SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

Maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL relativi ad annualità pregresse accertati in pendenza di ricorso. Effetti contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
di Marco Peirolo

Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019. Più costosi i ravvedimenti e le rate dei condoni ex D.L. n. 119/2018
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Detrazione IVA su beni di terzi – Diritto – Condizioni

Lavori di abbellimento di locali di terzi condotti in locazione eseguiti al fine di ottimizzare le vendite. Non si può escludere la detraibilità dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 30218 del 22 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Fattispecie – Lavori di ristrutturazione sostenuti con riguardo ad un immobile condotto in locazione da adibire a negozio di mobili – Detraibilità – Condizioni – Inerenza o strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale esercitata o da avviare – Necessità – Artt. 19 e 19-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Territorialità dell’imposizione diretta – Presupposto della “base fissa per l’esercizio della sua attività”

Imponibilità del reddito di lavoro autonomo del professionista non residente. Elementi costitutivi del presupposto della “base fissa”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 31447 del 5 dicembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) -Convenzione Italia-Svizzera ratificata con L. 23/12/1978, n. 943 – Redditi conseguiti in Italia per attività professionali -Imponibilità a carico del non residente Svizzero – Presupposto della “base fissa per l’esercizio della sua attività” – Elementi costitutivi – Art. 23, comma 1, lett. d) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte a domande più frequenti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su compilazione, emissione e trasmissione

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornamento del 21 dicembre 2018

 

Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Deduzione di maggiori oneri contributivi sub iudice

Maggiori oneri contributivi pregressi contestati e sub iudice accertati a soggetti “OIC adopter” diversi dalle micro-imprese. Le Entrate intervengono sulla possibilità di deduzione di una quota “stimata” delle somme controverse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 5 dicembre 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL, oltre a sanzioni e interessi, accertati per anni pregressi, richiesti a seguito di ispezione congiunta dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL – Atti di recupero contestati e “sub iudice” – Analisi dei consulenti legali del contribuente riguardo al grado di sostenibilità della pretesa degli enti previdenziali e assicurativi – Esito – Probabilità del mancato riconoscimento delle pretese degli enti per una quota pari al 50 per cento delle somme richieste – Applicazione del principio di prudenza e certezza che informa le appostazioni di ordine civilistico – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Limiti – Conseguenze – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come modificato dall’art. 13-bis del D.L 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L. 27/02/2017, n. 19) – Artt. 107, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

Saggio di interesse legale

Interessi legali: dal 2019 allo 0,8 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Ridefinite le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche»

 

Fatturazione elettronica
Regole tecniche e disposizioni attuative

 

E-fattura. Le modifiche alle regole tecniche e alle modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot.n. 524526/2018: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018»

Il testo del Provvedimento del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

Il testo del Provvedimento del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»

 

Servizi di pubblica utilità nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi IVA regolati con contratti stipulati precedentemente al 1° gennaio 2005: codici identificativi univoci contrattuali – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al SdI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2018, prot. n. 527125/2018: «Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Esercenti degli impianti di distribuzione di carburante: istituito il codice tributo per usufruire del bonus per le commissioni sulle transazioni elettroniche

Pronto il codice tributo che permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese per le commissioni sui pagamenti elettronici per l’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte degli operatori Iva.

L’agevolazione si applica sulle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018. La Legge di Bilancio 2018, infatti, stabilisce che le spese per l’acquisto carburanti e lubrificanti, idonee a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva, sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Il codice tributo che gli esercenti dovranno utilizzare per usufruire del credito d’imposta è 6896. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2019)

Per saperne di più:

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 14 gennaio 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

 

 




Revisori legali. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018

 

“Dal 1° gennaio 2019 non è possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018, conformemente all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze. Il completamento dei corsi, per coloro che non li avessero già utilizzati, attribuirà i crediti soltanto in relazione all’anno 2019. I contenuti presenti saranno ulteriormente integrati dal mese di marzo”. (Così, comunicato del sito web: www.rgs.mef.gov.it)

Circolari 

Link al Documento (esterno a sito web: http://www.rgs.mef.gov.it)/

Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28 – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 6 del 28 febbraio 2018, recante: «Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135».

Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Istanza di accreditamento

Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Schema di convenzione

Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6 – Scheda corsi




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2019 il termine per il contributo annuale. Il mancato versamento è causa di sospensione

Scade il 31 gennaio 2019 il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 – è pari ad euro 26,85.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione Revisione legale > Contributi annuali  (del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata del sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/, nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e  con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione”




Esonero dalla fattura elettronica per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991. Comprese le pro-loco

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con una risposta pubblicata nelle Faq l’11 gennaio 2019 

Domanda Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta, No.

Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per «i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta». La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che «alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 27 novembre 2018)

 




Bilanci 2018. Pronta la nuova tassonomia XBRL

 

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019, il Mise informa che è disponibile, dal giorno 23 novembre 2018 nel sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

 

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.

“Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 23 novembre 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

 Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina http://www.agid.gov.it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’associazione XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

 

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/

Come evidenziato dall’’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nel proprio sito web: Home Dati Formati aperti XBRL – Standard formato elettronico editabile per la presentazione dei bilanci, “La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall’art. 2435-ter del codice civile; nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest’ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa). Oltre alla nuova tassonomia PCI_2018-11-04, viene reso disponibile anche un documento esplicativo che dettaglia le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione”.

La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2018-11-04, dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; il nuovo tracciato, quindi, non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1.3.2019 per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell’esercizio in data 1.1.2016 o successiva. La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs n.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.




Il Governo ha approvato, in esame definitivo, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019,  ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della  assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

 




Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

 

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, forniti i chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal D.Lgs. 105/2018), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»




Fatturazione elettronica. In Gazzetta le nuove modalità per pagare il bollo

Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Il decreto per facilitare l’adempimento da parte dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l’imposta dovuta sara calcolata e resa noto al contribuente dall’Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.

 

Il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;

Visto l’art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

Decreta:

Art. 1
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».

 

Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria




Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: l’Agenzia delle entrate-Riscossione approva il modello per fare domanda

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Il modello SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.

 

Chi può aderire

Il modello SA-ST per aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.

In particolare si verserà:

il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro;

il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro;

il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Come e dove presentare la domanda

Il modello SA–ST deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”. Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il modello SA–ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate, tempo per tempo, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per chi resta fuori scatta la rottamazione-ter

In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

La comunicazione delle somme dovute.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del,7 gennaio 2019)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

SPECIALE MANOVRA 2019

 Il decreto-legge “Collegato” convertito in legge

 

Dalle misure per la pace fiscale agli esoneri dalla fatturazione elettronica
Comma per comma l’analisi normativa

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Prassi

Rottamazione-ter. Durc positivo per chi presenta domanda di definizione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – n. 4844 del 28 dicembre 2018: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione – Rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-ter) – Applicazione della disposizione di cui all’articolo 54 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Modalità – Art. 3, comma 10, lett. f-bis), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Si chiama AK05U il nuovo ISA applicabile ai Commercialisti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, Suppl. Ordinario n. 1, pubblicato il Decreto Mef 28 dicembre 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche».

Il decreto, approva di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), tra cui ISA AK05U riservato ai commercialisti e ISA AG92U applicabile ai tributaristi, corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l’applicazione del nuovo strumento.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Sulla base degli indici approvati sarà espresso il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Si ricorda che l’indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull’affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto. I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

Dagli studi di settore agli ISA

Come chiarito dall’art. 4 del D.M. Mef nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto stesso cessa l’applicazione dei parametri e degli studi di settore a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018.




Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta

Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Per tutti i dettagli vedi,  il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).

Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita

 

L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.

Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.

Per saperne di più: 

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10 febbraio 2015: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti, modalità e termini per l’accesso»




Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Durc regolare per chi presenta l’istanza per la Rottamazione-ter

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 (di seguito riportato) l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

Messaggio Inps n. 4844 del 28 dicembre 2018 con oggetto:  Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. “Durc On Line”

L’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è stato integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, con la previsione che disciplina il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, «si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015».

Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.

Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, si riepilogano di seguito i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.

A. Definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.

In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, del decreto che ha disciplinato la c.d. rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, consentiva di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.

B. Definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), avente ad oggetto i seguenti carichi:

1) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio;

2) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016, nella c.d. prima rottamazione;

3) carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le ipotesi sub 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio.

C. Definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione-ter), avente ad oggetto i seguenti carichi:

1) i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
  • a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;

2) i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (1).

L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.

Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 80 del 2 maggio 2017, si ribadisce che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, il comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che, «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute», i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse.

Con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata disciplinata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), il mancato tempestivo ed integrale versamento delle rate del piano di definizione ha comportato la decadenza dal beneficio e conseguentemente l’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata. Pertanto, in assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica della regolarità successive alla decadenza dal beneficio devono essere definite con l’attestazione dell’irregolarità.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che, come specificato al precedente punto C., possono aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.

Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dovrà essere verificata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate dalla legge e riepilogate al punto B. In particolare, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una rimissione in termini per il contribuente.

In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.


Nota (1) – L’art. 3, comma 23, del 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che “(…) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile”

 

Per saperne di più:

Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Link al Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-bis) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l’articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 




Chiarimenti sulla fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, devo rilasciare qualche documento nell’immediato? Sono alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia ha fornito delle risposte raccolte nell’ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti.

La fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come prevede la normativa, l’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l’operatore IVA svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l’esercente potrà rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica. In particolare, nella raccolta di risposte diffusa il 21/12/2018 dall’Agenzia delle entrate,  chiarito che “qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci”.




Fatturazione elettronica. Approvate nuove modalità per pagare il bollo

 

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
Il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. (Così, comunicato Mef n. 224 del 28 dicembre 2018)




Entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti

Dagli studi di settore agli Isa

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato oggi il decreto che approva l’introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità con un voto da 1 a 10: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. (Così, comunicato Mef n. 225 del 28 dicembre 2018)




Saldo e stralcio: analisi delle disposizioni della super rottamazione per i contribuenti in difficoltà economica

I commi da 184 a 199 dell’articolo 1 del DdL (A.C. N. 1334-B) recante la Legge di Bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli soggetti ad annullamento automatico ex articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 (ossia debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali. Definibili anche i contributi previdenziali non pagati alle casse professionali o alle gestioni previdenziali autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Detti debiti possono essere definiti mediante il parziale pagamento del capitale e degli interessi, oltre le somme spettanti all’agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni dalla Legge 136 del 2018

Il perimetro della super rottamazione

Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

La disposizione introdotta: «184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188». (Comma 184 dell’art. 1).

Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi definibili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

La disposizione introdotta:  «185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata. (Comma 185 dell’art. 1).

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.

La disposizione introdotta:  «186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000». (Comma 186 dell’art. 1).

Il comma 188 chiarisce, inoltre, che versano in ogni caso in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

La disposizione introdotta:  «188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.». (Comma 188 dell’art. 1).

I benefici concessi ai contribuenti

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese in tali carichi;
  • gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

I soggetti interessati versano:

a)  le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  • al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia superiore a 12.500 euro;

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

La disposizione introdotta:  «187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di no- tifica della cartella di pagamento. (Comma 187 dell’art. 1).

Le modalità di accesso e pagamento

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata.

In sintesi:

  • il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2018 di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (comma 189 dell’art. 1);
  • le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190 dell’art. 1). In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari previste dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (comma 191 dell’art. 1);
  • entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate, nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento (comma 192 dell’art. 1);
  • nel caso della predetta comunicazione negativa, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 119/2018,), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (comma 193 dell’art. 1).

Le disposizioni introdotte: «189. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.

190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a de- correre dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

192. Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.

193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo». (commi da 189 a 193 dell’art. 1).

Coordinamento della super rottamazione con saldo e stralcio con le Rottamazioni bis e ter

Al fine di coordinare tra loro le procedure di “rottamazione”, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento. (comma 194 dell’art. 1).

La disposizione introdotta: «194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185».

Controlli dichiarazioni a fini ISEE

I commi da 195 a 197 disciplinano le procedure di controllo delle autodichiarazioni rese a fini ISEE.

Nel dettaglio:

  • ai fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (ex articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) l’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018” di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (comma 195 dell’art. 1);
  • all’esito del controllo, di cui al comma che precede, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (comma 196 dell’art. 1);
  • nell’ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate (comma 197 dell’art. 1).

Le disposizioni introdotte:  «195. Ai fini di cui all’articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione de- gli elenchi di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

196. All’esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

197. Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate».

Richiamo alla disciplina della rottamazione-ter

Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

Le disposizioni introdotte:  «198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».




Legge di bilancio 2019: approvata dal Senato. Torna alla Camera per la terza lettura

Il Senato approva la Legge di bilancio 2019

Con 167 voti favorevoli, 78 voti contrari e 3 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta di sabato 22 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2019 (A.S. n. 981). L’Aula ha successivamente approvato la seconda Nota di variazioni al bilancio presentata dal Governo e ha proceduto alla votazione finale del ddl, che torna alla Camera per la terza lettura.
Link al testo del  Ddl recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», approvato dal Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2018.

 




E-fattura, approvate nuove regole.  Memorizzazione solo su richiesta dei contribuenti

 

Pronte le nuove regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia e per l’utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari. Con il provvedimento di oggi, le Entrate danno attuazione alle soluzioni individuate nell’ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definiscono ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il provvedimento del 30 aprile 2018.

In particolare, non sarà possibile per l’Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l’assenso esplicito dei soggetti interessati.

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l’assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Come funziona il servizio di consultazione e download

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ricevute.

Il periodo transitorio

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)

 

Link alle modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 – (Link al sito dell’Agenzia delle entrare)




Dubbi sulla fattura elettronica? L’Agenzia delle entrate pubblica un nuovo set di domande e risposte

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

 
 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021




Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

 

Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta: Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura  (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

  1. predisporre il messaggio di PEC;
  2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
  3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.



Emissione delle fatture elettroniche

 

Domanda 

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?

Risposta: L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

 

 

 


Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

 

 

Domanda 

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta: Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”

 

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

 

Domanda

L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo».

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72. Inoltre, essendo le cooperative agricole – che emettono la fattura per conto dei soci – i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

Risposta: Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop , 2/Cop , ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è  il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.

 

 

In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.



Compilazione della fattura elettronica

 

Domanda 

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta: Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta:

 

Si  ricorda,  poi,  che  l’imposta  di  bollo  sulle  fatture  elettroniche si assolve  esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

 

Compilazione della fattura elettronica

Domanda 

 

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Tale ’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo “Causale”, ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Causale” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

 

 

Compilazione della fattura elettronica

Domanda 

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell’agente di commercio e dei rappresentanti?

Risposta: Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:

  • 2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
  • 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
  • 2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
  • 2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato


E’ appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.

 

Compilazione della fattura elettronica


Domanda 

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per  conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?

Risposta: Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).

Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell’Agenzia delle entrate:


ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE “DatiBeniServizi”

 

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO “AltriDatiGestionali”

 

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.


Emissione delle fatture elettroniche

Domanda 

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

 

Compilazione della fattura elettronica

Domanda 

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta: L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura

  • N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
  • N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

 

 




Garante privacy. Per l’e-fattura nuova valutazione in aprile. I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica

Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.

Con un articolato provvedimento, (link www.garanteprivacy.it) il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1° gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l’Agenzia delle entrate e il Mef, per esaminare congiuntamente le criticità rilevate dal Garante (link www.garanteprivacy.it) e che ha visto coinvolti anche l’Agid, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall’Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L’Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (2,1 miliardi nel 2017) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità.

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica

Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l’istituto dell’avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni.

Ulteriori sforzi sono richiesti all’Agenzia delle entrate per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l’acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione.

Tutto ciò in vista di una nuova valutazione d’impatto, prevista dalla normativa sula protezione dei dati, che l’Agenzia dovrà produrre entro il 15 aprile 2019.

(Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali del 20 dicembre 2018)




Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le procedure web rese disponibili dall’Agenzia delle entrate: queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l’intermediario può utilizzare sia il servizio web “puntuale”, sia il servizio “massivo” che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l’attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)

 

 

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)

 




In G.U. il Decreto Fiscale convertito in Legge

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. n. 293 del 18 dicembre 2018, la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.




Il Decreto Fiscale è legge

La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

Link al testo del Decreto-Legge – Testo a fronte (evidenziate le modificazioni apportate in sede di conversione)




Tax credit librerie. Online il provvedimento del Direttore dell’Agenzia con modalità e termini per la compensazione con il modello F24

Gli esercizi commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d’imposta per diverse categorie di spese nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d’imposta, parametrato sul fatturato dell’esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l’unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d’imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il provvedimento d del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018, pubblicato il 12.12.2018 nel sito della medesima Agenzia.

A tal fine, il provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018, recante: «Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2018»

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri




All’avvio del “Software di compilazione stand-alone Fattura elettronica” ricevo il messaggio “Impossibile avviare l’applicazione”. Cosa debbo fare?

Risposta

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:

  • È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 8.191
  • Non si è connessi ad Internet

 

Per rimuovere l’inconveniente, è necessario:

 

  • connettersi ad Internet
  • procedere alla disinstallazione della JVM installata
  • raggiungere il seguente link https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-html del sito ufficiale della Oracle
  • scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l’ambiente sul quale deve essere installato
  • installare la JVM scaricata
  • collegarsi alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l’apposito link
  • a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line

 

Queste le istruzioni contenute nell’ultima risposta inserita l’11 dicembre 2018 nelle “Faq” dall’Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

 

La chiusura agevolata per le liti fiscali pendenti dopo le modifiche introdotte dal Senato
di Enrico Molteni

In arrivo una nuova sanatoria delle irregolarità formali
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 21 novembre 2018, Causa C-648/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell’IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell’Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore (“gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati”) – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146»

 

Corte Costituzionale:

 

Contributi consortili – Obbligo di contribuzione

I contributi consortili dovuti solo se collegati al beneficio fondiario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018: «CONSORZI – Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Obbligo a carico dei proprietari consorziati – Debenza dei contributi consortili per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali – Condizioni – Legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), art. 23, comma 1, lettera a) – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio – Transfer pricing – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari

La Corte di Cassazione interviene su detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno, finanziamenti internazionali tra società controllanti/controllate, rilevanza della proposta di adesione e deduzione delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza fiscale – Accantonamenti – Quiescenza e previdenza – Indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio – Accantonamenti – Deducibilità – Fondamento – Artt. 70 (ora art. 105) e 75 (ora art. 109), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1751 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Proposta di definizione avente contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva – Mancata adesione da parte del contribuente – Conseguenze – Art. 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • IRES (Imposta sul reddito delle società) – Redditi di impresa – Determinazione – Prezzi di trasferimento – Operazioni con società estera infragruppo (cd. “transfer pricing”) – Finanziamenti internazionali tra società controllanti/controllate – Valutazione in base al “valore normale” – Onere della prova – Distribuzione e contenuto – Natura della disposizione di cui all’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986 – Qualificazione come norma antielusiva – Esclusione – Attuativa del principio di libera concorrenza – Fondamento – Artt. 9 e 110 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI -Imposte sugli utili delle società – Redditi prodotti all’estero e relative imposte – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Determinazione del tax credit per le imposte pagate all’estero – Dividendi distribuiti da società non residenti – Doppia imposizione – Diritto al credito di imposta sui redditi prodotti all’estero – Fondamento – Limiti – Art. 24 della Convenzione italo-francese del 05/10/1989 – Artt. 96 e 96-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 nel testo vigente ratione temporis • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Operazioni intracomunitarie – Acquisto intracomunitario di beni – Cessionario o committente – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – Inosservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93 in tema d’inversione contabile – Possibilità della detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e conseguente omissione delle relative registrazioni – Possibilità della detrazione IVA – Artt. 46, 47 e 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, 427 – Natura della violazione – Carattere meramente formale – Esclusione – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Atti impositivi – Rilevanza dei vizi motivazionali

La motivazione dell’avviso di accertamento non è integrabile nel processo tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12400 del 21 maggio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Avviso di accertamento – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 19, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) ex art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 – Regime previgente alle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 1, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Disciplina in vigore per i periodi d’imposta fino al 2008 compreso – Validità – Requisiti – Divario per due o più annualità del reddito dichiarato da quello presuntivamente accertato – Necessità – Semplice enunciazione – Mancanza di alcuna specifica indicazione riguardo ad altre annualità – Insufficienza del supporto motivazionale all’accertamento – Conseguenze – Nullità dell’accertamento per difetto di motivazione – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Nullo l’avviso di accertamento motivato con rinvio a parere dell’Agenzia del Territorio non allegato e non conosciuto dal contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Contenuto – Motivazione degli atti – Fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria – Necessità – Caso di specie – Motivazione “per relationem” – Nullità di un avviso di rettifica motivato per mezzo di un rinvio ad un parere dell’Agenzia del Territorio non allegato all’avviso e non precedentemente conosciuto dal contribuente, nemmeno nel contenuto essenziale – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26/01/2001, n. 32 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 24 e 97 Cost.»

 

La cartella di pagamento deve avere autonoma motivazione. Il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere con certezza il fondamento della pretesa tributaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 31270 del 4 dicembre 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi di sospensione a seguito di revoca della sospensione – Motivazione – Interessi – Esplicitazione del tasso e dei criteri di calcolo – Necessità – Fondamento -Conseguenze – Annullamento della cartella – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – A mezzo ruoli – Riscossione esattoriale – Cartelle – Motivazione – Obbligo – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Lesione del diritto di difesa – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte a domande più frequenti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 30 novembre 2018

 

Tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

 

Jobs Act autonomi. Le novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzioni Centrali Ammortizzatori Sociali, Organizzazione e Sistemi Informativi, Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali – n. 109 del 16 novembre 2018: «LAVORO – Lavoro autonomo – Tutela del lavoro autonomo – Jobs Act autonomi – Indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Condizioni e modalità di fruizione a seguito delle novità introdotte dalla L. 22/05/2017, n. 81 – Art. 64, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 -Istruzioni operative»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito

 




Decreto Sicurezza convertito in legge in Gazzetta: nuovi obblighi per gli affitti brevi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, il c.d. Decreto Sicurezza, introdotto per le locazioni e per le sublocazioni «durata inferiore a trenta giorni», l’obbligo di comunicazione alla Questura.

Attraverso un “Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” si prevede, infatti, che gli obblighi di cui all’articolo 109 si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Si ricorda che l’articolo 109 del Testo unico prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), possano dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare). Entro le 24 ore successive all’arrivo, gli esercenti delle strutture ricettive, comunicano le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax. La novella interpreta il citato articolo 109 affinché possa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Come evidenzia, Confedilizia, “fino ad oggi un obbligo analogo era già previsto dalla legge in caso di presenza nell’immobile di cittadini estranei all’Unione europea e, per le permanenze superiori a un mese, anche in caso di presenza di cittadini Ue (quest’ultimo obbligo “assorbito” dalla registrazione del contratto di locazione). La nuova comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente attraverso il sistema “Alloggiati Web”, la cui modulistica di accesso attraverso le Questure dovrà evidentemente essere modificata al fine di considerare una tipologia di ospitalità, la locazione, diversa da quella riguardante le strutture ricettive (e quindi priva di obblighi autorizzativi e simili)”.

(Così, comunicato stampa Confedilizia del 28 novembre 2018)

Il testo dell’art. 19-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132
Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Si riporta il testo dell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 109. — 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

Link al testo integrale del decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, conv., con mod., dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»

 

 




E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

La tenuta del registro delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico) e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. L’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nelle “Faq” (di seguito riportate) con cui l’Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti sull’obbligo di fatturazione elettronica previsto dall’1.1.2019.

Dalla fatturazione facoltativa delle operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase”) alla possibilità dell’emissione di una fattura elettronica “differita”. Nelle risposte, l’Agenzia scioglie i dubbi dei contribuenti anche su altre questioni, come quella posta dai contribuenti che applicano un regime monofase IVA (ad es. per il commercio dei prodotti editoriali), che gestiscono l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML. In questo caso l’operatore che decide di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML; il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”. Nelle risposte, raggruppate in funzione degli specifici aspetti trattati, tramite il classico esempio chiarificatore, affrontata la questione della possibilità di emissione fattura elettronica “differita”. In particolare, evidenziato, che si può ancora emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Quindi, ad esempio: per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate –

Aggiornate al 30 novembre 2018

  • Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica

  • Compilazione della fattura elettronica

  • Emissione delle fatture elettroniche

  • Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

  • Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

  • Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

  • Registrazione e conservazione delle fatture

  • Autofatture

  • Sanzioni

FAQ

Deleghe ai servizi  di fatturazione elettronica

Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Risposta: Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell’intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018.

Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento.

Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Posso utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe?

Risposta: Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2198).

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica, con le nuove modalità approvate, la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell’originale?

Risposta: In tal caso, sarà l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).

Chi è in possesso di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica e alla consultazione del cassetto fiscale compilate sui modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre può utilizzare l’invio massivo limitatamente ai servizi di fatturazione elettronica? In tali casi, le deleghe saranno conservate unitamente al documento di riconoscimento senza la necessita di istituire l’apposito registro cronologico?

Risposta: Se si utilizza l’invio massivo (o anche puntuale) per l’attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe: il punto 7.2 del provvedimento, che disciplina il registro, è infatti richiamato al punto 6.1, che specifica i dati da indicare per l’attivazione della delega.

Naturalmente le deleghe già acquisite prima dell’emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico ma potrebbero essere registrate con la data del 5 novembre, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.

Chi consegna in Ufficio i modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre potrà continuare a beneficiare della possibilità di revocare e rinnovare l’accesso al cassetto fiscale?

Risposta: Sì, dal momento che il modello precedente è ancora in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.

Qual è la procedura corretta da adottare nell’ipotesi di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con le modalità previste dal punto 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati essenziali per l’attivazione delle deleghe) del provvedimento del 5 novembre 2018?

Risposta: La procedura corretta è la seguente:

  • Acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l’autentica della firma);
  • Invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione della delega, con l’indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;
  • Conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d’identità del delegante;
  • Istituzione di un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso.

La medesima procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con modello approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2018, pag. 851) e non ancora presentate alla data del 5 novembre, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.

Una società di servizi ex art. 11 del regolamento di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 164, che rientra anche tra gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, può fare autenticare, da parte del suo legale rappresentante, la firma del contribuente sulla procura speciale per la consegna del modulo presso gli uffici dell’Agenzia. Nel caso in cui il legale rappresentante non possa procedere direttamente all’autentica della firma, può delegare (attraverso una procura speciale) uno o più dipendenti della società di servizi per l’autentica della firma sulla procura?

Risposta: L’ipotesi di ricorrere ad una sorta di “sub procura” non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all’autentica delle firme (ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973).

La revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale potrebbe creare problemi per il rilascio o il funzionamento delle deleghe all’utilizzo dei servizi per la fatturazione elettronica?

Risposta: Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.

È possibile chiedere massivamente l’attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica ed avere anche la proroga automatica della durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale, senza dover procedere, per quest’ultima, alla revoca e ad una nuova delega?

Risposta: Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all’ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l’utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto l’ufficio provvede alla revoca della delega al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all’acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all’utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.

Nel tracciato record dell’invio massivo è prevista l’indicazione dei dati del soggetto delegato (codice fiscale) e la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di società di servizi andrà compilato solo il campo 12 del record B – Denominazione – oppure anche i campi 10 e 11 – Cognome e Nome?

Risposta: I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L’assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi “Entratel” della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

Nel caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all’autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. È corretta tale modalità?

Risposta: Sì, è corretta. La parte relativa all’autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC (modalità di cui punto 4.8 del provvedimento).

Il modulo di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l’attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Risposta: Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 25/2018, pag. 1854), disponibile anche nell’area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l’altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un’apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia e un’ulteriore sezione per l’autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

Compilazione della fattura elettronica

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo IVA?

Risposta: Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.

Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Risposta: Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta: Le due ipotesi vanno distinte.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1793).

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?

Risposta: L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.

I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Emissione delle fatture elettroniche

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 — in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1265), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1794) e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per «le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione». Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Risposta: Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1794), è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Risulta tuttora vigente il D.P.R. 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1799) – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

Risposta: L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792) stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1262) con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta: Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1642) per maggiori approfondimenti.

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta: Come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1791), l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a IVA (N2)?

Risposta: Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Risposta: Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365):

  1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
  2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
  3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta: Il provvedimento del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).

Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta: Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

È possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza gennaio, verso l’IVA pagata correttamente il 16 febbraio.

Risposta: Sì, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Registrazione e conservazione delle fatture

È possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1799) – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

Risposta: In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 41/2012, pag. 3549), proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l’allungamento della gestione di conservazione?

Risposta: Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Autofatture

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2018, pag. 926) che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto IVA, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’emittente mediante SdI?

Risposta: Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2018, pag. 926) che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?

Risposta: L’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del D.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta: Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Sanzioni

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?

Risposta: Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Risposta: Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

Le disposizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1791) in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.