Esportatori abituali: aggiornato il software per l’invio online delle dichiarazioni d’intento. Semplificati gli adempimenti per chi presenta più modelli

Gli esportatori abituali potranno compilare più velocemente le dichiarazioni d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

Con l’aggiornamento del software, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, i contribuenti potranno “importare” nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’Agenzia ha introdotto le due nuove funzionalità allo scopo di agevolare i contribuenti che utilizzano l’applicazione per compilare tanti modelli.

Adesso sarà possibile importare da una dichiarazione precedentemente compilata tutti i dati anagrafici e sarà possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file per poter inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.

L’aggiornamento del software per le dichiarazioni d’intento recepisce le esigenze segnalate dai contribuenti.

Link alle pagine sito dell’Agenzia delle Entrate contenenti le schede illustrative del nuovo Software di compilazione Dichiarazioni di intento (IVI15)

(Versione software: 1.1.3 del 03/12/2015)

Per saperne di più:

I primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nel decreto legislativo “semplificazioni”

Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, con oggetto: Semplificazione fiscale – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L 11/03/2014, n. 23

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 13 aprile 2015:«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Importazioni – IVA all’importazione – Esportatori abituali – Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Adempimenti per l’utilizzo in dogana – Modalità di redazione – Art. 8, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 1 e 2, del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Superamento di precedenti istruzioni (Ris. prot. 355235 del 27 luglio 1985) – Necessità della presentazione di una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo – Esclusione – Modifica istruzioni alla compilazione»

Il modello e le istruzioni

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Link alla funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” – La procedura consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Se tutti i dati inseriti nell’apposita maschera di ricerca corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”




Studi di settore per il periodo di imposta 2015. Ok degli esperti alle evoluzioni, ai correttivi anticrisi ed alle modifiche della territorialità

La Commissione degli esperti durante la riunione del 2 dicembre 2015 ha espresso il proprio parere su una serie di interventi relativi alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.

In particolare, all’ordine del giorno erano previsti i seguenti interventi:

Correttivi anticrisi

Gli esperti hanno valutato positivamente la metodologia di elaborazione degli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica in corso.

I correttivi 2015 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e propongono i medesimi piani di interventi già previsti per il periodo di imposta 2014, ovvero:

  • interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali.

Evoluzioni 2015 e Territorialità

Oggetto di parere anche le evoluzioni previste per il periodo di imposta 2015.

In particolare, complessivamente la Commissione ha dato il via libera su:

  • 12 studi del comparto manifatturiero;
  • 12 studi relativi alle attività dei professionisti;
  • 20 studi del commercio;
  • 26 studi afferenti i servizi.

Infine gli esperti hanno dato l’ok agli aggiornamenti delle diverse territorialità utilizzate nei 70 nuovi studi di settore e ai 67 studi che dovrebbero andare in evoluzione nel 2016. (Cosi, comunicato Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2015)




Patent box: diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Parte il Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali come opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2004). L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato un provvedimento, prot. n. 2015/154278, che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare (n. 36/E del 1° dicembre 2015), che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Che cos’è e come funziona il Patent box

Il Patent box è un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

I redditi agevolabili sono quelli derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.

Il ruling

Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative al contribuente, alla tipologia di bene ed alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta. Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa

L’Agevolazione non “scade” se ci sono perdite

Se, specie nei primi anni, lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

 Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante: «Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, recante: «Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1 dicembre 2015, con oggetto: Redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Primi chiarimenti in tema di Patent Box – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)




Processo tributario telematico: per le Commissioni tributarie di Toscana ed Umbria avvio operativo dal 1° dicembre 2015

Per effetto del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico, le parti, si possono costituire con modalità telematiche relativamente ai ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell’Umbria. L’avvio operativo presso le Commissioni delle due regioni è finalizzato a testare le funzionalità realizzate nell’ambito del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T), per poi procedere alla graduale estensione su tutto il territorio nazionale. L’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali, professionisti e cittadini), e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale valida.

La costituzione telematica consente alle parti processuali di:

  • effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
  • accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Le nuove modalità procedurali, alternative rispetto a quelle tradizionali cartacee, renderanno più celeri e semplici gli adempimenti processuali, incrementeranno l’efficienza delle Commissioni tributarie e contribuiranno alla riduzione della spesa pubblica.

Il decreto 4 agosto 2015 costituisce la prima attuazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, recante:«Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» (in “Finanza & Fisco” n. 4/2014, pag. 371).

 




Voluntary disclosure, ultimo giorno per la presentazione delle domande. C’è tempo fino alle ore 24 di oggi (30 novembre 2015)

Il termine per presentare le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero scade tassativamente alle ore 24 di oggi (30 novembre 2015).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la richiesta di adesione sarà considerata presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte delle Entrate e la prova della presentazione sarà costituita dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Agenzia.

Se il file che contiene la richiesta viene scartato per uno dei motivi indicati al punto n. 6 del provvedimento del 30 gennaio 2015, il contribuente potrà comunque riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto da parte dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2015)




Riforma del sistema fiscale: i decreti legislativi attuativi della delega fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23)

La legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. La legge si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di energetica e ambientale.

Di seguito, l’elenco dei decreti delegati emanati in attuazione della delega:




Voluntary disclosure. Al Centro operativo di Pescara la gestione delle istanze dal 10 novembre. Ma per l’istruttoria possibile scegliere una Direzione Regionale

Per la gestione delle istanze presentate dal 10 novembre, la competenza per l’emissione degli atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni riferiti a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary disclosure è attribuita al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, questi ultimi possono presentare apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l’eventuale contraddittorio, presso il Centro operativo di Pescara, ovvero presso una qualsiasi Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento. È quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 27 novembre 2015, prot. n. 2015/153427 che completa i contenuti del provvedimento dello scorso 6 novembre prot. n. 2015/142716, in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 187 del 20 novembre 2015. La richiesta di instaurazione delle fasi istruttorie del procedimento può essere inviata tramite Pec all’indirizzo del Centro operativo di Pescara, vd.cop@postacert.agenziaentrate.it, fino a 10 giorni prima della data fissata nell’invito al contraddittorio.

I contribuenti, infine, devono indicare nella richiesta la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti, nominati ai sensi e con le modalità previste dall’art. 63 del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600;

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 27 novembre 2015, prot. n. 2015/153427, recante: «Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015.»




Studi di settore. Pronto il software “Segnalazioni 2015” per chiarire incongruità, non normalità o incoerenze

Disponibile nel sito dell’Agenzia il software Segnalazioni 2015 con cui il contribuente può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In particolare i contribuenti possono comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014, nonché segnalare informazioni o precisazioni relative all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.

Con l’utilizzo di tale software si semplifica la fase di comunicazione e di confronto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria: la preventiva analisi delle informazioni pervenute permetterà agli uffici di escludere l’attivazione di controlli per tali soggetti.

Dove si trova il software

Per accedere al servizio occorre essere registrati all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il software Segnalazioni 2015 è raggiungibile dalla sezione Servizi – Fisconline – Servizi per – Comunicare – Segnalazioni Studi di Settore/Unico 2015.Il software consente di predisporre e inviare una segnalazione all’Agenzia e i contribuenti hanno anche a disposizione sul sito delle Entrate una Guida per la compilazione delle segnalazioni per un corretto e facile utilizzo dell’applicazione.




Investimenti in attività di ricerca e sviluppo: istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta

Istituito il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrateè il 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L n. 145 del 23 dicembre 2013”.

Come inserire il codice nel modello F24

Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta R&S.In particolare, l’articolo 6 del citato decreto disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo, tra l’altro, l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l’utilizzo del credito «esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, la relazione illustrativa del decreto precisa “che, sebbene non espressamente previsto dal presente decreto, per le caratteristiche del credito d’imposta in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.”




Consolidato fiscale: dopo l’approvazione del modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione, on line il software di compilazione (versione 1.0.0)

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015, concernente i «Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime» è stata data attuazione al decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Il citato provvedimento, approva la modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante. In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi per le società o enti controllanti. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello potrà essere effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Designazione Controllata”, (Versione software: 1.0.0 del 23/11/2015) disponibile, dal 26 novembre, gratuitamente nel sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Ammessa una sola designazione

Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del Tuir.

Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso

Il provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147cd “decreto internazionalizzazione”, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

Per saperne di più:

Provvedimento del 6 novembre 2015 con oggetto: Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime

 Provvedimento-pdf

 Allegato1-Modello-pdf

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». In vigore dal 7 ottobre 2015.




Patent box: disponibile il Software di compilazione della comunicazione per esercizio dell’opzione per la tassazione agevolata

Online il Software di compilazione della comunicazione per esercizio dell’opzione per la tassazione agevolata (patent box) dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 che ha approvato le disposizioni attuative del nuovo regime di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento in esame. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Come comunicare la scelta

I primi due riquadri del modello per aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (patent box) sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e a quelli dell’eventuale rappresentante firmatario; l’ultimo è riservato all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante: «Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)




Aggiornato il software Intrastat anno 2015

È on line, sul sito delle Dogane, la versione aggiornata di Intr@web 2015, il nuovo software che consente di gestire gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Il software anno 2015 contempla le semplificazioni introdotte con la Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015.

La caratteristica principale dell’applicazione Intr@Web è la sua modularità. I moduli principali sono i seguenti:

  • modulo “compilazione” che consente la compilazione degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
  • modulo “controllo” che consente di effettuare il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
  • modulo “telematico” che fornisce all’operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l’invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L’invio telematico dei dati tra l’Agenzia delle Dogane e l’operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest’ultimo con il sistema informativo doganale. Per maggiori informazioni sull’adesione al servizio telematico doganale consultare la sessione del sito Servizio Telematico Doganale – E.D.I. .

L’applicazione Intr@Web è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per loro esigenze. Intr@Web è stata realizzata dall’Agenzia delle Dogane con il contributo di EUROSTAT (Ufficio Statistico della Comunità Europea).

Per saperne di più:

Le sanzioni per la violazione degli obblighi di presentazione degli elenchi Intrastat di Elia Orsi (in “Finanza & Fisco” n. 37/2010, pag. 3240)

Disposizioni di riferimento:

Modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2010, pag. 611);

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010dell’Agenzia delle Dogane (in “Finanza & Fisco” n. 6/2010, pag. 525);

Modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti – Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Dogane, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Prassi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 marzo 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2010, pag. 772) con oggetto: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia – Applicazione del meccanismo del reverse charge – Esercizio da parte del legislatore nazionale della facoltà ex art. 194 della direttiva 2006/112/CE – Conseguenze – Obbligo di utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente – Primo periodo di applicazione – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti l’applicazione non corretta delle nuove regole sull’inversione contabile – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Termini di presentazione – Periodicità – Contenuto – Modalità di presentazione-Nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi – Primo periodo di applicazione – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria dovuta al tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione dei nuovi elenchi – Artt. 194 e 196, della direttiva 2006/112/CE – Modifiche alla direttiva IVA – Direttiva 2008/8/CE – Direttiva 2008/117/CE – Provvedimenti nazionali di recepimento – Art. 1, comma 1, lettera h), D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 50,del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010 – DM 22/02/2010 – Disposizioni esimenti l’applicazione delle sanzioni – Art. 10, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471;

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 21 giugno 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2010, pag. 1983) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Risposte ai quesiti pervenuti al Forum Intrastat – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – DM 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010;

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 6 agosto 2010(in “Finanza & Fisco” n. 30/2010, pag. 2589) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Ulteriori chiarimenti – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – DM 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2015

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Commenti

La Suprema Corte fissa i principi in ordine alla nullità degli atti impositivi derivante da vizi relativi ai requisiti necessari perché la delega alla sottoscrizione possa considerarsi validamente rilasciata   di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Individuata la qualificazione tributaria dei c.d. rimborsi delle “spese di accesso” ai medici specialisti ambulatoriali   di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Spese di viaggio

Assumono natura restitutoria intassabile i rimborsi delle spese di viaggio (per ogni acceso) sostenute dal medico specialista per attività in ambulatori esterni al comune di residenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6793 del 2 aprile 2015: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro – Lavoro dipendente – Rimborso spese d’accesso dello specialista Asl ex art. 35 del DPR n. 271/2000 – Spese di viaggio, con specifica parametrazione, sostenute dal medico specialista per attività in ambulatori esterni al comune di residenza – Rimborso spese – Natura restitutoria dell’emolumento – Conseguenza – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Fondamento – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 -Art. 35, del D.P.R. 28/07/2000, n. 271»

 

Notifica di atti impositivi agli eredi del contribuente

L’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto notificato allo stesso nell’ultimo domicilio è affetto da nullità insanabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 22476 del 4 novembre 2015: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Notifica – Condizione d’efficacia dell’atto impositivo – Conseguenze – Inesistenza o nullità della notifica – Piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente – Nullità dell’atto impositivo – Esclusione – Condizioni – Fattispecie – Art. 156 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Eredi del contribuente – Notifiche – All’ultimo domicilio fiscale del defunto – Legittimità – Condizioni – Art. 65, del DPR 29/09/1973, n. 600»

 

Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo – Modalità di conferimento

La cd. delega “in bianco”, priva del nominativo del soggetto delegato e delle ragioni è nulla. Il vizio di nullità riflesso sull’atto di accertamento deve esser fatto valere con ricorso entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 22803 del 9 novembre 2015: «ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del DPR n. 600/1973 – Necessaria indicazione del nominativo del delegato – Omissione – Nullità della delega conferita tramite ordine di servizio “in bianco”, privo del nome specifico del funzionario delegato e delle ragioni della delega – Conseguenze – Nullità riflessa dell’atto impositivo – Procedura per l’accertamento della nullità dell’atto impositivo – Applicazione delle norme speciali di diritto tributario – Conseguenze – Il vizio di nullità deve esser fatto valere mediante impugnazione da proporsi con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Sottoscrizione dell’atto impositivo

Atti sottoscritti dagli incaricati di funzioni dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015: per la Cassazione sono validi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 22810 del 9 novembre 2015: «ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Contenuto – Sottoscrizione – Necessaria – Sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato – Sufficienza – Qualifica dirigenziale del delegante e/o delegato – Esclusione – Conseguente – Irrilevanza, ai fini della validità dell’atto, della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Delega – Necessità – Onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria – Sussistenza – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Sezione Civile Lavoro

Obblighi contributivi liberi professionisti – Prescrizione quinquennale 

Anche alle sanzioni civili si applica il termine di prescrizione quinquennale stabilito per le obbligazioni contributive previdenziali ex art. 3, comma 9 Legge 335/1995

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 20585 del 13 ottobre 2015: «PROFESSIONISTI – PREVIDENZA – Casse previdenziali – Contributi – Prescrizione – Termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Efficacia per ogni forma di assicurazione obbligatoria – Sussistenza – Termini prescrizionali previsti da precedenti leggi speciali – Abrogazione – Configurabilità – Caso di specie – Ricorso proposto dalla INARCASSA avverso la revoca di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un proprio iscritto, per una somma pari agli omessi contributi previdenziali e relative sanzioni – Art. 3, commi 9 e 10, della L. 17/08/1995, n. 335 • PREVIDENZA – CONTRIBUTI – Sanzioni civili conseguenti all’omesso o ritardato pagamento dell’obbligazione contributiva – Autonomia rispetto all’obbligazione principale – Non sussistenza – Obbligazione accessoria rispetto al debito contributivo – Conseguenze – Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo – Fattispecie relativa a sanzioni per l’omesso versamento di contributi dovuti all’INARCASSA»

 

Sezione II Penale

Professione commercialista – Appropriazione indebita aggravata dei libri e delle scritture contabili

Commercialista: rischia la condanna per appropriazione indebita aggravata e il risarcimento dei danni ilprofessionista che non restituisce i libri contabili al cliente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Penale – Sentenza n. 39881 del 5 ottobre 2015: «REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitti – Appropriazione indebita – Professionista (commercialista) – Rifiuto o ritardata restituzione di atti al cliente – Caso di specie – Appropriazione indebita aggravata dei libri e delle scritture contabili – Risarcimento del danno – Artt. 646 c.p. – Art. 61, n. 11 c.p.»

 

Prassi

Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Spese per trasferte

Rimborsi chilometrici ai dipendenti: l’eccedenza erogata nell’ipotesi in cui la distanza abitazione/destinazione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro è imponibile IRPEF

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 30 ottobre 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Reddito di lavoro dipendente – Trasferta, fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro di assegnazione – Cd. missione temporanea – Rimborso chilometrico per dipendenti in trasferta fuori dal Comune dove ha sede la società – Imponibilità dell’indennità chilometrica – Criteri – Maggiore rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione – Concorrenza dell’eccedenza di rimborso alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile – Fondamento – Art. 51, commi 1 e 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Credito d’imposta per gli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007: istituito il codice tributo per fruire dell’agevolazione partire dal 1° gennaio 2016

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 E del 19 novembre 2015: «RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta – Art. 18 del D.L. 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11/08/2014, n. 116»

 

Base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali – Sistema del “prezzo-valore”

Analisi ed interpretazione evolutiva della regola “prezzo-valore”: dalla forma alla “sostanza”

Studio n. 133-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 1° luglio 2015 – Approvato dal CNN nella seduta dell’11 settembre 2015

 

Legislazione

Regime esclusione parziale proventi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

Opzione Patent box. In attesa del software di compilazione approvato il modello

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, prot. n. 144042/2015: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”»

 

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Pronto lo schema per l’abrogazione di alcuni reati e per introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Il Consiglio dei ministri, di venerdì 13 novembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale. Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.

La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.

È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

Link all’atto del Governo n. 246, recante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili




Trasformazione di alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi: diffuso lo schema di decreto legislativo recante le nuove disposizioni in materia di depenalizzazione

Il Consiglio dei ministri, di venerdì 13 novembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.

Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione.

Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.

Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale(c.d. depenalizzazione cieca).

Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogodi reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:

  • edilizia e urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni;
  • finanziamento ai partiti;
  • proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Nel dettaglio, l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.».

 Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione:

  • immigrazione clandestina;
  • disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
  • in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

Link all’atto del Governo n. 245, recante lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2015

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Commenti

La nuova disciplina degli interpelli   di Elia Orsi

 

Abuso ed elusione prima e dopo l’entrata in vigore del decreto sulla certezza del diritto. Focus sui rapporti tra professionisti e società di appoggio   di Isabella Buscema

 

Prassi

Modello 730 – Attività di assistenza fiscale

Le risposte ai quesiti sulle sanzioni per il visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 22 ottobre 2015: «DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – Risposte a quesiti – Modello 730 rettificativo – Scadenze e sanzioni per CAF, Professionisti e sostituti d’imposta – Chiarimenti in ordine alla proroga recata dal D.P.C.M. 26/06/2015 – D.M. 31/05/1999, n. 164 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

 

Rimborsi IVA – Semplificazione fiscale

Erogazione dei rimborsi IVA. Le risposte ai quesiti sull’applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015: «SEMPLIFICAZIONE FISCALE – Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche apportate all’art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, dall’art. 13 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Risposte ai quesiti – Rettifica di precedenti istruzioni (Cir. n. 32/2015 e Cir. n. 6/2015)»

 

Rapporti tra transfer pricing e valore in dogana

Linee interpretative ed operative per la determinazione del prezzo di trasferimento ai fini doganali

Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 16 D del 6 novembre 2015: «DOGANE – Operazioni di importazione e di esportazione – Valutazione delle merci in dogana – Scambi infragruppo – Prezzi di trasferimento infragruppo – Rapporti tra transfer pricing e valore in dogana – Oneri documentali per finalità fiscali e doganali – Analisi di comparabilità del livello di concorrenzialità – Istruzioni in materia di determinazione del prezzo di trasferimento in ambito doganale – Procedimentalizzazione dell’autorizzazione ex art. 156-bis Reg. (CEE) n. 2454/1993 – Artt. da 28 a 36 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)»

 

Orientamenti Societari – Massime dei notai toscani

Recesso “concordato” e poteri dei soci: le massime dei notai toscani

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia, Prato – Orientamenti Societari – Edizione 2015 a cura dell’Osservatorio Societario – Ottobre 2015

 

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Rateizzazione delle cartelle: entro il 23 novembre 2015 la domanda di riammissione per i “decaduti” negli ultimi due anni

Ancora pochi giorni per aderire alla nuova opportunità di rateizzare le cartelle riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Il termine del 21 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell’ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che la richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159; recante :«Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», ha stabilito che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 possano chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

 (Cfr. Comunicato stampa  Equitalia del 17 novembre 2015)




Forfait 2016. Come cambia il regime fiscale agevolato per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Il disegno di legge, (A.S. 2111) all’articolo 8 (di seguito riportato) al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l’adesione al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2016, la vigente disciplina.

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l’esclusione all’accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del “forfait”, redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l’accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

  • l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
  • la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l’importo di 20.000 euro.

Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta ex novo ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell’accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54 (lettera a)).

La norma persegue, inoltre, l’obiettivo di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l’agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l’aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall’anno d’imposta 2016 all’anno d’imposta 2019 (lettera c)).

Inoltre, allo scopo di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l’innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell’allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell’articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4 (di seguito riportato), detta soglia è aumentata di euro 15.000.

Infine, viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi (lettera d)).

Il testo dell’articolo 8 del Disegno di legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)». (A.S. 2111).

 Art 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera: “d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”;

c) al comma 65 le parole “e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo” sono sostituite dalle seguenti “e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”;

d) il comma 77 è sostituito dal seguente: “77. Il reddito forfetario determinata ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.

2. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

aaaaaaaaa1qaaaaaa

.

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1




Attenzione alle e-mail truffa su avvisi di pagamento di Equitalia

Continuano ad arrivare segnalazioni di e-mail truffa, con mittente fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@equitalia.it, noreply@equitalia.it o simili, contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano a scaricare file o a utilizzare link esterni.

Equitalia ha avuto conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate.

Equitalia è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. (Così, comunicato stampa di Equitalia 12 novembre 2015)




Superfici degli immobili. Nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. disponibile la superficie catastale

Dal 9 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.

Visure catastali, la superficie è “di casa”

Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal D.P.R. n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato

Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.

Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati

La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Richiesta di rettifica/iscrizione della superficie catastale

L’intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell’immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del Catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati. La richiesta va effettuata utilizzando il modello pubblicato nelle pagine del sito web dell’Agenzia delle entrate, prelevabile nella Sezione “Modelli e istruzioni”




Patent box: approvato il modello per l’opzione

Online il modello per aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (patent box). Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, firmato oggi, è  stato approvato lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. La pubblicazione del modello segue il decreto del Ministro dello sviluppo economico dello scorso luglio, di attuazione delle nuove misure introdotte dalla Legge di stabilità (L. n. 190/2014).

Patent box, istruzioni per l’uso

Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 che ha approvato le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali l’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento in esame. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Come comunicare la scelta

I primi due riquadri del modello sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e a quelli dell’eventuale rappresentante firmatario; l’ultimo è riservato all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante: «Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello – pdf




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2015

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Commenti

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto emerso nella giurisprudenza della Suprema Corte sull’autonoma impugnabilità del cd. estratto di ruolo

di Salvatore Servidio

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

• Sezioni Unite Civili

Estratto di ruolo – Innesco per l’impugnazione della cartella non notificata

La cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso un estratto di ruolo è autonomamente impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

 

• Sezioni tributarie

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

La comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 costituisce un atto impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 15957 del 28 luglio 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti – Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti -Controllo formale delle dichiarazioni – Avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Il restyling delle “altre” disposizioni del sistema sanzionatorio tributario non penale

Articolo per articolo, tutte le novità

 

Le norme che modificano alcune disposizioni sanzionatorie non contenute nei D.Lgs. n. 471 e n. 472 del 1997

Stralcio del testo del Capo III del Titolo II e Titolo III del Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli novellati dal Titolo II, capo III e dal Titolo III del D.Lgs. n. 158/2015

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di settembre 2015

 

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Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

A partire martedì prossimo, 10 novembre, le istanze presentate per la prima volta per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero sono assegnate al Centro operativo di Pescara. I contribuenti dovranno inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. La Direzione Provinciale di Bolzano continuerà comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2015/142716 emanato il 6 novembre 2015.

Nel dettaglio nel provvedimento sull’attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015” si statuisce:

«1.1. E’ attribuita al Centro operativo di Pescara la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.2. La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo di cui al punto 7) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193, (in “Finanza & Fisco” n. 38/2014, pag. 2724), sono trasmesse, secondo le modalità descritte nell’allegato n. 3 del citato Provvedimento, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it;

1.3. Resta ferma la gestione delle istanze da parte della Direzione Provinciale di Bolzano, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, anche per quelle presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.4. Con successivo provvedimento saranno assegnate al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.».

Inoltre, nelle motivazioni del Provvedimento in esame si legge che “nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia”.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, (Approvato dal Senato della Repubblica il 28 ottobre 2015, ora all’esame della Camera dei deputati – A.C. 3386), per effetto delle modifiche apportate al Senato dispone che:

  • la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima;
  • ai fini della voluntary disclosure, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
  • si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Di rilievo, le novità introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, deldecreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (in corso di conversione in legge) nel sostituire il comma 5 del articolo 5-quaterdecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che reca  appunto i termini e modalità di accesso alla procedura. Per effetto delle novelle:

  • il termine per accedere alla procedura è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre2015;
  • l’istanza può essere integrata entro il 30 dicembre 2015 (Entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell’istanza di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 5-quater, comma 1, lettera a) del D.L. n. 167 del 1990);
  • con riferimento agli elementi e alle annualità relativi alla voluntary, è previsto lo slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015.

 Per saperne di più:

 




Consolidato fiscale: pubblicato il nuovo modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione

Modifiche in arrivo per i soggetti aderenti al regime del Consolidato fiscale. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015, concernente i «Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime» infatti, viene data attuazione al decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Cosa cambia dopo il decreto internazionalizzazione

Il nuovo articolo 117 del Tuir, modificato dall’articolo 6 D.Lgs, n. 147/2015, consente alle “sorelle”, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, di consolidare le proprie basi imponibili. La modifica normativa ha lo scopo di rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Le caratteristiche del nuovo modello

Il provvedimento approva la nuova modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante. In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi per le società o enti controllanti. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello sarà effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “MODELLODESIGNAZIONE”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it. entro il mese di novembre.

Ammessa una sola designazione

Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del Tuir.

Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso

Il provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147cd “decreto internazionalizzazione”, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

Per saperne di più:

Provvedimento del 6 novembre 2015 con oggetto: Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime

Provvedimento – pdf

Allegato 1 – Modello – pdf

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». In vigore dal 7 ottobre 2015.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2015

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Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Tutte le modifiche al sistema penale tributario e all’impianto delle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e riscossione dei tributi

Comma per comma, tutte le novità

 

Attuazione della riforma fiscale: il testo del Decreto Legislativo per la riforma del sistema delle sanzioni tributarie

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

 

Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

 

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14 e 23

 

Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 12-bis, 13, 13-bis, 16 e 18

 

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Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L’Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli. Proprio per comunicare questa chance a coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di questi contribuenti, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Queste comunicazioni fanno parte del percorso di cambiamento che l’Agenzia ha intrapreso nei rapporti con i contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 137937 del 2015 RU del 29 ottobre 2015, recante: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»infatti, vengono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. L’Agenzia delle entrate trasmetterà le comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)-

Obiettivo compliance, work in progress

Le comunicazioni previste dal provvedimento Prot. 137937 del 2015 seguono a breve distanza i 220mila alert preventivi inviati dal Fisco ai contribuenti che, pur essendo obbligati (avendo più redditi e più datori di lavoro), non hanno presentato la dichiarazione. Anche in quel caso, lo scopo delle comunicazioni è permettere il ravvedimento spontaneo del contribuente prima dei controlli.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Come contattare l’Agenzia per fornire chiarimenti

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

I numeri delle comunicazioni già inviate

Nel quadro della recente strategia, negli ultimi mesi l’Agenzia ha già inviato:

– 220mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) e non ha effettuato il conguaglio delle imposte;

– 190mila comunicazioni di anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;

– 20mila comunicazioni complessivamente inviate a cittadini che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze, professionisti che non hanno denunciato tutti i compensi certificati dai sostituti d’imposta, soggetti IVA con vendite dichiarate inferiori alle fatture comunicate al fisco dai clienti. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2015)




Erogazione dei rimborsi IVA. Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni”

Arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina dei rimborsi IVA introdotta per semplificare e accelerare l’erogazione delle somme dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (“Decreto Semplificazioni” in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2456). In particolare, con la circolare n. 35/E di oggi l’Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.

Dichiarazione integrativa, i tempi per presentarla

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sui termini di presentazione dell’integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.

In particolare, la circolare chiarisce che è possibile presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione. Vale la stessa deadline, infine, anche in caso di integrativa per aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.

La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.

Modelli Tr “ante 2015”, l’Agenzia scioglie i dubbi

La circolare fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello.

La circolare chiarisce, inoltre, che solo relativamente al periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità. Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Cessione di azioni infragruppo, la strada per il rimborso è la garanzia

Per l’erogazione dei rimborsi  IVA senza la prestazione della garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale. La condizione rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo: il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione del rimborso.

Compensazioni  IVA di gruppo, valgono le nuove regole

Il documento di prassi precisa, infine, che la nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’ IVA di gruppo.

Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10 per cento si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale, attualmente fissato a 700mila euro. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2015)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.




Modello 730. L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti su visto infedele e dichiarazione rettificativa

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E, infatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.

Visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro – La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Come sfruttare la chance del modello rettificativo – Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.

Sulla tardività vale la proroga – E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730. Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entraten. 34 E del 22 ottobre 2015




Nuove opportunità per essere riammessi alle rate. I “decaduti” negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21 novembre. Per i nuovi piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute

Nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in vigore dal 22 ottobre 2015.

Nuova finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Nel dettaglio la nuova opportunità è stata prevista dal comma 7 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . Secondo la citata disposizione le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi (non oltre il 22 ottobre 2013) antecedenti l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono su richiesta del contribuente, da presentare entro 30 giorni (21 novembre 2015) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ferma restando, in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento, la previsione di una decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque sanabile per effetto dell’applicabilità delle previsioni del novellato articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2015

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Legislazione

Attuazione della legge di riforma fiscale

Riforma del sistema della riscossione

Raffica di modifiche nell’ennesima riforma perlasemplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Comma per comma, tutte le novità

 

Il testo del Decreto Legislativo per la mini riforma del sistema della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Redditometro – Elementi indicativi di capacità contributiva

Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015: «Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011»

 

 

Giurisprudenza

Cartella esattoriale – Obbligo di motivazione

La responsabilità tributaria del cessionario di azienda nei casi di cessione effettuata dal cedente “in frode al Fisco”: obbligo di motivazione rafforzato per disapplicare i limiti alla solidarietà

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XLIV – Sentenza n. 1676 del 21 aprile 2015: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella per la sussistenza della responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Carenza di motivazione per mancata allegazione dell’atto prodromico accertativo della frode nei confronti dei creditori tributari – Mancanza dell’atto prodromico dal quale è scaturita l’iscrizione a ruolo – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 14, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

 

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