Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il recupero in F24 dei contributi al SSN. Modificate le deduzioni forfettarie

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

 

Come cambiano le deduzioni forfetarie

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016)




Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

 

Aggiornamento al 7 marzo 2024

La disciplina originaria illustrata della  circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 è stata modificata dalle seguenti disposizioni:

  • articolo 1, commi da 160 a 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
  • articolo 55, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • articolo 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Le modifiche sono finalizzate a potenziare l’accesso al regime sostitutivo e a incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, per il soddisfacimento di esigenze sociali.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il contenuto e la portata delle ricordate novità con la la circolare 5 del 29 marzo 2018.

Da  ultimo, considerato l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento,  si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

La legge di Stabilità 2016 hanno introdotto in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il successivo comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Più in particolare, l’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2231) ha previsto, misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Le modalità applicative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità sono disciplinate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. Infine, con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato l’agevolazione per i premi di produttività, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro. Inoltre, il documento si sofferma sull’esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di “utilità”, cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze. Di seguito gli aspetti della disciplina agevolativa illustrata dal documento di prassi.

 

Premi di risultato

 

La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Soggetti interessati

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro l’agevolazione è riservata al settore privato. Una vasta platea di soggetti che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma. L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

 

Il Welfare aziendale agevolato

 

La legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

 

Benefit erogati in forma di voucher

 

La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

 

Come si applica l’agevolazione

 

Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016)

 

Per saperne di più:

 

Il decreto che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 112 del 14 maggio 2016 è stato pubblicato il “l’avviso” con il quale si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che – in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Link al decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolataImposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2016

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Commenti

 

Acquiescenza alle statuizioni della C.T. Provinciale ex art. 329 c.p.c. preclusiva dell’impugnazione: aspetti di riflessione e orientamenti giurisprudenziali
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Questioni non accolte e questioni respinte: riflessi processuali nel procedimento di appello
di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione II Civile

 

Giudizio d’appello  –  Motivi di impugnazione
Omessa pronuncia sulla domanda

 

Il giudizio d’appello come “revisio prioris istantiae”. Il vizio di omessa pronuncia non può essere oggetto di mera riproposizione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – Sentenza n. 2855 del 12 febbraio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Giudizio d’appello – Citazione di appello – Onere dell’appellante – Motivi di impugnazione – Specificità – Omessa pronuncia sulla domanda – Riproposizione in appello – Sufficienza – Esclusione – Proposizione di specifico motivo – Necessità – Fondamento – Artt. 342 e 346 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Impugnazioni
Acquiescenza tacita

 

Acquiescenza tacita alla sentenza: lo sgravio della cartella prima dell’appello non dimostra la mancanza d’interesse alla prosecuzione del giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6334 del 1° aprile 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Impugnazioni – Acquiescenza – Tacita – Accettazione della sentenza – Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione – Necessità – Condizioni – Limiti – Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. – Acquiescenza – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a provvedimento di sgravio adottato dall’Amministrazione finanziaria – Art 329 c.p.c. – Art. 49, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 – Sgravio dell’importo iscritto a ruolo effettuato prima della presentazione dell’appello – Acquiescenza alla sentenza di primo grado – Esclusione – Fondamento – Somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Irrilevanza – Artt. 101 e 329 c.p.c. – Art. 49, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Appello  –  Eccezione espressamente rigettata in primo grado
Onere d’impugnazione

 

Appello: in difetto di impugnazione, sulla questione preliminare rigettata si forma il giudicato interno

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9558 dell’11 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di appello – Eccezione espressamente rigettata in primo grado – Onere d’impugnazione – Applicabilità dell’art. 56, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione – Conseguenze – Mera riproposizione della questione in appello – Non sufficienza – Fondamento – Artt. 53 e 56, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 346 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Regime di nullità dell’atto amministrativo ex artt. 21-septies della L n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del D.Lgs. n. 104 del 2010 – Applicabilità alle tipologie di nullità degli atti tributari – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Art. 21-septies, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Studi di settore
Periodo d’imposta 2015

 

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 30 maggio 2016: «STUDI DI SETTORE – UNICO 2016 – Periodo d’imposta 2015 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Obblighi di comunicazione dei dati e applicazione del regime premiale – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Assegnazione/Cessione – Trasformazione agevolata
Esclusione/Estromissione

 

La disciplina dell’assegnazione e della cessione di taluni beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 1° giugno 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 – Istruzioni applicative»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2016

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Commenti

 

Ragionevolezza, proporzionalità, buona fede, favor rei. Per la Cassazione non bastano per l’applicazione retroattiva del cd. lieve inadempimento
di Eugenio Grimaldi

IRAP professionisti/imprenditori individuali: punto di vista “quasi” definitivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

 

IRAP  –  Tassazione dei professionisti,
dell’attività
ausiliarie del commercio e ditte  individuali

 

Lo svolgimento dell’attività di “medicina di gruppo” non costituisce ex lege presupposto dell’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Coso di specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Equiparazione ad un associazione tra professionisti – Esclusione – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Condizioni – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 48 della L. 23/12/1978, n. 833 – Art. 22 del D.P.R. 28/07/2000, n. 270 – Art. 40, comma 9, lettera d), del D.P.R. 28/07/2000, n. 270»

 

L’esercizio di professioni in forma “associata” costituisce “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto d’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Esercizio di professioni in forma societaria – Sufficienza – Fondamento – Accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione – Necessità – Esclusione – Fattispecie – Società semplice svolgente attività di amministratore condominiale – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Sezioni Civili Tributarie

 

Cd. lieve inadempimento
Ambito di applicazione

 

Esimente prevista per il “lieve inadempimentoex comma 4, lett. b) di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 non si applica alla definizione in acquiescenza dell’accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9176 del 6 maggio 2016: «ACQUIESCENZA – Rinuncia all’impugnazione – Definizione degli accertamenti per omessa impugnazione – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione – Riduzione delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione, in caso di definizione per mancata impugnazione – Mancato perfezionamento per tardivo versamento (di tre giorni) dell’intero importo dovuto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 218/1997 – Non applicabilità dell’esimente previsto per il “lieve inadempimento” di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 – Il rinvio “espresso” ai commi 2 e 4 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 operato dall’articolo 15, comma 2, del medesimo D.Lgs. esclude l’operativa dell’esimente all’ipotesi di tardivo versamento dell’unica soluzione o prima rata prevista invece per le somma dovute ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 cit. • RISCOSSIONE – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Inadempimenti nei pagamenti – Applicazione dello jus superveniens (costituito dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015) in forza del quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” – Esclusione – Art. 15-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 3 e 14, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Cd. lieve inadempimento
Applicazione retroattiva

 

Decadenza della rateazione di avviso bonario: gli effetti esimenti del cd. lieve inadempimento sono retroattivi. Per un solo giorno di ritardo di una rata non si perde il beneficio

Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione XI – Sentenza n. 319 del 10 febbraio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Rateazione degli avvisi bonari – Ritardo nel versamento della terza rata, non superiore a sette giorni (nella specie un solo giorno di ritardo) – Decadenza dal beneficio della rateazione e applicazione delle sanzioni in misura piena – Esclusione – Applicazione dello jus superveniens (costituito dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015) in forza del quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” – Ammissibilità – Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Prassi

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze

 

Rimborsi dei tributi comunali 2012 e annualità seguenti

 

Le istruzioni per i rimborsi dei tributi comunali sulla base del decreto Mef del 24 febbraio 2016. Priorità ai rimborsi IMU, della maggiorazione Tares e delle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 14 aprile 2016: «IMU (Imposta municipale propria) – Maggiorazione TARES – IMI – IMIS – TASI – Tributi locali – Rimborsi dei tributi comunali 2012 e annualità seguenti – Versamento a ente locale incompetente – Versamento in misura superiore al dovuto al comune competente e/o allo Stato – Versamento allo Stato di una somma spettante al comune – Versamento al comune di una somma spettante allo Stato – Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali – Art. 1, commi da 722 a 727, della L. 27/12/2013, n. 147 – Estensione della procedura per gli erronei versamenti IMU – Art. 1, comma 4, del D.L. 06/03/2014, n. 16, conv., con mod., dalla L. 02/05/2014, n. 68 – Art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006, n. 296 – Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016»

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali 2016
Legge di stabilità 2016

 

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

 

Meccanismo dell’inversione contabile
Estensione dell’applicazione

 

Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima della diffusione della circolare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 25 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA – Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop – Art. 17, sesto comma, lett. c) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.Lgs. 11/02/2016, n. 24 – Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22/07/2013»

 

Imposte sui redditi
Ammortamento dei beni materiali

 

Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi per professionisti e imprese

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “Maxi-ammortamento”) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

 

Rimborsi dei tributi comunali 2012
e annualità seguenti

 

Le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabile relative a IMU, maggiorazione TARES, IMI, IMIS e altri tributi locali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016: «Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali»

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro
in favore delle scuole

 

School bonus: la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 aprile 2016: «Disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuol

 

 

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La disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.

L’imposta sostitutiva derivante dall’esercizio dell’opzione è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell’1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per consentire, tra l’altro, l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa avvenga entro il 30 settembre di quest’anno.

 

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali

 

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione andava esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l’imprenditore dovrà perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40%. Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Per saperne di più:

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016




On line la guida al Contenzioso tributario

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”.

La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Tra le principali novità segnalate dalla guida:

  • la possibilità richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello;
  • la possibilità richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche nei gradi successivi al primo;
  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valorenon superiore a 20.000 euro;
  • l’immediata esecutività dal 1° giugno 2016 delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali.

Si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 291), il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1857), ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la disciplina del processo tributario.

In estrema sintesi, le più importanti modifiche relative al D.Lgs. n. 546/1992 riguardano:

—       l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;

—       l’estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;

—       rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

—       l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

—       il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;

—       il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio;

—       l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;

—       l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

—       l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni per effetto dell’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo alcune eccezioni.




Nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali: indagini finanziarie e presunzioni all’insegna della ragionevolezza e della proporzionalità

La lotta all’evasione cambia “passo”. Accantonata la caccia all’errore involontario, abbandonati i recuperi solo formali o per importi esigui che oltre a creare inefficienza danno una percezione errata dell’operato dell’Agenzia. Sempre più centralità nel rapporto tra Fisco e contribuenti: il dialogo, la trasparenza e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti saranno fondamentali per far percepire la correttezza e la proporzionalità dell’azione di contrasto. Intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l’Agenzia mette in campo, oltre a tecniche innovative che vanno nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati, una chiara e intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi. Queste i principi cardine della circolare di programma n. 16/E sulle strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016 dell’Agenzia delle Entrate che si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell’accertamento e ridurre l’invasività dei controlli.

Tra le sfide del 2016, l’Amministrazione dovrà affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale saranno applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, grazie alla collaborazione del contribuente che potrà dimostrare e giustificare eventuali anomalie. Le indagini finanziarie diventano uno strumento da utilizzare solo a seguito di un’attenta analisi del rischio e quando è già in corso un’attività istruttoria. Inoltre, l’Agenzia sarà impegnata a stipulare con le imprese, in determinati ambiti, accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, implementerà la cooperative compliance con le grandi imprese, e porterà avanti anche la gestione e la lavorazione delle istanze della voluntary disclosure. Nell’ottica di un progressivo miglioramento dei rapporti con i contribuenti e in linea con le indicazioni Ocse, l’Agenzia proseguirà il percorso intrapreso lo scorso anno nel contrasto all’evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo modo l’Amministrazione continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio.

 

Un continuo ricorso alle banche dati per controlli di alta qualità

 

Tra le sfide del 2016, affinare sempre di più la qualità dei controlli. In quest’ottica gioca un ruolo strategico il patrimonio informativo delle banche dati, che perciò vanno arricchite e aggiornate con dati qualitativamente corretti a supporto delle risk analysis. Solo un uso virtuoso dei data base, sommato alle preziose informazioni rilevabili da fonti aperte come le autorità fiscali estere, può assicurare nel tempo nuovi percorsi di indagine e selezione sempre più mirati, razionali e coerenti in base a precisi indici di rischio. La circolare ricorda l’importanza di un uso strategico dei numerosi applicativi a supporto del Fisco in fase di valutazione del rischio, così da improntare l’attività di contrasto all’evasione a concreti indici di pericolosità e a una minore invasività dei controlli.

 

Potenziata sul territorio la lotta alle frodi, possibili nuove azioni simultanee grazie a un maggiore coordinamento

 

La circolare dedica un paragrafo al contrasto ai fenomeni fraudolenti e al rinnovato assetto delle strutture Antifrode dell’Agenzia. La lotta alle frodi è infatti fondamentale nella nuova strategia di contrasto dell’evasione che intende dare priorità ai comportamenti dolosi e ai sistemi ideati da chi “mette sul commercio” modelli strutturati di evasione fiscale. Spazio anche al ricorso agli scambi informativi spontanei, utili per contrastare le frodi intracomunitarie nel campo IVA. Dal punto di vista del nuovo modello organizzativo, varato dalle Entrate nell’ottobre 2015, il Fisco punta ad assicurare un migliore coordinamento operativo ed una maggiore ampiezza e flessibilità d’azione. La creazione di un unico ufficio, articolato in diverse sezioni locali, permette di realizzare azioni simultanee e trasversali su tutto il territorio nazionale, che producono vantaggi in termini di tempestività ed efficacia e che si sono dimostrate essenziali nella lotta ai fenomeni più ramificati di frode fiscale. Fari accesi sugli ideatori o facilitatori di comportamenti evasivi strutturati, l’azione delle Entrate non trascurerà chi per mestiere non si cura del corretto adempimento fiscale ma agevola fenomeni contrari alla legge.

 

Nel 2016 la voluntary dà i primi frutti e apre la strada alle attività dei prossimi anni

 

L’attività del 2016 è già contrassegnata fortemente dalla voluntary disclosure. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria, infatti, saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Ma non sarà questo l’unico fronte aperto dalla disclosure per l’Amministrazione finanziaria. Infatti, gli Uffici competenti svolgeranno un’attività di raccolta digitale dei dati e delle informazioni contenuti nelle istanze che permetterà in seguito la redazione di analisi ed elaborazioni utili anche per le future attività di contrasto all’evasione. I frutti della voluntary, pertanto, non si esauriranno nel 2016. Le informazioni raccolte, insomma, consentiranno, tra l’altro, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

 

Promozione della compliance, continua la stagione della trasparenza

 

L’Agenzia inserisce in agenda nuove comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo. In particolare, entro giugno prossimo, partiranno comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l’applicazione degli studi di settore. Entro dicembre prossimo partiranno le lettere destinate a chi presenta anomalie dal confronto tra la comunicazione annuale Iva la dichiarazione Iva per il 2015. Debutterà inoltre una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all’impresa.

 

Contraddittori e accessi in loco per gli accertamenti sugli immobili

 

Il contraddittorio diventa il cuore dell’accertamento sugli immobili. Il confronto preventivo con il contribuente rappresenta infatti un’inderogabile necessità per rendere il più possibile realistica la ricostruzione dell’ufficio e meno conflittuale il rapporto con la persona, chiamata a fornire prima ancora dell’accertamento tutti gli elementi utili a quantificare correttamente il valore dell’immobile oggetto dell’atto. La circolare incoraggia anche le visite presso l’immobile o l’azienda da valutare e i sopralluoghi nella zona di ubicazione, per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene e intercettare così le corrette analogie e differenze con altri immobili o aziende presi a riferimento per la determinazione del prezzo di mercato. Sempre all’insegna della trasparenza, l’Agenzia per la prima volta raccomanda di allegare l’immagine dell’immobile accertato all’avviso di rettifica consegnato al contribuente, a supporto della motivazione che ha spinto la rivalutazione del bene da parte del Fisco.

 

Indagini finanziarie e presunzioni, una guida per gli uffici

 

La circolare fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Nel dettaglio nel documento di prassi si legge che “L’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’ufficio secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.

In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche. Vanno del pari assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta”.

 

Massima cura per il Terzo settore e priorità alle organizzazioni “fuori sede”

 

L’Agenzia punta alla salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi. L’azione di controllo si concentra quindi sul contrasto alle false realtà “non profit, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale.

 

Evasione oltreconfine, da lotta alle frodi ai nuovi accordi per la compliance

 

L’Agenzia contrasta con decisione le frodi fiscali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche incoraggiando scambi informativi a richiesta con le Autorità estere. Particolare attenzione ai settori più vulnerabili a fenomeni illeciti: frodi Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante l’uso di F24 con dati non veritieri. Sul fronte della promozione della cooperative compliance, si amplia la platea dei grandi contribuenti ammessi: entrano anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia, a seguito di interpelli sui nuovi investimenti. Da quest’anno, inoltre, le imprese possono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Lo strumento dell’accordo preventivo apre infatti al patent box. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2016)




La Precompilata 2016: quest’anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare. Sul canale Youtube “Entrateinvideo” il tutorial per i non udenti realizzato con Ens

La precompilata “2.0” è sulla rampa di lancio: dalla tarda mattinata di oggi, 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco.

 

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest’anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell’Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest’anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. Non solo più dati, ma anche più destinatari: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l’uno o l’altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche. Potenziati, in vista della nuova stagione dichiarativa, anche i canali di assistenza dell’Agenzia, mentre sono al via una serie di iniziative per aiutare i contribuenti a prepararsi all’appuntamento del 2 maggio, quando sarà possibile inviare il modello, con o senza modifiche. Per completare tutte le operazioni c’è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.

 

I nuovi dati già pronti in dichiarazione

 

Entrano nella “release” 2016, 700 milioni di dati in più, relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sin dal primo anno di sostenimento della spesa. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione. In prospettiva, dunque, si allarga la fetta di cittadini che quest’anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l’Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato. Per questi ultimi non è inoltre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia.

 

Più di 7 milioni di italiani con il bonus ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico

 

Oltre alle spese sanitarie, i nuovi dati che trovano da quest’anno spazio nella dichiarazione precompilata, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro. In dettaglio, sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Università hanno inviato all’anagrafe tributaria più di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l’elenco i 3 miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

 

Pochi passi da seguire per accedere alla dichiarazione

 

Un apposito collegamento disponibile sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all’area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l’app “AgenziaEntrate”; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta). Una volta all’interno dell’area autenticata, l’applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest’anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell‘app “AgenziaEntrate”.

 

Online e “on the road” informazioni e assistenza a tutto campo

 

Contemporaneamente, partono le iniziative di comunicazione dell’Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione. Sono online sul canale Youtube dell’Agenzia un video tutorial (https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo) tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (Ens), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione, mentre sono già on air sugli spazi televisivi gratuiti della Rai gli spot realizzati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme all’Agenzia delle Entrate. All’insegna del dialogo l’account Twitter delle Entrate, che come l’anno scorso ospiterà sessioni aperte in cui i funzionari del Fisco risponderanno alle domande dei cittadini. In agenda anche l’apertura di una pagina Facebook dedicata alla dichiarazione precompilata, uno spazio interattivo in cui gli esperti risponderanno ogni giorno, in alcune finestre temporali, a una selezione di domande poste dagli utenti. Scalda i motori, infine, il camper dell’Agenzia, che anche quest’anno girerà l’Italia con il progetto “Il Fisco mette le ruote”. Presso l’ufficio mobile attrezzato sarà possibile richiedere direttamente il Pin per l’accesso alla dichiarazione online e ricevere tutta l’assistenza necessaria. Il tour si svolgerà dal 2 maggio al 7 luglio e attraverserà tutta l’Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 aprile 2016)




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016




Visto di conformità: on-line il servizio “professionisti abilitati”

Come comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede);
  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
  • la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

  • copia della polizza assicurativa;
  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  • dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l’elenco completo consultare la circolare n. 28/E del 2014 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1867);
  • copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

In apposito sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i fac-simile della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Di seguito i Link:

Modelli

Il servizio professionisti abilitati

Con il servizio “professionisti abilitati”, è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell’apposita comunicazione alle Direzione regionale. (Link al servizio)

La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • l’indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria);
  • la denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell’attività in forma associata);
  • la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività;
  • l’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.

Se il professionista non ha indicato un luogo di svolgimento dell’attività, il campo “indirizzo” resterà vuoto.

Attenzione: le informazioni sono aggiornate giornalmente, ma la data pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate non ha valore certificativo.

Per saperne di più:

Si ricorda che a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d.“decreto semplificazioni” — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2430) con la circolare 7/E del 26 febbraio 2015, sono state aggiornate le informazioni relative all’ottenimento dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti e al mantenimento della stessa alla scadenza della copertura assicurativa.

In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Legislazione

 

Attuazione della legge di riforma fiscale
Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

 

Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti dei soci, rilevanza ai fini delle imposte dirette degli accertamenti operati sul valore venale: non solo misure per l’internazionalizzazione nel D.Lgs. n. 147/2015

 

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo “Internazionalizzazione

Il testo del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese» coordinato con le norme richiamate o modificate

In nota tutti gli articoli del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» modificati.

  

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