In vigore dal 19 settembre 2017 il nuovo Modello RLI locazioni

AgentecasaIl nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2013, pag. 3360), a decorrere dal 19 settembre 2017. Pertanto, a far data dal 19 settembre 2017 dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2017, prot. n. 112605/2017 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

La nuova versione del modello RLI dovrà essere utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Con il modello aggiornato sarà inoltre, possibile eseguire i seguenti adempimenti:

— comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

— contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il “Modello 69” per tali fattispecie;

— denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;

— registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;

— registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;

— ravvedimento operoso;

— gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;

— registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

Tra le novità, oltre la possibilità di comunicare ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto, si segnala l’introduzione del nuovo quadro E, “Locazione con canoni differenti per una o più annualità” che va compilato se nel contratto di locazione è stato previsto, per una o più annualità, un canone differente. In tal caso va indicato per ogni annualità successiva alla prima (il cui importo è già stato indicato nella sezione I del quadro A) l’importo del relativo canone.

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2017, prot. n. 112605/2017, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

Link al software di controllo RLI (versione 2.0.1 per l’adeguamento al nuovo modello)

Link al software di compilazione RLI (versione 2.0.1 per l’adeguamento al nuovo modello)

Il software Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni.




Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta

078007C_bassa

Disponibile la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all’estero da cittadini italiani ed eventualmente ravvedersi per i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia. La guida, curata dall’ufficio Comunicazione delle Entrate illustra i punti chiave utili a chiarire a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all’estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Come può rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti: la Voluntary

Un capitolo della pubblicazione online, inoltre, è rivolto a chi, per vari motivi, non si è iscritto all’Aire e non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti ma vuole rimediare. Infatti, in base al D.L. n. 50/2017, fino al 30 settembre 2017 questi contribuenti potranno evitare di perdere il diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, presentando domanda di accesso alla procedura di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all’estero da cittadini italiani




Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: come ottenere le detrazioni dall’Irpef o dall’Ires

Disponibile la versione aggiornata della guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Per saperne di più:

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1 comma 2, che ha prorogato l’agevolazione e introduce detrazioni maggiori per gli interventi di riqualificazione di parti comuni

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 4-bis, che modifica la disciplina sulla cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomini

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017, con le nuove modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazioni del 65, 70 e 75% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici – Spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017 sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta




Adozione di nuovi principi di revisione (ISA Italia). L’informativa dei Dottori Commercialisti

Adottati nuovii principi di revisione internazionali ISA Italia
Adottati nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia

Con una informativa, la n. 42 del 12 settembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, esamina le principali novità contenute nei nuovi principi in materia di relazione di revisione adottati con la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017.

In particolare, si tratta dei seguenti principi di revisione:

I nuovi principi sostituiscono, ed in parte integrano, quelli del primo set adottati con determina della RGS del 23 dicembre 2014 e con la successiva datata 15 giugno 2017.

I testi dei nuovi principi di revisione sono pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/index.html

Gli stessi sono inoltre disponibili sul nostro sito web all’indirizzo www.commercialisti.it unitamente ad ulteriore documentazione sul tema




Comunicazione dei dati delle fatture: l’Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Comunicazione dei dati delle fatture - nuovi chiarimenti
Comunicazione dei dati delle fatture – nuovi chiarimenti

 
Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi. (Così, avviso pubblicato nel sito web dell’Agenzia delle entrate il 12 settembre 2017)

Per saperne di più:

Circolari e Risoluzioni

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




CNDCEC. In preparazione un corso E-learning per l’assolvimento dell’obbligo di formativo dei revisori

Il CNDCEC organizza un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti
Il CNDCEC organizza un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili renderà disponibile nel mese di ottobre 2017 un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n.135, stante la riconosciuta equivalenza. Il corso E-learning che il Consiglio Nazionale intende offrire ai propri iscritti consentirà di acquisire nel corso del 2017 la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’anno 2017 in quanto sarà articolato in un numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale (materie del Gruppo A del programma formativo adottato con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 7 marzo 2017). Il programma del corso E-learning nonché gli ulteriori dettagli tecnici sulle modalità di fruizione dello stesso saranno comunicati nelle prossime settimane.

Link alla nota Informativa CNDCEC, n. 40/2017 del 11 settembre 2017 – Corso E-learning in materia di revisione legale dei conti

Si ricorda che il citato art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135  (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con circolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 




Cedolare secca: la sanzione per la mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto può essere ridotta dal ravvedimento

20170423_121637Il comma 24, dall’art. 7-quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 2016, ha modificato la disciplina della cedolare secca sugli affitti (ha sostituito il comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011) stabilendo che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. Lo stesso comma, inoltre, ha modificato le sanzioni per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Viene elevata a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Peraltro, per consentire il versamento tramite il modello “F24 della suddetta sanzione con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 10 marzo 2017 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) è stato istituito il codice tributo: “1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”. Ciò premesso, con la risoluzione 115 del 1° settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate, conferma che a tale sanzione (come già detto, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni), “sia comunque applicabile la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997”. Sulla base di tale affermazione, se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la “sanzione base” è pari a 50 euro: su questa poi, è possibile applicare le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale conclusione è motivata principalmente sulla ben nota onnicomprensività dell’istituto del ravvedimento che trova applicazione per la quasi totalità delle violazioni tributarie, salvo esclusioni espresse dettate da specifiche ragioni di politica tributaria.

In caso proroga non serve la comunicazione di rinuncia all’aumento del canone

Di particolare rilevanza, poi, è l’altro chiarimento contenuto documento prassi. In particolare, l’Entrate puntualizzano che nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata. Naturalmente detta comunicazione è però necessaria nel caso in cui tale opzione non sia stata già comunicata nel contratto di locazione stesso.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115 E del 1° settembre 2017, con oggetto: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Regime sanzionatorio per le omissioni e infedeltà fiscali relative ai contratti di locazione – Sanzione per l’omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – Modalità determinazione della sanzione “base” di computo ai fini dell’applicazione del ravvedimento – Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti in caso di proroga – Non necessità nel caso di opzione comunicata nel contratto di locazione – Art. 3, commi 3 e 11 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 come sostituito dall’art. 7-quater, comma 24, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L.01/12/2016, n. 225 – Art. 69, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472




Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture I semestre 2017
Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture I semestre 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)




Compensazione debiti e crediti verso la PA: per il 2017 confermate le modalità di attuazione

Carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016: esteso al 2017 la facoltà di compensazione con i crediti nei confronti della P.A.
Carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016: esteso al 2017 la facoltà di compensazione con i crediti nei confronti della P.A.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il decreto Mef che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l’applicazione anche per l’anno 2017 delle disposizioni contenute nel D.M. 24 settembre 2014, recante: «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione».
In particolare con il Decreto 9 agosto 2017, il Ministero dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto che le previsioni di cui al D.M. 24 settembre 2014 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. In merito si ricorda che con il citato D.M. 24 settembre 2014 è stata disciplinata la compensazione in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che risultino certificati secondo le modalità previste dal D.M. 22 maggio 2012 e dal D.M. 25 giugno 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
La compensazione può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito dall’art. 28-quater del D.P.R. del 29709/1973, n. 602, a richiesta del creditore qualora la somma affidata per il recupero all’agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.
L’art. 28-quater precisa, al riguardo, che tale importo può essere utilizzato in compensazione con le somme iscritte a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito riportata nella certificazione emessa dall’amministrazione certificante mediante l’apposita piattaforma elettronica.
Con il decreto in esame, il Mef ha inteso estendere ulteriormente il termine per l’utilizzo dell’istituto della compensazione per il pagamento dei crediti iscritti a ruolo o formati in avvisi di addebito a tutto il 31 dicembre 2016.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 9 agosto 2017, recante: «Compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 194 del 21 agosto 2017)

 




Ecobonus condominio. Ok alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area

Nuova immagine

I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

Per saperne di più, vedi il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017.




Attenzione alle false email in nome del Fisco

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti
Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti
I link contengono dei virus informatici

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Si tratta di email di phishing contenenti un link che, qualora cliccato, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari. Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.

Le segnalazioni dei contribuenti

In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell’altra tipologia di email si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.

Le email si concludono con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.

Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l’Agenzia consiglia di cestinarle senza aprirle. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017)




Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

Pagine da 20170817_191Finalmente pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle in materia di IVA con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dei versamenti relativi:

  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’IRPEF e dell’IRES (comprese le addizionali), dell’IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai “forfetari” e dai “minimi”, cedolare secca ), dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
  • al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese “traspararenti”. In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell’atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e dei sostituti d’imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1
Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017




Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell’istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l’applicazione “DCT” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.

Il termine per definire le liti

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.

Cosa può essere definito

La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici. (Cfr. comunicato Agenzia delle entrate del 9 agosto 2017)




“Prima casa” inagibile a causa del sisma: replicabile l’agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, del 1° agosto 2017, con cui l’Agenzia risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.

Il quesito oggetto dell’interpello

In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione 107/2017 l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Ok all’agevolazione bis

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° agosto 2017)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E del 1° agosto 2017, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Condizioni per la fruizione dell’agevolazione – Condizioni di non prepossidenza di altro idoneo ad abitazione – Deve trattarsi di immobile idoneo a sopperire ai bisogni abitativi – Possesso di altro immobile assolutamente inidoneo (quale può essere, ad esempio, per inagibilità dovuta a terremoto) all’uso abitativo” – Conseguenze – Spettanza delle agevolazioni – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131




Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni. In particolare, con l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

–      per l’omissione o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

–      per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all’applicazione del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017, ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1960). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell’omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

  • 31 luglio 2017, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9 (euro 55,56), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (contestualmente il contribuente dovrà assolvere l’obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, obbliga comunque all’invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).

 

  • il 30 aprile 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8 (euro 62,50), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l’obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, viene meno a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).

 

  • il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (euro 71,43).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delli comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017– Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. L’opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

Il perimetro della definizione

La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legge). Inoltre, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso.

Duplice definizione per cartelle e liti fiscali

I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. Ne consegue che il contribuente che intende definire la lite tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle.

Le somme da versare

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.

Termini e modalità di pagamento

La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine. Riguardo al pagamento rateale, questa soluzione è ammessa soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 2017.

Il calendario per i pagamenti delle rate

Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.

La sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.

La verifica delle Entrate e l’estinzione automatica della lite

Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 luglio 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 28 luglio 2017, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Per saperne di più:

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche di Alvise Bullo e Elena De Campo

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali di Enrico Molteni




In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, “Redditi 2017” e dichiarazioni IRAP

Pagine da L1700770

 

Pubblicato nella G.U. il D.P.C.M., che proroga al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (“Redditi 2017”) e di IRAP. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all’anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan




Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

L’ art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. Nel dettaglio, il citato articolo 3 del D.L. 50/2017 dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto «sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito» al fine di poter «utilizzare in compensazione» il credito IVA annuale o infrannuale per importi «superiori a 5.000 euro annui». Quindi, la norma, non impone il visto di conformità né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui. Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto, contenuto nell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pari a 30.000 euro. In altri termini, il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Da qui, la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 103 E del 28 luglio 2017, secondo cui “il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”. Tale soluzione, a giudizio delle Entrate, è conforme a quanto già detto con riguardo al calcolo del limite di riferimento per l’apposizione del visto nelle richieste di rimborso del credito IVA infrannuale (cfr. circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1), nonché con quanto detto, in precedenza, con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 in merito all’obbligo disposto dall’articolo 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Coerentemente, con la precisazione precedente, l’Agenzia sottolinea, come l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR- Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui –  Risposte a quesiti – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017




Al 20 agosto anche i versamenti dei lavoratori autonomi. Proroga ampia per i modelli 770 e “redditi 2017”

prorogabisDal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il D.P.C.M. uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro D.P.C.M. in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. (Così, comunicato stampa Mef n. 131 del 26 luglio 2017)




Estensione split payment. Diffusi dal Mef gli elenchi definitivi dei soggetti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72

lista

Pubblicati gli elenchi definitivi per l’anno 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB soggette alla scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA.

Nella nota pubblicata nel proprio sito web, il Dipartimento delle finanze, evidenzia, la mancata pubblicazione dell’elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti. Tale omissione viene motivata dalla emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che modificando l’articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che la scissione dei pagamenti si applichi alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell’ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze, precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Chiarito, inoltre che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Di seguito i link (al sito del citato dipartimento) agli elenchi definitivi:

  • elenco definitivo delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco definitivo delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco definitivo delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.




Estensione split Payment. Dal 25 luglio 2017 in vigore D.M. Mef di modifica

student-849825__340

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto Mef del 13 luglio 2017 che modifica il D.M. del 27 giugno 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1104), emanato per l’attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1008). Il provvedimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), precisa che l’ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in “Finanza & Fisco” n. 48/2007, pag. 4118). L’articolo 2 prevede che il decreto si applichi alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017, giorno successivo alla sua pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, per tener conto di eventuali comportamenti pregressi, si prevede che sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti (fornitori ed acquirenti) che hanno assoggettato al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto.

Link al testo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 luglio 2017, recante: «Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA»




Conto alla rovescia per la “rottamazione”: il 31 luglio scade la prima rata

Rottamazione: il 31 luglio scade la prima rata.
Rottamazione: il 31 luglio scade la prima rata

Ecco come e dove pagare

Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Per fornire la massima assistenza ai cittadini in vista della scadenza, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha realizzato una serie di servizi online di immediato utilizzo. Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it dal 7 luglio è possibile richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute, già inviata dall’Agente della riscossione agli interessati, direttamente dall’area pubblica, senza necessità di pin e password. Copia della comunicazione era comunque già disponibile in area riservata dal 16 giugno. Sempre dall’area pubblica del portale, a partire dal 10 luglio, i contribuenti possono utilizzare ContiTu, il servizio che permette di scegliere di pagare in via agevolata solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione delle somme dovute e avere, direttamente online, i nuovi importi da pagare e i relativi bollettini. Grazie a questo strumento i contribuenti non dovranno rinunciare completamente ai benefici della definizione agevolata anche se non vogliono, o non possono, pagare integralmente le somme “rottamate”.

Coloro che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte al momento della presentazione della domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV. Sono molte le modalità e i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti, vediamoli nel dettaglio.

Sportelli bancari. Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.

Internet banking. Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.

Domiciliazione bancaria. È possibile richiedere l’addebito diretto degli importi contenuti nei bollettini RAV sul proprio conto corrente. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata (per la prima rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 11 luglio).

Sportelli bancomat (ATM). È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.

Uffici postali. È sufficiente presentare il bollettino RAV  ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.

Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica. Il contribuente deve presentare  il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).

Sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e App Equiclick. Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità – bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto – sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.

Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 22 luglio 2017)

Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 8 marzo 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma




Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

 

Il modello di domanda per la definizione
Il modello di domanda per la definizione

Definizione facile per le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate. I contribuenti interessati, infatti, possono risolverle entro il 2 ottobre 2017 pagando un importo agevolato. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Le liti pendenti definibili

A offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. In sintesi, sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.

Le somme dovute per la definizione

Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, va versato il 40 per cento dei relativi importi in contestazione. Nulla è dovuto, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Scomputo dei versamenti già effettuati e rapporti con la rottamazione dei ruoli

Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni. Sul punto, il provvedimento al paragrafo 1.3 così dispone: «Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6». In questo caso, «La domanda di definizione (…), deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016.». (Paragrafo 4.4)

La prima scadenza al 2 ottobre 2017

Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data – primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

Versamento in una o più rate (con un massimo di tre)

La definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre rate. Il predetto limite di duemila euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata, pari al quaranta per cento dell’importo netto dovuto, scade il 2 ottobre 2017. Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al quaranta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la terza rata, nella misura del residuo venti per cento, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. L’importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ivi previsto.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Diniego della definizione e estinzione del processo

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il contribuente può impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza dì istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego,qualora la controversia risulti non definibile, vale anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Per saperne di più:

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali  di Enrico Molteni




In attesa della proroga “promessa”, in Gazzetta il D.P.C.M. che sposta il termine per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40

«I titolari di reddito d’impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo:

a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Questo il testo del provvedimento di concessione della proroga dei termini per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40, giunto, peraltro, fuori tempo massimo.

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017, recante:«Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2017




Titolari di reddito di impresa: posticipato al 20 luglio 2017 il termine di versamento delle imposte

comunicato_125 (2)Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. (Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 125 del 20 luglio 2017, ore, 15.50)




Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L’Agenzia scrive

Lettera di compliance ai fini IVA
Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l’Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

La fonte normativa del nuovo tipo di Alert

Come detto, il fonte normativa dell’informativa relativa alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, è costituita comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010. Mentre, la fonte secondaria è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774). Il citato provvedimento e i suoi allegati, oltre a definire le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse, stabilisce che le informazioni acquisite tramite le comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA, al fine di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA. In particolare, con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, stabilisce che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Cosa fare

Anche sul punto, soccorre il citato comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010, secondo cui: « … quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (…). Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste».In sostanza, anche senza il pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, comunicando l’esito della liquidazione al contribuente. Pertanto, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. I contribuenti così, potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla comunicazione preventiva, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui al citato 54-bis del D.P.R. 633/1972, che come detto, potrà essere inviata anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

A titolo di ravvedimento operoso sono dovuti:

a) in caso di versamento tardivo:

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) commisurata all’importo pagato in ritardo:

• se il ritardo è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento);

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

b) in caso di versamento carente:

— frazione non pagata

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) commisurata alla frazione non pagata:

• se il ritardo con cui versa la carenza è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento).

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico tramite compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive

Riguardo alla possibilità di regolarizzare (3) l’omesso versamento IVA periodico, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive, con circolare n. 42 E del 12 ottobre 2016, (par. 4.3 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1518) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR”. Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui al già citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro occorre il visto di conformità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009. In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione. Trattandosi, di utilizzo del credito IVA trimestrale e/o annuale – di compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro, occorre la preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità prescritto dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

 


Nota (1) – Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha previsto la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).


Nota (2) – Esiste poi il ravvedimento cd. lunghissimo, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (ossia 4,29 per cento), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma. 1, lett. b-bis del D.Lgs. 472/97,) e il ravvedimento cd. ultrabiennaleche prevede sanzioni pari ad 1/6 del minimo (ossia 5,00 per cento), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (successiva lett. b-ter);


Nota (3) – Naturalmente il mancato pagamento può essere dovuto all’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, che determina, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come introdotto dall’articolo 15, comma 1, lett. q), n. 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497), l’applicazione della sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. In tal caso è possibile sanare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso con le seguenti graduate sanzioni in ragione della tempestività:

 – alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);

– alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:

– euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));

– euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));

– euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));

– euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).

Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro. (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2713)




IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

L’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell’IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». L’esclusione dall’IRAP riguarda, in sostanza, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

L’imposta continua, invece, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:

a) l’attività di agriturismo;

b) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;

c) le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017 fornisce le prime le risposte ai quesiti circa le modalità di determinazione dell’imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli ancora soggetti (anche in modo parziale) all’imposta regionale.

Tra le risposte, sorprendente la numero 4. Secondo, l’Agenzia “i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, seguendo le modalità precisate nella risposta al quesito precedente, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati”.  Pertanto, secondo la Nota, la 2, a margine del documento di prassi “le società che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo l’intero ammontare del valore della produzione tramite una variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni ” con il codice 99. Le società che determinano il valore della produzione ai sensi del citato art. 5-bis compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati fiscali relativi all’attività agricola esclusa; l’intero valore della produzione così determinato va riportato nel quadro IR, sezione I, senza assoggettarlo ad imposta”.

Link al testo risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca -Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446




Ruoli consegnati dal 1° luglio 2017: approvato il nuovo modello cartella di pagamento

Modificati il frontespizio, l’elenco dei creditori e l’esposizione della causale

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017, Prot. n. 0134363, a firma del nuovo direttore, Ernesto Maria Ruffini, approvato il nuovo modello di cartella di pagamento il cui utilizzo è già obbligatorio per i ruoli «consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017». Il nuovo restyling dell’atto impositivo sembra essere ispirato dall’esigenza di rendere la cartella esattoriale, più intellegibile, visti gli obblighi che derivano dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000. Legge dei diritti del contribuente, peraltro,richiamata nell’ articolo 9 (Organizzazione), de Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017, recante: l’Approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quale, per il citato Agente della Riscossione, è stato sancito l’obbligo del rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e dello Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

Segnatamente, nella parte motiva del provvedimento si legge che “il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti della stessa al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente. Con specifico riguardo al frontespizio, oltre all’elencazione degli Enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo Modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all’Ente creditore e all’Agente della riscossione. Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche mediante l’uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni, Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell’Ente creditore. Sotto il profilo strutturale, infatti, mentre la prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti, la seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze.”

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 14 luglio 2017, Prot. n. 0134363, recante: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 




Limiti all’applicazione retroattiva delle risultanze di Gerico 2017

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20, diffusi i chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione all’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d’imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – potrebbero trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2014, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d’imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427




Restauro della chiesa e di sue pertinenze: le parrocchie possono essere destinatarie di erogazioni liberali fiscalmente agevolate

 

Le erogazioni liberali alla parrocchia per risanare immobili sottoposti a regime vincolistico sono detraibili da persone fisiche ed enti non commerciali ovvero deducibili dal reddito d’impresa. Basta seguire l’iter procedimentale previsto dall’articolo 40, del D.L. 201 del 2011 e le prescrizioni indicate dall’articolo 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di interventi soggetti ad autorizzazioni. Nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 89 dell’11 luglio 2017 e con specifico riferimento ai quesiti prospettati da un Parrocchia fa presente, anche in base alle indicazioni fornite dal MIBACT, che:

• è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, da persone fisiche/enti non commerciali e da imprese ai sensi rispettivamente dell’art. 15, comma 1, lettera h), art 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR;

• la bozza di convenzione dovrà essere stipulata con le persone fisiche ed enti non commerciali, rispettando per forma e contenuto i requisiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR e dalla circolare MIBACT n. 222 del 2012;

• nel caso in cui il soggetto erogatore sia un’impresa o ente commerciale la norma non prevede l’obbligo della stipula della convenzione;

• il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale deve presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui i benefici fiscali si riferiscono;

• il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione. Come precisato dal MIBACT, l’invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

Ad ogni modo, conclude il documento di prassi, l’iter procedimentale delle erogazioni liberali è illustrato nelle pagine del sito www.beniculturali.it al link “meno tasse per chi investe in cultura”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 89 E dell’11 luglio 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Spese, rispettivamente detraibili (art. 15 TUIR) e deducibili (art. 100 TUIR) – Erogazioni liberali – Spese detraibili o deducibili lavori di restauro e risanamento conservativo di chiesa e di sue pertinenze (campanile e aule parrocchiali soprastanti la chiesa) – Iter procedimentale per l’applicazione degli sconti fiscali – Art. 15, comma 1, lettera h), art. 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 40, comma 9, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 21 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

Link al testo della circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali n. 222 dell’11 giugno 2012, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Procedure amministrative in materia di agevolazioni fiscali per erogazioni liberali effettuate a favore della cultura e dello spettacolo – Iter procedimentale per l’applicazione degli sconti fiscali per le erogazioni liberali – – Art. 40, comma 9, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 21 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42