Mezzogiorno: istituite le zone economiche speciali (ZES) e introdotta la misura “Resto al sud” per la nuova imprenditorialità

Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il decreto, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali, prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria – nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi – una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, al fine di evitare di alimentare mercati delle consulenze e comportamenti opportunistici, mentre è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al fine di fornire uno stimolo  all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità.

Ulteriore misura di rilievo strategico è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’ Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, la semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali. Con una specifica misura di valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo si rende invece possibile l’utilizzo di questa forma di gestione dell’attuazione degli interventi di notevole complessità nei programmi operativi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie, che ha dato buoni frutti nelle esperienze già attive.




Reddito di inclusione: approvato, in via preliminare il D.lgs. di attuazione della legge sul contrasto della povertà

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33). Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il ReI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è articolato in due componenti:

  1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
  2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Al ReI si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE “precompilata”. È un’importante innovazione di sistema, che caratterizzerà l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall’altro.

Il decreto disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, l’estensione della misura potrà essere realizzata mediante l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E’ una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l’obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.

Nello specifico del ReI e al fine di agevolarne l’attuazione, il decreto prevede determinate articolazioni della Rete: si tratta in particolare del Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dell’Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, di promuovere l’attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI.




Soggetti titolari di partita IVA: individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

I codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2 della risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nel terzo allegato alla risoluzione (allegato 3, colonna 2,) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, come specifica la risoluzione, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 9 giugno 2017 con oggetto: COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A).  Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all’esame del Senato. Il decreto legge, in scadenza il 23 giugno, include importati novità. Le più significative riguardano: 
–  la voluntary disclosure;
 – il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
 – l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
 – la stretta delle compensazioni;
 – il regime fiscale delle locazioni brevi;
 – la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
 – l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale;
 – la definizione agevolata delle liti fiscali;
 – la disciplina delle prestazioni occasionali;
 – il libretto di famiglia;
 – il contratto di prestazione occasionale.




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Firmato il D.P.C.M di proroga al 12 giugno 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è in via di pubblicazione sulla G.U.

Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. (Così, comunicato Stampa Mef del 29/05/2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (FAQ)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. In arrivo oltre 1 mln di “inviti” al ravvedimento

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Ai nastri di partenza oltre un milione di avvisi bonari

I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione

I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra euro 1.032 e euro 8.264 ad un importo di euro 172 (pari ad 1/6 del minimo).

In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze

Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:

compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;

utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Beni strumentali 4.0: FAQ del MISE sull’iper ammortamento 2017

Super e iper ammortamento. On line le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle domande frequenti sull’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4”.

Link al FAQ – Domande frequenti sui beni strumentali (aggiornamento al 19 Maggio 2017)

Per saperne di più:

Il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento

L’iper ammortamento è una maxi maggiorazione che consente, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.

I vantaggi:

  • Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
  • Il beneficio è cumulabile con:
    • Nuova Sabatini
    • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
    • Patent Box
    • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
    • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
    • Fondo Centrale di Garanzia

Super iperammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote diiperammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I chiarimenti Entrate-Mise

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Le prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

L’imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell’imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?

Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

L’imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione o in quello di esigibilità dell’IVA?

L’imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta.

In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all’ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre?

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Liquidazione di marzo a debito di 500
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Caso n. 2

  • Liquidazione di marzo a debito di 300
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.

Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente destinato all’utilizzo in compensazione/detrazione?

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell’anno precedente?

Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo
  • La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l’omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’IVA esigibile (rigo VP4)?

La modalità di compilazione descritta è corretta.

Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione?

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972?

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio, l’editore deve indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972 a quello ordinario?

Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l’IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?

Si. L’IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a), dell’art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?

No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l’IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Diffuso il testo degli schemi dei decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Trasmessi alle commissioni parlamentari competenti gli schemi dei decreti delegati per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille ai fini dell’espressione dei relativi pareri.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Link all’atto n. 417 – Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare)

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto delegato ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Link all’atto n. 418 – Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto delegato prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Link all’atto n. 419 – Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)




L’80% degli studi di settore ammessi al regime premiale. I criteri di accesso in un provvedimento delle Entrate

Al via l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016. Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 contiene l’elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che, quest’anno, rappresentano l’80% del totale (155 su 193).

Gli studi di settore interessati

Anche per il periodo d’imposta 2016 il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Gli studi ammessi

Al regime premiale sono ammessi i contribuenti “virtuosi” che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, anche per adeguamento, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e che risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

I soggetti ammessi al regime premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la limitazione della possibilità di accertamento sintetico del reddito complessivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




La nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”

Approvate in via definitiva le “disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016” (Decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, il decreto legislativo che introduce una nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”. Il decreto delegato (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92) delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.
Oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti. La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.
I principali interventi sono:
– l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
– l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
– la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
– la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
– la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).
Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni. Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.




IV direttiva antiriciclaggio: approvate in via definitiva le disposizioni di attuazione

Approvate in via definitiva le disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE (Decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. Il decreto delegato recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’ unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. L’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze è l’organismo responsabile dell’elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell’analisi nazionale dei relativi rischi.
Accogliendo le indicazioni contenute nei parere parlamentari è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come ‘persone politicamente esposte’ nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi: oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano nella nozione anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate. Tra le novità introdotte figurano il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo e il riordino delle sanzioni amministrative, attraverso un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni. Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. E’ stato inoltre previsto, in coerenza con la direttiva, che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non è effettuata la relativa segnalazione, nonché inserito l’obbligo della UIF di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza.
Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ prevista altresì la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.
Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
Essa costituisce la quarta direttiva antiriciclaggio, resa necessaria, tra l’altro, ai fini dell’allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.
L’accordo sul testo della quarta direttiva antiriciclaggio è stato raggiunto dal Consiglio dell’Unione Europea con il Parlamento e la Commissione europea nel dicembre 2014 sotto la presidenza italiana. L’articolato è stato successivamente sottoposto alla procedura di formale adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.
I principali elementi di riforma al regime vigente sono:
– l’introduzione di un approccio basato sul rischio. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione “sovranazionale” dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
– un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull’obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell’obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
– nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
– l’abolizione della cosiddetta “equivalenza positiva” dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
– la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all’obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
– l’ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia – UIF);
– un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l’applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell’antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.
La direttiva (UE) 2015/849 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017.
A fianco della direttiva illustrata è stata adottato il regolamento UE 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale: amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all’ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l’applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.




Incentivi per l’attrazione di capitale umano. Le istruzioni delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia

Diffusa la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Arrivano i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Nella circolare n. 17/E di oggi (23 maggio 2017) vengono illustrate dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

Lavoratori impatriati”, tutte le novità dal 1° gennaio 2017

Chiarimenti in arrivo per il regime dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, ossia coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa.

Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare illustra tutti i dettagli in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

Gli incentivi per i ricercatori e i docenti

È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Quale agevolazione per i lavoratori “controesodati

I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

 Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti

La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24-bis del TUIR, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro.

Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, di presentare una specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’opzione, al valore “in ingresso” dei beni detenuti dai neo-residenti e all’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017, con oggetto:Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del D.L. 31/05/2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147, lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi

 




Bonus 80 euro e rimborsi da 730. Escluso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate

Il bonus 80 euro ed i crediti rimborsati ai dipendenti per la liquidazione del 730 sono esclusi dall’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo è quanto affermato dal Direttore centrale Normativa, Annibale Dodero, intervenuto nel corso del forum in materia fiscale e di lavoro organizzato dai consulenti del lavoro. Di seguito le risposte dell’Entrate fornite nel corso dei lavori del 15° Forum lavoro e fiscale in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 che ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Le risposte dell’Agenzia delle entrate

1)  Come mai è stata modificata la normativa sulla compensazione?

La normativa sulla compensazione è stata modificata perché l’istituto della compensazione è importantissimo per le imprese italiane perché consente loro di avere liquidità rapidamente quando hanno diritto a un rimborso. Ma è un istituto che va attentamente presidiato per evitare che ci siano abusi. Sostanzialmente con la compensazione chi ha diritto ad un rimborso lo prende immediatamente senza dover attendere una attività amministrativa ma è giusto che vengono presi solo i rimborsi che effettivamente spettano. Quindi è stato rafforzato il presidio su questa operazione.

2)  Il visto per i crediti di imposte sui redditi può essere apposto entro il termine di presentazione della dichiarazione?

Si, c’è una differenza nell’apposizione dei visti. Se le imposte di cui parliamo vogliono essere compensate sono quelle IVA, la compensazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione IVA. Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria questa presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.

3) I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dal visto?

Sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute. In questo caso con la compensazione interna non c’è il visto.

4)  Per quali crediti compensati occorre utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate?

Una puntuale indicazione di quelli che sono i crediti che devono passare per i servizi telematici verrà fornita nei prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate. Io ho parlato prima di rafforzamento del presidio che avviene perché vengono abbassati i limiti per apporre il visto di conformità e perché bisogna obbligatoriamente passare per i servizi telematici per fare le compensazioni di alcune ritenute ed imposte. Quali siano queste imposte verrà chiaramente detto dall’Amministrazione finanziaria. Sostanzialmente quel che cambia è che per queste imposte non posso più andare in banca per fare l’home banking. Se volete la ratio è che la banca, nel momento in cui viene portato un F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli. Quei controlli che potrà effettuare l’amministrazione finanziaria andando a vedere se quel credito che si vuole a compensare è assistito da un visto di un professionista che lo garantisce e se siano stati superati o meno i limiti che è necessario rispettare nella compensazione.

5)  Il bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate?

Si, è escluso perché nel caso del bonus Renzi non ci troviamo di fronte ad imposte ma a qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito. Quindi non c’è l’obbligo di passare per i servizi telematici.

6) I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate?

Si, sono esclusi dall’invio attraverso i servizi telematici.

7)  Quali sono le conseguenze se non si utilizzano i servizi dell’Agenzia delle Entrate per gli F24 con compensazioni?

Se non si utilizzano i servizi telematici posso incorrere in blocco della compensazione o nel mancato riconoscimento della compensazione.




I giudici “tributari” di uno Stato Ue possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato UE

Tale controllo è limitato a verificare se le informazioni richieste non risultino manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza con l’indagine tributaria in oggetto

Il giudice nazionale, cui sia stato sottoposto un ricorso avverso un’ammenda inflitta ad un contribuente per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione, ossia la decisione di un autorità (nella specie lussemburghese su richiesta dell’amministrazione tributaria francese) che ingiungeva di fornire le informazioni societarie, deve poter esaminare la legittimità di quest’ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA. Infatti, spiega la Corte Ue, l’ingiunzione ha fornire informazioni societarie può essere legittima solo se queste sono “prevedibilmente pertinenti” ai fini dell’indagine tributaria condotta dallo Stato membro che le richiede. Questo perchè, sebbene agli Stati membri spetti il compito di individuare le informazioni di cui ritengano di avere bisogno, essi non possono richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l’indagine tributaria, e il destinatario di una decisione di ingiunzione deve poter eccepire in giudizio la non conformità alla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE della richiesta di informazioni e, di riflesso, l’illegittimità della decisione di ingiunzione che ne deriva. Peraltro, aggiunge la Corte Ue le autorità dello Stato membro interpellato (nel caso di specie le autorità tributarie lussemburghesi) non devono limitarsi a un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni, bensì devono anche assicurarsi che le informazioni richieste non siano sprovviste di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell’indagine tributaria, tenuto conto dell’identità del contribuente coinvolto nell’indagine e della finalità di quest’ultima. Parimenti, il giudice dello Stato nell’esercitare il controllo sulla legittimità della richiesta, deve verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta di informazioni sufficientemente motivata e vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile nei confronti dell’indagine tributaria. Riguardo ai poteri cognitivi del giudice “tributario”, la Corte reputa che, affinché il giudice possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale, esso deve avere accesso alla richiesta di informazioni e a qualsiasi altro elemento di informazione complementare che le autorità dello Stato interpellato abbiano eventualmente ricevuto dalle autorità dello Stato richiedente. Mentre, il segreto della richiesta di informazioni può invece essere opposto all’amministrato. Quest’ultimo, infatti, non dispone di un diritto di accesso a tale richiesta nella sua interezza. Tuttavia, per poter fare esaminare equamente la sua causa, l’amministrato deve avere accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni (ossia l’identità del contribuente coinvolto e il fine fiscale delle informazioni richieste).

 

Per saperne di più:

La tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», sancisce quanto segue:

«Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)».

L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA

“1) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, nell’accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

2) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.

3) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione.

4) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall’autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest’ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza.

5) L’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.”

Link al testo della sentenza della Corte di Giustizia CE (CGC) – Grande Sezione – del 16 maggio 2017, Causa C-682/15Presidente: K. Lenaerts, Relatore: C.G. Fernlund, con oggetto: COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE – Direttiva 2011/16/UE – Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente

Documentazione sulla Reciproca assistenza (link ai siti web Mef , Eur-lex.europa.eu e Gazzetta Ufficiale )

Regolamento di esecuzione n.1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (“Common Reporting Standard- CRS“).

Direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell’8 dicembre 2015, recante: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (“ruling“).

Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante: attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.  (in G.U. Serie Generale n.69 del 23 marzo 2017)

 




Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA, Segnalazioni 2017, Alert persuasivi, Comunicazioni pro-compliance, Controlli e verifiche, Inviti a regolarizzare, 




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Il Governo approva, in via preliminare, tre decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Il Consiglio dei ministri di oggi, (venerdì 12 maggio 2017), ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.




La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

Proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E del11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra reverse charge e IVA ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’IVA. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti

Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il favor rei

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11 maggio 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158




Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Disponibile il software gratuito

A partire da oggi (10 maggio 2017) è possibile trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. I nuovi servizi permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento, come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. L’Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti raggiungibili sul sito www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home – Strumenti – Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione – Fatture e corrispettivi.

Dove trovare il software

l software permette la generazione dei file conformi alle “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”, seguendo le istruzioni contenute nel “Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. Entrambi questi documenti sono allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.

Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia, alla pagina Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA” (Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di compilazione). Sul sito si trova inoltre il software di controllo (raggiungibile al percorso: Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di controllo). I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita.

Occhio alla firma elettronica

Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, anche “firma Entrate”).

La firma Entrate potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”. Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma potrà essere apposta con un’unica operazione su tutti i file selezionati.

Servizio web “Fatture e Corrispettivi

Tramite il servizio, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate ovvero “sigillate” tramite l’apposita funzionalità disponibile;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente (funzionalità disponibile dal prossimo 16 maggio).

Servizio in cooperazione applicativa (web services)

I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente .

Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp

I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Autorizzata l’estensione del regime di split payment dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020

A partire dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei seguenti soggetti:

  • pubbliche amministrazioni;
  • società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
  • società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall’Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario,

sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’IVA deve essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale. Questa è l’ estrema sintesi della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17) che ha autorizzato l’Italia all’estensione del regime di split payment.

Estensione dello Split Payment previsto dalla normativa nazionale dal 1° luglio 2017

L’ articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) reca disposizioni volte a estendere l’ambito applicativo del cosiddetto split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), col quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’IVA dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all’IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT. Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

In estrema sintesi, l’articolo 1 del D.L. n. 50/2017, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA:

  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Ai sensi del comma 4, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) dell’articolo 1 amplia l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo split payment, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserita nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge.

Viene in particolare sostituito il comma 1 dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha introdotto e disciplinato tale meccanismo di applicazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche in commento, il meccanismo dello split payment si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni,ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La legge di contabilità n. 196/2009, all’articolo 1 sopra richiamato, definisce “amministrazioni pubbliche” gli enti e i soggetti indicati dall’ISTAT a fini statistici nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (oggetto del comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni dei regolamenti dell’Unione europea), nonché le Autorità indipendenti e tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal proposito, si ricorda che ai sensi del citato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale definizione si applica anche al CONI. In sostanza, con le norme in commento, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, lo split payment trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter all’articolo 17-ter. Il comma 1-bisdell’articolo 17-ter estende ulteriormente l’ambito operativo del meccanismo dello split payment.

In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “elevata affidabilità fiscale”. Si tratta dei seguenti soggetti:

a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi delle norme civilistiche (articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; rispettivamente, le predette disposizioni definiscono “controllata” la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; rispettivamente, controllo di diritto o di fatto) (comma 1-bis, lettera a));

b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (ai sensi del già richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, controllo di diritto) (comma 1-bis, lettera b));

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), ovvero siano società quotate (comma 1-bis, lettera c));

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni affidano a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (comma 1-bis, lettera d));

L’introdotto comma 1-ter chiarisce che le norme sullo split payment contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino alla data fissata dall’UE nella decisione del Consiglio UE con la quale si autorizzata la scissione dei pagamenti in esame. (vedi, decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17)

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 2 dell’articolo 17-terche in precedenza escludeva dall’applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito . Di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di split payment.

Il comma 2 dell’articolo in esame apporta modifiche di coordinamento conseguenti all’estensione operativa dello split payment Con la modifica dell’articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014 si chiarisce l’applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell’imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, indipendentemente dalla forma giuridica che i medesimi rivestono in considerazione dell’allargamento dell’ambito applicativo dell’istituto anche a soggetti privati non appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui all’articolo 1. In particolare, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.




Approvato il Jobs Act per il lavoro autonomo

Il Senato, con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti, nella seduta antimeridiana di oggi (mercoledì 10 maggio), ha dato il via libero definitivo al ddl n. A.S. 2233-B, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»




Autoliquidazione delle somme dovute per Voluntary disclosure-bis. Rilasciata la versione beta dell’applicativo per calcolare sanzioni e interessi

È online l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate, in versione sperimentale, che permetterà ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Le Entrate, tenuto conto della complessità del calcolo delle sanzioni, hanno sviluppato una procedura che aiuterà i consulenti e i contribuenti nella determinazione degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione. L’applicativo, in fase di test ma già disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online – senza registrazione, permetterà di calcolare anche gli interessi sulle imposte dovute, applicando, dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell’imposta a cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all’adesione.

L’applicazione consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary-bis), provvedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. È possibile effettuare il calcolo relativamente alle seguenti violazioni:

Il calcolatore è al momento in fase di test ed è aperto ai suggerimenti dei contribuenti e dei consulenti, che potranno inviare le loro osservazioni via mail all’indirizzo dc.acc.sga@agenziaentrate.it.

La conclusione della sperimentazione e la piena funzionalità della procedura sarà comunicata con un avviso pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it,




Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti sul comportamento contabile alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elaborato è dedicato alle specificità delle cooperative, poiché all’analisi dell’impatto più generale delle nuove regole di bilancio sulle società era già intervenuto un primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” predisposto dal Consiglio nazionale unitamente a Confindustria.

 L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale è consultabile nella sezione: Studi e Ricerche – Principi contabili e di valutazione

 




Comunicazioni telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Risposta Mef insoddisfacente

Irrisolte le criticità denunciate. Costi insopportabili per gli studi professionali

La risposta fornita dal Mef all’interrogazione parlamentare sulle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA non è soddisfacente. Restano infatti in piedi tutte le criticità da noi denunciate nei giorni scorsi, a cominciare dagli insopportabili costi per i software necessari al nuovo adempimento”. E’ quanto afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, secondo il quale, inoltre, “tenuto conto dell’ancora attuale indisponibilità degli applicativi necessari, è indispensabile un rinvio della scadenza, in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente”. “Da questo punto di vista – afferma ancora Miani – pur apprezzando le aperture venute oggi in tal senso dal Viceministro Casero, il quale ha annunciato un rinvio tecnico di 10-15 giorni, avremmo preferito un maggior lasso di tempo per testare l’adempimento e per formare il personale che dovrà effettuare gli invii telematici con il nuovo sistema di trasmissione”. (Vedi, comunicato stampa Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 maggio 2017)




Trasmissione delle liquidazioni IVA in scadenza a maggio: il Viceministro Mef, Casero, preannuncia una breve proroga

Atti parlamentari – Risposta Interrogazione n. 5-11275 della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di Giovedì 4 maggio 2017 – recante: «Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA» Presidenza del presidente: Maurizio Bernardo

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

In tale contesto preannuncia l’intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informatico necessario per comunicare tali liquidazioni (software rilasciato lo stesso giorno dall’Agenzia delle Entrate).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l’attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall’associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti. Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall’Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

TESTO DELLA RISPOSTA

 Allegato 45-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all’invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l’articolo 21-bis del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l’adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell’articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l’Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l’opzione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell’adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell’ipotesi della disponibilità di due canali per l’adempimento unico, non potendo a priori stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare, sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall’associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l’esecuzione dell’adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall’Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l’apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l’intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l’infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l’intermediario non sia in possesso di firma digitale, l’Agenzia metterà a disposizione all’interno dello strumento gratuito Desktop telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l’invio di un distinto file per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico file compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al file compresso e non ai singoli file in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch’essa gratuita, al canale web Service in cooperazione applicativa per le soluzioni software più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio web anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un software per la generazione del file di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l’Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri software gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall’Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell’adempimento previsto dalla normativa.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Stretta sull’utilizzo in compensazione di crediti tributari. In una risoluzione i chiarimenti sulla decorrenza delle nuove norme

Nuove regole per compensare i crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di oggi (del 4 maggio 2017) vengono, in particolare, forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L n. 50/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Un nuovo limite per il visto

A seguito della pubblicazione del D.L n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Un nuovo modo di compensare

I titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (IVA, IIDD, IRAP, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

Decorrenza delle novità

Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




Aperto il canale per l’invio del modello 730/2017 precompilato

La dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l’invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l’appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali. In queste due settimane dall’apertura della precompilata in modalità consultazione (dal 18 aprile alle ore 7 di oggi) sono stati registrati più di 1 milione e 400mila accessi all’applicazione da parte di 962.508 utenti distinti. Chi ha già controllato la dichiarazione e acquisito dimestichezza con il sistema che, schermata dopo schermata, guida all’invio, lo ha fatto entrando sul sito delle Entrate per lo più con le credenziali Fisconline (52% dei casi) e Inps (39%). La dichiarazione 730 potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello Redditi, invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Precompilata 2017, da oggi è possibile accettare o modificare e inviare

Da oggi sono online e pronti per essere inviati, con o senza modifiche, circa 20 milioni di 730. Da oggi è possibile anche modificare 10 milioni di modelli Redditi che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio. In totale, se si contano anche i familiari a carico, i dati precaricati dall’Agenzia riguardano oltre 59 milioni e 700mila cittadini, praticamente l’intera platea dei residenti italiani. E’ uno sforzo enorme quello che ha visto l’Agenzia raccogliere, in vista di questo terzo anno di sperimentazione, quanti più dati per poter consegnare ai contribuenti un modello il più possibile completo. Con il supporto di Sogei, la società generale d’informatica partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la collaborazione di tutti i soggetti chiamati a trasmettere le informazioni da precaricare nelle dichiarazioni, quest’anno sono confluiti nei server del Fisco oltre 800 milioni di dati. Tra questi, 690 milioni di documenti fiscali relativi a spese sanitarie, compresi gli scontrini dei farmaci da banco; circa 94 milioni di dati relativi a premi assicurativi; più di 7 milioni e 600mila bonifici per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico. E ancora: oltre 8 milioni di interessi passivi sui mutui contratti dagli italiani; circa 5 milioni e 600 mila dati relativi a ristrutturazioni condominiali e quasi 4 milioni e mezzo di dati relativi a contributi previdenziali.

Bonus al riparo dai controlli documentali per le dichiarazioni accettate in autonomia

Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione. Dal 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato: dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli. Il Fisco infatti rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.

Come fare per: breve guida all’accesso

Per visualizzare la propria dichiarazione dei redditi è necessario collegarsi alla pagina https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Le credenziali per l’accesso sono strettamente personali e non vanno comunicate a terzi. Per accedere alla dichiarazione precompilata 2017 è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: i contribuenti che utilizzano una versione di browser inferiore saranno quindi prima di tutto indirizzati a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata.

Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online sul sito internet dell’Agenzia, a questo indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp.

Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni.

In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l’app “AgenziaEntrate” o presso gli uffici dell’Agenzia. In quest’ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate.

In alternativa, è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l’autenticazione, il sistema reindirizza l’utente all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni e il pulsante diretto per accedere al servizio tramite le credenziali Inps sono disponibili a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609

L’accesso è garantito infine anche con le credenziali Spid, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, oltre che tramite Carta nazionale dei servizi. La Carta Nazionale dei Servizi o Cns è una smart card o una chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Aprono le porte della precompilata anche le credenziali del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) e quelle riservate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

In tutti i casi, una volta entrati, il sistema offre una serie di possibilità. In particolare, da oggi è possibile, oltre che visualizzare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione per controllare che siano completi e corretti:

1) scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata

2) modificare o accettare i dati. Visualizzare, stampare e inviare la dichiarazione

3) consultare le dichiarazioni inviate e le ricevute degli invii. Effettuare i versamenti F24.

Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti devono utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2017)

 




I chiarimenti delle Entrate sullo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento

Pronte le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione. Con la circolare n.15/E di oggi (28 aprile 2017) le Entrate forniscono chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello IPEA in relazione alle perdite pregresse.

Come funziona lo scomputo delle perdite richieste con il modello IPEA

Il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando l’IPEA, esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Per i soggetti aderenti al consolidato al modello IPEC si aggiunge il modello IPEA

Resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello IPEC per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità. Il documento di prassi sottolinea come, in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello IPEA. Ad esempio, le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità del consolidato, possono essere richieste utilizzando il modello IPEA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017, con oggetto: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione – Modello IPEA – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo da Modello IPEA e da Modello IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600




Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare n. 14/E di oggi (del 27 aprile 2017) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non Ias/Ifrs. La legge di bilancio ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Chi può procedere alla rivalutazione

I soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Sono inclusi, inoltre, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Su quali beni si applica la rivalutazione

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

L’affrancamento del saldo attivo e il riallineamento

Contemporaneamente alla rivalutazione, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione. Con il riallineamento è possibile, invece, adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. La legge di bilancio ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall’adozione del criterio del fair value, nell’ipotesi in cui lo stesso ha determinato l’iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017, con oggetto: RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 15, commi da 16 a 23, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – DM 13/04/2001, n. 162  – DM 19/04/2002, n. 86 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L 30/12/2004, n. 311




Agevolazione “prima casa”. Entro i 18 mesi si può ancora scegliere tra lavoro e residenza

L’agevolazione prima casa resta valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 53/E, pubblicata oggi (27 aprile 2017).

Il quesito oggetto dell’interpello

In particolare, la risoluzione risponde a un caso specifico in cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, tale condizione non si era poi avverata. L’Agenzia chiarisce che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi.

Per conservare il beneficio prima casa basta tornare dal notaio

La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 27 aprile 2017, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione dell’aliquota ridotta – Requisiti per accedere alle agevolazioni – Dichiarazione di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile – Dichiarazione di trasferire la residenza nello stesso comune  nei 18 mesi dall’acquisto – Condizioni alternative – Fondamento – Formalità giuridiche per la dichiarazione di impegno tardiva – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131