Entro 7 dicembre pagamenti salva-rottamazione cartelle. Ultima chiamata per 345 mila contribuenti

Ancora pochi giorni per pagare le rate scadute della cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. Circa 345 mila contribuenti, il 41% di coloro che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, hanno una nuova opportunità per mettersi in regola.

Secondo quanto stabilisce il decreto legge n. 119/2018, attualmente in fase di conversione da parte del Parlamento, chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della “rottamazione bis” in scadenza a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria situazione effettuando i pagamenti entro il 7 dicembre 2018 e usufruire direttamente dei benefici previsti dalla nuova definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione-ter. Il versamento delle rate dovute consente infatti l’automatico differimento degli eventuali successivi pagamenti delle somme residue “rottamate” (in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 luglio 2019.

Per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il vantaggio di pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

I numeri

La “rottamazione bis” ha visto un’ampia platea di contribuenti interessati. Complessivamente sono pervenute più di 950 mila domande di adesione da circa 840 mila contribuenti (ogni contribuente poteva presentare più domande). Ad oggi sono interessate dalla nuova opportunità di pagare le rate scadute più di 400 mila domande di adesione, corrispondenti a 345 mila contribuenti.  Il Lazio guida la classifica delle regioni con quasi 58 mila contribuenti chiamati alla cassa entro il 7 dicembre, seguito da Campania (45 mila) e Lombardia (40 mila).

Nuova opportunità per chi ha già rottamato

Il saldo delle tre rate costituisce il requisito indispensabile per accedere ai benefici della nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento entro il termine del 7 dicembre 2018 delle rate della “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla “rottamazione ter” e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Campagna informativa

A partire dal mese di novembre, Agenzia delle entrate-Riscossione, grazie alla collaborazione di importanti partner istituzionali, ha avviato una capillare campagna informativa sulla nuova chance a favore dei contribuenti. Con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, sono stati realizzati spot radiofonici e televisivi in onda sulle emittenti della Rai, mentre Ferrovie dello Stato – Trenitalia SpA e Poste Italiane SpA hanno messo a disposizione la propria rete monitor, presente sui treni (Frecciarossa e Frecciargento) e negli uffici postali in tutto il territorio nazionale, per la diffusione di video informativi.

Come e dove pagare

Per effettuare il pagamento delle rate non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi, utilizzando i bollettini Rav con le scadenze di luglio, settembre e ottobre ricevuti insieme con la “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, la cui copia può essere richiesta direttamente online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa oppure direttamente agli sportelli. Infine è possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento tramite compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione)




Decreto-legge fiscale: approvato dal Senato

L’Assemblea di Palazzo Madama, ha approvato, con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre). Il testo passa all’esame della Camera.




Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018.

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d’affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018, nel sostenere che “per quanto attiene al principio di proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che solamente a fronte di rilevanti divergenze tra l’importo del volume d’affari dichiarato dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d’affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale. … Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria”, si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “l’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo (decorrere dal 1° gennaio 2007) … in base all’art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «gravi incongruenze», prima operato tramite il rinvio recettizio all’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2017, pag. 1222); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1568).

Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell’IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell’Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore (“gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati”) – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146




Buoni-corrispettivo e pratiche di elusione fiscale. Approvati i decreti legislativi di attuazione di direttive europee

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all’attuazione di direttive europee. Di seguito i provvedimenti approvati.

Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo

La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale.

Il decreto legislativo individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Il testo tiene conto dei pareri espressi della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (link siti: www.camera.it e www.senato.it ).

Il D.Lgs. sul trattamento IVA dei “buoni-corrispettivo” monouso e multiuso

Link al testo del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 141, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo».

Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi

Il decreto legislativo attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164 che introduce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cosiddetta “ATAD 1”), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cosiddetta “ATAD 2”).

Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, le direttive ATAD adottano un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.

Le direttive stabiliscono norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le priorità politiche di fiscalità internazionale volte ad assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. Tali obiettivi sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il decreto legislativo introduce, in particolare, disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di imposizione in uscita, di società controllate non residenti, di disallineamenti da ibridi, di società controllate estere e di dividendi e plusvalenze.

Il testo tiene conto dei pareri espressi della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (link siti: www.camera.it e www.senato.it ).

ATAD: il Decreto Legislativo di attuazione 

Link al testo del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2018

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Commenti

La correzione di errori contabili dopo il nuovo principio OIC 29 
di Marco Orlandi

Importazione non soggetta a IVA anche se il cessionario comunitario è cambiato 
di Marco Peirolo

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro

Applicazione del cd. Regime doganale 42. Con la buona fede la sostanza prevale sulla forma

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 20 giugno 2018, Causa C-108/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzioni dall’IVA all’importazione – Importazione seguita da una cessione intracomunitaria – Cd. Regime doganale 42 – Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro – Presupposti – Prova della spedizione o del trasporto dei beni verso un altro Stato membro – Trasporto soggetto al regime di sospensione dall’accisa – Trasferimento all’acquirente del potere di disporre dei beni – Evasione fiscale – Rilevanza della buona fede dell’importatore – Assenza di un obbligo dell’autorità competente di aiutare il soggetto passivo a raccogliere le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni applicative della sospensione dell’IVA all’importazione per i beni di provenienza extracomunitaria immessi in libera pratica in un Paese UE con successivo trasporto/spedizione in altro Paese UE in esecuzione di una cessione intracomunitaria – Art. 143, par. 1, lettera d), e art. 143, par. 2 della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2009/69/CE – Normativa interna – Art. 67, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Regolamento (Ue) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Compensazione delle spese processuali – Motivazione

L’immotivata compensazione delle spese di lite pregiudica il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25594 del 12 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Spese giudiziali civili – Compensazione delle spese processuali – Spese giudiziali civili – Art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 263 del 2005 – Indicazione nella motivazione dei «giusti motivi» della compensazione – Necessità – Conseguenze – Art. 92 c.p.c. – Art. 2, comma 1, lett. a), della L. 28/12/2005, n. 263 – Art. 15, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • SPESE GIUDIZIALI CIVILI – Compensazione – Compensazione delle spese processuali basata sulla peculiarità della fattispecie – Violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 263 del 2005 – Sussistenza – Fondamento • SPESE GIUDIZIALI CIVILI – Compensazione – Compensazione delle spese processuali in caso di vittoria di una parte – Limiti – Accollo alla parte vincitrice di oneri di lite superiori al valore del bene conseguito – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Violazione dell’art. 24 Cost. – Fattispecie»

 

Ammortamento dei beni aziendali dati in affitto o usufrutto

Affitto di azienda. Esclusione dalla deduzione degli ammortamenti da parte dell’affittuario solo alla presenza di una “chiara” deroga

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 26190 del 18 ottobre 2018: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Nozione – Poteri del giudice di legittimità – Contenuto e limiti – Interpretazione del contratto – Apprezzamento del giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Condizioni e limiti – Fattispecie – Questione relativa all’interpretazione di una clausola – Sussumibilità come fatto decisivo per il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – Esclusione – Ragioni -Artt. 1362 e ss. c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Ammortamenti – Beni materiali – Affitto d’azienda – Quote di ammortamento dei beni aziendali dati in affitto o usufrutto – Quote d’ammortamento relative a costi sostenuti dalla contribuente per la manutenzione di immobili compresi nelle aziende prese in affitto (e in subaffitto) – Deducibilità da parte del proprietario – Prova di pattuizione con l’affittuario – Necessità di convenzione per la deroga all’obbligo del locatore di provvedere alla conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, prevista dagli artt. 2562 e 2561 c.c. – Art. 14, del D.P.R. 04/02/1988, n. 42 – Art. 102, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2651 e 2562 c.c.»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni

Il c.d. “principio di scissione” del perfezionamento della notifica non salva il Fisco dalla prescrizione del bollo auto

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 3713 del 10 settembre 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Prescrizione – Interruzione – Atti interruttivi – Scissione degli effetti della notificazione – Ambito applicativo – Delimitazione – Individuazione – Condizioni – Avviso di accertamento per l’omesso pagamento di tasse automobilistiche (Bollo auto) – Atto di natura sostanziale – Fondamento – Conseguenze – Termine per la notifica dell’accertamento – Notifica dello stesso a mezzo della posta – Tempestività – Riferimento alla data della spedizione dell’atto – Esclusione – Riferimento alla ricezione dello stesso da parte del contribuente – Fondamento – Caso di specie – Annullamento per prescrizione di un atto di accertamento (bollo auto anno 2012) consegnato al contribuente in data 08.01.2016 avendo invece l’Agenzia consegnato l’atto all’Ufficio postale in data 31.12.2015 entro il termine triennale di prescrizione»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem”

Nullo l’avviso di accertamento motivato con rinvio ad indagini informatiche nella disponibilità esclusiva del Fisco e ad indagini della polizia giudiziaria a carico di terzi

Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno – Sezione II – Sentenza n. 249 del 7 agosto 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Contenuto – Chiarezza e motivazione degli atti – Motivazione “per relationem” -Rinvio ad atti istruttori – Legittimità – Condizioni – Art. 7 dello Statuto del contribuente – Allegazione dell’atto o riproduzione del suo contenuto essenziale – Necessità – Nozione – Caso di specie – Mancata allegazione o notifica al contribuente degli atti d’indagine (indagini informatiche presso banche dati nella disponibilità esclusiva dell’Ufficio finanziario e indagini di polizia giudiziaria) a carico di terzi (fornitori ritenuti fittizi) – Conseguenze – Impossibilità di verificare e contraddire i presupposti alla base dell’avviso di accertamento – Annullamento dell’accertamento – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26/01/2001, n. 32 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

Variazioni IVA in diminuzione per mancato pagamento

Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale: per il debitore registrazione ai fini IVA senza obbligo di rettifica della detrazione IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 30 ottobre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali – Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale – Trattamento da riservare all’IVA relativa alla parte di credito “falcidiato” addebitata nelle note – Obbligo di registrazione nei registri (registro delle fatture di vendita con segno positivo o di acquisto con segno negativo) – Sussistenza – Obbligo di versare all’Erario l’IVA oggetto di rettifica – Esclusione – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 186-bis, del R.D. 16/03/1942, n. 267 (L.F.) – Art. 185, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE»

Procedura esecutiva antieconomica. Esclusa la possibilità di emettere nota di variazione IVA. Per il debitore “infallibile” l’irrecuperabilità del credito deve essere accertata da un organo della P.A.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 9 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esercizio delle variazioni IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in caso di procedure esecutive infruttuose – Condizioni – Valutazione da parte del creditore che il proseguimento delle azioni esecutive comporterebbe un inutile aggravio di costi senza alcun proficuo risultato – Irrilevanza – Debitore rientrante nella cosiddetta area di non fallibilità per difetto dimensionale previsto dall’art. 1, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) – Oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale della società debitrice attestata da organi della pubblica amministrazione – Fattispecie sussumibile nella previsione normativa dell’art. 26, comma 12, lettere a) e b) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Affermazione»

 

Cessioni intracomunitarie – Triangolari con lavorazione

Triangolare, anche con identificazione del cessionario nel Paese della lavorazione

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 2 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Cessioni intracomunitarie non imponibili IVA ai sensi dell’articolo 41, lett. a), D.L. n. 331/1993 – Triangolari con lavorazione – Cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione – Identificazione ai fini IVA del cessionario anche nel Paese in cui i beni sono sottoposti a lavorazione – Cessioni di beni poste in essere da un soggetto passivo IVA in Italia oggetto di lavorazione in uno Stato (Portogallo) in cui l’acquirente finale (greco) è identificato ai fini IVA – Irrilevanza ai fini della qualificazione dell’operazione – Art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

Modello IVA TR – Integrazione/rettifica

Modello TR integrativo entro il termine di scadenza previsto per l’invio della dichiarazione IVA annuale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 14 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Modifica di elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale (richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) – Termine e condizioni – Disciplina sanzionatoria – Applicazione dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 in caso di utilizzo “improprio” del credito IVA per mancata apposizione del visto di conformità – Art. 8, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Primi chiarimenti sulle disposizione per il contrasto all’utilizzo dei contratti di lavoro a termine

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 31 ottobre 2018: «LAVORO – Contratti – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato – Apposizione del termine e durata massima – Proroghe e rinnovi – Decadenza e tutele – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato – Disciplina dei rapporti di lavoro – Periodo transitorio – Contributo addizionale a carico del datore di lavoro – D.L. 12/07/2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 09/08/2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» di modifica del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81»

 

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni

La maxi-sanzione contro il lavoro nero non esclude l’applicazione della sanzione per la retribuzione in contanti

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 9294 del 9 novembre 2018: «LAVORO – Contrasto del lavoro nero – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio – Sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1, comma 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Cumulabilità con la Maxi-sanzione per lavoro “nero” – Possibilità – Art. 3, del D.L. 22/02/2002, n. 12, conv., con mod., dalla L. 23/04/2002, n. 73»

 

Legislazione

Pace fiscale

Le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018: «Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7»

 

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Procedure e contenzioso in materia doganale. Diffuse le indicazioni applicative del Decreto legge “fiscale”

Con nota n. 123013/RU del 16 novembre 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una sintesi complessiva delle novità in ambito doganale introdotte dal Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria».

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 123013/RU del 16 novembre 2018 e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018, con oggetto: DOGANE- Pace fiscale – Procedure e contenzioso in materia doganale – Indicazioni applicative del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria».

Per saperne di più:

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1825864.pdf

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2019

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – Coordinato con la guida alla lettura e la relazione illustrativa

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1824723.pdf




Schema del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri

Il decreto legislativo approvato, in esame preliminare, dal Governo, in attuazione delle delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (legge n. 155/2017), rappresenta un quadro normativo unitario, che detta principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

In quest’ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all’insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civillaw (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

Tra le principali novità:

  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Link alla schema di decreto legislativo recante: «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza», (Atto del Governo 53), trasmesso alle Camere (link sito del Senato della Repubblica) – 33 MB




Assosoftware rilascia un tool gratuito e multi piattaforma per visualizzare le fatture elettroniche XML

Si chiama AssoInvoice ed è il tool gratuito che traduce il formato XML, visualizzare la fattura elettronica ricevuta come se fosse una tradizionale fattura cartacea.

La soluzione Assosoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) consente, di verificare, stampare, ricercare le Fatture XML create secondo lo standard SDI (vedi www.fatturapa.gov.it). AssoInvoice consente, inoltre, di visualizzare in modo specifico l’arricchimento informativo inserito all’interno delle Fatture XML secondo lo Standard AssoSoftware.

L’applicazione può essere prelevata all’indirizzo http://www.assosoftware.it/assoinvoice

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2018

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Commenti

Profili IVA del commercio elettronico indiretto
di Marco Peirolo

Interessi di mora nelle transazioni commerciali: trattamento contabile e fiscale  di Marco Orlandi

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Delega al professionista degli obblighi fiscali – Responsabilità del contribuente

Pagamento delle imposte: le inadempienze dell’intermediario non costituiscono causa scriminante per il contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 24307 del 4 ottobre 2018: «TRIBUTI – Omissione del pagamento – Infedeltà dell’intermediario fiscale accertata in sede penale – Conseguenze – Esonero del contribuente dal pagamento dell’imposta – Esclusione – Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 22/07/1998, n. 322»

 

Prassi

Gruppo IVA

Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018»

 

Legislazione

Servizi di fatturazione elettronica

E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»

Moduli e relative Istruzioni:

  • per il conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
  • per la consultazione del cassetto fiscale e dello
  • schema contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite

 

Pace fiscale

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018: «Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Cumulabilità conto energia e “Tremonti ambiente”: proroga del termine per l’attestazione della rinuncia al beneficio fiscale al 31 dicembre 2019

Con la comunicazione, (link sito web GSE) pubblicata in data 22/11/2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra i diversi Conti Energia e la c.d. “Tremonti ambiente”. In tale occasione, in considerazione delle peculiarità del caso, il GSE ha segnalato la possibilità, per gli operatori incorsi nel divieto di cumulo, di rinunciare al beneficio fiscale per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti.

A tal fine, gli operatori avrebbero dovuto:

  • manifestare all’Agenzia delle Entrate la volontà di rinunciare al beneficio fiscale, facendo riferimento a modalità e prassi già adottate dalla stessa Agenzia;
  • dare evidenza al GSE della suddetta richiesta e dell’effettiva rinuncia entro dodici mesi dalla pubblicazione della comunicazione del 22/11/2017, quindi entro il 22/11/2018.

Pertanto, in attuazione di tali previsioni, alcuni operatori hanno provveduto a dare evidenza dell’avvenuta restituzione dei benefici fiscali percepiti.

Tuttavia, altri operatori, anche per il tramite delle principali Associazioni di categoria, hanno segnalato al GSE la necessità di una proroga del termine indicato per l’attestazione della rinuncia al beneficio fiscale, anche per le difficoltà operative riscontrate nel procedere alla restituzione degli importi.

Nel prendere atto di tali evidenze, al fine svolgere i necessari e ulteriori approfondimenti sul tema, anche in ordine a un’eventuale evoluzione dello scenario di riferimento, si comunica che il termine ultimo per poter dare evidenza dell’effettiva rinuncia al beneficio fiscale è prorogato al 31/12/2019. (Così, comunicato del 14 novembre 2018, pubblicato nel sito web della società Gestore dei Servizi Energetici Spa,“GSE”)




Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Le regole “particolari” per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con provvedimento del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018 individuate, oltre all’ambito applicativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili, nonché i punti in comune con il provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Con il provvedimento viene data attuazione all’articolo 2 con limitato riferimento alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Disposizione, speciali riservate alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, per definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori IRES e IRAP, dell’intera maggiore IVA, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.

Come chiarito nel Paragrafo 1.5 del provvedimento, le società e associazioni sportive dilettantistiche non potranno avvalersi della speciale definizione agevolata di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), qualora l’ammontare di ciascuna delle maggiori IRES o IRAP, indicate nell’atto da definire, sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. Naturalmente, la maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero.

Inoltre, nel caso in cui la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi, ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento di cui all’articolo 2 con le regole ivi previste.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018, recante: «Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7», pubblicato il 13.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: approvato il provvedimento con le modalità e i termini per aderire

 

Pronte le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018, Prot. n. 298724/2018, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono definite le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.

In cosa consiste l’agevolazione

La nuova misura si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie. Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

Gli atti interessati dalla nuova misura

Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997. La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati. Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento. Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.

Quando effettuare i versamenti

 Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:

  • per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
  • per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
  • gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018, recante: «Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119», pubblicato il 09.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»

 La relazione con la ratio del provvedimento




Rilasciato il software di compilazione della comunicazione dei dati delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Per predisporre la comunicazione contenente le richieste di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di “Fatturazione elettronica” è disponibile l’apposito pacchetto di compilazione Comunicazione Deleghe.

Per eseguire tale software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 e successive.

I file creati con tale applicazione (estensione “.dfe”), prima di essere inviati telematicamente tramite il canale Entratel, devono essere predisposti per la trasmissione utilizzando la funzionalità di “autenticazione” presente all’interno dell’applicazione Entratel – Desktop Telematico. (cfr. comunicato web pubblicato il 7.11.2018 su: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/)

Presentazione della Comunicazione Deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Si ricorda che dal 6 novembre 2018, è possibile trasmettere, mediante il canale Entratel, la Comunicazione relativa alle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica secondo quanto predisposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2018.

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze la versione 1.0.0 del 05/11/2018 relativa al modulo Controllo deleghe per i servizi di fatturazione elettronica (codice fornitura: DFE18).

Il controllo di conformità dei file contenenti tali comunicazioni è obbligatorio: gli utenti possono effettuare tale adempimento mediante la funzione Controlla del menù Documenti, a seguito della quale viene sempre prodotto il file controllato (con estensione .dcm) predisposto per la successiva fase di autenticazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




La nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF contenuta disegno di legge “Bilancio 2019”

Modificato l’articolo 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) per riconoscere ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.

La prima modifica – al comma 1 dell’articolo 8 – è finalizzata a consentire alle imprese in contabilità semplificata (di cui all’articolo 66 del TUIR) lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. In altri termini, le perdite da contabilità semplificata dell’anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF).

Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo d’imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi (comma 1, lett. a), n. 1 dell’art. 7 del DDL).

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell’articolo 8, al fine di permettere, a regime, a tutte le imprese soggette all’IRPEF di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (comma 1, lett. a) n. 2 dell’art. 7 del DDL).

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che “in tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all’imputazione integrale del costo dell’importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite. Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.

Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell’intero importo del magazzino presente alla fine dell’anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’articolo in commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l’eventuale eccedenza negli anni successivi. La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa), del riporto delle perdite nei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali, ma in misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi”.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 2, art. 7 del DDL).

Per i soggetti in contabilità ordinaria, in mancanza di uno specifico regime transitorio, val la pena ricordare, che in relazione ad un’analoga modifica, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, (§ 1.7 — in “Finanza & Fisco” n. 39/2011, pag. 3375), ebbe a chiarire che “la nuova disciplina di utilizzo delle perdite – basata sul riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo – è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta”

In via transitoria, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 (in semplificata) del TUIR:

  • del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi
  • del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi (comma 3, art. 7 del DDL).

Tuttavia, che chiarisce la relazione illustrativa la citata disposizione transitoria, di cui al comma 3, art. 7 del DDL, “non si applica alle perdite realizzate, nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all’art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all’articolo 84, comma 2, del TUIR”.

Infine, ai sensi del comma 4, art. 7 del DDL, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del TUIR, secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

In sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.

Il testo dell’articolo 7 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) del Disegno di legge (A.C. 1334) all’esame della Camera dei Deputati, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

Art. 7.
(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle» sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi»;

b) all’articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

c) all’articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d’imposta» sono soppresse;

d) all’articolo 116:

1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo».

2. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le dispo-sizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal pe-riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi red-diti conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettiva-mente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

4. Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23/24 del 2018

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SPECIALE MANOVRA 2019

Il decreto-legge “Collegato”

 

Analisi normativa, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»

La relazione con la ratio del provvedimento

 

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

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Regime fiscale forfetario. Nuova soglia a 65.000 euro e norme antielusive contro artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo

L’articolo 4 del Disegno di legge (A.C. 1334) all’esame della Camera dei Deputati (di seguito riportato) modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfetario agevolato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015). In particolare, modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l’innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro (ragguagliati ad anno) indipendentemente dall’attività esercitata. Limite invalicabile anche in caso di svolgimento di più attività. Eliminato, inoltre, il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori e il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Pertanto, come spiega la relazione illustrativa “il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d’imposta precedente costituisce l’unico requisito di accesso posto che, al contempo, sono stati eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54”.
Inoltre, al fine di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo modificate le cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In particolare:
• la lettera d) dispone l’esclusione per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione»;
• la lettera d-bis) prevede che «i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili», non possono avvalersi del regime agevolato.
Restano invariate le modalità di determinazione del reddito.

Il testo dell’articolo 4 (Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi) del Disegno di legge (A.C. 1334) all’esame della Camera dei Deputati, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

Art. 4
(Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;
b) al comma 56, le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito»;
c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti: «d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
   d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili »;
d) al comma 65, lettera c), le parole: «ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al limite»;
e) al comma 71, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle se-guenti: «il requisito»;
f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 74, terzo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
2) al terzo periodo, le parole: «sussistano le condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sussista la condizione»;
3) al quarto periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione »;
l) al comma 87, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio».
2. L’allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall’allegato 2 annesso alla presente legge.




Online i moduli per la “Rottamazione-Ter”

Pronti i moduli per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 13 novembre prevista dal Decreto, sono già disponibili, sul portale e presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, i due modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018:

  • modello DA-2018, utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea.

Inoltre, nella sezione del portale dedicata alla definizione agevolata, sono consultabili le due guide alla compilazione dei modelli (DA-2018 e DA-2018-D) e le Faq contenenti le risposte alle domande più frequenti già pervenute all’Agenzia, predisposte per facilitare i contribuenti nella fase di presentazione della domanda.

Per coloro che aderiranno alla “rottamazione-ter” è previsto il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre le multe stradali potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere pagato in un’unica rata oppure dilazionarlo fino a un massimo di 5 anni in 10 rate consecutive con prima scadenza 31 luglio 2019.

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita domanda di adesione (DA-2018 o DA-2018-D) compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda potrà essere consegnata presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia)ovvero trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente. L’elenco delle caselle PEC è riportato a pagina 4 dei modelli e disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Nella domanda di adesione, in continuità con i precedenti provvedimenti legislativi in materia, il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione. La presentazione della dichiarazione di adesione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione  degli  obblighi  di  pagamento di  dilazioni già  concesse e  il divieto  di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) ed esecutive.

Nuove opportunità anche per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta rottamazione-bis (D.L. 148/2017). Coloro che sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, ovvero che provvederanno al saldo delle predette rate entro il 7 dicembre 2018, avranno accesso automatico ai benefici previsti dalla “rottamazione-ter”. Infatti l’importo residuo sarà suddiviso in dieci rate (5 anni) di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019.

Vediamo nel dettaglio le modalità di adesione alla definizione agevolata 2018.

“Rottamazione-ter” per le cartelle 2000-2017

La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La domanda di adesione deve essere presentata utilizzando il modello DA-2018 che deve essere compilato e consegnato entro il 30 aprile 2019 agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure trasmesso tramite posta elettronica certificata (Pec). La domanda può essere presentata da tutti i contribuenti interessati anche se le cartelle sono state inserite nella richiesta di adesione della prima “rottamazione” (DL 193/2016) e non sono stati rispettati i piani dei pagamenti dovuti. Sono inoltre ammessi alla nuova procedura di definizione agevolata, anche i soggetti che, dopo aver aderito alla rottamazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.

Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” con l’indicazione dell’importo residuo da versare insieme ai bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato nel modello DA-2018.  Nel modulo il contribuente potrà scegliere di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate (5 anni) di pari importo in scadenza a luglio e a novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2019 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate, oltre che con le modalità già in uso, anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, recandosi presso la rete degli oltre 200 sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione diffusi sul territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia).

Ammissione automatica con saldo rate “rottamazione bis”

Accedono automaticamente alla terza rottamazione delle cartelle i contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” per i quali risulteranno pagate, entro il prossimo 7 dicembre, le rate del piano di definizione in loro possesso scadute a luglio, settembre e ottobre. Per pagare devono essere utilizzati i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.   Il saldo   delle  3  rate  costituisce  il   requisito indispensabile per accedere alla “rottamazione-ter” e beneficiare dell’automatico differimento dei pagamenti delle ulteriori somme residue del piano di definizione che verranno ripartite automaticamente in 10 rate di pari importo con scadenze fissate, a luglio e novembre di ogni anno, a partire dal 2019 ed interessi calcolati nella misura del 0,3 per cento a decorrere dal 1° agosto 2019. A tal fine, senza alcun adempimento a carico di contribuenti interessati, e pertanto senza necessità di presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione con il ricalcolo delle somme residue e i bollettini con le nuove scadenze dei pagamenti.

Nel caso in cui, entro il 7 dicembre 2018, non venissero regolarizzate le rate del piano di definizione agevolata della rottamazione-bis, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre, per gli stessi debiti, non si potrà in alcun modo accedere ai benefici della rottamazione-ter.

La definizione dei carichi a titolo di risorse Ue

Possono essere definiti in forma agevolata i carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 compilando il modello DA-2018-D, disponibile sul portale di Agenzia e presso gli uffici sul territorio. La domanda può essere consegnata agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure inviata tramite posta elettronica certificata (pec), insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento il cui elenco è pubblicato a pagina 4 del modello DA-2018-D e pubblicato sul portale web. Entro il 31 luglio 2019 l’Agenzia di Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” e i bollettini di pagamento con le singole scadenze. Il saldo della prima o unica rata è previsto entro il 30 settembre 2019, mentre la seconda è fissata al 30 novembre 2019. I restanti versamenti (massimo altre 8 rate) dovranno essere effettuati entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 novembre 2018)




Misure per la giustizia tributaria digitale

 

L’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all’udienza pubblica.

 

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame reca:

a) alcune modifiche all’articolo 16-bis (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo n. 546 del 1992;

b) l’aggiunta, al medesimo decreto legislativo, dell’articolo 25-bis.

 

Le modifiche dell’articolo 16-bis riguardano:

  • l’integrazione della rubrica con il riferimento ai depositi telematici, cosicché la nuova rubrica recita: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
  • la sostituzione del quarto periodo del comma 1 in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte;
  • la sostituzione del comma 2 in modo tale che nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad esempio: casella di PEC piena ovvero PEC non più attiva), le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell’articolo 16. Come precisato dalla relazione accompagnatoria “nelle predette ipotesi, le notificazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributarie solo laddove sono state esperite preventivamente le procedure di notifica indicate nell’articolo 16”.
  • la sostituzione del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371), e nei successivi decreti di attuazione, mentre nella precedente formulazione la trasmissione telematica rappresentava una facoltà. Si aggiunge, inoltre, che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possano autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche (lett. a), n. 4);
  • l’inserimento del comma 3-bis, in base al quale i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni (lett. a), n. 5);.

Si ricorda che sulla base di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo le disposizioni contenute nei suddetti commi 3 e 3-bis dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 16 dispone, altresì, l’inserimento, dopo l’articolo 25, dell’art. 25-bis riguardante il potere di certificazione della conformità, i cui 5 commi prevedono, nell’ordine:

  • che, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005);
  • che analogo potere di attestazione di conformità sia esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria;
  • che la copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico;
  • che l’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo esonera dal pagamento dei diritti di copia;
  • che nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che l’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371), e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte (carta o telematico) nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Il comma 3 dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione degli enti locali, provvedano ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, n. 53 − in base ai quali l’avvocato può estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del CAD. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il testo dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 16
Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-bis (1):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;

2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;

b) dopo l’articolo 25, è aggiunto il seguente: «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità). — 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.

3.La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».

2. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1), nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (2), provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (3). I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (4), può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

 

Nota (1)

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 Art. 16-bis
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (1)

(Rubrica così sostituita alla precedente «Comunicazione e notificazioni per via telematica» dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 1), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018)

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. (Il periodo da «La comunicazione» fino a «difensori della parte.» è stato così sostituito al precedente «Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.» dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018)

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16. (Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 3), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018, al precedente che si riporta:

«2. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».)

3. (2) Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. (Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del DL 23/10/2018, n. 119, al precedente che si riporta:

«3. (2) Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.».

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DL 23/10/2018, n. 119, tale sostituzione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019)

3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. (Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 5), del DL 23/10/2018, n. 119. Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DL 23/10/2018, n. 119, tale inserimento si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019)

4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

(1) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, a decorrere dal 01.01.2016.

 (2) Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 23/10/2018, n. 119, il presente art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente al 24.10.2018 data di entrata in vigore del sopracitato D.Lgs. n. 119/2018, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/12/2013, n. 163 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371), e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, tali disposizioni contenute nel presente comma 3 dell’art. 16-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come modificato dall’art. 9 del sopracitato D.Lgs. n. 156/2015, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/12/2013, n. 163.

 

Nota (2)

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

 

Art. 53
Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l’adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l’iscrizione nell’albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

 

Nota (3)

 L 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

 

Art. 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

 

Nota (4)

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 

Art. 34
Discussione in pubblica udienza

1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’articolo 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.




Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

 

L’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998.

La novella in esame stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Così, ad esempio, per un’operazione eseguita il 25 febbraio 2019 e fatturata il 6 marzo successivo, il cessionario/committente, che abbia ricevuto ed annotato il documento entro il 15 dello stesso mese, avrà la possibilità di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (febbraio 2019) e, dunque, di portare subito in detrazione l’imposta.(esempio tratto dal testo trascritto dell’audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato)

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, “tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cosiddetta “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica …, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento”.

Il testo dell’articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 14
Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».

 

Nota (1)

DPR 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 1
Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (Il periodo da «Entro il medesimo termine» fino a «nell’anno precedente.» è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, al precedente che si riporta:

«1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.». Nel previgente comma 1 le parole «Entro il giorno 16 di ciascun mese» sono state così sostituite alle precedenti «Entro il giorno 15 di ciascun mese» dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. (Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

[2. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l’anno in corso all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a cinquanta milioni di lire.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostituite con l’indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»)

[2-bis. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

[2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l’ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.] (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell’abrogazione comma inserito dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. (Le parole da «all’ufficio dell’imposta» fino a «scelta operata» sono state così sostituite alle precedenti «all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente» dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione]. Se l’importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta]. (Le parole da «, e annotata» fino a «relativa attestazione» sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. L’ultimo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (Le parole «1, 2, 2-bis, 2-ter e 4» sono state così sostituite alle precedenti «1, 2 e 4» dall’art. 2, comma 5, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; le parole «articoli 33, 73, primo comma, lettera e) e 74» sono state così sostituite alle precedenti «articoli 33 e 74» dall’art. 2, comma 5, lett. b) del medesimo D.P.R. 542/99)




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

L’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), novellando l’articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abroga l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

Tuttavia, la semplificazione dovrebbe applicarsi anche per i soggetti comunque esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria, quali i contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

  Art. 13
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.




Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

L’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (e non più con riferimento alla data della loro emissione). Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

In altri termini, l’articolo 12 dispone che tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetti extraUe) devono essere annotare in un apposito registro nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Come specificato dalla relazione illustrativa, “tutte le fatture emesse, ossia quelle cosiddette “immediate”, quelle cosiddette “differite/riepilogative” di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti stabiliti nell’Unione europea (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE o ricevute dai medesimi (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)), devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo.

Viceversa, in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)) le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 12
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».




Semplificazione in tema di emissione delle fatture

 

L’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introduce una norma di valenza generale – “e dunque al di là della sola fatturazione elettronica” – che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. La norma non incide la disciplina dell’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.

In particolare la lettera a) del comma 1, in previsione del nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, prevede, tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. L’articolo in esame, nello stabilire il nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, provvede a inserire conseguentemente questa nuova ipotesi all’interno dell’elenco richiamato. La lettera b) dispone che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Come specificato dalla relazione illustrativa “nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (dieci giorni) sia effettuata anche tale trasmissione”

Il comma 2 dispone che le modifiche introdotte dall’articolo si applicano a decorrere dal 1°luglio 2019, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, previste per il primo semestre 2019 dall’articolo 10 del decreto legge in esame. La norma, quindi, stabilisce che l’applicazione del nuovo termine di 10 giorni per la trasmissione della fattura si applica allo scadere del periodo di vigenza del termine più favorevole previsto in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.

Il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 11
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.




Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

L’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), prevede che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Come spiega la relazione accompagnatoria “con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo”.

Si ricorda che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018” —in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017), in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nell’ambito dei rapporti tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dal 1° gennaio 2019.

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) ha reso noto l’intento, per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, di mettere a disposizione degli operatori una serie di servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica.

In particolare, la lettera a) del comma 1, prevede per il primo semestre dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (1°gennaio 2019), la non applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che l’articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 1, stabilisce che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta. In questi casi, secondo il comma 4 del medesimo articolo, la sanzione comunque non può essere inferiore a euro 500. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Il comma 3 dispone che se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e comunque non inferiore a euro 500 (comma 4). Il comma 8 prevede inoltre che anche il cessionario o il committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.

La lettera b) del comma 1, dispone che qualora la fattura sia emessa ancora più tardivamente, ovvero entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell’80%.

Il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (1), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

 

Nota (1)

 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23

 Art. 1
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. [Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.] (Il periodo da «Per specifiche categorie di soggetti» fino a «3 aprile 2013, n. 55.» è stato soppresso (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 1), della L. 27/12/2017, n. 205)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. (Le parole «anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» sono state inserite (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 2), della L. 27/12/2017, n. 205. Le parole «o stabiliti» sono state inserite (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 2), della L. 27/12/2017, n. 205)

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge23 dicembre 2014, n. 190. (Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L. 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. (Comma inserito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4), della L. 27/12/2017, n. 205)

3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Comma inserito dall’art. 11, comma 2-bis, del D.L. 12/07/2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 09/08/2018, n. 96, a decorrere dal 12.08.2018)

[4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.] (Comma abrogato (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 5), della L. 27/12/2017, n. 205)

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva. (Le parole «dei commi 3 e 3-bis» sono state così sostituite (1) alle precedenti «del comma 3» dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 6), della L. 27/12/2017, n. 205)

6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Il periodo da «Per il primo semestre» fino a «aggiunto del periodo successivo.» è stato inserito dall’art. 10, comma 1 del D.L. 23/10/2018, n. 119. In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 7), della L. 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«6. Ai contribuenti che esercitano l’opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». In precedenza le parole «all’articolo 11, comma 2-bis» erano state così sostituite alle precedenti «all’articolo 11, comma 1» dall’art. 1-ter, comma 6 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172, a decorrere dal 06.12.2017)

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria. (Comma aggiunto (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8), della L. 27/12/2017, n. 205)

6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. (Comma aggiunto (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8), della L. 27/12/2017, n. 205)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L n. 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.




Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (Dis)

L’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, entro un duplice limite: uno relativo, pari al 30 per cento di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo.

Il contribuente deve aver presentato le dichiarazioni fiscali per tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 e non deve essere a conoscenza (formale) di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. E’ esclusa l’emersione di attività costituite e/o detenute all’estero)

Costo della definizione

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, una imposta sostituiva, determinata applicando:

  • un’aliquota del 20 per cento sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP;
  • un’aliquota del 20 per cento ai fini delle maggiori ritenute;
  • un’aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria del 22%).

 

Nel dettaglio, il comma 1 consente ai contribuenti, entro il termine del 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento a:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • ritenute e contributi previdenziali;
  • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • imposta sul valore aggiunto (IVA).

La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di due limiti: uno relativo, pari al 30 per cento di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo.

Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione è ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;

c) l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 22 per cento) prevista dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 3 stabilisce le modalità con cui devono essere integrate le dichiarazioni e corrisposti i relativi tributi.

In particolare, ai contribuenti è richiesto di inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle entrate in via telematica (ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento (lettera a)).

Dopo aver presentato la dichiarazione integrativa speciale, ai contribuenti è richiesto di provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997. Il versamento potrà essere:

  • effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero
  • ripartito in dieci rate semestrali di pari importo. In tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata (lettera b)).

Il comma 4 regola i casi in cui i dichiaranti non dovessero eseguire in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione integrativa speciale, tanto nel caso di pagamento in unica soluzione quanto nel caso di rateizzazione. Qualora si verifichi il mancato o incompleto versamento, la dichiarazione diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Le somme non corrisposte sono iscritte a ruolo a titolo definitivo, trovando esplicitamente applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

Il comma 5 vieta l’utilizzo delle perdite di cui agli articoli 8 e 84 del D.P.R. n. 917 del 1986, a scomputo dei maggiori imponibili inclusi nella dichiarazione integrativa speciale.

La dichiarazione integrativa speciale non può inoltre costituire titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare un minor credito d’imposta rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, la differenza dovrà essere versata secondo le modalità sopra illustrate.

Il comma 6 prevede che ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applichi l’articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014.

Pertanto:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e per gli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

Il comma 7 stabilisce che la dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. Nei commi 7 e 8 vengono inoltre previste specifiche ipotesi in cui la procedura non è esperibile.

In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale è esclusa:

  • se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 (comma 7, lettera a));
  • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell’inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame (comma 7, lettera b));
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale prevista dall’articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Il comma 9 stabilisce che chiunque si avvale fraudolentemente della procedura di cui all’articolo in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Resta ferma l’applicabilità degli articoli:

  • 648-bis (riciclaggio, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 000 a euro 25.000);
  • 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 000 a euro 25.000);
  • 648-ter.1 (autoriciclaggio, punibile con la reclusione da reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 500 a euro 12.500) del codice penale;
  • 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da due a cinque anni e la confisca di denaro, beni o altre utilità).

Ai sensi del comma 10, l’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Il comma 11 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in commento.

Infine, ai sensi del comma 12, le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il testo dell’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 9
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;

c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:

a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (1), e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.

6. Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2).

7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (3). Resta ferma l’applicabilità degli articoli 648-bis (4), 648-ter (5), 648-ter.1 (6) del codice penale e dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (7).

10. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei precedenti commi.

12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

 

Nota (1)

DPR. 29 settembre 1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 14
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

 [1] Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

 

Nota (2)

 

L 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

 Art. 1, comma 640

 

640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore: (le parole «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis» sono state così sostituite alle precedenti «degli articoli 2, comma 8» dall’art. 5, comma 2, lett. a), del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225, a decorrere dal 24.10.2016)

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

b) i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione; (le parole «ai soli elementi» sono state così sostituite alle precedenti «agli elementi» dall’art. 5, comma 2, lett. b), del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225, a decorrere dal 24.10.2016)

c) i termini di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

 

Nota (3)

 

DL 28 giugno 1990, n. 167, conv., con mod.,

dalla L 4 agosto 1990, n. 227

Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori

 Art. 5-septies
Esibizione di atti falsi e comunicazione
di dati non rispondenti al vero

 

1. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L 15/12/2014, n. 186.

 

Nota (4)

Codice Penale

Art. 648-bis
Riciclaggio

[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (Le parole «5.000 a euro 25.000» sono state così sostituite alle precedenti «1.032 a euro 15.493» dall’art. 3, comma 1, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015)

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Nota (5)

Codice Penale

 Art. 648-ter
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (Le parole «5.000 a euro 25.000» sono state così sostituite alle precedenti «1.032 a euro 15.493» dall’art. 3, comma 2, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015)

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

[4] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Nota (6)

Codice Penale

 

Art. 648-ter.1
Autoriciclaggio (1)

[1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[7] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 3, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015.

 

Nota (7)

 

DL 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod.,
dalla L 7 agosto 1992, n. 356

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

 Art. 12-quinquies
Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori

1. (Comma abrogato dall’art. 7, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21)

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.




Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018

Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali sono gli effetti dell’opzione. Con la circolare n. 19 E del 31 ottobre 2018 , le Entrate fanno il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tutti i vincoli, punto per punto

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Adesione secondo il principio “all-in all-out” e interpello per i casi dubbi

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo IVA tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre perché il Gruppo IVA abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’IVA di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972).

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018, con oggetto: GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Il modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni»

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018:«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

Compilazione web – Costituzione Gruppo Iva

“Costituzione Gruppo Iva” è l’applicazione web che consente la compilazione del modello AGI/1 da parte del rappresentante del Gruppo, la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti e la presentazione da parte dello stesso rappresentate. (link sito Agenzia delle entrate),

Attenzione: per compilare e presentare il modello direttamente online è necessaria la registrazione ai servizi telematici (Fisconline/Entratel)




Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione

L’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

  • prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco)
  • prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

Le imposte in oggetto della definizione sono previste dall’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi). Trattandosi di prodotti diversi dal tabacco, essi sono assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa.

Le scadenze temporali per l’adesione (comma 2) sono:

  • entro il 28 febbraio 2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet istituzionale la modulistica e le modalità per l’adesione alla definizione anticipata;
  • entro il 30 aprile 2019 il soggetto obbligato manifesta all’Agenzia medesima la propria intenzione di aderire alla definizione agevolata;
  • qualora la suddetta pubblicazione da parte dell’Agenzia non avvenga entro il 28 febbraio 2019, la dichiarazione di adesione dovrà essere inviata dal soggetto obbligato entro 60 giorno dalla pubblicazione.

I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.

Ai sensi del comma 3 nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare dell’imposta dovuta. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014 (recante “Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina” – di seguito riportato), la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

La presentazione della dichiarazione di adesione sospende per novanta giorni i termini per le impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Quando l’impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dell’Amministrazione tributaria fino al perfezionamento della definizione agevolata (comma 4), il quale avviene con il pagamento dell’interno importo oppure della prima rata entro 60 giorni della comunicazione (di cui al comma 6) da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 5).

Il citato comma 6 dispone, al riguardo, che la medesima Agenzia comunichi al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione. Entro 60 giorni da tale comunicazione il debitore è tenuto a pagare l’ammontare dovuto ovvero la prima rata (comma 7).

Ai sensi del comma 8, l’opzione per il pagamento rateale mensile è indicata dal debitore nella dichiarazione di adesione. Si può optare per un massimo di 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia per almeno sei mensilità. La garanzia può essere prestata, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 348 del 1982, alle condizioni ivi prescritte, mediante:

  1. reale e valida cauzione (ex 54 del regio decreto n. 827 del 1924);
  2. fidejussione bancaria;
  3. polizza assicurativa.

Il mancato pagamento di sei mensilità consecutive, determina la decadenza del beneficio del pagamento rateale nonché l’obbligo di versamento degli importi dovuti residui entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

Se l’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerta la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2 la definizione agevolata perde di efficacia (comma 9).

Il testo dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (1), con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all’Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l’Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell’Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.

3. Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (1). Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014 (2), la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall’Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.

5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell’intero importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.

7. L’ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia stessa.

8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Nota (1)

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

 Art. 62-quater
Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (1)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell’imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell’imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonchè gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonchè le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

5-bis. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell’adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell’autorizzazione.

7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 22, del D.L. 28/06/2013, n. 76, conv., con mod., dalla L. 09/08/2013, n. 99.

Nota (2)

 

Decreto 29 dicembre 2014

Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina

 Art. 6
Regime del deposito

1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato.

2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico.

3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l’altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.

4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:

a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l’attività di produzione;

b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.

6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.

7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all’Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l’imposta complessiva.

 

 




Particolari definizioni agevolate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI

L’articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Queste possono avvalersi:

  • della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
  • della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale regolata dal successivo articolo 9 del decreto legge in esame per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. Sul punto, la relazione accompagnatoria precisa che le società e associazioni suddette possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale “nel limite di euro trentamila per singola imposta e per periodo d’imposta”.

Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del comma 2:

  • avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2 del decreto legge in esame, versando per intero l’imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a));
  • avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 del decreto in esame (lettera b)).

Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell’esito delle eventuali pronunce giurisdizionali. In particolare, prendendo come riferimento la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del:

  • 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1);
  • 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera b), numero 2);
  • 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

Il comma 3 precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

 

Il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.




Definizione agevolata delle controversie tributarie

L’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). In altre parole, la definizione è possibile solo per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio).

Non sono, invece, definibili le liti pendenti nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, possono quindi essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia si intende, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (di seguito riportato) sul processo tributario, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In deroga al comma 1, e per il solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:

  1. a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  2. b) di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 2).

Ai sensi del comma 3, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Il costo per la chiusura della lite fiscale in cui è parte l’Agenzia delle entrate

Per le controversie pendenti in primo grado per le quali non sia stata ancora emessa sentenza e per le controversie che hanno dato luogo a sentenza favorevole all’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia resa:

  • importo integrale del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente in primo grado:

  • 50 per cento del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente in secondo grado:

  • 20 per cento del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:

  • 15 per cento del valore in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018;
  • 40 per cento in tutti gli altri casi.

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, (sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame).

Sono invece escluse dalla definizione, ai sensi del comma 5, le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21, dell’articolo 3 (comma 7).

Ai sensi del comma 8, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 9 prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).

Ai sensi del comma 10, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vale a dire dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (comma 11).

In base al comma 12, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo si estingue, con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate (comma 13).

Il comma 14 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 15 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di attuazione del presente articolo.

Infine, il comma 16 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il testo dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 6
Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nota (1)

 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 

Art. 12, comma 2
Assistenza tecnica 

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.




Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie. 

In particolare, il comma 1 reca le modalità di definizione agevolata degli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119).

Condizione per l’accesso alla definizione agevolata è che si tratti di atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.

La procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto legge in parola).

Sul punto la relazione accompagnatoria a precisa che “Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già presentate e che prorogano il suddetto termine. Pertanto il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, tali istanze”.

Il comma 2 reca le modalità di definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in commento).

Nelle predette ipotesi l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria invia al contribuente un invito a comparire, nel quale è tra l’altro indicato l’importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.

Si segnala peraltro che dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione all’invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell’art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).

Anche tali atti possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento).

Il comma 3 si riferisce invece alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). I contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata versando, entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, (13 novembre 2018) le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette

Il comma 4 chiarisce che tutte le predette definizioni agevolate si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata entro i termini relativi a ciascuna tipologia di atto che si intende definire.

Con riferimento agli adempimenti successivi il citato comma 4 rinvia, alle disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In sintesi, il richiamato comma 2 dell’articolo 8 del D.lgs. 218/97 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento alle l’importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il successivo comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate» di cui l’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite è esclusa la compensazione (prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività, relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai già commentati commi 1, 2 e 3.

Ai sensi del comma 5, fa eccezione alla regola dei commi precedenti l’ipotesi di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

Ai sensi del comma 6, sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il comma 7 chiarisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Il comma 8 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 2
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.