Legge di bilancio 2017. Il testo dell’atto camera n. 4127

Le novità fiscali del D.d.l. n. 4127

 

Pubblicato dalla Camera dei deputati il testo del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Presentato il 29 ottobre 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa il disegno di legge è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di seguito, i punti riguardanti la fiscalità del disegno di legge all’esame della Camera dei deputati.

Art. 2 – (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive)

L’articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Art. 3 – (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

Art. 4 – (Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene sull’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, come interamente sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

Art. 5 – (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

Le norme proposte nell’articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L’introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.

Art. 6 – (IVA di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. L’articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA

Art. 7 – (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d’ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all’asta entro il 31 dicembre di quest’anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un’unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l’appetito per l’acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già “praticano” il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l’attrattività dell’acquisto di immobili in asta da parte di operatori “razionali”, portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art. 8 – (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Art. 9 – (Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 90.

Art. 10 – (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11 – (Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.

ART. 12 – (Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare

Art. 14 – (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L’articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Art. 16 – (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere “sponsor” di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all’ufficio delle entrate).

Art. 22 – (Misure per l’Attrazione degli investimenti)

Comma 1 – Visto per investitori – Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l’attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotta originariamente dall’art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall’art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

Commi 3 e 4 – Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Commi da 5 a 12 – Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti – I commi da 5 a 12, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il comma 5introduce, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del citato TUIR,  sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate.

Art. 23 (Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell’opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016).

Art. 24 – (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall’anno 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l’anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall’anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell’anno 2016 e precedenti).

Art. 32 – (No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art. 68 – (Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica– A.C.E.)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.

La revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va invece nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).

Art. 69 – (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall’articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all’8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.

Per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

Art. 70 – (Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l’ambito temporale delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

Art. 71 – (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l’altro, anche previsto che, qualora successivamente all’apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all’emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 e l’abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa. Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 85 – (Eliminazione aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017)

La disposizione prevede l’eliminazione degli aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017

 

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)




Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Una breve guida per chi riceve l’invito delle Entrate

Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico pf 2016. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi

Questo tipo di comunicazioni sprint consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d’incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell’invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della tax compliance e l’efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l’invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza

In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l’indirizzo dell’ufficio a loro più vicino. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 26 ottobre 2016)

(Link al fac simile di lettera pro-compliance)

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016:«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Voluntary disclosure bis. Possibile utilizzare il vecchio modello di istanza

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla legge n. 186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater, comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017.

Cosa prevede il decreto articolo 7)

La nuova norma prevede che le domande siano presentate secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016.

Tuttavia, coloro che intendono inviare già a partire da oggi l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento.

Inoltre possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 25 ottobre 2016)

Per saperne di più:




Rottamazione delle cartelle esattoriali e nuove comunicazioni trimestrali IVA: pubblicato in Gazzetta il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Si riporta il testo delle disposizioni riguardanti la cd “Rottamazione delle cartelle”

Art. 6

Definizione agevolata

1 . Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Link al testo integrale del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».




Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L’Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito. Da oggi, infatti, il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell’Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Le lettere di compliance nel dettaglio

Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.

Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.

L’ABC delle comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.

Un’assistenza multicanale dedicata e un nuovo vademecum online

L’impegno dell’Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini è sempre presente e, quindi, anche in questo caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione servizi con operatore > comunicazione accertamento.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Inoltre, sul sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile da oggi anche un guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega i passi da fare per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il ravvedimento in pochi semplici passi

Le lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997), fruendo così della sanzione ridotta per infedele dichiarazione.

Grazie al calcolatore disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l’Irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).

Le sanzioni ridotte caso per caso

Le Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90%).

Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al

  • 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
  • 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati. (Così, comunicato stampa agenzia delle entrate del 24 ottobre 2016)

Link al sito dell’Agenzia delle entrate dove è presente il “calcolatore” online gratuito, realizzato per il calcolo delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso.




Convenzione Italia-Vaticano: approvati i provvedimenti attuativi

Disponibile il modello di istanza per l’adesione alla procedura di regolarizzazione volontaria delle attività finanziarie da parte di persone fisiche e giuridiche

Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre 2016, infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015.

Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n. 186/2014.

Semplificazione della tassazione e regolarizzazione, chi può aderire

La platea dei soggetti interessati dalla normativa è costituita da persone fisiche e da specifici enti appositamente indicati nel corpo stesso del testo della Convenzione tra cui, per esempio, i religiosi stessi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi, e i diversi ordini ecclesiastici. In particolare, per poter accedere al sistema semplificato di tassazione e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità d’imposta dal 2010 al 2015 è richiesto come condizione che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.

In dettaglio dunque, i soggetti interessati appartengono alle seguenti categorie:

  • chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano;
  • Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

Come e quando presentare la richiesta

Anche per la regolarizzazione vaticana vale il principio in base al quale essa è ammessa solo se la richiesta viene ricevuta dall’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo si applicazione della procedura. Ciò detto, una volta compilato, il modello va presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione all’Istituto per le Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica dell’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L’istanza va corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format approvato con Provvedimento del 18/10/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e disponibile sul sito internet delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”. Ai fini del perfezionamento della procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

I vantaggi della regolarizzazione

I soggetti che si avvalgono della procedura regolarizzano la propria posizione fiscale corrispondendo, per gli anni oggetto della regolarizzazione, delle somme forfettarie a titolo di redditi di capitale e di redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Ai fini della regolarizzazione, dall’anno di imposta 2012 è dovuta anche l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute presso i suddetti enti. Il perfezionamento della procedura produce benefici sanzionatori ed esimenti penali similmente a quanto stabilito dalla legge n. 186/2014. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2016)

Per saperne di più:

Legge 7 luglio 2016, n. 137: di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007, ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2016, prot. n.171521/2016:«Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137. – Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015»– (Pubblicato il 18/10/2016 nel sito www.agenziaentrate.it)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2016, prot. n. 171514/2016:«Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137»– (Pubblicato il 18/10/2016 nel sito www.agenziaentrate.it)

Il testo della Convenzione e altro materiale utile possono essere consultati all’indirizzo del sito vaticano:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_it.htm




Tracciabilità dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Il Decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. In particolare, il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che «i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni».

Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle more dell’ adozione di apposito decreto Ministero del lavoro con “modalità applicative della disposizione (…) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”, fornisce le prime indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

Inoltre, per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, nella circolare si legge che “la violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004”. Con l’ulteriore precisazione “che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero”.

Link al testo integrale della circolare consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.




Manovra 2017: diffuso il contenuto del D.D.L. legge di bilancio 2017 e del decreto legge “collegato”

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 ha approvato il Manovra 2017.

La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.

Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento:

COMPETITIVITÀ: la manovra prevede prima di tutto misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia “Industria 4.0” con un effetto di mobilitazione di risorse di 20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e l’iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. E ancora, 1 miliardo al Fondo di Garanzia per le PMI che significa fino a 25 miliardi di credito per le piccole e medie imprese e la proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”, nonché misure di sostegno alle start-up innovative. Infine, è previsto un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.

TASSE: si conferma la riduzione dell’IRES già disposta nella Legge di Stabilità del 2016 e la progressiva riduzione del carico fiscale. Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise. Per il triennio 2017-2019 viene abolita la cosiddetta “Irpef agricola”: i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione. Inoltre, il reddito d’impresa degli imprenditori persone fisiche viene assoggettato all’aliquota IRI del 24%, la stessa dell’IRES, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’IRPEF: in questo modo l’imposta scenderà significativamente. La manovra prevede anche interventi a favore delle Partite Iva.

PENSIONI: sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione e il rafforzamento della quattordicesima e la possibilità di andare in pensione prima. Aumenta la no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni. L’Anticipo pensionistico (APE) spetta ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti “pesanti”.  Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni e sette mesi prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma  i costi dell’operazione del prestito saranno a carico dell’azienda. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia.

SANITÀ: si conferma il finanziamento al Servizio sanitario nazionale e vengono introdotte finalizzazioni per cure avanzate (farmaci oncologici, per l’epatite C etc) e per la stabilizzazione di giovani medici e infermieri. 113 miliardi (2 in più del 2015).

SOCIALE: sono previste misure a sostegno della povertà. Dal 2018, con risparmi “istituzionali”, ci saranno 500 milioni di aumento del Fondo per la lotta alla povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo dedicato alla non autosufficienza. Alle politiche per la famiglia vanno 600 milioni.

PARI OPPORTUNITA’: 60 i milioni destinati al piano antitratta, a quello contro la violenza alle donne e a sostegno dell’impresa femminile.

TERREMOTO: 4,5 i miliardi che vanno alla ricostruzione di Accumoli, Amatrice, Arquata e degli altri territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

INCENTIVI: 3 miliardi in tre anni  per bonus dedicati alle ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica. Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.

INVESTIMENTI: 12 miliardi aggiuntivi in tre anni per gli investimenti pubblici dalle infrastrutture all’ambiente e alle attività produttive, a partire dall’attuazione del Masterplan per il Mezzogiorno.

PERIFERIE: 2,1 miliardi finalizzati al recupero delle periferie (120 i progetti presentati al bando periferie).

PUBBLICO IMPIEGO: 1,9 i miliardi impegnati per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia e per nuove assunzioni.

SCUOLA E UNIVERSITÀ: oltre 800 milioni per il sostegno agli studenti, al diritto allo studio e il rafforzamento della Buona Scuola.

ENTI TERRITORIALI: 3 miliardi a supporto dei bilanci di Regioni, Comuni, Enti territoriali. (Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.136/5949)

Link al testo integrale del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)




Il processo tributario telematico si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise

Per effetto del decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze, dal 15 ottobre 2016, il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise.

Il PTT, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivato per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:

  • 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
  • 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Piemonte e Liguria;
  • 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Il portale dedicato “www.giustiziatributaria.gov.it” consentirà di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali.

Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento: il modello IPEA abbandona la pec e va sul web

Il modello Ipea, necessario per richiedere lo scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento, abbandona la pec e si prepara a viaggiare esclusivamente tramite i servizi telematici. Un provvedimento, (del 12 ottobre 2016 – Prot. n. 2016/164492)firmato dal direttore dell’Agenzia, approva un nuovo modello rispetto a quello finora in uso e fissa le regole per l’invio attraverso un software dedicato. Vecchio e nuovo modello “convivranno” per altri 60 giorni: un periodo “finestra”, durante il quale i contribuenti potranno ancora trasmettere la versione approvata con il provvedimento dello scorso 8 aprile via Posta elettronica certificata.

L’Ipea dice addio alla pec

Il nuovo modello è disponibile, insieme alle relative istruzioni, sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In caso di invio tramite soggetti incaricati, questi ultimi devono rilasciare un esemplare del modello predisposto in formato elettronico e copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione del vecchio modello tramite posta elettronica certificata sarà ancora possibile fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

A che cosa serve il modello IPEA

Il modello può essere utilizzato dai soggetti che vogliono richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento. Il modello può essere utilizzato anche nel caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso.

In caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento, l’Ipea va presentato entro il termine per la proposizione del ricorso, anche in presenza di istanza di accertamento per adesione successiva alla notifica dell’avviso, tenendo conto in tal caso anche del periodo di sospensione previsto dal D.Lgs n. 218/1997. Infine, in caso di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare l’istanza nel corso del contraddittorio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)

Link al “nuovo” modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/164492 del 12 ottobre 2016, unitamente alle relative istruzioni

Link al “vecchio” modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell’8 aprile 2016, unitamente alle relative istruzioni




Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l’Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Remind sulle comunicazioni per la compliance

L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività che sta andando avanti anche nel 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)

Link alle tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale

 




Jobs Act: in Gazzetta le disposizioni integrative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, di attuazione del Jobs Act.

Le modifiche apportate entrano in vigore dall’8 ottobre 2016 e riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l’occupazione, l’introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti già in forza.

Altra modifica importante riguarda gli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di proroga della CIGS nelle c.d. aree di crisi complessa per non più di 12 mesi, previa presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale finalizzato alla ricollocazione del lavoratori.

Il correttivo è poi intervenuto sull’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza della regolamentazione regionale, sarà direttamente disciplinato da quella nazionale e su quello per la qualifica e il diploma professionale che diventa prorogabile di un anno per consentire all’apprendista l’ottenimento del titolo nel caso in cui non lo abbia conseguito.

Sul lavoro accessorio, è stato rafforzato il sistema sanzionatorio e la tracciabilità immediata dei voucherper contrastarne l’uso fraudolento. Il committente ha ora l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Sono previste, poi, delle disposizioni riguardanti i servizi e le politiche del lavoro. In particolare, nella Rete nazionale dei servizi sono ricompresi tutti i soggetti autorizzati e accreditati a livello nazionale e regionale; all’ANPAL sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dei servizi e delle misure di politiche attive di lavoro, nonché dei programmi di formazione destinati ai disoccupati. Il nuovo Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro acquisirà anche le informazioni delle banche dati del Miur e quelle relative ai dati catastali e reddituali dei cittadini.

In tema di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua da parte dei percettori di Naspi viene prevista come sanzione anche la decadenza dallo stato di disoccupazione. Sparisce la denominazione di ISFOL che dal 1° dicembre 2016 si chiamerà INAPP e avrà funzioni di ricerca, analisi e monitoraggio delle politiche pubbliche.

Sono modificate, infine, le norme sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, prevedendo nella quota di riserva anche le persone che abbiano un’invalidità non solo superiore ma anche pari al 60 per cento e quelle sulle dimissioni telematiche, con la conferma che tale disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni e con la possibilità che anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro siano abilitati all’assistenza dei lavoratori. (Fonte, Ministero del Lavoro – http://www.jobsact.lavoro.gov.it/)

 

Link al testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183». (In Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 235 del 7-10-2016 in vigore dall’ 8 ottobre 2016)




Operazioni intracomunitarie: in partenza 60mila lettere di esclusione della partita IVA dall’archivio Vies

Circa 60mila soggetti IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall’archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Perché avviene l’esclusione

I controlli del Fisco sui soggetti IVA iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l’Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno quindi la lettera di esclusione.

Strada sbarrata ma non “per sempre”

L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)




Riammissione ai piani di pagamento dilazionato per chi ha definito gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.

La platea dei contribuenti interessati

I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

Come ottenere un nuovo piano di rateazione

L’istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull’accoglimento dell’istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)

Link alla “Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016”

(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016,n. 160 – Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016, personalmente o mediante persona munita di delega; la stessa può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 che fornisce chiarimenti in ordine agli effetti dell’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n.160, che ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, di ottenere un nuovo piano di rateazione.




Chiarimenti sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle”, sul “controllo rilevante” e sulla continuazione in caso di della scissione della consolidante

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un paese comunitario può svolgere il ruolo di consolidata a patto che eserciti un’attività d’impresa. Questo è uno dei temi approfonditi nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016. Il documento interpretativo, oltre a rispondere ad alcuni dubbi sollevati dai contribuenti con specifiche istanze di interpello o richieste di consulenze giuridiche, fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd “decreto internazionalizzazione” — in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1328) alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004.

La stabile organizzazione e il consolidato nazionale

Attraverso schemi ed esempi, la circolare affronta i diversi casi in cui un soggetto non residente può partecipare al regime fiscale unico, sia in qualità di consolidante sia in qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione. In particolare, viene chiarito che la stabile organizzazione assume naturalmente il ruolo di consolidante alla presenza di due requisiti: l’esercizio nel territorio dello Stato di un’attività d’impresa e la residenza della casa madre che intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che preveda un adeguato scambio di informazioni. In questo caso, le partecipazioni delle controllate italiane possono anche non essere comprese nel patrimonio della stabile organizzazione, in linea con il “functionally separate entity approach”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, per cui il reddito della stabile organizzazione va determinato in base ai suoi rischi, funzioni e asset.

“Consolidato tra sorelle”, tutti i requisiti necessari

La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi della disposizione introdotta dal decreto internazionalizzazione, che consente il consolidato nazionale anche tra società residenti controllate da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, purché residente in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti dal regime sia per la controllante non italiana sia per le controllate italiane e si chiarisce che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non UE/SEE che siano collaborativi con l’Italia.

I consolidati già in corso e i casi particolari

Soluzioni nero su bianco anche per l’innesto delle nuove disposizioni all’interno dei consolidati già esistenti e per la verifica della sussistenza del “controllo rilevante” in casi speciali, come in presenza di un vincolo di pegno sulla partecipazione nella consolidata, nelle situazioni in cui la partecipazione sia stata sottoposta a sequestro o, ancora, in caso di operazioni straordinarie. Vengono infine fornite le modalità operative per l’ammissione in qualità di consolidate delle società neoacquisite, stabilendo che l’entrata nella tassazione di gruppo si considera avvenuta sin dall’esercizio in cui la consolidante ne acquisisce il controllo. (Fonte, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)




Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro.

Con circolare del 29 settembre 2016, n. 21, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef illustra le modalità ed i termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale disposizione, infatti, ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come chiarito nel documento MEF-RGS, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.

La casella PEC non può essere condivisa

Nella circolare della Ragioneria chiarito che ogni casella PEC comunicata dovrà, essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se la ratio legis, spiegano i tecnici ministeriali, è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest’ultima di estendere e potenziare l’offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle “condivise” o “comuni”, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell’ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.

Sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazioni della Pec

Il documento di prassi, infine, sottolinea che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che al comma 2, lettera b), prevede una specifica sanzione nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni al Registro di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L’Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d’imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d’imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

La guida, fornisce esempi sul corretto utilizzo del ravvedimento (compilazione del modello F24 e calcolo sanzioni ridotte), evidenziando inoltre, “gli errori da evitare”, già riscontrati nelle prime dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione.

Link software (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) per il calcolo delle sanzioni e degli interessi
Versione 1.0.7 del 18/06/2021

Il software “Compliance” consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d’imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 fa un’analisi a 360 gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi.

Le regole dal 2016

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), colpo di spugna tout court sul regime speciale dei costi black list, che d’ora in poi vengono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti i componenti negativi di reddito.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Il regime fiscale per il 2015

Tra le principali novità, spicca il passaggio da un regime di totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria) a un nuovo regime che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale. Questa novità introdotta dal decreto internazionalizzazioni viaggia di pari passo, come per il passato, con il requisito di “concreta esecuzione delle operazioni”. La nuova norma prevede, inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono definire preventivamente insieme all’Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena. Resta anche per l’anno d’imposta 2015 l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi black list, a prescindere che questi superino o meno il valore normale. La circolare fornisce inoltre indicazioni sulle modalità d’interpello e chiarimenti sui rapporti che intercorrono tra la disciplina black list e la Cfc rule. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)




Le modalità per compensare i debiti tributari

In un volume sui numeri, le attività e le leggi che regolano la vita del gruppo Equitalia, pubblicata un utile guida sulle possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione. Di seguito il link all’estratto:

Mini guida sulle possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione – Estratto dal volume “Equitalia 2016: un nuovo servizio al paese”. (Volume integralmente pubblicato su www.gruppoequitalia.it)




Immobile in Svizzera: le istruzioni per la compilazione del quadro RW del modello UNICO

Con risoluzione del 16 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW di UNICO 2016. In particolare, nel documento di prassi, l’Agenzia precisa che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta va calcolato con riferimento alla data del costo di acquisto o di determinazione del valore di mercato delle medesime attività. Più precisamente nel caso in cui si utilizzi:

  • il costo di acquisto si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione;
  • il valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

(Nella fattispecie, il contribuente in possesso dell’atto d’acquisto di un immobile ubicato in Svizzera acquistato in data 6 dicembre 1996, dovrà dichiarare nel quadro RW, il costo d’acquisto, espresso in franchi svizzeri, risultante dall’atto, riportando il controvalore in euro sulla base del cambio indicato nel decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1997 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1997).




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 90mila lettere per segnalare ai contribuenti possibili anomalie nei redditi 2012. Disponibile un’applicazione per il calcolo delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento

L’Agenzia invia 90mila nuove lettere con le informazioni utili per permettere ai contribuenti persone fisiche di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e pubblica sul proprio sito un “calcolatore” online gratuito, realizzato proprio per aiutarli a fruire delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso nell’ipotesi in cui abbiano ricevuto una comunicazione di promozione della compliance per l’anno d’imposta 2012. Grazie al nuovo strumento è già possibile calcolare con poche semplici operazioni le sanzioni e gli interessi derivanti dal ravvedimento per Irpef, addizionali e contributo di solidarietà.

Su questi due fronti si rinnova ancora una volta l’impegno dell’Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini. In ogni caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Agenzia per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Cosa contengono le lettere di compliance

Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni su alcuni redditi, che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013.

Le lettere rientrano nel nuovo approccio taxpayer friendly, che consiste nel sottoporre al contribuente eventuali errori o dimenticanze per permettergli di verificarle prima che venga emesso l’avviso di accertamento.

Nella tabella seguente vengono descritti alcuni esempi di incroci di informazioni che hanno fatto emergere delle anomalie.

 

Redditi che non risultano dichiarati Fonte informazione che ha consentito l’incrocio
Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge Modello 730 o Modello Unico presentato dall’ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale) Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

Il percorso delle comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.

Cosa fare e chi contattare

Se il contribuente ammette i propri errori, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con operatore > comunicazione accertamento”.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Tutti gli step per ravvedersi

Grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che riceveranno la lettera potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Per le tipologie di anomalie indicate nella tabella riportata sopra, è possibile fruire della sanzione ridotta pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90% – prevista in caso di infedele dichiarazione).

Proprio per agevolare il contribuente nel calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti l’Agenzia mette a disposizione da oggi sul proprio sito un programma di ausilio gratuito denominato “Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento”. Lo strumento è raggiungibile online al seguente percorso: home – servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione. L’applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni prodromiche”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016)




Operazioni intercorse con Paesi black list nel periodo d’imposta 2015. Le Entrate specificano per quali Paesi vige l’obbligo di comunicazione

Per l’individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

 È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una Faq, disponibile sul proprio sito internet nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list.

 La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi black list. In vista dell’approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2016, i soggetti IVA potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016)

 Faq – Comunicazioni da parte di soggetti IVA per operazioni con Paesi Black list

 1. Faq del 14 settembre 2016

La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 142 a 147 delle legge n. 208 del 2015) ha modificato la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi Black list. In vista dell’approssimarsi del termine fissato al 20 settembre 2016 per l’invio della comunicazione annuale prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 2010, tenuto conto delle predette modifiche come vanno individuati i Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione?

 Per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015, considerato che la modifica introdotta con la legge di stabilità decorre dal 1° gennaio 2016, occorre far riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai Decreti Ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010: «CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011: «CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015: «RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014: «SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»




Il MEF presenta una serie di proposte per il superamento degli studi di settore. Indicatori di affidabilità/compliance manderanno in pensione la congruità

Un indice di affidabilità/compliance del contribuente consentirà il superamento degli studi di settore e l’abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. Nella proposta del Mef il nuovo strumento per il contrasto alla evasione fornirà, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

  • gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
  • invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
  • il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
  • il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
  • una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.

Per saperne di più

Link  alla Presentazione – Studi di settore, e(ri)voluzione dell’istituto




Omessa dichiarazione IVA: salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione, ma legittimo l’utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anziché di un motivato avviso di rettifica

Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con due sentenze del 9 settembre 2016, hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

  • “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. (Così, Cass. SS.UU., n. 17757/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)

 

  • “In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili). (Così, Cass. SS.UU., n. 17758/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)




Il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”

Esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa.

Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.

Imposte dirette e IVA

Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da IVA. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.

Niente oneri da sostituto d’imposta

Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 settembre 2016)




Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (D.L. n. 113/2016 conv., con mod. L. 160/2016). La richiesta entro il 20 ottobre 2016

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Le condizioni:

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale WEB di Equitalia (http://www.gruppoequitalia.it/):

Di seguito i link:

(Art. 13 – bis comma 1, D.L. n. 113/2016 convertito con L. n.160/2016)




Sisma nel Centro Italia: firmato il decreto per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

A partire dal 24 agosto 2016 sono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche) che sono residenti o operano nei comuni colpiti dal terremoto che ha interessato il Centro Italia. La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto di sospensione, che indica l’elenco dei Comuni delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Umbria in cui si applica la misura. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come prassi, il decreto prevede anche un termine per la ripresa dei versamenti (20 dicembre 2016).

ELENCO DEI COMUNI

MARCHE

1. Acquasanta Terme (AP)

2. Arquata del Tronto (AP)

3. Montefortino (FM)

4. Montegallo (AP)

5. S. Montemonaco (AP)

ABRUZZO

1. Montereale (AQ)

2. Capitignano (AQ)

3. Campotosto (AQ)

4. Valle Castellana (TE)

5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO

1. Accumoli (RI)

2. Amatrice (RI)

3. Cittareale (RI)

UMBRIA

1. Cascia (PG)

2. Monteleone di Spoleto (PG)

3. Norcia (PG)

4. Preci (PG)

Con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ai quali si applica la sospensione.




L’Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre. Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell’ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.




Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)




Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio. Con la risoluzione n. 64/E 28 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori. La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi. (Cfr. Comunicato stampa del 28 luglio 2016)