I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

 

 

L’Agenzia delle entrate ha confermato, con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020, che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex super e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (par. 7, in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1117), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0» – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)




Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

 

Il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l’Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l’agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l’Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione – Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile – Ammissibilità – Art 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”.




Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

 

Il credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) si applica anche ai “canoni” relativi ad immobili condotti in forza di un contratto diverso dalla locazione, se la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”. In pratica, e in applicazione dei principi espressi per utilizzo del similare credito d’imposta affitti previsto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (decreto “Rilancio”), possibile fruire del credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti da un contratto di concessione stipulato col comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione (cfr. paragrafo 3, circolare n. 14/E del 2020 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 809). Stesso discorso, anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di contratto leasing operativo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020, con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto leasing operativo – Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27




Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

 

 

Deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente. Questa è la risposta n. 324 del 9 settembre 2020 ad un quesito diretto a risolvere un dubbio interpretativo di un contribuente che chiedeva di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l’indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d’impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell’articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72).

Si segnala, inoltre, per la rilevanza del tema, che nello stesso documento, l’Agenzia fornisce un interessante risposta in merito alla nozione di “servizi elettronici”. In particolare, in adesione ai chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea nei quali è stato evidenziato che la prenotazione in linea di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di “servizi elettronici”, considerato che “la prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smartwatch e smart glasses” (cfr. paragrafo 2.4.3.3 delle Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014), l’Agenzia delle Entrate, precisa che un’applicazione web volta in sostanza a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati, configuri uno dei «servizi affini», di natura tangibile, non qualificabile come “servizio elettronico”, nella specie, riconducibili alle prestazioni di intermediazione. In definitiva, le prestazioni erogate da una piattaforma online per l’acquisto di servizi di spedizione e trasporto devono essere ricondotte nelle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” – Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata – Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22 del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1 del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2020

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Commenti

 

 

Brevi note sulla rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto”
d
i Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Determinazione del reddito di impresa – Deduzioni

 

Deduzione costi per l’utilizzo dell’auto privata nell’attività d’impresa, per l’acquisto di azienda con costituzione di rendita vitalizia e per compensi periodici dovuti per la manutenzione di software. Le risposte dalla Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14572 del 9 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Deduzioni – Costi per vetture aziendali – Auto da privato ad azienda – Imputazione dei costi di esercizio del veicolo all’impresa – “Trasformazione” da mezzo privato a mezzo aziendale ad uso promiscuo – Dimostrazione dell’inerenza all’attività dell’impresa – Onore a carico del contribuente – Necessità del riferimento, anche solo presuntivo, del bene all’attività dell’impresa – Artt. 109 (già 75) e 164 (già 67, comma 10) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Deduzioni – Acquisto di azienda – Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente – Deducibilità del costo da parte del cessionario – Esclusione – Deduzione avviamento – Possibilità – Condizioni – Iscrizione all’attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 c.c., n. 6) e del suo ammortamento – Art. 103 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1872 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Deduzioni – Compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione del software utilizzato da farmacia per l’accesso ai programmi a servizio dell’azienda – Deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione del software, in misura superiore a quanto consentito dal comma 6 dell’articolo 102 in base al cd. plafond delle spese di manutenzione deducibili – Ammissibilità – Art. 102, comma 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Affitto di azienda
Rimanenze di magazzino – Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto

 

Il magazzino non è ceduto e non vi è una cessione autonoma (anche in sede di riconsegna)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14864 del 13 luglio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Rimanenze di magazzino – Natura – Beni di servizio dell’impresa – Conseguenze – Affitto di azienda – Giacenze ricevute dall’affittante – Autonoma imponibilità IVA – Esclusione – Artt. 2 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2561 e 2562 c.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Risoluzione di un contratto di affitto di azienda – Restituzione dell’azienda – Merci restituite al momento della retrocessione dell’azienda – Assoggettamento ad IVA – Esclusione»

 

Deduzione delle quote di ammortamento da parte dell’utilizzatore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16180 del 28 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto – Deducibilità dal reddito dell’affittuario – Sussistenza – Fattispecie – Art. 14, del D.P.R. 04/02/1988, n. 42 -Art. 102, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2651 e 2562 c.c.»

 

 

Prassi

 

Impresa agricola – Attività connesse

 

Una mini guida al regime fiscale delle attività agricole connesse e agrituristiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 228 del 28 luglio 2020: «AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE – Agriturismo – Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’IVA, delle imposte dirette e IRAP – Coltivazione di viti, ulivi e cedri finalizzati alla produzione di vino, olio e marmellate, confezione di cesti regalo utilizzando sia beni propri sia acquistati da terzi, visite occasionali delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti – Attività di “fattoria didattica” – Art. 34, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 10, n. 20, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, della L. 30/12/1991, n. 413»

 

Plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati da demolire

 

Cessione onerosa di fabbricati da demolire effettuata dopo cinque anni dall’acquisto. Sussiste una differenza tra destinazione edificatoria originariamente conferita all’area (che può essere plusvalente) e destinazione ripristinata (non plusvalente) conseguente alla demolizione di un edificio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 29 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire” – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Rilevanza – Conseguenze – Cessione onerosa di fabbricati effettuata dopo cinque anni dall’acquisto – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Limiti al potere generale del Fisco di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell’operazione economica sottesa – Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008) in conseguenza di orientamento sfavorevole della giurisprudenza di legittimità – Art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Niente plusvalenza imponibile Irpef dalla cessione di fabbricato costruito da oltre cinque anni destinato alla demolizione e ricostruzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 312 del 4 settembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Cessione di edificio destinato alla demolizione e ricostruzione sulla base di un permesso di costruire in corso di ottenimento – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Rilevanza – Conseguenze – Qualificazione come cessione di fabbricato – Cessione onerosa di fabbricati, da persona fisica, effettuata dopo cinque anni dalla costruzione o acquisto – Non imponibilità della cessione – Art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Fringe benefit auto aziendali – Modifica delle percentuali

 

Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 14 agosto 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Modifica delle percentuali introdotta dal comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Computo del fringe benefit in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle  – Decorrenza applicazione delle modifiche – Definizione di veicolo di «nuova immatricolazione» – Concetto di «contratti stipulati» – Disciplina applicabile per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio concessi successivamente alla predetta data – Art. 51, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 1, comma 632 della L. 27/12/2019, n. 160»

 

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Compensi riscossi ad attività cessata

 

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Plafond IVA dell’esportatore abituale – Utilizzo

 

Plafond IVA: il divieto di utilizzo per l’acquisizione di fabbricati vale anche in caso di utilizzo di contratti di appalto o di leasing

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 304 del 3 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Plafond IVA – Leasing immobiliare – Utilizzo del beneficio del plafond da parte dell’esportatore abituale – Limiti -Divieto di utilizzo per l’acquisizione di fabbricati vale anche in caso di utilizzo di contratti di appalto o di leasing – Irrilevanza che ai fini IVA il leasing sia qualificato quale prestazione di servizi – Art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 305 del 3 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Cessioni intracomunitarie di beni ex articolo 41 del D.L. n. 331/93, con clausola “franco fabbrica” (trasporto a cura del cessionario comunitario), a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri che ne curano il trasporto a partire dal predetto punto vendita – Prova del trasferimento fisico del bene dal cedente al cessionario per quanto concerne le cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” – Possibilità di documentare la prova del trasporto o della spedizione del bene con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020 – Affermazione – Insufficienza sul piano probatorio del rilascio da parte dal cessionario soggetto passivo IVA al momento della consegna in Italia dei beni di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che i beni saranno trasportati in altro Stato membro – Fattura emessa con IVA nazionale per carenza di prove – Impossibilità ad essere rettificata con una successiva nota di variazione IVA in diminuzione ex art. 26 del D.P.R. 633/72 nel momento in cui il cedente nazionale acquisisce la dichiarazione del cessionario Ue di avvenuta ricezione della merce nel territorio di altro Stato membro – Affermazione – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L.“Rilancio”

 

C’è continuazione nella trasformazione “atipica” da società in accomandita semplice ad impresa individuale. Ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto non si può considerare neocostituita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 320 dell’8 settembre 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – SOCIETÀ – DI PERSONE FISICHE – Società in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice – Recesso del socio unico accomandante – Unico socio superstite – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci – Trasformazione “atipica” della società di persone in impresa individuale per venire meno della pluralità dei soci – Continuazione dell’attività aziendale da parte del socio superstite come impresa individuale – Effetti ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto – Art. 2272 c.c. – Art. 2285 c.c. – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

 

Legislazione

 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

 

Pronte le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»

 

Professione commercialista

 

Professionisti provenienti da altri Stati membri dell’Ue. Stabilite le misure compensative per l’esercizio dell’attività di Commercialista in Italia

Decreto del Ministero della Giustizia del 24 giugno 2020, n. 112: «Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile»

 

 

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Capitalizzazione (o la ricapitalizzazione). Il decreto semplificazione abbassa il quorum per le delibere relative ad aumenti mediante conferimenti

 

L’articolo 44, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», a seguito delle modifiche apportate dalle legge di conversione, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto, ivi comprese le società a responsabilità limitata.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 44 reca disposizioni che consentono alle assemblee delle società per azioni, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell’assemblea straordinaria.

In particolare:

  • l’art. 2368, secondo comma, prevede che, in prima convocazione, l’assemblea straordinaria:
    • deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);
    • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);
  • l’art. 2369, terzo comma, stabilisce che, per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
  • l’art. 2369, settimo comma, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell’assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all’art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Si tratta di una norma provvisoria, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2021.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle aventi ad oggetto:

  • gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.);
  • l’inserimento, nello statuto, di un’apposita norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 c.c., da deliberare entro il 30 giugno 2021.

Nel successivo al comma 2, si prevede, inoltre, l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).




Decreto “semplificazione” convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».

Link al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.»

La legge di conversione

Link al testo della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».




Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C’è tempo fino al 30 settembre

L’Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi nn. 2871 e 3274, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3331 del 14 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi – Presentazione istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Si fa seguito ai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, per comunicare che l’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.

 




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio, nella misura resa nota nel proprio cassetto fiscale, con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52 E del 14 settembre 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del D.L. Rilancio – Art. 125 del D.L.19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020, recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Nel cassetto fiscale l’importo spettante

Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’ammontare del credito d’imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

 

Le modalità di utilizzo del credito di imposta

 

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 settembre 2020)




È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell’esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motiva del provvedimento dell’11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020, recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte in scadenza il 20 agosto. Il Governo si impegna a presentare un emendamento al D.L. Agosto

Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell’interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%.

Questo è quanto riportato in un comunicato stampa del 10 settembre 2020 del ministero dell’Economia.




Decreto-legge Semplificazioni: il Senato ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl di conversione

Venerdì 4 settembre, con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, il Senato ha approvato l‘emendamento interamente sostitutivo del ddl dell’articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.S. 1883), sul quale, nella stessa seduta, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Si riporta il link al testo  dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

 

Il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 — in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2163), ha modificato la disciplina sul calcolo dei fringe benefit auto, al fine di prevedere che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° Luglio 2020 il metodo di calcolo del fringe benefit avvenga in base alle emissioni di anidride carbonica. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

In particolare, la determinazione dell’imponibile Irpef è effettuata, ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), applicando le seguenti percentuali:

  • il 25 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro;
  • il 30 per cento (in linea con il testo previgente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
  • il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
  • il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Il successivo comma 633 stabilisce, inoltre, che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continui ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Sul tema, al fine di dipanare i dubbi sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020.

In particolare, l’Agenzia dopo aver chiarito la portata della locuzione «veicoli di nuova immatricolazione», evidenziando che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020), ha precisato, anche in applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 1321 del codice civile, che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° Luglio 2020»

In sostanza, ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di calcolo del fringe benefit, è necessario che sussistano congiuntamente:

  • l’immatricolazione del veicolo dal 1° Luglio 2020;
  • l’assegnazione del veicolo a decorrere dal 1° Luglio 2020.

Infine, affrontato anche il caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data. In tale ipotesi, spiega l’Agenzia, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 14 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Modifica delle percentuali introdotta dal comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Computo del fringe benefit in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 – Decorrenza applicazione delle modifiche – Definizione di veicolo di «nuova immatricolazione» – Concetto di «contratti stipulati» – Disciplina applicabile per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio concessi successivamente alla predetta data – Art. 51, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 1, comma 632 della L. 27/12/2019, n. 160

 

Prassi richiamata nella risoluzione

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 20 giugno 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali – Art. 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 E del 23 dicembre 1997, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 – Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati – Art. 48 (oggi 51) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l’impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all’emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell’avvenuto trasporto comunitario. In caso l’incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l’Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l’ipotesi prospettata. In estrema sintesi, per l’Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2020,pag. 734).

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 305 del 3 settembre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Cessioni intracomunitarie di beni ex articolo 41 del D.L n. 331/93, con clausola “franco fabbrica”, (trasporto a cura del cessionario comunitario) a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri che ne curano il trasporto a partire dal predetto punto vendita – Prova del trasferimento fisico del bene dal cedente al cessionario per quanto concerne le cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” – Possibilità di documentare la prova del trasporto o della spedizione del bene con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020 – Affermazione – Insufficienza sul piano probatorio del rilascio da parte dal cessionario soggetto passivo IVA al momento della consegna in Italia dei beni di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che i beni saranno trasportati in altro Stato membro – Fattura emessa con IVA nazionale per carenza di prove – Impossibilità ad essere rettificata con una successiva nota di variazione IVA in diminuzione ex art. 26 del D.P.R. 633/72 nel momento in cui il cedente nazionale acquisisce la dichiarazione del cessionario Ue di avvenuta ricezione della merce nel territorio di altro Stato membro – Affermazione – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427

 

Prassi nazionale

 

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Elementi di prova della spedizione o del trasporto intracomunitario di beni – Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie – Art. 45-bis, del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 – Portata della presunzione contenuta nell’art. 45-bis del Regolamento IVA – Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria – Artt. da 138 a 142 della Direttiva 2006/112/CE – Artt. 41, 46 e 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Cessione intracomunitaria non imponibile IVA: i mezzi di prova idonei a dimostrare la ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall’Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 dell’8 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative ai documenti di trasporto denominati CMR e POD – Art. 138, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato. Il caso della cessione intracomunitaria di imbarcazioni da diporto con trasporto a cura del cessionario “via mare”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Cessione con trasporto a cura del cessionario – Caso di specie – Cessione di imbarcazioni da diporto ad un soggetto passivo IVA di altro paese Ue (nella specie iscritto al VIES fiscalmente domiciliato in Francia) – Requisiti per essere qualificata cessione intracomunitaria, ex art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 – Prova dell’uscita “fisica” dell’imbarcazione dal territorio dello Stato – Modalità di formazione»

 

La documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 25 marzo 2013: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Qualificazione – Condizioni di non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Presupposti – Esistenza di un movimento fisico dei beni fra Stati membri – Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro – Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco fabbrica” di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 – Documentazione idonea al fine di provare l’avvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato CMR – Artt. 131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. da 38 a 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Vedi anche, le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, nelle quali è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

 

Prova cessione intra Ue. “Quick fixes 2020”

Link al testo della note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE [Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio] relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) – (Pubblicate a dicembre 2019, a cura della Commissione Europea – Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale – Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale – Imposta sul valore aggiunto)

Le note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione di talune parti della normativa dell’UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina. Le note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi.




Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

 

Nel caso in cui il contribuente in regime dei minimi, lo stesso discorso vale per i forfettari, non si sia avvalso della facoltà (1) di dichiarare nell’ultimo anno di attività i ricavi/compensi ancora da incassare, prima di chiudere la partita IVA, deve nel momento della riscossione dei crediti, non svolgendo più  alcuna attività professionale in maniera abituale, dichiarare i predetti ricavi/compensi come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell’articolo 67 del TUIR, indicandoli nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone fisiche 2020. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 299 del 2 settembre 2020.


Nota (1) – Facoltà concessa in via amministrativa, prima con circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, (par.5.1 in “Finanza & Fisco” n. 15/2012, pag. 1110), in tema di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e successivamente confermata con circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 (par. 4.3.5. in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 60) concernente il regime forfetario. Si tratta della possibilità, “in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, (…) rimessa alla scelta del contribuente (…) di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”. Tale precisazione, vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 299 del 2 settembre 2020, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di Indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Articolo 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2020

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Commenti

 

Accertamento induttivo: aspetti di riflessione ai fini difensivi
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Valutazione dei costi per la determinazione dei profitti

 

Accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione dei redditi per mezzo di presunzioni supersemplici. Necessaria la valutazione dei costi per la determinazione dei profitti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13119 del 30 giugno 2020: «PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Sentenza – Omessa pronuncia – Implicito rigetto su un punto specifico – Omissione di decisione – Configurabilità – Esclusione – Condizioni – Art. 112 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Omessa presentazione della dichiarazione – Accertamento d’ufficio – Criteri – Presunzioni supersemplici – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Art. 41, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

Accertamento presuntivo fondato su percentuali di ricarico

 

Accertamento da studi di settore corroborato dalle percentuali di ricarico: la Cassazione detta le regole

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento presuntivo – Contestazione del contribuente sul criterio di determinazione della percentuale di ricarico – Accertamento di maggior fatturato su base presuntiva – Ammissibilità – Condizioni – Modalità – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

 

 

Prassi e provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

 

Prassi

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS – D.L. “RILANCIO”

 

Decreto “Rilancio” integrato dal decreto di agosto: diffuso un nuovo quesitario. Focus sulle sospensioni dei termini di versamento a seguito di atti impositivi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 20 agosto 2020: «D.L.“RILANCIO” – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24) – Contributo a fondo perduto (art. 25) – Credito d’imposta (Bonus affitti) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28) – Nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84) – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158) – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (art. 127) – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145) -Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149) – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151) – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154) – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157) – Credito d’imposta (Tax credit pubblicità) per gli investimenti pubblicitari (art. 186) – Risposte ai quesiti – D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Agosto”

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Qualtieri), (Atto Senato n. 1925) presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

La ratio del “D.L. Agosto”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

La relazione tecnica del “D.L. Agosto”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

Il testo del “D.L. Agosto”

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»




Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

 

È stata pubblicata  la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 che istituisce il codice tributo “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Il credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, VI comma, del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 605, spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni. In particolare, il bonus  spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il medesimo credito d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.

Nella risoluzione precisato, che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si ricorda che ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

 

 




Modifiche alla normativa della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

In particolare, il “Decreto Agosto” estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio le misure del Decreto richiamate nelle Faq pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. (di seguito riportate)

 

Sospesi versamenti, notifiche e procedure

 

Il “Decreto Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e nel successivo Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

 

Più tempo anche per le rate

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

 

La “rottamazione” si può pagare entro il 10 dicembre

 

Il “Decreto Agosto” non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Pertanto, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

 

Crediti PA, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 agosto 2020)

 

Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni in materia di riscossione,
introdotte dai “decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto”

(Risposte aggiornate al 31/08/2020)

 

FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020  il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

FAQ n. 3

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 4

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 5

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 6

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

 

FAQ n. 7

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

 

FAQ n. 8

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

 

FAQ n. 9

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

 

FAQ n. 10

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

 

FAQ n. 11

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

 

FAQ n. 12

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

 

FAQ n. 13

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

 

FAQ n. 14

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

 

FAQ n. 15

Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

 

FAQ n. 16

Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

 

FAQ n. 17

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su “come e dove pagare” consulta la sezione dedicata.

Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

 

FAQ n. 18

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportata) sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 agosto 2020)

 

Autotrasportatori. Agevolazioni fiscali 2020

Si comunica che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)




Bonus Pubblicità 2020: dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020

 

 

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni) sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ stata, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dove sono disponibili le faq e l’elenco – pdf dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2019.

 

Modello e istruzioni   (link scheda sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
(Data di aggiornamento: 28 agosto 2020)

Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali

Istruzioni per la compilazione




Misure di sostegno alle imprese, norme fiscali e interventi in materia di lavoro del Decreto “Rilancio”: diffuso un nuovo quesitario

Misure di sostegno alle imprese e all’economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria. Sono questi i temi affrontati dalla circolare n. 25/E di oggi (“multiquesito”), firmata dal Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fa seguito agli altri documenti di prassi e chiarimento già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del D.L. Rilancio. Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel D.L. Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) convertito in legge con modifiche.

 

I chiarimenti della circolare

 

Dalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla circolare n. 25. Il documento di prassi interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

 

Bed and breakfast e credito di imposta per locazione

 

Il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

 

Il credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari

 

La circolare di oggi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

 

Il “pacchetto” di chiarimenti delle Entrate sul D.L. Rilancio

 

Con la circolare “multiquesito” di oggi (20 agosto 2020), viene offerto un insieme integrato di documenti interpretativi utili a orientare i contribuenti e gli operatori nell’attuazione delle misure del D.L. Rilancio a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

La circolare fa seguito ai seguenti documenti di prassi fino a questo momento emanati:

Circolare n. 14 del 6/06/2020. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Circolare n. 15 del 13/06/2020. Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Circolare n. 18 del 3/07/2020 Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

Circolare n. 20 del 10/07/2020. Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:

Circolare n. 22 del 21/07/2020. Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Circolare n. 24 del 8/8/2020. Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 agosto 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 20 agosto 2020, con oggetto: «DL “RILANCIO” – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24) – Contributo a fondo perduto (art. 25) – Credito d’imposta (Bonus affitti) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28) – Nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84) – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121) – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158) – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (art. 127) – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145) – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149) – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151) – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154) – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157) – Credito d’imposta (Tax credit pubblicità) per gli investimenti pubblicitari (art. 186) – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»




In Gazzetta il Decreto “agosto”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, Suppl. Ordinario n. 30/L, il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». In vigore dal 15/08/2020

Nel nuovo decreto legge, vengono adottate diverse misure in campo fiscale. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi, nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale da corrispondere potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

Il restante 50% può venire corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Viene disposto il rinvio dei versamenti per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: per questi il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Inoltre, saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione: viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Viene disposta la proroga dell’esonero di TOSAP e COSAP dal 31 ottobre fino al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Per l’anno 2020 raddoppia, fino ad un massimo di 516 euro, il limite del valore dei bene ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

 

 




Superbonus del 110%, la circolare delle Entrate. Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull’incentivo introdotto con il D.L. Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, (dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020) il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

 

Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari

 

Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

 

Le regole per le partite IVA e i condomini

 

Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti.

 

Le altre spese agevolabili

 

La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

 

Come fruire dello sconto o della cessione

 

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

 

Le istruzioni per cessionari e fornitori

 

In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto 2020, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti




Decreto agosto. Le misure approvate dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 7 agosto 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

 

Lavoro

 

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti. In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.

Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

 

Sostegno alle imprese

 

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.

Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le P.M.I. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.

Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.

Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.

È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.

Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.

Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

 

Interventi sulle scadenze fiscali

 

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese.

In particolare, vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.




Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA in vigore per i bilanci 2020

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 153936 del 3 agosto 2020, sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, n. 700, n. 701 e n. 705, preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

 

Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)
(Link al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/index.html)

 

Elenco dei nuovi Principi di revisione ISA Italia in vigore per i bilanci 2020

 

ISA Italia n. 200, “OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)”;

ISA Italia n. 210, “ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE”;

ISA Italia n. 220, “CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 230, “LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE”;

ISA Italia n. 240, “LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 250, “LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 260, “COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI GOVERNANCE”;

ISA Italia n. 265, “COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE”;

ISA Italia n. 300, “PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 315, “L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE DELL’IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA”;

ISA Italia n. 320, “SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE”;

ISA Italia n. 330, “LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI”;

ISA Italia n. 402, “CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN’IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI”;

ISA Italia n. 450, “VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE”;

ISA Italia n. 500, “ELEMENTI PROBATIVI”;

ISA Italia n. 540, “REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA”;

ISA Italia n. 550, “PARTI CORRELATE”;

ISA Italia n. 580, “ATTESTAZIONI SCRITTE”;

ISA Italia n. 610, “UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI”;

ISA Italia n. 700, “FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO”;

ISA Italia n. 701, “COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE;

ISA Italia n. 705, “MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE”.




Italia-Giamaica. In Gazzetta la legge di ratifica dell’Accordo per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.».

L’Accordo in esame s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, volti a realizzare un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall’amministrazione finanziaria italiana. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura dell’Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’OCSE, pur accettando l’inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall’ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell’Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall’Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto. L’Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1767 (A.C.) di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni




Italia-Colombia. In Gazzetta la legge di ratifica della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018».

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all’eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un’equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

La Convenzione si compone di 31 articoli e un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Attraverso questa Convenzione, peraltro, l’Italia si pone in un piano di parità rispetto ad altri Stati europei che già si sono dotati di tale strumento giuridico. La Convenzione recepisce già nel titolo e nel preambolo, oltre che in alcuni articoli, gli elementi obbligatori (cosiddetti «minimum standard») e le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento di profitti (Base Erosion and Profits Shifting – BEPS), volte a contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle disposizioni delle convenzioni.

Segnatamente in materia di abuso, la Convenzione contiene, all’articolo 29, una disposizione che disciplina l’accesso ai benefìci convenzionali. Inoltre, la Convenzione contiene, all’articolo 25, la base giuridica per lo scambio di informazioni, strumento necessario per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Stati, per finalità di lotta all’evasione e all’elusione fiscali, in conformità ai più recenti parametri dell’OCSE in materia. Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

 

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale ha reso nota l’entrata in vigore della Convenzione Italia-Colombia contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.

 

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1796 (A.C.) di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2020

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Commenti

 

La motivazione ad abundantiam nelle sentenze dei giudici tributari
di Antonino Russo

La classificazione reddituale dei proventi erogati dalle ASL in favore dei medici di continuità assistenziale (guardie mediche) con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. sostituti)
di Dario Festa

Il diniego della pace fiscale sull’asserito presupposto che l’atto non sarebbe impositivo: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Primato del diritto comunitario
Coordinamento con il principio dell’autorità di cosa giudicata applicabile nei procedimenti nazionali

 

Primato del diritto comunitario in IVA. Limiti del principio dell’autorità di cosa giudicata in giudizi riguardanti la sussistenza dei presupposti impositivi in diverse annualità

Corte di Giustizia CE – Sezione VI – Sentenza del 16 luglio 2020, Causa C-424/19: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Primato del diritto comunitario – Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata – GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata – Effetti del giudicato (preclusioni) – Decisione giurisdizionale definitiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Portata di tale principio nell’ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell’Unione – Rapporto relativo a più periodi di imposta – Preclusione di un’ulteriore disamina dello stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di imposta – Limiti – Normativa interna di riferimento – Art. 2909 c.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Artt. 2, paragrafo 1 e 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE – Nozione di «soggetto passivo» – Persona che esercita l’attività di avvocato libero professionista – Normativa interna di riferimento – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Notificazione presso ufficio dell’Agenzia delle Entrate non territorialmente competente e motivi ad abundantiam della sentenza

 

Notifica all’ufficio locale non competente e ricorso contro le argomentazioni rese ad abundantiam sul merito. Confermato l’orientamento prevalente della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14847 del 13 luglio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Competenza territoriale degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate – Atto d’impugnazione del contribuente – Notificazione presso ufficio dell’Agenzia delle Entrate non territorialmente competente – Invalidità od inammissibilità dell’impugnazione – Esclusione – Artt. 10, 11, 20 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Pluralità di argomentazioni – Inammissibilità di una domanda, o di un capo di essa o di un motivo di gravame – Motivazione anche sul merito – “Potestas iudicandi” – Insussistenza – Motivo di ricorso per cassazione solo sotto tale secondo profilo – Inammissibilità – Onere ed interesse all’impugnazione – Insussistenza – Art. 100 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.»

 

Responsabilità verso l’ex amministratore – Obblighi probatori e motivazionali

 

S.r.l. cancellata dal registro delle imprese: l’ex amministratore risponde dei debiti solo dopo un “motivato” avviso di accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15377 del 20 luglio 2020: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Riscossione mediante ruoli -Iscrizione a ruolo – Imposte non pagate – Responsabilità ed obblighi degli amministratori – Natura giuridica – Obbligazione propria “ex lege” – Successione o coobbligazione nel debito tributario – Insussistenza – Conseguenze – Cancellazione della società – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione o coobbligazione nei debiti tributari – Esclusione – Responsabilità verso l’ex amministratore – Obblighi probatori e motivazionali – Autonomia del titolo rispetto all’obbligazione fiscale – Sussistenza – Obblighi probatori e motivazionali dell’atto impositivo – Accertamento con atto motivato – Necessità – Conseguenze – Nullità delle cartella esattoriale avente ad oggetto debiti tributari della società estinta notificata all’ex amministratore ritenuto “coobbligato in solido” – Artt. 1176, 1218 e 2495 c.c. – Artt. 36 e 60, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602»

 

Verifica della tempestività della notifica dell’atto impositivo
Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto

 

Applicazione del principio “generale” della scissione degli effetti della notificazione degli atti impositivi. Questione rimessa alle Sezioni Unite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21 luglio 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Termine per l’accertamento tributario – Tempestività della notifica dell’atto impositivo – Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto – Notifica effettuata dal messo notificatore speciale – Applicabilità solo ove l’Amministrazione finanziaria si avvalga di soggetti terzi – Rimessione della risoluzione della questione alle Sezioni Unite – Applicabilità – Art. 60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e art. 16, comma 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

 

Prassi

 

 

Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato
Qualificazione reddito

 

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l’accesso al regime forfettario

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato – Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale – Esclusione – In via generale – Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Affermazione – Assoggettamento ad IVA – Sussistenza – Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

RIENTRO  DEI  PENSIONATI
FLAT TAX  SUI  REDDITI  PRODOTTI  ALL’ESTERO

 

Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud o nelle zone del terremoto del 2016 e del 2017. Le regole per l’utilizzo del regime sostitutivo (al 7%) sui redditi prodotti all’estero

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 17 luglio 2020: «FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI -Rientro dei titolari di pensioni estere – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in comuni rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione -Modalità di esercizio dell’opzione – Esclusione di uno o più stati esteri – Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime – Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE – Ipotesi di decesso del neo residente – Art. 24-ter del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 e successivamente dall’art. 9-ter, comma 1, D.L. 24/10/2019, n. 123, conv., con mod., dalla L. 12/12/2019, n. 156 – Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, conv. con mod. dalla L. 15/12/2016, n. 229 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019»

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  (ART. 25 D.L. “RILANCIO”)

 

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto  “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 21 luglio 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Modalità di restituzione – Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto – Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza – Risposte ai quesiti – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

 

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