Processo tributario telematico: dal 15 luglio 2017 attivo in tutta Italia

20046121_10213472055099214_451993158_nDal 15 luglio 2017, con l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.

L’applicazione del PTT è avvenuta gradualmente nelle diverse Regioni, consentendo così i necessari adeguamenti organizzativi degli uffici e degli studi funzionali alle nuove procedure informatiche.

In particolare:

  • dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è stato avviato in Toscana e in Umbria;
  • dal 15 ottobre 2016 in Abruzzo e Molise;
  • dal 15 novembre 2016 in Liguria e Piemonte;
  • dal 15 dicembre 2016 in Emilia-Romagna e Veneto
  • dal 15 febbraio 2017 in Basilicata, Campania e Puglia;
  • dal 15 aprile 2017 in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
  • dal 15 giugno 2017 per le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Pertanto, è possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. – PTT) per il deposito telematico presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali degli atti e documenti processuali già notificati via PEC alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.

L’adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.

L’utilizzo delle procedure informatiche comporta evidenti vantaggi in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso. (Fonte: comunicato Mef del 14/07/2017)

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Mancata previsione di una applicazione generalizzata del principio del contraddittorio: inammissibile la questione di legittimità costituzionale

La Consulta boccia la C.T.R. della Toscana per carenza descrittiva 

La Consulta con ordinanza n. 187 del 13/07/2017 (di seguito riportata) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Stessa sorte è toccata alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e degli artt. 32, 39, 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

IL TESTO DELL’ ORDINANZA N. 187, DEPOSITATA IL 13/07/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 (recte: art. 12), comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, nel procedimento vertente tra P. srl e l’Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Pistoia, con ordinanza del 18 gennaio 2016, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2016, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Toscana, con ordinanza del 18 gennaio 2016, iscritta al n.122 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 10 (recte: dell’art. 12) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione;

che, come evidenziato dalla rimettente, il giudizio principale attiene all’appello interposto dalla Prefabbricati Pistoiese srl avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pistoia con la quale è stato solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un accertamento, inerente redditi relativi all’anno 2008 e che, tra i motivi di impugnazione, vi è quello della asserita invalidità dell’accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato, in violazione del disposto di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000;

che, nella parte oggetto di censura, la disposizione in questione prevede che «[n]el rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.[…]»;

che, ad avviso della rimettente, tale disposizione – in linea con l’interpretazione offerta da ultimo dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, cui viene ascritto il portato proprio del «diritto vivente» sul tema in oggetto – garantisce il relativo modulo procedimentale, a pena di invalidità del conseguente accertamento, limitatamente, tuttavia, ai soli controlli effettuati tramite accessi, ispezioni o verifiche sui luoghi di riferimento del contribuente, meglio descritti dal comma 1 dello stesso art. 12; per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, deve invece escludersi la presenza di un principio generale, immanente nel sistema, destinato ad imporre l’obbligo del contraddittorio preventivo all’atto impositivo, salvo che per i tributi armonizzati, in relazione ai quali detto obbligo è desumibile dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e sempre che, come più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, l’interessato abbia dato prova dell’incidenza effettiva della violazione sulla formazione dell’atto che ha recato pregiudizio allo stesso;

che, secondo la Commissione rimettente – considerato il limitato perimetro dell’approfondimento probatorio proprio dei giudizi tributari, nei quali non è consentita l’assunzione di prove orali – la partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell’atto impositivo deve ritenersi essenziale per garantire al destinatario il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., nonché piena parità nel corso della successiva fase processuale, anche in applicazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata de resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, norma evocata quale parametro interposto rispetto alla censura prospettata ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost.;

che, inoltre, la limitazione del contradditorio preventivo, a pena di invalidità dell’atto, ai soli accertamenti realizzati a seguito di accesso sarebbe irragionevolmente discriminatoria per quei contribuenti che non hanno subito una verifica presso i locali di esercizio della relativa attività, con conseguente non manifesta infondatezza dei dubbi di illegittimità in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., parametro, quest’ultimo, evocato in ragione delle conseguenze che derivano dalla riscontrata diseguaglianza in ordine alla corretta individuazione dei dati fondanti la capacità contributiva;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo: in via pregiudiziale, l’inammissibilità della questione per la genericità della descrizione della fattispecie, tale da precludere alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione; nel merito, l’inconferenza degli artt. 24 e 111 Cost., nonché la manifesta infondatezza delle argomentazioni concernenti gli altri parametri.

Considerato che, nel dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Commissione tributaria regionale della Toscana muove dal significato interpretativo attribuito a tale disposizione dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, assunta come espressiva del diritto vivente formatosi sul tema del contraddittorio anticipato nel procedimento tributario;

che, ponendosi lungo questa direttrice interpretativa, è di immediata evidenza che, ai fini della rilevanza delle sollevate questioni, il giudizio principale deve avere ad oggetto un accertamento tributario: inerente tributi non armonizzati (poiché, per quelli armonizzati, l’obbligo di sentire previamente il destinatario dell’atto rinviene base giuridica nel principio generale dettato dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007); non preceduto da accessi, ispezioni o verifiche sui luoghi di riferimento del contribuente (giacché il modulo procedurale previsto, a pena di invalidità dell’atto, dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, appare delimitato solo alle descritte verifiche fiscali); non ricompreso tra quelli per i quali l’obbligo del contraddittorio anticipato è espressamente sancito dalla legge (perché ciò neutralizza in radice l’esigenza sottesa alla evocata verifica di costituzionalità);

che, alla luce di tali considerazioni, la sollevata questione è manifestamente inammissibile, per la inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto effettuata con modalità tali da non consentire a questa Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione (ex plurimis, ordinanze n. 12 del 2017 e sentenza n. 218 del 2014);

che, in particolare, dal complessivo tenore della ordinanza di rimessione emerge, esclusivamente, che il relativo giudizio attiene ad un accertamento inerente redditi del 2008, fondato, tra l’altro, sulle risultanze «di 26 contratti di compravendita stipulati» dalla società ricorrente «in cui venivano indicati valori ritenuti non congrui dall’Amministrazione»;

che, anche ritenendo che l’atto impugnato non sia stato, nella specie, preceduto da un controllo fiscale con accesso, ispezione o verifica sui luoghi di riferimento della contribuente (perché diversamente sarebbe emersa l’immediata applicabilità della norma censurata, senza metterne in discussione la legittimità costituzionale), la lacunosa descrizione della fattispecie non consente di identificare le caratteristiche del procedimento che ha portato all’accertamento contestato e neppure l’effettiva natura di quest’ultimo;

che siffatta carenza descrittiva preclude a questa Corte – cui non è consentita la lettura degli atti di causa in ragione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (tra le ultime, ordinanza n. 237 del 2016) – la possibilità di verificare se si verta o meno in una delle ipotesi per le quali il contraddittorio è comunque imposto ex lege (non potendosi eventualmente escludere, ad esempio, che l’accertamento risulti fondato anche su parametri standardizzati, quali gli studi di settore, per i quali, come è noto, l’obbligo di contraddittorio preventivo è imposto dal relativo dato normativo di riferimento);

che la questione deve essere dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA




Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

Il comunicato di proroga per professionisti abilitati e Caf
Il comunicato di proroga per professionisti abilitati e Caf

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017)




Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: approvate le disposizioni attuative

079058Approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 le disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In particolare, le disposizioni individuano le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve.

La Trasmissione dei dati

Il provvedimento prevede, al punto 3, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché coloro che gestiscono portali telematici, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve, comunicano all’Agenzia delle entrate comunicano all’Agenzia delle entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia. I soggetti non residenti effettuano tale adempimento per il tramite della stabile organizzazione – se in possesso di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162 del TUIR – o, nel caso in cui ne risultino privi, avvalendosi di un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso.

Termini di trasmissione

La comunicazione dei dati è effettuata entro termine il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Effettuazione della ritenuta

Ai sensi del punto 4 del provvedimento, se gli intermediari immobiliari, compresi i soggetti che gestiscono portali telematici, intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare, all’atto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21 per cento che si considera operata a titolo di acconto nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca. La ritenuta è operata dai soggetti residenti e dai soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162 del TUIR in qualità di sostituti d’imposta e versata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è effettuata, con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Conservazione dati

Il punto 5 del provvedimento, stabilisce che gli intermediari immobiliari, compresi i soggetti che gestiscono portali telematici conservano gli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il termine previsto per l’accertamento ai sensi dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973.

Si ricorda, che per l’articolo 4 del decreto-legge “Omnibus” correttivo, per contratti di “locazione breve” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Ai redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili. L’opzione può essere esercitata anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari. A carico degli intermediari immobiliari, compresi i soggetti che gestiscono portali telematici, sono posti obblighi informativi qualora intervengano nei contratti in questione; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto del pagamento al beneficiario, a titolo di acconto o d’imposta a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l’opzione per la cedolare secca. Tali adempimenti sono effettuati dagli intermediari sulla base delle informazioni e de dati forniti dai locatori degli immobili. Inoltre, con risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento. I soggetti in questione provvedono anche alla dichiarazione e certificazione delle ritenute operate, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998. I soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta assolvono mediante l’invio della relativa certificazione anche gli obblighi di comunicazione dei dati del contratto. I soggetti non residenti, che risultino privi di una stabile organizzazione in Italia, effettuano la ritenuta ed adempiono agli obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione tramite un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017, con oggetto: «RISCOSSIONE – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»




Revisori legali: al via l’obbligo della formazione continua

Le istruzioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Diffuse le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali
Diffuse le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali

L’ art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con circolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La circolare illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 26 del 6 luglio 2017, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro. Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Formazione offerta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 – Riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al registro – Relativi criteri e modalità di applicazione

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017

 




Sanzioni ex art.7-bis del D.Lgs. 241/97 agli intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

079017DA partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l’Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2013.

Gli intermediari potranno utilizzare l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati.

Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente.

Si invitano, pertanto, gli intermediari a verificare, nei giorni successivi al 24 luglio, la eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel. (Comunicato del 10 luglio 2017, pubblicato nel sito web http://www.agenziaentrate.gov.it/)




Rottamazione: i contribuenti possono accedere on-line alla copia della risposta alla richiesta di definizione e scegliere le cartelle da pagare

I due comunicati “l’Agenzia delle entrate-Riscossione”con il lancio delle nuove utility inserite nel sito web

Risposte rottamazione cartelle a portata di click

Al via un nuovo servizio web di “Agenzia delle entrate-Riscossione. Dal 7 luglio diventa più semplice e veloce richiedere online la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. La copia della comunicazione era già disponibile dal 16 giugno nell’area riservata, ma adesso è disponibile anche in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza quindi necessità di inserire pin e password.
È sufficiente, infatti, compilare il form “Richiesta comunicazione” presente nella sezione del sito dedicata alla Definizione agevolata. Basta inserire il proprio codice fiscale, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove si desidera ricevere la comunicazione.
La richiesta della comunicazione nell’area pubblica del portale è un nuovo servizio per consentire ai contribuenti di avere in modo agevole tutte le informazioni utili per il primo pagamento della definizione agevolata la cui scadenza è fissata dalla legge al prossimo 31 luglio.
La “Comunicazione delle somme dovute”, così si chiama la lettera che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della definizione agevolata, è stata già inviata per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l’indirizzo di pec sul modulo di adesione. La lettera informa anche su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una a un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente. I bollettini contengono l’intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio Agenzia delle entrate-Riscossione, che possono essere utilizzati per i pagamenti.
Sono state predisposte 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi, vediamo il dettaglio. La prima (AT – Accoglimento totale della richiesta) riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”; una seconda tipologia (AP – Accoglimento parziale) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili”, ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti “rottamabili”, né per eventuali debiti non “rottamabili”; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) per quei contribuenti che hanno debiti “rottamabili” e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”; ultima tipologia (identificabile con RI), riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.
Ogni comunicazione contiene un prospetto con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell’importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
Come pagare. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2017)

Lunedì arriva ContiTu per scegliere online le cartelle da rottamare

“Agenzia delle entrate-Riscossione” lancia il nuovo servizio web ContiTu, grazie al quale tutti coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, possono decidere, in modo semplice e in autonomia, quali debiti pagare.

Da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente potrà scegliere di “rottamare” solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno. La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell’area riservata del portale e da oggi può essere richiesta in copia anche nell’area pubblica, senza la necessità di pin e password.

Il nuovo servizio online di Agenzia delle entrate-Riscossione è un ulteriore strumento per supportare i contribuenti interessati alla definizione agevolata in vista della scadenza del 31 luglio, fissata dalla legge, per il primo pagamento degli importi rottamati.

Ma vediamo nel dettaglio le novità.

Il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, entro il 31 luglio potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare, consapevole che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria.

Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, potrà scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti prescelti.

Questa nuova funzionalità potrà essere utilizzata anche da coloro che avessero ricevuto una comunicazione contenente cartelle/avvisi che non avevano inserito nella loro dichiarazione: accedendo infatti al nuovo servizio potranno richiedere i RAV per le sole cartelle/avvisi che avevano indicato nella loro richiesta.

Restano invariate tutte le altre indicazioni che il contribuente ha inserito nella domanda (modello DA1) di definizione agevolata e cioè: il numero delle rate prescelte (o una sola), gli estremi relativi ai dati personali ecc.

ContiTu sarà raggiungibile da lunedì prossimo direttamente dalla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Per usufruire del servizio sarà necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste.

Come pagare. Per il pagamento si possono utilizzare i bollettini Rav anche con la vecchia intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio 2017 Agenzia delle entrate-Riscossione. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2017)




Circolare della Guardia di Finanza sull’antiriciclaggio. Per le violazioni ante 4 luglio applicabile il favor rei

“Per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa all’epoca vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore”. Questa è solo una delle importanti affermazioni contenute nella circolare n. 210557, del 7 luglio 2017, diffusa (attraverso il proprio sito web www.gdf.it) dalla Guardia di Finanza, (III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione delluso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006». Decreto delegato pubblicato nel supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 140 del 19 giugno 2017 ed in vigore dal 4 luglio 2017.

Di seguito uno stralcio della circolare riguardante disciplina sanzionatoria:

7. DISCIPLINA SANZIONATORIA PER I SOGGETTI OBBLIGATI.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di disciplina sanzionatoria.

Le norme introdotte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti europei ed internazionali che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l’adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche responsabili delle violazioni, nonché agli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l’illecito.

In questa prospettiva, le fattispecie penali, contenute nell’art. 55 della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione.

Più nel dettaglio, lart. 55 in esame prevede le seguenti sanzioni penali:

a. reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;

b. reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione;

c. reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;

d. arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta.

Infine, l’art. 55, comma 5, riproduce il contenuto del previgente art. 55, comma 9, in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro.

La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è, invece, contenuta negli articoli da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/2007.

In tale contesto, deve essere subito sottolineata l’assoluta rilevanza del disposto dell’art. 69 in materia di successione di leggi nel tempo, ai sensi del quale:

e. nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce più illecito;

f. per le violazioni commesse in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente allepoca della commessa violazione, solo se più favorevole.

Tali disposizioni, che replicano sul piano amministrativo il principio penalistico dell’irretroattività della norma sfavorevole al reo, sancito nell’art. 25 Cost. e nell’art. 2 c.p., comportano sul piano concreto importanti ricadute operative.

In primo luogo non possono più essere oggetto di contestazione le violazioni in materia di registrazione previste dalla normativa previgente.

Risultano pertanto tacitamente abrogate le sanzioni in materia di:

g. omessa registrazione, prevista dall’art. 55, comma 4 del previgente D.Lgs n. 231/2007, dapprima sanzionata penalmente e successivamente depenalizzata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8;

h. omessa istituzione dellarchivio unico informatico, di cui all’art. 57, comma 2 del previgente D.Lgs. n. 231/2007;

i. omessa istituzione del registro della clientela, di cui all’art. 57, comma 3 del previgente D.Lgs. n. 231/2007.

In merito deve essere, infatti, rimarcata la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ora disciplinate negli articoli 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007.

Nella nuova formulazione della normativa in esame, infatti, viene eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione, così come all’archivio unico informatico, la cui adozione non viene più espressamente prevista in quanto in contrasto con l’articolo 15, comma 2, lettera e) della legge delega 12 agosto 2016 n. 170, che poneva in capo al Governo proprio un onere di semplificazione degli adempimenti richiesti ai fini della conservazione.

Del resto tale impostazione risulta necessitata anche alla luce del disposto dell’articolo 32, comma primo, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che, nel recare principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dellUnione europea afferma, in particolare, che «gli atti di recepimento di direttive dellUnione europea non possono prevedere lintroduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (…)».

Non prevedendo, dunque, la IV direttiva (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, Capo V, articoli da 40 a 44) modalità specifiche di registrazione per l’assolvimento degli obblighi di conservazione, tale onere non può essere introdotto dal legislatore nazionale.

Altra conseguenza derivante dal contenuto del menzionato articolo 69 è, poi, che, per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa allepoca vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore.

Al fine di agevolare tale ricostruzione, in allegato 4(Omissis)viene riportato uno schema comparativo dei comportamenti illeciti sanzionati in via amministrativa con l’evidenziazione della normativa più favorevole da applicare.

In sintesi, oltre alla disciplina sanzionatoria in precedenza esaminata, specificamente riservata ai soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento (art. 61) e ai distributori ed esercenti nel comparto del gioco (art. 64), sono previste, in linea generale, sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai seguenti comportamenti illeciti posti in essere dai soggetti obbligati di cui all’art. 3:

j. inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (art. 56);

k. inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57);

l. inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58);

m. inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59);

n. inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 60);

o. violazioni commesse da soggetti obbligati vigilati (art. 62);

p. inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione della circolazione del contante (art. 63).

Di particolare rilievo risulta essere la previsione di cui all’art. 58, comma 5, ai sensi della quale quando con una o più azioni od omissioni, si commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dellobbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per questultima infrazione.

Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio, nel rimandare per gli aspetti di carattere generale alla circolare n. 83607/12 in data 19 marzo 2012 di questo Comando Generale – III Reparto Operazioni, la competenza all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio nei confronti dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore è attribuita al Ministero dellEconomia e delle Finanze.

Tale ultimo Dicastero è anche competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti correlati alla funzione o all’incarico, hanno facilitato, agevolato o comunque reso possibile la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Restano ferme le competenze di Banca dItalia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), in relazione alle specifiche attribuzioni, per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 62 nei confronti dei soggetti obbligati vigilati.

Nel prospetto in allegato 5(Omissis)sono indicati, per ciascuna Autorità interessata, gli Uffici a cui indirizzare i verbali redatti, nonché i relativi indirizzi pec da utilizzare.

L’art. 69, comma 2, prevede, infatti, che l’invio dei verbali di contestazione all’amministrazione procedente, competente per la definizione del procedimento sanzionatorio, deve essere effettuato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1 e 63 è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato individuati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 17 novembre 2011.

La possibilità di beneficiare dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della legge n. 689/81 sussiste in relazione alle violazioni di cui all’art. 49, commi 1, 2, 5, 6, 7 ed all’art. 51, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed a condizione che il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

In relazione alle violazioni relative all’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58) e a quelle in materia di limitazione della circolazione del contante (art. 63), l’art. 65, comma 10, del D.Lgs. 231/2007 prevede che la responsabilità solidale di cui all’art. 6 della legge 689/81 sussiste anche quando l’autore della violazione non è identificabile o non più perseguibile.

Come già anticipato trattando delle sanzioni applicabili ai soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento, nonché agli esercenti e distributori del gioco, la maggior parte delle sanzioni base previste per l’inosservanza delle disposizioni sancite dalla normativa antiriciclaggio prevede ipotesi aggravate, con applicazione di una pena pecuniaria decisamente più alta nel massimo e nel minimo, in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.

Al riguardo sarà, pertanto, cura dei militari operanti indicare adeguatamente negli atti compilati gli elementi di fatto rilevati a supporto della configurazione della condotta illecita nell’ipotesi base ovvero quale fattispecie aggravata di cui agli articoli 56, comma 2, 57, comma 2 e 58 comma 2.

In tale ambito, si richiama ulteriormente l’attenzione, sempre nell’ottica di indirizzare lattività operativa dei Reparti in sede di verbalizzazione, circa il disposto dell’art. 67 del D.Lgs. n. 231/2007 che illustra i criteri cui il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le Autorità di vigilanza di settore in relazione ai profili di rispettiva competenza, dovranno attenersi nel graduare lentità della sanzione da irrogare all’interno del range previsto per le varie tipologie di violazioni.

In particolare, dovrà essere oggetto di specifica ed attenta valutazione:

q. la gravità e la durata della violazione;

r. il grado di responsabilità e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica;

s. l’entità del vantaggio ottenuto e del pregiudizio cagionato a terzi;

t. il livello di cooperazione fornito alle autorità competenti;

u. l’adozione di misure adeguate di valutazione e mitigazione del rischio;

v. le precedenti violazioni alle disposizioni antiriciclaggio.

Risulta, pertanto, di assoluta importanza che le Unità operative, negli atti compilati in materia, procedano a ricostruire dettagliatamente i comportamenti illeciti sui quali si fondano le violazioni contestate, ponendo in evidenza, in modo chiaro ed univoco, gli elementi informativi necessari per una corretta determinazione dellimporto della pena pecuniaria, in attuazione dei criteri sopra richiamati, che si pongono in rapporto di specialità rispetto alle disposizioni generali in materia contenute nell’art. 11 della legge n. 689/81.

In ragione di tale criterio di proporzionalità, la norma prevede, infatti, che per le violazioni di cui agli articoli 56, comma 1 e 57, comma 1, di minore gravità, l’importo della sanzione prevista dalle singole disposizioni possa essere ridotta da un terzo alla metà.

Altrettanto importante, in quanto elemento di definitiva chiarezza, è il disposto del terzo comma dellart. 67 in esame che, per la prima volta, sancisce espressamente lapplicazione in materia delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 8 bis della legge 689/81 in materia di cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni.

Deve, quindi, ritenersi fugato ogni dubbio al riguardo, confermandosi pienamente l’impostazione già oggetto di condivisione a livello centrale con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla cui base sono state impartite puntuali direttive con la nota n. 309425/2016 in data 13 ottobre 2016 di questo Comando Generale – III Reparto Operazioni.

Da ultimo, si richiama anche il contenuto dell’art. 68 del nuovo decreto n. 231/2007 che prevede, in relazione ai procedimenti rientranti nella competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.

Viene disciplinata, infatti, la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativa rispetto alla devoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria e per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all’Amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto.

La riduzioneconsentita è nella misura di un terzo dell’entità della sanzione irrogata, non essendo comunque ammessa a beneficio di chi se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti.

Al riguardo, si formula riserva di partecipare eventuali ulteriori elementi di dettaglio in relazione alle più corrette modalità di verbalizzazione delle violazioni in materia, all’esito dei confronti attualmente in corso a livello centrale con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In merito, si richiama, comunque, l’attenzione sulle disposizioni contenute nella citata circolare n. 83607 in data 19 marzo 2012 di questo Comando Generale – III Reparto Operazioni34, laddove è prevista35, in caso di criticità o dubbi emergenti dalla verbalizzazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio, la possibilità di intraprendere contatti con l’Ufficiale di collegamento del Nucleo Speciale Polizia Valutaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando l’apposito indirizzo di posta elettronica.

Per saperne di più:

Circolare della Guardia di Finanza del 7 luglio 2017, n. 210557, allegato 1 e allegato 2 (link al sito della Guardia di Finanza – www.gdf.it)

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006».




Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Spese_SanitarieDiffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Il vademecum fornisce nel dettaglio indicazioni su tutte le spese sanitarie detraibili, dedicando attenzione anche a quelle meno comuni, come ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici. Un capitolo a parte è dedicato alle spese sostenute per familiari con patologie esenti, che possono essere detratte anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L’ultima sezione della guida è, invece, dedicata alle persone con disabilità, che possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Link alla guida delle Entrate che fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf




Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute

Pronto il codice tributo (1919) da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Il codice tributo per effettuare il pagamento è stato istituito con la risoluzione n. 88/E di oggi. È in corso di definizione anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individua le modalità con le quali i predetti soggetti assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite nonché di certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.

Le locazioni c.d. “brevi

L’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette “locazioni brevi”, ossia per quei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori (fornitura di biancheria e pulizia dei locali), aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’effettuazione della ritenuta e gli obblighi di versamento

Gli intermediari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto dell’accredito. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, viene operata a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/98. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi previsti tramite quest’ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

Come compilare il modello F24

La risoluzione n. 88/E di oggi ha previsto che il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il “1919” (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Se la ritenuta è versata dal rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.

Eventuali eccedenze di versamento

Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo “1628” (Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014). Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782” (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato), per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50




Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l’Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017.

Cosa fare in caso di errori

L’Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emessedeve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Per esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture “cointestate

Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017, con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Stretta sulle compensazioni: aggiornato il modello IVA TR

Approvato il nuovo modello IVA TR, che i contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le ultime novità introdotte dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017 e dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Assieme al modello, il provvedimento prot. n. 124040/2017 dell’Agenzia di approva le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che può avvenire in maniera diretta oppure tramite un intermediario abilitato.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017, recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




Autotrasportatori, stabilite le deduzioni forfetarie (p.i. 2016) e confermata la misura del recupero del contributo al Ssn

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

 

Confermati gli importi delle deduzioni forfetari

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017)




Dal 1° luglio l’Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale ad Equitalia

Come previsto dal D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e al suo posto subentra (Sicilia esclusa) l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l’Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Cambia anche il portale internet, raggiungibile all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it .

In Gazzetta il D.P.C.M. di approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2017, n. 150, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017, recante: l’Approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella Statuto all’ articolo 9 (Organizzazione), nero su bianco, l’obbligo del rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e dello Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. Il “nuovo” ente ai sensi dell’articolo 2 delle Statuto assume la qualifica di Agente della riscossione e svolgerà tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:

a) svolgerà l’attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;

b) potrà effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

2) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell’Agenzia delle entrate, già svolte dalle società del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.




Scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA: approvato il decreto del fissa le modalità di attuazione

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA. (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)

Ai sensi del nuovo articolo 5-ter, rubricato: «Individuazione delle società», inserito nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, dal nuovo decreto il Mef ha  provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB; i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: diffusa la guida Inps 2017 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2017 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa” che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’ imminenza della scadenza dei termini di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 l’Inps ha diffuso al circolare 23 giugno 2017, n. 104




Scissione dei pagamenti. I soggetti di cui all’ art. 17-ter, del D.P.R. 633/72 novellato

Il Mef pubblica gli elenchi delle amministrazioni pubbliche, delle società controllate e delle società quotate che, a partire dal 1° luglio 2017, applicheranno il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di seguito, il comunicato del 27 giugno 2017 pubblicato nel sito del Mef.

“L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:

A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;

F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati come segue:

1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A): disponibile qui;

2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui;

3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui;

4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui;

5) elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): disponibile qui.”




Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai soci

Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l’INPS ha reso noto che sono state “ultimate le operazioni per l’estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all’anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa”. In sostanza, l’Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova “Operazione Poseidone”. Al fine di valutare l’opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l’iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale.

Gestione Inps artigiani e commercianti – Opposizione all’iscrizione d’ufficio (PoseidOne 2012)

Gestione INPS commercianti: iscrizione obbligatoria se coesistono abitualità e prevalenza. Non basta essere socio di una società commerciale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 8458 del 31 marzo 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione assicurativa – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società a responsabilità limitata -Iscrizione alla gestione commercianti – Presupposti – Prevalenza dell’apporto personale rispetto agli altri fattori produttivi – Irrilevanza – Fondamento – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Iscrizione alla gestione assicurativa commercianti – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Dichiarazioni contenute ai fini di ottenere l’iscrizione alla gestione commercianti – Mero adempimento di un obbligo di legge privo di valore confessorio – Fondamento»

Insufficiente la qualità di socio accomandatario per far scattare l’iscrizione alla gestione commercianti INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13135 del 24 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione»

Gestione commercianti INPS: l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente non è in “re ipsa”, ma deve essere provata dall’INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13820 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Oggetto sociale della società – Rilevanza dello svolgimento in concreto di un’attività commerciale – Fondamento – Conseguenze – Esclusione della natura commerciale ai fini previdenziali – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3 della L. 28/02/1986 n. 45»

S.a.s. immobiliari di sola locazione: la semplice “visura” camerale insufficiente per far scattare l’iscrizione nella gestione INPS commercianti del socio accomandatario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13822 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti -Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45»

 




Socio di società di capitali a ristretta base sociale: solo in presenza di un valido accertamento a carico della società partecipata ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili

La recente Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2320 dell’11 aprile 2017, che limpidamente ha affermato l’assoluta impossibilità di ipotizzare la distribuzione in capo ai soci di utili occulti asseritamente realizzati dalla società senza avere preventivamente accertato i predetti utili occulti in capo alla società partecipata, offre l’occasione per ritornare sulla vexata quaestio degli utili extra bilancio distribuiti da società di capitali a ristretta base sociale. Pertanto, di seguito, si dà conto della copiosa giurisprudenza che ha avuto modo di decidere sulla questione.

Rassegna di giurisprudenza in tema presunzione di distribuzione ai soci in caso di accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale

Rapporti tra accertamento a carico della società e accertamento a carico del singolo socio

Presunzione ammessa solo in presenza di un accertamento alla società di utili non contabilizzati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI, T- Ordinanza n. 5581 del 19 marzo 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale -Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Imposte sui redditi da capitale – Società – Valido accertamento – Necessità – Accertamento giudiziale basato su sentenza non passata in giudicato – Idoneità –Limiti»

Il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi sociali ha efficacia nel giudizio relativo al reddito da partecipazione, se il ricorso del socio è fondato sulle stesse eccezioni della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI, T, Ordinanza n. 22942 del 11 novembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Giudizio relativo al reddito da partecipazione – Giudicato nel giudizio relativo ai redditi sociali – Rapporti – Difesa del socio non fondata su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società – Autorità del giudicato  – Sussistenza – Art. 2909 Cod. Civ

Accertamento negativo di utili extracontabili della società  rimuove il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile da partecipazione del socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 23899 del 24 novembre 2015: »CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di capitali a ristrettabase sociale – Sentenza di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società – Giudicato – Efficacia riflessa nei confronti del socio – Conseguenze.»

Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati: la sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società  ha efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI, T – Sentenza n. 24793 del 4 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale -Sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società – Efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio – Conseguenze nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio»

L’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce,condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c fini della decisionedella lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – T, Ordinanza n. 4485 del 7 marzo 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società di capitali a ristretta base sociale – Rapporti tra accertamento a carico della società e accertamento a carico del singolo socio – Accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. – Oneri processuali a carico del contribuente»

Il singolo socio conserva la facoltà di contestare “a tutto campo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – T, Ordinanza n. 19013 del 27 settembre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – Redditi da partecipazione societaria – Accertamento nei confronti del socio – Impugnazione -Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio – Ammissibilità – Art. 2909 c.c. – Artt. 132, 295 c.p.c

Onere probatorio in merito alla distribuzione ai soci degli utili

La ristretta base azionaria non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili: va esclusa la teorizzazione di una endemica “complicità” dei soci

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina Sezione XXXIX – Sentenza n. 2502 del 29 aprile 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Legittimità – Distribuzione dell’onere della prova – Onere probatorio in merito alla distribuzione ai soci degli utili – Condizioni per l’ammissibilità della presunzione di distribuzione – Necessità per l’Ufficio di far emergere elementi che possano costituire indizi atti a costituire presunzioni – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697, 2729 c.c.»

Soci di società di capitali a ristretta base sociale: l’estraneità all’esercizio dell’impresa non basta per vincere la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4965 del 27 febbraio 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Legittimità – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Artt. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c.»

Doppia presunzione (cd.“praesumptio de praesumpto”)

La presunzione non è in contrasto con il divieto della doppia presunzione (cd. “praesumptio de praesumpto”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V, Sentenza n. 15824 del 29 luglio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili -Presunzione di attribuzione ai soci – Ammissibilità – Fondamento.- Artt. 2697, 2727,2729 c.c.»

Periodo di imposta di imputazione degli utili extracontabili

Utile extracontabile: va imputato al socio nell’anno in cui è conseguito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 25468 del 18 dicembre 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Conseguenze – Presunzione di maggior reddito – Prova dell’avvenuta distribuzione di utili – Necessità – Esclusione – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio – Presunzione della distribuzione degli utili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti – Legittimità – Art. 41 (ora 44), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il decreto legge convertito in legge contiene importati novità.
Le più significative riguardano:
– lo split payment;
– la voluntary disclosure;
– il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
– la nuova soglia per il visto di conformità
– l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
– la stretta delle compensazioni;
– il regime fiscale delle locazioni brevi;
– la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
– l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– la definizione agevolata delle liti fiscali;
– la disciplina delle prestazioni occasionali;
– il libretto di famiglia;
– il contratto di prestazione occasionale;
– la web tax transitoria.

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Novità legislative per “compro oro”, Mezzogiorno e antiriciclaggio

“Compro oro”: in Gazzetta Ufficiale il decreto delegato che ne disciplina l’attività

In Gazzetta Ufficiale. n. 141 del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170». (In vigore dal 5/07/2017)

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170»

L’ennesimo decreto legge per crescita economica del Mezzogiorno

Nella Gazzetta Ufficiale. n. 141 del 20 giugno 2017, pubblicato il Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno». (In vigore dal 21/06/2017)

Link al testo del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno».

Il nuovo Decreto Antiriciclaggio

È stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – Serie generale – il D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, il cd. “Nuovo Decreto Antiriciclaggio”. Il decreto delegato introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2 006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI. Il provvedimento delegato si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; Gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006».




Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con decreto del direttore generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 il Mef, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, secondo cui la garanzia per l’esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze. A questo punto, i giudici tributari – i quali, si ricorda non sono obbligati a richiedere una garanzia – e i contribuenti possono far riferimento ai modelli pubblicati in Gazzetta.

Si ricorda che l’art. 69 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, integralmente riscritto dall’articolo 9, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e rubricato: «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», prevede, l’immediata esecutività delle sentenze di condanna di pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Il pagamento di somme «può» essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia, qualora superi l’importo di 10.000 euro ed il giudice tributario rilevi (e motivi) la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla futura solvibilità del contribuente. L’articolo 69, è entrato in vigore con l’emanazione del decreto del Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’art. 69, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017, n. 60. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli ora approvati, deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5 (1), 52, comma 6 (2), e 62-bis, comma 5 (3), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3 (4), e 22, comma 6 (5), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’obbligazione di versamento integra-le della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 47, comma 5

Sospensione dell’atto impugnato

 5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2.

Nota (2)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 52, comma 6

Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione
provvisoria in appello

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (3)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 62-bis, comma 5

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 19, comma 3

Esecuzione delle sanzioni

3.. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nota (5)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 22, commi 6 e 7

Ipoteca e sequestro conservativo

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» – (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641).

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 che approva i «Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017)




Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

 

Differimento ad ampio raggio

 

Possono versare l’IVA oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata. Salva anche l’opportunità di versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Via libera alla rateazione per chi paga in differita

 

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte a quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




Rottamazione, in arrivo le “Comunicazioni” delle somme dovute

Dal prossimo 16 giugno disponibili anche nell’area riservata del portale web di Equitalia

È partita la fase due della cosiddetta rottamazione di Equitalia che, come previsto dalla legge, sta inviando le comunicazioni con cui risponde ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile scorso. Comunicazioni che stanno arrivando per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l’indirizzo di pec sul modulo di adesione.

ComunicaImmagini DeskTopArt_UNITO_V_Pagina_084zione somme dovute”. Si chiama così la lettera di Equitalia che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione, così come su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, e quindi sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una ad un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.

La comunicazione

Ogni comunicazione contiene un prospetto con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell’importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale www.gruppoequitalia.it.

La comunicazione contiene informazioni in merito:

  • all’accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • all’importo/i da pagare;
  • alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, previste 5 tipologie di comunicazioni, vediamo il dettaglio:

ATAccoglimento totale della richiesta: presenza di importi da pagare per i debiti “rottamabili” e assenza di debiti non “rottamabili”;

APAccoglimento parziale della richiesta: presenza sia di debiti “rottamabili” sia di debiti non “rottamabili”;

AD – Sia per i debiti “rottamabili” sia per gli eventuali debiti non “rottamabili” assenza di pagamenti dovuti;

AX – Assenza di debiti “rottamabili” e presenza di debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”;

RI Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”, nessuna importo è dovuto.

Casi di difformità

Equitalia renderà disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per la compilazione della egnalazione.

In ogni caso, qualora la comunicazione ricevuta:

  • non riporta tutte le cartelle o di tutti gli avvisi indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, Equitalia “consiglia” di pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi mancanti;
  • riporta la presenza di cartelle o di avvisi non indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, Equitalia “consiglia” di pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione (*) entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi non dichiarate

(*) Come spiega Equitalia nelle pagine web dedicate alla definizione, se il contribuente vuole effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione, questo può recarsi presso uno degli sportelli, oppure utilizzare il servizio che verrà reso disponibile dopo il 15 giugno sul portale www.gruppoequitalia.it: in questo modo sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che il contribuente decide di pagare.

Come pagare

È possibile farlo presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Attenzione – La legge prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata saranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata. (Cfr. Comunicato Equitalia del 10 giugno 2017)

 

FAQ – Definizione agevolata
(Prelevate dal  sito di Equitalia  il 14 giugno 2017)

 1. Sono scaduti i termini per aderire alla Definizione agevolata?

Si, l’ultimo giorno utile per aderire era il 21 aprile scorso, come previsto dal Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017. Fanno eccezione i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali le scadenze e i relativi termini sono prorogati di un anno (vedi anche Faq 8 e 9).

2. Ho aderito alla Definizione agevolata. Cosa succede ora?

Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito una comunicazione entro il prossimo 15 giugno specificando:

 – quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;

 – l’ammontare dell’importo dovuto;

 – la scadenza delle eventuali rate.

La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento.

 3. Ho aderito alla Definizione agevolata, posso pagare in un’unica soluzione o anche in più rate?

La legge consente di pagare:

 – in un’unica soluzione;

 – a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018. In entrambe le situazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata nel mese di luglio 2017. Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

4. Come e dove posso pagare?

È possibile pagare:

  • dal nostro portale e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
  • con la domiciliazione bancaria;
  • presso le filiali bancarie;
  • agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno
  • aderito ai servizi di pagamento CBILL;
  • con il proprio internet banking;
  • agli uffici postali;
  • nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • ai nostri sportelli.

5. Ho aderito alla Definizione agevolata, cosa succede se non pago o se pago in ritardo una rata del piano?

La norma prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

6. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago la prima rata di luglio 2017, posso tornare al mio precedente piano?

Si, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente.

7. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago o pago in ritardo una delle rate successive alla prima, potrei tornare al mio precedente piano?

No, con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata a luglio 2017, il piano di rateizzazione viene automaticamente revocato. Non è pertanto possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente se si paga in misura ridotta, o in ritardo una delle rate successive alla prima.

8. Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Ho ancora tempo per aderire alla definizione agevolata?

Si, il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone che per i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le scadenze e i termini relativi alla definizione agevolata, sono prorogati di un anno. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Sono prorogate di un anno anche tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti.

9. Risiedo in uno nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Come posso presentare la domanda?

Per aderire è necessario collegarsi al sito www.gruppoequitalia.it, scaricare il modulo DA1, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con una semplice e-mail o con la posta elettronica certificata (agli indirizzi presenti sul modulo stesso e pubblicati sul portale di Equitalia) o, infine, rivolgersi ai nostri sportelli.

Per saperne di più:

 “Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

 




Jobs Act autonomi in Gazzetta

Immagini DeskTopArt_UNITO_V_Pagina_081Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendi-toriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato».




Voluntary disclosure bis al via

Diffusa la circolare e rilasciata la versione definitiva dell’applicativo per calcolare sanzioni e interessi

I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali. C’è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare n. 19/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary diclosure bis, introdotta dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

VOLUTAB

La nuova voluntary e lo scambio di informazioni

La circolare n. 19/E, pubblicata oggi (13 giugno 2017), oltre a rinviare alle indicazioni contenute nelle circolari n. 10/E del 13 marzo 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24), n. 27/E del 16 luglio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974), n. 30/E dell’11 agosto 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1096) e n. 31/E del 28 agosto 2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), illustra e chiarisce le novità introdotte dalla normativa che disciplina la nuova edizione della voluntary disclosure.

L’opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire un’ulteriore opportunità derivante dall’evidenza che la lotta all’evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l’impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali.

A ciò si aggiunge l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.

Si allunga la lista dei Paesi per i quali risultano applicabili alcuni particolari benefici previsti dalla voluntary disclosure

Le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria si è ampliato l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.

Disponibile la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni

I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017. L’Agenzia chiarisce che è possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017.

Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. L’applicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online – senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2017)

Per saperne di più:

Il Modello e le istruzioniVoluntary disclosure bis ex articolo 7 decreto legge n. 193 del 2016 – (Link al sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it)

Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

La versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni

L’applicazione consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary-bis), provvedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. È possibile effettuare il calcolo relativamente alle seguenti violazioni:

 




Partite IVA. Le modalità di cessazione e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraUe (Vies)

Al via analisi di rischio e controlli per individuare le frodi IVA

L’Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi (provv. dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, prot. 110418) illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

L’analisi del rischio apre le porte ai controlli

Entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al Vies – la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita Iva o dell’iscrizione al Vies.

Quando scatta la chiusura della partita Iva e l’esclusione dal Vies

Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

In caso di frode stop alle operazioni intracomunitarie

Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017)

Per saperne di più:

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017, recante: «Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Le misure dell’Unione per la lotta contro le frodi IVA

Link al testo del regolamento (Ue) n. 904/2010 del consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto




Italia-Romania: in Gazzetta la ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017, la legge 16 maggio 2017, n. 78, di ratifica della Convenzione Italia-Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (G.U. n.132 del 9 giugno 2017)




Miani. “Nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero”

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è un’istituzione aperta al dialogo, ma di fronte alle scelte di merito e di metodo compiute negli ultimi mesi dall’amministrazione finanziaria, nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero degli intermediari fiscali”. Queste le forti dichiarazioni del presidente nazionale della categoria, Massimo Miani, nell’intervento tenuto davanti ai 1500 delegati nell’Assemblea generale dei commercialisti che si è svolta il 9 giugno a Roma. Rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, Miani ha chiesto “un cambio di registro e un dialogo vero”. Le scelte compiute negli ultimi mesi in ambito fiscale da Governo e Agenzia sono state, secondo il presidente dei commercialisti, “inaccettabili”.




NOMINE: conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate ad Ernesto Maria Ruffini

Il Consiglio dei ministri dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, ha deliberato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata espresso nella seduta dell’8 giugno scorso il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate all’Avv. Ernesto Maria Ruffini.