Richieste garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25mila euro. Dall’Abi uno schema esemplificativo

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con un’ulteriore lettera circolare, ha comunicato alle banche che a partire da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso (c.d. Decreto Liquidità).

Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

Tale schema è disponibile anche sul sito ABI (www.abi.it). (Cfr. comunicato Abi del 16 aprile 2020)

Di seguito il Link:

https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/16-04-%20comunicato%20stampa%20Abi%20%28002%29.pdf




Decreto liquidità: via libera della Commissione Ue a nuove regole per garanzie a imprese e professionisti | Online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro

 

 

A seguito della pubblicazione del Decreto “liquidità” in Gazzetta ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell’approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles.

Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.

È già disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente. (Così, comunicato del 14 aprile 2020 del MiSE)

Documenti:

Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (docx) – Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del D.L. Liquidità per la richiesta di garanzia.
(link al sito: https://download.mise.gov.it/Allegato-4-bis.docx

Scarica il modulo dal sito fondidigaranzia.it 




Decreto “Liquidità”. Primi chiarimenti e risposte a quesiti sulle principali misure fiscali

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

 

Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole

 

La Circolare chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

 

Disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

 

Inizialmente introdotto col decreto “Cura-Italia”, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto “liquidità”. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020

 

Beneficiari: con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che:

  • vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base
  • in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non

Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione ai ricavi e compensi: la circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

 

Metodo previsionale per il versamento degli acconti

 

La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

 

Assistenza fiscale a distanza

 

Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2020)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020, con oggetto: DECRETO “LIQUIDITÀ” – Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Disposizioni fiscali – Primi chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità”)»

 

Si ricorda che in relazione alle previsioni fiscali contenute negli atti normativi precedenti il Decreto “liquidità” e, in particolare, relativamente al Decreto “Cura Italia”, sono stati forniti chiarimenti i seguenti documenti di prassi:

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Artt. 60 e 61, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 20 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Esercenti attività d’impresa – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus – Precisazioni – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Art. 61, comma 2, lett. da a) a q), del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 20 marzo 2020: «DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpelli – Ordinario, probatorio e antiabuso – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo – Art. 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Interpello sui nuovi investimenti -Art. 2 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori -Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 20 marzo 2020: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei termini in relazione alla sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado – Precisazioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 68 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 23 marzo 2020: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini per impugnare – Procedimento di accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – Cumulabilità con la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Art. 6, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 marzo 2020: «PROCEDIMENTI – ISTANZE – Sospensione dei termini – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del DPR 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, comma 1, del Decreto “Cura Italia”.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Risposte a quesiti -D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 9 aprile 2020: «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Misure specifiche a sostegno dei lavoratori – Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori chiarimenti – Esemplificazioni – Art. 63 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2020

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Commenti

 

Sancita la minor invadenza del fermo amministrativo sul rimborso IVA
di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Rimborsi IVA – Fermo amministrativo o garanzie

 

Limiti e presupposti della sospensione per carichi pendenti dei rimborsi IVA. Il rimborso IVA non può essere sospeso in caso di fideiussione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 2320 del 31 gennaio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi – Condizioni – Sospensione ex art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997 – Annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di irrogazione delle sanzioni – Conseguenze – Artt. 18 e 23, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi – Garanzia per i rimborsi IVA ex art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972 – Carichi fiscali pendenti – Strumenti cautelari previsti dagli artt. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 69 del RD n. 2440 del 1923 – Inutilizzabilità durante il periodo di vigenza della garanzia chiesta e ottenuta ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Art. 2 Cost. – Art. 69, del R.D. 18/11/1923, n. 2440 – Art. 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 23, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

  • Sezioni tributarie

 

Sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale

 

Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche e vizi motivazionali della sentenza del giudice di merito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 5428 del 27 febbraio 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Contenuto della sentenza – Vizi di motivazione – Motivazione apparente – Identificazione della ratio decidendi – Conseguenze – Esclusione della mera apparenza della motivazione – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111 Cost. • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Abuso del diritto – Utilizzo di regimi opzionali agevolati

 

Le rivalutazioni delle partecipazioni superano il test dell’abuso del diritto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7359 del 17 marzo 2020: «ABUSO DEL DIRITTO – Configurabilità – Condizioni – Onere della prova – Riparto – Criteri • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Operazioni societarie – Utilizzo di regimi opzionali, quali la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento di valore delle partecipazioni – Utilizzo delle rivalutazioni (quote delle persone fisiche e beni d’impresa) al fine di incassare riserve utili della società partecipata sotto forma di corrispettivo di vendita di quote societarie – Aggiramento della ratio della disciplina delle rivalutazioni finalizzata a favorire la circolazione delle partecipazioni societarie verso terzi – Configurabilità in operazione elusiva per mezzo della quale il contribuente percepisce, sotto forma di corrispettivo della cessione della propria quota, riserve di utili, altrimenti tassabili ex art. 44 del DPR n. 917/1986 – Esclusione – Ragioni – La rivalutazione delle partecipazioni tanto come bene di impresa, quanto del contribuente nella società è avvenuta in forza di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolative – Non sussistenza di un indebito risparmio d’imposta rispetto alla ordinaria tassazione – Art. 2, comma 2, del D.L. 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L. 21/02/2003, n. 27 – Sezione II, capo I della L. 21/11/2000, n. 342 – Art. 37-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019

 

Nuova IMU. Le prime risposte del Mef

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 18 marzo 2020: «FINANZA LOCALE – Imposta municipale propria (IMU) – Acconto 2020 – Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli – Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali – Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767 – IMU enti non commerciali – ISCOP – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – Area fabbricabile pertinenza del fabbricato – Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU – Dichiarazione IMU – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 738 a 782 della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)»

 

Difesa del contribuente nel processo tributario – Professionisti non iscritti in albi professionali

 

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

 

Decreto legge “Cura Italia”

 

Misure fiscali del Decreto “Cura Italia”: diffuso il primo quesitario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Risposte a quesiti -D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




In Gazzetta il D.P.C.M. con le attività che potranno riaprire il 14 aprile 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.».

Le disposizioni del D.P.C.M. producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 3 maggio 2020.

Con il nuovo provvedimento, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.

Vedi le attività che potranno riaprire il 14 aprile secondo il nuovo D.P.C.M.

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020

 

 

 

 

 

 




Emergenza Coronavirus:  l’Agenzia delle entrate ha semplificato le richieste di servizi essenziali 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

Di seguito il contenuto della pagina informativa pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it

 

“Ti ricordiamo che molte pratiche fiscali possono essere gestire utilizzando i servizi dell’Agenzia (con o senza registrazione).

Se sei già in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici (Fisconline, Entratel o Spid), è importante che continui a usare gli appositi servizi già presenti all’interno dell’area autenticata.

 

Richiesta certificati

 

Le imprese possono richiedere i certificati (per esempio, carichi pendenti, residenza fiscale) tramite pec del soggetto interessato.

Al messaggio dovranno essere allegati:

  • copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o richiesta sottoscritta con firma digitale;
  • eventuale documentazione allegata;
  • copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d’identità del delegante;
  • attestazione di versamento (F24) dell’imposta di bollo dovuto sia per l’istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (c.d. tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l’imposta di bollo (€ 32,00) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di € 12,40, salvo richiesta di integrazione da parte dell’ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo pec utilizzato per la richiesta.

 

Codice fiscale e tessera sanitaria

 

La richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati e nei casi di comprovata urgenza può essere trasmessa tramite pec o e-mail. Il messaggio dovrà contenere:

  • copia del modello AA4/8 – pdf compilato e sottoscritto con firma autografa o il modello firmato digitalmente;
  • eventuali documenti a supporto (per esempio, certificato di nascita o dichiarazione di nascita rilasciata dall’ospedale, in quest’ultimo caso il genitore dovrà accertare l’avvenuta iscrizione all’Anagrafe comunale, copia della denuncia di furto o smarrimento);
  • copia del documento di identità del richiedente.

Il certificato del codice fiscale/tessera sanitaria, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.

 

Attenzione: la tessera sanitaria con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è valida fino a tale data (art. 12 Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020).

 

Dichiarazione di successione

 

Attenzione: termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18). Resta fermo l’obbligo per i professionisti di trasmette le dichiarazioni di successione telematiche per i propri clienti tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Per l’invio delle dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) i professionisti dovranno utilizzare esclusivamente il canale Pec.

 

Il chiamato all’eredità che decide comunque di presentare la dichiarazione deve inviarla online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline).
In caso di impossibilità di trasmissione della dichiarazione di successione telematica o nei casi di dichiarazione integrativa di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) è possibile presentare la dichiarazione e i relativi allegati inviando una e-mail o una pec all’indirizzo dell’Ufficio competente in base all’ultima residenza del defunto.

Il messaggio di posta elettronica deve contenere:

  • il modello di dichiarazione di successione (modello telematico – pdf e mod. 4 – pdf), conforme a quello approvato, debitamente compilato e sottoscritto;
  • la documentazione a supporto necessaria (per esempio, copia del testamento pubblicato o estremi di registrazione, altra documentazione richiesta nelle istruzioni fascicolo 1 – pdf e fascicolo 2 – pdf per la compilazione del modello);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso degli originali dei documenti e delle dichiarazioni necessarie nonché della conformità a questi delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio la documentazione in originale una volta terminato il periodo emergenziale)
  • copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione;
  • copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell’apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

E’ comunque possibile l’invio della dichiarazione e della documentazione sopra indicata attraverso raccomandata per la cui data di presentazione farà fede il giorno di consegna all’ufficio postale.

 

Registrazione atti privati

 

Attenzione: termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18).

Il contribuente che decidesse comunque di richiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o pec inviando la seguente documentazione:

  • l’atto firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
  • il modello 69 – pdf o RLI – pdf debitamente compilato e sottoscritto;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale (dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell’atto sottoscritto digitalmente);
  • la copia del documento di identità del richiedente;
  • il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (RLI accessibile con le credenziali di Fisconline).

 

Rimborsi fiscali

 

Le richieste di rimborso di imposte dirette, IVA o di altre imposte indirette, possono essere trasmesse tramite e-mail, pec o raccomandata inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente;
  • documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso;
  • copia del documento di identità del richiedente.

Le coordinate bancarie o postali per l’accredito dei rimborsi (modulo – pdf) possono essere comunicate all’Agenzia tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), tramite raccomandata o tramite pec, di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile.

 

Abilitazione servizi telematici

 

L’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) può essere richiesta attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp).

In alternativa è possibile inviare il modello di richiesta – pdf firmato digitalmente in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (pec). L’indirizzo pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del pin verrà prelevata direttamente dal richiedente, selezionando dalla home page del sito www.agenziaentrate.gov.it i seguenti link: Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il PIN a un Ufficio e inserendo i dati contenuti nella stampa inviata dall’ufficio.

 

Assistenza

 

Anche l’assistenza tramite canale telefonico rappresenta un servizio fondamentale.

Se hai bisogno di informazioni su:




Le relazioni del decreto legge “Cura Italia bis”

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (Atto Camera n. 2461) presentato l’8 aprile 2020 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»

 

La ratio del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461

 

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461




Decreto-legge “Cura Italia”: approvato con modifiche dal Senato | Il testo passa alla Camera

Il Senato, giovedì 9 aprile, con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni, ha approvato il maxiemendamento 1.900 interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl n. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, per l’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.




Premio ai dipendenti di 100 euro. Esempi di calcolo e ulteriori chiarimenti

Il premio ai lavoratori dipendenti di 100 euro non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato nel punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Questi gli ulteriori chiarimenti forniti con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 in merito al premio di 100 euro che l’articolo 63 del decreto legge “Cura Italia” riconosce ai lavoratori dipendenti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 9 aprile 2020: «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Misure specifiche a sostegno dei lavoratori – Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori chiarimenti – Esemplificazioni – Art. 63 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 




Decreto legge “Cura Italia Bis”. Le misure a sostegno della liquidità delle imprese | La circolare ABI

L’ABI con lettera circolare già diffusa questa mattina a tutti gli Associati, ha fornito subito alle banche una tempestiva informazione del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94.

Nella circolare sono illustrate le principali disposizioni sulle quali l’Associazione bancaria italiana richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo degli Associati, vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche. La circolare per l’immediata applicazione del Decreto legge per la liquidità è firmata dal Presidente Antonio Patuelli, dal Direttore generale Giovanni Sabatini e dal Vice direttore generale Gianfranco Torriero Il Decreto legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19. (Così, comunicato stampa ABI del 9 Aprile 2020)

Link alla Circolare ABI 9 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000686, con oggetto: D.L. 8 aprile 2020, n.23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese (link al sito web: https://www.abi.it/)




In Gazzetta il decreto Cura Italia bis | Slittano i versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio

È stato pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», varato dal Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020.

Link al testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

La ratio del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461




C.d.M. del 6 aprile 2020. Approvate nuove misure urgenti per le imprese, i settori strategici e la giustizia (anche tributaria) | Nel D.L. nuove proroghe per tasse e contributi

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

 

Link al testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

 

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Nello specifico:
• le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
• la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
• l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
• per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le P.M.I., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Tale intervento avviene:
• in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
• disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
• sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
• sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
• anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
• prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
• estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
• IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
• sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
• per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
• ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate,

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:
• lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
• l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.




Il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 il D.P.C.M. che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

 

Di seguito il testo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579

 

Link alla raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/

 

 




Emergenza COVID-19. Sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino a nuova comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che la chiusura al pubblico dei propri sportelli sul territorio nazionale, prevista in precedenza fino al 3 aprile, è stata prorogata fino a nuova comunicazione. Nell’attuale situazione straordinaria, dovuta alle misure introdotte per far fronte all’emergenza COVID-19, i contribuenti possono utilizzare i servizi web, disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick.

Si ricorda che i provvedimenti in materia di riscossione contenuti nel decreto legge “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) prevedono la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 maggio, mentre le cartelle di pagamento già notificate prima della sospensione e con termini in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, dovranno essere pagate entro il 30 giugno.

Sul sito web di Agenzia Riscossione è possibile consultare l’apposita sezione sull’emergenza Coronavisrus con tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative alle disposizioni introdotte dal decreto e trovare i nuovi contatti email attivati per eventuali richieste urgenti e indifferibili relative, ad esempio, a procedure avviate prima del periodo di sospensione.

Per informazioni e assistenza è anche disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da rete fissa che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 3 aprile 2020)




Misure fiscali del Decreto “Cura Italia”: diffuso il primo quesitario

Il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è stato prorogato solo al 20 marzo 2020. Salva, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. L’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi. La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione. Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. Il Credito d’imposta per negozi e botteghe maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti e associazioni sull’applicazione delle misure di carattere fiscale contenute nel Decreto “Cura Italia”

Si ricorda che con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. Decreto “Cura Italia”) sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Riguardo le misure di carattere fiscale, il Decreto “Cura Italia” con le disposizioni del Titolo IV rubricato «Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese»:

  • proroga e sospende i termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
  • sospende i termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • introduce misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.

Inoltre, ulteriori previsioni di carattere fiscale sono recate anche da singole disposizioni inserite nell’ambito del decreto legge con riferimento, fra l’altro, alle «Misure a sostegno del lavoro» (Titolo II) ed alle «Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario» (Titolo III).

Da segnalare infine, tra le disposizioni inserite nel Tiolo V («Ulteriori disposizioni»), quelle relative al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria, nonché alla sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del Decreto, l’Agenzia delle entrate ha già fornito i primi chiarimenti con i seguenti documenti:

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Artt. 60 e 61, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 20 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Esercenti attività d’impresa – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus – Precisazioni – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Art. 61, comma 2, lett. da a) a q), del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 20 marzo 2020: «DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpelli – Ordinario, probatorio e antiabuso – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo – Art. 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Interpello sui nuovi investimenti -Art. 2 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori -Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 20 marzo 2020: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei termini in relazione alla sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado – Precisazioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 68 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 23 marzo 2020: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini per impugnare – Procedimento di accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – Cumulabilità con la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Art. 6, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 marzo 2020: «PROCEDIMENTI – ISTANZE – Sospensione dei termini – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del DPR 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Ora, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti da parte di contribuenti e associazioni in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la citata circolare n. 8 del 3 aprile 2020, ad integrazione dei documenti di prassi sopra richiamati, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sotto la forma della risposta a quesiti.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2020: «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2020

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Speciale – Decreto legge  “Cura Italia”

 

D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”. Guida alle misure fiscali

 

Il Decreto-Legge “Cura Italia”

Il testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» — Artt. 55 e 56, da 60 a 71, 83, 106 e 127

Coordinato con il testo della relazione illustrativa

 

Primi chiarimenti

Proroga dei versamenti al 20 marzo per tutti. Primo elenco delle attività con la sospensione dei pagamenti per attività operanti nei settori maggiormente colpiti

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Artt. 60 e 61, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

Integrato l’elenco (non esaustivo) delle attività con la sospensioni dei pagamenti per attività operanti nei settori maggiormente colpiti

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus – Precisazioni – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Art. 61, comma 2, lett. da a) a q), del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (C/1). Istituito il nuovo codice tributo utilizzabile dal 25 marzo 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 20 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Esercenti attività d’impresa – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

Così la sospensione dei termini delle istanze di interpello

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 20 marzo 2020: «DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpelli – Ordinario, probatorio e antiabuso – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo – Art. 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Interpello sui nuovi investimenti -Art. 2 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori -Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

Accertamenti esecutivi e Decreto “Cura Italia”. Per il Fisco solo sospensione breve

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 20 marzo 2020: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei termini in relazione alla sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado – Precisazioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 68 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

Accertamento con adesione e termini per il ricorso: confermato l’impatto della disciplina relativa alla sospensione ex art. 83 del Decreto “Cura Italia”. Delineate le procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 23 marzo 2020: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini per impugnare – Procedimento di accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – Cumulabilità con la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Art. 6, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218»

 

Sospensione dei termini. Le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 marzo 2020: «PROCEDIMENTI – ISTANZE – Sospensione dei termini – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del DPR 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 

 

 

Revisione legale dei conti

 

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti
Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2020

 

 

 

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In corso tentativi di truffa. Attenzione alle false email sui rimborsi del Fisco

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2020)




Indennità COVID-19. Diffuse le istruzioni sui requisiti | Dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Si ribadisce che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.

L’Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l’indennità e sulla modalità di richiesta con la circolare n. 49/2020, pubblicata oggi sul sito.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
  • lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
  • lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • collegandosi con il sito dell’Istituto e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l’utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

(Così, comunicato stampa Inps del 31 marzo 2020)

Si ricorda che dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è contingentato, dal lunedì al venerdì, in base ai seguenti orari giornalieri:

  • dalle ore 8 alle ore 16 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • dalle ore 16 alle ore 8 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente

disponibili.

  • Accesso libero sabato e domenica.

Guida all’invio della domanda

 

 

Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”




Inps: pubblicate on line le circolari operative per l’attuazione di alcune misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto “Cura Italia”

Con le circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020, l’Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

La circolare 47/2020 prevede l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”. Per la CIGO e l’assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale.

La CIGO e l’Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.

È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica.

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.

Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La circolare 45/2020, poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all’Inps del congedo COVID 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza.

Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto “Cura Italia”, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il bonus può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e può arrivare fino a 600 euro.

Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro.

Il bonus potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia.

La domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

  • online, utilizzando l’apposito servizio telematico “Bonus servizi di baby-sitting” disponibile nella sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”. La domanda di Bonus babysitting può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli  stessi. (Così, comunicato stampa Inps del 30 marzo 2020)

 

Link al testo della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga – Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 – Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020 – Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) – Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige – Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole – Cassa integrazione in deroga – Istruzioni operative e modalità di pagamento – Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate – Adempimenti contributivi – Artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”




Pronto il nuovo modulo per le richieste di sospensione delle rate mutui “prima casa”

 

È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.

Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei potenziali beneficiari a:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste.

Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro, o il sito di Consap.

Link al modulo per chiedere la sospensione del mutuo sulla “prima casa“ (Link sito web: Dipartimento del Tesoro)

Documenti correlati

Link al comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 61 del 28 marzo 2020

Link al decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: «Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».  (Link sito web: Gazzetta Ufficiale)

Vedi anche  (Link sito web: Dipartimento del Tesoro)
Sospensione mutui prima casa
Interventi per la casa

Sostegno liquidità famiglie ed imprese tramite il sistema bancario  (Link sito web: Mef)
Le Faq del Mef sulle misure economiche – Covid-19  (Link sito web: Mef)
Consap  (Link sito web: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.)




Supporto alla liquidità. Nota congiunta Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc sulla moratoria su mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una task force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia.

La garanzia del Fondo è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni quando siano rispettate alcune condizioni, fra cui l’imprenditoria femminile, per i prestiti nel Mezzogiorno e per i finanziamenti per investimenti, nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

La Task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già positivamente avviato tra le parti in questi giorni, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a ‘Domande e Risposte’ nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La task force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa. (Così, comunicato Stampa congiunto n. 62 del 29 marzo 2020)

Link alla sezione dedicata alle risposte domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto 18/2020 (nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

 




Mutui “prima casa”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto per l’estensione dell’operatività del Fondo Solidarietà

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 82 del 28 marzo 2020) il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze. (Così, Comunicato Stampa Mef n. 61 del 28 marzo 2020)

Link al decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: «Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».




Ammortizzatori sociali Covid19: diffusa la circolare Inps per gestire la CIG

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Inps ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”; unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, evidenziato come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nel documento interpretativo chiarito, in adesione alla volontà del legislatore d’urgenza di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, che anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale, come per la CIGO e l’assegno ordinario, “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”.

 

Link al testo della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito –  Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga – Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 – Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020 – Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) –  Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige – Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole – Cassa integrazione in deroga – Istruzioni operative e modalità di pagamento – Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate – Adempimenti contributivi – Artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”  




Indennità anche ai professionisti iscritti alle Casse

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto legge “Cura Italia” riservata agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. 




Sospensione dei termini. Le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

 L’articolo 67, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

  • gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
  • le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986;
  • la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Sugli effetti del citata sospensione, l’Agenzia delle entrate, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020 ha diffuso i primi chiarimenti.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020, con oggetto: Sospensione dei termini per lo svolgimento dei procedimenti – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt.31-ter e 31-quater del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)




Decreto “lockdown” . Dal Viminale i primi chiarimenti | Focus sulle nuove sanzioni, anche penali

Con l’entrata in vigore delle nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto legge n.19/2020, il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l’attività degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell’emergenza.

Tra i punti evidenziati dalla circolare 26 marzo 2020, consultabile on line, c’è il potere del prefetto, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell’emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l’effettività e la pubblica utilità.

Questo potere, ricorda la circolare, va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della “delicata funzione di contemperamento tra l’esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate”.

In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l’ art 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell’art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell’ art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge.

In tema di irrogazione di sanzioni, l’art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.

Si richiama inoltre l’ attenzione sulla previsione dell’art. 4, comma 8, del decreto che, nell’affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà. (Così, comunicato pubblicato nelle pagine web Viminale,  sito web: https://www.interno.gov.it/it)

Link alla circolare 26 marzo 2020 n.15350/117(2)/UffIII-Prot.Civ. del 26 marzo 2020 del Ministero dell’Interno con oggetto: decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf




Validità DURC e rate sospese: nuove istruzioni Inps

Con messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l’INPS ha fornito le indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributive. Nel dettaglio, l’Istituto precisa che le disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato (al paragrafo 4.1) della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Inoltre, in merito al DURC, chiarito che l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, secondo il quale «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020», include tra i documenti  anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva . Pertanto, i DURC attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Link al testo del messaggio Inps del 25 marzo 2020 n. 1374, con oggetto: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva

 




Modificato l’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020. I nuovi codici ATECO | Consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante:«Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020». (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Il decreto è il risultato del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico , il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali. 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto Mise completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza

 




IVA TR. Nuovo restyling per modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2020, prot. n. 44055/2020, ha approvato una nuova versione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. L’aggiornamento, come spiega la parte motiva del provvedimento, si è reso necessario per tenere conto delle disposizioni contenute nel D.M. 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione sul legno di cui all’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2020, prot. n. 44055/2020, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2020




Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi: le istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line delle domande

Con messaggio del 26 marzo 2020 n. 1381, riguardante gli interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN, l’Inps ha diffuso le prime istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus. In particolare, nel messaggio, chiarito che ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381, con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN