Split payment: pubblicati gli elenchi validi per l’anno 2018

Nelle more del perfezionamento dell’iter di pubblicazione del decreto, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Mef – Dipartimento delle Finanze ha  pubblicato i nuovi elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 dello stesso decreto-legge.

Non sono incluse negli elenchi le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) dove è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Inoltre, a seguito di nuove tardive segnalazioni, il Mef ha provveduto anche alla ulteriore rettifica di quattro casi riguardanti gli elenchi validi per l’anno 2017. In particolare, si è provveduto a: i) escludere n. 2 soggetti dall’elenco delle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni locali (la società “VENICE MARITIME SCHOOL” e il “CONSORZIO URBAN IN LIQUIDAZIONE”); ii) includere la società “FASE UNO SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE” nell’elenco delle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni locali; iii) escludere per l’anno 2017 l’“ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO” dall’elenco delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali.

Link agli elenchi

Link al sito web: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2017

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Analisi normativa

 

Diritto d’autore, accesso degli avvocati stabiliti alle giurisdizioni superiori, rimborsi e costo delle garanzie IVA, esportazioni umanitarie e agevolazioni marittime: gli adeguamenti della disciplina nazionale al diritto Ue

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale che può durare più di 10 anni viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 23 novembre 2017, Causa C-246/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma della Sesta direttiva 77/388/CEE (ora trasfuso nell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Necessità – Discriminazione di fatto degli operatori economici italiani rispetto ai concorrenti appartenenti a Paesi membri dell’UE – Conseguenze – Non conformità della normativa italiana rispetto alle Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale contro il debitore, quando tale procedura può durare più di dieci anni – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

 

Responsabilità solidale del cessionario di azienda

 

Cessione di azienda conforme a legge: definito il perimetro della responsabilità tributaria del cessionario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 17264 del 13 luglio 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE  – Cessione di azienda “conforme a legge” – Pagamento dell’imposta e delle sanzioni – Debiti relativi all’azienda ceduta – Responsabilità solidale del cessionario di azienda – Art. 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c. – Ambito – Mancata richiesta del certificato dell’esistenza di contestazioni – Conseguenze – La mancata richiesta del certificato di debenza non comporta un’estensione della responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 – Art. 2560, comma 2 c.c. – Art. 14, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001»

 

Accertamento fondato sulle indagini bancarie su conti di terzi

 

Presunzioni fondate su movimentazioni in conti bancari intestati a terzi (familiari): il rapporto di parentela giustifica, salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 27075 del 15 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamenti e controlli – Poteri degli uffici delle imposte – Indagini finanziarie – Utilizzo degli elementi risultanti dalle indagini esperite nei confronti di terzi – Dati risultanti da conti correnti intestati a terzi (coniuge/moglie e madre) – Rilevanza – Riferibilità all’attività economica contribuente (nella specie impresa individuale) – Possibilità – Condizioni – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamento induttivo
Deduzione percentualizzata dei costi

 

Accertamento induttivo “puro”. È giusto, e quindi, doveroso presumere che a ricavi occulti necessariamente corrispondano costi occulti. Tassare il profitto lordo, anziché quello netto, è in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 28740 del 30 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Criteri – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza – Art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Impugnazione dell’intimazione di pagamento
Vizi deducibili

 

Ricorso contro l’intimazione di pagamento: rilevano i vizi di notifica degli atti precedenti

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina – Sezione XVIII – Sentenza n. 6106 del 23 ottobre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Intimazione di pagamento – Mancata notificazione dell’avviso di accertamento – Impugnazione della intimazione di pagamento – Vizi deducibili – Mancanza dell’atto presupposto – Modalità – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Notifica – Procedimenti notificatori previsti dall’art. 140 c.p.c. e dall’art. 60, comma primo, lettera e), D.P.R. n. 600 del 1973 – Rispettivo ambito di applicazione – Art. 140 c.p.c. – Art. 60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Notifica sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Trasferimento in luogo sconosciuto – Necessità – Condizioni – Ricerche attestate nella relata – Necessità»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Indagini bancarie
Presunzioni applicate ai prelevamenti

 

L’imprenditore che svolge un’attività ad alta intensità di lavoro equiparato al lavoratore autonomo.

Inapplicabile la presunzione prelevamenti bancari non giustificati = ricavi

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione II – Sentenza n. 655 del 13 ottobre 2017: «ACCERTAMENTO E CONTROLLI – INDAGINI FINANZIARIE – Indagini bancarie – Accesso ai conti bancari dell’imprenditore individuale (nella specie artigiano, carrozziere) – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a ricavi dell’attività artigiana – Inapplicabilità ai redditi di impresa prodotti dall’impresa individuale della presunzione prelevamenti bancari non giustificati = ricavi propria del reddito di impresa – Ragioni – Art. 32, comma 1°, n. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Legislazione

Legge europea 2017

 

Le disposizioni per adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea

Il testo della Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017»

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

“Resto al Sud” – Misure attuative

 

In Gazzetta Ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto al Sud

Decreto del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174: «Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all’articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

—— Testo coordinato con l’Analisi normativa ——

 

Contenzioso tributario
Processo tributario telematico

 

Processo tributario telematico: cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

 

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Iper ammortamento: le istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Si precisa che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

Il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: Iper ammortamento – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

 

 I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2017

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Commenti

Il “cortocircuito” che si è venuto a creare in riferimento al c.d. contraddittorio, all’art. 24 L. n. 4/1929 e all’art. 12, co. 7 L. n. 212/2000: aspetti di riflessione

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte tra simulazione di atti e atti fraudolenti

di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Elementi costitutivi del reato

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Cedere/donare la “prima casa” impignorabile non è reato. La condotta deve essere idonea a porre in pericolo la riscossione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 3011 del 20 gennaio 2017: «PENALE TRIBUTARIO -Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – “Alienazione simulata” e “altri atti fraudolenti” – Definizione – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 • PENALE TRIBUTARIO – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Impignorabilità della “prima casa” – Principio per la riscossione -Preclusione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Sussistenza – Ragioni – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21/06/2013, n. 69, conv., con mod., dalla L. 06/08/2013, n. 98 – Art. 76, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Cessione di azienda: il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte escluso se la solidarietà ex artt. 14, D.Lgs. n. 472/1997 e 2560 codice civile, fin dall’inizio, tutela gli interessi del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 44451 del 27 settembre 2017: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Elementi costitutivi – Forme di consumazione – Individuazione – Operazioni societarie – Tutela dei crediti tributari – Responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari aziendali gravanti sul cedente – Cessione dell’azienda oltre il limite semestrale dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante di cui al comma 5 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 – Impossibilità di applicazione della presunzione di frode di cui al comma 5 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 – Messa in liquidazione della società cedente dopo la cessione dell’azienda – Realizzazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Sussistenza – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

Applicazione del principio del divieto di pratiche abusive nel diritto Ue

Applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai fini IVA: al Fisco l’onere di riqualificazione e individuazione dell’operazione fisiologica aggirata

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 22 novembre 2017, Causa C-251/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sesta direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) (ora art. 12 della Direttiva 2006/112/CE) e articolo 13, parte B, lettera g) della direttiva 77/388/CEE (ora art. 135, paragrafo 1, lettera j) della Direttiva 2006/112/CE) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Comportamento abusivo che ha essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Fondamento – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Esclusione – Ragioni • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Comportamento abusivo che ha essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicazione – Criteri – Riflessi sull’operato dell’Amministrazione finanziaria nella contestazione dell’abuso – Individuazione del comportamento abusivo – Ridefinizione delle operazioni in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato – Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE)»

 

Prassi

TARI (tassa sui rifiuti)
Calcolo della parte
variabile relativa alle utenze domestiche

TARI sulle pertinenze delle abitazioni. Criteri ed esempi di calcolo della quota variabile per decidere sull’istanza di rimborso

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 20 novembre 2017: «TARI (tassa sui rifiuti) – Calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa alle utenze domestiche – Corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni – Esempi di calcolo della quota variabile delle utenze domestiche – Errori commessi da diversi comuni con l’applicazione separata della quota variabile anche alle pertinenze delle utenze domestiche – Modalità per la richieste di rimborso – Art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 – D.P.R. 27/04/1999, n. 158, recante: «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» – Art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006, n. 296»

 

Cessione d’azienda
Determinazione della base
imponibile dell’imposta di registro

La determinazione della base imponibile dell’imposta di registro nella cessione di azienda con passività

Studio n. 99-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 26 ottobre 2017

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2017

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Commenti

IRAP professionisti / imprenditori individuali: evoluzione della giurisprudenza e valutazioni sistematiche

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La notifica “diretta” a mezzo della posta

di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

IRAP  –  Tassazione dei professionisti,
dell’attività
ausiliarie del commercio e ditte individuali

Un lavoratore dipendente o un collaboratore non occasionale e la presenza di beni strumentali non determina necessariamente l’assoggettamento all’IRAP del professionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22027 del 21 settembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia – Irrilevanza – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Quid pluris rilevante ai fini dell’imposizione – Fondamento – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza del giudice di merito – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132 e 360, c.p.c.»

 

Un medico di base convenzionato con il SSN non può essere assoggettato all’IRAP soltanto perché assume un dipendente part time o con funzioni meramente esecutive

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24585 del 18 ottobre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Medici convenzionati con il SSN – Presenza di personale dipendente (segretaria occupata part-time) – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento -Fattispecie – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il medico con un dipendente non paga l’IRAP. Va esclusa l’autonoma organizzazione per il solo utilizzo nell’esercizio della professione di “lavoro altrui

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 26331 del 7 novembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il commercialista con segretaria part-time non paga l’IRAP. Per l’autonoma organizzazione serve “quel qualcosa in più

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017: «GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Interpretazione del giudicato – Giudicato esterno – Giudicato – Efficacia in un diverso giudizio – Effetti nei giudizi concernenti altre annualità d’imposta – Condizioni – Fattispecie riguardante sussistenza dei presupposti impositivi IRAP in diverse annualità – Art. 2909 c.c. • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) -Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo lavoratore dipendente non occasionale e segnatamente di una segretaria part time possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

I precedenti a SS.UU.

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Notificazione
Modalità della notifica postale diretta

Notifica postale “diretta” dell’atto tributario. Si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 19958 del 10 agosto 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica – Modalità della notifica postale diretta – Effettuata per posta direttamente dall’Ufficio – Art. 8, comma 4, della L n. 890 del 1982 – Applicabilità analogica – Fondamento – Conseguenze sulla data di perfezionamento della notifica in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario per temporanea assenza del destinatario – Artt. 8 e 14, della L 20/11/1982 n. 890 – Art. 60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Notifica a mezzo del servizio postale. Quando non serve il CAD

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20506 del 29 agosto 2017: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica – Modalità della notifica postale diretta – Mediante raccomandata postale – Ammissibilità – Disciplina applicabile – Disposizioni concernenti il servizio postale ordinario – Deposito presso l’Ufficio postale – Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) – Irrilevanza – Art. 140, c.p.c. – Art. 1335 c.c. – Artt. 7 e 14, della L 20/11/1982, n. 890 – Art. 9, del D.M. 09/04/2001»

 

Notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Omessi adempimenti

Notifiche. Ribadita l’essenzialità degli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22425 del 26 settembre 2017: «NOTIFICAZIONE – RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Cartelle di pagamento relative ad entrate tributarie – Notifica – Procedimento – Notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Omessi adempimenti – Nullità»

 

Prassi

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Somme erogate per trasferte o missioni

Contributi per le spese di missione erogati nell’ambito di progetti Ue: per il combinato disposto degli artt. 51 e 52 del TUIR, rilevano come indennità di trasferta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128 E del 18 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Somme erogate da Università, per trasferte o missioni, derivanti da finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa Cooperazione Europea Scientifica e Tecnologica (COST) – Rimborso di spese di viaggio e sotto forma di “contributo forfettario” (cd. “flat rate”) per la quota di sovvenzione per le diverse tipologie di attività (trasferte o missioni) – Adempimenti fiscali da porre in essere in relazione alle somme erogate, avvalendosi dei finanziamenti COST – Art. 24, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 51 e 52, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazione degli interessi passivi per la costruzione o per la ristrutturazione
Requisiti e limiti di
detraibilità

Interessi relativi a mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale: con l’accollo del mutuo detraibilità totale per il coniuge superstite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 129 E del 18 ottobre 2017: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni di imposta – Detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o per la ristrutturazione dell’abitazione principale – Requisiti e limiti di detraibilità – Interessi passivi relativi al mutuo intestato (cointestato) al deceduto – Successiva voltura di detto finanziamento a nome del contribuente – Possibilità di detrazione dell’intera quota di interessi passivi in capo al coniuge superstite – Possibilità – Condizioni – Art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 30/07/1999, n. 311»

 

Imputazione degli utili al convivente di fatto
che presta la propria opera all’interno dell’impresa

Effetti della Legge Cirinnà sulla disciplina dell’impresa: l’imprenditore può imputare, a titolo di partecipazione, gli utili al convivente di fatto

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 134 E del 26 ottobre 2017: «IMPRESA INDIVIDUALE – Imputazione, a titolo di partecipazione, di utili alla convivente di fatto (collaboratore d’impresa) – Applicazione della legge Cirinnà – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze – Applicazione della disciplina specifica prevista dal nuovo art. 230-ter «Diritti del convivente» – Specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all’impresa dell’altro convivente – Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente – Possibilità – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L 20/05/2016, n. 76 – DPCM 23/07/2016, n. 144 – Art. 230-ter c.c.»

 

Allargamento dell’ambito applicativo
del c.d.
Split payment

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

 

I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

 

Vendite concorsuali

La vendita fallimentare riformata. L’art. 107 L.F. alla luce della Legge 132/2015

Studio n. 193-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 3 luglio 2017

 

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TARI sulle pertinenze delle abitazioni. Criteri ed esempi di calcolo della quota variabile per decidere sull’istanza di rimborso

Il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha pubblicato la circolare n. 1 DF del 20 novembre 2017 – Prot. n. 41836/2017 che illustra la corretta modalità applicativa della TARI, la tassa sui rifiuti. Il chiarimento si è reso necessario a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze. In questo modo sono risultati importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta. La circolare definisce quindi che, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. “Un diverso modus operandi da parte dei comuni – è scritto nella circolare – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’. Per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore. (Così, comunicato Mef del 20 novembre 2017)

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 20 novembre 2017 – Prot. n. 41836/2017, con oggetto: TARI (tassa sui rifiuti) – Calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa alle utenze domestiche – Corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni – Esempi di calcolo della quota variabile delle utenze domestiche – Errori commessi da diversi comuni con l’applicazione separata della quota variabile anche alle pertinenze delle utenze domestiche – Modalità per la richieste di rimborso – Art. 1, comma 651, della L 27/12/2013, n. 147- DPR 27/04/1999, n. 158, recante: «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» – Art. 1, comma 164, della L 27 /12/2006, n. 296

Link all’istanza di rimborso al Comune o all’ente affidatario per gli importi versati in eccesso a partire dal 2014

Link alla risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 con oggetto: chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2017

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Commenti

Per la Corte Costituzionale n. 199/2017 è ammissibile in seconde cure la produzione di nuovi documenti

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Ravvedimento in caso di errori sulla competenza temporale di elementi di reddito: resta il nodo della sufficienza del PVC per la riduzione dalla sanzione base di un terzo

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

Contenzioso tributario
Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti

Giudizio tributario: la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte nel grado anteriore non è incostituzionale

Corte Costituzionale – Sentenza n. 199 del 14 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Giudizio di appello – Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti – Limitazione della norma ai soli documenti in precedenza non disponibili – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, “sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma”, del D.Lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – Infondatezza della censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio – Infondatezza della censura di lesione del diritto di difesa per la perdita di un grado di giudizio – Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 3 e 24 Cost.»

 

Prassi

Violazione del principio di competenza fiscale
Calcolo sanzioni anche ai fini del ravvedimento

Infedeltà della dichiarazione in conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito: quando è possibile applicare la riduzione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131 E del 23 ottobre 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riforma del regime sanzionatorio – Violazione del principio di competenza fiscale – Applicazione del favor rei visto il rilevante abbattimento delle sanzioni – Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Sanzioni – Applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

 

Applicazione delle agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti
derivanti da successioni  –  Condizioni

Agevolazione fiscale c.d. “prima casa” in sede di successione. Salva anche se l’immobile ereditato era già in comproprietà in regime di comunione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126 E del 17 ottobre 2017: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 69, comma 3, della L n. 342/2000 – Applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per le quote di uno degli immobili caduti in successione – Immobili in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge defunto in regime di comunione – Circostanza preclusiva alla fruizione dell’agevolazione – Esclusione – Possibilità di fruire delle agevolazioni “prima casa” – Fondamento – Ragioni – Il decesso del coniuge determina lo scioglimento della comunione – La dichiarazione della sussistenza in capo al beneficiario delle condizioni per beneficiare dell’agevolazioni si riferisce al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione – Art. 69, della L. 21/11/2000, n. 342 – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Rapporti di lavoro a tempo determinato
Computo delle detrazioni

Lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato: possibile calcolare le detrazioni computando anche il periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente non ha percepito la retribuzione maturata

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 127 E del 18 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Detrazioni in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato – Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Modalità di computo delle detrazioni – Erogazione parziale della retribuzione maturata nell’anno – Conseguenze – Parziale utilizzo delle detrazioni spettanti in relazione al periodo lavorato – Possibilità di calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente non ha ricevuto la retribuzione – Modalità di compilazione del CUD – Art. 24, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing

“Proroga” del super ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento). L’acconto può trasformarsi in maxicanone

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing -Restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L. 03/08/2017, n. 123»

 

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Revisione dell’ACE: limiti temporali per l’applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli interpelli

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 26 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – ACE (Aiuto per la crescita economica) – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione – Revisione delle disposizioni attuative – Misure antielusive contenute nell’art. 10 del decreto 03/08/2017 (Decreto ACE) – Decorrenza e rilevanza della clausola di salvaguardia – Termini di presentazione ed effetti delle istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni – Gestione delle istanze di interpello ancora in corso di istruttoria alla luce con le novità – Art. 11 della L. 27/07/2000, n. 212, come novellato dall’art. 1 D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del D.L. 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11/08/2014, n. 116 – D.P.C.M. 26/07/2017»

 

Soggetti OIC adopter
e determinazione base
imponibile IRES e IRAP

La fiscalità delle imprese OIC adopter

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Fiscalità e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 30 ottobre 2017

 

Controlli e verifiche
Comunicazioni pro-compliance

“Inviti” a regolarizzare Unico 2014. C’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2017

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2017

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Commenti

La riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

Settore editoriale
Aliquota IVA al 4% per i
prodotti editoriali in formato elettronico

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni -Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

 

Rinuncia al credito nei confronti della società

Gli effetti fiscali della rinuncia alle indennità di fine mandato dell’amministratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) – Credito nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori (soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Solo in caso di rinuncia da parte di amministratori anche soci – Ragioni – Rinuncia al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico) dell’indennità – Effetti sulla determinazione del reddito della società – Rinuncia del socio al credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione -Ambito di applicazione dell’articolo 88 del TUIR – Rinuncia dell’amministratore non socio al credito nei confronti della società – Assoggettamento a tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti degli accantonamenti dedotti in passato – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 17, comma 1, lettera c), 88, comma 4-bis, 94, 101 e 105, comma 4 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di
presentazione dei modelli intrastat

Elenchi Intrastat: le semplificazioni operanti dal 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del DL 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – DM. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017»

 

Revisori Legali
Obbligo formativo

Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 28 del 19 ottobre 2017: «REGISTRO DEI REVISORI – Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Termini per l’assolvimento della formazione 2017 – Integrazione del Programma di formazione 2017»

 

Obbligo formativo: nel programma di formazione continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali

Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Ispettorato Generale di Finanza – prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017

 

Professionisti
Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

Pensioni professionisti: le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 140 del 12 ottobre 2017: «INPS – Trattamenti pensionistici in regime di cumulo – Enti di previdenza privati – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, comma 239, legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195, lettera b), dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo)»

 

Legislazione

SPECIALE MANOVRA 2018

Il decreto fiscale collegato

  • Rottamazione-bis
  • Ampliamento dello Split payment
  • Bonus per le campagne pubblicitarie 2017 anche la testate on-line
  • Sospensione dei termini nei territori colpiti da calamità naturali Analisi normativa delle disposizioni

 

L’analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

La relazione illustrativa

———— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ————

 

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Tutte le regole sulle locazioni brevi, pronta la guida delle Entrate

Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida dedicata dell’Agenzia delle Entrate. Come e quando si applicano le nuove regole, come optare per la cedolare secca, come inviare i dati dei contratti, quando operare la ritenuta: sono questi i temi trattati nella nuova pubblicazione, dell’Agenzia delle Entrate. Un prezioso vademecum per intermediari e locatori.

 

Le regole per gli intermediari

 

La guida illustra le novità per chi esercita attività di intermediazione immobiliare sia tramite i canali tradizionali sia attraverso la gestione di portali telematici. Gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della locazione stipulata per il loro tramite. Inoltre, se intervengono anche nel pagamento o se incassano i corrispettivi sono tenuti ad applicare una ritenuta, pari al 21% del canone, da versare all’erario entro il mese successivo. La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore.

 

Ok alla cedolare secca per i locatori

 

Il decreto legge n. 50/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1031) ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi, ossia per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati, dal 1° giugno 2017, tra persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa. La guida spiega che per questi contratti, comprese le sublocazioni, il locatore può optare per il regime della cedolare secca assoggettando il reddito derivante dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21% invece della tassazione ordinaria. I contratti possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o mediante piattaforme online.

 

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate: “Locazioni brevi. La disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”

 

Per saperne di più:

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute. Eventuali eccedenze si recuperano con i codici 1628 o 6782

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017: «RISCOSSIONE Contratti di locazione breve Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: il provvedimento con i nuovi obblighi per “intermediari” e locatori

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»




Accertamento alla Sas: la comprensibile fiducia nell’agire dei familiari/soci e l’estraneità dalla gestione non salva dalla sanzione per infedele dichiarazione il socio accomandante

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell’IRPEF, in proporzione della relativa quota di partecipazione. Ciò comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Questo vale anche per il socio accomandante di una S.a.s, essendo irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti: la sanzione, quindi, non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dall’ art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell’omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., III comma. In altre parole, la qualità di socio accomandante non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto, nella specie, che il contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta. Questa è la massima espressa dai giudici della Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile – T – Ord. n. 22011 del 21 settembre 2017 in un caso riguardante sanzioni irrogare per l’infedele dichiarazione del socio accomandante in relazione al reddito risultante dalla rettifica “definiva” a carico della Sas.

 

Link all’ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – – Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Solaini Luca – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – Redditi prodotti in forma associata – Accertamento definitivo nei confronti di società in accomandita semplice per omessa impugnazione – Socio accomandante – Imputazione “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del socio in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta – Irrogazione delle sanzioni – Richiesta di disapplicazione per mancanza di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società per estraneità dal potere gestionale – Rigetto – Ragioni – Omesso controllo sull’esattezza dei bilanci – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 2320 c.c.




Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre. Il servizio web riparte dal 26 settembre

L’Agenzia delle entrate comunica che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile agli utenti entro domani, martedì 26, a valle di alcuni interventi correttivi effettuati da Sogei, che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura.

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali.

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017)




Spesometro primo semestre 2017: nuovo set di risposte. Focus su agenzie di viaggio ex art. 74-ter e rapporti con soggetti esteri

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove Faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Di seguito, le ultime pubblicate.

Link ad una selezione di risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate – Faq inserite il 22 settembre 2017

Per saperne di più:

Spesometro primo semestre 2017: le Faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file

Faq – Selezione di risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 20 settembre 2017 

Comunicazione dei dati delle fatture: l’Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts. Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Agenzia delle Entrate – Avviso del 12 settembre 2017

 

Circolari e Risoluzioni

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Nuovo aggiornamento della guida al Bonus ristrutturazioni edilizie

Pubblicata la versione aggiornata della Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

 

 

Per saperne di più:

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 46-quater, che disciplina gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017 sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2017

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Commenti

 

Termini di presentazione dei Modelli Redditi 2017 ed esame delle nuove regole dichiarative per le operazioni straordinarie nelle Società di persone

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

Rinuncia ai crediti da parte dei soci per compensi amministratore e TFM

di Marco Orlandi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

 

Deduzione compensi all’amministratore
Competenza temporale fiscale

 

Deduzione del compenso dell’amministratore. Spetta nel periodo di imposta in cui ricade la data dell’accredito al beneficiario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 20033 dell’11 agosto 2017: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Insufficiente e illogica motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio – Assenza di una valutazione globale e unitaria di tutti gli elementi forniti da parte del giudice di merito – Conseguenze – Valutazione parcellizzata e superficiale che configura vulnus motivazionale che giustifica la cassazione della sentenza di merito – Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. • SOCIETÀ – Organi sociali – Amministrazione – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzione compensi all’amministratore – Compensi assimilati a quelli da lavoro dipendente – Periodo di competenza – Applicazione del principio di cassa “allargato” sia nei confronti del percipiente sia nei confronti della società erogatrice del compenso – Pagamento effettuato con bonifico prima del 12 gennaio – Rilevanza del giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell’accredito – Somme entrate nella disponibilità dell’amministratore successivamente al 12 gennaio – Conseguenze – Deduzione nel periodo d’imposta successivo – Fondamento – Artt. 51, comma 1 e 95, comma 5 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

 

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

 

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

 

Contratti di locazione
Regime sanzionatorio per le omissioni e infedeltà fiscali

 

Cedolare secca: la sanzione per la mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto può essere ridotta dal ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115 E del 1° settembre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Regime sanzionatorio per le omissioni e infedeltà fiscali relative ai contratti di locazione – Sanzione per l’omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – Modalità determinazione della sanzione “base” di computo ai fini dell’applicazione del ravvedimento – Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti in caso di proroga – Non necessità nel caso di opzione comunicata nel contratto di locazione – Art. 3, commi 3 e 11 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 come sostituito dall’art. 7-quater, comma 24, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 69, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Agevolazioni per la riqualificazione delle strutture ricettive

 

Il bonus hotel e il super ammortamento sono cumulabili

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118 E del 15 settembre 2017: «AGEVOLAZIONI FISCALI – IMPOSTE SUI REDDITI – Cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive cd. “Bonus alberghi” con il super ammortamento – Possibilità – Ragioni – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10 del D.L. 31/05/2014, n. 83, conv., con mod., dalla L. 29/07/2014, n. 106 – Art. 3, comma 3, del D.M. MIBACT del 07/05/2015»

 

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e delle relative variazioni

 

Comunicazione dei dati delle fatture: l’Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts. Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Avviso dell’Agenzia delle Entrate del 12 settembre 2017

 

Legislazione

 

Dichiarazioni 770, “Redditi” e IRAP
Proroga
dei termini per la trasmissione

 

Il D.C.P.M. che proroga al 31 ottobre 2017 i termini per 770/2017, “Redditi 2017” e dichiarazioni IRAP. Al 29 gennaio 2018 la nuova scadenza per le dichiarazioni tardive

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017: «Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali»

 

Adozione di nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia

 

Adozione di nuovi principi di revisione in materia di revisione (ISA Italia). La Determina della RGS

Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – prot. n. 157387 del 31 luglio 2017

 

Determinazione della base imponibile IRES e IRAP

 

Soggetti OIC adopter: le disposizioni “fiscali” di coordinamento con i nuovi principi in materia di bilancio

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017: «Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»

La relazione illustrativa con la ratio del provvedimento

 

Modifiche alla disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (ACE)

 

Incentivo ACE “Aiuto alla crescita economica”: le “nuove” disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017: «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)»

La relazione illustrativa con la ratio del provvedimento

 

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Mandato professionale: il CNDCEC metterà a disposizione un software gratuito per la predisposizione di preventivi

Disponibili 24 esempi di mandato per altrettante tipologie di incarico professionale

Sarà disponibile da domani 21 settembreMandato 2.0, la versione completamente rivisitata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti negli scorsi anni. Quindici gli esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale.

 “Mandato 2.0” sarà a fruibile da tutti gli iscritti all’Albo sul sito www.mandatoprofessionale.it e su quello del Consiglio nazionale della categoria, all’indirizzo www.commercialisti.it.

La versione rinnovata del software per la predisposizione di preventivi risulta di estrema utilità. La legge sulla concorrenza ha infatti, introdotto il preventivo scritto obbligatorio.

I facsimile di lettera di incarico professionale disponibili sono 24 e riguardano:

  1. Apertura ditta individuale
  2. Costituzione società
  3. Contabilità semplificata, dichiarazioni e consulenza generica
  4. Contabilità ordinaria, dichiarazioni e consulenza generica
  5. Contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
  6. Bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
  7. Dichiarazioni e consulenza generica
  8. Consulenza generica ad enti non commerciali
  9. Consulenza finanziaria
  10. Consulenza gestionale
  11. Controllo di gestione
  12. Perizia di stima
  13. Cessione quote srl
  14. Contratto di hosting su server di studio
  15. Costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione
  16. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro
  17. Mandato professionale modello 231
  18. Preventivo incarico generico (al momento non disponibile)
  19. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  20. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  21. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  22. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  23. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da AdE
  24. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da terzi

 

Link al testo della Legge 4 agosto 2017, n. 124recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza». Pubblicata nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 189 del 14 agosto 2017. È quindi entrata in vigore dal 29 agosto 2017.

Le disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo unico, commi 150-152)

Il comma 150 interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria del compenso ai clienti. Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

 




Nuova versione del principio professionale (SA Italia) 720B

Adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 129507 del 15 giugno 2017, è stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La versione allegata del predetto principio si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive.

Link il testo della determina prot. n. 129507 del 15 giugno 2017 con la quale è stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B – In allegato il testo del nuovo principio.

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

Si ricorda che con determina del Ragioniere generale dello Stato, sono stati adottati i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l’Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010 e comprendono:

  • i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);
  • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:
    1. le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);
    2. l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari [principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”].

È stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/10.

Link all’elenco dei Principi di Revisione internazionale (Isa Italia) vigenti

(link al sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/




Autotrasportatori, stabilite le deduzioni forfetarie (p.i. 2016) e confermata la misura del recupero del contributo al Ssn

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

 

Confermati gli importi delle deduzioni forfetari

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017)




Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

 

Differimento ad ampio raggio

 

Possono versare l’IVA oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata. Salva anche l’opportunità di versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Via libera alla rateazione per chi paga in differita

 

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte a quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2015

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Commenti

 

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. La guida alle disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria dal 1° gennaio 2015
di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Territorialità IVA dei Servizi digitali
e Mini one stop shopping (Moss)

 

 

Le regole per la territorialità IVA dei servizi digitali e per l’adozione del mini one stop shopping (MOSS)

Il testo del Decreto Legislativo 31 marzo 2015, n. 42, recante: «Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi»

Il testo della Relazione illustrativa

Il testo del Decreto Legislativo è coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Omessa integrazione e registrazione di fatture intracomunitarie
Conseguenze

 

Omessa integrazione di fatture intracomunitarie (reverse charge) e presentazione dei modelli Intrastat con conseguente omissione della doppia registrazione: sono violazioni di obblighi formali che non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 5072 del 13 marzo 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Acquisto intracomunitario di beni – Cessionario o committente – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 in tema d’inversione contabile e di presentazione del modello Intrastat (art. 50, comma 6) – Possibilità della detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e conseguente omissione delle relative registrazioni – Applicazione dei principi interpretativi formulati dalla Corte di Giustizia UE, nella causa C-590/13 dell’11 dicembre 2014 – Natura formale della violazione dell’obbligo di reverse charge – Conseguenze – Possibilità della detrazione IVA – Artt. 46, 47 e 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, 427 – Artt. 17, 19, 23 e 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI – Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 in tema d’inversione contabile e di presentazione del modelli Intrastat (art. 50, comma 6) – Natura formale della violazione dell’obbligo di reverse charge – Conseguenze – Applicazione della definizione delle contestazioni contenute nei processi verbali di constatazione in applicazione della disposizione condonistica introdotta dalla lett. b-bis), del comma 4 dell’art. 15 della L. 289/2002 in virtù della natura formale delle violazioni non collegate al tributo – Art. 15, comma 4, lett. b-bis) della L. 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003)»

 

Acquisti intraUe: l’omessa osservanza delle procedure di inversione contabile o reverse charge sono violazioni di obblighi formali. In assenza di limiti all’esercizio della detrazione IVA l’operazione è fiscalmente neutrale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 7576 del 15 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Acquisto intracomunitario di beni – Cessionario o committente – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993 in tema d’inversione contabile e di presentazione del modello Intrastat (art. 50, comma 6) – In assenza di limiti, oggettivi o soggettivi, all’esercizio della detrazione IVA – Possibilità della detrazione in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e conseguente omissione delle relative registrazioni – Applicazione dei principi interpretativi formulati dalla Corte di Giustizia UE, nella causa C-590/13 dell’11 dicembre 2014 – Natura formale della violazione dell’obbligo di reverse charge – Conseguenze – Possibilità della detrazione IVA – Artt. 46, 47 e 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, 427 – Artt. 17, 19, 23 e 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

Estinzione e perdita della capacità processuale delle società: il differimento di cinque anni ai soli fini fiscali non è retroattivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015: «SOCIETÀ – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Estinzione e perdita della capacità processuale della società – Effetti sostanziali – Sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro – Trasferimento in capo ai successori – Disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali – Art. 2495 c.c. – Art. 24 Cost. • SOCIETÀ – Scioglimento – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Estinzione e perdita della capacità processuale della società – PROCESSO TRIBUTARIO – Estinzione anteriore alla proposizione del ricorso in primo grado – Conseguenze – Il ricorso in primo grado non poteva essere proposto – Differimento di 5 anni degli effetti della cancellazione ai fini delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ex art. 28, comma 4 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Estinzione postuma della società ai fini fiscali – Efficacia retroattiva della norma – Esclusione – Lo jus superveniens non si applica nei confronti delle società già cancellate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (13 dicembre 2014) – Art. 2495 c.c. – Art. 28, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

 

Prassi

 

Adempimenti per l’utilizzo in Dogana della dichiarazione d’intento

 

Importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto: più operazioni ma una sola dichiarazione d’intento in dogana

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

 

Introduzione del c.d. “split payment
per le 
operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

 

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 -Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

 

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: autorizzazione, liquidazione e sanzioni applicabili in caso di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 14 aprile 2015: «IMPOSTA DI BOLLO – Assolta in modo virtuale – Modalità operative per l’autorizzazione e la liquidazione – Uffici dell’A.F. competenti – Modalità di scomputo degli acconti – Criteri di applicazione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele – Artt. 15 e 15-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Provvedimento del 03/02/2015Provvedimento del 14/11/2014»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2017

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Commenti

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Quando un familiare può essere considerato fiscalmente a carico: esame del limite reddituale
di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Prassi

Documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Conservazione “sostitutiva”

 

Termine unico per la conservazione sostitutiva per tutti i documenti informatici di natura tributaria a prescindere dalla loro rilevanza IVA o redditi. Decorrenza dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 10 aprile 2017: «OBBLIGHI FISCALI – Documenti fiscali – Scritture contabili – Fatture e bolle doganali – Conservazione “sostitutiva” (ossia in formato dematerializzato) di documenti analogici – Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari – Modalità -Termini della conservazione sostitutiva – Unificazione – Conseguenze – Termine di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 31 dicembre di ciascun anno per i contribuenti “Solari”) – D.M. 17/06/2014 – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)»

 

Imprese minori in contabilità semplificata

 

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

La nuova disciplina del bonus per chi investe al Sud

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina introdotte dal cd. DL Mezzogiorno – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Determinazione – Limite massimo costi ammissibili – Possibilità di cumulo del credito d’imposta – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/04/2017, n. 76099»

 

Pronta la nuova comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per chi investe al Sud. La trasmissione telematica a partire dal 27 aprile 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa
e riallineamento
dei valori

 

Rivalutazione, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 1, commi da 140 a 147, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L. 30/12/2004, n. 311 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86 – Artt. 11, 13 e 15, della L. 21/11/2000, n. 342»

 

Compensazioni e crediti d’imposta

 

Primi chiarimenti sulla stretta all’utilizzo in compensazione di crediti tributari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 4 maggio 2017: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Art. 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50»

 

Bilancio delle società cooperative

 

Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi Contabili e di Valutazione – del mese di maggio 2017

 

Gli oneri informativi nella redazione del bilancio delle cooperative rientranti nella categoria dimensionale delle micro-imprese

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e le Gestioni commissariali – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – del 20 marzo 2017: «COOPERATIVE – Nuovo articolo 2435-ter c.c. – Conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese – Riflessi sugli obblighi di informazione gravanti sulle cooperative di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies, comma 2, del c.c. – D.Lgs. 18/08/2015, n. 139»

 

Le modalità di calcolo dell’avanzo di gestione ai fini della determinazione del ristorno attribuibile ai soci

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e le Gestioni commissariali – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – del 29 marzo 2017: «COOPERATIVE – Novità normative e loro riflesso sulla compilazione del verbale di revisione/ispezione – D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Art. 2425 c.c.»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43/44 del 2016

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Commenti

 

Indagini bancarie. Capacità contributiva e ragionevolezza contro i vizi del ragionamento presuntivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Riforma contabile”: gli effetti del D.Lgs. n. 139/2015sui requisiti di non fallibilità
di Nicolò Li Causi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie
Vizi del ragionamento presuntivo

 

Accertamento fondato su indagini bancarie: la mancata motivazione in ordine alla consistenza e concludenza della prova contraria offerta dal contribuente sui movimenti dei conti correnti bancari comporta la cassazione della sentenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 7259 del 22 marzo 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento fondato su risultanze emergenti dai conti bancari – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Nullità della sentenza per motivazione assente od apparente – Configurabilità – Conseguenze – Cassazione con rinvio della sentenza – Caso di specie – Violazione di legge in relazione all’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per vizio del ragionamento presuntivo – Vizio di motivazione in ordine alle giustificazioni addotte dal contribuente – Omissione in motivazione dell’iter logico seguito nella valutazione di documentazione bancaria e contabile prodotta dal contribuente al fine di fornire una adeguata giustificazione ai prelevamenti sui conti bancari (Meri giroconti per i versamenti sul proprio conto personale di somme derivanti da un precedente prelevamento da un altro proprio conto e sostenimento di spese per le esigenze personali di vita e familiari) – Artt. 32 e 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 360, n. 3 c.p.c. – Art. 360, n. 5 c.p.c. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Atto irrogativo della sanzione tributaria – Formazione dell’atto impositivo – Eventuali vizi che si riverberano sul successivo atto in rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata – Rapporto tra accertamento del tributo e contestazione delle sanzioni tributarie – Sanzioni collegate al tributo – Procedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie – In autonomo atto – Disciplina anteriore all’art. 23, comma 29, lett. b) del D.L. n. 98/2011 – Istituto dell’invalidità caducante e viziante – Applicazione – Conseguenze – Termini di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Tardività dell’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni – Irrilevanza – Annullamento d’ufficio del separato atto di contestazione con il quale sono state irrogate le “conseguenti” sanzioni – Irrilevanza dello spirare del termine di impugnazioni se tempestivamente impugnato l’accertamento relativo alle imposte base di calcolo del separato atto di irrogazione sanzioni – Art. 16, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo
M
odalità di conferimento

 

Avviso di accertamento o atto impoesattivo sottoscritto da funzionario delegato: nullo se non viene prodotta in giudizio la delega. Se “in bianco”, priva del nominativo del soggetto delegato e delle ragioni è nulla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 461 del 9 febbraio 2017: «ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Eccezione di nullità dell’accertamento per sottoscrizione dell’avviso da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente o da parte di un soggetto privo di delega valida ed efficace – Onere della prova in merito alla sussistenza o meno dei requisiti imposti dalla legge per una valida ed efficace delega – Applicazione del principio della reperibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo – Valido esercizio del potere di delega di firma alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi – Circostanza che coinvolge direttamente l’Agenzia delle entrate, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente – Conseguenze – Onere della prova – Dell’Agenzia delle entrate – Mancata produzione da parte del ufficio della delega “per dimenticanza” – Potere officioso del giudice tributario di acquisizione della delega – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 57 e 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2697 c.c. – Art. 24 Cost. • ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Contenuto – Nome specifico del funzionario delegato e delle ragioni della delega – Omissione – Nullità della delega conferita tramite ordine di servizio “in bianco” – Conseguenze – Nullità riflessa dell’atto impositivo – Comma 1-bis, dell’art. 17, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Investimenti in beni strumentali nuovi
Super e iper ammortamento

 

Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Novità Fiscali 2017
Risposte ai quesiti

 

La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti posti in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 7 aprile 2017: «RISPOSTE AI QUESITI 2017 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata (“Videoforum” e “Telefisco”)»

 

Legislazione

 

“Fiscalizzazione graduale” delle vending machine

 

Distributori automatici privi di una “porta di comunicazione”: approvate le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Dal 1° settembre 2017 al via il censimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, prot. n. 61936/2017: «Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016»

 

I distributori automatici di biglietti di trasporto, sosta e skipass esclusi dall’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116 E del 21 dicembre 2016: «TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI – Fiscalizzazione delle vending machine – Distributori automatici di biglietti di trasporto, titoli di sosta e skipass – Art. 2, comma 2 del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Distributori automatici di schede telefoniche, tabacchi e “gratta e vinci”. Confermata l’esclusione dall’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 5 aprile 2017: «TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI – Fiscalizzazione delle vending machine – Distributori automatici di tabacchi e biglietti delle lotterie istantanee – Esclusione dall’obbligo di invio – Cessioni ricadenti nell’alveo del regime IVA, c.d. “monofase”, di cui all’articolo 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione dall’obbligo di invio – Cessioni di merce varia – Sussistenza dell’obbligo – Art. 2, comma 2 del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Spesometro per l’anno di imposta 2016
Esoneri

 

Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il “tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2017, prot. n. 68495/2017: «Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 6 aprile 2016 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 

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Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata. Diffusa la circolare con i primi chiarimenti

Debutta il principio di cassa per determinare la base imponibile ai fini IRPEF e IRAP delle imprese in contabilità semplificata. A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati. Con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, vengono illustrate le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata.

 

A chi si applica il nuovo regime

 

Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

 

La determinazione del reddito per “cassa”

 

Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del TUIR) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del TUIR. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora).

 

Rimanenze finali, ok alla deduzione

 

Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.

 

Criterio di cassa anche per l’IRAP

 

La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori.

Per questi soggetti, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito. Come per l’IRPEF, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP degli esercizi successivi.

 

I nuovi obblighi contabili

 

Per adeguarli al nuovo regime di cassa, la legge di bilancio 2017 ha riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori.

In particolare, il nuovo articolo 18, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di:

a) istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri IVA, ove obbligatori;

b) utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;

c) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Nelle ipotesi a) e b) le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Regime di cassa: dentro o fuori

 

Il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’ Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate  del 13 aprile 2017)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600




Bonus ristrutturazioni edilizie. Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida “L’Agenzia informa”, disponibile sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l’agevolazione.

Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

 

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017

 

La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Detrazioni per gli interventi antisismici

 

Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

 

Le indicazioni dell’Agenzia

 

La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un’altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017).

 

Dove trovare la guida

 

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017)




Il software di compilazione SuccessioniOnLine (SUC) debutta nel sito dell’Entrate

Dal 23 gennaio la dichiarazione di successione può essere presentata direttamente da casa, tramite i servizi telematici delle Entrate. È infatti disponibile sul sito internet dell’Agenzia il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc.

Con il nuovo modello di successione, approvato il 27 dicembre 2016 con un Provvedimento del Direttore, (prot. n. 231243/2016) l’Agenzia compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione. La presentazione telematica vale infatti anche come domanda di volture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate per perfezionare la pratica. Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico ed è possibile versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.

I vantaggi della dichiarazione di successione online

Sicuro vantaggio di chi sceglie SuccessioniOnline è la possibilità di effettuare le volture catastali in modo automatico, senza gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti nella procedura tradizionale.

L’applicativo consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, evitando di dover allegare ciascun documento. Non solo: il software calcola automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, che è possibile pagare con addebito sul conto corrente.

Infine, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell’Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia. In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

Come funziona SuccessioniOnLine

L’applicativo, gratuito, è disponibile in modalità stand alone sul sito internet delle Entrate. È sufficiente compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione.

Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

Attenzione: per agevolare la predisposizione di documenti da allegare alla dichiarazione di successione, sono disponibili le funzionalità di verifica e di eventuale conversione dei file qualora non conformi ai formati previsti (PDF/A–1a, PDF/A–1b oppure TIF e/o TIFF). Pertanto, una volta realizzato il file da allegare alla dichiarazione è necessario preventivamente sottoporre lo stesso al controllo di validità grazie alle suddette funzionalità accessibili sul sito internet dei servizi telematici a cui occorre autenticarsi. Una volta autenticati, nel menù principale scegliere “Servizi per”- “Validare e convertire file”- “Sfoglia” e selezionare il file da validare o convertire, quindi in “descrizione allegato” indicare il formato idoneo (PDF/A o TIFF) e successivamente cliccare su “valida”. Nel caso in cui il file sottoposto a verifica non sia del formato idoneo all’allegazione, le funzionalità della procedura daranno la possibilità di convertirlo in quello conforme.

Per tutto il 2017, doppia strada per le successioni

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l’ufficio competente dell’Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l’unica percorribile. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2017)

Per saperne di più:

Il software di compilazione SuccessioniOnLine (SUC)

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016, prot. n. 231243/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

 Le novità della dichiarazione di Daniela Buonocore




Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata: breve analisi normativa in attesa delle disposizioni attuative

I commi da 17 a 23 della Legge di bilancio 2017, modificati nel corso dell’approvazione definitiva, intervengono sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori in contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa.Il nuovo regime costituirà dal 2017 il “naturale” sistema contabile e per determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l’accesso alla “semplificata”, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria (vincolante per il periodo nel quale è esercitata e per i due successivi). Sotto il profilo soggettivo tale disposizione non ha carattere innovativo e pertanto i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata sono da individuare nelle imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, nelle società di persone e assimilate e negli enti non commerciali, per le eventuali attività commerciali collaterali. (Cfr. articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Come riferisce la relazione tecnica alla nuova disciplina sono potenzialmente interessate oltre 439 mila imprese in forma associata (società di persone) a cui vanno aggiunte oltre 1.766 mila le imprese minori individuali. Peraltro, lo stesso documento evidenzia che la disposizione comporta, nel primo esercizio di applicazione, un maggior di gettito di competenza di 778,5 milioni di euro ai fini IRPEF ed un recupero di gettito IRAP di competenza di circa 63,3 milioni di euro. Circostanza che induce a forti perplessità circa la convenienza all’adesione al regime.

 

Contabilità semplificata: dal principio di competenza a quello di cassa

 

Il comma 17 apporta numerose modifiche all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Nel dettaglio, per effetto delle modifiche in esame (comma 17, lettera a)), le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata calcoleranno l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (sempre ai sensi dell’articolo 85 TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all’articolo 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1 TUIR), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86 TUIR) e le sopravvenienze attive (articolo 88); sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all’articolo 101 TUIR).

Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze.

Il comma 17, lettera b),apporta modifiche al comma 3 dell’articolo 66, al fine di disporre, con riferimento alla determinazione dell’imponibile per le imprese minori, che non trovi più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile di cui all’articolo 109, commi 1 e 2 TUIR. Essi dunque vanno computati per cassa. Per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell’approvazione è stato specificato che continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni di cui all’articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR. (n. 1) della lettera b)).

Coerentemente alle modifiche apportate dal n. 1) della lettera b), il successivo n. 2) sopprime, per motivi di coordinamento, gli ultimi due periodi del predetto articolo 66 che consentivano ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell’esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall’articolo 109, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, spiega la relazione d’accompagnamento “una siffatta previsione non ha più ragion d’essere in un regime per cassa”.

Il comma 18 reca una disposizione transitoria, prevedendo che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza. La ratio della disposizione è quella di evitare “fenomeni di doppia imposizione”, infatti, il primo reddito per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto a regime competenza.Nonostante il pregevole intento, il comma 18, sembra trascurare le peculiarità e le limitazioni nel procedimento di utilizzo delle perdite di cui all’articolo 8, comma 3, penultimo periodo del TUIR per le imprese di contabilità semplificata. Infatti, l’eventuale perdita fiscale (soprattutto nel caso in cui l’ammontare delle rimanenze di magazzino sia ingente) generata dall’applicazione della norma transitoria potrebbe nell’ambito di un’attività d’impresa in contabilità semplificata, in assenza di altri redditi di qualsiasi natura, essere persa definitivamente.

Il comma 19, con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, disciplina l’ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori – ai sensi dell’articolo 66 TUIR – ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa. In tal casoi ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

 

La disciplina per la determinazione della base imponibile dell’IRAP

 

Le disposizioni introducono, altresì, modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP finalizzate a prevedere, per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, l’introduzione del criterio di cassa come per le imposte sui redditi. In particolare, il comma 20 interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP delle cd. imprese minori, inserendo a tal fine il comma 1-bis all’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997. La novella dispone che per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la base imponibile di cui al comma 1 dell’articolo 5-bis del D.Lgs n. 446 del 1997, è determinata con i criteri previsti dal medesimo articolo 66 del TUIR. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevando, ad esempio, le rimanenze finali. Conseguentemente ai fini IRAP, il comma 21 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 per la riduzione dal reddito dell’importo delle rimanenze finali e 19 che detta le regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

 

Gli obblighi contabili per la nuova semplificata

 

Il comma 22 sostituisce integralmente l’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di contabilità semplificata delle imprese minori al fine di allineare gli obblighi contabili alle modifiche recate all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per tali soggetti il criterio della determinazione del reddito per cassa. Le disposizioni in esame mantengono fermi i vigenti limiti per l’accesso alla contabilità semplificata, aggiornando i riferimenti normativi al TUIR, con riferimento ai ricavi rilevanti; si tratta dei medesimi considerati rilevanti ai sensi del modificato articolo 66 TUIR. Dal momento che le modifiche all’articolo 66 TUIR sostituiscono il criterio di competenza con quello di cassa, si precisa che – per l’ingresso nel regime semplificato – vengono in considerazione i ricavi conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza (articolo 109, comma 2 TUIR).

Le modifiche al comma 2 e 3 dell’articolo 18 intendono adattare anche alle scritture contabili l’applicazione del principio di cassa per l’individuazione dei ricavi imponibili. Di conseguenza, sono dettagliate con maggiore precisione le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri esistenti, ovvero le nuove scritture contabili da tenere per essere ammessi al regime.

Pertanto (novellato comma 2 dell’articolo 18), i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a) il relativo importo;

b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criteri di cassa) le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.

Ai sensi del novellato comma 3, i diversi – rispetto a quelli indicati al comma 2 – componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nei registri obbligatori (ex comma 2), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 4 chiarisce che i registri IVA sostituiscono i registri di annotazione di ricavi e spese (ex comma 2), ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione a fini IVA.

In ossequio al principio di cassa, in luogo delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

 

L’opzione per il regime di cassa virtuale

 

Il novellato comma 5 consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

I commi 6-10 riproducono il contenuto dei previgenti commi 4-8 dell’articolo 18, che ad ogni buon conto si riportano:

«6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.»

 

Possibile revocare opzione per l’ordinaria e applicare nel 2017 il nuovo il regime di contabilità semplificata per cassa

 

Sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (comma 8 sopra riportato e art. 3 del D.P.R. n. 442 del 1997), stante le significative modifiche sopra esaminate – si ritiene applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del citato D.P.R. n. 442 del 1997, secondo cui «è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.». Conseguentemente, i soggetti che, nel 2016, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale forfetario, possono, dal 1° gennaio 2017, revocare, a prescindere dal triennio, detta opzione e accedere al regime della contabilità semplificata. (cfr. i chiarimenti espressi in relazione alle modifiche al regime forfetario nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 6.2 in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 74).

 

Definizione di ricavi conseguiti nel periodo di imposta

 

Il novellato comma 11 chiarisce che, ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro (di cui al comma 2, primo periodo), ovvero nel registro IVA appositamente integrato (di cui al comma 4).

 

Entro il 31 gennaio 2017 la norme attuative

 

Il comma 23 chiarisce la decorrenza delle nuove norme, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Esse sono attuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (31 gennaio 2017).




Decreto Legge Fiscale “collegato”: in G.U. la legge di conversione e il testo coordinato

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 il testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con modifiche introdotte dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (pubblicata nella stesso S.O.), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». Le modifiche apportate entrano in vigore dal 3 dicembre 2016

Modificato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la definizione agevolata dei ruoli

Si ricorda che la Definizione agevolata prevista dall’articolo 6 deldecreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
  • alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Link al testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» . Testo coordinato con le norme richiamate o modificate




Legge di bilancio 2017. Il testo dell’atto camera n. 4127

Le novità fiscali del D.d.l. n. 4127

 

Pubblicato dalla Camera dei deputati il testo del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Presentato il 29 ottobre 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa il disegno di legge è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di seguito, i punti riguardanti la fiscalità del disegno di legge all’esame della Camera dei deputati.

Art. 2 – (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive)

L’articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Art. 3 – (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

Art. 4 – (Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene sull’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, come interamente sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

Art. 5 – (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

Le norme proposte nell’articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L’introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.

Art. 6 – (IVA di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. L’articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA

Art. 7 – (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d’ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all’asta entro il 31 dicembre di quest’anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un’unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l’appetito per l’acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già “praticano” il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l’attrattività dell’acquisto di immobili in asta da parte di operatori “razionali”, portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art. 8 – (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Art. 9 – (Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 90.

Art. 10 – (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11 – (Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.

ART. 12 – (Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare

Art. 14 – (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L’articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Art. 16 – (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere “sponsor” di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all’ufficio delle entrate).

Art. 22 – (Misure per l’Attrazione degli investimenti)

Comma 1 – Visto per investitori – Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l’attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotta originariamente dall’art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall’art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

Commi 3 e 4 – Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Commi da 5 a 12 – Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti – I commi da 5 a 12, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il comma 5introduce, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del citato TUIR,  sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate.

Art. 23 (Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell’opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016).

Art. 24 – (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall’anno 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l’anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall’anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell’anno 2016 e precedenti).

Art. 32 – (No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art. 68 – (Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica– A.C.E.)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.

La revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va invece nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).

Art. 69 – (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall’articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all’8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.

Per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

Art. 70 – (Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l’ambito temporale delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

Art. 71 – (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l’altro, anche previsto che, qualora successivamente all’apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all’emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 e l’abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa. Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 85 – (Eliminazione aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017)

La disposizione prevede l’eliminazione degli aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017

 

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L’Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d’imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d’imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

La guida, fornisce esempi sul corretto utilizzo del ravvedimento (compilazione del modello F24 e calcolo sanzioni ridotte), evidenziando inoltre, “gli errori da evitare”, già riscontrati nelle prime dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione.

Link software (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) per il calcolo delle sanzioni e degli interessi
Versione 1.0.7 del 18/06/2021

Il software “Compliance” consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




Omessa dichiarazione IVA: salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione, ma legittimo l’utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anziché di un motivato avviso di rettifica

Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con due sentenze del 9 settembre 2016, hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

  • “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. (Così, Cass. SS.UU., n. 17757/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)

 

  • In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili). (Così, Cass. SS.UU., n. 17758/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2016

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Commenti

 

Problematiche connesse alla esecuzione immediata delle sentenze di rimborso a favore del contribuente
di Isabella Buscema

Sulla soggettività passiva IVA, stabilità (abitualità) prima di tutto
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Contenuto della Sentenza – Vizi motivazionali

 

La nullità dell’atto impositivo derivante da vizi relativi alla sottoscrizione deve esser fatto valere con il ricorso introduttivo.

Valida la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio da parte del preposto, anche senza l’esibizione in giudizio della corrispondente specifica delega.

Nulla la sentenza con motivazione assente od apparente.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13126 del 24 giugno 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di appello – Avviso di accertamento – Nullità per vizi della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado – Inammissibilità • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Avviso di accertamento – Nullità per vizi della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado – Inammissibilità – Artt. 56 e 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Agenzia delle entrate – Qualità di parte processuale e capacità di stare in giudizio – Spettanza al direttore ovvero ad altra persona preposta al reparto competente – Conseguenze – Atto di appello – Sottoscrizione da parte del funzionario delegato al settore contenzioso – Ammissibilità – Condizioni – Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Nullità della sentenza per motivazione assente od apparente – Configurabilità – Caso di specie – Sentenza motivata con affermazioni generiche e senza l’illustrazione dei motivi da cui discende la decisione – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132, comma 2, n. 4 e 360 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie:

 

Diritti CCIAA – Termine di prescrizione quinquennale

 

Il termine di prescrizione per il diritto camerale è quinquennale. Si tratta di prestazione periodica e in unica soluzione.

L’iscrizione a ruolo non è atto interruttivo della prescrizione.

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Sezione I – Sentenza n. 2151 del 5 maggio 2016: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – Diritti camerali – Omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio – Prescrizione – Assenza termine specifico – Applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/97 che dispone per le sanzioni amministrative – Art. 10, del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica – Termine di decadenza – Insussistenza – Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. – Applicabilità – Ragioni • PRESCRIZIONE E DECADENZA – Prescrizione civile – Interruzione – Atti interruttivi – Iscrizione a ruolo – Interruzione della prescrizione – Inidoneità – Artt. 2943 e 2945 Cod. Civ.»

 

Soggettività passiva IVA – Professionalità ed abitualità dell’attività economica

 

Il collezionista che “scambia” i beni oggetto della sua passione non è un mercante ai fini fiscali

Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sezione XXXI – Sentenza n. 826 del 9 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto – Requisiti dell’esercizio di impresa – Professionalità ed abitualità dell’attività economica – Attività esercitata da persona fisica – Soggettività passiva IVA – Requisiti – Fattispecie in tema di compravendite di collezionista pensionato con altri collezionisti privati di vini e liquori – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2082 c.c.»

 

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

 

Studi di settore. Ogni sforzo va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del contribuente. Il contraddittorio non può essere ridotto ad una pura formalità

Commissione Tributaria Regionale del Molise – Sezione I – Sentenza n. 259 del 19 maggio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamenti presuntivi – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Rettifica delle dichiarazioni – Metodo analitico-induttivo – Valore precettivo del principio di capacità contributiva – Conseguenze – Art. 53 Cost. – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 • ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Risultanze delle elaborazioni statistiche – Natura – Presunzioni semplici – Adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente – Necessità • ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Parametri e studi di settore – Natura – Sistema di presunzioni semplici – Formazione – Scostamento dagli “standards” in sé considerati -Sufficienza – Esclusione – Contraddittorio con il contribuente – Necessità – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 • ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore – Motivazione – L’ufficio deve motivare l’accertamento in relazione alla adattabilità e congruità delle risultanze degli studi di settore con riferimento alla specifica situazione del contribuente – La motivazione deve spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni contrarie – Difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che non tiene conto degli elementi prodotti in sede di contraddittorio al contribuente – Sussistenza – Carenza di motivazione dell’accertamento sussiste in caso di utilizzo di formule stereotipate – Art. 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Sanzioni per il mancato pagamento delle imposte – Cause di non punibilità

 

La mancanza di liquidità in conseguenza di incendio sviluppatosi in azienda è causa di forza maggiore

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione IV – Sentenza n. 242 del 4 luglio 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Sanzioni applicate per il mancato pagamento delle imposte – Cause di non punibilità – Violazione per causa di forza maggiore -Situazione di illiquidità del contribuente dovuta alle conseguenze di incendio sviluppatosi in azienda che aveva creato una situazione di grave difficoltà finanziaria cui erano seguiti pignoramenti immobiliari e crisi occupazionale – Causa di forza maggiore dell’inadempimento – Configurabilità – Incidenza – Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Prassi

 

Trasformazione agevolata in società semplice

 

Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – Problematiche fiscali

Studio n. 92-2016/T del Consiglio Nazionale del NotariatoApprovato dall’Area Scientifica – Studi Tributari l’8 aprile 2016 – Approvato dal CNN il 21 aprile 2016

 

Legislazione

 

Regime premiale per i contribuenti che applicano gli studi di settore

 

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 53376/2016: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 29 gennaio 2016»

 

Fiscalizzazione” dei distributori automatici

 

Erogazione di beni e servizi mediante distributori automatici (vending machine): le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016, prot. n. 102807/2016: «Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Compensazione crediti P.A. con le cartelle esattoriali

 

Cartelle notificate entro il 31 dicembre 2015: esteso al 2016 la facoltà di compensazione con i crediti nei confronti della P.A.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2016: «Compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione»

 

Contenzioso tributario
Processo tributario
telematico

 

Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto: in Gazzetta il decreto per estensione del processo telematico tributario

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

 

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