Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società Srl, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla Srl “controllata” . Questo in sintesi il contenuto delle risposte nn. 146 e 151 rispettivamente del 20 e 21 maggio 2020 in tema di cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 20 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ingegnere che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. operante nel settore della progettazione – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 21 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Consulente amministrativo che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. dello stesso settore ATECO – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

 

In ragione delle modifiche apportate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019 si procede alla ripubblicazione integrale, in formato .pdf, del modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni. Nella versione cartacea sarà spedito solo fascicolo 3.

Il modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019)

Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

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I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 13.05.2019 e tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019.

 

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Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall’obbligo

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi.

Il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Attualmente i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni di «commercio al minuto e attività assimilate», non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso. Essi, in base al D.P.R. n. 696 del 1996, certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l’altro. Il predetto D.P.R. n. 696 ha, altresì, esonerato specifiche operazioni dall’obbligo di certificazione fiscale in ragione della gravosità dell’adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai fini del controllo.

L’articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, prevede in via generalizzata che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i predetti soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, indipendentemente dal volume d’affari realizzato. Tale obbligo sostituisce l’annotazione nel registro dei corrispettivi, prevista dall’articolo 24, primo comma, del medesimo decreto n. 633/72, e le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale prima declinato attraverso ricevuta o scontrino fiscale.

La decorrenza dell’adempimento telematico è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari fino a euro 400.000; intendendosi per tale quello realizzato nell’anno 2018, i soggetti che iniziano lattività nell’anno 2019 saranno tenuti all’adempimento in parola a partire dal 1° gennaio 2020.

Il medesimo articolo 2 del citato D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede la possibilità di adottare appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare specifici casi di esonero dall’adempimento in parola, in ragione della tipologia di attività esercitata.

A tale riguardo, il 12 aprile 2019 è stata avviata una consultazione pubblica con le associazioni di categoria al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare nel decreto. La consultazione si è conclusa il successivo 26 aprile; ha fatto seguito un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori e degli ordini professionali per esaminare-e condividere i contributi pervenuti.

All’esito, è stato predisposto il presente decreto che individua specifici esoneri, previsti nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, in linea con l’obiettivo di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

Larticolo 1, comma 1, in particolare, esonera dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati dei corrispettivi giornalieri:

  • alla lettera a), le operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione);
  • alla lettera b), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, secondo quanto già previsto dalla legge 413/91 e dal D.P.R. n. 696/96;
  • la successiva lettera c) esonera, poi, fino al 31 dicembre 2019, e quindi a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere a) e b) o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’uno per cento del volume daffari dell’anno 2018;
  • infine, la lettera d) esonera dall’adempimento in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasposto durante tragitti internazionali, quali, ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali.

Il successivo comma 2 chiarisce che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972; invece, le operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il comma 3 esplicita, poi, che in ogni caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Larticolo 2 prevede, quindi, al comma 1, che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.

Il successivo comma 2, analogamente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) per le cosiddette “operazioni marginali”, dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino luno per cento del volume daffari dell’anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, in virtù della previsione del successivo comma 3, la facoltà per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

Larticolo 3, infine, esplicita il carattere provvisorio degli esoneri previsti dal presente decreto, disponendo che con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.




Cedolare secca. Ammesse al regime sostitutivo le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori persone fisiche o società che svolgono attività commerciali

Immobile ad uso commerciale

Possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Resta ferma, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, la condizione che lo stesso sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Questa in sintesi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019.

Le disposizioni della legge di bilancio 2019

Si ricorda, che la legge di bilancio per il 2019, all’articolo 1 comma 59 (in “Finanza & Fisco” n. 33-34/2018, pag. 2379) ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e le relative pertinenze,  classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (Tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati. Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che l’estensione al regime opzionale non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L’opzione

L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
  • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019, con oggetto: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Locazione di immobili ad uso commerciale – Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di superficie fino a 600 metri – Ambito applicativo – Contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo – Ammissibilità – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2018, n. 145

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019, con oggetto: NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n.136». Cfr. Paragrafo 1.9 (Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale – comma 59) e 1.10 (Acconto cedolare secca – comma 1127)

Chiarimenti in ordine al regime fiscale oggetto di estensione dall’ art. 1, comma 59, della L. 30/12/2018, n. 145 sono stati forniti dalla scrivente, tra l’altro, con le circolari n. 26/E del 1° giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1333), n. 20/E del 4 giugno 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2012, pag. 1221), n. 47/E del 20 dicembre 2012 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), n. 13/E del 9 maggio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2013, pag. 831) e con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2017, pag. 1520).

 

Locazione di unità immobiliare abitativa

La giurisprudenza sull’applicazione della cedolare secca anche ai contratti di locazione in cui il conduttore risulta un esercente attività d’impresa o un professionista

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. I, n. 825 del 2 maggio 2019

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

La disciplina del particolare regime fiscale, denominato “cedolare secca”, è disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il cui art. 1 dispone che «in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime». Il presupposto pertanto è che la locazione sia destinata ad uso abitativo e che il locatore non abbia stipulato il contratto nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni, come disciplinato dal sesto comma del citato articolo 3. In altri termini, se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell’immobile ad uso abitativo, e possibile optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, Sez. III, n. 222 del 25 giugno 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Immobile ad uso abitativo – Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale – Locatario società – Applicabilità

Il regime della cd. “cedolare secca” è applicabile in caso di locazione di immobile ad uso abitativo da parte di una persona fisica ad una società, se il locatore persona fisica non esercita un’attività imprenditoriale, poiché, per usufruire del predetto regime, il locatore non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, mentre nessuna limitazione è indicata in capo al locatario.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. XIV, n. 2614 dell’8 giugno 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

È corretta l’interpretazione secondo cui tutta la normativa sulla cedolare secca concerne il locatore dell’unità immobiliare, quando, come nel caso di specie, sia pacifico che il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliare ad uso abitativo. È il locatore a non dover svolgere attività di impresa, arti o professioni, mentre è ininfluente la natura giuridica del locatario.

Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, Sez.III, n. 117 del 16 febbraio 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Locazioni ad uso abitativo – Cedolare secca – Regime fiscale

In tema di tassazione dei canoni di locazione, il locatore persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale può optare per il regime della c.d. cedola secca di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011 anche quando il contratto – purché inerente immobile con destinazione abitativa – sia posto in essere con un conduttore che abbia la veste di imprenditore o lavoratore autonomo. E’ dunque errata la decisione del giudice di primo grado, essendo il locatore l’unico beneficiario della cedolare secca oltre che l’unico a poter optare per il suddetto regime fiscale, a nulla rilevando la diversa interpretazione effettuata con la circolare citata dall’Ufficio finanziario, come noto “tam quam non esset” ove in contrasto con la legge.

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Sez.I, n. 800 del 31 maggio 2017

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Cedolare secca su locazioni abitative – Art. 3 D.Lgs. 23/2011 – Circ. 26/E/2011

La normativa di riferimento, ossia l’art. 3 del D.lgs. 23/2011, sotto il profilo soggettivo, si limita ad affermare che le disposizioni di cui ai commi 1,2,4,5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio d’impresa, o di arti e professioni, con ciò precludendo chiaramente l’applicabilità della cedolare solo quando è il locatore ad agire nella veste di imprenditore o di lavoratore autonomo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

 

Il modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

I modelli e le istruzioni  tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 11 del 2019)

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2019

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Speciale – Misure per la crescita economica

 

Il Decreto legge Crescita” 2019

 

Dalla revisione della mini-IRES al potenziamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori e dei “cervelli” dall’estero. Comma per comma l’analisi normativa

Analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d’interesse dei professionisti

 

Le misure fiscali finalizzate al rilancio del Paese

Il testo del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

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Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell’80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019.

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle sezioni di ATECO può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – Attività professionali, scientifiche e tecniche e J – Servizi di informazione e comunicazione) siano in realtà molto simili.

 

Classificazione delle attività economiche

Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate»

Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007

 

 




Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall’anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfetari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 140/2019 ad una richiesta di interpello.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Società e le associazioni sportive dilettantistiche: come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

Società e le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289/2002 in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017. Sono queste le destinatarie della nuova guida del Fisco pubblicata oggi nel sito internet delle Entrate.

La pubblicazione spiega, la particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 119/2018.

Link alla guida: “Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” – Aggiornamento maggio 2019

Per saperne di più:

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»




Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

 

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 121/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società Srl controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 118/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO- Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Stp srl “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.117 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”, con l’ulteriore precisazione che, “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”. Questo è quanto si evince dalla risposta ad interpello n.116 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato- Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

 

Nell’articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 (‘Decreto crescita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Nel documento interpretativo evidenziato che gli obblighi di trasparenza non si applicano:

  • ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La trasparenza ex legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa;
  • alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

 

Link alla nota CNDCEC-ASSONIME: Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita
(link al sito web: http://www.cndcec.it/)

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»




Le relazioni del “Decreto crescità”

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807)Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019




Tutto pronto per l’invio del 730. Per il click definitivo c’è tempo fino al 23 luglio o fino al 30 settembre se si usa Redditi

 

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l’invio definitivo, infatti, c’è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata.

 

Da oggi ok definitivo per il 730

 

I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal pc. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019. A partire dal 10 maggio, sarà inoltre possibile utilizzare la funzionalità di compilazione semplificata per intervenire in modalità guidata su tutti i dati del quadro E, ad esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti o modificare gli importi delle spese sostenute. In totale, sono 960 milioni i dati pre-caricati dal Fisco nelle dichiarazioni 2019, in crescita del 3,8% rispetto allo scorso anno.

 

1,2 milioni di cittadini pronti al click

 

A distanza di poco più di due settimane dal 15 aprile, 1,2 milioni di cittadini sono già entrati nell’area riservata sul sito dell’Agenzia per visualizzare la loro dichiarazione precompilata, di cui 289mila contribuenti della Lombardia, 162mila del Lazio e 115mila del Piemonte. Seguono, in ordine, Veneto (113mila), Emilia- Romagna (84mila) e Campania (71mila). Prendendo in considerazione il totale accessi, e non solo gli accessi distinti, le visualizzazioni complessive sfiorano quota 1 milione e 700mila.

 

Come accedere alla propria dichiarazione

 

È possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali Spid, (Sistema pubblico per l’identità digitale) o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). La dichiarazione “si apre” anche con le credenziali rilasciate dall’Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre, resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

 

Un nuovo tutorial su YouTube

 

Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata. Sempre a disposizione dei cittadini il sito “infoprecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. L’assistenza viaggia anche per telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2019)

 

Link di accesso alla precompilata (https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata)

Il sito di assistenza (https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/)

 

La nuova modulistica 2019 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10652/2019: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 23/04/2019) – Allegato C al Provv. Prot. n. 37462/2019, come modificato dal provvedimento del 4 aprile 2019 Prot. n. 80595/2019 – (3,9 MB)

Precompilate 2019. Le modalità di l’accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2018 delle Entrate

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

 




Credito d’imposta R&S. Novità in tema di certificazione della documentazione contabile

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito recentemente, con circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dall’ art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa l’onere di certificazione della documentazione contabile.

Nella circolare precisato che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall’altro, che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

Inoltre, con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta, il documento di prassi evidenzia che “non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e svilupposvolte dall’impresa.”

Infine, per quanto concerne il contenuto e le modalità di rilascio della certificazione contabile il Mise rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).

Link al testo della circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 15 Febbraio 2019, n. 38584, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo –Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Oneri di certificazione della documentazione contabile introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – Art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015

Vedi anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Primi chiarimenti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5/6 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

I modelli 730/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative istruzioni

Modelli e istruzioni

 

La nuova modulistica 2019 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10652/2019: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 23/04/2019) – Allegato C al Provv. Prot. n. 37462/2019, come modificato dal provvedimento del 4 aprile 2019 Prot. n. 80595/2019 – (3,9 MB)

 

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.04.2019, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, prot. n. 64377/2019.

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della riconducibilità delle attività non basta il codice ATECO

In tema di cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario, l’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Per la verifica della sussistenza di tali ultimo requisito, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate nei confronti della società a responsabilità limitata, necessario il controllo della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati.

 

Vedi: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 122 del 23 aprile 2019 – OGGETTO: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati – Criteri

Vedi: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 124 del 23 aprile 2019 – OGGETTO: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (nella specie, società cooperativa a r.l.) ed esercizio da parte della stessa cooperativa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati – Criteri




Commercialista socio accomandante di società in accomandita semplice. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

In tema di cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario, l’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. Come espressamente chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis. Pertanto, la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario e il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora il socio dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 125 del 23 aprile 2019.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2019

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Commenti

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori
di Marco Orlandi

Brevi note sul mantenimento della partita IVA del professionista deceduto
di Marco Peirolo

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Accantonamenti per TFM degli amministratori

 

Deduzione dell’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). Manca una norma espressa che ne limiti l’ammontare

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Amministratori di società  – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) – Accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori – Deducibilità accantonamento indennità di fine mandato – Criteri – Congruità e ragionevolezza – Artt. 17, comma 1, lettera c) e 105 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

 

Settore editoriale – Aliquota IVA per prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati

 

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

 

Esterometro – Operazioni soggette a comunicazione

 

Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 27 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regime speciale per le «piccole imprese» previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza – Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

 

Legislazione

 

Decretone “Rdc e Quota 100
Le disposizioni fiscali

 

Comma per comma, l’analisi normativa

Il testo del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» Artt. 4, 6, 7-bis, 8, 20, 24, 27 e 29

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

 

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l’invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 85 del 27 marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regimi speciale per le “piccole imprese” previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA a ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza- Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205




Nuovo Modello RLI locazioni dal 20 marzo 2019

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica», l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Il modello “RLI” è altresì utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti:

  • comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018);
  • contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”;
  • registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
  • registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
  • ravvedimento operoso;
  • gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
  • registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

Periodo transitorio

Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019.

Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento.

A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il presente provvedimento.

Link al provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 19 marzo 2019

Nuovi  software

Link al software di compilazione RLI (versione 3.0.2 del 02/04/2019 per l’adeguamento al nuovo modello e modifica risoluzione con cedolare)

Link al software di controllo RLI (versione 3.0.2 del 02/04/2019 per l’adeguamento al nuovo modello e modifica risoluzione con cedolare)




Manovra 2019: dal Mef le schede esplicative del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2019

Il Dipartimento delle finanze del Mef ha pubblicato le schede di sintesi relative alla Manovra di bilancio 2019.
Le schede consentono di consultare le disposizioni normative, le finalità delle stesse e individuare i destinatari della norma e la relativa durata.

Link alle schede Mef relative al Decreto fiscale (D.L. n.119/2018)

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Link alle schede Mef relative alla Legge di Bilancio (Legge n.145/2018)

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

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Speciale – Manovra 2019

La Legge di Bilancio 2019

 

Le principali misure
Schede provvedimento a cura del Mef

 

 Il testo della L. n. 145/2018

 

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

 

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

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Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfetaria per il periodo d’imposta 2017

Con il comunicato stampa di oggi (di seguito riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.

Si ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2019)

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale”. (Così, comunicato Mef n.7 del 14 gennaio 2019)




Ha il n. 145 la Legge di Bilancio 2019. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

 

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302, del 31 dicembre 2018, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019




Trattamento Irpef della cessione di un immobile acquisito a seguito di transazione derivante da lite avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità

In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all’azione di riduzione in ordine all’eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile acquisito per effetto dell’atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il “valore economico” dell’immobile ricevuto in cambio della rinuncia all’esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 27 dicembre 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Immobile trasferito con atto di transazione e successiva cessione dello stesso – Accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile, che, prima del decorso del quinquennio, la parte rinunciante intende alienare – Art. 67, comma 1, lettera b) e lettera l), e art. 68, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1965 c.c.




Dall’Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.0 del 21/12/2018)

AggiornamentoLink alla Versione Software: 2.0.7 del 05/01/2021  (aggiornamento all’11 maggio 2023Versione Software: 2.1.3 del 01/03/2023)

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

La nuova release consente la compilazione delle tre tipologie di fattura elettronica: fattura Ordinaria, fattura PA e fattura Semplificata

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio1 (SdI) – ai propri clienti.

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale Fatture e Corrispettivi ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

 




Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco, con i nostri migliori auguri di un felice anno nuovo. Grazie per averci scelto anche per il 2019!