di infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2017, è pubblicata la legge 20 aprile 2017, n. 49 di «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti».




Acquistare casa: gli step nel nuovo vademecum delle Entrate

Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali: on line il vademecum dell’Agenzia delle entrate che spiega i vari step da seguire per concludere l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa. La guida descrive le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione.

Questi gli step

L’ispezione ipotecaria

Prima di procedere all’acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull’immobile. Come primo passo, bisogna verificare la situazione catastale e ipotecaria del bene; a tal fine l’Agenzia mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi come, per esempio, quello di ispezione ipotecaria che consente di individuare il proprietario dell’immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.

L’ispezione può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”.

L’opzione del contratto preliminare

Una volta accertato che l’immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre all’imposta di bollo.

Il calcolo delle imposte

Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Se il venditore è un privato o un’impresa, con vendita esente da IVA, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l’IVA al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l’importo di 200 euro.

Le agevolazioni “prima casa”

Il beneficio legato all’acquisto della prima abitazione

Nel caso del venditore privato o dell’impresa esente da IVA, saranno dovute l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è soggetta ad IVA, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’IVA ridotta al 4%.

Quando si ha già una “prima casa”

Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Inoltre, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Peraltro, con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 del Agenzia delle Entrate ha precisato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. La ratio della riforma, infatti, spiega il documento di prassi, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto. La guida ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).




Online la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi PF)

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi (18 aprile 2017)per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie

Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati

Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi

Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.

Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.

Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin

Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti.

Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2017)




Bonus per chi investe al Sud. Pronta la nuova comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

È online sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud), introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato di recente dal D.L. Mezzogiorno n.243/2016. Il modello, istituito oggi da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia (del 14 aprile 2017, prot. n. 76099), può essere utilizzato dalle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo e che intendono beneficiare del Bonus Sud. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 24 marzo 2016.

Le finalità del modello

Con il nuovo modello di comunicazione sarà possibile sia chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sia rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all’Agenzia delle Entrate con il modello precedente.

Il nuovo modello va anche utilizzato per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017, ossia quelli assoggettati alla normativa previgente.

Il nuovo modello si è reso necessario per adeguare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta alle modifiche previste dal D.L. Mezzogiorno 243/2016.

Bonus Sud, l’iter per accedere al credito d’imposta

Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. È possibile presentare una o più comunicazioni, anche nello stesso anno, ciascuna riguardante uno o più progetti. La comunicazione va trasmessa via Entratel o Fisconline fino al 31 dicembre 2019 e può essere inviata direttamente (da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia o da una società del gruppo, in caso di gruppo societario) oppure tramite intermediario (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti). La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello è effettuata utilizzando il software denominato “CIM17”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 27 aprile 2017.

Per ogni comunicazione, sulla base della completezza dei dati dichiarati, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta che attesta la fruibilità o meno del credito. Dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta, il beneficiario può utilizzare in compensazione il credito maturato, tramite modello F24 da presentare in via telematica. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»




La nuova disciplina del bonus per chi investe al Sud

Diffusi i chiarimenti delle Entrate sulle novità in tema di fruibilità e applicabilità del credito d’imposta, anche detto bonus Sud, istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 e di recente modificato dal D.L. Mezzogiorno n. 243/2016.

La legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, reca norme di modifica alla disciplina del credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In particolare, la legge n. 18 del 2017 ha introdotto nel decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, l’articolo 7-quater che reca le modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame. In sintesi, le modifiche prevedono:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
  • l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
  • l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
  • la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
  • la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

Il comma 5 del citato articolo 7-quater fissa la decorrenza delle nuove disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 243 del 2016, cosiddetto D.L. Mezzogiorno, avvenuta il 1° marzo 2017. Le nuove norme si applicano, pertanto, a far data dall’1 marzo 2017. L’estensione del credito d’imposta all’intero territorio della regione Sardegna ha effetto, invece, dal 1° gennaio 2017.

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»




“Manovra di primavera”, le perplessità dei commercialisti

Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, interviene su split payment, chiusura delle liti pendenti e modifiche all’ACE. Senza dimenticare la necessità di un intervento sul trattamento delle rimanenze delle imprese minori. Pur consapevole delle necessità di bilancio che hanno indotto il Governo alla correzione dei conti per il 2017, il Consiglio nazionale dei commercialisti, ad una prima lettura delle anticipazioni sui contenuti della manovra, esprime qualche preoccupazione per alcune misure che rischiano di essere troppo penalizzanti e non in linea con le stesse esigenze di recupero delle coperture che ispirano il decreto. (Cfr. Comunicato stampa CNDCEC del 12 aprile 2017)



Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata. Diffusa la circolare con i primi chiarimenti

Debutta il principio di cassa per determinare la base imponibile ai fini IRPEF e IRAP delle imprese in contabilità semplificata. A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati. Con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, vengono illustrate le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata.

 

A chi si applica il nuovo regime

 

Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

 

La determinazione del reddito per “cassa”

 

Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del TUIR) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del TUIR. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora).

 

Rimanenze finali, ok alla deduzione

 

Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.

 

Criterio di cassa anche per l’IRAP

 

La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori.

Per questi soggetti, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito. Come per l’IRPEF, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP degli esercizi successivi.

 

I nuovi obblighi contabili

 

Per adeguarli al nuovo regime di cassa, la legge di bilancio 2017 ha riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori.

In particolare, il nuovo articolo 18, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di:

a) istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri IVA, ove obbligatori;

b) utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;

c) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Nelle ipotesi a) e b) le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Regime di cassa: dentro o fuori

 

Il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’ Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate  del 13 aprile 2017)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600




Le misure urgenti contenute “Manovra di primavera”

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Il Consiglio dei ministri del 11 Aprile 2017, ha approvato un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Split Payment

Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode)

Vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni sono effettuare senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

Giochi

Si prevede l’aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. “videolotteries” o VLT.

Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari

Si prevede un contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari per 10 milioni di euro per l’anno 2017 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

La disposizione prevede un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario per 110 mln per l’anno 2017 e per 80 mln annui a decorrere dall’anno 2018 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, prevede 100 mln per l’anno 2017 per la manutenzione delle strade.

Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza pubblica.

Attribuzione quota investimenti Regioni

Si prevede, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, l’attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Trasporto pubblico locale

Si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale (4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 % all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti della PA.

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

Si consente, in via sperimentale, l’accesso diretto all’Agenzia Italiana del Farmaco ai flussi informativi di monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, ai dati della ricetta dematerializzata farmaceutica presente nel sistema Tessera Sanitaria e ai dati della fatturazione elettronica relativa ai medicinali.

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.

Innalzamento turn over e disposizioni personale Province

Le norme incrementa dal 25 al 75 la percentuale di turn over del personale anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Inoltre, eleva al 90% il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Fondo per l’accelerazione della ricostruzione e zona franca

È istituito un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione.

Tra le misure viene istituita una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in favore delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della stessa zona franca e che abbiano subito una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Tali imprese possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti “de minimis”.

MISURE PER LO SVILUPPO

Si prevedono infine talune misure per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture, tra cui:

  • il potenziamento degli incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity crowfunding);
  • l’estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative;
  • norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici;
  • misure per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ed il rinnovo del materiale rotabile;
  • l’adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali;
  • il contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall’Enav negli aeroporti a basso traffico;
  • l’allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida Ocse;
  • disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022” e per quello delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021.



Ufficializzati i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

Ufficializzati i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, dell’IVA da parte del gestore del deposito IVA, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati – Confermato il novero dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2017, al fine di tener conto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche, modificato il riferimento temporale dei dati dichiarativi che i soggetti deleganti devono indicare nella richiesta per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente delegante. Per il resto confermate le disposizioni previgenti del provvedimento dell’11 aprile 2016. (Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n.69483)




Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il “tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Le Pubbliche Amministrazioni e quelle autonome non devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) relative all’anno 2016.

È quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi. Il documento esclude dalla comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio, per importi fino a 3mila euro al netto dell’IVA, e quelle dei tour operator, per importi inferiori ai 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Il provvedimento si inserisce in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, evitando ulteriori incombenze a carico degli enti pubblici, e recepisce le richieste dei tour operator e dei commercianti al dettaglio, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti, tenuto conto delle difficoltà che sono state segnalate dalle associazioni di categoria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6  aprile 2017)

 




Studi di settore: pronto il software Gerico 2017. Parere positivo ai correttivi anticrisi

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati IVA e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.

Cinque correttivi per la crisi

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

– correttivi congiunturali di settore

– correttivi congiunturali territoriali

– correttivi congiunturali individuali

– interventi relativi all’analisi di normalità economica

– interventi relativi all’analisi di coerenza economica

In linea Gerico e Parametri

I software Gerico e Parametri 2017 sono in linea con netto anticipo rispetto agli anni passati. È, infatti, già pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è online sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017.

Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2017.

Gerico 2017 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione di oggi, e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016. Il software consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017)

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2017 (versione 1.0.0 del 4 aprile 2017)




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Regime fiscale per i lavoratori “impatriati”, scadenza al 2 maggio 2017. In un provvedimento delle Entrate le modalità di esercizio dell’opzione

Più tempo per i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, per accedere al regime fiscale speciale previsto dal D.Lgs n. 147/2015. Infatti, potranno optare fino al 30 aprile 2017 (termine festivo, prorogato al 2 maggio 2017) per la misura agevolativa che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef, del 30% per l’anno di imposta 2016, e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi. Questi i principali chiarimenti contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi.

Come cambia l’agevolazione

Il D.Lgs n. 147/2015 ha introdotto un regime ad hoc per i lavoratori “impatriati” in base al quale, dall’anno di imposta 2016, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, può concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. La legge di bilancio 2017 ha modificato questa percentuale, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

L’esercizio dell’opzione slitta al 2 maggio

Per i lavoratori dipendenti di cui alla legge n. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il decreto “milleproroghe ha posticipato il termine al 30 aprile 2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio. Per accedere all’agevolazione, irrevocabile, i lavoratori dovranno presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L’istanza dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020.

In particolare, per l’anno 2016, i lavoratori che esercitano la scelta fruiscono del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%. Per l’anno di imposta 2017, l’agevolazione del 50% è applicata dal datore di lavoro; nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 2017)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2017, prot. n. 64188, recante: «Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall’articolo 3, comma 3-novies del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244».




Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Super e iper ammortamento a confronto sulla base del risparmio fiscale

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto IRES per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:

Ammortamento ordinario Super ammortamento (maggiorazione 40%) Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 336.000 600.000
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) 760.000 664.000 400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento 9,60%

(760.000 – 664.000)/1.000.00036,00%

(760.000 – 400.000)/1.000.000

Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.

Cos’è il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0.

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.

Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Oltre che alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Con il documento di prassi pubblicato, le principali misure del Piano nazionale Industria 4.0 sono pienamente operative e tutti i passaggi implementativi sono conclusi, così da assicurare un orizzonte di certezze nella pianificazione degli investimenti e garantire la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017)

Link alla Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 del 30 marzo 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Bonus videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

L’agevolazione per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell’importo richiesto. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che individua la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016 relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è “6874”, istituito con la risoluzione n. 42/E pubblicata oggi, che deve essere inserito nella sezione “erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

I controlli del Fisco

L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato. L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017)

Link ai documenti richiamati in comunicato

(Link al sito dell’Agenzia delle Entrate)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante alle persone fisiche che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (risoluzione n. 42 del 30 marzo 2017) – pdf

Credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 (provvedimento del 30 marzo 2017) – pdf




Rottamazione: in Gazzetta il decreto legge che proroga al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, il decreto legge, approvato nel Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, che proroga i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Di seguito il testo del provvedimento urgente.

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2017, n. 36

Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi

affidati agli agenti della riscossione.

 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine di consentire di prorogare i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la prevista dichiarazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di definizione agevolata

 1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addi’ 27 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Per saperne di più:

 “Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti – n. 824 del 24 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015»




Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione

Diffuse dall’Agenzia delle entratele regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal D.Lgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I termini per l’invio

 

Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi:

 

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime  
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 D.L. n. 78/2010) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 127/2016) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. n. 78/2010) 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

(Cfr., comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017)

 




Spesometro, P.A. esonerate anche per il 2016. Per commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3mila euro

È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.

Ok anche alla trasmissione unica

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017

Il D.L .193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016.  Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017)




Rottamazione: al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Approvato un decreto legge che proroga i termini per la presentazione dei Modello DA1

I contribuenti hanno tempo fino al 21 aprile 2017 per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dall’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964). Il nuovo e più ampio termine è contenuto in un decreto legge, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, approvato nel Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma




Dati liquidazioni periodiche IVA: diffusa la bozza comunicazione. La prima trasmissione entro il 31 maggio 2017

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la Bozza del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1° dicembre 2016, n. 225. Naturalmente, diffuse anche la bozze delle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il modello raccoglie i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D. P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Quindi, il primo invio telematico dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017.

Obbligo di trasmissione anche per contribuenti IVA speciali

Nelle istruzioni al nuovo modello, (costituito dal frontespizio e dal quadro VP), chiarito che contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nell’IVA esigibile e nell’IVA detratta l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Le sanzioni applicabili

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).




Fatca. Un provvedimento delle Entrate definisce la scadenza per l’invio dei dati 2016

E’ il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno 2016. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi definisce la nuova scadenza di trasmissione delle informazioni e integra i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 e del 26 luglio 2016 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal Revenue Service statunitense a partire dall’1 gennaio 2017.

Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 3 maggio 2017, con termine al 31/05/2017; da quest’ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15/06/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca.

Cos’è il Fatca

L’accordo intergovernativo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), ratificato con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, ha l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale di cittadini e residenti statunitensi realizzata attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi, utilizzando lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati del provvedimento di oggi sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2015. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017)




Estrazione dei beni dal deposito IVA e garanzie del debitore dell’imposta

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: diffuso in bozza in modello dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Pubblicati in bozza modello e istruzioni della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Il modello definitivo sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si ricorda che per l’estrazione dei beni, non comunitari, introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica, l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 – come modificato dall’art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 – al comma 6, detta specifiche modalità per il versamento dell’IVA da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis. In particolare, il citato comma 6 prevede la prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono stati successivamente stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017. Il quale a sua volta rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Ed è proprio questo, il modello che Agenzia delle entrate ha diffuso in bozza nel  sito web.

Il modello dovrà essere presentato dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per attestare la sussitenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 23 febbraio 2017.

Come si legge nella bozza delle istruzioni, il modello è consegnato al gestore del deposito IVA – che procede alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate – all’atto della prima estrazione ed è valido per l’intero anno solare. Riguardo al contenuto, il modello contiene in sostanza la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Con l’avvertenza, che per quanto concerne i versamenti indicati nel requisito di cui alla lettera b), gli stessi si considerano eseguiti anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.




Abrogazione di norme su voucher e appalti pubblici: in Gazzetta il decreto

Voucher: Ministero del lavoro, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti» che sopprime l’istituto del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) dall’ordinamento giuridico e modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. In particolare:

  • l’articolo 1 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio e prevede un regime transitorio secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2017) nell’osservanza della disciplina abrogata. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato stampa del 21 marzo 2017 ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
  •  l’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, escludendo la possibilità di una diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva in relazione ai metodi e alle procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre non è più possibile per il committente imprenditore o datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di verificare l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all’azione esecutiva nei confronti del committente.
  • l’articolo 3 fissa l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

Possibile il ravvedimento per chi dimentica di presentare  la delega di pagamento a “zero”

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni

Nel documento di prassi, le Entrate ricordano che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione

14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione

16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione

20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Intrastat: ripristinato l’obbligo per il 2017 delle comunicazioni dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici

 Comunicazioni relative ai modelli Intrastat

Nelle more della definizione del quadro giuridico relativo agli adempimenti in materia di Intrastat, per il mese di gennaio 2017 è stato precisato con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017 che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permaneva, ai soli fini statistici, a carico dei soli soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli.

Sulla base di tali precisazioni i contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo. Ferma restando la validità di tali indicazioni per il mese di gennaio 2017, si rileva che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, occorre far riferimento ad un mutato quadro giuridico. L’entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi.

Data la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla l. 19/2017, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.

In merito alle semplificazioni saranno sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate e sarà garantita tempestiva comunicazione delle semplificazioni previste al fine di rispettare le tempistiche necessarie per l’adeguamento delle procedure informatiche. (Così, comunicato stampa congiunto Entrate-Dogane  16 marzo 2017)




Accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni. La Voluntary importante opportunità per la regolarizzazione

L’Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.

Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard OCSE – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta. L’Accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Lo scambio automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali. (Così, comunicato stampa Mef n. 39 del 14 marzo 2017)

Link al testo dell’accordo con la Svizzera – in inglese