Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

In tema di responsabilità solidale, l’art. 15 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria, ferma la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per sanzioni relative ad infrazioni commesse prima della trasformazione della società di persone in società di capitali secondo e con i limiti previsti dall’art. 2499 del codice civile. Mentre per la scissione prevede la responsabilità solidale delle società ed enti risultanti. In merito a quest’ultima ipotesi, la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 35), ha chiarito che il comma 2 del citato articolo 15 prevede che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente (sia la scissa sia le beneficiarie) è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. Inoltre, secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (Cass. Sez. V, n. 13059 del 24/06/2015), in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica l’art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”. Ne consegue, che l’Amministrazione finanziaria, visto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non può omettere nella motivazione della cartella di pagamento l’esplicitazione della ricorrenza dei presupposti, per l’applicazione del comma 2 dell’art. 15 D.Lgs. 472/97. Non è pertanto sufficiente un mero generico rinvio all’art. 14 del medesimo decreto legislativo, disciplinante la responsabilità nella diversa ipotesi della cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla fattispecie, trattandosi di scissione, cosa del tutto diversa e diversamente regolata. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile…”. Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa nei confronti del coobbligato (società beneficiaria) non riportava i motivi della pretesa responsabilità in solido, ma solo la citazione dei commi 1-2 dell’art. 14, del D.Lgs. 472/97, che prevedono, peraltro, limitazioni alla responsabilità del cessionario dell’azienda, al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione delle cartelle impugnate, laddove, per converso, si doveva far riferimento all’art. 15, comma 2, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede per le società partecipanti la scissione una illimitata responsabilità solidale,è discesa la costatazione da parte del giudice di merito dell’effettiva incongruità motivazionale delle cartelle impugnate.

Sui vizi delle cartelle di pagamento per scarsa chiarezza o carente motivazione, vedi: C.T.R. del Veneto, Sez. VIII, Sent. n. 56 dell’8 novembre 2006, C.T.R. della Puglia, Sez. IX, Sent. n. 77 del 4 aprile 2007, C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXVIII, Sent. n. 38 del 24 settembre 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2009, pag. 781), C.T.R. della Puglia, Sez. VIII, Sent. n. 61 del 27 maggio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2011, pag. 2980), C.T.R. della Lombardia, Sez. XLIV, Sent. n. 1676 del 21 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1453), C.T.P. di Roma, Sez. LIX, Sent. n. 11763 del 29 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 734)

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte anche le cartelle devono essere motivate allo scopo di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa posto che alla cartella di pagamento si devono applicare i principi generali indicati in ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successivamente recepiti dall’art. 7 dello Statuto, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Cfr. Cass. nn. 15638/2004 — in “Finanza & Fisco” n. 37/2004, pag. 3189, 18306/2004, 2819/2005, 18415/2005 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2005, pag. 3504, 11251/2007, 26330/2009, 22997/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2010, pag. 3588, 19802/2012 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2013, pag. 274, 17682/2013; 18253/2013 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2254)

La sentenza nel testo integrale

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 136 del 26 febbraio 2016 – Presidente: Terrusi, Relatore: Tucci

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – SOCIETÀ – Scissione societaria – Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella motivata con richiami normativi legittimanti la responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Differenza con la disciplina relativa alla responsabilità solidale di società scissa e società beneficiarie – Errato riferimento normativo – Carenza di motivazione – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Artt. 14 e 15 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Terrusi Francesco (Presidente), Tucci Ermindo (Relatore), Giambastiani Silvana (Giudice), ha emesso la seguente

 Sentenza

— sul ricorso n. —/2014 depositato il 20/10/2014

— avverso CARTELLE DI PAGAMENTO n. — e n. — IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. – IRPEF-ALTRO 2009-2010

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRES-ALTRO SANZIONI – IVA-ALTRO – IVA-ALTRO 2011 SANZIONI

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

— sul ricorso n. —/2015 depositato il 09/01/2015

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2007

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — TRIB. ERARIALI 2008 IMP. SOSTITUTIVA – RITENUTE FONTE – SALDO IMP. SOST. – IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. 2008

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

proposti dai ricorrenti:

B.P. S.R.L., LUCCA (LU)

difeso da:

C. DOTT. S., LUCCA (LU)

M. AVV. F., LUCCA (LU)

La società B.P. S.r.l. impugna avanti questa Commissione Provinciale n. 3 cartelle di pagamento notificate in data 11.06.2014 per gli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, per IVA, IRES, e IRPEF e n. 3 cartelle per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2010, per IRPEF e IRAP, notificate in data 11.06.2014.

Premette la ricorrente di essere stata chiamata a rispondere delle somme portate nelle cartelle in qualità di coobbligata per debiti asseritamente ascritti nei confronti della Soc. A.P. S.r.l., a seguito di sottoscrizione dell’atto di scissione parziale in data 19.02.2014.

La contribuente evidenzia i seguenti motivi di impugnazione.

1) Inesistenza del presupposto processuale del c.d. interesse ad agire dei resistenti.

Le cartelle di pagamento opposte sono state oggetto di rateizzazione, presentata dalla Soc. A.P. S.r.l. e accettata da Equitalia.

Di conseguenza non vi sarebbe interesse ad agire da parte dei resistenti alla notifica delle cartelle.

2) Illegittimità delle cartelle di pagamento per decadenza relativamente alla cartella di pagamento n. — e n. —, n. —.

Asserisce la ricorrente che le predette cartelle sarebbero state notificate in data 11.06.2014 e relativamente agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 mentre i sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/73 la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, della dichiarazione. Il Termine deve considerarsi perentorio e conseguentemente per le predette cartelle vi sarebbe decadenza dell’azione accertativa.

3) Omessa Motivazione.

Assume la ricorrente che le cartelle sarebbero del tutto carenti della motivazione circa la loro emissione nei confronti della ricorrente.

4) Errato inquadramento normativo indicato nella cartella di pagamento. L’Ufficio avrebbe indicato come norma di riferimento una norma che si riferirebbe alle cessioni d’azienda.

Nel caso specifico non si tratterebbe di cessione d’azienda ma di scissione parziale.

Laddove si ritenesse applicabile la predetta normativa vi sarebbe l’obbligo della preventiva escussione del cedente e comunque nei limiti del valore del ramo d’azienda ceduto.

Conclude per la dichiarazione d’illegittimità delle cartelle con condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva essendo le cartelle impugnate ascrivibili unicamente all’attività dell’esattore, in piena autonomia senza intervento della resistente.

Fa comunque presente che le cartelle sono state notificate alla ricorrente unicamente quale coobbligata, per effetto del contratto di scissione.

L’Agenzia sottolinea la carenza d’interesse della ricorrente all’impugnazione nella considerazione che il coobbligato sta regolarmente pagando la concordata rateizzazione.

La notifica di Equitalia deve pertanto essere intesa unicamente solo come garanzia del credito in caso di inadempimento del debitore principale.

Rileva la resistente che sarebbe inoltre infondata l’eccezione di decadenza non operando nel caso specifico la decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/73 in quanto la notifica all’originario debitore sarebbe avvenuta tempestivamente.

In merito alla carenza di motivazione la ricorrente sarebbe stata messa in grado di comprendere appieno le ragioni in base alle quali le sono state notificate le cartelle individuandola come coobbligata.

Di nessun pregio sarebbe inoltre la citazione della norma di cui all’art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 472/97 essendo indicato come esemplificazione delle varie disposizioni normative che estendono la responsabilità per debiti altrui.

Ugualmente il quinto motivo non sarebbe degno di accoglimento in quanto in presenza di scissione parziale non può trovare cittadinanza una limitazione di responsabilità per il soggetto di nuova costituzione.

Conclude per il rigetto, con vittoria di spese e di onorari.

Si costituisce e presenta memorie illustrative Equitalia facendo presente di svolgere il proprio compito istituzionale predisponendo le cartelle esattoriali sulla base dei ruoli.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che il contenuto della cartella rispecchia la normativa di cui al D.P.R. 602/73 e del D.M. 321/99.

Sarebbero state indicate chiaramente la natura e gli importi delle somme iscritte a ruolo, l’autorità competente a ricevere il ricorso, i termini relativi.

In ogni caso gli atti avrebbero raggiunto lo scopo consentendo alla ricorrente l’impugnativa nei termini di legge.

Conclude per il rigetto con condanna alle spese con distrazione delle stesse al procuratore.

Presenta memorie illustrative la ricorrente insistendo nelle proprie difese in particolare sull’intervenuta decadenza relativamente alle annualità fino al 2009.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che alla ricorrente non è stato palesata l’origine del debito fiscale del tutto sconosciuto alla B.P. S.r.l. in quanto nascente dalla dichiarazione Unico del soggetto iscritto a ruolo.

Insiste nell’errato inquadramento normativo avendo Equitalia richiamato l’art. 14 D.Lgs. n. 472/97 anziché l’art. 15.

Osserva

I ricorsi meritano accoglimento.

Le cartelle impugnate derivano da un debito fiscale nascente dalla dichiarazione unico di altro soggetto (A.P. S.r.l.).

Per tali ragioni le suddette cartelle rappresentano il primo atto formale ricevuto dalla ricorrente, non essendo la stessa mai stata raggiunta da precedenti accertamenti che hanno riguardato unicamente la Soc. A.P. S.r.l.

In ragione di ciò ne deriva tutto l’interesse ad agire da parte della Società B.P. S.r.l. anche in ragione dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione della cartelle stesse.

Questa Commissione ritiene fuorviante l’indicazione fornita in cartella a Equitalia laddove come motivazione dell’atto viene letteralmente trascritto: “In qualità di coobbligato … anche con rif. all’art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997”.

Il riferimento normativo risulta errato in quanto la norma disciplina, da un punto di vista delle responsabilità, la cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla concreta fattispecie, trattandosi di scissione parziale, cosa del tutto diversa e diversamente regolata.

Ne consegue che legittimamente la ricorrente abbia impugnato quanto notificatole per la prima volta, in considerazione della effettiva incongruità motivazionale di atto suscettibile di esecuzione.

A tal proposito si ritiene di dover condividere quanto espresso dal Supremo Collegio con la sentenza n. 26330/2009 secondo cui: “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7”.

Nel caso che ci occupa la motivazione posta a base dell’imposizione non ha consentito alla contribuente di chiaramente comprendere la portata della richiesta, in presenza di una palese contraddittorietà, dovuta al riferimento normativo erroneo.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi, nei sensi di cui in motivazione, condanna Equitalia alle spese di lite che liquida in euro 6000 oltre accessori, compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.




Contratto di locazione registrato in via telematica: indicazione degli estremi anche nei modelli 730/2016 e UNICO PF 2016

Nei modelli 730/2016 e Unico PF 2016, approvati rispettivamente con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 e del 29 gennaio 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica, è prevista l’indicazione, nella sezione seconda del quadro B, del codice identificativo del contratto di locazione registrato in via telematica in luogo degli estremi del contratto.

Alcuni operatori hanno rappresentato delle difficoltà a reperire il codice identificativo per i contratti di locazione meno recenti, atteso che fino alle dichiarazioni delle scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni).

Ciò considerato, per rendere più agevole l’effettuazione degli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest’anno l’utilizzo delle precedenti modalità espositive. A precisarlo, la risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016.

In tal modo i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e Unico PF 2016 (redditi 2015), in alternativa al codice identificativo del contratto, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione (data, serie numero e codice ufficio).

Si rappresenta, infine, che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l’applicazione presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm .

 Si ricorda che questa applicazione permette di reperire il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto da indicare nel modello F24 Elementi identificativi per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione (annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto). Il codice identificativo del contratto assicura l’abbinamento del versamento al contratto.




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2016 fissata al 4,13 per cento la misura degli interessi di mora

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, l’Agenzia delle entrate, infatti, ha rideterminato dal 4,88 per cento al 4,13 per cento il tasso da applicare su base annua.

Il meccanismo del ricalcolo degli interessi

La nuova misura degli interessi, come previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora –

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

La platea dei contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.




Somme dovute per la definizione degli accertamenti e per l’omessa impugnazione: i chiarimenti delle Entrate sulla riammissione alla dilazione

L’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2212), ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il particolare, il comma 134, dell’articolo unico della legge di stabilità 2016prevede che «Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute».Con circolare 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione ai piani di rateazione.

I contribuenti interessati alla riammissione

Come chiarisce l’Agenzia, possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Come detto, la riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento). Pertanto, rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Riammissione consentita per le sole imposte dirette

Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi «nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015», ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’IVA.

Obblighi per la riammissione

Il contribuente, continua la circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. In pratica, il contribuente:

  • se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
  • se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

Ricalcolo delle rate

Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.




La Precompilata 2016: quest’anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare. Sul canale Youtube “Entrateinvideo” il tutorial per i non udenti realizzato con Ens

La precompilata “2.0” è sulla rampa di lancio: dalla tarda mattinata di oggi, 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco.

 

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest’anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell’Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest’anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. Non solo più dati, ma anche più destinatari: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l’uno o l’altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche. Potenziati, in vista della nuova stagione dichiarativa, anche i canali di assistenza dell’Agenzia, mentre sono al via una serie di iniziative per aiutare i contribuenti a prepararsi all’appuntamento del 2 maggio, quando sarà possibile inviare il modello, con o senza modifiche. Per completare tutte le operazioni c’è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.

 

I nuovi dati già pronti in dichiarazione

 

Entrano nella “release” 2016, 700 milioni di dati in più, relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sin dal primo anno di sostenimento della spesa. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione. In prospettiva, dunque, si allarga la fetta di cittadini che quest’anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l’Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato. Per questi ultimi non è inoltre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia.

 

Più di 7 milioni di italiani con il bonus ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico

 

Oltre alle spese sanitarie, i nuovi dati che trovano da quest’anno spazio nella dichiarazione precompilata, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro. In dettaglio, sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Università hanno inviato all’anagrafe tributaria più di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l’elenco i 3 miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

 

Pochi passi da seguire per accedere alla dichiarazione

 

Un apposito collegamento disponibile sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all’area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l’app “AgenziaEntrate”; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta). Una volta all’interno dell’area autenticata, l’applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest’anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell‘app “AgenziaEntrate”.

 

Online e “on the road” informazioni e assistenza a tutto campo

 

Contemporaneamente, partono le iniziative di comunicazione dell’Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione. Sono online sul canale Youtube dell’Agenzia un video tutorial (https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo) tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (Ens), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione, mentre sono già on air sugli spazi televisivi gratuiti della Rai gli spot realizzati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme all’Agenzia delle Entrate. All’insegna del dialogo l’account Twitter delle Entrate, che come l’anno scorso ospiterà sessioni aperte in cui i funzionari del Fisco risponderanno alle domande dei cittadini. In agenda anche l’apertura di una pagina Facebook dedicata alla dichiarazione precompilata, uno spazio interattivo in cui gli esperti risponderanno ogni giorno, in alcune finestre temporali, a una selezione di domande poste dagli utenti. Scalda i motori, infine, il camper dell’Agenzia, che anche quest’anno girerà l’Italia con il progetto “Il Fisco mette le ruote”. Presso l’ufficio mobile attrezzato sarà possibile richiedere direttamente il Pin per l’accesso alla dichiarazione online e ricevere tutta l’assistenza necessaria. Il tour si svolgerà dal 2 maggio al 7 luglio e attraverserà tutta l’Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 aprile 2016)




Canone TV, dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Nel sito delle Entrate le risposte alle domande più frequenti

Come si presenta la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio tv? In quali casi va presentata? Sono alcune delle domande più frequenti dei contribuenti che trovano risposta nelle Faq (Frequently asked questions) presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Faq+Canone+TV/?page=agevolazionicitt

Dal 14 aprile 2016, inoltre, sono disponibili anche degli esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Dichiarazione+sostitutiva+canone+TV/Esempi+di+compilazione+TV/?page=schedeagevolazioni

Si forniscono così i chiarimenti alle principali problematiche riscontrate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle richieste pervenute.

Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto –

Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.

Un solo canone tra moglie e marito

Cosa succede se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito? Se entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

Nuove utenze elettriche

Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Come presentare la dichiarazione di non detenzione –

I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016)

Il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059, recante: «Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016




Notifica degli atti della voluntary disclosure: approvato il modello per la richiesta di notifica degli atti della procedura tramite posta elettronica certificata (Pec) del professionista

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 2016/54049 – pubblicato il 13.04.2016 su www.agenziaentrate.it – il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. Il provvedimento emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015 ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, è corredato da n. 3 allegati:

1) modello per la richiesta della notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria presso l’indirizzo di casella di posta elettronica certificata dell’intermediario;

2) istruzioni per la compilazione del modello di cui al punto precedente;

3) specifiche tecniche per l’invio del modello.

Il modello può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che, a seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, intende avvalersi della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, manifestando la volontà di ricevere tutti gli atti inerenti la citata procedura presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste e con le modalità descritte nel citato provvedimento del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016, recante: «Approvazione del modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».




Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 53376/2016, pubblicato oggi (13 aprile 2016), che contiene l’elenco degli studi ammessi al regime premiale previsto dall’art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78 per cento del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto legge Salva Italia.

Gli studi ammessi

Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:

  • dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
  • risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
  • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.

I vantaggi:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) sono state fornite, le discipline di accesso, rispettivamente, per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa dell’ estensione del citato regime premiale a tutti gli studi di settore.




Studi di settore: on line Gerico 2016

Disponibile in rete, il nuovo software GERICO 2016 versione 1.0.0 del 12/04/2016 che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Il software è aggiornato con i correttivi crisi analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2016 (versione 1.0.0 del 12 aprile 2016)




730 precompilato: soggetti destinatari, informazioni, delega e modalità per accedere alla dichiarazione

Pronto il provvedimento del direttore dell’Agenzia (Prot. n. 52443/2016 del 11 aprile 2016), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso.

Novità contenute nel provvedimento

Si allarga nel 2016 la platea del 730 precompilato. Dal prossimo 15 aprile il modello sarà disponibile per tutti i cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730. La precompilata apre anche ai coniugi, che per il primo anno potranno decidere di presentare il 730 congiunto direttamente, senza quindi doversi necessariamente rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. A questo scopo, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Per consegnare ai cittadini un modello ancora più completo, la precompilata 2016 si arricchisce di 700 milioni di nuovi dati, tra cui le spese sanitarie e universitarie.

Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato oggi, che ha già incassato l’ok del Garante.

I cittadini potenzialmente interessati dalla dichiarazione precompilata

Dal 15 aprile, il contribuente e i soggetti eventualmente da lui delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato in possesso dell’Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative.

L’invio, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio. Da quest’anno le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche ai cittadini che presentano Unico Pf. In questo caso non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli. La dichiarazione precompilata interesserà quindi un numero potenziale di 30 milioni di contribuenti, che potranno scegliere, rispondendo ad alcune semplici domande, il modello dichiarativo che maggiormente risponde al loro profilo.

Tutte le “new entry” 2016

Entrano nella precompilata molti più oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, in particolare le spese sanitarie (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), le spese universitarie, le spese funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Si tratta di oneri che, negli anni scorsi, hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Queste nuove informazioni si aggiungono a quelle provenienti dalle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, ai dati trasmessi da soggetti terzi già dallo scorso anno, come, ad esempio, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Da quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche con il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Sempre attiva per il contribuente la possibilità di delegare un intermediario: in questo caso Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono acquisire una delega per l’accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento d’identità del diretto interessato. Dopo aver ricevuto la delega, gli intermediari possono fare una richiesta di accesso tramite file o tramite web. Una volta acquisite le deleghe, i professionisti dovranno riportarle all’interno di un registro ad hoc, dotato di numero progressivo. Ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati e richiederà, a campione, copia delle deleghe e dei documenti d’identità indicati nelle richieste d’accesso. A ulteriore tutela della privacy, i contribuenti potranno comunque visualizzare l’elenco dei soggetti che accedono ai propri documenti tramite una funzionalità dedicata disponibile nella propria area autenticata oppure all’interno del cassetto fiscale.

Il nuovo spazio web

Nuovo spazio web, realizzato secondo le Linee guida definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per i siti web della Pubblica amministrazione, è disponibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione. Sono indicati anche i canali di assistenza attivi, che, in vista della partenza dell’operazione precompilata, saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini. In primo piano, tutte le novità di quest’anno, come i nuovi oneri e spese già inseriti dal Fisco. In una sezione ad hoc vengono invece ricordate le scadenze ed eventuali novità. Le domande più frequentemente poste dai contribuenti troveranno invece risposta nella sezione delle Faq, in costante aggiornamento. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 aprile 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2016, prot. n. 52443/2016, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»




Pronto il modello IPEA per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati

Approvato, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia (dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016)il modello denominato IPEA, per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento. Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 4, del D.Lgs. n. 158 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2015, pag. 1608), individua l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo Modello da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Sono inoltre, indicati gli adempimenti che l’ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell’istanza, finalizzate al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati oppure definiti, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento, ordinario e con adesione, nonché alla conseguente riduzione, nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, delle perdite scomputate, ex articolo 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973. Come chiariscono le istruzioni, il modello può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

  • notifica di avviso di accertamento di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973;
  • istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997, a seguito di notifica di avviso di accertamento;
  • procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell’ufficio competente, anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento (articoli 6, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997).Le disposizioni ora dettagliatamente disciplinate con il provvedimento in esame, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come presentare il modello

Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di un’apposita istanza presentata dal contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio competente individuato ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da copia di un documento di identità. Il modello può essere utilizzato anche nel caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di trasmissione telematica del Modello.

I termini di presentazione dell’istanza

In caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento, la domanda va presentata entro il termine per la proposizione del ricorso. L’IPEA può essere presentato anche in presenza di istanza di accertamento per adesione successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, nei termini di proposizione del ricorso tenendo conto anche del periodo di sospensione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. Infine, in caso di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare l’istanza nel corso del contraddittorio.

Gli adempimenti dell’ufficio

Una volta presentata la richiesta, vengono sospesi i termini per la proposizione del ricorso per un periodo di 60 giorni. L’Agenzia, verificata l’utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l’esito al contribuente. Se l’IPEA è presentato nell’ambito del procedimento di adesione, l’Ufficio predispone l’atto di adesione al netto delle perdite.

Decorrenza

Le disposizioni di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 158/2015, che disciplinano le modalità di riconoscimento, nell’ambito dei procedimenti di accertamento (articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973) e di adesione (articolo 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997), di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (comma 5, art. 25 del D.Lgs. 158/2015).

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016, recante: «Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente»




Collegio sindacale. Un documento CNDCEC con verbali e procedure

In vista della scadenza dei bilanci 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nell’area Istituzionale del sito del CNDCEC www.commercialisti.it il documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”. Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento n. 20, divulgato nel 2013, a cura dell’IRDCEC (oggi FNC), che si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore (30 settembre 2015) delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate e non. In particolare il testo messo a punto dal Consiglio Nazionale contiene 55 bozze, con le relative dichiarazioni, valutazioni, comunicazioni e relazioni e 3 schemi procedurali. Le 55 bozze sono state suddivise in 7 sezioni relative all’insediamento del collegio sindacale, all’attività di vigilanza, al riscontro di gravi irregolarità, alle operazioni sul capitale sociale, alle operazioni straordinarie e di liquidazione, alle società quotate e alla crisi d’impresa.Tutti i testi sono riportati in formato word in modo da consentirne la consultazione e l’immediata utilizzazione.

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).




Novità fiscali 2016: le risposte della Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Bonus “casa” e ristrutturazioni edilizie, regime per i contribuenti minimi, nuova disciplina del patent box, piccola proprietà contadina, leasing abitativo, maxiammortamenti, detrazioni irpef, riforma del contenzioso e della riscossione e, naturalmente, la dichiarazione precompilata e la certificazione unica. Questi i principali argomenti cui sono diretti i chiarimenti raccolti nella Circolare 12/E, del 8 aprile 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna e raccoglie le numerose risposte già fornite in precedenza alla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24ore.

Agevolazione “prima casa”, maggiore flessibilità sui tempi

In particolare, in materia di “prima casa” la Circolare chiarisce che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. La ratio della riforma, infatti, spiega il documento di prassi, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto.

La compliance va a braccetto con l’istituto del ravvedimento

Tra i punti trattati anche la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, la Circolare chiarisce al riguardo che la via del ravvedimento è sbarrata per il contribuente solo una volta ricevuta la comunicazione con le somme dovute, mentre la richiesta iniziale di documentazione, che coincide con l’avvio del controllo formale, non pregiudica affatto la chance del ravvedimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 aprile 2016)




Proroga spesometro 2016. Anche i mensili al 20 aprile

Sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva.

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, l’Agenzia va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 11 aprile (considerato che il 10 è domenica). Il nuovo termine viene così a coincidere con quello stabilito per gli altri operatori tenuti alla comunicazione, fissato al 20 aprile dal provvedimento del 2 agosto 2013. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 aprile 2016)




Definizione dei beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione, determinazione del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. In una circolare le risposte ai quesiti sul Patent box

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal D.L. n. 3/2015 e dall’articolo 1, comma 148 della Legge di Stabilità 2016. Nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime. Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell’agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.

Tutti gli step per il calcolo dell’agevolazione

Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP.

L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante sono i seguenti:

 – individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;

 – calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;

 – effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Esercizio dell’opzione facilitato

La circolare chiarisce dettagliatamente il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis”.

 Nexus ratio: per il primo triennio la determinazione è facilitata

Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

Patent box, nel bonus anche i costi per il marketing

Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

Costi di ricerca fondamentale e nexus ratio, vale l’anno di utilizzo delle conoscenze acquisite

Riguardo la tempistica, le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. Sempre in materia di nexus ratio, l’Agenzia chiarisce che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto.

Determinazione del reddito agevolabile: valgono i valori fiscali

Nell’ipotesi di utilizzo diretto o indiretto dell’IP le Entrate chiariscono che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.

Operazioni straordinarie e Patent box

La circolare interviene anche sul tema delle operazioni straordinarie. Il decreto Patent Box prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. Nel merito, spiega la circolare, l’Amministrazione finanziaria valuterà, case by case in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste. La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa, in capo all’avente causa, permette infatti a quest’ultimo di poter godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016)

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015:«AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015:«Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, Prot. n. 43572/2016:«Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»




Spesometro 2016, PA ancora esonerate. Per commercianti al dettaglio e tour operator confermato il tetto dei 3mila euro

E’ stato pubblicato il 06.04.2016 su www.agenziaentrate.it, il Provvedimento (del 6 aprile 2016, prot. n. 49798/2016) con il quale l’Agenzia esclude, anche per il 2016 (in relazione al 2015), le amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro e va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e tour operator limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA.

Gli adempimenti previsti per chi invia i dati

La Legge di Stabilità 2016, (Art. 1, co. 953), per evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, prevede per questi soggetti l’esonero dall’obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, in ragione dell’intento di semplificazione della norma, i contribuenti possono indicare nel Modello polivalente dello spesometro, oltre i dati previsti dall’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, (sistema TS), qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.

I soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 sono i seguenti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2015 mentre i soggetti di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 (tour operator) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. Si tratta di semplificazioni che vanno incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2016)




Alcune novità del modello Irap 2016

Dall’esame del nuovo modello si osservano alcune importanti variazioni conseguenti, principalmente, alle modifiche normative alla disciplina Irap introdotte della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 654).

Tra le principali novità contenute nei modelli dichiarativi, si evidenziano:

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Tipo di dichiarazione

Dichiarazione integrativa anche a seguito di “invito” a ravvedersi

Inserimento del  codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 654), salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Le nuove forme di comunicazione richiamate, previste dal citato articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, saranno inviate dall’Agenzia delle entrate, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26/09/1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29/09/1973. (cfr. la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).

Si ricorda che nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione”, del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

– “1”, quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;

– “2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

 – “3”, quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Per la casella “Dichiarazione integrativa”può essere utilizzato, ancheil codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Firma della dichiarazione

In relazione ai citati “inviti” al nuovo ravvedimento nel riquadro “Firma della dichiarazione”inserita la richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della legge n. 190 del 2014). Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.A sua volta, l’intermediario, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche, barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.Naturalmente,la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” può essere compilata solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

QUADRO IS, PROSPETTI VARI

Sezione I – Deduzioni – Art. 11 D.Lgs. N. 446/97

Deduzione del costo residuo per il personale dipendente

I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 della citata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) hanno disposto, rispettivamente:

1) l’inserimento nell’articolo 11 del decreto IRAP del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;

2) il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;

3) la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi [i.e. “deduzione analitica”]. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi (cfr. circolare n. 22/E del 9 giugno 2015- in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 677).

L’evoluzione del quadro normativo sinteticamente descritto ha comportato la modifica del quadro IS. In particolare, nel nuovo rigo IS7, colonna 1, sezione I, deve essere indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’articolo 11, comma 4-octies. In base a tale disposizione, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater. Nella colonna 2 del rigo IS7 va indicato l’importo della deduzione corrispondente.

Una volta compilato il rigo IS7, l’importo ivi indicato va riportato, al fine del suo utilizzo a riduzione della base imponibile IRAP, negli appositi righi (inseriti da quest’anno) presenti nei quadri di determinazione del valore della produzione, a seconda del quadro utilizzato del soggetto dichiarante (IQ64, IP70, IC69, IE57,IK20 o IK24).

Sezione XVII – Credito d’imposta (art. 1, co. 21, legge n. 190/2014)

Introdotta inoltre, una sezione riservata ai contribuenti che fruiscono del credito d’imposta di cui al citato comma 21, all’art. 1, della Legge n. 190 del 2014. A tal fine, nell’introdotto rigo IS89 si dovrà indicare:

• in colonna 1, l’eccedenza di credito risultante dalla precedente dichiarazione;

• in colonna 2, l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241del 1997;

• in colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta pari al 10 per cento dell’IRAP lorda risultante dalla presente dichiarazione;

• in colonna 4, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. (Nella colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati9. Con risoluzione n. 105 del 17 dicembre 2015 è stato istituito il codice tributo n. 3883. Il campo del Mod. F24 l’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

• in colonna 5, il credito ceduto ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo

e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC) del modello UNICO SC.

Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e in colonna 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3.

Per saperne di più:

Le novità del modello IRAP 2016di Gianluca Martani

Prassi in materia IRAP

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 9 giugno 2015:«IRAP(Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione del valore della produzione netta – Modifiche alla disciplina ad opera dell’unico articolo 1 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP (Commi 20, 24 e 25) – Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti (Comma 21) – Aliquote IRAP (Commi 22 e 23) -Risposte ai quesiti su deduzioni per le public utilities, per il personale somministrato o con contratto a termine, credito d’imposta per chi non ha dipendenti e rilevanza delle quote di Tfr maturate nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali: possibile la deduzione dell’accantonamento per il ripristino dei beni di azienda condotta in affitto e doppia penalizzazione per la capitalizzazione degli oneri finanziari e delle spese per il personale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 giugno 2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS adopter) – Ulteriori chiarimenti – Art. 1, commi 50 e 51, della L. 24/12/2007, n. 244 – Artt. 5 e 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Confermato sia lo “sganciamento” dell’IRAP delle società di capitali dal TUIR sia l’inerenza civilistica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 22 luglio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Chiarimenti resi con circolare 36 del 16 luglio 2009 – Precisazioni – Art. 1, commi 50 e 51, della L. 24/12/2007, n. 244 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

I nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 26 maggio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50 e 51, della L. 24/12/2007, n. 244»

Società di persone e imprenditori individuali: le nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 ottobre 2008: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Società di persone e gli imprenditori individuali – Determinazione del valore della produzione netta – Nuove modalità di determinazione della base imponibile – Art. 5-bis, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50, lett. b) e 51, della L. 24/12/2007, n. 244»

 IRAP: le istruzioni per la prima applicazione dell’imposta

 Circolare del Ministero delle Finanze n. 141 E del 4 giugno 1998: IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disci-plina dei tributi locali», come modificato dal decreto legislativo 10/04/1998, n. 137 – Imposta regionale sulle attività produttive»

La classificazione nel conto economico dei costi e ricavi

Documento Interpretativo n. I 1 della Serie “Interpretazioni” del Principio Contabile n. 12 (PCB) del Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e ragionieri della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili

Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi

La disciplina del ravvedimento operoso così comemodificata dalla legge di stabilità per il 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 9 giugno 2015:«SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo -Ambito di applicazione delle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 – Possibilità della rimozione delle violazioni usufruendo della mitigazione delle sanzioni non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad es., carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali) – Qualificazione ai fini dell’applicazione della lett. a-bis) – Violazioni non commesse mediante la dichiarazione nonostante il loro ammontare sia determinato o determinabile nella dichiarazione – Conseguenze – Il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre dal decorso del termine di scadenza del versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione – Art. 1, comma 637, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Diffusi dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%. A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini IVA. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’IVA in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime. Nel documento di prassi sono inoltre presenti utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dal 1° gennaio 2015.

Le agevolazioni

Il nuovo regime è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2174). L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. La circolare fornisce indicazioni sulle numerose agevolazioni introdotte per i soggetti di minori dimensioni. In particolare i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list. Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfetario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle, sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti devono però assicurare alcuni adempimenti, come quello di certificare i corrispettivi, di numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l’IVA per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Come accedere al forfetario

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita IVA. Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

Revoca di precedenti opzioni

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario. Coloro che intendono applicare il nuovo regime possono, pertanto, effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, della circolare in oggetto o entro la prima liquidazione IVA successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 3 e 7, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per correggere gli errori commessi in fattura, può essere emessa una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA), che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Anche i soggetti che hanno optato, ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 nel corso del 2015 per l’applicazione del regime di vantaggio possono revocare la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni) e accedere al regime forfetario.

In dichiarazione entra la comunicazione sui requisiti

Nel documento di prassi, le Entrate chiariscono che la presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

I regimi abrogati e il periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018. Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2016)




Dal 15 aprile disponibili online, 730 e unico Pf in versione precompilata

Parte la dichiarazione precompilata 2016 arricchita da 700milioni di dati in più rispetto a quelli già a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, infatti, sono state già trasmesse le informazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese mediche, rimborsi delle spese sanitarie, certificazioni uniche, previdenza complementare, spese funebri e spese universitarie. Con riguardo alla novità delle spese sanitarie si tratta di oltre 500 milioni di informazioni. Di queste, 400 milioni sono state recuperate direttamente dal Sistema Sanitario Nazionale, per un valore di 1,5 miliardi di euro, mentre i 120 milioni di documenti rimanenti sono stati attinti dall’Agenzia direttamente dal sistema Tessera Sanitaria. In questo caso il valore delle spese sostenute dai contribuenti è di 13 miliardi di euro. Nel complesso i dati fissano l’istantanea delle spese mediche di 50 milioni di cittadini. Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica.

Non solo 730, c’è anche Unico nella precompilata 2016

Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

Come si accede

Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card/Cns.

In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest’anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell’Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L’Agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo 2016 possono richiedere l’identità digitale SPID agli Identity Provider accreditati presso AgID. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale NoiPA. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l’assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

Disponibilità, dal 15 aprile la precompilata è a portata di mouse

A partire dal 15 aprile saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco. Infatti in quest’ultimo caso i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano. I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio PC, dal 2 maggio al 30 settembre.

Cosa c’è dentro

La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sono inoltre disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti tra cui gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese mediche e universitarie. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016)




Proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35. I chiarimenti delle Entrate

Il Fisco aiuta le giovani coppie che comprano una casa da destinare ad abitazione principale. Il comma 75 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2149), infatti, introduce un’agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili da parte di coppie coniugate o conviventi da almeno tre anni. Sono inoltre prorogate le detrazioni collegate al recupero del patrimonio edilizio e quelle per l’acquisto di mobili per il relativo arredo. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 con cui vengono descritte le modalità per accedere al nuovo bonus.

Quali giovani coppie sono coinvolte

Il nuovo bonus mobili è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All’interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell’anno 2016. Infine la circolare spiega che la coppia deve essere acquirente di un’unità immobiliare e che la stessa sia adibita ad abitazione principale nell’anno 2016. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi, purché quest’ultimo sia under 35 nel 2016. In particolare, l’immobile deve risultare acquistato nell’anno 2016 o nell’anno 2015. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017).

I beni che rientrano nel bonus

Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Come calcolare la detrazione

L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro. L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l’acquisto dei nuovi mobili sia effettuato solamente mediante bonifico o carta di debito o credito. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici.

La proroga a tutto il 2016 della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e del bonus mobili e grandi elettrodomestici

La circolare, peraltro, ricorda che il comma 74 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2148) ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno l’aumento della detrazione dal 36% al 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000. Per il 2016 è stato prorogato anche il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per i quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2016)




La Guida del Fisco all’istituto dell’interpello

Pronto il “vademecum” delle Entrate sull’istituto dell’interpello. Con la circolare n. 9/E del 1 aprile 2016  l’Agenzia traccia un quadro completo della nuova disciplina, complessivamente riordinata dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801), in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014). Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016, le Entrate offrono così una guida integrata sulla materia. In particolare, il decreto delegato ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Dall’interpello “puro” all’interpello anti-abuso, il punto delle Entrate

La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello, che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 156, entrano sotto “l’ombrello” dello Statuto del contribuente. Dall’interpello come strumento “generale” di dialogo – che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale – all’interpello qualificatorio, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell’Agenzia, passando per la sistematizzazione della categoria dell’interpello “probatorio”. Quest’ultima raggruppa tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull’idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale. Il documento di prassi traccia inoltre i confini del nuovo interpello anti-abuso, e ricorda l’ambito del “disapplicativo” – di fatto l’unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema – con cui il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta.

Le principali novità

Per quanto riguarda l’istruttoria una significativa novità è costituita dalla richiesta di regolarizzazione, cioè dall’opportunità, data al contribuente, di sanare l’istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. Quanto alla lavorazione delle domande, la circolare ricorda i tempi di risposta a disposizione dell’Amministrazione, ridotti su impulso della Legge delega: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell’istanza al posto dei “vecchi” 120. Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni. Focus sul “silenzio-assenso” esteso ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Dall’istanza alla risposta, le nuove regole comuni

 A sistema tutte le novità che riguardano il procedimento di lavorazione degli interpelli: il fatto che tutte le istanze siano state ricondotte nell’ambito dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito, infatti, di omogeneizzare la disciplina. La circolare spiega quindi chi sono i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 4 gennaio 2016) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato). (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate dell’1 aprile 2016)




L’Agenzia delle Entrate sdogana le operazioni straordinarie di “leveraged buy out”. Sì alla deducibilità degli interessi passivi per le società veicolo

Per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, cosiddetto “leverage buy out”, devono essere considerati deducibili. Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle predette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE. In particolare, il documento di prassi passa in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un’apposita società veicolo, “Special Purpose Vehicle”, SPV, posta in essere per l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata “bersaglio” o “obiettivo”, cioè “Target”. In pratica, spiega il documento di prassi, è da ritenersi che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili. Naturalmente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir, che ne fissa la disciplina e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle regole relative al transfer pricing.

Deducibilità senza confini

Inoltre, continua la Circolare, il principio d’inerenza riguardo la deducibilità degli interessi passivi è da ritenere sostenibile sia nel caso in cui l’operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

Cos’è il “leverage buy out”, operazione di acquisizione con indebitamento

Il “leverage buy out”, LBO, è una tecnica finanziaria d’acquisto di partecipazioni attraverso il ricorso all’indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l’acquisizione d’una determinata società “Target”, cioè “obiettivo”, utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata. A tal fine, è anche utilizzata una variante consistente nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l’acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, infatti, si rende così possibile l’allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo secondo caso, l’operazione si definisce “merger leveraged buy out”, MLBO.

L’espressione “operazioni di acquisizione con indebitamento” definisce l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società (anche a capo di un gruppo operativo), denominata “bersaglio” (o “obiettivo” o target o target company o target group), posta in essere mediante la creazione di un’apposita società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle – SPV o BidCo o NewCo) che viene finanziata in parte, anche minima, mediante capitale proprio (equity) ed in parte mediante prestiti onerosi (debt). La scelta delle fonti per finanziare una determinata operazione di acquisizione d’impresa (asset deal) o di partecipazioni (share deal) è riconducibile fondamentalmente all’utilizzo dell’indebitamento come “leva finanziaria” (cd. leverage) che comporta l’emergere di benefici (e rischi) incrementali fintanto che il costo del debt sia inferiore (o superiore) al rendimento del capitale di rischio.

Tali operazioni di acquisizione con indebitamento (di seguito anche “(merger) leveraged buy-out – MLBO/LBO”), pertanto, si caratterizzano per l’esistenza di una sola causa, che è costituita dall’acquisizione di un’impresa o di una partecipazione che consenta il controllo della target.

Il vantaggio fiscale delle operazioni di MLBO non apre automaticamente le porte all’abuso di diritto

Le operazioni qualificate come “merger leveraged buy out”, MLBO, trovano nella fusione l’epilogo razionale dell’acquisizione guidata mediante indebitamento. Fusione necessaria anche perché posta a garanzia di rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Dunque, la struttura scelta risponde a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dagli stessi finanziatori terzi. Conseguentemente, difficilmente potrebbe essere vista come finalizzata ad un indebito vantaggio fiscale e quindi di natura elusiva. Pertanto, continua la Circolare, in questi casi le eventuali contestazioni formulate sulla base del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate. Naturalmente, a condizione che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità di natura elusiva.

Le operazioni di acquisizione con indebitamento superano anche il “test di vitalità economica”

Inoltre, prosegue il documento di prassi, in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo, SPV, per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione antielusiva del cosiddetto “test di vitalità economica”.

Una mini-guida su come gestire strutture complesse

La parte finale della Circolare si occupa di identificare prassi, modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri. Tali questioni sono raggruppate come segue:

  • trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV;
  • applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori;
  • qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di shareholder loan;

applicazione di ritenute ai flussi di dividendi corrisposti dalla BidCo/MergerCo alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’exit dall’operazione di investimento. (Cfr. Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2016)




Spesometro, PA esonerate anche per l’invio 2016. Per commercianti e tour operator niente obbligo sotto i 3mila euro. Esclusi anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema TS

Il Fisco va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e pubbliche amministrazioni limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. In particolare, dopo l’entrata a regime della fattura elettronica PA e l’introduzione dello split payment (operata dalla legge di Stabilità 2015), con un provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall’invio dello spesometro. Inoltre, le Entrate ricordano che, in base a un’altra semplificazione prevista in via sperimentale per l’anno 2016 dalla legge di Stabilità (Art. 1, co. 953), sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.


Articolo 1, comma 953, della L. 28/12/2015, n. 208

953. All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».


Adempimento più snello per gli enti pubblici, niente spesometro per la PA

Nel provvedimento che sarà pubblicato nei prossimi giorni viene stabilita, per il 2015, l’esclusione dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome. Questa previsione, come illustrato nel testo dello specifico provvedimento, si colloca in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con l’adozione della fatturazione elettronica prima e con l’introduzione successiva dello split payment, in modo da continuare nello sfoltimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

 Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio e gli operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015. E’ una semplificazione che viene incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 aprile 2016)




Tutto pronto per la fruizione dello sgravio contributivo parziale per le assunzioni effettuate nel corso del 2016 con contratti a tempo indeterminato

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Al fine di fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, l’Inps con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, detta le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo.

Nel documento, l’ente previdenziale ricorda che la riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40 per cento del loro ammontare, entro un massimo di euro 3.250 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.

La circolare regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

In particolare il documento detta le modalità con cui le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Istituto; l’Inps fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.




Pronta la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171). Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, viene, infatti, approvato il modello che i titolari di reddito d’impresa possono utilizzare per beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. L’agevolazione ha carattere automatico e ciò la rende particolarmente interessante per gli imprenditori che intendano usufruirne.

Chi può usufruire del credito

Il credito d’imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Rideterminazione del credito d’imposta

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di non attivazione degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105, L. 208/2015).

Link a documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171)




Operazioni economiche intercorse con Paesi black list: comunicazioni prorogate al 20 settembre 2016

Il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativi al 2015, è differito al 20 settembre 2016. Questo è quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

La proroga viene giustificata dalla necessità di adeguare le modalità di comunicazione delle informazioni, all’evoluzione del quadro giuridico conseguente le modifiche introdotte sia dall’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sia dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175che ha sostituto la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale soggetta peraltro alla soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare di euro 10.000.

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015:«RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014:«SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»




Canone Rai: pronto il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. In particolare, il citato secondo comma, dell’articolo 1, prevede che, per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dall’anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva. Utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione può essere presentata anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, infine, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto. Per il periodo di prima applicazione, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in via telematica o a mezzo del servizio postale, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

Come presentare l’autocertificazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Indicazioni per chi attiva nuove utenze

Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento. La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.




Al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, le Entrate spostano al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l’invio dei dati.

La proroga ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016)

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015:«RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014:«SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

 




Accordi preventivi Patent box: più tempo per l’invio della documentazione

I contribuenti che hanno presentato istanza di accordo preventivo per il patent box dal 1° dicembre 2015 e fino al prossimo 31 marzo 2016 hanno più tempo per inviare la documentazione.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016 infatti, le Entrate stabiliscono che il termine entro cui inviare i documenti passa da 120 a 150 giorni dalla presentazione della richiesta. La proroga ha scopo fine di assicurare ai contribuenti un tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell’istanza. Il provvedimento, inoltre, anticipa la prossima introduzione di modalità di comunicazione per via telematica.

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015: «Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, Prot. n. 43572/2016: «Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»