SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

In attesa delle SS.UU. della Corte di Cassazione si consolida l’orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale dei crediti richiesti nelle cartelle esattoriali non opposte
di Enrico Molteni

 

Sospensione legale della riscossione: il giudice dell’esecuzione può bloccare il pignoramento e condannare Equitalia al pagamento delle spese legali
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Rettifica di UNICO per errori in danno del contribuente
Ammissibilità in sede contenziosa

 

Nell’impugnazione della cartella esattoriale può essere corretto il modello Unico affetto da errore

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Errori od omissioni – Emenda – Dichiarazione integrativa – Termine – Danno della P.A. o del contribuente – Differenza – Istanza di rimborso – Possibilità – Termine – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

  • Sezioni tributarie

 

Agevolazione prima casa
Coniugi in regime di comunione

 

Benefici per l’acquisto in regime di comunione della “prima casa”: il requisito della residenza va riferito alla famiglia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016: «IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Fruizione – Condizioni – Residenza  – Coniugi in regime di comunione – Residenza di uno solo dei due coniugi nel comune di ubicazione dell’immobile – Spettanza del beneficio – Sussistenza – Artt. 117, 143 e 144 c.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Variazioni IVA da sconto imposto ex lege
Legittimazione alla richiesta di rimborso IVA
Immediata esecutività delle sentenze di condanna al rimborso

 

Il pay back permette la variazione IVA

Il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti del Fisco se il cessionario è equiparato ad un “consumatore finale

Via libera alla immediata esecuzione delle sentenze delle C.T. nelle controversie relative ai rimborsi

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione XIII – Sentenza n. 316 del 20 giugno 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Variazione dell’imponibile IVA in conseguenza dell’applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Istanza di rimborso dell’IVA da parte del cedente – In relazione alla parte di corrispettivo retrocessa alle regioni (cd. pay back) – Differenza tra il prezzo di vendita (IVA inclusa) praticato dalle Società farmaceutiche ai clienti e l’importo poi versato alle Regioni ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.L. n. 78/2010 (pay back 1,83%) e ai sensi dell’art. 1, comma 796 della L. n. 296/2006 (pay back 5%) -Equiparazione ai fini delle variazioni IVA dello sconto imposto ex lege (pay back) allo sconto commerciale – Fondamento – Conseguenza – Annullamento del provvedimento di diniego di rimborso – Immediata restituzione dell’IVA dall’agenzia delle Entrate alla società farmaceutica (con successiva, se richiesta, restituzione alla regione da parte dell’impresa) con condanna alle spese di lite (di 70.000 euro) – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Variazione dell’imponibile IVA in conseguenza dell’applicazione di sconto imposto ex lege (cd. pay back farmaceutico) – Conseguente richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente versata – Legittimazione al rimborso – Cedente – Sussistenza – Rapporti fra Amministrazione, cedente e cessionario • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente – Immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente ex art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera gg) D.Lgs. 156/2015 – Controversia in tema di restituzione di imposte (nella specie rimborso IVA) – In ipotesi non subordinate alla prestazione di idonea garanzia – Decorrenza – Dal 1° giugno 2016 – Irrilevanza della mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef disciplinante le garanzie – Art. 69 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Tribunali:

Opposizioni all’esecuzione
Cartella non impugnata per crediti  Inps
Prescrizione breve

 

La prescrizione di credito Inps e Inail richiesto con cartelle esattoriali non opposte è quinquennale

Tribunale Ordinario di Trento – Sezione Lavoro – Sentenza n. 39 dell’8 marzo 2016: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali e Premi Inail – Legittimazione passiva del solo ente previdenziale – Sussistenza – Opposizione proposta anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione – Valore di mera “denuntiatio litis” – Sussistenza • RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – ESECUZIONE FORZATA – Opposizioni all’esecuzione – Crediti previdenziali e premi assicurativi – Contributi previdenziali INPS e premi INAIL – Richiesti con cartella esattoriale (oggi richiesti attraverso avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) – Giudizio di opposizione avverso iscrizione ipotecaria susseguente alla notifica di cartella di pagamento per contributi IVS gestione previdenziale artigiani e somme aggiuntive e premi INAIL – Prescrizione dei crediti – Per intervenuta prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – Prescrizione quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Effetti sulle prescrizioni brevi – Esclusione – Artt. 2946 e 2953 c.c. – Art. 3 della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 615 c.p.c.»

 

Intervento del giudice dell’esecuzione per accoglimento
dell’istanza
 di sospensione immediata della riscossione

 

Prescrizione del diritto di credito sotteso all’esecuzione mobiliare. Il giudice dell’esecuzione blocca il pignoramento di Equitalia se il contribuente ha chiesto la sospensione immediata della riscossione

Tribunale di Pordenone – Esecuzione n. 286 del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI – Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ambito di applicazione – Portata – Esecuzione mobiliare in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali – Applicabilità dell’art. 57 citato – Esclusione – Fondamento • RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Recupero coattivo – Richiesta di sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore per prescrizione/decadenza del diritto di credito – Mancata sospensione – Richiesta di intervento del giudice dell’esecuzione per accoglimento dell’istanza – Possibilità – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agevolazioni per premi di produttività
e Welfare aziendale (benefit)

 

Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Canone RAI in bolletta

 

Canone Rai: i chiarimenti per riscossione con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 giugno 2016: «CANONE RAI – Canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche – Regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016 – D.M. MiSE 13/05/2016, n. 94 – Commi da 152 a 160, della L. 28/12/2015, n. 208 – R.D.L. 21/02/1938, n. 246, conv., con mod., dalla L. 04/06/1938, n. 880»

 

Fatturazione elettronica
Applicazione gratuita
dell’Agenzia delle entrate

 

Disponibile il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2016

 

 

Legislazione

 

Controlli incrociati
Segnalazione possibili anomalie

 

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 100mila “inviti” al nuovo ravvedimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 giugno 2016, prot. n. 100892/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il recupero in F24 dei contributi al SSN. Modificate le deduzioni forfettarie

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

 

Come cambiano le deduzioni forfetarie

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016)




Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

 

Aggiornamento al 7 marzo 2024

La disciplina originaria illustrata della  circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 è stata modificata dalle seguenti disposizioni:

  • articolo 1, commi da 160 a 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
  • articolo 55, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • articolo 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Le modifiche sono finalizzate a potenziare l’accesso al regime sostitutivo e a incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, per il soddisfacimento di esigenze sociali.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il contenuto e la portata delle ricordate novità con la la circolare 5 del 29 marzo 2018.

Da  ultimo, considerato l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento,  si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

La legge di Stabilità 2016 hanno introdotto in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il successivo comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Più in particolare, l’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2231) ha previsto, misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Le modalità applicative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità sono disciplinate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. Infine, con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato l’agevolazione per i premi di produttività, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro. Inoltre, il documento si sofferma sull’esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di “utilità”, cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze. Di seguito gli aspetti della disciplina agevolativa illustrata dal documento di prassi.

 

Premi di risultato

 

La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Soggetti interessati

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro l’agevolazione è riservata al settore privato. Una vasta platea di soggetti che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma. L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

 

Il Welfare aziendale agevolato

 

La legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

 

Benefit erogati in forma di voucher

 

La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

 

Come si applica l’agevolazione

 

Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016)

 

Per saperne di più:

 

Il decreto che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 112 del 14 maggio 2016 è stato pubblicato il “l’avviso” con il quale si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che – in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Link al decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolataImposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Acquiescenza alle statuizioni della C.T. Provinciale ex art. 329 c.p.c. preclusiva dell’impugnazione: aspetti di riflessione e orientamenti giurisprudenziali
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Questioni non accolte e questioni respinte: riflessi processuali nel procedimento di appello
di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione II Civile

 

Giudizio d’appello  –  Motivi di impugnazione
Omessa pronuncia sulla domanda

 

Il giudizio d’appello come “revisio prioris istantiae”. Il vizio di omessa pronuncia non può essere oggetto di mera riproposizione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – Sentenza n. 2855 del 12 febbraio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Giudizio d’appello – Citazione di appello – Onere dell’appellante – Motivi di impugnazione – Specificità – Omessa pronuncia sulla domanda – Riproposizione in appello – Sufficienza – Esclusione – Proposizione di specifico motivo – Necessità – Fondamento – Artt. 342 e 346 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Impugnazioni
Acquiescenza tacita

 

Acquiescenza tacita alla sentenza: lo sgravio della cartella prima dell’appello non dimostra la mancanza d’interesse alla prosecuzione del giudizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6334 del 1° aprile 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Impugnazioni – Acquiescenza – Tacita – Accettazione della sentenza – Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione – Necessità – Condizioni – Limiti – Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. – Acquiescenza – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a provvedimento di sgravio adottato dall’Amministrazione finanziaria – Art 329 c.p.c. – Art. 49, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 – Sgravio dell’importo iscritto a ruolo effettuato prima della presentazione dell’appello – Acquiescenza alla sentenza di primo grado – Esclusione – Fondamento – Somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Irrilevanza – Artt. 101 e 329 c.p.c. – Art. 49, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Appello  –  Eccezione espressamente rigettata in primo grado
Onere d’impugnazione

 

Appello: in difetto di impugnazione, sulla questione preliminare rigettata si forma il giudicato interno

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9558 dell’11 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di appello – Eccezione espressamente rigettata in primo grado – Onere d’impugnazione – Applicabilità dell’art. 56, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione – Conseguenze – Mera riproposizione della questione in appello – Non sufficienza – Fondamento – Artt. 53 e 56, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 346 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Regime di nullità dell’atto amministrativo ex artt. 21-septies della L n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del D.Lgs. n. 104 del 2010 – Applicabilità alle tipologie di nullità degli atti tributari – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Art. 21-septies, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Studi di settore
Periodo d’imposta 2015

 

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 30 maggio 2016: «STUDI DI SETTORE – UNICO 2016 – Periodo d’imposta 2015 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Obblighi di comunicazione dei dati e applicazione del regime premiale – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Assegnazione/Cessione – Trasformazione agevolata
Esclusione/Estromissione

 

La disciplina dell’assegnazione e della cessione di taluni beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 1° giugno 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 – Istruzioni applicative»

 

AvvertenzeLe informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

Ragionevolezza, proporzionalità, buona fede, favor rei. Per la Cassazione non bastano per l’applicazione retroattiva del cd. lieve inadempimento
di Eugenio Grimaldi

IRAP professionisti/imprenditori individuali: punto di vista “quasi” definitivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

 

IRAP  –  Tassazione dei professionisti,
dell’attività
ausiliarie del commercio e ditte  individuali

 

Lo svolgimento dell’attività di “medicina di gruppo” non costituisce ex lege presupposto dell’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Coso di specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Equiparazione ad un associazione tra professionisti – Esclusione – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Condizioni – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 48 della L. 23/12/1978, n. 833 – Art. 22 del D.P.R. 28/07/2000, n. 270 – Art. 40, comma 9, lettera d), del D.P.R. 28/07/2000, n. 270»

 

L’esercizio di professioni in forma “associata” costituisce “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto d’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Esercizio di professioni in forma societaria – Sufficienza – Fondamento – Accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione – Necessità – Esclusione – Fattispecie – Società semplice svolgente attività di amministratore condominiale – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Sezioni Civili Tributarie

 

Cd. lieve inadempimento
Ambito di applicazione

 

Esimente prevista per il “lieve inadempimentoex comma 4, lett. b) di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 non si applica alla definizione in acquiescenza dell’accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9176 del 6 maggio 2016: «ACQUIESCENZA – Rinuncia all’impugnazione – Definizione degli accertamenti per omessa impugnazione – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione – Riduzione delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione, in caso di definizione per mancata impugnazione – Mancato perfezionamento per tardivo versamento (di tre giorni) dell’intero importo dovuto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 218/1997 – Non applicabilità dell’esimente previsto per il “lieve inadempimento” di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 – Il rinvio “espresso” ai commi 2 e 4 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 operato dall’articolo 15, comma 2, del medesimo D.Lgs. esclude l’operativa dell’esimente all’ipotesi di tardivo versamento dell’unica soluzione o prima rata prevista invece per le somma dovute ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 cit. • RISCOSSIONE – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Inadempimenti nei pagamenti – Applicazione dello jus superveniens (costituito dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015) in forza del quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” – Esclusione – Art. 15-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 3 e 14, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Cd. lieve inadempimento
Applicazione retroattiva

 

Decadenza della rateazione di avviso bonario: gli effetti esimenti del cd. lieve inadempimento sono retroattivi. Per un solo giorno di ritardo di una rata non si perde il beneficio

Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione XI – Sentenza n. 319 del 10 febbraio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Rateazione degli avvisi bonari – Ritardo nel versamento della terza rata, non superiore a sette giorni (nella specie un solo giorno di ritardo) – Decadenza dal beneficio della rateazione e applicazione delle sanzioni in misura piena – Esclusione – Applicazione dello jus superveniens (costituito dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015) in forza del quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” – Ammissibilità – Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Prassi

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze

 

Rimborsi dei tributi comunali 2012 e annualità seguenti

 

Le istruzioni per i rimborsi dei tributi comunali sulla base del decreto Mef del 24 febbraio 2016. Priorità ai rimborsi IMU, della maggiorazione Tares e delle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 14 aprile 2016: «IMU (Imposta municipale propria) – Maggiorazione TARES – IMI – IMIS – TASI – Tributi locali – Rimborsi dei tributi comunali 2012 e annualità seguenti – Versamento a ente locale incompetente – Versamento in misura superiore al dovuto al comune competente e/o allo Stato – Versamento allo Stato di una somma spettante al comune – Versamento al comune di una somma spettante allo Stato – Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali – Art. 1, commi da 722 a 727, della L. 27/12/2013, n. 147 – Estensione della procedura per gli erronei versamenti IMU – Art. 1, comma 4, del D.L. 06/03/2014, n. 16, conv., con mod., dalla L. 02/05/2014, n. 68 – Art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006, n. 296 – Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016»

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali 2016
Legge di stabilità 2016

 

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

 

Meccanismo dell’inversione contabile
Estensione dell’applicazione

 

Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima della diffusione della circolare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 25 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA – Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop – Art. 17, sesto comma, lett. c) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.Lgs. 11/02/2016, n. 24 – Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22/07/2013»

 

Imposte sui redditi
Ammortamento dei beni materiali

 

Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi per professionisti e imprese

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “Maxi-ammortamento”) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

 

Rimborsi dei tributi comunali 2012
e annualità seguenti

 

Le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabile relative a IMU, maggiorazione TARES, IMI, IMIS e altri tributi locali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016: «Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali»

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro
in favore delle scuole

 

School bonus: la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 aprile 2016: «Disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuol

 

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




La disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa.

L’imposta sostitutiva derivante dall’esercizio dell’opzione è pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell’1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo introdotto dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per consentire, tra l’altro, l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa avvenga entro il 30 settembre di quest’anno.

 

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali

 

Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione andava esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016. Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l’imprenditore dovrà perfezionare l’opzione indicando il valore dei beni e dell’imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40%. Le Entrate chiariscono che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

 

Per saperne di più:

Assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Studio n. 20-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016




On line la guida al Contenzioso tributario

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”.

La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Tra le principali novità segnalate dalla guida:

  • la possibilità richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello;
  • la possibilità richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche nei gradi successivi al primo;
  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valorenon superiore a 20.000 euro;
  • l’immediata esecutività dal 1° giugno 2016 delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali.

Si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 291), il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1857), ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la disciplina del processo tributario.

In estrema sintesi, le più importanti modifiche relative al D.Lgs. n. 546/1992 riguardano:

—       l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;

—       l’estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;

—       rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

—       l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

—       il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;

—       il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio;

—       l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;

—       l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

—       l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni per effetto dell’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo alcune eccezioni.




Nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali: indagini finanziarie e presunzioni all’insegna della ragionevolezza e della proporzionalità

La lotta all’evasione cambia “passo”. Accantonata la caccia all’errore involontario, abbandonati i recuperi solo formali o per importi esigui che oltre a creare inefficienza danno una percezione errata dell’operato dell’Agenzia. Sempre più centralità nel rapporto tra Fisco e contribuenti: il dialogo, la trasparenza e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti saranno fondamentali per far percepire la correttezza e la proporzionalità dell’azione di contrasto. Intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l’Agenzia mette in campo, oltre a tecniche innovative che vanno nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati, una chiara e intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi. Queste i principi cardine della circolare di programma n. 16/E sulle strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016 dell’Agenzia delle Entrate che si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell’accertamento e ridurre l’invasività dei controlli.

Tra le sfide del 2016, l’Amministrazione dovrà affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale saranno applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, grazie alla collaborazione del contribuente che potrà dimostrare e giustificare eventuali anomalie. Le indagini finanziarie diventano uno strumento da utilizzare solo a seguito di un’attenta analisi del rischio e quando è già in corso un’attività istruttoria. Inoltre, l’Agenzia sarà impegnata a stipulare con le imprese, in determinati ambiti, accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, implementerà la cooperative compliance con le grandi imprese, e porterà avanti anche la gestione e la lavorazione delle istanze della voluntary disclosure. Nell’ottica di un progressivo miglioramento dei rapporti con i contribuenti e in linea con le indicazioni Ocse, l’Agenzia proseguirà il percorso intrapreso lo scorso anno nel contrasto all’evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo modo l’Amministrazione continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio.

 

Un continuo ricorso alle banche dati per controlli di alta qualità

 

Tra le sfide del 2016, affinare sempre di più la qualità dei controlli. In quest’ottica gioca un ruolo strategico il patrimonio informativo delle banche dati, che perciò vanno arricchite e aggiornate con dati qualitativamente corretti a supporto delle risk analysis. Solo un uso virtuoso dei data base, sommato alle preziose informazioni rilevabili da fonti aperte come le autorità fiscali estere, può assicurare nel tempo nuovi percorsi di indagine e selezione sempre più mirati, razionali e coerenti in base a precisi indici di rischio. La circolare ricorda l’importanza di un uso strategico dei numerosi applicativi a supporto del Fisco in fase di valutazione del rischio, così da improntare l’attività di contrasto all’evasione a concreti indici di pericolosità e a una minore invasività dei controlli.

 

Potenziata sul territorio la lotta alle frodi, possibili nuove azioni simultanee grazie a un maggiore coordinamento

 

La circolare dedica un paragrafo al contrasto ai fenomeni fraudolenti e al rinnovato assetto delle strutture Antifrode dell’Agenzia. La lotta alle frodi è infatti fondamentale nella nuova strategia di contrasto dell’evasione che intende dare priorità ai comportamenti dolosi e ai sistemi ideati da chi “mette sul commercio” modelli strutturati di evasione fiscale. Spazio anche al ricorso agli scambi informativi spontanei, utili per contrastare le frodi intracomunitarie nel campo IVA. Dal punto di vista del nuovo modello organizzativo, varato dalle Entrate nell’ottobre 2015, il Fisco punta ad assicurare un migliore coordinamento operativo ed una maggiore ampiezza e flessibilità d’azione. La creazione di un unico ufficio, articolato in diverse sezioni locali, permette di realizzare azioni simultanee e trasversali su tutto il territorio nazionale, che producono vantaggi in termini di tempestività ed efficacia e che si sono dimostrate essenziali nella lotta ai fenomeni più ramificati di frode fiscale. Fari accesi sugli ideatori o facilitatori di comportamenti evasivi strutturati, l’azione delle Entrate non trascurerà chi per mestiere non si cura del corretto adempimento fiscale ma agevola fenomeni contrari alla legge.

 

Nel 2016 la voluntary dà i primi frutti e apre la strada alle attività dei prossimi anni

 

L’attività del 2016 è già contrassegnata fortemente dalla voluntary disclosure. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria, infatti, saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Ma non sarà questo l’unico fronte aperto dalla disclosure per l’Amministrazione finanziaria. Infatti, gli Uffici competenti svolgeranno un’attività di raccolta digitale dei dati e delle informazioni contenuti nelle istanze che permetterà in seguito la redazione di analisi ed elaborazioni utili anche per le future attività di contrasto all’evasione. I frutti della voluntary, pertanto, non si esauriranno nel 2016. Le informazioni raccolte, insomma, consentiranno, tra l’altro, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

 

Promozione della compliance, continua la stagione della trasparenza

 

L’Agenzia inserisce in agenda nuove comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo. In particolare, entro giugno prossimo, partiranno comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l’applicazione degli studi di settore. Entro dicembre prossimo partiranno le lettere destinate a chi presenta anomalie dal confronto tra la comunicazione annuale Iva la dichiarazione Iva per il 2015. Debutterà inoltre una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all’impresa.

 

Contraddittori e accessi in loco per gli accertamenti sugli immobili

 

Il contraddittorio diventa il cuore dell’accertamento sugli immobili. Il confronto preventivo con il contribuente rappresenta infatti un’inderogabile necessità per rendere il più possibile realistica la ricostruzione dell’ufficio e meno conflittuale il rapporto con la persona, chiamata a fornire prima ancora dell’accertamento tutti gli elementi utili a quantificare correttamente il valore dell’immobile oggetto dell’atto. La circolare incoraggia anche le visite presso l’immobile o l’azienda da valutare e i sopralluoghi nella zona di ubicazione, per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene e intercettare così le corrette analogie e differenze con altri immobili o aziende presi a riferimento per la determinazione del prezzo di mercato. Sempre all’insegna della trasparenza, l’Agenzia per la prima volta raccomanda di allegare l’immagine dell’immobile accertato all’avviso di rettifica consegnato al contribuente, a supporto della motivazione che ha spinto la rivalutazione del bene da parte del Fisco.

 

Indagini finanziarie e presunzioni, una guida per gli uffici

 

La circolare fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Nel dettaglio nel documento di prassi si legge che “L’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’ufficio secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.

In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche. Vanno del pari assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta”.

 

Massima cura per il Terzo settore e priorità alle organizzazioni “fuori sede”

 

L’Agenzia punta alla salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi. L’azione di controllo si concentra quindi sul contrasto alle false realtà “non profit, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale.

 

Evasione oltreconfine, da lotta alle frodi ai nuovi accordi per la compliance

 

L’Agenzia contrasta con decisione le frodi fiscali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche incoraggiando scambi informativi a richiesta con le Autorità estere. Particolare attenzione ai settori più vulnerabili a fenomeni illeciti: frodi Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante l’uso di F24 con dati non veritieri. Sul fronte della promozione della cooperative compliance, si amplia la platea dei grandi contribuenti ammessi: entrano anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia, a seguito di interpelli sui nuovi investimenti. Da quest’anno, inoltre, le imprese possono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Lo strumento dell’accordo preventivo apre infatti al patent box. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2016)




La Precompilata 2016: quest’anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare. Sul canale Youtube “Entrateinvideo” il tutorial per i non udenti realizzato con Ens

La precompilata “2.0” è sulla rampa di lancio: dalla tarda mattinata di oggi, 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco.

 

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest’anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell’Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest’anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. Non solo più dati, ma anche più destinatari: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l’uno o l’altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche. Potenziati, in vista della nuova stagione dichiarativa, anche i canali di assistenza dell’Agenzia, mentre sono al via una serie di iniziative per aiutare i contribuenti a prepararsi all’appuntamento del 2 maggio, quando sarà possibile inviare il modello, con o senza modifiche. Per completare tutte le operazioni c’è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.

 

I nuovi dati già pronti in dichiarazione

 

Entrano nella “release” 2016, 700 milioni di dati in più, relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sin dal primo anno di sostenimento della spesa. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione. In prospettiva, dunque, si allarga la fetta di cittadini che quest’anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l’Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato. Per questi ultimi non è inoltre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia.

 

Più di 7 milioni di italiani con il bonus ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico

 

Oltre alle spese sanitarie, i nuovi dati che trovano da quest’anno spazio nella dichiarazione precompilata, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro. In dettaglio, sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Università hanno inviato all’anagrafe tributaria più di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l’elenco i 3 miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

 

Pochi passi da seguire per accedere alla dichiarazione

 

Un apposito collegamento disponibile sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all’area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l’app “AgenziaEntrate”; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta). Una volta all’interno dell’area autenticata, l’applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest’anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell‘app “AgenziaEntrate”.

 

Online e “on the road” informazioni e assistenza a tutto campo

 

Contemporaneamente, partono le iniziative di comunicazione dell’Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione. Sono online sul canale Youtube dell’Agenzia un video tutorial (https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo) tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (Ens), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione, mentre sono già on air sugli spazi televisivi gratuiti della Rai gli spot realizzati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme all’Agenzia delle Entrate. All’insegna del dialogo l’account Twitter delle Entrate, che come l’anno scorso ospiterà sessioni aperte in cui i funzionari del Fisco risponderanno alle domande dei cittadini. In agenda anche l’apertura di una pagina Facebook dedicata alla dichiarazione precompilata, uno spazio interattivo in cui gli esperti risponderanno ogni giorno, in alcune finestre temporali, a una selezione di domande poste dagli utenti. Scalda i motori, infine, il camper dell’Agenzia, che anche quest’anno girerà l’Italia con il progetto “Il Fisco mette le ruote”. Presso l’ufficio mobile attrezzato sarà possibile richiedere direttamente il Pin per l’accesso alla dichiarazione online e ricevere tutta l’assistenza necessaria. Il tour si svolgerà dal 2 maggio al 7 luglio e attraverserà tutta l’Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 aprile 2016)




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016




Visto di conformità: on-line il servizio “professionisti abilitati”

Come comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede);
  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
  • la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

  • copia della polizza assicurativa;
  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  • dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l’elenco completo consultare la circolare n. 28/E del 2014 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1867);
  • copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

In apposito sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i fac-simile della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Di seguito i Link:

Modelli

Il servizio professionisti abilitati

Con il servizio “professionisti abilitati”, è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell’apposita comunicazione alle Direzione regionale. (Link al servizio)

La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • l’indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria);
  • la denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell’attività in forma associata);
  • la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività;
  • l’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.

Se il professionista non ha indicato un luogo di svolgimento dell’attività, il campo “indirizzo” resterà vuoto.

Attenzione: le informazioni sono aggiornate giornalmente, ma la data pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate non ha valore certificativo.

Per saperne di più:

Si ricorda che a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d.“decreto semplificazioni” — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2430) con la circolare 7/E del 26 febbraio 2015, sono state aggiornate le informazioni relative all’ottenimento dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti e al mantenimento della stessa alla scadenza della copertura assicurativa.

In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

 




Legge di Stabilità 2016: approda al Senato il D.d.L

Finalmente presentato al Senato, il disegno di legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)»(A.S. 2111).

Link al testo disegno di legge A.S. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (9 Mb)

Link al testo della relazione illustrativa (8Mb)

Link al testo della relazione tecnica (12Mb)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Legislazione

 

Attuazione della legge di riforma fiscale
Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

 

Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti dei soci, rilevanza ai fini delle imposte dirette degli accertamenti operati sul valore venale: non solo misure per l’internazionalizzazione nel D.Lgs. n. 147/2015

 

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo “Internazionalizzazione

Il testo del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese» coordinato con le norme richiamate o modificate

In nota tutti gli articoli del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» modificati.

  

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

Abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance: le novità del decreto sulla certezza del diritto
di Enrico Molteni

 

 

Prassi

 

Sanzioni tributarie – Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

 

Pagamento rateale di somme dovute per l’adesione ad istituti definitori dell’accertamento o deflativi del contenzioso: l’erede subentrato non paga né le sanzioni contenute negli accordi, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 7 agosto 2015: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Principio della responsabilità personale – Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Portata – Pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso – Decesso del contribuente nel corso del pagamento del piano di rateazione – Applicazione del principio – Fondamento – Conseguenze – Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni consolidate nel piano di ammortamento»

 

 

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

 

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E dell’11 agosto 2015: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Internazionale e nazionale – Voluntary disclosure – Ambito oggettivo della collaborazione volontaria – Disciplina delle donazioni indirette – Adempimenti a carico del contribuente – Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria – Aspetti sanzionatori – Benefici sanzionatori nel caso di emersione di immobili all’estero – Effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative a violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione – L. 15/12/2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” – Ulteriori risposte a quesiti»

 

 

Principi contabili nazionali – OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali

 

Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di luglio 2015

 

 

Legislazione

 

Attuazione della legge di riforma fiscale

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente

 

Abuso del diritto – Raddoppio dei termini per l’accertamento – Tax compliance

Contrasto all’abuso del diritto, rapporti tra denuncia penale e raddoppio dei termini per l’accertamento e nuovo regime di adempimento collaborativo per le imprese di maggiori dimensioni: le disposizioni attuative previste dalla delega per la riforma fiscale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante: «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

La ratio del decreto legislativo n. 128/2015

Il testo della Relazione illustrativa, della nota su mancato accoglimento pareri, della Relazione tecnica, dell’AIR e dell’ ATN dello schema di decreto legislativo (DLG 05/08/2015, n. 128), recante: «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente» – Atto del Governo n. 163-bis

 

 

 

 

R&S – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

 

Operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo: il bonus è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015: «Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo»

 

 

Contenzioso tributario

 

Processo tributario telematico: per le Commissioni tributarie di Toscana ed Umbria previsto l’avvio operativo dal 1° dicembre 2015

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015: «Specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

 

AvvertenzeLe informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento tributario in presenza di violazioni fiscali che fanno scattare l’obbligo di denuncia per un reato tributario

In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco …», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, oltre a disporre la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali, introduce un limite al raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Tuttavia gli effetti degli atti di controllo notificati sulla base previgente disciplina del raddoppio sono fatti salvi espressamente dalla norma. Analizziamo, di seguito, comma per comma, la novella contenuta nell’articolo 2 del decreto delegato.

 

Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento (articolo 2)

 

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 introduce un limite al raddoppio dei termini per l’accertamento, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che opera in presenza di una «violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». In base alla novella, il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. In altre parole, il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall’Amministrazione Finanziaria all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Gli effetti degli «atti di controllo» notificati sulla base previgente disciplina del raddoppio sono fatti salvi espressamente dalla norma in esame. Pertanto, qualora non sia stato notificato un atto di controllo alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso.

Si evidenzia che la norma di delega (legge n. 23 del 2014, articolo 8, comma 2) prevede che il raddoppio dei termini si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 in esame aggiungono un identico periodo al terzo comma degli articoli 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (termine per l’accertamento delle imposte sui redditi) e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 (termine per gli accertamenti dell’IVA). Tali norme, modificate dall’articolo 37, commi 24-26, del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”), prevedono che, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia (articolo 331 del c.p.p.) per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte dirette e IVA sono raddoppiati. Lo scopo del “raddoppio” introdotto nel 2006, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto legge n. 223 del 2006 (in “Finanza & Fisco” n. 26/2006, pag. 2141), come ricordato con Circolare 28/E del 4 agosto 2006 (§ 55 – in “Finanza & Fisco” n. 30/2006, pag. 2539), è quello di garantire all’Amministrazione finanziaria l’utilizzabilità di elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall’Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto ordinariamente per l’accertamento. Inoltre, con circolare n. 54 del 23 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4039) l’Agenzia della entrate si è espressa chiaramente nel senso dell’operatività del raddoppio del termine anche nell’eventualità di successiva archiviazione del caso o assoluzione del contribuente. Infatti, la circolare precisa che l’ampliamento dei termini di accertamento è direttamente collegato all’obbligo di denuncia della violazione da parte dei verificatori e non all’esito del procedimento penale instaurato per effetto della denuncia di reato.

Peraltro, a giudizio della Corte Costituzionale (sentenza 20 luglio 2011, n. 247 — in “Finanza & Fisco” n. 27/2011, pag. 2283), la norma prevede “quale unica condizione la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento”. Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte ha chiarito che “i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ di quelli ordinari …, sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva senza che all’Amministrazione Finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione, … perché i termini ‘brevi’ e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi termini di accertamento”.

Tuttavia, negli ultimi anni la giurisprudenza di merito ha ritenuto non operante il raddoppio dei termini in alcune ipotesi palesemente strumentali: ad esempio nel caso del reato tributario prescritto, della notizia di reato non allegata, dell’archiviazione da parte del giudice penale. In particolare, le Commissioni tributarie hanno ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini qualora in giudizio non sia stata prodotta una copia della denuncia: tale mancata allegazione impedirebbe infatti al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la denuncia (tra le altre C.T.R. Lombardia n. 118/19/2013; C.T.R. Puglia n. 68/2013; C.T.P. Milano nn. 231/2011 e 372/2011; C.T.P. Reggio Emilia n. 135/2012). Altri giudici (C.T.R. Umbria nn. 237/2011 e 41/2012; C.T.R. Ancona nn. 102/2013 e 152/2013) hanno poi ritenuto che, in caso di reato prescritto, non sussiste il presupposto per il raddoppio dei termini.

 

Le nuove condizioni per il raddoppio dei termini

 

Con la norma in esame, invece, si prevede che il raddoppio dei termini scatti solo per i casi di presentazione della notizia di reato da parte dell’amministrazione finanziaria compresa la Guardia di finanza entro gli ordinari termini di accertamento. Solo in queste ipotesi l’Amministrazione può, ora, notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA.

 

Disciplina transitoria

 

Il comma 3, dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 con riferimento alla disciplina transitoria, stabilisce che la nuova norma sul raddoppio dei termini troverà applicazione solo per in relazione agli atti di controllo notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Per maggior chiarezza rispetto alla locuzione «atti di controllo» contenuta nella delega, il comma 3, indica espressamente i tipi di atti di controllo i cui effetti sono fatti salvi, qualora notificati alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto in esame.

Si tratta in particolare:

• degli avvisi di accertamento;

• dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie;

• degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria.

Inoltre, la disposizione delegata specifica che, qualora i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli effetti:

• degli inviti a comparire (articolo 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997) notificati alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

• dei processi verbali di constatazione (articolo 24 della legge n. 4 del 1929) dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del decreto.

 

Coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con le modifiche introdotte in tema di raddoppio dei termini

 

Il comma 4 dell’articolo 2 del  Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 al fine di coordinare le disposizioni in materia di voluntary disclosure (legge 15 dicembre 2014, n. 186) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell’articolo in esame in tema di raddoppio dei termini, prevede che, ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, ai commi 1 e 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. In merito la relazione illustrativa spiega che in virtù della novella “ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 5-quinquies, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, ciò allo scopo di superare incertezza interpretativa connessa al disallineamento temporale tra termine di prescrizione dell’azione penale e termine di decadenza dell’accertamento tributario amministrativo, in linea con lo spirito della legge che ha introdotto la procedura di voluntary disclosure”.La norma in esame, con una formulazione non del tutto chiara, sembra volta ad evitare che la “autodenuncia” del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale. La disposizione, invece, fa rientrare nell’ombrello di non punibilità introdotto dalla legge sulla voluntary disclosure, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.




Abuso del diritto: nuova definizione e garanzie procedimentali

In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), l’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, disponela revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. Analizziamo, di seguito comma per comma la novella contenuta nel decreto delegato.

 

La nuova disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale

 

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 in esame, inserisce l’articolo 10-bis nello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), disciplinando l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale.

Peraltro, come specificato nella relazione illustrativa, la rubrica dell’articolo «disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale» “mette in evidenza l’unificazione della nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale. Ne deriva che nell’articolato normativo i due termini sono equipollenti e utilizzati indifferentemente”.

In sostanza, in coordinazione con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 305) sulla pianificazione fiscale aggressiva nel settore dell’imposizione diretta, richiamata dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 23/2014, si introduce una norma generale antiabuso, mentre si abroga la previgente norma antielusiva applicabile solo per l’accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni (art. 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973).

 

Il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente

 

Con l’inserimento del nuovo articolo 10-bis nello Statuto, l’abuso del diritto si configura in presenza di:

• una o più operazioni prive di sostanza economica;

• il rispetto formale delle norme fiscali;

• la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;

• un vantaggio fiscale che costituisce l’effetto essenziale dell’operazione.

La collocazione della norma antiabuso all’interno dello statuto dei diritti dei contribuenti è motivata nella relazione illustrativa, “dall’esigenza di introdurre un istituto che, conformemente alle indicazioni della legge delega, unifichi i concetti di elusione e di abuso e conferisca a questo regime valenza generale con riguardo a tutti i tributi, sia quelli armonizzati, per i quali l’abuso trova fondamento nei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, sia quelli non armonizzati, per i quali il fondamento è stato individuato dalla Corte di Cassazione nel principio costituzionale della capacità contributiva. Ciò consente, in altri termini, di riferire l’applicazione di questa disciplina tanto alle imposte sui redditi, come finora previsto dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quanto a quelle indirette, fatta salva la speciale disciplina in materia doganale. Inoltre, l’inserimento di questa disciplina nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente conferisce ad essa la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.

In base al nuovo articolo della Statuto ed in attuazione del criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), n. 1), della legge delega che impone di considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva si è in presenza dell’abuso del diritto allorché «una o più operazioni prive di sostanza economica», pur nel rispetto formale delle norme tributarie, «realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti». La norma chiarisce che un’operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, «sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali». Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Nella relazione di accompagnamento si osserva “che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa”.

Tali operazioni non sono opponibili al Fisco. In tal caso l’Amministrazione finanziaria, ne disconosce i vantaggi e determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi tendo conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da «valide ragioni extrafiscali non marginali», anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. Viene, infine, esplicitata la «libertà di scelta» del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 2000 per conoscere se le operazioni che intende realizzare o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

 

Definizione degli elementi essenziali dell’abuso del diritto

 

Il comma 2 dell’articolo 10-bis contiene la definizione degli elementi essenziali dell’abuso del diritto: In base alla lettera a), sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

La stessa lettera individua, (a titolo esemplificativo come afferma la relazione governativa) in particolare, due indici di mancanza di sostanza economica:

• la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;

• la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

Secondo la lettera b), per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Per configurare l’abuso, deve sussistere, secondo la relazione illustrativa, “la violazione della ratio delle norme o dei principi generali dell’ordinamento e, soprattutto, di quelli della disciplina tributaria in cui sono collocati gli obblighi e divieti elusi. Ciò permette, in particolare, di calibrare in modo adeguato l’ipotesi di abuso in ragione dei differenti principi che sono alla base dei tributi non applicati, fermo restando che, come si è detto, la ricerca della ratio e la dimostrazione della violazione di essa deve costituire il presupposto oggettivo imprescindibile per distinguere il perseguimento del legittimo risparmio d’imposta dall’elusione”. Va da sé, aggiunge la citata relazione “che il contrasto del vantaggio fiscale dell’operazione con le norme e i principi dell’ordinamento tributario va valutato con riguardo alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’operazione medesima; salva, beninteso, l’ipotesi di applicazione di successive norme di natura interpretativa”.

 

Le valide ragioni extrafiscali non marginali escludono l’abuso

 

Il comma 3 dell’articolo 10-bis stabilisce che non si considerano abusive, «in ogni caso», le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. Tale disposizione riprende quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 2), della legge delega, con l’aggiunta del riferimento all’attività professionale del contribuente, assente nella delega che fa riferimento solo a quella imprenditoriale.

Secondo la relazione illustrativa “per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorre guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.

Si ricorda che sul tema la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 375) ha affermato che il carattere abusivo dell’operazione deve essere escluso per la compresenza non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. In tale occasione, la Suprema Corte ha affermato che “l’applicazione del principio deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una linea giusta di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e la libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa. Tale esigenza è particolarmente sentita nei tempi recenti, nei quali si assiste ad un uso sempre più disinvolto dei cd. tax shelters e quindi ad una ricerca comune a tutte le esperienze giuridiche, di individuare adeguate forme di contrasto, anche all’infuori di una codificazione della clausola generale anti abuso”. Pertanto, il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. Infatti, “il sindacato dell’Amministrazione Finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale”. Anche dal punto di vista dell’onere della prova, la citata sentenza n. 1372/2011 contiene un’affermazione rilevante: l’applicazione del principio dell’abuso del diritto comporta per l’amministrazione finanziaria l’onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente cui compete allegare le finalità perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nella diminuzione del carico tributario. Anche di recente la Cassazione ha ribadito che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. (Cassazione, Sez. trib. n. 4604/2014) ha ritenuto inadeguatamente motivata l’esclusione delle valide ragioni economiche dell’acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era “capogruppo”).

 

Garantita la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi

 

Il comma 4 dell’articolo 10-bis afferma la «libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Il comma in esame in connessione con la definizione di condotta abusiva del comma 1 e in aderenza al criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge delega, ribadisce il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Pertanto, il limite che separa la libertà di scelta (e quindi il legittimo risparmio di imposta) dall’abuso del diritto è pertanto costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.

Al riguardo, la relazione governativa, sottolinea la “delicatezza dell’individuazione delle rationes delle norme tributarie ai fini della configurazione dell’abuso”. Nel documento illustrativo, viene portato come esempio di condotta non abusiva, la scelta del contribuente, per dare luogo all’estinzione di una società, di procede ad una fusione anziché alla liquidazione. Spiega la relazione: “è vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra “preferenza” per l’una o l’altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l’aggiramento della ratio legis o dei principi dell’ordinamento tributario”.

 

Possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello

 

Il comma 5 dell’art. 10-bis prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 2000, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, ovvero che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

Regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio e il diritto di difesa

Il comma 6 dell’articolo 10-bis stabilisce «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice» che prima dell’atto di accertamento dell’abuso del diritto, l’Amministrazione Finanziaria deve notificare al contribuente, a pena di nullità, una richiesta di chiarimenti. Il contribuente deve fornire i chiarimenti richiesti entro il termine di sessanta giorni.

Il comma 7 dell’articolo 10-bis prevede che l’Amministrazione Finanziaria notifichi la richiesta di chiarimenti (con la procedura prevista dalle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi) entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Il secondo periodo del comma prevede che tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano non meno di sessanta giorni. Il terzo periodo, infine, prevede che «in difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.».

 

Obbligo rafforzato di motivazione dell’atto di accertamento

 

Il comma 8 dell’articolo 10-bis prescrive, «fermo quanto disposto per i singoli tributi», una specifico di obbligo di motivazione dell’atto di accertamento, a pena di nullità, in relazione a:

  • condotta abusiva;
  • norme o principi elusi;
  • indebiti vantaggi fiscali realizzati;
  • chiarimenti forniti dal contribuente nel citato termine di 60 giorni.

Viene, pertanto sancito che l’atto impositivo deve essere specificamente motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, il quale prescrive «una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso.».

Le regole per la distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario

Il comma 9 dell’articolo 10-bis disciplina il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi individuati dai commi 1 e 2; a carico del contribuente grava invece l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali che giustificano le operazioni effettuate, indicate dal comma 3.

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge delega, il quale prefigura a carico dell’amministrazione «l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità ad una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti».

 

Pagamento del tributo e delle sanzioni tributarie in pendenza del processo

 

Il comma 10 dell’articolo 10-bis prevede che in caso di ricorso contro l’atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo le sentenze delle commissioni tributarie, secondo i criteri indicati nell’articolo 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (che disciplina il pagamento del tributo in pendenza del processo) e dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (che richiama il sopracitato articolo 68 per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie in caso di ricorso alle commissioni tributarie).

 

Rimborso delle imposte pagate da contribuenti che non hanno partecipato all’operazione abusiva

 

Il comma 11 dell’articolo 10-bis disciplina i diritti dei contribuenti che non hanno partecipato all’operazione abusiva, ma hanno sostenuto oneri tributari relativamente a tale operazione. Essi possono ottenere la restituzione di quanto pagato presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. La richiesta, dovrà essere presentata entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale.

 

Applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto

 

Il comma 12 dell’articolo 10-bis stabilisce l’applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto, prevedendo che l’accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell’accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. Con tale norma si individua pertanto il confine tra fattispecie di evasione e quelle di elusione: quest’ultima (ovvero l’abuso del diritto) si può individuare solamente se il contribuente consegue un vantaggio fiscale illegittimo attraverso fattispecie che non rientrano nell’evasione. In altri termini l’abuso del diritto, da un lato, inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e, dall’altro, termina laddove si è in presenza di fattispecie riconducibili all’evasione. Sul punto, la relazione governativa sottolinea “che la disciplina dell’abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l’evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento già offre”.

 

Irrilevanza penale delle condotte abusive

 

Il comma 13 dell’articolo 10-bis stabilisce l’irrilevanza penale delle condotte abusive: le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti. Tale disposizione dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge delega, con cui si demanda al governo di procedere all’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Ne consegue che, nelle ipotesi di contestazioni in base alla nuova normativa, a prescindere dall’importo dell’imposta evasa, il contribuente non potrà essere incriminato per la commissione di un reato tributario in base al decreto legislativo n. 74 del 2000.

La relazione governativa spiega che “il riferimento della legge delega alla «individuazione dei confini» tra evasione ed elusione dimostra come il legislatore delegante abbia chiaramente avvertito l’esigenza di una gradazione di gravità tra le condotte che integrano una violazione diretta di disposizioni normative e quelle che ne “aggirano” la ratio. In questa prospettiva, la scelta adottata nel comma 13 del nuovo articolo 10-bis è stata quella di escludere la rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso del diritto, quali descritte dalla norma generale del citato articolo, facendo salva, per converso, l’applicabilità ad esse delle sanzioni amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti (a cominciare dalla sussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini della configurabilità di una violazione amministrativa tributaria, non necessariamente presente nell’operazione abusiva, che – per quanto si è visto – si qualifica come tale in rapporto al suo risultato oggettivo)”.

Inoltre, la stessa relazione governativa afferma “L’esclusione della punibilità dell’abuso del diritto con sanzioni penali è la conseguenza della definizione che l’articolo 5 della legge delega dà dell’abuso. Si è visto infatti che tale definizione, per un verso, postula l’assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza; per altro verso, imprime alla disciplina dell’abuso caratteri di residualità rispetto agli altri strumenti di reazione previsti dall’ordinamento tributario. Resta, di contro, impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali – sempre, naturalmente, che ne sussistano i presupposti – nelle operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive (ad esempio, negando deduzioni o benefici fiscali, la cui indebita autoattribuzione da parte del contribuente potrebbe bene integrare taluno dei delitti in dichiarazione)”.

Inoltre, in applicazione del favor rei contemplato dall’art. 2 del codice penale che sancisce, in sintesi, l’applicazione al reo della disposizione più favorevole nell’ipotesi di procedimento penale in corso occorrerà applicare le norme più favorevoli che escludono la rilevanza penale dell’abuso del diritto.

 

L’obbligo rafforzato di motivazione e le speciali regole procedimentali previste dai commi da 5 a 11 dell’art. 10-bis dello Statuto non si applicano ai diritti doganali

 

Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prescrive la salvezza della disciplina vigente in materia di diritti doganali disponendo che i commi da 5 a 11 dell’articolo 10-bis sopra descritti non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali (articolo 34 del D.P.R. n. 43 del 1973), i quali restano disciplinati dalla normativa di riferimento (articoli 8 e 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990 e normativa doganale dell’Unione europea).

Dal 1° ottobre 2015 efficace la nuova

Il comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 prevede che le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto previste dall’articolo 10-bis hanno efficacia a decorrere dal (1° ottobre 2015) prossimo primo giorno del mese successivo alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del decreto in esame e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo. Pertanto, le nuove disposizioni sull’abuso si riferiscono anche a operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma. Sono fatti salvi gli atti di accertamento già emessi sulla base della normativa previgente. In particolare, il comma 5 prevedendo che le disposizioni in tema di abuso del diritto si applichino anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia, per le quali alla stessa data non sia stato notificato il relativo atto impositivo, declina il generale principio “tempus regit actum” secondo cui la normativa sopravvenuta si applica a ciascun procedimento amministrativo non ancora concluso mediante l’adozione dell’atto finale. Ne consegue, che il comma in esame “salva” gli atti dell’Amministrazione Finanziaria che saranno notificati fino al 30 settembre 2015.

 

Abrogazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo stabilisce l’abrogazione espressa dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale abrogazione costituisce la naturale conseguenza della disciplina posta dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente. Per opportuni motivi di coordinamento, si è anche stabilito che le disposizioni che richiamano l’art. 37-bis si intendono riferite all’art. 10-bis, «in quanto compatibili».

 

Possibilità di disapplicare le norme antielusive

 

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede la possibilità di disapplicare le norme antielusive (che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse) qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non si verificano. Rispetto alla norma previgente contenuta nell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la disposizione in esame prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai sensi del D.M. n. 259 del 1998 (in materia di compilazione e inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva) e che tale regolamento possa essere modificato dal Ministro dell’economia e delle finanze.