SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5/6 del 2018

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STAGIONE DICHIARATIVA 2018

 

La Guida 2018
alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
relativa all’anno d’imposta 2017

 

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2018 delle Entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Crediti di imposta non spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, “in aggiunta”, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

È il chiarimento della risoluzione n. 36/E del 8 maggio 2018.

Nel documento evidenziato come “una diversa soluzione, avrebbe l’effetto di punire la medesima violazione:

  • una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex articoli 5, comma 4, e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor credito spettante;
  • una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.

Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, né recuperate”.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la disciplina “speciale” si applica solo per sanzionare e recuperare il credito artatamente creato, “in tal caso, poiché l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere quelle previste dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e cioè la notifica di apposito atto di recupero”. Viceversa, non può essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui la compensazione indebita, possa comunque essere riscontrata mediante controlli automatizzati.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 8 maggio 2018, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE- RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa)Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Ragioni – Definizione normativa di credito inesistente – Ambito applicativo dell’avviso di recupero dello previsto dall’articolo 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158

 

Documentazione sull’argomento:

Prassi

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: non applicabile la sanzione dal 100% al 200% se la violazione è rilevata in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 10 maggio 2011: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Controllo automatico effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 – Sanzioni per violazioni rilevate in sede di controllo automatico – Compensazione dei crediti – Indebite compensazioni – Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti – Sanzioni applicabili in sede di liquidazione dei tributi – Applicazione della sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti, elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro prevista dall’art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Esclusione – Applicazione della sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – Fondamento – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini per avvalersi del ravvedimento – Rilevanza sulla possibilità di avvalersi del ravvedimento – Effetti – Preclusione all’utilizzo dell’istituto premiale solo per le sanzioni riscontrabili del controllo automatizzato – Possibilità di avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato – Fondamento – Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2»

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 25 settembre 2017 (§ 5 – in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1603), con riferimento l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’eccedenza o del credito di imposta esistenti utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

 

Commenti

 

Avvisi di recupero: concetto di inesistenza del credito e termini di notifica  di Isabella Buscema

 

Legislazione

 

Link al testo decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, che ha introdotto, nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente – da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante – e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato

Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 




Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, illustra l’impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

Ecco i nuovi destinatari delle fatture con split payment

Nella circolare di oggi, l’Agenzia fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284), infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split

Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi

Con il documento di prassi di oggi, le Entrate delimitano l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.

Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del Mef

Il documento di prassi pubblicato oggi ricorda che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi IVA di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Tutta la Pa in un indice

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-documentazione.php permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi

L’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Il testo della circolare:

In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e sull’ambito della disciplina recata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta”.

Cos’è lo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)

Legislazione

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»D.M. del 09/01/2018

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment): i primi chiarimenti interpretativi per l’individuazione dell’’’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2018

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Commenti

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Novità del restyling ed esempi di compilazione

di Gianluca Martani

 

La c.d. “scissione” dell’imponibile IRAP. Aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Il basso appeal giudiziale per le eccezioni del contribuente sulla forza maggiore per crisi di liquidità

di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Reati per l’omesso versamento di imposte
Crisi di liquidità

Ritenute o stipendi? La convinzione che i dipendenti necessitassero l’immediata corresponsione “di mezzi di sostentamento necessari per loro e per le loro famiglie” salva l’imprenditore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 6737 del 12 febbraio 2018: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Organizzazione delle risorse per l’adempimento del debito di imposta – Obbligo – Elemento psicologico – Crisi di liquidità – Valutazione anche l’effettività e il peso della convinzione dell’imprenditore di dover privilegiare il pagamento degli stipendi – Rilevanza nella decisione sulla carenza o meno dell’elemento soggettivo della convinzione dell’imputato dell’urgenza del pagamento delle retribuzioni, dal momento che sia i dipendenti che le loro famiglie avevano bisogno dei mezzi di sostentamento necessari per vivere – Art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

Una “generica” crisi di liquidità non integra l’esimente della forza maggiore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 11035 del 13 marzo 2018: «PENALE TRIBUTARIO -Reato di omesso versamento di IVA – Elementi costitutivi del reato – Dolo generico – Mera coscienza e volontà di omettere il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore alla soglia per ciascun periodo d’imposta – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omesso versamento di IVA – Elemento psicologico – Colpevolezza del soggetto attivo – Organizzazione delle risorse per l’adempimento del debito di imposta – Obbligo – Crisi di liquidità – Rilevanza – Esclusione – Limiti – Obblighi precisi oneri di allegazione per l’esclusione della colpevolezza • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omesso versamento di IVA – Cause di esclusione del dolo e della colpa – Forza Maggiore – Nozione – Art. 45 c.p. • PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Omesso versamento di tributi – Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario – Estinzione del debito tributario ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 come novellato dal dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 – Applicabilità anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento – Sussistenza – Ragioni – Applicazione del principio del favor rei – Art. 13, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 2 c.p.»

 

Sezioni tributarie

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

Successione nel processo della società di capitali estinta. Ammessa per i soci, esclusa per liquidatori. Sanzioni intrasmissibili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi dei liquidatori – Natura giuridica – Obbligazione propria “ex lege” – Successione o coobbligazione nel debito tributario – Insussistenza – Conseguenze – Cancellazione della società – Prosecuzione del giudizio tributario nei confronti di liquidatori – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate contro ex liquidatore di società estinta – Artt. 1176, 1218 e 2495 c.c. – Artt. 36 e 60, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602 • SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Soci – Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese – Estinzione – Conseguenze – Legittimazione processuale dei soci – Limiti nella responsabilità – Conseguenze – Possibilità di ipotizzare la presenza di un regime di contitolarità o di comunione indivisa – Possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio – Legittimazione di un interesse dell’A.F. a procurarsi un titolo nei confronti dei soci – Ragioni – Natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti – Art. 2495 c.c. – Art. 100 c.p.c. • SANZIONI TRIBUTARIE – Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica – Riferibilità alla sola persona giuridica ex art. 7 del DL n. 269 del 2003 – SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Soci – Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese – Estinzione – Conseguenze – Intrasmissibilità agli ex soci delle sanzioni irrogate alla società di capitali – Art. 7, comma 1, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326»

 

Prassi

Cessione di diritto di superficie di Terreno
Qualificazione tipologia di reddito

Per la cessione di diritti di superficie su terreni vale la disciplina fiscale delle cessioni di proprietà

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 aprile 2018: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenza – Cessione di diritto di superficie di terreno – Qualificazione quale “reddito diverso” ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), del DPR n. 917 del 1986 – Esclusione della possibilità di inquadramento nella categoria dei redditi derivanti «dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» – Applicazione della disciplina fiscale delle cessioni di proprietà – Fondamento – Art. 9, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 952 c.c.»

 

Ristrutturazioni edilizie
Demolizione e ricostruzione di un edificio

Sismabonus. Detrazione ed IVA al 10% anche per chi demolisce e ricostruisce la casa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 aprile 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche -Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ex art. 16 del D.L. n. 63/2013 – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013 per opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente – Possibilità – Condizioni – Gli interventi devono rientrate tra quelli di «ristrutturazione edilizia» di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) – Conseguenze ai fini dell’applicazione (dell’aliquota IVA del 10%) prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

Utilizzo obbligatorio della fatturazione elettronica

E-fattura. Fissate le regole tecniche per emissione e gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018

 

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

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Sismabonus. Detrazione ed IVA al 10% anche per chi demolisce e ricostruisce la casa

I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “Sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È il principale chiarimento della risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega anche che, ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

 

Ok all’agevolazione in caso di ricostruzione

 

Con la risoluzione, l’Agenzia specifica che il “Sismabonus” può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

 

Il Sismabonus caso per caso

 

La legge di Bilancio per il 2017 ha modificato la detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se l’intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2018)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF- IRES – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ex art. 16 del D.L. 63/2013Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013 per opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente – Possibilità – Condizioni – Gli interventi devono rientrate tra quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. (Testo Unico dell’Edilizia) – Conseguenze ai fini dell’applicazione (dell’aliquota IVA del 10%) prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2018

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Commenti

Conferimento di azienda o di ramo d’azienda: profili civilistici, fiscali e contabili

di Marco Orlandi

 

Dichiarazione integrativa a favore. Non sempre conviene

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Elementi costitutivi del reato

La cessione di cespiti a società collegata a prezzi congrui non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’azione deve avere il carattere fraudolento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 10161 del 6 marzo 2018: «PENALE TRIBUTARIO – – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Elementi costitutivi – Tipologie di condotte criminose – Vendita simulata dei propri beni – Atti fraudolenti – Nozione – Alternatività – Atti (non simulati) di disposizione del patrimonio – Necessità del carattere fraudolento (ingannevole) – Ragioni – Fattispecie – Cessione dei cespiti societari a società collegata – Insussistenza del reato per la vendita di beni al prezzo di mercato ed utilizzo del ricavato per pagare altri debiti societari (stipendi, assicurazioni, cassa edile) – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 2901 c.c.»

 

Sezioni tributarie

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

Responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta. Il punto della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 7236 del 22 marzo 2018: «SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Cancellazione dal registro delle imprese – Successione nei debiti degli ex soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione – Percezione di somme quale elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio – Conseguenti oneri probatori e motivazionali – Art. 2495, secondo comma, cod. civ. – Art. 4, del D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 • SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Soci – Cancellazione della società – Effetti – Estinzione della società – Obblighi dei soci per i debiti sociali – Responsabilità dei liquidatori di società – Atto indirizzato ai soci o ai liquidatori – Necessità – Obblighi probatori e motivazionali dell’atto impositivo – Necessità della prova e di una esplicitazione motivazionale in seno all’atto che i soci hanno percepito denaro in base al bilancio finale di liquidazione ovvero che la mancata soddisfazione delle pretese erariali è dipesa da condotta colpevole dei liquidatori – Fondamento – Art. 36, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 12, della L. 27/07/2000, n. 212 • SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Liquidazione – Soci – Cancellazione della società – Effetti – Estinzione della società – Estinzione di società di capitali – Responsabilità dei soci nei confronti del Fisco – Condizioni – Contestazione estranea all’atto impositivo – Allegazione in sede contenziosa – Inammissibilità»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Notifica a mezzo PEC degli atti dell’ADR

Cartella notificata tramite PEC. Nulla se il formato dell’atto è in “.pdf” anziché “.p7m”

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I – Sentenza n. 93 del 16 febbraio 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 25.01.2017 – Notificazione per posta elettronica in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità – Fondamento – Conseguenze – Nullità della notifica – Nullità della cartella di pagamento impugnata – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche
Spese pubblicitarie per presunzione legale

Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazioni sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I – Sentenza n. 67 del 7 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 – Sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – Deducibilità per il soggetto erogante – Legittimità – Condizioni – Limite annuo complessivo non superiore a 200.000 euro – Sponsorizzazione finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa – Associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale – Art. 90, comma 8, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

Iper ammortamento
Ulteriori chiarimenti sui termini
per l’acquisizione della perizia giurata

Iper ammortamento. L’acquisizione della perizia giurata fissa il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Requisito dell’interconnessione indispensabile per la spettanza e fruizione del beneficio – Attestazioni ex comma 11, art. 1, L. n. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante, perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità) – Rilevanti ai fini della spettanza del beneficio – Fondamento – Rilevanza nel periodo d’imposta nel quale si verifica l’acquisizione delle attestazioni – Conseguenze – Iper ammortamento dall’esercizio di acquisizione delle attestazioni – Art. 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

S.R.L. agricola
Opzione per determinazione del
reddito su base catastale

Società a responsabilità limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l’opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d’impresa con criteri catastali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E dell’11 aprile 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione per mezzo di comportamento concludente – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, TUIR le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, TUIR – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.P.R. 10/11/1997, n. 442»

 

Legislazione

ISA
(Indici sintetici di affidabilità fiscale)

Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche»

 

Dichiarazione 730 precompilata
Destinatari e modalità di accesso

Precompilate 2018: informazioni, delega e modalità per la consultazione sul sito delle Entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2018

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Speciale Modulistica 2018

 

Redditi 2018-PF, fascicoli 1, 2 e 3 – Periodo d’imposta 2017

Il modello “Redditi 2018-PF” fascicoli 1, 2 e 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018 per il periodo d’imposta 2017

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2018-PF” intero con le relative istruzioni

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24844/2018: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2018-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018, per il periodo d’imposta 2017, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF»

Istruzioni e Modelli REDDITI 2018 – Persone fisiche

  • Fascicolo 1
  • Fascicolo 2
  • Fascicolo 3

 

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri

  • Esercenti attività d’impresa
  • Esercenti arti e professioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet: www.agenziaentrate.it il giorno 17.04.2018 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 16 aprile 2018.

 

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Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli “centrali”, contenuti nel provvedimento del 1° marzo 2018 prot. n. 47688/2018 (link esterno al sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l’istanza

Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti “neo residenti”) e i contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di cooperative compliance, infine, devono rivolgere i propri interpelli all’Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all’indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. (Comunicato stampa Agenzia entrate del 12 aprile 2018)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 44 del 2017

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Commenti

Il nuovo regime fiscale delle “imprese minori” nei modelli “Redditi” e IRAP

di Maddalena Nolano e Gianluca Martani

 

Compensazione di crediti tributari: è davvero sanzionabile il pagamento non effettuato tramite Entratel o Fisconline?

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali

Sanzioni tributarie per l’utilizzo di canale telematico diverso da quello prescritto per pagamento con delega modello F24

F24 inviato con “canale” telematico errato: violazione non sanzionabile

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo – Sezione IV – Sentenza n. 435 del 1° settembre 2017: «RISCOSSIONE – SANZIONI TRIBUTARIE – Compensazione – Deleghe di pagamento modello F24 – Trasmissione – Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA – Credito annuale IVA – Compensazione superiore a 10.000 euro – Utilizzo del canale telematico Entratel o Fisconline – Necessità – Utilizzo di canale telematico diverso da quello prescritto – Omessa o falsa comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 – Configurabilità – Esclusione – Art. 37, comma 49, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. per i tributi locali

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione III – Sentenza n. 310 del 23 gennaio 2018: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per IRPEF, IVA e TRIBUTI LOCALI – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Tributi locali (ICI) – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Artt. 2946 e 2953 c.c.»

 

Notifica a mezzo PEC degli atti dell’ADR
Conformità e prova

Esclusa la validità della notificazione per posta elettronica dell’atto impositivo in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m”

Commissione Tributaria Provinciale di Novara – Sezione I – Sentenza n. 249 del 29 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Impugnabilità della cartella di pagamento e degli atti conseguenti – Fondamento – Caso di specie – Ricorso contro la cartella di pagamento a mezzo PEC e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente afferente a plurime posizioni debitorie – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 09.02.2016 – Notificazione per posta elettronica formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità – Fondamento – Mancata attestazione della conformità della cartella notificata all’originale -Conseguenze – Nullità insanabile della notifica – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Prassi

Agevolazioni per premi di produttività
Welfare
aziendale (Benefit)

Premi di risultato e welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte nel periodo 2017/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 29 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale -Incentivi ai dipendenti – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Modifiche alla disciplina – Conversione del premio di risultato con beni e servizi – Casistica esemplificativa – Modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 all’art. 51, comma 2 del TUIR – Ulteriori chiarimenti in materia di premi di risultato e di benefit esclusi dal reddito – Adempimenti del sostituto d’imposta – Certificazione unica (CU) – Conservazione della documentazione -Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

 

Legislazione

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il 31 maggio 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni»

 

Mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti idonei a consentire la detraibilità IVA
e la
deducibilità della spesa da parte dell’operatore IVA

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43 del 2017

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Commenti

Dichiarazione integrativa a favore: iniziano a chiarirsi i dubbi

di Elia Orsi

 

I Flexible Benefits: trattamento fiscale e contabile

di Maurizio Di Marcotullio e Francesca Salvatori

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Principio del ne bis in idem sostanziale

Omesso versamento IVA per un importo superiore alla soglia penale: possibile derogare al principio del ne bis in idem (articolo 50 della Carta di Nizza)

Corte di Giustizia CE – Grande Sezione – Sentenza del 20 marzo 2018, Causa C-524/15: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Reato di omesso versamento dell’IVA – Sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie – Rapporto – Violazioni amministrative e penali in presenza di un unico fatto – Diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto – Principio del ne bis in idem sostanziale – Applicazione nell’ordinamento domestico di norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Rinvio pregiudiziale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti  – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interpretazione dell’articolo 50 della “Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (“CEDU”) – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 della “Carta” – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Applicazione del principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della “Carta” – Severità del complesso delle sanzioni imposte limitata a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito – I procedimenti tributari e penali devono presentare un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto – Necessità»

 

Diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA
Termine di decadenza

Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie, nota di addebito/fattura integrativa per ravvedimento del cedente). I termini di decadenza ripartono dal momento di ricezione della nota/fattura corretta

Corte di Giustizia CE – Sezione II – Sentenza del 21 marzo 2018, Causa C-533/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Termine di decadenza – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni – Fattispecie – Regolarizzazione di una precedente operazione da parte del cedente che errando, in un primo momento, aveva fatturato non applicando l’IVA ritenendo le operazioni esenti – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni – Non conformità al diritto dell’Unione»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Esibizione di
copia della stampa di esiti di notificazione

Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Contribuente soggetto alla notifica via PEC
sprovvisto di un valido (invalido o inattivo)

Notificazione di cartella ad indirizzo PEC invalido o inattivo: si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito telematico alla CCIAA

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 6464 del 21 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Avviso di accertamento o atto della riscossione – Notifica via Pec – Imprese individuali, società e professionisti – Regime post modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 – Regime previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 – Notifica effettuata ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Contribuente soggetto alla notifica via PEC sprovvisto di un valido (invalido o inattivo) indirizzo registrato al registro “INI-PEC” – Deposito dell’atto impositivo, presso la CCIAA ed invio al contribuente di raccomandata informativa A.R. – Momento di perfezionamento della notifica – Decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa – Termine per l’impugnazione della cartella – Decorrenza»

 

Prassi

Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati
con cartelle di pagamento

Blocco dei pagamenti ai contribuenti morosi. Segnalazioni all’Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 21 marzo 2018: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e non economici e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Rapporti tra verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e fermo amministrativo – Art. 1, commi da 986 a 989, della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018)»

 

Legislazione

Consolidato nazionale
Revisione del regime

Le disposizioni “revisionate” attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018: «Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi»

In nota gli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2018, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2017

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2018: «Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell’articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2017

Invariata per l’anno 2017 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2017: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2017

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Commenti

Le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (SSD lucrative) e innalzamento del limite di non imponibilità per le somme erogate a favore di sportivi in ambito dilettantistico

di Dario Festa

 

Mediazione tributaria: un istituto in continua evoluzione

di Maria Lembo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Condizioni e limiti della rettifica ex art. 54-bis
del
D.P.R. n. 633/1972

Credito IVA. Disconoscimento illegittimo senza un motivato “avviso”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 5785 del 9 marzo 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche – Esclusione – Disconoscimento del diritto alla detrazione IVA e del relativo credito IVA – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 – Necessità dell’invio di un avviso di recupero di credito di imposta o in difetto, quanto meno dell’invio di un avviso bonario – Fondamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311»

 

IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
Presupposto dell’imposta

Non soggetto ad IRAP il revisore che svolge l’attività all’interno di una struttura “organizzata” di altri

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6439 del 15 marzo 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Necessità – Entità elevata del reddito prodotto – Elemento da solo non decisivo per integrare il presupposto impositivo – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento -Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Rilevanza – Attività libero-professionale (caso di specie: revisore dei conti) – Utilizzazione struttura organizzata di beni e servizi di terzi – Necessità per l’assoggettamento ad IRAP di struttura “autonoma”, cioè faccia capo al contribuente stesso – Conseguenze – Non assoggettamento – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Cessioni intracomunitarie
Presupposti per non imponibilità

L’applicazione della non imponibilità IVA ad una operazione intraUe non viene meno solo dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione II – Sentenza n. 301 del 13 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessioni intracomunitarie – Presupposti per non imponibilità di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES – Vat Information Exchange System) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Prova dell’avvenuta cessione a soggetto imprenditore nell’altro Stato Membro – Diniego della non imponibilità – Esclusione – Ragioni – Art. 35, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 38 e 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 18 del Regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282»

 

Accertamento fondato sulle indagini bancarie
Presunzioni fondate sui prelievi

Nuovi limiti (giornalieri e mensili) relativi alle presunzioni fondate sui prelievi bancari: applicabili nei giudizi in corso, indipendentemente dalla data dell’accertamento o dal periodo accertato

Commissione Tributaria Provinciale di Isernia – Sezione I – Sentenza n. 12 del 9 gennaio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Indagini finanziarie – Applicazione delle cd. “franchigie” per i prelevamenti -Parametro quantitativo, introdotto dalla L. n. 225/2016, oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili – Metodo valutativo delle presunzioni bancarie – Applicazione retroattività – Fondamento – Art. 7-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Prassi

Detrazioni per l’adozione di misure antisismiche
Ambito applicativo

Sismabonus riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 12 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione da imprese – Possibilità – Ragioni – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Assistenza fiscale
Flusso telematico

Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017 – Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017 – Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017»

 

Agevolazioni per forme di occupazione stabile

Nuove assunzioni (a partire dal 1° gennaio 2018) di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Condizioni e regole per fruire dello sgravio contributivo

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate e Recupero Crediti, Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali, Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 40 del 2 marzo 2018: «LAVORO – Incentivo strutturale per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato che non siano stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa – Art. 1, commi 100-108 e 113-114, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”)»

 

Obbligo contributivo Artigiani
Individuazione dei destinatari

C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani

Messaggio INPS n. 1138 del 14 marzo 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di una impresa artigiana – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 – Criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani “di fatto” – Casistica più frequente di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L. 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 -Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40»

 

Legislazione

Incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni

Società tra commercialisti o consulenti del lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2018, prot. n. 53616/2018: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2017

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Speciale Modulistica 2018

 

Dichiarazione IRAP 2018, periodo di imposta 2017

Modelli e Istruzioni

Dichiarazione IRAP 2018

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

 

Le principali novità del modello IRAP 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24865/2018: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2018” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2017»

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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Bonus ristrutturazioni edilizie. È online la nuova Guida delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Da oggi è anche online il nuovo video sul canale YouTube dell’Agenzia con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all’Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

 

Bonus anche per il 2018 e invio dei dati all’Enea

 

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.

La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

 

L’agevolazione per box e posti auto

 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

 

L’IVA ridotta

 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell’aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

 

Le altre novità

 

Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l’agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

In tema di IVA agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l’intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all’autonomia funzionale delle “parti staccate” rispetto al manufatto principale.

Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2018)

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2018




Nuovo modello di dichiarazione di successione telematica. Fino al 31 dicembre 2018 possibile utilizzare il “vecchio” Modello 4

Da oggi (15 marzo 2018) è possibile inviare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che vale anche come domanda di volture catastali senza necessità di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia, sostituisce quello approvato lo scorso giugno. Grazie al nuovo format, sarà possibile ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l’originalità del documento. Da gennaio 2017 sono state trasmesse online 56mila successioni, di cui oltre 15mila dall’inizio di quest’anno.

Dalla compilazione all’attestazione di avvenuta presentazione: tutto online

Con la nuova versione del modello, sarà sufficiente pagare l’imposta di bollo e i tributi speciali per richiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. L’attestazione, in formato Pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (cvd), che consentiranno di verificarne l’originalità direttamente sul sito delle Entrate. In questo modo, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente. Il modello con le relative istruzioni è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla dichiarazione di successione, dove trovano spazio anche le Risposte alle domande più frequenti dei cittadini.

Doppio binario anche per tutto il 2018

Il nuovo modello, approvato a dicembre 2017, potrà essere utilizzato a partire da oggi (15 marzo 2018) per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi alla novità della successione telematica, fino al 31 dicembre 2018 sarà comunque possibile utilizzare, in alternativa, il vecchio modello in formato cartaceo (Modello 4), presentandolo presso l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia. La dichiarazione di successione cartacea resta, invece, l’unica via per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 marzo 2018)

Modelli e istruzioni

(Approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di del 28/12/2017, con oggetto: approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Link esterni al sito http://www.agenziaentrate.gov.it )

Provvedimento – pdf

Specifiche tecniche – pdf -(aggiornate al 9/03/2018)

Modello 4

Modulo 04 – Dichiarazione di successione – pdf




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2017

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Speciale Modulistica 2018

 

Modelli “Redditi 2018” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

Istruzioni generali comuni ai modelli 2018 degli enti e delle società

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Redditi 2018-SC
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24824/2018, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione“Redditi 2018-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 28.02.2018 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 12 febbraio 2018.

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2017

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Commenti

La proroga del super e dell’iper ammortamento

di Marco Orlandi

 

Avvisi di recupero: concetto di inesistenza del credito e termini di notifica

di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Illegittimità dell’atto impositivo “ante tempus
Ampiezza oggettiva della fattispecie
Obbligo di
rilascio del PVC o del Verbale di chiusura

Accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione. Senza PVC non decorre il termine dilatorio di sessanta giorni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3060 dell’8 febbraio 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Ambito applicativo – Accessi istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione – Inclusione – Fondamento – Art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione – Verbale di chiusura delle operazioni – Necessità – Rilevanza – Decorrenza del termine per l’emissione dell’avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Termine dilatorio di sessanta giorni dall’adozione del PVC ex art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Ragioni – Omissione – Conseguenze – Art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Professionisti
Applicazione della c.d. “scissionedella base imponibile IRAP

Non soggetti ad IRAP i compensi di componente di collegio sindacale o di amministratore prodotti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)  – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni»

 

Senza il supporto dello studio autonomamente organizzato, i redditi realizzati nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società o consulente tecnico esclusi dall’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3790 del 15 febbraio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Avviso di recupero del credito di imposta
irregolarmente compensato

Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 

Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 

Corte di Giustizia CE:

Detraibilità dell’IVA
Rilevanza della “forza maggiore economica

La mancata locazione incolpevole non comporta l’obbligo di rettificare la detrazione IVA

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 28 febbraio 2018, Causa C-672/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto a detrazione – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detraibilità dell’IVA per beni e servizi non effettivamente utilizzati a causa di scelte inevitabili dal punto di vista aziendale – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Rettifica nel periodo di “tutela” – Inammissibilità – Caso di specie – Attività locazione e gestione di beni immobili – Proposito di dare in locazione i beni immobili con assoggettamento a IVA – Immobile non occupato da più di due anni, ma comunque oggetto di commercializzazione ai fini di una sua locazione (con possibilità di rinuncia) e/o per la prestazione di servizi (imponibili) – Articoli 167, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa interna – Artt. 19 e 19-bis2, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

Tribunali

Esecuzione forzata “semplificata” presso terzi”
Profili di incostituzionalità

Esecuzione esattoriale ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 con pignoramento presso terzi. Limiti al diritto di difesa al vaglio della Consulta

Tribunale Ordinario di Trieste – Sezione Civile – Ordinanza n. 31 del 24 ottobre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni – Applicabilità di tale regime all’attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Questione di legittimità costituzionale del D.P.R 29/09/1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 57 [, comma 1, lett. a), come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)]; e, “ove occorra”, D.L. 30/09/2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 02/12/2005, n. 248, art. 3, comma 4, lett. a) – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.»

 

Prassi

IMU
Esenzione per i terreni agricoli

Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli anche per CD e IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 28 febbraio 2018: «IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore dei i CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10 e 13, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 13, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 1, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99»

 

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di presentazione dei modelli intrastat

Semplificazione Intrastat. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018»

 

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
e introduzione del Codice del Terzo

Cooperative sociali. Oggetto, bilancio sociale e nomina dei sindaci

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018: «COOPERATIVE – Cooperative sociali – Revisione della disciplina in materia di impresa sociale e introduzione del Codice del Terzo – Quesiti in materia – Applicabilità degli obblighi di redazione del bilancio sociale – Sussistenza – Ambito temporale di applicazione – Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 – Perimetrazione delle attività che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere – Attività di accoglienza e integrazione dei migranti – Possibilità – Applicabilità dell’obbligo di nomina dei sindaci sociali – Esclusione – Art. 10, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112»

 

Contabilizzazione delle poste del patrimonio netto

Il patrimonio netto

Documento congiunto a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi Contabili e di Valutazione e di Confindustria – Dicembre 2017

 

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Pronta la modulistica per le certificazioni 2018




Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

Nuovo modello di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), per recepire le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1620) che prevedono che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

  • partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
  • partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  • partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

In particolare, per dar seguito al disposto dell’articolo 1, comma 5 del citato Decreto Mef del 26 maggio 2017 nella nuova certificazione è stata data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La Certificazione, che deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018, deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È, inoltre, utilizzata per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico. Devono, inoltre, essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR,che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Come anticipato, la certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Nel dettaglio il Cupe viene rilasciato da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Come ricorda al § 5.5, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, di approvazione della Certificazione Unica (CU 2018), «Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 9520/2018, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Nuova certificazione unica “CU 2018”. Novità e termini di trasmissione e consegna

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell’anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d’imposta 2017. Come è avvenuto l’anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.

La Certificazione Unica è costituita da:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
  • Dati relativi alle locazioni Brevi.

Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

La Certificazione Unica 2018, va trasmessa (modello “ordinario”) per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 e va consegnata (modello “sintetico”) entro il 31 marzo al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo entro il 31 marzo 2018 (termini differito al 3 aprile 2018, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine (31 ottobre 2018) di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Entra nella nuova certificazione anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2017

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Speciale Modulistica 2018

 

I modelli 730/2018 concernenti l’anno 2017,
con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2017

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Commenti

Estinzione del giudizio per mancata riassunzione: definitività dell’atto impositivo e decorrenza della prescrizione

di Isabella Buscema

 

Impugnazioni: l’importanza, nell’ambito del contenzioso tributario, degli artt. 327, comma 1 e 330, comma 3, c.p.c. 

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Prescrizione della pretesa fiscale
Omessa
riassunzione della causa

Omessa riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio: decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza del termine utile per la riassunzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 27306 del 17 novembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio – Estinzione del processo – Conseguenze – Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale – Dalla scadenza del termine utile per la riassunzione – Fondamento – Definitività dell’avviso di accertamento – Art. 63, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 -Art. 393 c.p.c.»

 

Prassi

Soggetti OIC adopter
Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli di debito acquisiti ante e post 2016. In caso di vendita, applicazione della disciplina transitoria in modo proporzionale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione/valutazione contabile di titoli di debito – Applicazione della disciplina transitoria IRES recata dall’art. 13-bis, comma 5, secondo periodo, del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19 – Modalità in presenza di titoli di debito ai titoli acquisiti ante e post 2016 – Applicazione in modo proporzionale delle due regole fiscali differenti in caso di vendita dei titoli effettuate a partire dal 2016 – Necessità – Esemplificazioni – Art. 2426, primo comma, nn. 1) e 9), c.c., come novellato dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Disposizioni finali, transitorie – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Legge di bilancio 2018
Novità in tema di lavoro

Incentivi per favorire l’occupazione stabile e CO.CO.CO. nella società sportive, anche con scopo di lucro: primi chiarimenti

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018: «LAVORO – Incentivi per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»

 

Società cooperative
Modelli di governance

Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella Legge di Bilancio

Studio n. 9-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018

 

Legislazione

Determinazione della base imponibile IRES e IRAP

Tre nuovi decreti per il coordinamento della disciplina IRES e IRAP con i principi contabili internazionali

 

Soggetti IAS/IFRS adopter: le nuove classificazioni contabili contenute nell’IFRS 9 coordinate con basi imponibili IRES e IRAP

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

Relazioni illustrativa e tecnica

 

Soggetti IAS/IFRS adopter: il Decreto per dare rilevanza fiscale ad alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

Relazioni illustrativa e tecnica

 

Soggetti IAS/IFRS e soggetti OIC: disciplinata la rilevanza fiscale dello scorporo contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»

Relazioni illustrativa e tecnica

 

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Principio di omnicomprensività e funzione sostitutiva di reddito. Soggette ad IRPEF le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità

L’indennizzo, a prescindere dal nomen iuris, erogato per compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, va assoggettato a tassazione. In particolare, le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità, al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, in quanto sostitutive di reddito da lavoro, concorrono alla formazione del reddito, ai sensi combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione. È questo in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 16/E del 15 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate.

 

Per principio di omnicomprensività, vedi: circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, secondo cui devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra la effettività della prestazione di lavoro resa ed i compensi percepiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 15 febbraio 2018, con oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità – Funzione sostitutiva di reddito – Ristorare il lavoratore per la riduzione del salario – Sostitutivo di reddito di lavoro dipendente – Applicazione del principio di omnicomprensività – Conseguenze – Tassabilità – Art. 8 del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148 – Artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2017

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Commenti

L’avviamento negativo (o badwill) in sede di cessione d’azienda: profili contabili e imposta di registro

di Marco Orlandi

 

Riflessioni (critiche) sulla negata possibilità di estinzione dei debiti d’imposta altrui mediante l’istituto dell’accollo in compensazione

di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Cessione d’azienda
Determinazione del valore e della base imponibile dell’imposta di registro

Valorizzazione dell’azienda ai fini dell’imposta di registro. Sancita la rilevanza (in negativo) del badwill

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018: «IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale – Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda – Determinazione del valore e della base imponibile – Valore di avviamento – Rilievo – Scelta – Giudizio rimesso al giudice di merito – Fondamento – Insussistenza in base a perdite subite – Esclusione – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale -Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda (o ramo d’azienda) – Valorizzazione dell’azienda – Nella specie accertamento del valore del ramo aziendale – Ramo d’azienda inattivo da anni e suscettibile di perdite future – Rilevanza dell’avviamento negativo (o badwill) nella determinazione della base imponibile – Fondamento – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Riscossione dell’imposta – Soggetti obbligati – Notaio rogante – Rimborso – Legittimazione – Esclusione – Fondamento – Art. 77, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

Accollo del debito d’imposta altrui
Estinzione per compensazione

Esclusa la compensazione per il pagamento del debito tributario altrui oggetto di accollo. Salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 15 novembre 2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140 E del 15 novembre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Accollo d’imposta – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione – Esclusione – Incertezza normativa per i pagamenti dei debiti tributari accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi -Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni per le compensazioni effettuate fino al 15 novembre 2017 – Art. 8, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 1273 c.c.»

 

Attività vivaistica
Reddito agrario

Vivaio che compra piante per poi rivenderle: nel rispetto del limite della prevalenza, le attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura -Determinazione del reddito agrario – Attività floro-vivaistiche – Attività agricole connesse – Attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 13/02/2015 – Art. 2135 c.c.»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 18 del 31 gennaio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L 11/12/2016, n. 232»

 

Possesso dei beni ereditari da parte del chiamato

La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

Studio n. 406-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l’8 novembre 2017 – Approvato dal CNN il 14/15 dicembre 2017

 

Legislazione

Scissione Dei Pagamenti
(Split Payment)

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

 

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni relative al secondo semestre 2017. Stesso termine ultimo per le correzioni senza sanzioni del primo semestre 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2017

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Commenti

Dal 2018, maggior peso specifico al reclamo/mediazione

di Antonino Russo

 

Avvisi di addebito INPS scaturenti da accertamenti tributari: questioni e casi pratici affrontati dalla più recente giurisprudenza di merito

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

Reclamo/mediazione tributaria

Nuova soglia a 50.000 euro per il reclamo tributario: istruzioni e modifiche alle “Avvertenze” della cartella di pagamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Innalzamento della soglia di valore (50.000) delle controversie reclamabili – Criteri di determinazione del valore della controversia – Individuazione del dies a quo della nuova disciplina – L’esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Diritto alla detrazione dell’IVA

Riduzione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Le Entrate su requisiti, gestione delle fatture, sanzioni e dichiarazioni IVA integrative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 17 gennaio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione IVA – Modifiche alla disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Decorrenza – Registrazione degli acquisti – Modifiche alla disciplina della registrazione delle fatture – Rivalsa dell’IVA accertata e detrazione -Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Presupposti ed effetti della novella sui termini di emissione della nota di credito – Diritto alla detrazione nell’ambito dello Split payment – Diritto alla detrazione nell’ambito del regime del cash accounting (regime di cassa) – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 25, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 60, settimo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Consolidato fiscale
Utilizzo delle perdite in sede di accertamento

Utilizzo delle perdite in caso di accertamento. Dalle Entrate ulteriori chiarimenti per i gruppi di imprese

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale – Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplificazioni – Art. 40-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004»

 

Documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Conservazione “sostitutiva”

Termine di conclusione del processo di conservazione dei modelli dichiarativi. In riferimento all’anno di produzione e trasmissione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 29 gennaio 2018: «OBBLIGHI FISCALI – Documenti fiscali – Scritture contabili – Conservazione documenti virtuali (conservazione elettronica di modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento – Conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscali – Individuazione del termine ultimo per preservare le varie tipologie di modelli fiscali dematerializzati – Riferimento all’anno di produzione e trasmissione – Caso di specie – Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali (Redditi 2017 SC) -Art. 3 del D.M. 17/06/2014 – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – Art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L. 04/08/1994, n. 489»

 

Imposte sui redditi
Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze immobiliari

Studio n. 32-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 marzo 2017

 

Legislazione

Solidarietà nel pagamento dell’IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31/32 del 2017

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Speciale Modulistica 2018

 

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

 

La dichiarazione annuale IVA 2018

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2017

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10581/2018: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l’anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

Il modello IVA 74-bis per il fallimento
o per la
liquidazione coatta amministrativa

 Istruzioni e modello

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10671/2018: «Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

 

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