Accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale ex art. 31-ter del D.P.R. 600/1973. Approvate le disposizioni secondarie di attuazione

Approvate le disposizioni operative delle Entrate per le imprese che vogliono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd. decreto “Internazionalizzazione” che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri. In particolare, la procedura consente di stipulare accordi preventivi con riferimento ad alcuni ambiti come per esempio il regime del transfer pricing, l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza. Il provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 e trova applicazione dal 21 marzo 2016 data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per effetto delle «disposizioni finali» si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi alla citata data del 21 marzo 2016.

Quali imprese possono partecipare

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:

 – le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:

  • si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR rispetto a società non residenti
  • abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti
  • abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali
  • esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166-bis del TUIR

 – le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli ambiti degli accordi preventivi

 Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (articolo 110, comma 7 del TUIR) e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Un altro ambito che può essere oggetto dell’accordo è quello relativo all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Come accedere alla procedura

Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano. Per agevolare il contribuente, l’istanza può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio. A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell’istanza e lo svolgimento del procedimento.




Bonus R&S. I chiarimenti delle Entrate sul credito d’imposta

Diffuse dalle Entrate le istruzioni su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, spazio alla cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del D.L. 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: nel documento di specifica che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di R&S rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box.

La nuova versione del credito d’imposta, continua il documento di prassi, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il “nuovo” credito di imposta, non soggiacendo più alla limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto – come nella precedente formulazione – a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.

Come si calcola il “nuovo” credito d’imposta

Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50 per cento, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell’aliquota del 25 per cento.

Platea dei beneficiari: spazio anche agli enti non commerciali, alle reti d’imprese e ai consorzi

Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.

La documentazione da conservare per le imprese beneficiarie

Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Link al testo della Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita




Visto di conformità: on-line il servizio “professionisti abilitati”

Come comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede);
  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
  • la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

  • copia della polizza assicurativa;
  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  • dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l’elenco completo consultare la circolare n. 28/E del 2014 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1867);
  • copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

In apposito sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i fac-simile della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Di seguito i Link:

Modelli

Il servizio professionisti abilitati

Con il servizio “professionisti abilitati”, è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell’apposita comunicazione alle Direzione regionale. (Link al servizio)

La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • l’indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria);
  • la denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell’attività in forma associata);
  • la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività;
  • l’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.

Se il professionista non ha indicato un luogo di svolgimento dell’attività, il campo “indirizzo” resterà vuoto.

Attenzione: le informazioni sono aggiornate giornalmente, ma la data pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate non ha valore certificativo.

Per saperne di più:

Si ricorda che a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d.“decreto semplificazioni” — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2430) con la circolare 7/E del 26 febbraio 2015, sono state aggiornate le informazioni relative all’ottenimento dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti e al mantenimento della stessa alla scadenza della copertura assicurativa.

In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

 




Dal prossimo 1° aprile 2016, modello F24 utilizzabile per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione

Dal prossimo 1° aprile 2016 si potranno pagare con il modello F24 tutte le imposte inclusi gli interessi e le sanzioni dovuti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Estensione dell’utilizzo del modello “F24” – Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, Prot. 40892, recante: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione», infatti, viene esteso l’utilizzo del modello F24 al pagamento dell’imposta sulle successioni, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Periodo transitorio – Infine, per consentire l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dei tributi di cui al provvedimento in esame. Tale possibilità si intende estesa a tutti i contribuenti. A partire dal 1° gennaio 2017, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24. Naturalmente, per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i pagamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.




Studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati: approvate le modalità attuative per lo sconto una tantum di 1.000 euro per l’acquisto dello strumento musicale nuovo

Arrivano le indicazioni per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati che vogliono usufruire del contributo una tantum di 1.000 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale, coerente con il corso di studi, previsto dall’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Con il provvedimento approvato, l’Agenzia delle entrate illustra come ottenere l’agevolazione e chiarisce le modalità con cui i venditori possono recuperare, tramite credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti.

Chi può richiedere l’agevolazione

Possono usufruire del bonus gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all’allegato 2, o per lo strumento considerato “affine”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di euro. Per accedere al beneficio, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dello strumento, gli studenti dovranno richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.

Dal bonus al credito d’imposta

Prima di concludere la vendita il rivenditore dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo. I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni previste al punto precedente a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Il sistema verificata l’ammissibilità al beneficio, nel limite delle risorse stanziate (15milioni di euro) e assegnate in ordine cronologico, rilascerà un’apposita ricevuta relativa alla fruibilità, o meno, da parte del venditore di un credito d’imposta pari al contributo riconosciuto agli studenti.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (DM) dell’8 marzo 2016, prot. n. 36294/2016




Agente o concessionario in provincia diversa da quella dell’ente impositore: è incostituzionale l’individuazione della competenza territoriale della C.T. in base alla loro sede legale

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. A giudizio del Giudice delle leggi, sia legislatore delegato del ’92 sia quello 2015, nel disciplinare il processo tributario ha individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione suscettibile di integrare la violazione del diritto alla difesa. Difatti, poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione o comunque a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Questo è quanto ha stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016 (Presidente: Criscuolo, Relatore: Coraggio)

Atti decisi: ordd. della Commissione tributaria provinciale di Cremona del 15 dicembre 2014, iscritte ai nn. 169 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1264) e 170 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2015

Il precedente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione favorevole all’attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha sede il concessionario ora smentito dalla Consulta

Prima della declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 20671 del 01/10/2014 aveva statuito che nel caso in cui il contribuente, al quale sia stata notificata cartella di pagamento emessa dall’agente del servizio di riscossione avente sede in luogo diverso da quello dell’Ufficio tributario che ha formato il ruolo (che si configura quale atto strumentale del procedimento di riscossione, in relazione di presupposizione necessaria con gli atti consequenziali emessi dall’Agente del servizio di riscossione, venendo a definire la “misura in concreto della competenza” di quest’ultimo), intenda impugnare l’atto notificatogli facendo valere – anche in via esclusiva – vizi propri del ruolo (del quale abbia avuto conoscenza attraverso la cartella), trova applicazione il criterio di radicamento della competenza territoriale del Giudice stabilito dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento alla circoscrizione della C.T.P. in cui ricade il luogo in cui ha sede la società Agente del servizio di riscossione che ha emesso la cartella.

Conforme alla sentenza n. 20671 del 01/10/2014: sentenza n. 4682/2012 della Cassazione che su una controversia avente ad oggetto il pagamento della TARSU, ha affermato la competenza per territorio della Commissione Tributaria Provinciale del luogo ove aveva sede il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento. Contra, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano, Sez. I, Sent. n. 34 del 5 marzo 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2013, pag. 1377) secondo cui per il ricorso contro iscrizione a ruolo e cartella la competenza territoriale a conoscere dell’impugnazione spetta alla commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche se l’Agente della riscossione è di un’altra provincia.




Aggiornato il vademecum della Agenzia delle entrate alla riscossione dei tributi a mezzo cartella esattoriale

Diffusa la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla riscossione dei tributi a mezzo cartella esattoriale. L’obiettivo è quello di fornire una serie di informazioni in merito alle procedure per il recupero delle imposte, che hanno come primo atto, la cartella di pagamento. Informazioni utili anche sui comportamenti daseguire quando iniziano le procedure esecutive conseguenti al mancato pagamento dei tributi richiesti con cartella.

Per saperne di più:

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016, recante: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»




Modifiche al sistema sanzionatorio tributario non penale: primi chiarimenti per l’applicazione del favor rei sugli atti non definitivi emessi fino al 31 dicembre 2015

Pronte le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo. In particolare, con la circolare n. 4/2016 l’Agenzia delle entrate specifica l’ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo il 1° gennaio 2016 data di entrata vigore delle rilevanti modifiche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti la disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo introdotte dal Titolo II del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1491).

Secondo il documento agenziale per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore. Negli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.

Quando è possibile presentare la richiesta

Per gli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice istanza. Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni. Le Entrate ricordano che in ogni caso la presentazione dell’istanza da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso. La circolare ricorda che se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2-bis del D.Lgs n. 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.

Come comportarsi in caso di ricorso

Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, bisogna distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole. Mentre nel primo caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione, nel secondo caso le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.

 Le istruzioni agli Uffici

In generale, al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio deve confrontare le due norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente. Sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor reiche ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole.

Per saperne di più:

Il testo della circolare è disponibile nel sito www.pianetafiscale.it

Per un quadro d’assieme delle novità si rimanda alla Guida comma per comma, alle modifiche al sistema penale tributario e all’impianto delle sanzioni amministrative (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1464).

Per l’analisi degli interventi al di fuori dei decreti legislativi del 1997, vedi: Il restyling delle “altre” disposizioni del sistema sanzionatorio tributario non penale (in “Finanza & Fisco” n. 21/2015, pag. 1579)

Per applicazione del principio del favor rei, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi circolari:




Unico per società ed enti non commerciali: le principali novità 2016

Con distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016 sono stati approvati i modelli Unico Società di Capitali 2016, Unico Società di Persone 2016 e Unico Enti non Commerciali 2016, da utilizzare per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2015. Tra le principali novità, si segnalano quelle afferenti il meccanismo del cosiddetto «Patent Box» e la rivalutazione dei beni d’impresa.

Il patent box entra in Unico – Come anticipato in premessa, una delle principali novità del modello Unico 2016 riguarda i contribuenti titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato l’opzione patent box: i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono infatti a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare (per gli anni 2015 e 2016 l’esclusione è determinata in misura pari al 30 per cento e al 40 per cento ). La quota del reddito escluso da tassazione dovrà essere indicata nei quadri RF e RG del modello. Per quanto riguarda il modello Unico Sc le istruzioni al Quadro RF chiariscono che tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, è stato previsto, tra gli altri: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”);

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – Nel quadro RQ di tutti i modelli Unico sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È stata prevista, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali.

Reddito complessivo dei soggetti non residenti – Nel modello Unico Sc, per le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è stato implementato il quadro RN. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1296 (7 ottobre 2015), il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Tali redditi sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (si veda anche il paragrafo 2.4.3. delle “Istruzioni generali dei modelli UNICO 2016”). A tal fine le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenuti alla compilazione del presente quadro RN avendo cura di seguire le istruzioni riportate qualora prevedano diverse indicazioni rispetto a quelle già in precedenza fornite nella compilazione dei righi.

Le altre novità di Unico 2016 – Tra le altre novità di quest’anno, la modifica del quadro RS dedicato all’ACE, che è stato implementato per consentire ai contribuenti di indicare gli elementi conoscitivi, e quella dei quadri di determinazione del reddito d’impresa (RF, RG e RC), per l’esercizio dell’opzione relativa all’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni all’estero. Per i redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nella sezione I del quadro FC è stata inserita un’apposita casella dedicata ai contribuenti che esercitano l’opzione prevista dall’art. 168-ter del Tuir. Degna di nota è, inoltre, l’inserimento nel prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” di una casella al rigo RS116 “Imposta sul reddito – società non operativa” da compilare insieme alle caselle “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, “IRAP” e “IVA” al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’interpello disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la mancata risposta positiva all’interpello in presenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina di cui al comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 (art. 7 del D.Lgs 24 settembre 2015, n. 156, in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801). Infine, nel quadro RQ è stata eliminata la sezione dedicata all’imposta addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2015, pag. 304)




Dalle spese per sostituire la caldaia alla deduzione per gli interessi passivi dei mutui. In una circolare le risposte ai quesiti dei Caf e degli operatori

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento consente l’accesso al bonus arredi. Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.

Spese per la sostituzione caldaia e sanitari

Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis del TUIR.

Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.

È possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Pertinenza dell’abitazione principale

Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione

La circolare chiarisce che il limite di 300mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del D.L. n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del D.L. n. 133/2014.

Condomini minimi

In materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, potranno inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.




Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS): ammessa la cessione di quote a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione ed iscrizione

L’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla srl le caratteristiche di srl semplificata (srls), trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9.999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto, la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 cd. a “capitale minimo”. In tal caso, troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato, (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 570) la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato. Mentre, per far evolvere la società da srls a una srl. ordinaria, occorre che i soci, oltre a modificare la denominazione sociale, aumentino il capitale al di sopra della soglia dei 9.999 euro. In questo caso, infatti, poiché la società ha raggiunto o superato il valore dei 10.000 euro di capitale, essa non risulta più soggetta alle cautele imposte dall’art. 2463, comma 4, c.c. (il regime di regole di accantonamento tornerà ad essere quello tradizionale, all’art. 2430 c.c.).

Per saperne di più:

Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)

Documento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a cura della sua Fondazione (link www.commercialisti.it)

Le nuove società a responsabilità limitata (S.R.L.)

Studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 14 novembre 2013 – Approvato dal CNN il 12 dicembre 2013 (in“Finanza & Fisco” n. 37/2013, pag. 2995)




Stp tra soli fisioterapisti: non può essere costituita né iscritta nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti

Fino al momento della istituzione dell’ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi  sull’ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.

Per saperne di più:

Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 567)

Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (par. Q.A. in“Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2231).

La società tra professionisti – Studio della Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1465)

Società tra professionisti: questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore – Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 20 marzo 2014 Approvato dal CNN il 3 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2014, pag. 541)




Comunicazioni dati precompilata 2016: online specifiche tecniche, modalità di trasmissione e software per l’invio all’Anagrafe tributaria

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti definitivi per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, di spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015. Sono quindi confermati i provvedimenti già disponibili in bozza sul sito delle Entrate dal mese di dicembre 2015, con il dettaglio dei dati da trasmettere e le specifiche tecniche per l’invio. Le comunicazioni vanno effettuate, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline). Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio, con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Per il 2015, la scadenza slitta al 29 febbraio 2016 (in quanto il 28 febbraio è domenica).

Per quanto riguarda le spese universitarie, le università (statali e non) devono trasmettere all’Anagrafe tributaria quelle sostenute nel 2015 per ciascuno studente, con indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere e l’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti, devono essere indicati separatamente. Il provvedimento definisce anche le modalità con le quali gli studenti universitari possono comunicare la propria opposizione all’inserimento delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata. Lo studente che esercita l’opposizione deve utilizzare il modello di cui all’allegato 2 del provvedimento approvazione. Per comunicare l’opposizione lo studente deve trasmettere il modello all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762273. Con riferimento alle spese universitarie sostenute nell’anno 2015, l’opposizione può essere esercitata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento fino al 21 marzo 2016.

I soggetti obbligati alla comunicazione dati per la dichiarazione precompilata:

(link ai sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 23 dicembre 2015 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2014

Provvedimento del 19 febbraio 2016- Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016. Opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione precompilata




Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. Inoltre, con circolare n. 29/15, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2814) sono stati forniti i chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma. Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), con l’art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. Nel dettaglio secondo il nuovo comma 77 «Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 nel quale l’Istituto ha dettato le istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella. Di seguito si riportano i principali elementi di interesse su cui si sofferma il citato documento di prassi.

Soggetti interessati, calcolo della contribuzione dovuta – I soggetti interessati continuano ad essere individuati nelle persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare che hanno avuto accesso al nuovo fiscale “forfetario”. Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda. La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35 per cento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad euro 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie – Permane l’esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini – L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA, allegato alla circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 e da consegnare in sede.

Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto l’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  3. comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. (Con successivo messaggio Inps, verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti).

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.




Regime contributivo per i contribuenti forfetari: le modalità di richiesta o revoca della riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS. Entro il 28 febbraio la presentazione dell’istanza

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1della legge 28/12/2015, n. 208) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui al novellato allegato n. 4 della L.190/2014

Come anticipato, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa, la lettera d) del comma 111 dell’articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d) (sostituendo totalmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale con “minimale”, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016. In particolare le istanze dovranno pervenire all’istituto tramite apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Nel documento di prassi si precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31/12/2015. L’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno corrente.




Cancellazione sindaco cessato dal registro delle imprese: sanzioni per gli amministratori in caso di inerzia

Il MISE, con circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, prot. 33871, ha fornito una interessante risposta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad un quesito in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco dimissionario. In estrema sintesi nel documento di prassi viene affermato che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all’applicazione dell’art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell’art. 9 della legge 241 del 1990, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l’ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art. 2190 Codice civile.




Canone RAI. La presunzione di detenzione di un apparecchio TV non ha carattere retroattivo

Relativamente all’utilizzo “retroattivo” della presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo «nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica» introdotta dal comma 152, dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016 ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione operi solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016. Questa è l’anticipazione del pensiero dell’Agenzia delle entrate data dal viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo nella VI commissione Finanze della Camera ad un’interrogazione parlamentare, la n. 5-07743Paglia (di seguito riportata).

Si ricorda che commi 152-160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) oltre a determinare per il 2016 in euro 100,00 (rispetto a euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Ai sensi del comma 155 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 471/1997: articolo 5, comma 1 (sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione); 13, comma 1 (trenta per cento di ogni importo non versato).

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07743 — PAGLIA e FASSINA (ATP) della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconti 10/11 febbraio 2016 –Interrogazione a risposta immediata: “chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI”

 ATTO CAMERA

VI Commissione Finanze della Camera dei deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07743 presentata da PAGLIA Giovanni – Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

 PAGLIA e FASSINA. — Al Ministro dell’economia e delle finanze.

– per sapere – premesso che:

  •  ai sensi dell’articolo 1, comma 152 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) chiunque detiene nel luogo in cui ha la sua residenza anagrafica un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone RAI a partire dal 1° luglio 2016 mediante addebito nella fattura relativa alla propria utenza elettrica;
  • l’addebito, pertanto, scatterebbe sull’assunto che l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente presuma da parte sua la detenzione di un apparecchio televisivo; incomberebbe, poi, in capo allo stesso contribuente l’onere di dimostrare il contrario tramite la presentazione annuale di un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – direzione provinciale I di Torino, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non è mai stata obbligatoria, ben potendo il cittadino difendersi dalle periodiche lettere di richiesta del pagamento del canone rispondendo con una semplice raccomandata. Infatti, a differenza di una normale comunicazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mendace espone a responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico, cosa che la rende poco raccomandabile nel caso fosse spontanea;
  • la suddetta novità legislativa ha dato luogo, già dall’indomani della sua divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o una successiva circolare ministeriale;
  • inoltre, ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia e di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non si sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi; come chiarito anche dalla Corte di Cassazione la richiesta di arretrati non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, essendo la prescrizione del canone:
  • infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso il prolungamento a dieci anni della prescrizione;
  • molte associazioni di consumatori, subissate quotidianamente da richieste di chiarimento, sconsigliano categoricamente di presentare, come invece raccomanda l’Agenzia delle entrate, autocertificazioni anticipate, limitandosi a consigliare di inviare solo tutte quelle variazioni intervenute che il contribuente era comunque obbligato a trasmettere anche in passato come, ad esempio, il cambio dell’indirizzo di residenza o decesso del de cuius già abbonato;
  • in un comunicato congiunto diramato dall’Agenzia delle entrate e dalla Rai, il 13 gennaio 2016 si legge testualmente che: “Per qualunque dubbio o chiarimento è sempre possibile consultare il sito www.canone.rai.it, di gestione della società di radiotelevisione italiana, lasciando in tal modo ad esclusivo appannaggio di quest’ultima il rilascio d’informazioni relative a tutte le modalità di adempimento di un obbligazione tributaria quale è nel nostro Paese il canone Rai

 – se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. (5-07743)

Testo della risposta del Viceministro Enrico Zanetti

 5-07743 PAGLIA:

I chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI. Giovedì 11 febbraio 2016

Testo della risposta – Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla recente modifica della disciplina del canone RAI introdotta dall’articolo 1, comma 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Gli onorevoli interroganti fanno presente, altresì, che la novità legislativa “ha dato luogo, già all’indomani della stia divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o successiva circolare ministeriale “. Gli stessi interroganti evidenziano inoltre che: “ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi”. Ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze se non ritenga di dover intervenire con proprio provvedimento al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, si rappresenta che per disciplinare le modalità di presentazione della predetta dichiarazione il comma 153 delle citata legge 208 del 2015 prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’anzidetto provvedimento è in corso di definizione. Inoltre, si segnala che per dare attuazione a quanto previsto dalla norma dovrà essere emanato un decreto ministeriale da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per chiarire i dubbi sorti in merito alle nuove disposizioni recate dalla legge di stabilità, sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate e della RAI le risposte alle domande più frequenti (FAQ – Frequently Asked Questions). Giova precisare, infine, che qualora dopo l’emanazione del citato decreto, persistessero dubbi applicativi potranno essere forniti chiarimenti dall’Agenzia con specifici documenti di prassi.

Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.




Contratti di comodato verbali già in essere: riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI da gennaio 2016 per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli solo se registrati entro il 1° marzo 2016

Il comma 10, dell’articolo unico della legge28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2093) riduce del 50% l’IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) a specifiche condizioni. In particolare il citato comma prevede (nuova lettera 0a) del comma 3 dell’articolo 13) una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle “di lusso”, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti e concomitanti condizioni:

  • che comodatario destini l’unita immobiliare ad abitazione principale;
  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato o in alternativa, nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile, che quest’ultimo venga adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU. Per quanto concerne i contratti di comodato verbali già in essere all’entrata in vigore della legge di stabilità, stante la previgente non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire riduzione IMU e TASI sin dal mese gennaio 2016, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), c’è tempo fino al 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio) per registrare i contratti. Infatti, in forza di detta disposizione normativa, la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del «sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». È questo l’importante principio espresso dal Mef in risposta a un quesito della CNA nella nota 2472 del 29 gennaio 2016




Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

Applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la «disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Questa è una della indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il D.Lgs. n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.




Dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015: tutto pronto per l’invio

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it disponibili il software di compilazione (versione 1.0.0) e il software di controllo (versione 1.0.0).

Il software Iva 2016 consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2016 e della dichiarazione modello Iva Base 2016 da presentare in via autonoma. L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

Dichiarazione autonoma (fuori dal modello Unico)

La dichiarazione IVA può essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico).

La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

  • i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, così come quelli che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva. (come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4074),la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, e indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale risultante dalla stessa. Pertanto, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno per usufruire dell’esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA).
  • le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015;
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
  • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto;
  • i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972);
  • particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Si rammenta che la presentazione della dichiarazione IVA annuale si riflette sulla data a decorrere dalla quale diventa operativa la compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA per importi superiori a euro 5.000. Pertanto solo la presentazione del dichiarazione IVA 2016 entro il 29 febbraio 2016, consente la possibilità di utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione a decorrere dal 16 marzo 2016.

Si ricorda inoltre che dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 a saldo zero devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

— direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

— per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2007, pag. 2467);

Restano inoltre applicabili le disposizioni recanti l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo 2016 in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33 per cento mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO. (cfr. circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 – in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4074).

Pertanto il saldo IVA relativo al 2015, pertanto, deve essere versato

  • in un’unica soluzione, entro il 16.3.2016;
  • ovvero mediante rateizzazione mensile.

Come detto, sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33 per cento mensile (misura introdotta dall’articolo 5 del D.M. 21 maggio 2009 — in “Finanza & Fisco” n. 24/2009, pag. 2016), pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33 per cento, la terza rata dello 0,66 per cento e cosi via.




Accatastamento immobili a uso produttivo. L’aggiornamento della rendita catastale elimina l’IMU sugli “imbullonati”

Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”. È questa l’innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare.

Dal 1° gennaio 2016, come chiarisce la circolare 2/E del 1 febbraio 2016, nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione. Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Per le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.

Le nuove modalità per il calcolo della rendita catastale

In pratica, d’ora in avanti, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno. Con la nuova norma vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.

Niente IMU dal 2016 se l’aggiornamento scatta entro il 15 giugno

La circolare specifica che la nuova disposizione non ha valore di interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. È però possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell’imposta municipale propria.

Online la nuova versione Docfa

Dal 1° febbraio 2016 viene resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa.

La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per scorporo degli impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1 febbraio 2016)

Il testo della Legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, commi da 21 a 24

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.




Approvati i modelli 2016 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2015

Online i 204 modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e alle attività professionali e del commercio. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 29/01/2016, Prot. 16428) li approva definitivamente con quattro mesi di anticipo rispetto allo scorso anno e in sincronia con la pubblicazione di Unico 2016, da oggi nella veste finale. Già aperto il cantiere per la semplificazione, con lo stop all’obbligo di presentazione per il 2015 dei modelli Ine (indicatori di normalità economica) e del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Due adempimenti ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia.

Focus sui nuovi modelli

Nel dettaglio, i modelli riguardano 51 studi per il settore delle manifatture; 60 studi per il settore dei servizi; 24 studi per i professionisti; 69 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti soggetti agli studi di settore (e da coloro che sono comunque tenuti, anche se esclusi dall’applicazione degli studi) che nel periodo d’imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29/01/2016, Prot. 16428. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 2 dicembre 2015.

Semplificazioni in cantiere

Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Le altre novità

Entrano nei quadri “F” e “G” degli appositi campi in cui imprenditori e professionisti possono indicare la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, riconosciuta, per incentivare gli investimenti, dalla legge di stabilità per il 2016. Gli stessi quadri tengono inoltre conto dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Struttura semplificata, inoltre, per il quadro “F”: per gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2015 è stato infatti accorpato il contenuto dei righi F14 e F15, come già fatto per gli studi evoluti per l’anno 2014, mentre nel quadro “X” è possibile rettificare il peso di alcune variabili. Quadro “V” dedicato alle cooperative a mutualità prevalente, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e a coloro che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente. Entra poi un apposito quadro “Z” nei modelli relativi ad alcuni studi che andranno in evoluzione per il periodo d’imposta 2017: servirà per chiedere ulteriori informazioni utili ai fini dell’aggiornamento degli studi stessi.

 

I modelli e le istruzioni 2016

Link ai modelli 2016 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Studi di Settore – Modello Unico 2016 – Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 Quadri A – personale addetto all’attività

 Quadri F – elementi contabili

 Quadro G – elementi contabili

 Quadri X – altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore

 Quadro V – ulteriori dati specifici

 Quadri T – Congiuntura economica

 Servizi

Commercio

Manifatture

Professionisti

 




Online le versioni definitive di tutti i modelli Unico 2016 e Irap

Sono disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli Unico 2016 Persone Fisiche (PF), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp), Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello Irap. Tra le novità di quest’anno, l’approdo in Unico del patent box.

Unico 2016 Persone Fisiche

Al suo debutto il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro. Sempre in tema di novità, arrivano il nuovo codice da indicare in frontespizio per la dichiarazione integrativa a seguito della lettera di compliance (codice 2) e il bonus Irpef previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito fino a 26 mila euro, che quest’anno passa da 640 a 960 euro l’anno. Infine, arriva in dichiarazione il nuovo regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, con imposta sostitutiva del 15% di Irpef, addizionali e Irap; per questi ultimi in caso di start up è prevista, inoltre, la riduzione del reddito imponibile di un terzo.

Le novità del reddito d’impresa

Diverse le innovazioni per i titolari di reddito d’impresa. Al quadro RG o RF (a seconda del regime di contabilità utilizzato), trova spazio il patent box, il regime opzionale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali nonché il super ammortamento, che consente agli imprenditori e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 di maggiorare del 40% il costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Chi ha aderito al patent box dovrà indicare in dichiarazione la quota del reddito escluso dalla tassazione ordinaria mentre chi si avvale del super ammortamento dovrà indicare le maggiori quote di ammortamento e dei canoni di leasing fiscalmente deducibili. Numerose le novità anche negli altri quadri della dichiarazione, che vengono specificate nelle istruzioni disponibili insieme ai modelli.

Irap 2016, arrivano le nuove agevolazioni

Nel modello di quest’anno, vengono recepite le diverse disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2015 in materia di Irap. In primo piano, nuovamente il patent box, dal momento che il regime opzionale si applica anche alla determinazione del valore della produzione. Vengono inoltre inseriti in dichiarazione la deduzione integrale del costo per lavoro dipendente a tempo indeterminato e il credito d’imposta del 10% dell’imposta lorda per le imprese senza dipendenti, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016)

Dichiarazioni 2016 – Modelli e istruzioni

Link ai modelli 2016 dichiarazioni approvate (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Modello di dichiarazione “Irap 2016” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2015

Modello di dichiarazione “Unico 2016–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

Modello “Consolidato nazionale e mondiale 2016”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

Modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

Modello di dichiarazione “Unico 2016–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

Modello di dichiarazione “Unico 2016–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015




Invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini della precompilazione del 730/2016: risposte alle domande più frequenti

Si riportano le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi. (FAQ prelevate dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/ il giorno 29/01/2016)

Chi è tenuto all’invio dei dati?

Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato). Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

 Quali dati inviare?

 L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati. Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

I soggetti delegati devono inviare comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’abilitazione alla trasmissione?

I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato, in quanto tale comunicazione è gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici?

Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015.

Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?

L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)?

Rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015?

Gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015. Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

 Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Normativa di riferimento

Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2015

Istruzioni operative per i medici e odontoiatri (link al sito: http://sistemats1.sanita.finanze.it/

730 Spese Sanitarie – Istruzioni operative medici e odontoiatri (pdf – 853 kb)




Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere anche nel caso di aumento di cubatura. Per il Bonus alberghi 2015 (in UNICO 2016) termine registrazione prorogato

Il comma 320 dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016, estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.

Si segnala che in attuazione di tale normativa nel testo previgente (articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015, con il quale sono state adottate le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta in argomento. In particolare, l’articolo 5 del citato decreto 7 maggio 2015, nel disciplinare la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta in parola, ha previsto, al comma 6, che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il medesimo comma 6, inoltre, stabilisce che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. In attuazione del citato comma 6, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016 ha definito le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, la risoluzione del 20/01/2016 n. 5 ha istituito il codice tributo: “6850” denominato “Credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche

Per il Bonus ristrutturazione alberghi 2015 (in UNICO 2016), 

Promemoria

Tax credit per la riqualificazione delle strutture alberghiere in relazione al modello UNICO 2016. Periodo d’imposta 2015

Avvisi Mibac

Avviso 28/01/2016: Tax Credit riqualificazione: Slittamento date

Al fine di consentire l’erogazione del supporto tecnico-amministrativo agli utenti che si sono registrati al Portale dei procedimenti e hanno iniziato la compilazione delle istanze, ma non riusciranno a completarla entro le ore 16,00 del 29 gennaio 2016, il termine per il completamento delle stesse è prorogato alle ore 16,00 di mercoledì 3 febbraio 2016.

Conseguentemente il click day avverrà dalle ore 10:00 del 4 febbraio 2016 alle ore 16:00 di venerdì 5 febbraio.

Termine compilazione istanze: ore 16,00 del 3 febbraio 2016

Click day: dalle ore 10,00 del 4 febbraio 2016 alle ore 16,00 del 5 febbraio 2016

Avviso 1/02/2016: Tax Credit riqualificazione: Assistenza tecnico-amministrativa

A causa delle numerose richieste pervenute dopo le ore 16:00 del 29 gennaio 2016 al Portale dei procedimenti, per chiedere l’iscrizione e la relativa compilazione delle domande per il riconoscimento del tax credit riqualificazione, l’Amministrazione non può assicurare il sostegno tecnico-amministrativo per le richieste di assistenza che perverranno successivamente alle ore 12:00 del 2 febbraio 2016 presso la casella di posta elettronica procedimenti@beniculturali.it o taxcreditriqualificazione@beniculturali.it

Link www.beniculturali.it: Tax credit riqualificazioni

Informazioni MiBACT

per quesiti sul procedimento scrivere a taxcreditriqualificazione@beniculturali.it

(FAQ in formato PDF ultimo aggiornamento 26/01/2016)