Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf. | Confermato che la mini proroga per i soggetti Isa si applica anche ai contributi

 

 

Il Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “cd. senza cassa”, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. A tal proposito, l’Inps con circolare dell’1° luglio 2020, n. 79, ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle sopra indicate Gestioni previdenziali.

Nella circolare, l’Ente previdenziale, in considerazione che l’articolo 18, comma 4, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, evidenzia che il D.P.C.M. 27 giugno 2020 ha previsto il differimento, per l’anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti (Isa e “partecipanti  Isa”) in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 del medesimo D.P.C.M., come sotto specificato:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 79 dell’ 1° luglio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»




Split payment, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sull’ampliamento

Approvate le modifiche alla disciplina attuativa della scissione dei pagamenti

L’ampliamento del perimetro applicativo dello split payment è stato disposto, a partire dal primo gennaio 2018, dal decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148 che ha incluso nel nuovo meccanismo di pagamento dell’IVA ulteriori soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70 per cento.

Il decreto ministeriale specifica che l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.

Si ricorda che sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) sono già consultabili gli elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Utilizzando l’applicazione è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Per saperne di più:

Link al Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 gennaio 2018, recante: modifiche all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti  da parte dei soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633




Diffusa la Circolare attuativa della misura “Resto al Sud”

 

Con circolare 22 dicembre 2017, n. 33 del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliti i tempi e modalità per la presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il provvedimento amministrativo generale, emanato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiega le modalità di funzionamento degli incentivi rivolti ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un’attività imprenditoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel dettaglio, in tale atto amministrativo generale emanato in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, (in “Finanza & Fisco” n. 27/2017, pag. 2184), individuato:

  • il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione;
  • le specificazioni e indicazioni operative in merito al processo di gestione complessiva della misura;
  • l’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste;
  • gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione;
  • l’articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.

Sono inoltre ulteriormente esplicitate le modalità di accreditamento degli enti interessati a fornire assistenza e consulenza gratuita ai potenziali imprenditori.

L’invio delle domande è possibile dalle 12.00 del 15 gennaio 2018.

Link al testo della Circolare 22 dicembre 2017, n. 33 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, con oggetto: Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 29dicembre-2017)

 

Link al testo del decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»

Maggiori dettagli su Resto al Sud

Link al sito di http://www.invitalia.it/




Modificata la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per chi investe al Sud

Nuovo restyling, a partire dall’11 gennaio 2018, per il modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud). Le modifiche, come spiega la parte motiva del provvedimento del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, sono necessarie per adeguarlo alla normativa europea entrata in vigore successivamente alla sua approvazione. In particolare, al Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione – GBER). Tali diposizioni comunitarie, infatti, hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, Ciò ha comportato:

– la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento;

– l’introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

Le modifiche alle istruzioni al quadro C “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” recepiscono, inoltre, le indicazioni fornite dalle Prefetture sull’applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

 Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»




Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio

Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore




Nuova soglia a 50.000 euro per il reclamo tributario: istruzioni e modifiche alle “Avvertenze” della cartella di pagamento

Come è noto, l’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 1314/2017, pag. 1061) ha modificato l’art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzando da «ventimila euro» a «cinquantamila euro» la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione. Per questo motivo con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240, recante: «ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sui fogli delle “Avvertenze” della cartella di pagamento (allegati 2, 3, 4 e 5 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016) la cifra di ventimila euro, quale valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all’istituto del reclamo-mediazione, è stato corretto in cinquantamila euro. L’aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2 dello stesso articolo 10, si applica con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Determinazione del valore della controversia

Come ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 22 dicembre 2017 ai fini della delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato con riferimento al singolo atto impugnato. Come precisato dalla circolare n. 9/E del 2012, paragrafo 1.3 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 332), se la contestazione concerne più tributi accertati con un medesimo atto, il valore è pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione, mentre se riguarda più atti (come in caso di ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell’art. 17-bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

Individuazione del dies a quo della nuova disciplina

Con riferimento all’entrata in vigore dell’innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell’articolo 10 statuisce che «Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018». A tale riguardo nella circolare n. 30 del 22 dicembre 2017, si specifica che “la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente” e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Qualora l’impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

  1. a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  2. b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240, recante: «Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Chiarimenti e istruzioni operative – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Indicazioni in materia sono state fornite con le circolari:

9/E del 19 marzo 2012 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 324;

25/E del 19 giugno 2012 (paragrafo 10.2 — in “Finanza & Fisco” n. 18/2012, pag. 1368);

33/E del 3 agosto 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2012, pag. 1906);

49/T del 28 dicembre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2012, pag. 3473); n. 1/E del 12 febbraio 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 46/2013, pag. 3688);

10/E del 14 maggio 2014 (punti 2.1 e 2.2 — in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 774);

38/E del 29 dicembre 2015 (paragrafo 1.7 — in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2033).

 




La Legge di bilancio 2018

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

 




Split payment: pubblicati gli elenchi validi per l’anno 2018

Nelle more del perfezionamento dell’iter di pubblicazione del decreto, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Mef – Dipartimento delle Finanze ha  pubblicato i nuovi elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 dello stesso decreto-legge.

Non sono incluse negli elenchi le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) dove è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Inoltre, a seguito di nuove tardive segnalazioni, il Mef ha provveduto anche alla ulteriore rettifica di quattro casi riguardanti gli elenchi validi per l’anno 2017. In particolare, si è provveduto a: i) escludere n. 2 soggetti dall’elenco delle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni locali (la società “VENICE MARITIME SCHOOL” e il “CONSORZIO URBAN IN LIQUIDAZIONE”); ii) includere la società “FASE UNO SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE” nell’elenco delle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni locali; iii) escludere per l’anno 2017 l’“ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO” dall’elenco delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali.

Link agli elenchi

Link al sito web: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata




Studi di settore Unico 2017 (periodo d’imposta 2016), online il software “Segnalazioni web 2017”

Il software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli Studi di settore per il periodo d’imposta 2016, ovvero per la medesima annualità, afferenti l’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Approfondisci (link sito Agenzia delle entrate)




Canone RAI 2018. Per la dichiarazione di non detenzione meglio anticipare i tempi

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).

La dichiarazione di non detenzione

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

Come presentare la domanda

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

E’ preferibile anticipare la presentazione

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2018: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il  mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2017)




Dal 1° gennaio 2018 saggio di interesse legale allo 0,3 per cento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, il Decreto Mef del 13 dicembre 2017 che modifica del saggio di interesse legale.

Nel provvedimento, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’ art. 1284 del codice civile. Si ricorda che con precedente decreto del 7 dicembre 2016, la misura del saggio degli interessi legali era stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

 Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, recante: «Modifica del saggio di interesse legale» 




Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 15 dicembre 2017, diffusi i chiarimenti in merito all’assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’obbligo di versamento dell’acconto IVA. Il documento, nel completare i chiarimenti resi con la procedente circolare n. 27 del 7 novembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2017, pag. 2032) rammenta, preliminarmente, i metodi di determinazione dell’acconto IVA, per poi analizzare, anche esemplificazioni numeriche, le regole che i soggetti “split payment” dovranno seguire, nel determinare l’acconto per il 2017. Utile, per quanto scontata, la precisazione, “che le speciali modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti. I soggetti passivi IVA (Pubbliche Amministrazioni) che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative all’anno 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti”.

L’acconto IVA 2017
Le regole generali

L’obbligo di versamento di un acconto dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinato dall’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405. Tale autonomo versamento, da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ciascun anno, si configura quale anticipo del versamento d’imposta dovuto, per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

(Cfr. circolare 3 dicembre 1991, n. 52 in “Finanza & Fisco” n. 44/96, pag. 4486).

In base al citato art. 6, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

1) “storico”:

l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);

2) “previsionale”:

l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:

a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;

b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;

c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;

3) “effettivo”:

i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal  1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali (cfr. Risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157 in “Finanza & Fisco” n. 48/2004, pag. 4250).

Infine, il comma 471 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che «a decorrere dal 1º gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l’acconto di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per  i precedenti trimestri dell’anno in corso (vedi: circolare n. 54/E del 2005 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Per tale categoria di contribuenti è data facoltà di utilizzare il metodo di calcolo effettivo.

Per il versamento delll’acconto IVA 2017 dovrà essere utilizzato codice tributo diverso in base alla tipologia di contribuente:

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405

Circolari e risoluzioni pubblicate su Finanza & Fisco

Circolare del Ministero delle Finanze del 3 dicembre1991, n. 52, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto 1991 – Art. 6 della L. 29/12/1990, n. 405 – Modalità di calcolo» (in “Finanza & Fisco” n. 44/1996, pag. 4486)

 Circolare del Ministero delle Finanze del 10 dicembre 1992 n. 73, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto 1992 – Art. 6 della L 29/12/1990, n. 405 – Modalità di calcolo» (in “Finanza & Fisco” n. 44/1996, pag. 4483)

Circolare del Ministero delle Finanze del 11 dicembre 1993 n. 40, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto 1993 – Art. 15 del DL 20/05/1993, n. 155, conv., con mod., dalla L. 19/07/1993, n. 243, e DL 26/11/1993, n. 477» (in “Finanza & Fisco” n. 44/1996, pag. 4480)

Risoluzione del Ministero delle Finanze 13 luglio 1995, n. 183, stralcio «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto IVA in caso di scissione» (in “Finanza & Fisco” n. 45/1995, pag. 3405)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2004, n. 157, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto IVA – Art. 6, comma 2 della LG 29/12/1990, n. 405 – Esonero per il primo anno di applicazione del regime IVA ordinario – Contribuenti trimestrali -Modalità di computo del dato storico – Esclusione dal computo della maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interessi» (in “Finanza & Fisco” n. 48/2004, pag. 4250)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2005 n. 54, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Acconto IVA – Acconto dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 – Metodo di determinazione per i soggetti di cui ai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2006, n. 144, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attività di somministrazione di acqua e di gestione del servizio di fognatura e depurazione – Applicazione dell’IVA di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 – Interpretazione dell’art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2008, n. 16, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto IVA – Determinazione dell’acconto IVA, dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ipotesi di fusione per incorporazione» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)




Iper ammortamento: le istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Si precisa che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

Il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: Iper ammortamento – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

 

 I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




Professionisti e ditte individuali: un attività produttiva di ingenti guadagni non comporta di per sé la realizzazione del presupposto impositivo IRAP dell’automa organizzazione

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, l’attività di lavoro autonomo integra il presupposto impositivo dell’IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. Tale requisito organizzativo rilevante ai fini IRAP, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto-organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Pertanto, esistenza di un reddito alto, da solo, non può essere considerato indice di una rilevante struttura propria.

Di conseguenza, i guadagni cospicui del professionista/imprenditore individuale non possono costituire il presupposto per l’imposizione dell’imposta. Questa è la massima espressa dai giudici della V Sezione, della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 29863 del 13 dicembre 2017 Presidente: Cappabianca A, Relatore: Esposito A. F – , in un caso riguardante noto artista.




Potenziato il processo tributario telematico: cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il decreto direttoriale relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali nel processo tributario. Infatti, grazie ad una modifica al decreto direttoriale 4 agosto 2015, recante le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico, dal 12 dicembre cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi. Il limite attuale dei 5 MB per ciascun file viene superato e la trasmissione degli atti e documenti informatici, effettuata mediante invio telematico, deve ora rispettare i seguenti criteri:

  • dimensione massima del singolo file 10 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima di 10 MB è necessario suddividerlo in più file;
  • numero massimo di file allegati a ciascun deposito 50
  • dimensione massima di 50 MB per ogni deposito telematico. Il sistema, prima della trasmissione, segnala all’utente l’eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.

Il sistema, prima della trasmissione, segnala all’utente l’eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.
In sostanza, la modifica consente di trasmettere file di dimensioni maggiori e di superare anche i limiti previsti per gli invii PEC.

 Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”». – Prot.11497/2017/DF/DGT

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Conversione del DL Fisco. Nuovo modulo di agenzia riscossione per “rottamare” cartelle

Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e agli sportelli dell’Agenzia, è disponibile il modello DA 2000/17 che recepisce le modifiche apportate al decreto 148/2017 in sede di conversione in legge. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

 Rottamazione” più ampia

 La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te” (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17.

Pagamenti a rate con nuove scadenze.

Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Più tempo ai “respinti”

Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c’è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di  definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (faq) e tutte le informazioni utili.

Proroga dei termini

La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. 193/2016).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 dicembre 2017)




In Gazzetta ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto al Sud”

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»

La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della presentazione della domanda (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve (vedi, art. 3, lett. a) comma 1, DM n. 174/2017); in tal modo si cerca di agevolare la migrazione di ritorno di chi, in passato, si sia trasferito all’estero) e non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017) e nemmeno beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità (vedi, art. 3, lett. b) comma 1, DM n. 174/2017).

Tali soggetti potranno presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura. Al soggetto gestore (Invitalia) è affidata l’istruttoria delle richieste di finanziamento, le quali potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse stanziate dai soggetti legittimati che siano già costituiti (al momento della presentazione delle domande) o che si costituiscano, come impresa, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative (vedi, art. 3, comma 2, DM n. 174/2017).

Le società potranno essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici sopra indicati, alla duplice condizione che la presenza di tali soci nella compagine sociale non sia superiore ad un terzo dei componenti e che detti soci privi dei requisiti non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I beneficiari della misura dovranno mantenere la residenza nelle citate regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società da essi costituite dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa nelle stesse regioni . (vedi, art. 3, comma 3, DM n. 174/2017).

Inoltre, al momento dell’accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non dovrà risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (vedi, art. 3, comma 6, DM n. 174/2017).

Ciascun richiedente legittimato potrà ricevere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, aumentabile, in alcuni casi, fino a un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis. Dal momento che il finanziamento potrà essere concesso esclusivamente a soggetti con i predetti requisiti, discende che potranno essere erogati, nel caso di società, fino a complessivi 200.000 euro per compagini composte da quattro soci con requisiti ed, eventualmente, da ulteriori soci (uno o, al massimo, due) privi dei requisiti (vedi art. 7, comma 2, DM n. 174/2017). Inoltre ai richiedenti costituiti in forma di società cooperativa potranno essere concesse anche le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (vedi, art. 3, comma 5, DM n. 174/2017).

I finanziamenti sono così configurati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito, concesso da istituti di credito, da rimborsare entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Tale prestito è accompagnato da un contributo in conto interessi, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che avranno concesso il finanziamento, nonché da una garanzia prestata dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura stabilita dal decreto. Le condizioni tipo dei mutui saranno definite da apposita convenzione tra Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana (vedi, art. 7, comma 3, DM n. 174/2017).

Potranno essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre saranno escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio, a meno che, in quest’ultima ipotesi, il giovane imprenditore non intenda produrre dei beni in proprio da vendere (vedi, art. 1 del D.L. 91/2017). In ogni caso i finanziamenti non potranno essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 Gennaio 2018 fino ad esaurimento delle risorse stanziate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.

 

Link al decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»




Controlli fiscali: pubblicato il nuovo “Manuale” per l’esecuzione delle verifiche della Guardia di Finanza

Pubblicato il nuovo “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” – Circolare n. 1/2018, Protocollo 357600 del 27 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza concernenti l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali.

Il Manuale, corredato della presentazione a firma del Comandante Generale, è aggiornato al 1° dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

 Link al testo della Circolare 1/2018 – Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali (link al sito web della Guardia di Finanza)




In arrivo gli avvisi di accertamento dei rapporti di lavoro domestico

La comunicazione InpsL’INPS sta inviando gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico, inadempienti per almeno un trimestre tra il quarto trimestre 2012 e il 2013.

Qualora il datore di lavoro non ritenga dovuti i contributi indicati, è possibile effettuare la contestazione del provvedimento tramite:

Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via fax al numero verde gratuito 800 803 164.

Tale comunicazione consentirà alla sede INPS di chiudere il rapporto di lavoro ed eventualmente di annullare l’avviso inviato. In questi casi sarà ritenuta valida l’originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa dal datore di lavoro.




Anche la rata di novembre della “vecchia” rottamazione 2016 posticipata al 7 dicembre

La conferma della proroga arriva con un comunicato ministeriale, che tra le principali novità del decreto fiscale convertito in legge, segnala che “La scadenza precedentemente fissata al 30 novembre 2017 è stata posticipata al 7 dicembre 2017 mentre il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018”. Una precisazione questa già fornita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione interpellata giovedì a riguardo dall’Ansa.




Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali. La nuova “marca servizi” è già disponibile presso le rivendite

Arriva il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. La nuova “marca serviziè già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e potrà essere usata, ad esempio, per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio delle Entrate. L’Agenzia, infatti, con il provvedimento dello scorso 28 giugno 2017, ha previsto l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, in base all’art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (in Finanza & Fisco n. 24-25/2016, pag. 1987)

I servizi catastali e ipotecari in numeri

La novità riguarda circa 4,6 milioni di visure e 3,1 milioni di ispezioni ipotecarie che vengono rilasciate ogni anno dall’Agenzia e circa 850mila domande di volture presentate dai cittadini. Si tratta, comunque, di numeri in diminuzione, grazie al processo di digitalizzazione della documentazione ipotecaria e catastale che ha permesso di erogare, nel 2016, oltre il 90% dei servizi relativi sia alla consultazione che agli adempimenti via web; le visure rilasciate online sono state, infatti, 48 milioni mentre le ispezioni ipotecarie telematiche 44,3 milioni. Anche il numero di domande di volture presentate in forma cartacea è destinato a diminuire, grazie all’uso obbligatorio, a partire dal prossimo anno, del modello unico di successione online.

Cos’è la “marca servizi

La nuova “marca servizi” funziona allo stesso modo della comune marca da bollo. Può essere utilizzata per i tributi relativi alle operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. La marca andrà apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di volture presentati, i cui fac-simile sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Stop al contante

Dal 1° gennaio 2018 negli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare i pagamenti solo con modalità diverse dal contante. I cittadini potranno, quindi, utilizzare il nuovo contrassegno “marca servizi”, le carte di debito o prepagate, il modello F24 Elide o altre modalità telematiche. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile continuare a utilizzare il denaro contante e i titoli al portatore, in modo da facilitare il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell’utenza professionale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2017)

Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali si pagano anche con nuove modalità alternative al contante.
Link al provvedimento delle Entrate 28 giugno 2017, Prot. n. 120473/2017 che illustra le soluzioni introdotte e le relative tempistiche

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, individua, infatti, le nuove modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali e delle somme dovute in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali- Territorio. Il passaggio alle nuove modalità di riscossione sarà progressivo e faciliterà il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell’utenza professionale, con un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, in via residuale, è ammesso l’uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle nuove opzioni di pagamento.




Patent Box: approvate le disposizioni di dettaglio per la revisione del regime opzionale prevista dal D.L. 50/2017

E’ stato firmato il decreto di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. Patent Box.

Il provvedimento, che sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226), è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede Ocse e prevede l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.

Infine, sempre con riferimento ai marchi, la disposizione regola lo scambio spontaneo d’informazioni con i Paesi terzi membri dell’Inclusive Framework on Beps con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Come spiega la relazione illustrativa del nuovo decreto sono state adottate disposizioni di revisione del decreto 30 luglio 2015, (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226) recante la disciplina attuativa del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (cd. Patent box), coerentemente alle modifiche apportate alla disciplina in questione dal D.L. n. 50/2017.

“In particolare, ha recepito i seguenti punti introdotti con il richiamato art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1088):

  • eliminazione dei marchi d’impresa dall’alveo dei beni immateriali agevolabili, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio;
  • introduzione di disposizioni di coordinamento per tener conto della predetta soppressione e disciplina del periodo transitorio (cd. grandfathering) per i marchi d’impresa;
  • individuazione delle modalità per l’effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzione esercitate per i marchi d’impresa”.

Link al testo del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 novembre 2017, recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018

Relazione illustrativa del decreto di revisione del regime opzionale cd. Patent Box

Documentazione

Legislazione

Provvedimento 27 giugno 2016 – pdf – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016 (Link sito web: http://www.agenziaentrate.gov.it)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016 – Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 … 1 REGIME DI ESCLUSIONE PARZIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Accordi preventivi Patent box: più tempo per l’invio della documentazione …

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 – Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi … … 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Accordi preventivi Patent box: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura …

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, prot. n. 144042/2015: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”»

Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Prassi

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 28 E del 9 marzo 2017 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright … OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da …

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 81 E del 27 settembre 2016 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e Decreto del Ministro dello .. OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e …

Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

 

Commenti

Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 

 

 

 




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: in arrivo le comunicazioni di sollecito per porre rimedio alle omissioni mediante ravvedimento

Approvate, con provvedimento del 28 novembre 2017, prot. n. 275294, le comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione liquidazioni periodiche.

 

 

 

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275294, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.»

 Per saperne di più:

Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (FAQ)

 Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Rendicontazione country by country reporting: tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni

L’Agenzia detta le regole per i gruppi multinazionali con ricavi sopra 750 milioni di euro

 

L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Con provvedimento del 28 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto Mef del 23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.

Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese

La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal decreto del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.

Primo invio entro il 31 dicembre 2017

Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati

Le società multinazionali devono comunicare le informazioni relative a:

  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
  • i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali);
  • gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni

Le informazioni viaggiano in due lingue

In base al provvedimento del 28 novembre 2017, le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.

Dall’Ocse al tavolo di confronto

Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato definito in conformità alle direttive dell’OCSE, in particolare alla “Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting”, pubblicata sul sito istituzionale dell’OCSE nel mese di settembre 2017, (link sito www.oecd.org) e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre, alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha preceduto la redazione della versione definitiva del documento. (Cfr.  comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275956, recante: «Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese»




Voucher internazionalizzazione: prorogati i termini di apertura e chiusura dello sportello

Visto l’interesse manifestato dalle imprese e l’elevato numero di accessi alla fase di registrazione, al fine di garantire a tutte le richiedenti una assistenza tecnica puntuale, con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017 è stato prorogato il termine di apertura dello sportello per l’invio delle domande di accesso al Voucher per l’internazionalizzazione alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017. Le imprese potranno presentare le domande di accesso fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente. (Così, comunicato Mise del 28 Novembre 2017)

Questo il testo dell’articolo unico 1 del decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017: «I termini, iniziale e finale, di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre 2017, previsti per l’invio delle domande di accesso alle agevolazioni, sono posticipati rispettivamente alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 e alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017».

Vedi anche: PMI e reti di impresa: aperta la procedura online per compilare la domanda Voucher per l’internazionalizzazione 2017



Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali. In attesa del D.P.C.M. attuativo i chiarimenti della presidenza del Consiglio dei ministri

Pubblicate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con l’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è stato introdotto il Tax credit per investimenti pubblicitari. Un agevolazione erogata nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Mentre la Camera dei deputati è in procinto di convertire in legge il cd. Decreto “fiscale” che ha esteso il novero dei beneficiari del credito d’imposta agli enti non commerciali ed inserito tra gli investimenti agevolati anche quelli effettuati sulla stampa on line “registrata, il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio anticipa i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Bonus di prossima adozione con la pubblicazione dei chiarimenti di seguito riprodotti.

 

I chiarimenti pubblicati sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari di prossima adozione

 

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
  • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start-up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white listper la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti

6. Controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

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I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.

Per saperne di più:

Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali

 Link ai testi coordinati dell’art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

 Link al testo del maxiemendamento approvato il 16 novembre dal Senato.




In chiaro il Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Diffusa, dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, con cui le Entrate precisano che se un bene strumentale dal costo non superiore a 516,46 euro viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40%, prevista dal “super ammortamento”, non può essere operata in un’unica soluzione ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

– dedurrà, a partire dall’anno 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2022, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR (nel caso di specie con l’aliquota del 20%);

– dedurrà, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2021, le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (aliquota del 25%, non influenzata dal coefficiente di ammortamento civilistico).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 145 del 24 novembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 – Ulteriori chiarimenti – Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “Maxi-ammortamento”) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 




Disciplina e modalità di accesso al beneficio del Reddito di Inclusione. Diffuse le istruzioni dell’Inps

L’INPS illustra le misure di contrasto alla povertà

Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, l’Inps ha fornito le prime istruzioni amministrative relative al Reddito di Inclusione.

La nuova misura di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, potrà essere richiesta dal 1° dicembre 2017 e verrà erogata a partire dal 1° gennaio 2018. Il Reddito di Inclusione ha la finalità di fornire, ai nuclei familiari in situazione di difficoltà socio – economica, un beneficio economico (erogato per il tramite di una carta prepagata emessa da Poste Italiane S.p.A.) e una presa in carico di tipo socio assistenziale, da parte dei servizi sociali comunali.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato cartaceo presso i comuni, eventualmente associati in ambiti, i quali provvederanno a trasmetterla all’Istituto attraverso i canali web (sito internet www.inps.it e upload) e di cooperazione applicativa.

Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare e nel modello di domanda.

Il beneficio economico, riconosciuto dall’Istituto, sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di SIA percepite. Coloro che alla data del 1° dicembre 2017 stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di ReI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.

L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti il nucleo familiare, e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziale e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.

Si ricorda che, al fine della valida presentazione della domanda, occorre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Il nucleo beneficiario deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida per tutta la durata del beneficio.

Dopo il provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell’Istituto, il comune territorialmente competente provvede a contattare il nucleo familiare, ai fini della predisposizione e sottoscrizione del progetto personalizzato, il cui rispetto è condizione per la percezione del beneficio economico.

 

Link al testo della circolare INPS n. 172 del 22 novembre 2017 con oggetto: REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) – Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà – Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, recante: «Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»




Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali

Novità previste dal maxi-emendamento al Collegato fiscale

L’articolo 4, rubricato: (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) modificato dal maxiemendamento del Senato, interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per effetto delle modifiche, ora all’esame della Camera, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on lineiscritta” al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC. Pertanto, le novità inserite nel maxiemendamento sono dunque individuabili, oltre che nell’estensione del beneficio agli enti non commerciali, anche nella “chiara” e a regime estensione agli investimenti relativi alla stampa on line. Nel dettaglio, con l’inserimento della lettera 0a) del comma 1, dell’articolo 4 del D.L. 148/2017, ampliato il novero dei beneficiari del credito d’imposta; oltre alle imprese ed ai lavoratori autonomi, esso viene esteso anche agli enti non commerciali. Inoltre tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

Si ricorda che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del D.L. 148/2017 non modificata dal maxiemendamento aggiunge il comma 3-bis all’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. Si ricorda, inoltre, che la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un D.P.C.M., che doveva essere adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato

 

Link ai testi coordinati dell’art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione




Cndcec. Un’informativa ricorda agli Ordini territoriali della pubblicazione della Guida al Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 61/2017 del 17 novembre 2017, richiama l’attenzione sul documento, già inviato agli Ordini territoriali con una precedente l’Informativa (la n. 23/2017), contenente un vademecum sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari. L’importante strumento operativo per l’attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina è corredato da una utile e corposa tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.