Definizione integrale e agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018

L’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n 119/2018).

In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.

Si ricorda che processi verbali di constatazione (PVC), di cui all’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, sono i verbali coi quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Secondo un preciso orientamento della Suprema Corte di Cassazione la mancata redazione del PVC non può considerarsi giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non sia stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione rivolta al contribuente (cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI – T, n. 9176 del 23 aprile 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2014, pag. 621). Sempre sulla necessità della redazione del processo verbale di chiusura operazioni per ogni attività svolta nei confronti del contribuente sottoposto a controllo fiscali, la Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con Sent. n. 20770 dell’11 settembre 2013, ha avuto modo di rilevare che qualora ai fini dell’accertamento dell’imposta (nella specie IVA) sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi indicati dall’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento.

Nel dettaglio, articolo in esame al comma 1, al fine di definire i PVC, pone anzitutto un adempimento dichiarativo a carico del contribuente, che deve presentare apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale.

La definizione agevolata è applicabile ai PVC consegnati in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali e ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE)
  • imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sono definibili i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997. Pertanto, l’eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all’accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale. In presenza di atto di accertamento o di invito notificato entro il 24 ottobre contribuente può, eventualmente, avvalersi della possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio e gli avvisi di accertamento delle entrate prevista dal successivo articolo 2 del decreto legge n. 119/2018.

Il comma 2 indica i termini di presentazione delle dichiarazioni di regolarizzazione: esse vanno inoltrate entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Condizione per l’inoltro è che riguardino violazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’IVA di cui all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tenendo, eventualmente, conto del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 78 del 2009), sia ai fini dell’accertamento, sia della contestazione di sanzioni.

Il comma 3 vieta di utilizzare nella dichiarazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, che rispettivamente disciplinano le modalità di computo delle perdite e il relativo regime di riportabilità nel tempo, anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini. In pratica, il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.

Se il processo verbale è riferito a soggetti “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR, il comma 4 consente anche i soci di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Ai sensi del comma 5, la regolarizzazione avviene versando le sole imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, nel termine del 31 maggio 2019. Non sono applicate né le sanzioni collegate al tributo (irrogabili contestualmente all’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), né gli interessi.

Fa eccezione alla regola del comma 5 l’ipotesi, di cui al successivo comma 6, di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114. L’articolo 114, par. 1 dispone che sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sia applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

Ai sensi del comma 7 la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata del debito dilazionato, entro il 31 maggio 2019. Il debito così dovuto è rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per le somme così definite viene esplicitamente esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento agli adempimenti successivi si rinvia, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In sintesi, il comma 2 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento all’importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto (nel caso di specie, il PVC), mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate» di cui l’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite viene esplicitamente esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 8 prevede che n caso di mancato perfezionamento, dunque in caso di mancata dichiarazione o di tempestivo versamento, non si producono gli effetti  definitori in esame e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Nel caso di mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all’ordinaria attività di controllo; in tal caso, i termini per l’accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo comma 9, in deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente che dispone l’irretroattività delle norme tributarie.

Il comma 10 infine affida ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di emanare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (1), consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Nota (1)

L. 7 gennaio 1929, n. 4
Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

 Art. 24

[1] Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

 

 

 




Rate scadute o in scadenza al 31 ottobre della rottamazione bis ex D.L. n. 148/2017. Con la rottamazione-ter nuovo termine al 7 dicembre 2018

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. Medesima scadenza anche per chi ha scelto la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare (in scadenza rispettivamente in ottobre 2018 e nel novembre 2018), l’80 per cento del dovuto ex comma 8, lettera b), n. 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e versare entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

L’art. 3, comma 21, del decreto legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Come pagare le rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre

Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Una copia della Comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate-Riscossione.

Si precisa inoltre, che eventuali somme che dovessero essere versate, dopo la data di entrata in vigore del decreto, riferite a carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del decreto legge stesso, saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella Definizione agevolata cosiddetta “rottamazione-bis” o altrimenti, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.

Si ricorda che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della cosiddetta “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2018

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Commenti

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: implicazioni contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

Profili IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni senza rientro 
di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Costi per servizi sostenuti in relazione all’acquisizione di una società. Detraibile l’IVA anche se l’operazione non ha successo

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sulla cifra d’affari – Artt. 4 e 17, della sesta direttiva 77/388/CEE – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi per motivi riguardanti il rispetto del diritto della concorrenza – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte – Art. 9, della direttiva 2006/112/CE – Art. 167 e ss., della direttiva 2006/112/CE – Normativa interna – Artt. 19 e ss., del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Cartelle di pagamento invalidamente notificate e conosciute solo attraverso estratti di ruolo. Termini per il ricorso e prove ammesse della notifica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente -Autonoma impugnabilità – Fondamento – Conoscenza della cartella di pagamento per mezzo dell’estratto di ruolo -Impugnazione nel termine di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 (60 giorni) – Necessità – Esclusione – Artt. 19 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICA – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Prova della regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata – Produzione in giudizio della relata di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale – Ricorso a documenti equipollenti (ad es.: registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale) – Non possibilità – Periodo di conservazione delle prove che attestano la notifica della cartella – Oltre cinque anni – Necessità – Richiamo al disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 – Irrilevanza – Art. 26, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Opzione per la rateizzazione di plusvalenze – Comportamenti concludenti

Mancanza di un’espressa opzione: il comportamento concludente salva il regime applicato alle plusvalenze

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16242 del 20 giugno 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze ex art. 86, comma 2, TUIR – Opzione per la rateizzazione nella dichiarazione dei redditi – Necessità – Fondamento – Comportamenti concludenti – Rilevanza – Art. 86, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, D.P.R. 10/11/1997, n. 442 • CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Verifiche tributarie – Termine di permanenza presso la sede del contribuente – Violazione – Conseguenze – Invalidità degli atti compiuti – Esclusione – Art. 12, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Prescrizione del tributo TARSU. Cinque anni è l’intervallo temporale massimo tra la notifica della cartella di pagamento e l’avviso d’intimazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018: «RISCOSSIONE -TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per TARSU – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Illegittimità – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Art. 2948, n. 4), c.c.»

 

Responsabilità solidale e illimitata socio S.N.C – Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale

Cartella al socio di società di persone: per i debiti tributari sociali necessaria la preventiva escussione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Società in nome collettivo – Rapporti con i terzi – Responsabilità dei soci – Soci solidalmente e illimitatamente responsabili – Iscrizione a ruolo in violazione del “beneficum excussionis” – Illegittimità – Vizio proprio della cartella – Fondamento – Caso di specie – Nullità della cartella di pagamento notificata nella qualità di soci solidalmente responsabili di una s.n.c. per violazione del beneficium excussionis – Artt. 2291 e 2304 c.c.»

 

Mancata impugnazione degli atti “atipici” – Possibilità d’impugnazione dell’atto “tipico”successivo

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA 1). Impugnabilità facoltativa delle fatture e giurisdizione tributaria su debenza e assoggettamento ad IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 26198 del 18 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza e giurisdizione – Commissioni tributarie -Giurisdizione in materia tributaria – Tariffa di igiene ambientale (cd. prima TIA o TIA-1) – Controversie sulla debenza – Giurisdizione commissioni tributarie – Fondamento – Fattispecie • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto  -Prestazione di servizi – (TIA1) Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 – Assoggettamento ad IVA – Esclusione – Fondamento»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella

Inammissibile il ricorso al giudice tributario dopo 60 giorni la “conoscenza” della cartella per mezzo dell’estratto di ruolo

Commissione Tributaria Provinciale di Rieti – Sezione II – Sentenza n. 7 del 7 marzo 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Termini per ricorrere – Decorrenza – Individuazione – Onere della prova a carico del contribuente – per l’impugnativa – Esclusione – Fondamento – Artt. 5, comma 1-bis e 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Artt. 20 e 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta – Soggetto titolato a richiedere il rimborso

Pignoramenti presso terzi con parziale restituzione. Il debitore pignorato è l’unico legittimato a chiedere il rimborso delle ritenute

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 19 settembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – Rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate – Procedura da seguire nell’ipotesi in cui vi sia restituzione parziale al debitore pignoratizio delle somme percepite – Soggetto titolato a richiedere il rimborso – Debitore pignorato (nella specie, ex datore di lavoro) – Provvedimento 03/03/2010, n. 34755 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Art. 23 e Titolo III, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 15, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

 

Territorialità IVA per le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia

Territorialità IVA determinata attraverso il prisma del Regolamento UE n. 282/2011. I principi in caso di organizzazione di congressi o simili

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 24 settembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità IVA per le prestazioni di servizi – Criteri per l’individuazione del presupposto territoriale – Disposizioni particolari – Deroghe ai principi generali – Servizi relativi a beni immobili situati in Italia – Applicazione dell’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972, ai servizi legati ad attività congressuale – Regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011 come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 – Artt. 7 e 12, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Spese per carburante destinato alle macchine agricole – Inapplicabilità della tracciabilità dei pagamenti

Azienda agricola che determina il reddito su base catastale e con detrazione dell’IVA forfetizzata: per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole non deve necessariamente utilizzare pagamenti tracciabili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 27 settembre 2018: «AGRICOLTURA – Imprenditore agricolo – IMPOSTE DIRETTE – Determinazione del reddito su base catastale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per i produttori agricoli – Cessioni di carburante destinato alle macchine agricole – Disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’IVA che obbligano all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili – Inapplicabilità – Ragioni – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 34, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata

Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

 

Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore

Nuova definizione di esportatore e novità in materia di regimi doganali a seguito delle modifiche apportate al regolamento UE n. 2246/2015

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 112029/RU del 15 ottobre 2018: «DOGANE – Operazioni di importazione e di esportazione – Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16/05/2018 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 concernente le disposizioni che specificano le modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 – Novità in materia di regimi doganali – Nuova definizione di esportatore – Procedure (ammissione temporanea, perfezionamento, luoghi approvati)»

 

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Le rottamazioni previste dal decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

 

 

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, è stato poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Il decreto-legge, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» è in vigore dal 24 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro il 23 dicembre 2018

Con le presenti note desideriamo fornire il quadro normativo delle nuove sanatorie nel campo della riscossione previste dagli articoli 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea.

Articolo 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Preliminarmente va evidenziato che l’impianto della nuova definizione agevolata è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti edizioni delle definizioni agevolate, (di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017).
L’articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), infatti, reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi, come anticipato, nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive.

Rispetto alle passate rottamazioni:

  • si può effettuare il pagamento in cinque anni, con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con un tasso di interesse al 2 per cento;
  • è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Le norme consentono l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni”.

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 3 consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Analogamente a quanto già previsto per le precedenti definizioni agevolate (in particolare dall’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016), ove si aderisca a tale procedura non sono corrisposte le somme dovute a titolo di:

  • sanzioni comprese in tali carichi;
  • interessi di mora ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R .n. 602 del 1973. (Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono fissati al 3,01 per cento annuo dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018;
  • sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi/somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese. Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all’importo si aggiungeranno:

  • ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
  • la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);
  • le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo:

  • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si segnala che l’articolo 5 del decreto legge consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe, dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, esclusi dalle precedenti “rottamazioni”.

Ai sensi del comma 2, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Si tratta dunque di una rateazione distribuita su cinque anni.

Termini di pagamento

  • unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

  • per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e che pagano integralmente entro il 7 dicembre 2018 le residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, opererà automaticamente il differimento automatico del versamento delle restanti somme, da effettuarsi in dieci rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% (cfr. comma 21).

Il comma 3 prevede che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1 agosto 2019 nella misura del 2 per cento annuo. Non si applica la disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Ricalcando le procedure previste per le precedenti edizioni della definizione agevolata (articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016), il comma 5 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2019 una dichiarazione all’agente della riscossione – con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro venti giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – in cui indica anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di dieci rate (come disposto dal comma 1).

Il comma 6 chiarisce che nella predetta dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, il comma 6 chiarisce che tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.

In base al comma 9, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relative ai debiti definibili, anche prima della definizione.

Ai sensi del comma 10 sono chiariti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione procedura agevolata.

Essa, analogamente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 193 del 2016:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza;
  • sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle  già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 10 in esame collega i seguenti, ulteriori, effetti alla presentazione della domanda di rottamazione:

  • divieto di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;
  • divieto di considerare “inadempiente” il debitore ai fini  della  verifica  della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle  società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La relazione illustrativa sul punto chiarisce che l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la predetta verifica ha già avuto luogo, è tenuto a non effettuare il pignoramento previsto dalla legge (combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008).

Al comma 11, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, si affida all’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente (indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5) ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Ove si scelga di pagare presso gli sportelli dell’agente della riscossione, il debitore può utilizzare in compensazione, ai fini della definizione agevolata, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013; l’ efficacia di tale norma è stata estesa al 2018 dall’articolo 12-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1268).

Il comma 13 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.

Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che rimane fermo, a fini antielusivi, la disciplina penale (articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000) della sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (ovvero dell’unica soluzione) relativa alle somme “rottamate”. Analogamente a quanto prescritto per il passato, la definizione non produce effetti; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non può più essere rateizzato.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto dall’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge n. 193 del 2016, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (ai sensi del capo II, sez. I, della legge n. 3 del 2012 in tema di crisi da sovraindebitamento).

I predetti debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e lei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Il comma 16 ripropone le previsioni dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2016 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata:

In particolare, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

a) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

b) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Ai sensi comma 17, riproducendo sostanzialmente l’articolo 6, comma 11 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L’articolo 27  richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Il comma 18, con riferimento ai soggetti in procedura concorsuale. riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. Attraverso il richiamo degli articoli 111 e 111-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) il decreto-legge prevede dunque che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.

Il comma 19 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalie scritture contabili degli enti creditori.

Il comma 20 dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione, segnatamente novellando l’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), già modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017 in ragione dell’estensione della rottamazione delle cartelle al 2017. Con le modifiche in esame, la presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2021) e, per quelli consegnati sino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (in luogo del 2021).

Lo slittamento, come chiarisce la relazione illustrativa, è funzionale all’esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo in commento.

Coordinamento con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 e 2017)

 I commi 21-25 recano disposizioni di coordinamento, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.

In particolare, il comma 21 consente ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 (di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.

In sostanza, chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 ed ha adempiuto esattamente ai pagamenti dovuti per l’anno 2018 può usufruire della disciplina di favore introdotta con le norme in esame per la restante parte del debito già “rottamato”.

Il versamento è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso inferire rispetto a quello (2 per cento annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione, prevista dal comma 1.

Senza alcun adempimento a carico di tali debitori, l’agente della riscossione deve trasmettere entro il 30 giugno 2019 apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Il comma 21 dispone, inoltre, l’applicazione anche ai debitori in parola:

  • della possibilità di pagare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
  • a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, della possibilità di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

La norma fa esplicitamente salvo quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame, che dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 22 consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21.

Il comma 23 preclude l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvedano a versare le rate dovute per precedente definizione agevolata 2017 e che, secondo il comma 21 dell’articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 7 dicembre 2018.

Anche il comma 23 fa salvo esplicitamente quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame, che dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 24 reca specifiche norme di coordinamento con le precedenti definizioni agevolate, per i soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia. In particolare, permette anche ai soggetti colpiti dai sismi dell’Italia centrale di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 ed ex articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2018, in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.

Il comma 25 ammette alla nuova procedura di “rottamazione”:

  • i soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (ossia  quella prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;
  • coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016 (come disposto dall’articolo 1, comma 8, lettera b), n. 1, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017).
Articolo 4 – Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

L’articolo 4 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo (che, come specificato dalla relazione illustrativa, va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto in esame) fino a mille euro; l’importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tali importi devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata (ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento in esame,).

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Detto decreto disciplina le modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell’elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli.

Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. A tal fine, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 2 stabilisce le regole di imputazione e di acquisizione delle somme eventualmente versate, con riferimento ai debiti oggetto di annullamento.

Più in dettaglio, per i debiti oggetto di annullamento:

  • le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull’annullamento delle cartelle

non si applicano:

  • ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c) del provvedimento in esame, vale a dire, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE) e all’IVA riscossa all’importazione.
Articolo 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione

L’articolo 5 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Si applica l’articolo 3, con alcune deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE. Sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione.

Con le finalità sopra ricordate, l’articolo 5 prevede l’applicazione della definizione agevolata ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le seguenti risorse proprie tradizionali UE: i dazi doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. La medesima disciplina si applica ai debiti relativi all’IVA riscossa all’importazione. Anche con riferimento a tali risorse e all’IVA all’importazione, quindi, il debitore può beneficiare dell’abbattimento di sanzioni comprese nel carico, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive.

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE/Euratom (che ha sostituito la decisione 2007/436/CE) richiama le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato – ormai scaduto – che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Per le sole risorse proprie UE (escludendo dunque l’IVA all’importazione), oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e a quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (articolo 3, comma 1, lettere a) e b)), il debitore deve corrispondere:

  • dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114 (comma 1, lettera a), n. 1 dell’articolo 5 in esame). L’importo di tale interesse di mora è determinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (lettera b)). A tal fine l’agente della riscossione trasmette, entro il 31 maggio 2019, anche in via telematica, l’elenco dei carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione. Con le stesse modalità, entro il 15 giugno 2019, l’Agenzia comunica gli importi all’agente della riscossione.
  • dal 1° agosto 2019, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi al tasso del 2% (lettera a), n. 2);

Sia per le risorse proprie che per l’IVA all’importazione:

  • entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare di quanto dovuto complessivamente, delle singole rate e le relative scadenze (lettera c))
  • le rate di pagamento devono essere corrisposte entro il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento), entro il 30 novembre 2019 (seconda rata), entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (le restanti rate) (lettera d))

 

Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 3
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».

21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Art. 4.
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Art. 5
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;

f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l’elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.




Condoni gialloverdi. Riformulate le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa

 

Il Consiglio dei Ministri ha riesaminato e approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo contiene una riformulazione delle disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale al fine di evitare dubbi interpretativi sul relativo ambito di applicazione.

A margine delle riunione è  emersa la volontà politica di procedere, in sede di conversione del decreto-legge, alla presentazione di ulteriori norme relative alla cosiddetta “pace fiscale” in presenza di situazioni economiche di particolare difficoltà.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2018

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Commenti

Acquisto e svalutazione di un marchio d’impresa: effetti contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

Il “fatto noto”: ragionamenti sistematici e profili di criticità
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti analitico-induttivo fondati sulle c.d. percentuali di ricarico

Ricostruzione induttiva del reddito: da sola una percentuale di ricarico diversa da quella media di settore non è sufficiente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18627 del 13 luglio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica delle dichiarazioni – Redditi di impresa – Accertamento analitico-induttivo – Scritture contabili regolarmente tenute – Difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella media di settore – Sufficienza ai fini dell’accertamento del maggior reddito – Esclusione – Sussistenza di ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità complessiva della dichiarazione – Difformità abnorme o irragionevolezza – Necessità – Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Accertamento induttivo – Incongruenza rispetto ai parametri o studi di settore – Nuova disciplina ex D.L. n. 296 del 2006 – Necessità del requisito della gravità – Eliminazione – Portata retroattiva della norma – Esclusione – Art. 1, comma 23, della L. 27/12/2006, n. 296 – Art. 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

Contraddittoria la motivazione della sentenza se il giudice tributario confonde la media semplice con la media ponderata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21305 del 29 agosto 2018: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito – Caso di specie – Controversia sulla legittimità di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 per mezzo di percentuali di ricarico – Applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato utilizzando parametri caratteristici della media aritmetica»

Ricostruzione presuntiva dei ricavi. Necessarie presunzioni qualificate che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25217 dell’11 ottobre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza fiscale – Costi per prestazioni di servizio – Imputazione all’esercizio – Momento dell’imputazione – Ultimazione della prestazione – Diverso momento di pagamento – Irrilevanza – Fattispecie – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica delle dichiarazioni – Redditi di impresa – Accertamento analitico-induttivo – Scritture contabili regolarmente tenute – Accertamento di maggior imponibile su base presuntiva -Ammissibilità – Condizioni – Valutazione, nell’asserire l’antieconomicità della condotta di impresa, delle situazione complessiva – Necessità – Caso di specie – Illegittimità di un accertamento basato sull’antieconomicità di una sola operazione aziendale – Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Impugnazione degli atti atipici innanzi al giudice tributario

Avvisi di pagamento: le carenze informative escludono dall’obbligo della immediata impugnazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 8082 del 3 aprile 2018: «TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Avviso di pagamento – Indicazione dell’autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare – Omissione – Nullità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Regime dell’errore scusabile – Applicabilità – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 7 e 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 19 e 20, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni) – Esercizi alberghieri – Assoggettamento ad una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni – Legittimità – Fondamento – Maggiore capacità produttiva – Fatto notorio – Attività stagionale – Irrilevanza – Rapporti tra le tariffe – Nozione – Artt. 68 e 69, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 – D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 • TARSU (Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni)  – Tariffe -Determinazione – Delibera comunale – Carattere – Motivazione – Necessità – Esclusione – Fondamento – Art. 65, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507»

Impugnazione facoltativa per gli “atti atipici”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22222 del 12 settembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -Fattispecie – Avviso di pagamento per contributi consortili – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONSORZI – Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Obbligo a carico dei proprietari consorziati – Art. 10, del R.D. n. 215 del 1933 – Beni di pertinenza degli enti pubblici territoriali – Beni demaniali – Inclusione – Compresi i beni che oggetto di concessione a terzi che risultino costitutive di meri diritti personali di godimento – Art. 823 cod. civ. – Irrilevanza – Fondamento – Inclusione del fondo nel perimetro consortile e vantaggio diretto e specifico dalla bonifica – Necessità»

 

Revisione del classamento catastale – Motivazioni

Gli accertamenti catastali tra obblighi di motivazione e pregiudizialità per giudizi pendenti presso la G.A.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23130 del 26 settembre 2018: «PROCEDIMENTO CIVILE – Sospensione del processo – Giudizi sull’“an” e sul “quantum” pendenti innanzi a giudici diversi – Pregiudizialità invocata rispetto all’esito del giudizio pendente presso il giudice amministrativo (nella specie Consiglio di Stato) – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Inapplicabilità – Pregiudizialità logica ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Sussistenza – Fattispecie – Sentenza impugnata pubblicata il 23 febbraio 2017, dopo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015 • ACCERTAMENTO CATASTALE – Revisione del classamento catastale – Art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 – Revisione dei parametri catastali nella microzona – Congrua motivazione – Necessità – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Processo verbale di constatazione (PVC) – Efficacia probatoria

Per il PVC triplice livello di attendibilità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo verbale di constatazione (PVC) – Efficacia probatoria – Valore probatorio differenziato -Natura dei fatti da esso accertati – Differenza – Valore di piena prova (assistita da fede privilegiata) – Condizioni – Valore fino a prova contraria – Condizioni – Valore di elemento di prova – Condizioni – Art. 33, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 52, del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 – Art. 2699 c.c. – Art. 2700 c.c. – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Prova testimoniale – Divieto – Dichiarazioni extraprocessuali rese dal terzo contenute nel verbale di constatazione e recepite dall’avviso di accertamento – Valore indiziario – Configurabilità – Fonte di prova presuntiva – Idoneità anche se non rese in contraddittorio – Utilizzabilità nel giudizio davanti alle commissioni tributarie – Correlativa possibilità per il contribuente di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale – Riconoscimento – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111 Cost. – Art. 6, della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione – Esclusione – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21, 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello) – Deducibilità per il committente/cessionario – Condizioni – Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 – “Jus superveniens” con carattere retroattivo – Conseguenze – Fattispecie – Art. 14, comma 4-bis, della L. 24/12/1993, n. 537 – Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Plusvalenze patrimoniali – Costi inerenti

Cessione/permuta area edificabile: il valore del terreno ceduto a titolo gratuito al Comune in adempimento della convenzione di lottizzazione riduce la plusvalenza tassabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 23702 del 1° ottobre 2018: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Plusvalenze patrimoniali – Terreno edificabile inserito in una convenzione di lottizzazione – Cessione – Plusvalenza – Determinazione – Costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistica – Inerente al bene dato in permuta, il costo sostenuto per l’acquisto dei terreni limitrofi poi trasferiti, a titolo gratuito, all’ente locale in adempimento della convenzione di lottizzazione, in funzione dell’attuazione del complessivo piano edificatorio -Affermazione – Artt. 67 e 68 TUIR (già artt. 81 e 82) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Domanda di rimborso IVA fatta in dichiarazione non accompagnata dalla presentazione del modello VR – Prescrizione decennale e non biennale

Prescrizione decennale per il rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione nel rigo VX4 “Importo di cui si richiede il rimborso”. Anche in caso di cessazione d’attività

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XIII – Sentenza n. 3681 del 4 giugno 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi IVA – Credito d’imposta – Rimborso o restituzione – Istanza – Compilazione del rigo “VX4” – Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Conseguenze – Possibilità di presentazione della formale istanza di rimborso nell’ordinario termine decennale di prescrizione. – Artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Scomputo delle ritenute non certificate – Condizioni

Scomputo delle ritenute a titolo d’acconto. Il professionista non deve dimostrare il versamento dell’imposta da parte dei relativi sostituti

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 3714 del 5 giugno 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per lavoratori autonomi – Prova di avere subito la ritenuta, è che tale ritenuta sia rimasta effettivamente a suo carico – Per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Ammissibilità – Prova del versamento dell’imposta da parte dei relativi sostituti – Non necessità -Art. 36-ter,del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 47, del D.P.R. 28/11/2000, n. 445»

 

Tribunali:

 

Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Base imponibile

Società di persone di “comodo” che gestisce un immobile sfitto: il socio non deve pagare i contributi INPS alla Gestione Commercianti su un reddito d’impresa presunto mai percepito

Tribunale Ordinario di Cuneo – Sentenza n. 161 del 22 agosto 2018: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Avviso di addebito INPS – Per contributi ritenuti dovuti alla Gestione Commercianti per la posizione del coadiuvante – Su redditi derivanti dalla sua partecipazione al 50% a società di persone (Snc) – Base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta – Reddito d’impresa di riferimento – Inclusione nella base imponibile della totalità dei redditi d’impresa – Limiti – Società di comodo – Presunzione di reddito minimo -Finzione che nel caso di specie assimila al “vero” reddito di impresa un reddito presunto generato da una società senza impresa che gestisce un immobile sfitto – Computo nella base imponibile per il calcolo della contribuzione del reddito presunto – Esclusione – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438 – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Prassi

Deduzione delle perdite su crediti – Errore contabile relativo all’imputazione temporale

Perdita su crediti non rilevata per errore contabile. La deduzione fiscale può essere recuperata con una “dichiarazione integrativa” di quella presentata per l’esercizio di competenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 21 settembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza delle perdite su crediti – Perdite su crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali (ammissione alla procedura di concordato preventivo) – Errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce – Correzione mediante l’inserimento di una posta di patrimonio netto – Dichiarazione integrativa a favore per la deduzione della perdita su crediti – Ammissibilità – Art. 101, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 13, comma 3, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Art. 2, comma 8, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Termine per l’istanza di rimborso di imposte non dovute

I criteri per l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 ottobre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Cessione di un fabbricato in corso di costruzione – IVA, imposte ipotecarie e catastali

La nozione di immobile in corso di costruzione: recenti orientamenti giurisprudenziali

Studio n. 181-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

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Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, l’inapplicabilità, per il «primo semestre del periodo d’imposta 2019», delle sanzioni «se la fattura è emessa … entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»; in pratica entro il termine di liquidazione dell’imposta periodica in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch’essa in bozza, si chiarisce che al fine di “non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alta liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso”.

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.




Bonus Pubblicità. Scade il 22 ottobre

Si avvicina il termine per la domanda per accedere al credito di imposta per chi ha aumentato l’investimento pubblicitario su stampa, anche online, radio e tv.

Di seguito le FAQ sul Tax credit pubblicità – Aggiornate al 12 ottobre 2018

Per i quesiti di carattere fiscale le risposte sono state elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso al bonus – Comunicazione telematica

Domanda: dove è possibile trovare eventuali aggiornamenti ed informazioni su come richiedere ed usufruire del Bonus Pubblicità?

Domanda: è possibile avere informazioni dettagliate per poter presentare istanza per usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei?

Domanda: dove è possibile reperire la “comunicazione per fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”?

Risposta: il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

Invio della comunicazione telematica

Domanda: in quale sito è disponibile il software per la compilazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali?

Domanda: desidero sapere se per l’invio telematico del modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” devo compilare manualmente il modello e inviarne una scansione? Non trovo il modello editabile.

Risposta: Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Presentazione della rinuncia alla richiesta

Domanda: Vorremmo sapere ed avere conferma se i termini della rinuncia sono gli stessi della richiesta di ammissione ai benefici (22 settembre – 22 ottobre) e se è prevista anche una rinuncia successiva al 22 ottobre, una volta ricevuta comunicazione sul beneficio ammesso per il richiedente.

Qualora la rinuncia fosse presentata oltre il termine per la presentazione del beneficio, si è passibili di una eventuale sanzione?

Domanda: la rinuncia alla prenotazione del credito per eventi sopravvenuti entro quando potrà essere formulata? Entro la chiusura dei termini per la comunicazione di accesso al credito, oppure entro la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?

Risposta: La rinuncia agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito  di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.

Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Domanda: In merito al modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si richiede se è necessario compilare il campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” anche nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato sia inferiore a 150.000,00 euro?

Risposta: L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta

Domanda: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?

Domanda: Volevo sapere se il “credito d’imposta pubblicità” è usufruibile anche per l’acquisto di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc…

Domanda: Gli investimenti effettuati in campagne Google ad words o similari possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d’imposta?

Domanda: Vorrei sapere se il credito d’imposta è inerente anche alla pubblicità fatta tramite social, in particolare la piattaforma Facebook.

Domanda: Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).

Domanda: Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa?

Risposta: L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d’imposta individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l’art. 3 del Regolamento prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici,  pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale. Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line. D’altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale – dall’ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione. Semmai, è appena il caso di precisare che devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l’individuazione dei “media ammissibili” ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico. Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che: – la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; – la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente a quello per cui si richiedere l’agevolazione – Soggetti esclusi dall’agevolazione

Domanda: L’accesso al credito d’imposta è consentito a soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività ed a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell’anno precedente?

Domanda: Se un’impresa non ha effettuato investimenti inerenti nell’anno precedente di comparazione ma solo nell’anno di richiesta in corso, ovvero con media di partenza pari a 0, è possibile presentare la richiesta o deve obbligatoriamente aver effettuato investimenti anche nell’anno precedente?

Domanda: Da bando, il credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari viene calcolato sulla spesa incrementale, ma se l’attività nell’anno precedente non ha effettuato alcun tipo di spesa pubblicitaria sui mezzi indicati, può comunque accedere considerando pari a 0 la base di spesa o è necessario aver effettuato in passato altre spese per calcolare il valore incrementale?

Domanda: Le aziende nate nel 2018 oppure quelle nate precedentemente ma che non hanno effettuato investimenti pubblicitari negli anni precedenti sono ammissibili o meno al bonus?

Risposta: Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Verifica e calcolo dell’incremento

Domanda – 1° esempio: Nel caso in cui un’impresa abbia sostenuto nel 2017 solo spese su emittenti radio, mentre nel 2018 sostiene spese sia su radio che su stampa, come si calcola il valore incrementale dell’1% propedeutico all’ammissibilità? In altre parole, sarà ammissibile la sola spesa su radio o la verifica dell’incremento verrà fatta considerando il totale degli investimenti (rendendo così ammissibili anche le spese in stampa)?

Ad esempio:

Tabella domanda esempio 1
Canale spesa 2017 2018
Radio – tv € 100 € 150
Stampa 0 € 40

Il valore incrementale su cui calcolare l’incentivo sarà 50 o 90 (50+40) ?

Risposta n. 1: Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.

È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).

Nell’esempio sopra riportato, pertanto, l’agevolazione fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 50.

Domanda – 2° esempio: Si chiede conferma del fatto che possa accedere al credito d’imposta in questione un’impresa che, pur avendo avuto costi pari a zero l’anno precedente (2017) nella tipologia di mezzi oggetto di investimento nel periodo agevolabile (2018), abbia comunque avuto costi superiori a zero l’anno precedente (2017) nell’altra tipologia di mezzi, come da esempio che segue:

Tabella domanda esempio 2
Canale spesa Costi 2017 Costi 2018 (Periodo agevolabile) Costo incrementale
Stampa 0 50 +50
TV locali 30 0 -30

Risposta n. 2: In base a quanto precisato nella risposta al quesito precedente – risposta 1 -, nell’esempio sopra riportato non si può accedere al credito di imposta.

L’investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto nell’anno precedente l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive

Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli “stessi mezzi di informazione” nell’anno precedente

Domanda: Nel punto 5 del comunicato “Domanda di ammissione al beneficio”, in cui si spiega cosa dovrà contenere la comunicazione, si citano “media analoghi” (ovvero stampa da una parte ed emittenti radio-televisive dall’altra), ma non il singolo giornale o la singola emittente: cosa si intende? l’investimento pubblicitario deve avvenire su più di un giornale, o più di un’emittente radio televisiva?

Domanda: Il canale pubblicitario scelto per ottenere il credito d’imposta deve essere necessariamente lo stesso dello scorso anno o se basta fare investimenti su canali online autorizzati (nuovi o vecchi che siano).

Ad esempio: se un’azienda ha pianificato una campagna nel 2017 su una testata giornalistica online specifica (testata1.it), può beneficiare il prossimo anno del credito d’imposta pianificando una campagna su un’altra testata giornalistica online (testata2.it)?

Risposta: Il credito d’imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione”: cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione“, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo“, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Costi pubblicitari rilevanti

Domanda: Il credito di imposta va ad agevolare la spesa incrementale effettuate per la pubblicità su giornali, giornali online, TV e radio locali.

Spesso il contratto non viene fatto direttamente con la casa editrice ma con concessionarie di pubblicità che fatturano:

  • il corrispettivo per la pubblicità fatta;
  • i compensi per l’attività svolta (in maniera separata rispetto ai corrispettivi per l’attività pubblicitaria).

Il dubbio che abbiamo è: sono agevolabili solo i compensi corrisposti alle case editrici o anche quelli corrisposti a concessionarie di pubblicità? In buona sostanza vale il mezzo sul quale viene veicolata la pubblicità o il soggetto che fattura?

Domanda: In merito al “Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 16 maggio 2018 n.90, sono a fare alcune richieste di chiarimento:

  • i soggetti fornitori devono avere caratteristiche particolari? In altre parole, sono ammissibili spese fatturate da soggetti diversi da agenzie pubblicitarie (es. società di consulenza che hanno, a loro volta, sostenuto costi di pubblicità a nome e per conto dell’impresa beneficiaria)?
  • in caso di spese fatturate da agenzie pubblicitarie / concessionarie di pubblicità, come si effettua il conteggio della spesa ammissibile se nella fattura non viene esplicitato il costo di intermediazione? Si considera il costo pieno fatturato?

Domanda: Noi abbiamo a disposizione un monte spesa da destinare alla pubblicità on line su testate giornalistiche, ma invece di acquistarle direttamente da ciascuna testata, ci affideremmo ad una Concessionaria di Spazi Web “PIATTAFORMA PROGRAMMATIC”, che non è un editore ma che acquista spazi da editori, e che ci rilascerebbe unica fattura con elenco delle testate su cui i nostri banner compariranno con preciso numero di impression per ogni testata.

Sarebbe quindi sufficiente avere come giustificativo la fattura sopramenzionata con elenco testate e numero dei click ottenuti su ciascuna precisa testata giornalistica (il che dimostrerebbe che un investimento è stato fatto su quella testata), oppure per ottenere il bonus è necessario presentare un giustificativo della cifra spesa che provenga dalla testata giornalistica stessa?

Risposta: Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio- televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Ulteriori precisazioni in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie: sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in merito all’ammissibilità delle spese per investimenti pubblicitari effettuati su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria; tali richieste sono state indotte, in qualche modo, anche da alcuni elementi contenuti  nella  risposta  già  pubblicata  in  relazione  ai  precedenti  quesiti  sul  tema.   Si tratta di una questione rilevante, in considerazione del fatto che molto spesso l’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie) alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di   mandato,    al    di    là    delle    possibili    diverse    configurazioni    del    rapporto.    È quindi necessario fornire un ulteriore chiarimento sul tema, tale da fugare i dubbi che sono emersi nel momento in cui si devono coniugare le prescrizioni del Regolamento, volte a salvaguardare la correttezza delle spese ammissibili, con alcuni aspetti rilevanti della realtà dei rapporti commerciali. Ora, in primo luogo va riconosciuto il fatto che l’operatore economico che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, o su una emittente radiofonica o televisiva, che abbiano affidato la raccolta pubblicitaria ad una società esterna, deve necessariamente rivolgersi a quest’ultima, non potendo trattare direttamente con l’editore. E va altresì considerato, sempre nella stessa ipotesi, che i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo, e questo per una serie di ragioni: – sia perché, con tutta evidenza, la distinzione tra il “costo netto” degli spazi pubblicitari ed il costo del servizio svolto dalla società terza, anche nei casi nei quali fosse evidenziabile, non ha alcun rilievo nei confronti del committente, che è  soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria; – sia soprattutto perché, nella gran parte dei casi, il rapporto tra editore e società concessionaria è strutturato in modo complesso, sotto il profilo dei costi e della ripartizione degli utili, attraverso l’introduzione di parametri che tengono conto, tra l’altro, del volume complessivo della raccolta pubblicitaria effettuata in un determinato periodo; cosicché spesso non risulta possibile estrapolare, sul singolo contratto di acquisto di spazi, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria; costo che, in ogni caso, avrebbe un significato puramente astratto, in quanto legato a parametri che prescindono dal singolo acquisto.

Si ritiene, pertanto, di poter chiarire che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento.

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo – normalmente evidenziabile – non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Domanda: L’assegnazione dei fondi è in ordine cronologico di presentazione della domanda per accedere al contributo?

Domanda: Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda oppure è ininfluente in quanto le risorse disponibili verranno ripartite a prescindere dall’ordine di presentazione?

Risposta: L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Documentazione a sostegno della domanda

Domanda: l’attestazione del revisore legale dei conti deve essere presentata/allegata in fase di domanda, oppure deve essere a disposizione di eventuali controlli insieme a tutta la documentazione che rendiconta le spese effettuate in pubblicità?

Domanda: relativamente al visto di conformità che deve rilasciare un revisore legale dei conti in merito alle spese sostenute, quando deve essere presentata l’apposita attestazione? Dopo il 21 novembre 2018, data di uscita dell’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale?

Domanda: con la presente per chiederVi se oltre alla Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sarà necessario inviare una rendicontazione delle spese effettuate o altra documentazione integrativa.

Domanda: Nei documenti da allegare alla comunicazione bisogna inviare sia le fatture asseverate che i contratti, anch’essi asseverati?

Risposta: Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’art. 4, comma 2 del Regolamento.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Invio e sottoscrizione della comunicazione / dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario

Domanda: la sottoscrizione della dichiarazione sostituiva o della comunicazione come deve essere fatta? Con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità. Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli. Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica. La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.

Domanda: nel caso dovessimo presentare domande per soggetti che ci hanno incaricato nella sezione “impegno alla presentazione telematica” la firma quale soggetto incaricato come deve essere apposta? Anche in questo caso con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: La sezione “impegno alla presentazione telematica” è predisposta a garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello. La procedura da seguire è la seguente:- il soggetto richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli.- l’intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione “impegno alla presentazione telematica” compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell’intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal CAD). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall’intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici. L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

Domanda: Le istanze possono essere inviate da intermediari abilitati tramite Entratel?

Risposta: Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.

Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di “competenza”

Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all’anno di competenza, quindi 2016 – 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 – 14/03/2018.

Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l’anno 2018 oppure anche nell’anno successivo?

Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture

Domanda: la modalità “cambio merci”, quindi acquisto di pubblicità tramite intermediario con pagamento tramite merci in magazzino, può essere inserita fra le spese ammissibili in domanda?

Domanda: nel conteggio dell’investimento pubblicitario possono rientrare costi per l’acquisto di spazi pubblicitari, le cui fatture vengono compensati da crediti?

Domanda: In relazione all’agevolazione in oggetto, si chiede gentilmente se il pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili possa essere fatto sia tramite bonifico bancario/postale, sia tramite Ricevuta Bancaria.

Risposta: La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Importo da considerare ai fini dell’agevolazione

Domanda: L’importo da indicare degli investimenti effettuati o da effettuare è l’imponibile?

Domanda: L’importo da considerare in fattura è l’imponibile o il totale da pagare?

Risposta: L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.

Domanda: Gli intermediari finanziari per i quali l’IVA è indetraibile ai fini della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali indicano l’ammontare delle spese per l’acquisto di pubblicità al lordo dell’IVA indetraibile?

Domanda: Con riferimento al credito di imposta sulla pubblicità, sono a chiedervi se, per gli Enti Non Commerciali che non svolgono attività commerciale, l’importo agevolabile deve intendersi al lordo dell’IVA. Per queste fattispecie, infatti, l’IVA rappresenta un costo e non è detraibile.

Risposta: Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti la norma espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

Trattamento fiscale del bonus

Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all’art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell’IRAP

Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

Alternatività e non cumulabilità del bonus

Domanda: Leggo che la fruizione del credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali nazionali, regionali, comunali e comunitarie. Questo significa che se una impresa ha già utilizzato e sta utilizzando il credito di imposta RS, non può accedere a quello sulla pubblicità?

Domanda: Siamo un gruppo societario che vorrebbe presentare comunicazione per il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità.

Una delle società appartenenti al Gruppo ha inviato istanza per agevolazione patent box marchio d’impresa, ma allo stato non ha ancora usufruito del credito d’imposta, prima occorre avviare una procedura di ruling con l’agenzia delle entrate per la determinazione del reddito imponibile agevolabile. Dobbiamo rinunciarVi preventivamente, vale a dire prima di inviare la comunicazione per il credito d’imposta in pubblicità, oppure possiamo farlo nel momento in cui si aprirà la procedura di ruling con l’agenzia delle entrate? Riteniamo infatti che i due crediti d’imposta (quello in pubblicità e quello per il patent box) non siano cumulabili, corretto?

Risposta: la fruizione dell’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

È pervenuto dall’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento (articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama – per la stampa online – l’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, nel quesito si evidenzia che il richiamo ai requisiti di carattere tecnico e commerciale – imposti dall’articolo 7 alle imprese editrici di testate digitali che chiedano l’ammissione al contributo pubblico diretto – ove applicato letteralmente, è suscettibile di introdurre condizioni che appaiono estranee alla logica del meccanismo di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari, e che peraltro non trovano riscontro nella norma primaria che disciplina la misura ed abilita il Regolamento

Risposta: L’articolo 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici, “…pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”.

Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, ed in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.

I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all’innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.

La circostanza che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.

D’altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “bonus” (l’articolo 57-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale – che possa dare fondamento all’introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.

L’applicazione letterale dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento condurrebbe pertanto, sotto tale profilo, ad introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.

Si ritiene, conclusivamente, che il richiamo all’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell’articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all’applicazione – ai fini del “bonus” fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti.

Documentazione

Commenti

Bonus pubblicità. Tutto pronto per accedere al credito di imposta per gli investimenti incrementali
di Enrico Molteni

Legislazione

Le regole attuative del bonus pubblicità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Investimenti pubblicitari incrementali. Il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018: «Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»




Manovra gialloverde: le disposizioni fiscali

 

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il disegno di legge di bilancio 2019 e il decreto legge di accompagnamento.

Le disposizioni urgenti del decreto-legge

Rottamazione-Ter – Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione-bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Stralcio dei debiti fino 1000 euro – Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il Fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

Definizione agevolata – Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.

Fatturazione elettronica – Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Semplificazione per emissione fatture – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

IVA – Si prevede che il pagamento dell’IVA slitti al momento in cui la fattura viene incassata..

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

 

Le principali innovazioni in materia fiscale introdotte dal disegno di legge di bilancio 2019

 

Flat tax per partite Iva e piccole imprese – Si estendono le soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro, prevedendo un’aliquota piatta al 15 per cento.

IRES al 15 per cento – Si taglia dal 24 per cento al 15 per cento l’IRES sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile.

Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali – Si prevede una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni.

Ires verde – Si introducono incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni.




E-fattura: diffusa la guida e video-tutorial

In vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l’uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l’Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale Youtube dell’Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c’è da sapere

Pensato con un taglio pratico “pronto all’uso”, il vademecum pubblicato spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura

Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice video-tutorial, ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos’è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il secondo video-tutorial, che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale “Fatture e corrispettivi”. Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. (Così, comunicato stampa Agenzie delle entrate del 27 settembre 2018)

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Credito d’imposta per la quotazione delle PMI. Domande dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre 2018 le piccole e medie imprese (PMI) potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno inoltrare la domanda entro il 31 marzo 2019.

L’istanza via Pec

Le PMI, dovranno inviare l’istanza all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, tra il 1° ottobre dell’anno in cui hanno ottenuto la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo, secondo lo schema dell’allegato A al decreto attuativo.

La richiesta deve contenere:

a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;

b) l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 del D.M.;

c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, la direzione generale per la Politica industriale, la Competitività e le Pmi del Mise, verificati requisiti e costi, e la compatibilità con i fondi stanziati, determina la percentuale massima di credito e comunica alle società istanti il riconoscimento o il rifiuto del beneficio e, nel primo caso, la somma spettante.

Link al testo del Decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: «Modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI»

 




Commercialisti: l’89% esercita la professione in uno studio organizzato. Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata

I dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

In merito al titolo di studio posseduto, la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%

Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.

L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018)

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)




Costituzione del Gruppo IVA: pronto il modello da usare per l’esercizio dell’opzione per la costituzione

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019

Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che scelgono di diventare un unico soggetto passivo (denominato Gruppo IVA). Per esercitare l’opzione i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5). L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero.

Il modello è utilizzato per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-bis) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1);
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).

Quando presentare il modello – Esercizio dell’opzione o della revoca

Il modello può essere presentato:

  • dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2).

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.09.2018 su www.agenziaent

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 




Comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018. Entro il prossimo lunedì 17 settembre 2018

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il prossimo lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva relativa al secondo trimestre del 2018.

 

Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La proroga, disposta dall’art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017, (Legge di bilancio per il 2018), riguarda, infatti, solo il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (i.e. spesometro). In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della legge di bilancio 2018. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2018)




Ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018

Con il messaggio dell’11 settembre 2018, n. 3327, l’Inps comunica che è stata ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018.

Per il versamento dei contributi sono stati predisposti i modelli “F24”, disponibili in versione precompilata nel “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, secondo le disposizioni della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 27 del 12 febbraio 2018.

È previsto l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali l’Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.

Link al messaggio INPS n. 3327 dell’11 settembre 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 2018 – Elaborazione di settembre 2018

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Rimborsi IVA: richiesta dell’IVA pagata in Stati diversi entro il 30 settembre 2018

Il 30 settembre 2018 è l’ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).

 

 

Possono presentare la richiesta:

  • i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE
  • i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE o in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo. (Così, comunicato web pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018). Quindi nonostante il termine cada di domenica la richiesta non può essere presentata entro il 1° ottobre 2018. Questo perché, la direttiva, (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs n. 18/2010) che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell’IVA, stabilendo le modalità di presentazione della richiesta, i tempi di lavorazione e di liquidazione ha fissato al 30 settembre – dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso – la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Nel suddetto termini perentorio del 30 settembre 2018 si può richiedere:

  • il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati;
  • il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità;
  • il rimborso dell’IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Si ricorda che le modalità operative per l’invio della richiesta sono state individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti». Nel citato provvedimento stabilito che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica per mezzo dei seguenti canali di trasmissione:

  • direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni;
  • avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

I dati da indicare nella richiesta sono stati individuati dall’allegato A del provvedimento 1° aprile 2010.

Si ricorda, tuttavia, che le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza. A tal proposito, vedi, l’apposita Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf. (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)

 Link correlati (Link sito web http://www.agenziaentrate.it)

Riguardo l’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti non residenti stabiliti in stati non appartenenti all’unione europea, gli operatori stabiliti in Stati appartenenti all’Unione europea, con i quali esistano accordi di reciprocità in materia di IVA (Israele, Svizzera e Norvegia), dovranno presentare le richieste di rimborso in forma cartacea avvalendosi del modello IVA 79, direttamente al Centro operativo di Pescara.

La richiesta di rimborso (modello IVA 79) deve essere indirizzata a:

 Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara

 La trasmissione può essere effettuata tramite:

  •  consegna diretta;
  • servizio postale;
  • “corriere espresso”.

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail per essere contattati dall’Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l’indicazione dell’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.

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Norme di attuazione

Le modalità di richiesta del rimborso dell’IVA assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010, prot. n. 53471/2010: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti»

Il nuovo IVA 79 per i rimborsi IVA a non residenti stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2010, prot. n. 64109/2010: «Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, e delle relative istruzioni»

Prassi

Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE. Necessità dell’autentificazione della firma per la richiesta all’Amministrazione finanziaria per i soggetti che utilizzano la procura

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 28 novembre 2016, con oggetto: IVA- Rimborso IVA – Procedura di richiesta dell’IVA assolta in Italia sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi dai soggetti non residenti e stabiliti in altri Stati membri della Comunità – Art. 38-bis2 del DPR n. 633 del 1972 -Direttiva 2008/9/CE




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2018

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Legislazione

 

Il decreto “dignità” convertito in legge

Analisi normativa delle disposizioni in materia di Lavoro, Fisco e Società

Il Decreto “Dignità” dopo la conversione in Legge

Il testo del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»

In nota le norme richiamate o modificate

 

Stretta sulle compensazioni

Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell’esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

 

Prassi

 

Liberalità indirette

Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi: profili di interesse notarile

Studio n. 15-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

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Codice della privacy: le disposizione di adeguamento al Regolamento (UE)

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, l’atteso Decreto Legislativo (del 10 agosto 2018, n. 101) che in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell’8 Agosto 2018, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l’applicazione della norma, ha deciso novellare direttamente il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della privacy, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Tax free shopping. Dal 1° settembre obbligo di fatturazione elettronica

In base a quanto previsto dall’art. 4-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dall’art. 1, comma 1088, L. 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° settembre 2018 entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite tax free ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell’IVA deve pertanto assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica.

Tutte le informazioni utili nel sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo il link: https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0




“Manovra Monti”: parte la sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo dell’Archivio dei rapporti finanziari

In attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Cd. Manovra Monti, con l’ausilio di una procedura informatica, saranno individuate le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.

Si ricorda, che con il citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, era stato previsto che il direttore dell’Agenzia delle entrate individuasse criteri per elaborare, con procedure centralizzate, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Tali criteri non sono mai stati emanati e nessuna lista selettiva è mai stata elaborata. Per questo motivo il legislatore in sostituzione dell’obbligo di predisposizione delle liste selettive, con la legge di stabilità per il 2015 ha invece previsto l’utilizzo dei dati, anche finanziari, per effettuare analisi del rischio di evasione, ora avviata in via sperimentale con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari», pubblicato il 31.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”

L’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali.

La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

La piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo.

Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. (Così, comunicato web dell’Inps del 21 agosto 2018)




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Nuovi termini di versamento rateizzato delle imposte per i titolari di partita IVA

Sono state rimodulate le scadenze 2018 per i versamenti rateizzati delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai titolari di partita IVA: qualora optino per il differimento previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, potranno versare le imposte in quattro rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che è stato firmato dal premier Giuseppe Conte e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Cosi, comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 129 del 14 agosto 2018)

 




Nuovi tentativi di phishing con oggetto “Re: Rimborso Rai –A8005W” L’Agenzia raccomanda di cestinare le false mail senza aprirle

Attenzione alle e-mail inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.

Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false e-mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate. L’oggetto della mail è “Re: Rimborso Rai – A8005W”; nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).

Oggetto della e-mail e importo del fantomatico rimborso possono variare, ma in ogni caso le e-mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia e nascondono un evidente tentativo di truffa.

L’Agenzia raccomanda pertanto di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

L’Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Pagamenti e Rimborsi > Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 agosto 2018)




Nel mese di agosto Entrate e Riscossione “congelano” cartelle e comunicazioni

Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l’obiettivo di evitare inutili disagi, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

La regionalizzazione del dato complessivo

Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente “congelati” dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l’Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l’Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D’Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni in cui si evidenzia l’eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del D.P.R. n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all’anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le lettere di compliance relative a varie tipologie di reddito, per l’anno d’imposta 2014, attraverso le quali l’Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.

La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell’Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila). Chiudono la classifica Molise, Valle d’Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Poco meno di 450mila cartelle si fermano per la pausa estiva, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera). Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d’Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto. (Così, comunicato dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2018)

Si ricorda che durante il periodo estivo, oltre ai termini processuali (dal 1° al 31 agosto), ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art. 7-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016), sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre:

  • i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (comma 16);
  • i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (comma 17).



Investimenti pubblicitari incrementali. Approvato il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta

Adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dal Regolamento attuativo, con cui è approvato il modello di comunicazione e sono definite le modalità per la fruizione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali di cui all’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Link al provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 con cui è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. (Link al il sito internet del Dipartimento l’Informazione e l’Editoria: http://informazioneeditoria.gov.it.

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.170 del 24 luglio 2018.




Tax credit investimenti pubblicitari: pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. attuativo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». In vigore dal 08.08.2018.

 

Mentre è in corso di adozione un provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1 del citato D.P.C.M. con il quale saranno definite le modalità per la presentazione della comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

 

Le comunicazioni telematiche per l’anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line, dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del Regolamento nella predetta Gazzetta Ufficiale.

 

In pratica, per il periodo 2018, la citata comunicazione deve essere presentata a decorrere dal prossimo 22 settembre ed entro il 22 ottobre. Stessi termini vanno rispettati in riferimento alla comunicazione per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017; tale ultima comunicazione deve essere effettuata in modo separato.

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2018.




Call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° agosto arrivano i numeri verdi gratuiti

 

I recapiti telefonici di assistenza dell’Agenzia delle Entrate cambiano e diventano gratuiti. Dal prossimo 1° agosto, per avere informazioni e assistenza i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti numeri:

 

 

 

  • 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
  • 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.

La chiamata diventa gratuita

 Oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata: dal primo agosto, infatti, per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell’Agenzia, come conseguenza della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. I contribuenti non dovranno, quindi, sostenere alcun costo per ricevere assistenza fiscale.

Un periodo di transizione per facilitare il passaggio alla nuova numerazione

La precedente numerazione, con tariffa urbana a tempo, resterà attiva fino alla fine dell’anno. Per favorire il passaggio alla nuova numerazione, infatti, fino al 31 dicembre 2018 saranno operativi sia i “numeri con addebito” che i nuovi “numeri verdi”. Qualora l’utente digiti i recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante la nuova numerazione, specificando che potrà scegliere di richiamare usando il numero verde, senza sostenere quindi alcun costo telefonico, oppure di rimanere in linea. In quest’ultimo caso usufruirà del servizio di assistenza con addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo.

Molte informazioni già online

 Per le questioni più comuni o di carattere generale è possibile consultare in qualsiasi momento il sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 luglio 2018)




Conversione in legge del decreto Dignità. Le commissioni rientroducono i voucher per i piccoli alberghi

L’articolo 2-bis, (di seguito riportato) introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera, apporta una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (attualmente contenuta nell’art. 54-bis del D.L. 50/2017).

Di seguito, le principali modifiche introdotte (comma 1):

·         dispone che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell’accesso all’istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi) (lett. a));

·         nel settore agricolo, introduce (con l’inserimento del nuovo comma 8- bis all’art. 54-bis del D.L. 50/2017) l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (lett. b));

·         per le attività rese dai determinati soggetti (di cui al comma 8 dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017), dispone che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (lett. c));

·         dispone che, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro. Inoltre, viene specificato che l’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS (lett. d));

·         per quanto concerne i dati che l’utilizzatore deve comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (lett. e)):

  –      amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto (sostituendo in questa parte il testo vigente che parla più genericamente di “durata della prestazione”), comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali: per i suddetti soggetti, amplia l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);

 –      in conseguenza di quanto appena esposto, specifica che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all’arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni;

·         dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore (lett. f));

·         per l’imprenditore agricolo, esclude l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) (lett. g)).

  

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle prestazioni occasionali

  

Art. 2-bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell’INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».




Conversione in legge del decreto Dignità. Dalle commissioni nuovo esonero parziale dei contributi per favorire l’occupazione giovanile

L’articolo 1-bis, (Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile) introdotto nel corso dell’esame in sede referente (di seguito riportato) presso le Commissioni competenti della Camera, prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Più specificamente (comma 1), la riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il richiamato esonero spetta (comma 2) ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 3).

Si ricorda che “allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile”, la legge 205/2017 (“Legge di Bilancio 2018” — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2465) ha già introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni. La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS ha illustrato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

 

Il testo dell’emendamento al decreto Dignità sulle assunzioni agevolate

 Art. 1-bis

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.