Ecobonus, al via la nuova fase di prenotazione per i veicoli M1

Da lunedì 8 luglio disponibili altri 39.870.000 euro

A partire dal 5 luglio si apre una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, (Link: https://ecobonus.mise.gov.it/contributi/veicoli-di-categoria-m1) grazie alla disponibilità delle somme residue relative all’anno 2019, pari a 39.870.000 euro.

La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019.

A seguito dei necessari interventi informatici, la nuova disponibilità del Fondo sarà operativa per le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus, a partire da lunedì 8 luglio, alle ore 12.00.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2019

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Speciale – Misure per la crescita economica

 

Il Decreto Legge “Crescita” 2019 convertito in Legge

 

Le misure fiscali finalizzate al rilancio del Paese

Il testo del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Primi chiarimenti

 

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Ambito applicativo – Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e sanzioni ridotte nel primo semestre. La circolare con le novità introdotte dal Decreto “Crescita

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 29 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Operazioni di commercio al minuto e attività assimilate – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Primi chiarimenti – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 17, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 -Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. del 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Rottamazione e “Saldo e stralcio”. Online nuovi modelli e servizi per fare domanda entro il 31 luglio

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 3 luglio 2019

 

Con riferimento alle misure di natura fiscale, il provvedimento contiene disposizioni riguardanti:

L’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d’interesse per i professionisti sarà pubblicata nel prossimo numero

 

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Dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio. Tre i servizi dell’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico 

Pronte le indicazioni per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019). Un provvedimento del 4 luglio 2019, infatti, definisce le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico e approva le specifiche tecniche per l’invio dei dati.

Le modalità di trasmissione dei corrispettivi

In base al provvedimento, l’Agenzia metterà a disposizione (entro il 29 luglio 2019) tre servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.

Un primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consentirà l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.

Un secondo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione.

Infine una terza soluzione consentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

Nel dettaglio del provvedimento:

1. Modalità di trasmissione telematica e dati da trasmettere

1.1 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, 127, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nei termini previsti dal comma 6-ter del medesimo articolo 2, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

a) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.

1.2 La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

1.3 I servizi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo previsto dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

1.4 La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

 

 L’invio tramite intermediari

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione. (Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, Prot. n. 236086/2019, recante: «Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58», pubblicato il 04.07.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Processo tributario telematico obbligatorio. Il Mef illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici

Pubblicata la circolare Mef n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. La circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, in materia di giustizia tributaria digitale.

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – (CIR) n. 1 DF del 4 luglio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative Art. 16 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – DM 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015




È in rete la nuova al Guida al Contenzioso tributario

Pubblicata la versione aggiornata della “Guida al Contenzioso tributario”. Nel documento, cura dell’Agenzia delle Entrate, illustrate tutte le novità sul processo tributario telematico (PPT). Dalle notifiche di ricorsi e appelli via Pec al deposito degli atti processuali.

Link alla “Guida al contenzioso tributario” – Aggiornamento al 3 luglio 2019

Si ricorda che il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Come previsto dall’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha modificato l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, l’utilizzo della procedura telematica è divenuta modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali.

 

 




Rottamazione e “saldo e stralcio”. Online nuovi modelli e servizi per fare domanda entro il 31 luglio

 

Pronti i nuovi moduli per aderire alla “rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019. La riapertura dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il termine del 30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili agli sportelli e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili” e consultare le guide informative. Le dichiarazioni di adesione “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Al 30 aprile 1,7 milioni di domande.

Le nuove istanze di adesione si aggiungeranno alle oltre 1,7 milioni di domande già ricevute da Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 332 mila richieste per il “Saldo e stralcio” e quasi 1,4 milioni per la cosiddetta rottamazione-ter, per un totale di 12,9 milioni di cartelle “rottamate”. In particolare, considerato che ciascun contribuente poteva presentare più di una richiesta, le domande pervenute finora sono riferibili a una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti, di cui circa 320 mila per il “saldo e stralcio” e circa 1,2 milioni per la “rottamazione-ter”.

Come aderire

Per aderire alla cosiddetta “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, i contribuenti interessati devono presentare la domanda, entro il 31 luglio 2019, compilando il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”. In alternativa, è possibile utilizzare il modello DA-2018-R (per la “rottamazione-ter”) oppure il modello SA-ST-R (per il “saldo e stralcio”) che, adeguatamente compilati e insieme alla documentazione richiesta, devono essere inoltrati tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della direzione regionale dell’Agenzia a cui fa riferimento il contribuente. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è riportato sui nuovi modelli ed è disponibile anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda di adesione, infine, può essere presentata anche in tutti gli sportelli presenti sul territorio. Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.

Rottamazione-ter: le novità

Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 119/2018, che ha introdotto la terza edizione della rottamazione, è possibile definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Con il “Decreto Crescita” sono stati riaperti i termini di adesione ed è possibile presentare domanda per la “rottamazione-ter” fino al 31 luglio 2019. Non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il prossimo 31 luglio). Eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti.

Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Saldo e stralcio: le novità

Anche per il “Saldo e stralciola riapertura riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile. Chi intende ancora aderire al “Saldo e stralcio”, quindi, può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Anche in questo caso, le domande “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

I requisiti sono quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018): Il “Saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Si pagherà una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 3 luglio 2019)




Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori IVA sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire

Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA e ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare

Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° luglio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020

Testo coordinato – pdf

Motivi dell’aggiornamento – pdf

(Link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)

 




Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e immobili in locazione a canone concordato. Eliminati gli obblighi dichiarativi per fruire delle agevolazioni IMU e TASI

L’articolo 3-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. L’agevolazione spetta purché l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (cfr. risoluzione n. 1/DF del Dipartimento finanze del MEF del 17 febbraio 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2015, pag. 2455)

La norma previgente prevedeva che, per l’applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo doveva attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ora con le modifiche in esame, viene eliminato tale obbligo di attestazione. Si ricorda, inoltre, che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 675 della legge n. 147 del 2013.

La lettera b) del comma 1 aggiunge un periodo alla fine del comma 6-bis del richiamato articolo 13, che riduce al 75 per cento l’IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). Con le modifiche in esame si chiarisce che per usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione (indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.

In merito agli obblighi dichiarativi in tema di IMU e TASI, la Circolare n. 2/F del Dipartimento finanze del MEF del 3 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 692) ha rilevato la non necessità di approvare un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2012, pag. 2803). Ciò in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche. Il Dipartimento finanze del MEF ha rilevato che le medesime esigenze sono alla base dell’ulteriore problematica derivante dall’articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale, per la TASI, “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”. Si è chiarito al riguardo che un’applicazione rigorosa della norma comporterebbe che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile – che non hanno, quindi, assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU – dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI. Tuttavia, il DF chiarisce (in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con D.M. 30 ottobre 2012), con riferimento agli immobili locati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, è stato espressamente affermato che la dichiarazione “non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010”. In sostanza, il DF ha chiarito che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati; per le medesime esigenze di semplificazione innanzi citate, che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nelle fattispecie prima illustrate, si possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

 

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate, in sede di conversione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Articolo 3-quater
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».

 




Scontrini elettronici. La circolare che spiega i nuovi termini del Decreto crescita

Dal 1° luglio gli operatori IVA con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate (articolo 17 del D.L. n. 119/2018). In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Questi dati, come spiega la circolare 15/E del 29 giugno 2019, possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (D.L.n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Più tempo per l’invio

La circolare spiega che, come stabilito dal D.L.  n. 34, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. (Cfr. comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 29 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto)SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Anno 2019 Operazioni di commercio al minuto e attività assimilate – Primi chiarimenti – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 Art. 17, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136Art. 12-quinquies del D.L 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla legge del 28/06/2019, n. 58 (cd. Decreto Crescita”) – Art.22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Invio dei corrispettivi, attiva la procedura web dell’Agenzia per l’invio online dei corrispettivi alternativa ai registratori di cassa telematici

Flusso operativo “Documento Commerciale on line”

Un nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso. Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore IVA che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.




Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche i forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

La proroga al 30 settembre si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 (Dl crescita).

Chi è soggetto alla proroga

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

Termini di versamento

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2019)

Un estratto della risoluzione n. 64/2019:

L’articolo 12-quinquies, (del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge conversione) nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale d

 

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Il documento di prassi conferma quanto da noi sostenuto in un precedente intervento pubblicato nel versione on-line del settimanale, vedi:
Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019, con oggetto: INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 — Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Articolo 12-quinquies, del DL 30/04/2019, n. 34, inserito dalla legge conversione




Al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

L’articolo 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In altri termini vengono spostati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e quindi è di immediata applicazione.

Si ricorda che nel testo previgente i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

 Articolo 3-ter.

 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

 




Soppresse le sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca

 

L’articolo 3-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, dispone l’abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca, (ad es.: quando inizia il secondo quadriennio in un contratto di locazione “4+4”) previste al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A tal fine, il comma 1 dell’articolo in commento sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevedeva che «In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».

A tal riguardo si evidenzia che il comma 24, dall’art. 7-quater, comma 24, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod., dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ha modificato la disciplina della cedolare secca sugli affitti (ha sostituito il comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011) stabilendo che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. 

Si evidenzia, peraltro, che per gli atti di irrogazione sanzione non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, l’applicazione del principio del favor rei consente al contribuente di ottenere l’annullamento  delle sanzioni.

Per applicazione del principio del favor rei, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 4 marzo 2016, con oggetto: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Principio di legalità – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Profili procedimentali – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

Si ricorda che la “cedolare secca” è un regime opzionale, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva – pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti – dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che il comma 16 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato di ulteriori due anni (2018 e 2019) la “cedolare secca” al 10% per i contratti a canone concordato. In particolare, il citato comma 16 ha modificato il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) cd. “cedolare secca” per i contratti:

  • a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);
  • a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni prece-denti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

 Articolo 3-bis

 (Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l’ultimo periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
3. Al comma 2 dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

 

 




Incrementata la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi

L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, interamente sostituito dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Le nuove percentuali sono applicabili, peraltro, anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

A tal fine l’articolo in esame modifica l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23. Per effetto delle modifiche in parola, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

  • 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019);
  • 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, per effetto delle modifiche in sede di conversione in legge, a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2020 e 2021);
  • 70 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021(per i “solari”, 2022);
  • 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

Si precisa che l’IMU è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 E del 14 maggio 2014 (§ 8.1 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 779) l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati «esclusivamente» per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente”.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

Articolo 3.

(Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

 

 




Assistenza al processo tributario telematico: codice personale di assistenza per le chiamate al numero verde

Con l’obbligatorietà, dal 1° luglio 2019, del Processo Tributario Telematico (PTT)  potenziato il servizio di assistenza per l’utilizzo dei servizi telematici della Giustizia Tributaria.

Nell’ottica di fornire un supporto personalizzato,  un comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/,   rende noto che dalla prima settimana di Luglio gli utenti troveranno nella propria area riservata il nuovo “CODICE PERSONALE DI ASSISTENZA”. Il codice, composto da una stringa numerica composta da sette cifre,  personale e specifico per ciascun utente del PTT sarà attivo a partire dal 15 luglio p.v., per tutte le chiamate di assistenza al numero verde: 800 051 052.

L’utilizzo del codice personale consente agli operatori di riconoscere l’utente che richiede assistenza ed è funzionale alla tutela della riservatezza dei dati. La sua mancata comunicazione non consente al servizio di assistenza di indirizzare la chiamata a personale specializzato e dedicato.

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

In particolare, l’art. 16 “Giustizia tributaria digitale” prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.

Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto Direttore Generale delle finanze 6 giugno 2019, recante: estensione nelle rimanenti regioni del sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite “pagoPA

Vedi anche, il decreto del Direttore Generale delle finanze 10 marzo 2017, recante: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.

 

 




Approvato il modello del Certificato unico debiti tributari

 

Approvato, con le relative istruzioni, il modello Certificato unico debiti tributari ai sensi dellart. 364, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), contenente l’indicazione dei debiti risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette. Approvato, altresì, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta.

Si ricorda che il citato art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevede, al comma 1, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Al comma 2 precisa che l’Agenzia delle entrate deve adottare con proprio provvedimento modelli per la certificazione dei debiti tributari, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni nonché le istruzioni agli uffici competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

Pertanto, in applicazione delle citata disposizione, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019 ha approvavo, il modello ad uso degli uffici dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché il fac-simile ad uso dei soggetti interessati per la richiesta del certificato stesso.

Il provvedimento approva, altresì, le istruzioni relative alle modalità di rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.

 

È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14).

Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019: «Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati», pubblicato il 27.06.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il Decreto-Legge crescita economica è stato convertito in Legge

Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 27 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).

Il decreto-legge (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) contiene misure fiscali per la crescita economica (Capo I), norme per il rilancio degli investimenti privati (Capo II), disposizioni per la tutela del made in Italy (Capo III) e ulteriori interventi per la crescita (Capo IV).

Con riferimento alle misure di natura fiscale, il provvedimento contiene disposizioni riguardanti:




La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati

 

L’articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituisce la previgente l’agevolazione prevista dai commi da 28 a 34 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) – con un nuovo incentivo, volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES “relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti”. (Così, la relazione illustrativa — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

Più in dettaglio il comma 1 prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi d’imposta (individuati dall’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il “beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’ «incremento di patrimonio netto» registrato al termine dell’esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo (id est, il 2018 nella generalità dei casi). Ovviamente, l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente “agevolabile” negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto”.

La norma risultante dalla modifiche introdotte dalla Camera prevede che l’aliquota ordinaria (24 per cento) sia ridotta gradualmente seguendo 4 diversi step temporali: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali.

In particolare, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dispone l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) pari al 22,5 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019), al 21,5 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i “solari”, 2020), al 21 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2021), al 20,5 per i periodi d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i “solari”, 2022) e al 20 per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 (per i “solari”, a partire dal 2023).

In sintesi, l’aliquota agevolata viene così rimodulata

  • al 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019;
  • al 21,5 per cento per il 2020;
  • al 21 per cento per il 2021;
  • al 20,5 per cento per il 2022;
  • al 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime.

Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale IRES del 3,5 per cento (di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015), prevista per le banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore.

Il comma 2 reca la puntuale definizione di riserve di utili non disponibili (lettera a)), e cioè le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile (che disciplina la relativa distribuzione ai soci), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Ai sensi del comma 2, (lettera b)) l’«incremento di patrimonio netto» è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

— il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e

— il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che “si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora sostanzialmente ‘per masse’ e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – ad esempio apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di cash flow eccetera).

Facendo affidamento al bagaglio interpretativo formato in merito alla disciplina dell’ACE ed in particolare alla relazione illustrativa (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 377) delle previsioni del comma 5 dell’art. 5 del Decreto Mef 14 marzo 2012, secondo il quale costituiscono riserve di utili non disponibili – che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE – le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione restano escluse dall’agevolazione, in primis, tutte quelle riserve formate con utili non effettivamente realizzati in quanto derivanti da operazioni di valutazione.

Ne sono un esempio:

— la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell’art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile (equity method);

— la riserva di cui all’art. 2426, n. 8-bis), del codice civile derivante da attività e passività in valuta;

— la riserva per rivalutazioni volontarie;

— le riserve di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005”.

Per salvaguardare l’effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili: per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo. Ciò in quanto, per la determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente ove il reddito sia inferiore all’importo dell’utile rilevante, ovvero se il soggetto presenta perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l’ammontare. Il riporto, pertanto, dell’eccedenza, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.

I commi 4 e 5 recano norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

Il comma 4 in particolare prevede che per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR: società ed enti residenti nel territorio dello Stato e società non residenti), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale.

Ai sensi del comma 5, in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR) l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

Il comma 6 estende le norme in commento agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni in parola con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, i soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax o coloro che determinano il reddito su base catastale) e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di disposizioni di attuazione della disciplina in esame. Compreso, il meccanismo applicativo dell’agevolazione per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria. Con una modifica introdotta dalla Camera precisato che detto decreto è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 9, conseguentemente all’introduzione dell’agevolazione in esame, abroga le disposizioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34) che avevano previsto l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati

Articolo 2.

(Revisione mini-IRES)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. 8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.




Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

Con la risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate riepiloga l’impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018

Nel documento prassi evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L’invio della nuova delega

Per effetto dei provvedimenti del 29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019, e del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019, sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.

Ricordate le scadenze, l’Agenzia sottolinea l’opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. Tali servizi consentono, infatti, l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

  • le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
  • un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
  • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018 ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.

Gli effetti delle nuova delega

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell’nuovo invio delle delega. A tal proposito nel documento di prassi si sottolinea che l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

Sulla delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”

Infine, la risoluzione ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture  e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al al provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018. In particolare, conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).




Solo per gli investimenti realizzati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con coda al giugno 2020), super ammortamento al 130 per cento nel limite di 2,5 milioni. Scoperto il primo trimestre 2019

 

L’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento, ovvero l’agevolazione che prevede l’incremento del 30 per cento del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti perfezionati dall’1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2019. A meno che non si tratti di investimenti per beni “prenotati” a cui si applica della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (Cfr. articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

Il riferimento della norma in esame ai beni «strumentali» comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa o del professionista. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n.  196/E del 16 maggio 2008 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2008, pag. 2519). I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. Articolo 1 in esame, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi».

Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR. Detto costo è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Rispetto alle norme previgenti, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

La disposizione in esame, più in dettaglio, consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Al riguardo si rammenta che, ai sensi articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Si ritiene che le predette regole siano applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Come detto, possono beneficiare del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio”, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e agli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, l’articolo in esame esclude esplicitamente dalla proroga del super ammortamento gli investimenti effettuati, in «veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164, comma 1» del Tuir. L’articolo menzionato, nel caso di specie, fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Restano, pertanto, fuori dalla portata dell’art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell’art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento. Il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione. (cfr. risposte Ministero dell’Economia e delle finanze, webinar del 22 febbraio 2018).

Rispetto alle precedenti edizioni del super ammortamento, tuttavia, l’articolo 1 in esame introduce un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’artico 1 conferma i casi di esclusione dall’agevolazione in esame già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016. L’allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016.

Si ricorda l’art. 1, commi 91-97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016” — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2097) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. (Per approfondimenti, v. circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 7/2016, pag. 452 e risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dall’articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017 — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2096) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa (in pratica erano esclusi solo gli autoveicoli a deduzione limitata). Per i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, vedi circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2854) e risoluzioni n. 132 del 24 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2017, pag. 1915) e n. 145 del 24 novembre 2017 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

In particolare, nella citata risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, le Entrate precisano che se un bene strumentale dal costo non superiore a 516,46 euro viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40%, prevista dal “super ammortamento”, non può essere operata in un’unica soluzione, ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR;

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote relative alla maggiorazione del 30% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato tale misura agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero – a specifiche condizioni – fino al 30 giugno 2019. La misura è stata dunque prorogata al 2018, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla legge istitutiva. 




Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l’esito della domanda e gli importi

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la “Comunicazione delle somme dovute”, con l’esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l’invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

La classifica per regione, Lazio in testa

Vediamo nel dettaglio la ripartizione per Regione delle adesioni alla “rottamazione-ter” per le quali in questi giorni stanno arrivando le lettere di risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione. In totale sono 1 milione 389 mila le domande presentate da circa 1 milione 168 mila contribuenti (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta) entro il termine del 30 aprile 2019. In testa c’è il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte – Valle d’Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli – Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino – Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.

In chiaro gli importi dovuti

 Agenzia delle entrate-Riscossione invia le “Comunicazioni” tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. Con la “Comunicazione”, l’Agenzia informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di  luglio, nell’area  riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Le tipologie di comunicazione

 Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi. La prima (ATAccoglimento totale della richiesta) comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” con il calcolo di quanto dovuto; (APAccoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) si riferisce ai contribuenti che hanno debiti “rottamabili” per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”. Un’altra tipologia (identificabile con RI) riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione “23” rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”, così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione “23” contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.

Altre comunicazioni

È fissato al 31 luglio 2019 il termine entro il quale l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, come previsto dal DL n. 119/2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 31 luglio 2019, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 giugno 2019)

 

Avvertenze

La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2019

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Commenti

 

L’acquisto di azioni proprie: profili civilistici, contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Società a responsabilità limitata. Cambiano i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore)
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Assenza di soglie di punibilità per il delitto

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. Costituzionale la punibilità senza soglie

Corte Costituzionale – Sentenza n. 95 del 18 aprile 2019: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Assenza di soglie di punibilità per il delitto – Questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., per irragionevolezza della scelta legislativa di non prevedere, per il delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, soglie di punibilità omologhe a quelle prefigurate in rapporto al finitimo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dei cui al successivo art. 3 – Infondatezza della censura – Art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 3 Cost.»

 

Prassi

 

Consolidato nazionale – Requisito del controllo

Consolidato fiscale. Il trattamento delle “azioni proprie” ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 31 gennaio 2019: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – CONSOLIDATO NAZIONALE – Requisito del controllo – Rapporto di “controllo rilevante” e azione proprie possedute dalla controllata – Irrilevanza – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/12/2015»

 

Dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

Reddito d’impresa – Operazioni in valuta estera

Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti OIC adopter

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito d’impresa – Contribuente, OIC adopter – Operazioni in valuta estera – Uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera – Acquisto di azioni in valuta estera attraverso il conto aperto in valuta estera – Percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta – Cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio – Valutazioni di fine esercizio – Artt. 9 e 110, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426, comma 1, numero 8-bis, c.c.»

 

Attività di ricerca e sviluppo – Credito di imposta

R&S: i costi per le prestazioni dell’amministratore nell’attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d’imposta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 6 giugno 2019: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) – Attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società – Ammissibilità della spesa al Bonus R&S – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Modificato, da ultimo, dall’art. 1, commi da 70 a 72, della L. 30/12/2018 n. 145 – Decreto 27/05/2015»

 

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping Modalità di emissione delle note di variazione IVA

Tax free shopping: note di variazione IVA singole e solo con OTELLO 2. Non ammessa la precedente prassi di rilasciare un’unica distinta riepilogativa a modificazione delle fatture

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E dell’11 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping – Utilizzo del sistema OTELLO 2.0 – Modalità di emissione delle note di variazione IVA (sia in aumento che in diminuzione) – Artt. 26 e 38-quater, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 4-bis, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate n. 54088 del 22 maggio 2018»

 

Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio

Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 12 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio – Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da società consortile per l’esecuzione di lavori e servizi per l’esecuzione del contratto di appalto – Prestazioni di servizi rese dalla società consortile verso i propri consociati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 del codice civile – Effetti ai fini IVA e sull’imposizione diretta – Art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti

Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione, registrazione e conservazione, gestione del reverse charge e autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Emissione, registrazione e conservazione – Gestione del reverse charge e autofatture – Servizio di conservazione – Applicazione dell’imposta di bollo – Fatturazione di beni estratti da deposito IVA – Fatturazione in nome e per conto – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 1, commi 909 e ss., della L 27/12/2017, n. 205 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito, con modificazioni, in legge

Le modifiche all’articolo 2477 del codice civile contenute nel cd. Decreto “Sblocca cantieri

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, conv., con mod., dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»Art. 2-bis

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16/17 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

Modello di dichiarazione Redditi 2019-SP per le società di persone ed equiparate

Modelli e Istruzioni

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 2359/2019, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione Redditi 2019-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi».

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 10.06.2019 e tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 giugno 2019, prot. n. 184656/2019.

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

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Omissione del versamento di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Possibile il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato

L’articolo 4-decies, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, interviene sull’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

L’intervento normativo è volto a contrastare il comportamento di alcuni Uffici che hanno disconosciuto, interamente, gli effetti del ravvedimento in casi di carenze, anche di modesto importo, riguardanti gli interessi e/o le sanzioni oggetto di versamento. Comportamento, peraltro, avallato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19017 del 24/09/2015 (Presidente: Cicala M. Relatore: Caracciolo G). Nella citata sentenza, infatti, il Supremo Consesso ha statuito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria”. (Conf.: Sez. V, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018). Peraltro, tale orientamento, criticabile sul lato del rispetto del principio di “leale collaborazione”  risultava già non in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2011, pag. 1516).

La novella

Con l’introduzione del nuovo articolo 13-bis nel D.Lgs. n. 472 del 1997 ad opera dell’articolo 4-decies, rubricato: «Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale», si inserisce, nel corpo dei principi generali delle sanzioni tributarie, una norma interpretativa, con efficacia dunque retroattiva, ai sensi della quale l’istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell’articolo 13, del richiamato D.Lgs. n. 472 del 1997.

Si ricorda che l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni. Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2915) sono stati eliminati alcuni vincoli al ravvedimento operoso, che influivano sulla tempistica e sulle condizioni per l’accesso all’istituto: detti limiti non operano più e, dunque, oggi, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) o l’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973. (Vedi, al riguardo la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari (articolo 13, comma 1, rispettivamente lettere a), a- bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c)):

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

abis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’art. 15, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) ha sostituito l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 aprile 2016, § 3.1.2 – in “Finanza & Fisco” n. 3/2016, pag. 276).

Ravvedimento del versamento tardivo

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13-bis prevede che, ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Ravvedimento del versamento tardivo-frazionato

Il terzo periodo prevede che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

  • ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
  • ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 13-bis nel D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le disposizioni dello stesso si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. 

 

Di seguito, il testo approvazione dalla Camera

 

Art. 4-decies.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale) 1. L’articolo 13 si  interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate».

 


L’emendamento recepisce l’articolo 24 del Disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale» (Atto Camera: 1074)

 

 

 

Per saperne di più sul ravvedimento:

 

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per chi dimentica di presentare la delega

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) continua – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a saldo zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 17 e 19 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 6 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Nella circolare al Paragrafo 4.2. “Ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo: determinazione della misura della sanzione ridotta, precisato che, “con risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2011, pag. 1516) è stata ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento in maniera c.d. frazionata, ossia la possibilità di perfezionare un ravvedimento parziale rispetto al quantum dovuto. Tuttavia, è stato chiarito che, a tale fine, è necessario che siano corrisposti – oltre all’imposta – anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Se tra un versamento e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento (compreso una comunicazione ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

Deve escludersi, invece, qualunque possibilità di “rateazione delle somme da ravvedimento”, ossia che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro del tributo, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”. Né può il contribuente, nel caso di omesso o carente versamento, beneficiare della percentuale di riduzione dell’intera sanzione nelle misure più vantaggiose previste dalla lettera a) del citato articolo 13, per il solo fatto di aver versato una prima rata di quanto complessivamente dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di commissione della violazione”.

Ciò premesso, allo stato attuale, emerge che, sebbene l’istituto del ravvedimento si perfezioni (anche parzialmente) solo all’esito della procedimento complesso – consistente sia nelle regolarizzazione del comportamento (versamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni, sia nel versamento degli interessi -, tuttavia non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. Resta inteso, comunque, che, ai fini della determinazione della riduzione disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata. È evidente, peraltro, che, nelle more della definizione, il contribuente accetta il rischio di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento ciò che impedirebbe il perfezionamento dell’istituto e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria.

Applicando tali principi al caso in cui si assiste a un tardivo (ad esempio 20 giorni) ma integrale versamento del tributo dovuto, senza alcuna corresponsione di sanzioni e interessi, alla luce del tenore dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, si può ritenere che:

— la sanzione applicabile sia quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento (nel caso ipotizzato la sanzione del 15 per cento disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 – sanzione del 30 per cento ridotta alla metà);

— gli interessi moratori siano dovuti per il periodo del ritardo (venti giorni);

— la riduzione sanzionatoria applicabile sia riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento (cfr. circolare n. 180 del 1998 — in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 29);

— se, medio tempore, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento, il contribuente che non abbia versato ancora sanzioni e interessi perda la possibilità di avvalersi dell’istituto.

Emerge, pertanto, che il momento rilevante per valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento (anche parziale) in concreto applicabile è quello in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

Ad esempio, laddove il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso e il versamento del tributo è stato effettuato tardivamente in due tranches, una entro 30 giorni dalla scadenza e l’altra successivamente, entro 90 giorni, la riduzione applicabile è quella in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati. Ciò significa che il contribuente può:

  • ravvedere autonomamente i singoli versamenti applicando la riduzione di cui alle lettere a) e a-bis) rispettivamente alle sanzioni calcolate sulla prima e sulla seconda tranches, se i versamenti delle sanzioni medesime e degli interessi sono eseguiti rispettivamente entro il termine di 30 e di 90 giorni;
  • ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione che tiene conto del momento in cui la stessa è regolarizzata.

 

La disciplina del ravvedimento operoso, così come modificata dalla legge di stabilità per il 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 9 giugno 2015: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo – Ambito di applicazione delle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 – Possibilità della rimozione delle violazioni usufruendo della mitigazione delle sanzioni non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad es., carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali) – Qualificazione ai fini dell’applicazione della lett. a-bis) – Violazioni non commesse mediante la dichiarazione nonostante il loro ammontare sia determinato o determinabile nella dichiarazione – Conseguenze – Il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre dal decorso del termine di scadenza del versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione – Art. 1, comma 637, della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Carenti versamenti di imposte e sanzioni: il parziale omesso versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con la maggiorazione dello 0,40 per cento non si equipara al ritardato pagamento. Ammesso il ravvedimento “parziale” in proporzione al versato e scusabili gli errori di lieve entità nel versamento di somme dovute per istituti definitori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 2 agosto 2013: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione – Versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei 30 giorni successivi alla scadenza – Insufficiente versamento – Sanzioni applicabili – Determinazione – Assimilazione all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento – Conseguenze – Applicazione della sanzione del 30 per cento solo alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo – Art. 17, del DPR 07/12/2001, n. 435 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – Ammissibilità del ravvedimento “parziale” – Ammissibilità – Anche nel caso in cui la sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • RISCOSSIONE – Accertamento – Acquiescenza del contribuente o definizione delle sole sanzioni – Versamenti definitori previsti dagli artt. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute – Perfezionamento delle definizioni in caso di pagamento insufficiente di lieve entità – Possibilità – Condizioni – Art. 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 17, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Ammesso il ravvedimento “parziale” dell’omesso versamento limitato agli importi pagati contestualmente agli interessi e le sanzioni ridotte

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 23 giugno 2011: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzione ridotte e degli interessi – Ravvedimento “parziale” o “frazionato” con sanzioni e interessi calcolati volta per volta in base al debito d’imposta residuo nel rispetto delle le relative scadenze – Ammissibilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Correttivo-bis delle sanzioni tributarie: i chiarimenti sul “cumulo”, regime transitorio e penalità per la periodica IVA

Circolare del Ministero delle Finanze n. 138 E del 5 luglio 2000: «SANZIONI TRIBUTARIE – Modifiche alla disciplina – D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive – D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e D.Lgs. 18/12/1997, n. 473»

 

La circolare del Ministero delle Finanze sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione

Circolare del Ministero delle Finanze n. 23 E del 25 gennaio 1999: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione – D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni»

 

Il ravvedimento in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e tributi similari

Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 E del 23 luglio 1998: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento in materia di imposte dirette, di IVA, di imposta di registro e tributi similari – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, come sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 05/06/1998»

 

Dalle Finanze le istruzioni articolo per articolo per l’applicazione delle regole generali del nuovo sistema sanzionatorio

Circolare del Ministero delle Finanze n. 180 E del 10 luglio 1998: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni»

 

Il Nuovo Regime delle Sanzioni Amministrative Tributarie

Circolare del Comando generale della Guardia di Finanza — III Reparto Operazioni — 1° Ufficio Operazioni (CIR) Prot. n. 107000 del 25 marzo 1998

 

Diritto annuale alle camere di commercio

Diritto annuale alle camere di commercio: il parziale omesso versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento non si equipara al totale ritardato pagamento. Ammesso il ravvedimento “parziale” in proporzione al versato

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – n. 172574 del 22 ottobre 2013: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento – Versamento del diritto annuale con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei 30 giorni successivi alla scadenza – Insufficiente versamento – Sanzioni applicabili – Determinazione – Assimilazione all’omesso versamento parziale e non già al totale ritardato pagamento – Conseguenze – Applicazione della sanzione solo alla frazione dell’importo non versato – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 4, comma 1 del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Art. 44, della L. 12/12/2002, n. 273 – Art. 17, della L. 23/12/1999, n. 488 – Art. 8 del D.M. 11/05/2001, n. 359 – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento del diritto annuale – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – Ravvedimento “parziale” – Ammissibilità – Anche nel caso in cui le sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo – Art. 6, del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»




La Camera approva il Cd. “Decreto crescita” . Il testo passa al Senato

La Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge  30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.C. 1807-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora al Senato della Repubblica.

Vedi anche:

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

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I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l’attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l’informativa CNDCEC, lo stesso Ministero “ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di reiscrizione”.

La risposta fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle “Domande Frequenti” dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)




Calabria e Molise. Come applicare le maggiorazioni IRAP e IRPEF per il piano di rientro dal deficit sanitario

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell’esercizio 2018 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Quindi, per l’anno d’imposta 2019, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l’automatica applicazione delle maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

Come funziona la maggiorazione Irap

La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap per il 2019 che dovrà essere determinato:

  • con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2018 maggiorata di 0,15 punti percentuali;
  • con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

La maggiorazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef

Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2019, previsto per le Regioni Calabria e Molise, si precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2020. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2019 applicando l’aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2018, alle quali si applica la previgente aliquota.

In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2019, i sostituti d’imposta dovranno applicare l’aliquota maggiorata pari a 2,03 punti percentuali per il versamento dell’addizionale regionale con riferimento alla Regione Calabria mentre, per la Regione Molise, la maggiorazione delle aliquote è prevista sulla base degli scaglioni di reddito come di seguito indicata:

 

fino a 15.000 euro 2,03%
da 15.001 a 28.000 euro 2,23%
da 28.001 a 55.000 euro 2,43%
da 55.001 a 75.000 euro 2,53%
oltre 75.000 euro 2,63%

 

(Così, comunicato stampa, Agenzia delle entrate del 21 giugno 2019)




On-line la guida dell’Agenzia delle entrate agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

 

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

In vista della prima applicazione, l’Agenzia delle entrate ha diffuso una guida agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nella pubblicazione vengono illustrati  i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale che, a partire dalla dichiarazione Redditi 2019, sostituiscono gli studi di settore e i parametri.




Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l’applicazione a forfetari e minimi?

Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

La proroga, pertanto, riguarda, tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali. La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA. Al riguardo, si ritiene, infatti, che possano trovare applicazione i principi sottesi alle indicazioni fornite con la risoluzione n. 173 del 16 luglio 2007, (in “Finanza & Fisco” n. 28/2007, pag. 2312) concernente la proroga dei termini di versamento disposta per l’anno 2007 dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 nei riguardi dei soggetti interessati dagli studi di settore. Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013 – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)  

Si ricorda, inoltre, che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2166), l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento, causato dai ritardi nel rilascio dei software di calcolo della congruità agli studi di settore, opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori al limite stabilito, dal decreto ministeriale di approvazione). Ha nostro giudizio, lo stesso discorso vale, evidentemente, per il software il tuo ISA. In pratica, la proroga in esame si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio «che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Sul punto si attendono, comunque, chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria. (n.d.r. con risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA).

Per elenco degli ISA per il periodo d’imposta 2018, vedi tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte generale (in Finanza & Fisco n. 14-15/2019, inserto staccabile)

 

Di seguito, il testo dell’emendamento in corso di approvazione dalla Camera

 

 

Art. 12-quinquies.
(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

 

1. Il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

«6ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del- l’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto».

2. Al comma 542 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»