Artigiani, commercianti e professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Il quadro RR del modello Unico 2015 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Per questo motivo, l’inps con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015. Inoltre, ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi nei termini, tenendo conto, se applicabile, della proroga al 6 luglio 2015 prevista dal D.P.C.M. 9 giugno 2015, per il saldo per l’anno d’imposta 2014 e primo acconto 2015.




La direttiva “servizi” non ammette una normativa (italiana) che impone per l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio di avere sede legale nel territorio nazionale

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno cd. “Direttiva servizi” vieta agli Stati membri, da un lato, di subordinare l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità oppure sull’ubicazione della sede legale e, dall’altro, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza causa C-593/13 del 16 giugno 2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri/Rina Services S.p.a. Nella sentenza la Corte sottolinea che, in materia di libertà di stabilimento, la direttiva citata elenca una serie di requisiti “vietati” (tra cui figurano quelli riguardanti l’ubicazione della sede legale), i quali non possono essere giustificati. Infatti, la direttiva non consente agli Stati membri di giustificare il mantenimento di tali requisiti nelle loro normative nazionali.