Dichiarazioni dei redditi per il 2014: 220mila inviti al ravvedimento per chi ha “dimenticato” di presentarle

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera salva dai controlli – In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere invitando i contribuenti, che in presenza di più redditi (senza conguaglio) non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2014, a verificare autonomamente la propria posizione prima che l’Agenzia effettui dei controlli. Queste anomalie vengono normalmente riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione, con l’applicazione di sanzioni e interessi in misura piena. Ora, grazie alla precompilata, è possibile individuarle in tempo reale e, ricevendo l’avviso preventivo, il cittadino può rimediare da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, senza imbattersi mai nei controlli.

I numeri dell’assistenza – I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2015)

Precisazione sui 220mila avvisi bonari

In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a 220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014. È, quindi, una nuova possibilità offerta dall’Agenzia delle Entrate che, proprio grazie alla precompilata, consente ai contribuenti di poter rimediare in tempo, pagando così sanzioni ridotte ed evitando di incorrere in controlli futuri.

L’Agenzia delle Entrate ha cambiato, infatti, la strategia nel contrasto all’evasione fiscale, inaugurando un nuovo corso nei rapporti con i contribuenti, improntato su trasparenza e collaborazione. Il nuovo approccio si basa sulla condivisione delle informazioni “a monte” per semplificare gli adempimenti e promuovere la compliance. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/10/2015)




“Patent box”: il decreto ufficialmente pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015

Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Si dà avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella sezione “normativa – decreti interministeriali”, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 luglio 2015, recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  Il decreto è altresì pubblicato sotto la voce «incentivi – incentivi impresa – patent box». Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 2015.

Link al testo del Decreto 30 luglio 2015

Per saperne di più:

 “Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015




Legge di Stabilità 2016. Le principali novità contenute nel DDL approvato Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Qui di seguito i punti principali della legge:

Eliminazione aumenti accise e IVA – Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di IVA e Accise.

TASI-IMU – L’imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

IMU agricola – Vengono esentati dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società.

Compensazioni ai comuni – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.

Patto stabilità comuni – Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.

IMU imbullonati – Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

 IRAP in agricoltura e pesca – Dal 2016 viene azzerata.

Ammortamenti – La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40 per cento portando al 140 per cento il valore della deduzione.

IRES – Si ridurrà del 3,5%, dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall’anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota qualora le istituzioni europee accordino la ‘clausola migranti’.

Professionisti e imprese di piccole dimensioni – La norma viene modificata per ampliare l’accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio . La soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

Assunzioni – Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Bonus edilizia – Viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

Contrattazione decentrata – Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

Canone Rai – Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Restano in vigore le attuali esenzioni.

Contante – La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.

Cooperazione – Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016.

Sostegno ai più deboli – 90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro.

Semplificazioni fiscali – Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l’IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo.

Contrasto alla povertà – Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Il Fondo finanzierà la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegato alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l’anno.

Pensionati – Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

Salvaguardia pensioni – Viene prevista la settima operazione di “salvaguardia” a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima ‘salvaguardia’ si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.

Opzione donna – Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Part time – La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Cattedre universitarie del merito – 500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all’estero o “in trappola” in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 40 milioni per il prossimo anno e 100 milioni dal 2017.

Giovani ricercatori – All’assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 60 milioni nel 2017 e a 80 milioni nel 2018.

Specializzandi medici – 6.000 borse (ogni anno) per gli specializzandi medici, per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).




Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti e misure per l’internazionalizzazione. La decorrenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2015, secondo le intenzioni del Governo, è finalizzato a rafforzare il ruolo che il Fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento prevede infatti, il rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il Fisco per le imprese che detengono attività internazionali. Accordi preventivi che riguarderanno la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Il decreto delegato introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano. Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 147 dà attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 238) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge delega. In attuazione delle suddette prescrizioni, il decreto delegato apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi, nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame non hanno la medesima decorrenza. In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in esame:

• le disposizioni (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d’imposta; per quanto concerne il credito d’imposta ivi disciplinato, esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

• le norme relative alla deducibilità dei costi black list(articolo 5, comma 1). Mentre, le altre disposizioni in materia transfer pricing interno (comma 2) e di accertamento delle plusvalenze (comma 3) aventi carattere interpretativo producono effetti anche per il passato. In altre parole, i commi 2 e 3 sono applicabili anche per il passato e quindi per gli atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del Decreto legislativo in esame;

• le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);

• le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8). Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per l’applicazione del comma 3, che prevede per gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2006, pag. 3348). Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;

• le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);

• l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);

• le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);

• le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15), salvo l’applicazione del comma 2, vista l’evidente portata interpretativa della disposizione che «interpreta» il disposto dell’art. 165 «nel senso» che trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito.

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore:

• l’articolo 4 che modifica il regime di deducibilità degli interessi passivi;

• le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);

• le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);

• alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));

• la disciplina della branch exemption(articolo 14);

• l’introdotta disciplina temporanea relativa ai lavoratori rimpatriati (articolo 16), che si applica anche ai tre periodi di imposta successivi.

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra Fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sull’interpello per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Link al dettaglio, comma per comma, delle novità contenute nel decreto legislativo.




Proroga per la voluntary disclosure e blocco dell’aumento dell’accisa sui carburanti: approvato il decreto legge

Il Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015 su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Nello specifico il provvedimento urgente prevede che il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero sia prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. Di conseguenza, entro il termine dal 30 dicembre 2015 potranno essere presentate sia l’integrazione dell’istanza sia documentazione.

La proroga viene giustificata dalla presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti e dall’esigenza di concedere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto anche conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri. Inoltre, è previsto anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Il decreto conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, lo stesso provvedimento evita l’aumento dell’accisa sui carburanti che sarebbe dovuta scattare dal 30 settembre 2015 come clausola di salvaguardia per la mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo del Reverse Charge per l’IVA nel settore della grande distribuzione.

 Per saperne di più:




Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2015, che stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Rispetto all’omologo D.M. del 24 dicembre 2012 relativo agli anni d’imposta 2009/2010 va segnalato che nell’articolo 3 del nuovo decreto è stato eliminato il riferimento alla «spesa medie ISTAT». Il provvedimento pertanto, accoglie ufficialmente i rilievi del Garante della Privacy – parere reso in data 21 novembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2013, pag. 2817) – secondo il quale i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il Fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Peraltro, anche l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, (par. 3.1 in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 311)nel recepire il citato parere del Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le «medie ISTAT» sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati. Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggetti-vamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2015

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Commenti

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 

 

Prassi

Prestazione energetica degli edifici

Certificazione energetica: le novità in vigore dal 1° ottobre 2015

Segnalazione novità normative del Consiglio Nazionale del Notariato – a cura di Giovanni Rizzi – Approvato dall’Area scientifica – Studi pubblicistici il 18 settembre 2015

 

 

Giurisprudenza

Contenzioso tributario – Competenza territoriale

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. 546/92 in tema di competenza territoriale per le controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede in provincia diversa da quella dell’Ente affidante il servizio di riscossione e accertamento

Commissione Tributaria Provinciale di Cremona – Ordinanza n. 169 del 15 dicembre 2014: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza territoriale – Competenza delle Commissioni tributarie provinciali per le controversie proposte nei confronti dei concessionari (privati) del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione – Sussistenza anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti – Conseguente possibilità che il contribuente sia costretto a un gravoso spostamento per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale – Stravolgimento del corretto rapporto istituzionale tra cittadino e pubblica amministrazione – Lesione del diritto di difesa del contribuente nonché del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – Assenza di interessi di quest’ultima che giustifichino la previsione censurata – Irrazionalità – Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata – Art. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24 e 97 Cost.»

 

 

Legislazione

Regime esclusione parziale proventi derivantidall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

 

 

Decreto bilanci

Le modifiche alla disciplina del consolidato

Decreto “Bilanci”: le modifiche alla disciplina del consolidato di Enrico Molteni

Testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 27, 28 comma 2, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, recante: «Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»

 

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Aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE)

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (Suppl. Ord. n. 39) tre diversi decreti emanati in data 26 giugno 2015 dal Ministro dello sviluppo Economico, tutti in tema di prestazione energetica degli edifici:

1) Decreto 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

2) Decreto 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

3) Decreto 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

I primi due decreti, riguardano prevalentemente questioni tecniche e più precisamente il procedimento di calcolo della prestazione energetica, per quanto riguarda il primo decreto e l’approvazione degli schemi e della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) per quanto riguarda il secondo decreto. Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

In particolare, quest’ultimo decreto, contiene:

— le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (par. 5 delle Linee Guida);

— le disposizioni che prescrivono le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, comma 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6 della Linee Guida);

— le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, comma 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6.2 della Linee Guida);

— le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, comma 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 7.1.5 della Linee Guida);

— la elencazione dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE (Appendice A delle Linee Guida)

— il nuovo format dell’APE (Appendice B delle Linee Guida);

— il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida);

— il nuovo format dell’Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida).

Il decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico26 giugno 2009.

 Link ai decreti in materia di efficienza energetica negli edifici

 Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici» ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recate: «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.




Contenzioso tributario, sistema sanzionatorio, riscossione e disciplina degli interpelli: approvati in via definitiva i decreti attuativi di riforma

Il Consiglio dei ministri del 22 Settembre 2015 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si completa così il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

I testi approvati, sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 tengono conto di alcune delle richieste presenti negli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari.

I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
• misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
• misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
• misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
• misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
• stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

La principale novità che è stata introdotta nell’ultimo esame del Consiglio dei ministri riguarda il decreto legislativo “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà con i pagamento dei debiti fiscali, accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.




Le modifiche al codice civile in materia di bilancio da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016

La guida, comma per comma, alle disposizioni attuative della direttiva 2013/34/UE 

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 per l’attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il decreto legislativo in sintesi:

• introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

• integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;

• apporta modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e di revisione legale dei conti.

In particolare, l’art. 6 del decreto legislativo, modifica gli artt. 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-ter, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2435-ter e 2478-bis del codice civile in tema di bilancio d’esercizio, mentre l’art. 7 del decreto legislativo, modifica gli artt. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, in tema di bilancio consolidato. Ai sensi dell’articolo 12 le disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi al 2015 saranno redatti in base alle norme ante modifica contenute nel Codice civile e naturalmente in base ai principi contabili nella versione aggiornata dall’Organismo italiano di contabilità nel 2014 (per il principio Oic 24 “Immobilizzazioni immateriali” gennaio 2015).

Le modifiche al codice civile in tema di bilancio più rilevanti riguardano:

• introduzione dell’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario per le società di rilevanti dimensioni;

• eliminazione dei conti d’ordine;

• variazioni ad alcuni principi di redazione;

• variazioni nella valutazione delle voci;

• variazioni al contenuto della nota integrativa;

• introduzione della micro-impresa.

Di seguito, il dettaglio delle novità contenute nell’articolo 6 in tema di bilanci d’esercizio.

Le modifiche al codice civile in materia di bilancio di esercizio

L’articolo 6 del provvedimento in esame apporta numerose modifiche al codice civile che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data.

Disciplina delle azioni proprie

Il comma 1 modifica l’articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’articolo 10 della direttiva, che non consente l’iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Attualmente, in base al testo ante modifiche, invece, come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 21, “10. Le azioni proprie sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) “azioni proprie”, oppure nella voce CIII5) “azioni proprie”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l’organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all’esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell’articolo 2424, il valore nominale complessivo. 11. Al momento dell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Analogamente, nel caso in cui un’impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall’articolo 2359-bis, comma 3, codice civile, tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell’importo iscritto nell’attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce “Riserva per azioni dell’impresa controllante in portafoglio”. 12. La formazione della riserva per azioni proprie è come detto concomitante all’acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l’assemblea avesse deliberato, a sensi dell’articolo 2357 codice civile, l’acquisto di azioni proprie, ma l’organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l’importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, bensì nella voce AVII) “Altre riserve” con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).”

Redazione del bilancio

Il comma 2 modifica in più punti l’articolo 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio.

L’inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti che compongono il bilancio

Con una modifica al comma 1 dell’articolo 2423 si prevedere l’obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Esso è disciplinato nel contenuto dal comma 7 dell’articolo 6, che introduce il nuovo articolo 2425-ter rubricato (rendiconto finanziario). Si dà così corso a quanto disposto dall’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE che consente agli stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documenti di bilancio. La presentazione del rendiconto finanziario, già obbligatoria per le società che abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei, migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società. La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese di cui al nuovo articolo 2435-ter.

Introduzione del principio di rilevanza

Lo stesso articolo 2423 è modificato mediante l’introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva. Si chiarisce che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall’articolo 6,paragrafo 1, lett. j) della direttiva. In tal caso è necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione. Ne consegue, in linea con quanto già chiarito nel considerando 17 della direttiva, che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

Tuttavia, come rileva il CNDCEC (documento 24 aprile 2015) “l’impostazione della norma presenta profili di perplessità. L’applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può comportare l’esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci”.

L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice, nonché della norma di cui al numero 12 del primo comma dell’articolo 2426.

Princìpi di redazione del bilancio

Con il comma 3 si modifica l’articolo 2423-bis del codice civile che detta i princìpi di redazione del bilancio.

In primo luogo viene modificato il numero 1 dell’articolo 2423-bis, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l’altro tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell’articolo 6 della direttiva. Come osserva al riguardo la relazione illustrativa, l’art. 2423-bis riformulato chiarisce “che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva”.

Nel dettaglio l’attuale formulazione dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), stabilisce che: «1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». In pratica, la novella, prevede la sostituzione della locuzione «nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», con l’introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), specificando che esso fa riferimento alla «rilevazione e presentazione delle voci».

Contenuto dello stato patrimoniale

Il comma 4 modifica le disposizioni dell’articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1 dell’articolo 6 in esame). Si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le c.d. imprese “sorelle”).

Si eliminano le disposizioni relative ai conti d’ordine, recate dal terzo comma dell’articolo 2424 c.c., la cui informativa – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d) della direttiva).

Nel dettaglio nella nuova formulazione l’art. 2424-bis, viene abrogato il comma 3, secondo il quale «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine».

Si ricorda che come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 22, “4. I conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. I conti d’ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.

5. Le garanzie comprendono sia le garanzie prestate che quelle ricevute dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui. Le garanzie ricevute sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell’interesse della società. In particolare, queste garanzie sono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria; sono invece rilasciate nell’interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive (impegni o debiti) assunti dalla società.

6. Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Costituiscono esempi di garanzie personali le fideiussioni, gli avalli, i contratti autonomi di garanzia e le lettere di patronage forti. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

7. Gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita).

8. I beni di terzi presso la società rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società la quale assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

9. I beni della società presso terzi rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi”.

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull’articolo 2424-bis c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

Contenuto del conto economico

Il comma 6 modifica in più punti l’articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale documento gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati. Si introducono inoltre, specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate così come previsto dalla nuova direttiva (art. 13).

Si ricorda che i principi generali della direttiva 2013/34/UE prevedono in merito che le voci rilevate nel bilancio siano valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo 6, comma 1, lettera i)); tuttavia, in deroga a tale principio gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati (fair value); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle condizioni specificate dalla direttiva.

Si ricorda che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il fair value (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti.

Ai sensi della direttiva, il fair value (tradotto come valore equo) è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

• nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

• nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

In deroga ai principi generali, se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni specifici casi chiariti dalla direttiva.

Contenuto del rendiconto finanziario

Il comma 7 introduce nel codice civile l’articolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

Il comma 8 modifica più disposizioni dell’articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Con un primo gruppo di norme (lettere a), f), g)) sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell’articolo 2426 per consentire l’introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale. Inoltre, lo stesso documento d’accompagnamento richiama per la definizione di costo ammortizzato quello rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall’Unione europea (vedi principio contabile internazionale IAS 39). Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato). L’obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono – di norma – interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.

Si ricorda infine, che l’articolo 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata), come modificato dal decreto legislativo in esame, all’ottavo comma, esonera le “piccole società” dall’obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato.

La lettera b)del comma 8 modifica il comma 1, numero 3 dell’articolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all’avviamento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva.

Si rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico. La valutazione al valore inferiore non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all’avviamento.

La lettera c) modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 4.

Detta norma stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis c.c. in materia di redazione dei bilanci, sopra illustrati. Tale metodo è conosciuto come metodo del patrimonio netto; in tal modo il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se consegue perdite, esso va diminuito. In questo modo si riconoscono i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

Le modifiche in esame intendono richiamare la data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d’acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.

Le lettere d) ed e)modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell’avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della direttiva. Per effetto delle modifiche in esame, sia i costi di impianto che di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati (lettera d), che modifica il n. 5 del co. 1 dell’art. 2426 c.c.).

Inoltre, si chiarisce che l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (lettera e), che modifica il n. 6 del co. 1 dell’art. 2426 c.c.).

La lettera h)del comma 8 riformula il numero 8-bis dell’articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

La lettera i)introduce il numero 11-bis all’articolo 2426, comma 1, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumenti finanziari.

Si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. L’obbligo di valutazione al fair value è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo. In merito la relazione illustrativa chiarisce che “nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso la norma richiede di valutare l’elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell’operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull’elemento coperto oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447”.

La lettera l)elimina il punto 12) del primo comma dell’articolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione; tale abrogazione è motivata in forza del generale principio di rilevanza.

La lettera m) del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) all’articolo 2426 del codice civile.

In particolare, ai fini dell’applicazione degli istituti e delle regole recate dal medesimo articolo 2426, si chiarisce che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea per definire alcuni istituti (tra cui “strumento finanziario”, “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”).

Si chiarisce che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente specifiche condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono le modalità di individuazione del fair value.

Contenuto della nota integrativa

Il comma 9 dell’articolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa,disciplinata all’articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

La lettera a) elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell’articolo 2427, trattandosi di costi non più capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

Le lettere b), d), h) eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell’articolo 2427, quali: «quando il loro ammontare sia apprezzabile», «se significativa», «siano rilevanti», in quanto già ricompresi nell’ambito del più generale principio di rilevanza.

La lettera c) sostituisce il n. 9) dell’articolo 2427, con una nuova formulazione prevista dalla direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali. Il nuovo testo del n. 9) ora prevede che «l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicate;».

Con la lettera e) viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l’articolo 16, comma 1, lettera f) della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del primo comma dell’articolo 2427 c.c.

Con la lettera f) si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci (n. 16 dell’articolo 2427).

Si richiede che, oltre all’ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

La lettera g) completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche i warrants e le opzioni.

Con la lettera i) si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o dii copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-quater a 22-septies del comma 1 dell’articolo 2427).

La lettera l) del comma 9 aggiunge un comma all’articolo 2427, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari

Il comma 10 dell’articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, contenuta nell’articolo 2427-bis del codice civile. Con la lettera a) si apporta una modifica lessicale alla rubrica dell’articolo 2427-bis.

La lettera b) apporta integrazioni alla disciplina dell’informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al fair value. In particolare, si richiede, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, di indicare: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Con la lettera c) si eliminano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2427-bis, in quanto ricompresi entro l’alveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui all’articolo 2426 del codice civile.

Relazione sulla gestione

Il comma 11 dell’articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall’ articolo 2428 del codice civile.

Viene eliminato il riferimento all’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, contenuto nel comma 3 dell’articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell’ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater).

Modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all’articolo 2435-bis del codice civile, che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

In particolare, la lettera a) modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La norma inoltre esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri è data facoltà di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

La lettera b) integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 2435-bis, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico ex articolo 2425 c.c.

La lettera c) abroga il comma 4 dell’articolo 2435-bis, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del conto economico.

La lettera d) modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall’articolo 16 della direttiva.

La lettera e) interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dell’articolo 2435-bis.

In primo luogo, viene integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva all’articolo 17, comma 1, lettera r)); in particolare, ci si avvale della facoltà di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l’impresa stessa detiene una partecipazione.

Dall’altro lato, viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.

Con la lettera f) si inserisce un nuovo comma ottavo, in cui si dispone che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Bilancio delle microimprese

Il comma 13 dell’articolo 6 inserisce l’articolo 2435-ternel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.

Il comma 1 del nuovo articolo 2435-ter indica i presupposti di applicabilità della norma. Per poter rientrare in tale regime, le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le microimprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui l’esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni. Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni (in particolare l’articolo 2423, comma 5 sulla deroga per casi eccezionali e l’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell’articolo 2478-bis in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle società per azioni con un più ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle società per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.




Voluntary disclosure: più tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione

Con un provvedimento, prot. n. 2015/116808 dell’Agenzia delle Entrate, del 14 settembre 2015 è stata prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.

Modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Come si legge nella parte motiva, il provvedimento è stato emanato per, “consentire anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1064), di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento” Nel dettaglio, l’intervento dell’Agenzia ha previsto che «la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza». Pertanto, anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.

Coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con le disposizioni sui termini per l’accertamento – A seguito dell’emanazione del citato D.Lgs n. 128/2015, che, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina relativa alla collaborazione volontaria, prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento dispone l’obbligo di comunicare nella relazione di accompagnamento i citati imponibili. Il tutto, per far rientrare nell’ombrello di non punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Nel dettaglio, infatti, il provvedimento, in esame, al punto 1.2. testualmente così recita: «Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».

Integrazione delle relazioni già presentate – In ultimo, al fine di consentire ai contribuenti che hanno già presentato la relazione, di integrarla, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento al punto 1.3. dispone che «I contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi del disposto dell’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla (dal 14 settembre 2015) data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’ accertamento».

Ulteriori chiarimenti a seguito del Provvedimento del 14 settembre 2015 – Al fine di precisare la portata della disposizione introdotta, in coerenza con la ratio della Voluntary disclosurel’Agenzia delle entratecon comunicatostampa del15 settembre 2015 ha evidenziato che il Provvedimento in esame ha solo previsto “la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l’invio della stessa”. Non si tratta, quindi, a giudizio delle Entrate, “di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008”. Peraltro, nello stesso comunicato, “si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015”.

Per saperne di più:




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2015

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Commenti

La dimostrazione della residenza fiscale delle persone fisiche: in particolare, il problema della prova del “centro degli affari e interessi”  di Elia Orsi 

 

Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Fatturazione telematica e corrispettivi online contribuente

Fatturazione elettronica e corrispettivi online: incentivi per l’utilizzo su base volontaria per imprese e professionisti e nuovi obblighi per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici  di Enrico Molteni

Le disposizioni per l’adozione da parte di imprese e professionisti del canale telematico per fatture e certificazioni di corrispettivi

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» 

 

Decreto bilanci

Le modifiche al codice civile in materia di bilancio da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016

La guida, comma per comma, alle disposizioni attuative

Il testo della riforma contabile che recepisce la Direttiva 2013/34/UE

Il testo del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge»

Testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2478-bis del Codice Civile

La tabella di trasposizione con la evidenza delle disposizioni della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci attuate con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di luglio 2015 

 

Comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate

Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2015

Voluntary disclosure, in un provvedimento la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015

 

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Bilanci: dai commercialisti una guida all’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso un nuovo studio della serie dedicata agli approfondimenti tecnico-applicativi sui principi contabili nazionali. Il nuovo contributo, dedicato all’OIC 24 “immobilizzazioni immateriali” (link al documento pubblicato nel sito della Fondazione OIC), esamina alcuni aspetti inerenti le novità del principio contabile pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel gennaio 2015, fornendo anche alcune considerazioni sul trattamento contabile delle poste esaminate. In linea, poi, con quanto già fatto con il precedente documento concernente l’OIC 16 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2015, pag. 852),l’elaborato presenta una sezione sull’esame dell’impatto a livello fiscale delle nuove disposizioni. Si ricorda che le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Sono costituite da costi che: non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano la capacità di produrre benefici economici in un arco temporale di più esercizi.




Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

Disponibili le risposte dell’Agenzia ai quesiti di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo (in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24) e in quella n. 27/E di luglio (in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974), la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

Completezza della documentazione e buon esito della procedura

L’esito della procedura di collaborazione volontaria non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.

Rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo fiscale

Il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole accedere alla procedura di disclosure, dovrà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura.

Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS

Nel documento di prassi le Entrate precisano che, quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia “al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, …quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento”. Pertanto “qualora il contribuente non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d’imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa. Per l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno d’imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242.

Rimpatrio delle somme oggetto di emersione

I capitali dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Con il documento di prassi pubblicato, le Entrate forniscono chiarimenti sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito all’avvenuto rimpatrio.

Monitoraggio rafforzato e immobili all’estero

Assieme all’ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver). Ulteriori chiarimenti, infine, riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili all’estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.

 

Per saperne di più:

Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito legge — in “Finanza & Fisco” n. 34/2014, pag. 2636);




Pagamento rateale di somme dovute per l’adesione ad istituti definitori dell’accertamento o deflativi del contenzioso: l’erede subentrato non paga le sanzioni contenute negli accordi

In caso di somme dovute da un contribuente in base ad un accertamento con adesione o ad una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. 472/1997, in alcuni casi particolari. Il documento di prassi affronta le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

In questi casi, le Entrate chiariscono che l’erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Intrasmissibilità, principio di carattere generale

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che nell’attuale sistema sanzionatorio tributario il principio assume carattere generale, come peraltro confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la trasmissibilità “è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità” (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

Indicazioni agli uffici

Con la circolare, l’Agenzia fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente. Pertanto, le istruzioni dettate agli uffici affermano che le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.

Gli eredi non pagano le sanzioni per le violazioni del de cuius

In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Per gli eredi rimane comunque ferma la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione. Mentre, nel caso in cui l’erede non effettui il pagamento della rata entro il termine previsto, anche nel caso lo stesso sia prorogato per effetto dell’articolo 65 del D.P.R. 600/1973, troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

 




26/06/2015 Rassegna settimanale di notizie, documenti di prassi e giurisprudenza pubblicate nella banca dati

Riforma del Fisco – Esame preliminare in Cdm

Delega fiscale: approvati gli schemi dei decreti legislativi attuativi su reati tributari e sanzioni, interpelli e contenzioso tributario, riscossione e Agenzie fiscali

Il Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, su proposta del Ministro dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, cinque schemi decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 da sottoporre ai prescritti pareri parlamentari. Naturalmente, una volta concluso l’esame nelle commissioni parlamentari competenti, le bozze dei decreti delegati torneranno a Palazzo Chigi per il varo definitivo.

I cinque decreti delegati riguardano: stima e monitoraggio dell’evasione fiscale, revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, interpelli e contenzioso tributario, riscossione, riorganizzazione delle Agenzie fiscali.

Si ricorda, che l’articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha proroga di tre mesi il termine per l’esercizio della delega (vale a dire fino al 26 giugno 2015).

Il testo dei provvedimenti approvati del Consiglio dei ministri saranno resi noti quando saranno trasmessi al commissioni parlamentari competenti. Di seguito la sintesi.

1 – Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3 per cento del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione.

Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6 per cento del riscosso (oggi l’aggio è all’8 per cento).

2 – Riordino delle agenzie fiscali

L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.

Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa. Nell’operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell’organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

3 – Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

Frode fiscale: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando:

1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;

2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.

Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.

Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5 per cento dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

Dichiarazione infedele: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Omesso versamento dell’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

Sanzioni amministrative: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’IVA e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50 per cento. E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

4 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

Spese fiscali: viene introdotta un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Evasione fiscale: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell’evasione viene effettuata attraverso la misurazione del tax gap, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

5 – Contenzioso e interpello

Contenzioso tributario

L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;

2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;

3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario.

Ciò comporta che:

a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave;

b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Interpello

il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo.

Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa. E’ prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

Riforma dei contratti di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. con lo Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro:

Si tratta del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, recante le misure sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni pubblicato nel Suppl. Ord. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015.

 Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

L’articolo 1, comma 626, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha esteso la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2015.

Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 25 giugno 2015 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “855E” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”;
  • “856E” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A”, non è valorizzato.

Indici Istat

In Gazzetta gli indici Istat per il mese di maggio 2015

Rimborsi IVA

Approvati i nuovi modelli di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’IVA

Disponibili da oggi, sul sito internet www.agenziaentrate.it, i nuovi schemi di polizza fideiussoria e fideiussione bancaria da utilizzare per i rimborsi dell’IVA, in alternativa alla cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi, infatti, vengono approvati i modelli, che sostituiscono lo schema di fideiussione approvato con il provvedimento delle Entrate del 10 giugno 2004, che devono essere utilizzati per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi, ai sensi del comma 5 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, lo stesso provvedimento apporta alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del 30 dicembre 2014.

Più in dettaglio con il provvedimento è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto che sostituisce lo schema di fideiussione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004, adeguandolo alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Inoltre, in considerazione dell’accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel citato decreto legislativo n. 175 del 2014, dirette a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni. Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Per ragioni di coerenza con il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il punto 2 del Provvedimento apporta inoltre alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

Link ai nuovi schemi

Provvedimento del 26 giugno 2015 n. 87349/2015

Commenti

Cessioni di immobili e di aziende nonché costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi: un maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro  di Isabella Buscema

Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato al valore di mercato – Le sentenze in versione originale

Corrispettivo per la vendita di un’area edificabile: vinta la presunzione di corrispondenza tra valore definito ai fini del registro e corrispettivo nelle imposte dirette

 Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. XIV – Sentenza n. 702 del 31 marzo 2015 – IRPEF – Redditi diversi – Plusvalenza – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare in capo al cedente – Cessione di area edificabile in cambio di fabbricato da costruire – Contratto di permuta – Permuta di cosa presente con cosa futura – Anno di competenza per il realizzo della plusvalenza – Imponibilità al momento della conclusione del contratto – Non sussiste – Nel periodo in cui viene in esistenza la cosa futura (realizzazione dell’unità immobiliari e consegna dei beni da ricevere in scambio) – Art. 1472 c.c. – Art. 68, del DPR 22/12/1986, n. 917 • IRPEF – Redditi diversi – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare – Diversa base imponibile con l’imposta di registro – Corrispettivo identificato in quello concordato dal cedente in sede di adesione all’accertamento relativo all’imposta di registro – Ammissibilità – Esclusione – Artt. 67, e 68, del DPR 22/12/1986,

Valore di un terreno oggetto di trasferimento superiore al prezzo dichiarato nel contratto: lo scostamento tra prezzo e valore non è sufficiente a giustificare un avviso di accertamento presuntivo ai fini delle imposte sui redditi. Il contribuente non deve essere onerato della cosiddetta prova diabolica o, ancor meglio, impossibile di non aver incassato quanto presuntivamente ricostruito dall’Ufficio impositore

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. I – Sentenza n. 322 del 26 gennaio 2015 – IRPEF – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza immobiliare – Presunzione di corrispondenza con il valore definito a quello dell’imposta di registro – Legittimità – Prova contraria – Legittimità – Sussiste – Artt. 67, primo comma, lett. a) e 68, primo comma, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ

Determinazione plusvalenza derivante da cessione di un ramo di azienda: nell’avviso d’accertamento va individuato il prezzo e cioè il punto d’incontro tra domanda ed offerta. Il giudice nello stabilire il valore di avviamento può tener conto della valutazione di una società di revisione. Il metodo di valutazione del rimpiazzo nella fase “calante“

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. XXVIII – Sentenza n. 38 del 9 gennaio 2015 – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione di azienda (Ramo) – Altro atto impositivo – Imposta di registro – Validità dell’atto impositivo – Non sussiste

Determinazione plusvalenza derivante da cessione di un ramo di azienda: valida la presunzione di corrispondenza tra valore accertato ai fini del registro e corrispettivo. Contribuente può vincere la pretesa del Fisco con il ricorso ad elementi indiziali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21632 del 14 ottobre 2014 – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione di azienda (Ramo) – Indicazione in bilancio di un’entrata inferiore al valore dell’immobile siccome accertato ai fini dell’imposta di registro – Accertamento – Criteri – Differenze rispetto a quelli operanti in tema di imposta di registro – Portata – Conseguenze – Giudizio sul valore – Valenza di giudicato – Esclusione – Accertamento induttivo – Ammissibilità – Contestazione del contribuente – Ammissibilità – Onere probatorio – Possibilità di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato – Prova a carico del contribuente – Mezzi probatori per superare la presunzione – Anche con il ricorso ad elementi indiziali di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio – Art. 86, comma 2 del DPR 27/12/1986, n. 917 – Art. 2729 c.c

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione

Sezioni tributarie

Collegio sindacale – Deduzione dei compensi

Costi per il collegio sindacale: per individuare la competenza temporale il compenso deve essere suddiviso in relazione alle funzioni svolte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4041 del 27 febbraio 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi e spese – Deducibilità – Condizioni – Inerenza all’attività d’impresa – Nozione – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi e spese – Compensi per il collegio sindacale – Molteplicità di attività attribuite all’organo di controllo – Ciascuna autonomamente individuabile ed indipendente – Deducibilità dei compensi – Criteri – Deduzione dei costi imputabili all’attività svolta dal collegio sindacale al momento in cui le diverse prestazioni sono ultimate – Fondamento – Conseguenze – Art. 109, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2403 del codice civile»

Deduzione delle spese – Deroga al principio di competenza

Corretta l’imputazione dei costi sostenuti con certezza dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma prima dell’approvazione del bilancio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10903 del 27 maggio 2015:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Deduzione delle spese – Principio di competenza – Spese e componenti negativi – Incertezza sull’esistenza o oggettiva indeterminabilità del relativo ammontare – Deroga al principio di competenza – Condizioni – Individuazione dell’esercizio di competenza – Accertamento del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione – Limiti – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti dalla società mandante sulla vendita di autovetture – Storno in diminuzione dei ricavi contabilizzati nell’anno e rimborsati alle ditte mandanti nell’anno successivo – Esercizio di competenza – Conseguenze – Correttezza dello storno di ricavi operato dal contribuente nell’anno per gli importi degli incentivi recuperati nell’anno successivo (nel mese di febbraio) – Caso di specie – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti sulla vendita di autovetture disconosciuti dalla casa madre nel 2004, con revoca del mandato di concessione-prima della delibera approvativa del risultato di esercizio – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2423 c.c.»

Violazioni nella trasmissione telematica – Sanzioni per gli intermediari

Intermediari telematici, dietrofront della Cassazione sul cumulo giuridico delle sanzioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 11741 del 5 giugno 2015:«SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Omessa o tardiva presentazione nei termini di 17 dichiarazioni – Criteri di determinazione delle sanzioni – Concorso di violazioni e continuazione – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Raccolta di sentenze delle commissione tributarie sul tema

Tardiva presentazione in qualità di intermediario abilitato di numerose dichiarazioni: applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni

Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta – Sezione II – Sentenza n. 23 del 18 ottobre 2013 – SANZIONI TRIBUTARIE – Tardiva presentazione in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica di numerose dichiarazioni – Applicabilità del cumulo giuridico – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Trasmissione dichiarazioni telematiche: nel caso di invio tardivo di ventisei file per le 28 dichiarazioni nello stesso giorno è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XIX – Sentenza n. 173 del 17 giugno 2013 – SANZIONI TRIBUTARIE – Tardiva presentazione. in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica di numerose dichiarazioni – Trasmissione di numerosi file consecutivamente – Applicabilità del cumulo giuridico – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Alla tardiva trasmissione (di poche ore) di più file contenenti dichiarazioni, applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 previsto in caso di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione VI – Sentenza n. 191 del 6 giugno 2013:«SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Criteri di determinazione delle sanzioni – Concorso di violazioni e continuazione – Tardività (di poche ore) della trasmissione di più file contenenti dichiarazioni – Caso di specie – Intempestiva trasmissione di 102 file relativi a Mod. 770/2003 – Non offensività delle violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Conseguenze – Configurarsi una ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472» (in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2266)

Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni: alle sanzioni di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/97 per gli intermediari applicabili le circostanze attenuanti ed esimenti previste dalle disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sezione XXXVIII – Sentenza n. 82 del 23 novembre 2010:«SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Circostanze attenuanti ed esimenti – Cause di non punibilità – Tardività di pochi minuti degli invii telematici delle dichiarazioni – Non offensività delle violazione – Violazione meramente formale – Configurabilità – Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 • SANZIONI TRIBUTARIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Circostanze attenuanti ed esimenti – Cause di non punibilità – Tardività di pochi minuti degli invii telematici delle dichiarazioni a causa dell’interruzione delle comunicazioni dovuta all’intasamento delle linee di trasmissione – Violazione per causa di forza maggiore – Configurabilità – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7-bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241» (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1288)

Commissioni Tributarie

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenzialisenza concorso – Effetti sugli atti firmati dai dirigenti decaduti

Nulli gli accertamenti sottoscritti da “capi dell’ufficio” o delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione LIX – Sentenza n. 11763 del 29 maggio 2015:«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Proposizione con memoria integrativa contenente motivo aggiunto ex art. 24 D.Lgs. 546/92 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Eccezione di invalidità sopravvenuta di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato privo della qualifica di direttore tributario perché acquisita in base di una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità o inesistenza dell’atto impositivo perché sottoscritto dal funzionario “senza titoli” dell’Agenzia delle Entrate – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione -Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare -Applicazione in ordine alla prova della qualifica direttiva conseguita con il positivo superamento di concorso pubblico da parte di firmatari di atti di accertamento e del conferimento di apposita delega alla sottoscrizione dei succitati atti – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Intelligibilità – Necessità -Modalità di computo degli interessi è criptico o assente – Nullità parziale per difetto di motivazione della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

Atti impositivi delegati da “capi dell’ufficio” decaduti: l’inefficacia della delega alla sottoscrizione travolge l’avviso di accertamento

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sezione X – Sentenza n. 3350 dell’11 giugno 2015:«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato da direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo per inefficacia della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L. n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Commissioni Tributarie:

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015

Nulli gli atti impositivi sottoscritti o delegati dal direttore provinciale irregolarmente investito della carica oradecaduto perché non nominato a seguito di concorso. Tale nullità può essere rilevata in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Cartella di pagamento emessa su ruolo firmato dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate “illegittimo”: annullabile per vizio da incompetenza. Ammessa la proposizione di motivi aggiunti fondati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc della sentenza della Consulta n. 37/2015

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»

Prassi

Pubblicità immobiliare – Tabelle codici degli atti soggetti a trascrizione

Atti soggetti a pubblicità immobiliare nella forma, della trascrizione, dell’iscrizione o dell’annotazione: dal 30 ottobre 2015 nuovi codici per le formalità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 17 giugno 2015:«CATASTO – Pubblicità immobiliare – Procedure telematiche – Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione – Codici da utilizzare nelle formalità – Nuovi codici identificativi da utilizzare per le corrispondenti formalità che sostituiscono quelli contenuti nella circolare del (allora) Dipartimento del Territorio del Ministero delle finanze n. 128/T del 1995»

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e da professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 120 del 12 giugno 2015:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Soppressione del regime agevolato per le nuoveiniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000: dal 2015 passaggio obbligato nel nuovo regime forfetario o se in possesso dei requisiti nel regime di maggiore favore per le start up di cui al comma 65 dell’art. 1 della L. n. 190/2014. Escluso il passaggio nel regime di vantaggio, in alternativa c’è solo il regime ordinario

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05703 – Pesco della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di giovedì 4 giugno 2015 – recante:«Chiarimenti in merito all’applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000»

Legislazione

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore – Segnalazione possibili anomalie

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “inviti” a regolarizzare. Le 54 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015:«Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Pubblicato il software di compilazione anomalie

Disponibile, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, il software è stato predisposto per contribuenti che, nel 2015, hanno ricevuto una segnalazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2011, 2012 e 2013. Dal 4 luglio, sarà possibile fornire, le proprie giustificazioni per le irregolarità rilevate e comunicate nel 2015 o evidenziare gli errori nei dati.

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Artigiani, commercianti e professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Il quadro RR del modello Unico 2015 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Per questo motivo, l’inps con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015. Inoltre, ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi nei termini, tenendo conto, se applicabile, della proroga al 6 luglio 2015 prevista dal D.P.C.M. 9 giugno 2015, per il saldo per l’anno d’imposta 2014 e primo acconto 2015.




La direttiva “servizi” non ammette una normativa (italiana) che impone per l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio di avere sede legale nel territorio nazionale

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno cd. “Direttiva servizi” vieta agli Stati membri, da un lato, di subordinare l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità oppure sull’ubicazione della sede legale e, dall’altro, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza causa C-593/13 del 16 giugno 2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri/Rina Services S.p.a. Nella sentenza la Corte sottolinea che, in materia di libertà di stabilimento, la direttiva citata elenca una serie di requisiti “vietati” (tra cui figurano quelli riguardanti l’ubicazione della sede legale), i quali non possono essere giustificati. Infatti, la direttiva non consente agli Stati membri di giustificare il mantenimento di tali requisiti nelle loro normative nazionali.




Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro: lo prevede il D.Lgs. per la revisione delle forme di rapporto di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 11 giugno 2015, sotto la presidenza del Presidente del Consi-glio dei Ministri Matteo Renzi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Ai sensi dell’articolo 57, infine, il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.
Nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione si prevede inoltre l’abrogazione delle disposizioni sull’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

Per un approfondimento si rinvia a: Anteprima, “Riforma dei contratti di lavoro”(in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 627).




IMU per i terreni agricoli: le FAQ del Ministero dell’economia e delle finanze

L’articolo 1 del decreto-Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU» convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015 dispone che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione Imu si applica:

  • ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montanidi cui all’elenco dei Comuni italiani ISTAT (comma 1, lett. a));
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lett. a-bis)).
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lett. b)) L’esenzione di cui alla lettera b)e la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bissi applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).Come anticipato, il comma 1-bis, dispone, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del decreto legge in esame, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall’IMU dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011. Nell’ipotesi in cui nell’allegato, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare.
  • Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.
  • Il totale dei comuni elencati nell’Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con la predetta annotazione parzialmente delimitato (PD).

In vista della scadenza del 16 giugno 2015 e al fine di facilitare le operazioni di calcolo dell’acconto IMU 2015 sui terreni agricoli il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequentemente da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D.L. n. 4 del 2015.

I chiarimenti riguardano:




Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:

  • numero identificativo della comunicazione;
  • modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
  • ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
  • numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
  • dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
  • ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda. a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.  Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al testo del provvedimento del 25/05/2015

Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 –(Pubblicato il 26/05/2015 nel sito dell’Agenzia delle Entrate)




Importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA: finalmente consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali

Dal 25 maggio 2015,in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014, gli operatori che effettuano transazioni internazionali di beni sono dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali.

Ne da notizia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. n. 58510/RU del 20 maggio 2015.

In sostanza dal 25 maggio 2015 gli importatori potranno scegliere se sdoganare la merce con tante lettere d’intento quante sono le dichiarazione doganali ovvero con un’unica dichiarazione cumulativa, senza peraltro, alcuna limitazione di carattere territoriale.

Si ricorda che il citato l’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2467),ha apportato modifiche all’articolo 1, co. 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, prevedendo che:

  • i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento;
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia della Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto, dapprima con circolari n. 31 del 30 dicembre 2014, (§ 11 in “Finanza & Fisco” n. 33/2014, pag. 2556) e n. 6 E del 19 febbraio 2015(§ 4 in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3010)nonché, da ultimo, con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2015, pag. 255). Mentre l’Agenzia delle Dogane ha impartito istruzioni per l’utilizzo in dogana delle dichiarazioni d’intento con note n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 44/2014, pag. 3080) e n. 46452/RU del 20 aprile 2015

Per saperne di più:

Provvedimento del 12 dicembre 2014,prot. 159674/2014,con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per inviare telematicamente alle Entrate la dichiarazione d’intento.

Provvedimento del 11 febbraio 2015. prot. 19388/2015dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state approvate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, alcune modifiche al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche della dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, pubblicate lo scorso dicembre.

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni – pdf

Il softwareComunicazione Dichiarazioni di intento(IVI15) per la compilazione della dichiarazione di intento.

Aggiornamenti della versione software 1.1.2 del 20/04/2015

  • Rimosso il controllo per consentire la compilazione del rigo DI2 nel caso di dichiarazione relativa a importazioni;
  • Inserita le gestione degli importi con i decimali
  • Corretto il controllo sulla provincia di nascita per accettare il valore EE
  • Corretta l’impostazione del valore 8 del codice carica del rappresentante
  • Modificata l’assegnazione dei nome file, la cui radice da codice fiscale diventerà codice fiscale numero attribuito dal dichiarante-

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”




È configurabile l’ammissibilità dei motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente a sentenza con efficacia ex tunc della Consulta

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Procedimento di primo grado – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Invalidità di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Ammissibile il motivo aggiunto proposto tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – relativo alla sottoscrizione da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso. In pratica ammissibile l’utilizzo dell’istituto dei motivi aggiunti disciplinato dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione limiti l’ammissibilità alla produzione in giudizio di «documenti non conosciuti a opera delle altre parti» poiché, un’interpretazione logico-sistematica della norma induce a ritenere applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale.

In ordine all’incidenza delle sentenza di incostituzionalità sui procedimenti giurisdizionali in corso, si ricorda che la Corte di cassazione ha più volte affermato che il principio di cui all’art. 136 Cost., secondo cui una norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all’esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso dl processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. Ne consegue l’inammissibilità di un motivo di opposizione … formulato per la prima volta quando thema decidendum e thema probandum della causa sono ormai da tempo definitivamente fissati”. (Cfr. Cass. 14744/2000, 394/2006, 4549/2006). Pertanto, in conformità all’indicato orientamento della Suprema Corte, la deduzione che gli atti dell’Agenzia delle entrate firmati dai dirigenti incaricati senza concorso sono nulli deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Per i giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, si precisa che l’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo allorquando sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia di tale deposito (Cfr. Cass. 6416/2003, 24970/2005, 19000/2007). Ne consegue, pertanto, l’impossibilità da parte del ricorrente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, la deduzione in argomento costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2007, pag. 638) la Corte di cassazione ha infatti affermato che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

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Annullabile l’atto firmato dal direttore provinciale “illegittimo”

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento e ruolo – Contenuto – Sottoscrizione – Cartelle di pagamento emesse su ruoli firmati dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Atti firmati dai c.d. “Dirigenti illegittimi”, in seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 – Annullabilità degli atti viziati da incompetenza perché firmati da direttori il cui incarico dirigenziale era stato conferito senza indire un regolare concorso – Fondamento – Art. 21-octies, della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Gli avvisi di accertamento devono essere adottati e firmati dal Direttore provinciale dell’Agenzia che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro funzionario; lo stesso dicasi degli atti impositivi aventi rilevanza esterna, come il ruolo, oggetto di impugnazione insieme con la cartella di pagamento (che è il documento con cui il ruolo è portato a conoscenza del contribuente) ex art. 19, comma 1 lett. d) D.Lgs 546/92. Pertanto, se i sopracitati atti sono stati firmati da un direttore dell’Agenzia il cui incarico è stato riconosciuto illegittimo, configurabile un vizio derivante dell’atto amministrativo per essere stato emanato da soggetto diverso da quello previsto dalla legge. Vizio individuato, in termini generali dall’articolo 21-octies della Legge n. 241/1990 che prevede la annullabilità del provvedimento amministrativo viziato da incompetenza. Vizio che deve essere eccepito dalla parte a differenza della nullità assoluta che è rilevabile d’ufficio. A detta soluzione inducono non solo la circostanza che il provvedimento è comunque sottoscritto da organo appartenente allo stesso settore della P.A., ma anche le espresse previsioni degli artt. 42, commi 1 e 3, e 61, comma 2 del D.P.R. n. 600/73. (Nel caso di specie la cartella impugnata risultava emessa sulla base di ruolo formato, ex art. 24, comma 1, D.P.R. 602/73, dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e firmato dal direttore dichiarato illegittimo per l’incarico di dirigenza).

Per la C.T.R. della Lombardia, Sez. XIII, Sent. n. 2184 del 19 maggio 2015, poiché l’art. 42, comma 1 e 3, D.P.R. 600/1973 e l’art. 56, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti o delegati da direttori provinciali il cui incarico dirigenziale è stato conferito dopo il superamento di un regolare concorso, così come previsto dalla Costituzione, gli atti firmati da “dirigenti illegittimi” sono affetti da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990, per difetto di attribuzione.

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Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015 – Presidente: Verniero, Relatore: Ingino

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»




La nullità degli atti impositivi sottoscritti o delegati da “capi dell’ufficio” decaduti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Contenuto – Sottoscrizione – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità assoluta dell’atto impositivo – Ragioni – Carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Atto impositivo emesso in carenza di potere – Conseguenze – Vizio comportante la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione – Rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 21-septies della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

Nullo l’atto impositivo, se il direttore provinciale che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento risulta privo della qualifica dirigenziale perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. In tal caso la carenza del potere di firma del soggetto che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento indicato nella persona del direttore provinciale configura un’ipotesi di carenza di potere prevista dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue la nullità assoluta dell’atto impositivo che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.)

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Applicato il principio di non contestazione alla prova della carenza dei poteri del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare – Applicazione per provare la illegittima titolarità dell’Ufficio provinciale – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015

In presenza di una eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza dei poteri di firma del soggetto (Direttore provinciale) che ha delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, spetta dell’Amministrazione Finanziaria convenuta, provare, mediante la produzione di idonea documentazione, che il Direttore dell’Ufficio provinciale sia stato nominato in quanto vincitore di una procedura concorsuale aperta e pubblica e non per assegnazione di mansioni superiori, senza concorso pubblico. Ciò premesso, se l’Ufficio non contesta l’eccezione di parte che il Direttore provinciale non sia un dirigente legittimo, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/2009, applicabile anche al processo tributario, gli atti sottoscritti personalmente o delegati dal “capo dell’ufficio” decaduto sono nulli. Infatti, in conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, la non contestazione del convenuto Ufficio erariale, è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. (Massima redazionale)

Vedi: Cass., SS.UU., 761/2002, Sez. V Civile Trib., 1540/2007 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2008, pag. 1867), 15113/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2009, pag. 2274), 25136/2009 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2009, pag. 3832), 110/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2015, pag. 297)

Sull’operatività del cd. principio di non contestazione, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 13834 del 18 giugno 2014 ha avuto modo di precisare che nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati.

Sull’ambito di operatività nel processo tributario del principio di non contestazione la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 2196 del 6 febbraio 2015 ha stabilito il principio di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza.

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Studi di settore: disponibile il software Gerico 2015 con i correttivi anti-crisi

Pronto Gerico 2015 in veste definitiva. Il software per la compilazione degli studi di settore è online da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Gerico 2015 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti e approvati con decreto ministeriale del 15 maggio 2015, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014.

Il prodotto software GERICO 2015 – versione 1.0.0 del 27/05/2015 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2014. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dai DDMM 30/03/2015 e 15/05/2015.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2015 (versione 1.0.0 del 27 maggio 2015) Guida Gerico 2015 – pdf 




Studi di settore. Pronti i 204 modelli definitivi per l’annualità 2014 da allegare a Unico

In rete i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da allegare a Unico 2015. Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, arrivano in veste definitiva i modelli dichiarativi degli studi, che tengono conto anche dei correttivi anticrisi previsti dal decreto ministeriale del 15 maggio scorso. I modelli riguardano le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio e, nel dettaglio, interessano:

  • 51 studi per il settore delle manifatture
  • 60 studi per il settore dei servizi
  • 24 studi per i professionisti
  • 69 studi per il settore del commercio

I modelli sono consultabili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Modelli e istruzioni 2015.