Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 53376/2016, pubblicato oggi (13 aprile 2016), che contiene l’elenco degli studi ammessi al regime premiale previsto dall’art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78 per cento del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto legge Salva Italia.

Gli studi ammessi

Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:

  • dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
  • risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
  • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.

I vantaggi:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) sono state fornite, le discipline di accesso, rispettivamente, per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa dell’ estensione del citato regime premiale a tutti gli studi di settore.




Studi di settore: on line Gerico 2016

Disponibile in rete, il nuovo software GERICO 2016 versione 1.0.0 del 12/04/2016 che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Il software è aggiornato con i correttivi crisi analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2016 (versione 1.0.0 del 12 aprile 2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43/44 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

SPECIALE  MODULISTICA  2016

 

Unico 2016-PF, fascicoli 1, 2 e 3, – periodo di imposta 2015

Modello e Istruzioni

 

Il modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi.

 

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16065/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione “UNICO 2016–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’irpef».

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




730 precompilato: soggetti destinatari, informazioni, delega e modalità per accedere alla dichiarazione

Pronto il provvedimento del direttore dell’Agenzia (Prot. n. 52443/2016 del 11 aprile 2016), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso.

Novità contenute nel provvedimento

Si allarga nel 2016 la platea del 730 precompilato. Dal prossimo 15 aprile il modello sarà disponibile per tutti i cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730. La precompilata apre anche ai coniugi, che per il primo anno potranno decidere di presentare il 730 congiunto direttamente, senza quindi doversi necessariamente rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. A questo scopo, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Per consegnare ai cittadini un modello ancora più completo, la precompilata 2016 si arricchisce di 700 milioni di nuovi dati, tra cui le spese sanitarie e universitarie.

Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato oggi, che ha già incassato l’ok del Garante.

I cittadini potenzialmente interessati dalla dichiarazione precompilata

Dal 15 aprile, il contribuente e i soggetti eventualmente da lui delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato in possesso dell’Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative.

L’invio, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio. Da quest’anno le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche ai cittadini che presentano Unico Pf. In questo caso non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli. La dichiarazione precompilata interesserà quindi un numero potenziale di 30 milioni di contribuenti, che potranno scegliere, rispondendo ad alcune semplici domande, il modello dichiarativo che maggiormente risponde al loro profilo.

Tutte le “new entry” 2016

Entrano nella precompilata molti più oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, in particolare le spese sanitarie (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), le spese universitarie, le spese funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Si tratta di oneri che, negli anni scorsi, hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Queste nuove informazioni si aggiungono a quelle provenienti dalle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, ai dati trasmessi da soggetti terzi già dallo scorso anno, come, ad esempio, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Da quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche con il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Sempre attiva per il contribuente la possibilità di delegare un intermediario: in questo caso Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono acquisire una delega per l’accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento d’identità del diretto interessato. Dopo aver ricevuto la delega, gli intermediari possono fare una richiesta di accesso tramite file o tramite web. Una volta acquisite le deleghe, i professionisti dovranno riportarle all’interno di un registro ad hoc, dotato di numero progressivo. Ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati e richiederà, a campione, copia delle deleghe e dei documenti d’identità indicati nelle richieste d’accesso. A ulteriore tutela della privacy, i contribuenti potranno comunque visualizzare l’elenco dei soggetti che accedono ai propri documenti tramite una funzionalità dedicata disponibile nella propria area autenticata oppure all’interno del cassetto fiscale.

Il nuovo spazio web

Nuovo spazio web, realizzato secondo le Linee guida definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per i siti web della Pubblica amministrazione, è disponibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione. Sono indicati anche i canali di assistenza attivi, che, in vista della partenza dell’operazione precompilata, saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini. In primo piano, tutte le novità di quest’anno, come i nuovi oneri e spese già inseriti dal Fisco. In una sezione ad hoc vengono invece ricordate le scadenze ed eventuali novità. Le domande più frequentemente poste dai contribuenti troveranno invece risposta nella sezione delle Faq, in costante aggiornamento. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 aprile 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2016, prot. n. 52443/2016, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»




Pronto il modello IPEA per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati

Approvato, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia (dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016)il modello denominato IPEA, per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento. Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 4, del D.Lgs. n. 158 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2015, pag. 1608), individua l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo Modello da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Sono inoltre, indicati gli adempimenti che l’ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell’istanza, finalizzate al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati oppure definiti, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento, ordinario e con adesione, nonché alla conseguente riduzione, nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, delle perdite scomputate, ex articolo 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973. Come chiariscono le istruzioni, il modello può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

  • notifica di avviso di accertamento di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973;
  • istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997, a seguito di notifica di avviso di accertamento;
  • procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell’ufficio competente, anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento (articoli 6, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997).Le disposizioni ora dettagliatamente disciplinate con il provvedimento in esame, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come presentare il modello

Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di un’apposita istanza presentata dal contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio competente individuato ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da copia di un documento di identità. Il modello può essere utilizzato anche nel caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di trasmissione telematica del Modello.

I termini di presentazione dell’istanza

In caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento, la domanda va presentata entro il termine per la proposizione del ricorso. L’IPEA può essere presentato anche in presenza di istanza di accertamento per adesione successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, nei termini di proposizione del ricorso tenendo conto anche del periodo di sospensione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. Infine, in caso di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare l’istanza nel corso del contraddittorio.

Gli adempimenti dell’ufficio

Una volta presentata la richiesta, vengono sospesi i termini per la proposizione del ricorso per un periodo di 60 giorni. L’Agenzia, verificata l’utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l’esito al contribuente. Se l’IPEA è presentato nell’ambito del procedimento di adesione, l’Ufficio predispone l’atto di adesione al netto delle perdite.

Decorrenza

Le disposizioni di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 158/2015, che disciplinano le modalità di riconoscimento, nell’ambito dei procedimenti di accertamento (articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973) e di adesione (articolo 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997), di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (comma 5, art. 25 del D.Lgs. 158/2015).

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016, recante: «Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente»




Collegio sindacale. Un documento CNDCEC con verbali e procedure

In vista della scadenza dei bilanci 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nell’area Istituzionale del sito del CNDCEC www.commercialisti.it il documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”. Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento n. 20, divulgato nel 2013, a cura dell’IRDCEC (oggi FNC), che si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore (30 settembre 2015) delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate e non. In particolare il testo messo a punto dal Consiglio Nazionale contiene 55 bozze, con le relative dichiarazioni, valutazioni, comunicazioni e relazioni e 3 schemi procedurali. Le 55 bozze sono state suddivise in 7 sezioni relative all’insediamento del collegio sindacale, all’attività di vigilanza, al riscontro di gravi irregolarità, alle operazioni sul capitale sociale, alle operazioni straordinarie e di liquidazione, alle società quotate e alla crisi d’impresa.Tutti i testi sono riportati in formato word in modo da consentirne la consultazione e l’immediata utilizzazione.

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

SPECIALE  MODULISTICA  2016

 

Dichiarazione IRAP 2016 – periodo di imposta 2015

Modelli e Istruzioni

 

Dichiarazione IRAP 2016

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16341/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2016” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2015»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

Commenti

Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva: dalle modifiche alla riscossione un passo indietro in tema di tutele del contribuente  di Eugenio Grimaldi

 

Prassi

Attività di ricerca e sviluppo
Credito di imposta

Bonus R&S: i chiarimenti su ambito di applicazione, cumulabilità, computo e documentazione a supporto

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 marzo 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Decreto 27/05/2015 – Istruzioni applicative ed esemplificazioni»

 

Sospensione della riscossione
ad iniziativa del debitore

Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva:istituito il codice tributo per le sanzioni in caso di presentazione di documentazione falsa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 22 marzo 2016: «RISCOSSIONE – Riscossione nell’accertamento – Accertamento esecutivo – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sanzioni in caso di presentazione di documentazione falsa – Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Art. 1, commi da 537 a 543, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 e 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Dichiarazione di successione
Pagamento di imposte e sanzioni

I codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle imposte e sanzioni dovute in relazione alla dichiarazione di successione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 25 marzo 2016: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Attivazione del codice identificativo “08” – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/03/2016, prot. 40892»

 

Legislazione

Dichiarazione di successione
Pagamento di
imposte e sanzioni

Dal prossimo 1° aprile 2016, per imposte e sanzioni dovute in relazione alla dichiarazione di successione utilizzabile il modello F24

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, prot. n. 40892/2016: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione»

 

Ruling internazionale
Imprese con attività
transnazionale

Accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. Approvate le disposizioni secondarie di attuazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, prot. n. 42295/2016: «Disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale»

 

Credito IVA trimestrale
Modello IVA TR

Rimborso o compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2016. Il modello IVA TR si adegua alla nuova aliquota IVA del 5 per cento e alle nuove percentuali di compensazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, prot. n. 42623/2016: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

 

Soggetti incapienti
Cessione della detrazione del 65%

Incapienti per effetto della “no tax area”: le regole per cedere la detrazione del 65% per gli interventi in parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, prot. n. 43434/2016: «Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208»

 

Regime di esclusione parziale dei proventi
derivanti
da beni immateriali

Accordi preventivi Patent box: più tempo per l’invio della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016: «Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»

 

Canone Rai
Dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito

Canone Rai: pronto il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45059/2016: «Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

 

Credito d’imposta per gli investimenti
nel Mezzogiorno

Pronta la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Novità fiscali 2016: le risposte della Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Bonus “casa” e ristrutturazioni edilizie, regime per i contribuenti minimi, nuova disciplina del patent box, piccola proprietà contadina, leasing abitativo, maxiammortamenti, detrazioni irpef, riforma del contenzioso e della riscossione e, naturalmente, la dichiarazione precompilata e la certificazione unica. Questi i principali argomenti cui sono diretti i chiarimenti raccolti nella Circolare 12/E, del 8 aprile 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna e raccoglie le numerose risposte già fornite in precedenza alla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24ore.

Agevolazione “prima casa”, maggiore flessibilità sui tempi

In particolare, in materia di “prima casa” la Circolare chiarisce che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. La ratio della riforma, infatti, spiega il documento di prassi, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto.

La compliance va a braccetto con l’istituto del ravvedimento

Tra i punti trattati anche la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, la Circolare chiarisce al riguardo che la via del ravvedimento è sbarrata per il contribuente solo una volta ricevuta la comunicazione con le somme dovute, mentre la richiesta iniziale di documentazione, che coincide con l’avvio del controllo formale, non pregiudica affatto la chance del ravvedimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 aprile 2016)




Proroga spesometro 2016. Anche i mensili al 20 aprile

Sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva.

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, l’Agenzia va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 11 aprile (considerato che il 10 è domenica). Il nuovo termine viene così a coincidere con quello stabilito per gli altri operatori tenuti alla comunicazione, fissato al 20 aprile dal provvedimento del 2 agosto 2013. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 aprile 2016)




Definizione dei beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione, determinazione del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. In una circolare le risposte ai quesiti sul Patent box

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal D.L. n. 3/2015 e dall’articolo 1, comma 148 della Legge di Stabilità 2016. Nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime. Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell’agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.

Tutti gli step per il calcolo dell’agevolazione

Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP.

L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante sono i seguenti:

 – individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;

 – calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;

 – effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Esercizio dell’opzione facilitato

La circolare chiarisce dettagliatamente il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis”.

 Nexus ratio: per il primo triennio la determinazione è facilitata

Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

Patent box, nel bonus anche i costi per il marketing

Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

Costi di ricerca fondamentale e nexus ratio, vale l’anno di utilizzo delle conoscenze acquisite

Riguardo la tempistica, le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. Sempre in materia di nexus ratio, l’Agenzia chiarisce che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto.

Determinazione del reddito agevolabile: valgono i valori fiscali

Nell’ipotesi di utilizzo diretto o indiretto dell’IP le Entrate chiariscono che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.

Operazioni straordinarie e Patent box

La circolare interviene anche sul tema delle operazioni straordinarie. Il decreto Patent Box prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. Nel merito, spiega la circolare, l’Amministrazione finanziaria valuterà, case by case in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste. La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa, in capo all’avente causa, permette infatti a quest’ultimo di poter godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016)

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015:«AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015:«Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, Prot. n. 43572/2016:«Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»




Spesometro 2016, PA ancora esonerate. Per commercianti al dettaglio e tour operator confermato il tetto dei 3mila euro

E’ stato pubblicato il 06.04.2016 su www.agenziaentrate.it, il Provvedimento (del 6 aprile 2016, prot. n. 49798/2016) con il quale l’Agenzia esclude, anche per il 2016 (in relazione al 2015), le amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro e va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e tour operator limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA.

Gli adempimenti previsti per chi invia i dati

La Legge di Stabilità 2016, (Art. 1, co. 953), per evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, prevede per questi soggetti l’esonero dall’obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, in ragione dell’intento di semplificazione della norma, i contribuenti possono indicare nel Modello polivalente dello spesometro, oltre i dati previsti dall’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, (sistema TS), qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.

I soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 sono i seguenti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2015 mentre i soggetti di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 (tour operator) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. Si tratta di semplificazioni che vanno incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2016)




Alcune novità del modello Irap 2016

Dall’esame del nuovo modello si osservano alcune importanti variazioni conseguenti, principalmente, alle modifiche normative alla disciplina Irap introdotte della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 654).

Tra le principali novità contenute nei modelli dichiarativi, si evidenziano:

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Tipo di dichiarazione

Dichiarazione integrativa anche a seguito di “invito” a ravvedersi

Inserimento del  codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 654), salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Le nuove forme di comunicazione richiamate, previste dal citato articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, saranno inviate dall’Agenzia delle entrate, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26/09/1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29/09/1973. (cfr. la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).

Si ricorda che nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione”, del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

– “1”, quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;

– “2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

 – “3”, quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Per la casella “Dichiarazione integrativa”può essere utilizzato, ancheil codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Firma della dichiarazione

In relazione ai citati “inviti” al nuovo ravvedimento nel riquadro “Firma della dichiarazione”inserita la richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della legge n. 190 del 2014). Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.A sua volta, l’intermediario, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche, barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.Naturalmente,la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” può essere compilata solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

QUADRO IS, PROSPETTI VARI

Sezione I – Deduzioni – Art. 11 D.Lgs. N. 446/97

Deduzione del costo residuo per il personale dipendente

I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 della citata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) hanno disposto, rispettivamente:

1) l’inserimento nell’articolo 11 del decreto IRAP del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;

2) il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;

3) la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi [i.e. “deduzione analitica”]. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi (cfr. circolare n. 22/E del 9 giugno 2015- in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 677).

L’evoluzione del quadro normativo sinteticamente descritto ha comportato la modifica del quadro IS. In particolare, nel nuovo rigo IS7, colonna 1, sezione I, deve essere indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’articolo 11, comma 4-octies. In base a tale disposizione, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater. Nella colonna 2 del rigo IS7 va indicato l’importo della deduzione corrispondente.

Una volta compilato il rigo IS7, l’importo ivi indicato va riportato, al fine del suo utilizzo a riduzione della base imponibile IRAP, negli appositi righi (inseriti da quest’anno) presenti nei quadri di determinazione del valore della produzione, a seconda del quadro utilizzato del soggetto dichiarante (IQ64, IP70, IC69, IE57,IK20 o IK24).

Sezione XVII – Credito d’imposta (art. 1, co. 21, legge n. 190/2014)

Introdotta inoltre, una sezione riservata ai contribuenti che fruiscono del credito d’imposta di cui al citato comma 21, all’art. 1, della Legge n. 190 del 2014. A tal fine, nell’introdotto rigo IS89 si dovrà indicare:

• in colonna 1, l’eccedenza di credito risultante dalla precedente dichiarazione;

• in colonna 2, l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241del 1997;

• in colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta pari al 10 per cento dell’IRAP lorda risultante dalla presente dichiarazione;

• in colonna 4, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. (Nella colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati9. Con risoluzione n. 105 del 17 dicembre 2015 è stato istituito il codice tributo n. 3883. Il campo del Mod. F24 l’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

• in colonna 5, il credito ceduto ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo

e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC) del modello UNICO SC.

Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e in colonna 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3.

Per saperne di più:

Le novità del modello IRAP 2016di Gianluca Martani

Prassi in materia IRAP

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 9 giugno 2015:«IRAP(Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione del valore della produzione netta – Modifiche alla disciplina ad opera dell’unico articolo 1 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP (Commi 20, 24 e 25) – Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti (Comma 21) – Aliquote IRAP (Commi 22 e 23) -Risposte ai quesiti su deduzioni per le public utilities, per il personale somministrato o con contratto a termine, credito d’imposta per chi non ha dipendenti e rilevanza delle quote di Tfr maturate nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali: possibile la deduzione dell’accantonamento per il ripristino dei beni di azienda condotta in affitto e doppia penalizzazione per la capitalizzazione degli oneri finanziari e delle spese per il personale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 giugno 2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS adopter) – Ulteriori chiarimenti – Art. 1, commi 50 e 51, della L. 24/12/2007, n. 244 – Artt. 5 e 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Confermato sia lo “sganciamento” dell’IRAP delle società di capitali dal TUIR sia l’inerenza civilistica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 E del 22 luglio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Chiarimenti resi con circolare 36 del 16 luglio 2009 – Precisazioni – Art. 1, commi 50 e 51, della L. 24/12/2007, n. 244 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

I nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 26 maggio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50 e 51, della L. 24/12/2007, n. 244»

Società di persone e imprenditori individuali: le nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 ottobre 2008: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Società di persone e gli imprenditori individuali – Determinazione del valore della produzione netta – Nuove modalità di determinazione della base imponibile – Art. 5-bis, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50, lett. b) e 51, della L. 24/12/2007, n. 244»

 IRAP: le istruzioni per la prima applicazione dell’imposta

 Circolare del Ministero delle Finanze n. 141 E del 4 giugno 1998: IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disci-plina dei tributi locali», come modificato dal decreto legislativo 10/04/1998, n. 137 – Imposta regionale sulle attività produttive»

La classificazione nel conto economico dei costi e ricavi

Documento Interpretativo n. I 1 della Serie “Interpretazioni” del Principio Contabile n. 12 (PCB) del Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e ragionieri della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili

Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi

La disciplina del ravvedimento operoso così comemodificata dalla legge di stabilità per il 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 9 giugno 2015:«SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo -Ambito di applicazione delle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 – Possibilità della rimozione delle violazioni usufruendo della mitigazione delle sanzioni non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad es., carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali) – Qualificazione ai fini dell’applicazione della lett. a-bis) – Violazioni non commesse mediante la dichiarazione nonostante il loro ammontare sia determinato o determinabile nella dichiarazione – Conseguenze – Il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre dal decorso del termine di scadenza del versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione – Art. 1, comma 637, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Diffusi dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%. A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini IVA. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’IVA in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime. Nel documento di prassi sono inoltre presenti utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dal 1° gennaio 2015.

Le agevolazioni

Il nuovo regime è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2174). L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. La circolare fornisce indicazioni sulle numerose agevolazioni introdotte per i soggetti di minori dimensioni. In particolare i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list. Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfetario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle, sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti devono però assicurare alcuni adempimenti, come quello di certificare i corrispettivi, di numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l’IVA per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Come accedere al forfetario

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita IVA. Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

Revoca di precedenti opzioni

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario. Coloro che intendono applicare il nuovo regime possono, pertanto, effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, della circolare in oggetto o entro la prima liquidazione IVA successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 3 e 7, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per correggere gli errori commessi in fattura, può essere emessa una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA), che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Anche i soggetti che hanno optato, ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 nel corso del 2015 per l’applicazione del regime di vantaggio possono revocare la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni) e accedere al regime forfetario.

In dichiarazione entra la comunicazione sui requisiti

Nel documento di prassi, le Entrate chiariscono che la presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

I regimi abrogati e il periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018. Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2016)




Dal 15 aprile disponibili online, 730 e unico Pf in versione precompilata

Parte la dichiarazione precompilata 2016 arricchita da 700milioni di dati in più rispetto a quelli già a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, infatti, sono state già trasmesse le informazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese mediche, rimborsi delle spese sanitarie, certificazioni uniche, previdenza complementare, spese funebri e spese universitarie. Con riguardo alla novità delle spese sanitarie si tratta di oltre 500 milioni di informazioni. Di queste, 400 milioni sono state recuperate direttamente dal Sistema Sanitario Nazionale, per un valore di 1,5 miliardi di euro, mentre i 120 milioni di documenti rimanenti sono stati attinti dall’Agenzia direttamente dal sistema Tessera Sanitaria. In questo caso il valore delle spese sostenute dai contribuenti è di 13 miliardi di euro. Nel complesso i dati fissano l’istantanea delle spese mediche di 50 milioni di cittadini. Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica.

Non solo 730, c’è anche Unico nella precompilata 2016

Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

Come si accede

Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card/Cns.

In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest’anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell’Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L’Agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo 2016 possono richiedere l’identità digitale SPID agli Identity Provider accreditati presso AgID. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale NoiPA. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l’assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

Disponibilità, dal 15 aprile la precompilata è a portata di mouse

A partire dal 15 aprile saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco. Infatti in quest’ultimo caso i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano. I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio PC, dal 2 maggio al 30 settembre.

Cosa c’è dentro

La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sono inoltre disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti tra cui gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese mediche e universitarie. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016)




Proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35. I chiarimenti delle Entrate

Il Fisco aiuta le giovani coppie che comprano una casa da destinare ad abitazione principale. Il comma 75 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2149), infatti, introduce un’agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili da parte di coppie coniugate o conviventi da almeno tre anni. Sono inoltre prorogate le detrazioni collegate al recupero del patrimonio edilizio e quelle per l’acquisto di mobili per il relativo arredo. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 con cui vengono descritte le modalità per accedere al nuovo bonus.

Quali giovani coppie sono coinvolte

Il nuovo bonus mobili è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All’interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell’anno 2016. Infine la circolare spiega che la coppia deve essere acquirente di un’unità immobiliare e che la stessa sia adibita ad abitazione principale nell’anno 2016. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi, purché quest’ultimo sia under 35 nel 2016. In particolare, l’immobile deve risultare acquistato nell’anno 2016 o nell’anno 2015. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017).

I beni che rientrano nel bonus

Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Come calcolare la detrazione

L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro. L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l’acquisto dei nuovi mobili sia effettuato solamente mediante bonifico o carta di debito o credito. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici.

La proroga a tutto il 2016 della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e del bonus mobili e grandi elettrodomestici

La circolare, peraltro, ricorda che il comma 74 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2148) ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno l’aumento della detrazione dal 36% al 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000. Per il 2016 è stato prorogato anche il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per i quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2016)




La Guida del Fisco all’istituto dell’interpello

Pronto il “vademecum” delle Entrate sull’istituto dell’interpello. Con la circolare n. 9/E del 1 aprile 2016  l’Agenzia traccia un quadro completo della nuova disciplina, complessivamente riordinata dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801), in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014). Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016, le Entrate offrono così una guida integrata sulla materia. In particolare, il decreto delegato ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Dall’interpello “puro” all’interpello anti-abuso, il punto delle Entrate

La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello, che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 156, entrano sotto “l’ombrello” dello Statuto del contribuente. Dall’interpello come strumento “generale” di dialogo – che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale – all’interpello qualificatorio, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell’Agenzia, passando per la sistematizzazione della categoria dell’interpello “probatorio”. Quest’ultima raggruppa tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull’idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale. Il documento di prassi traccia inoltre i confini del nuovo interpello anti-abuso, e ricorda l’ambito del “disapplicativo” – di fatto l’unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema – con cui il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta.

Le principali novità

Per quanto riguarda l’istruttoria una significativa novità è costituita dalla richiesta di regolarizzazione, cioè dall’opportunità, data al contribuente, di sanare l’istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. Quanto alla lavorazione delle domande, la circolare ricorda i tempi di risposta a disposizione dell’Amministrazione, ridotti su impulso della Legge delega: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell’istanza al posto dei “vecchi” 120. Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni. Focus sul “silenzio-assenso” esteso ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Dall’istanza alla risposta, le nuove regole comuni

 A sistema tutte le novità che riguardano il procedimento di lavorazione degli interpelli: il fatto che tutte le istanze siano state ricondotte nell’ambito dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito, infatti, di omogeneizzare la disciplina. La circolare spiega quindi chi sono i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 4 gennaio 2016) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato). (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate dell’1 aprile 2016)




L’Agenzia delle Entrate sdogana le operazioni straordinarie di “leveraged buy out”. Sì alla deducibilità degli interessi passivi per le società veicolo

Per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, cosiddetto “leverage buy out”, devono essere considerati deducibili. Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle predette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE. In particolare, il documento di prassi passa in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un’apposita società veicolo, “Special Purpose Vehicle”, SPV, posta in essere per l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata “bersaglio” o “obiettivo”, cioè “Target”. In pratica, spiega il documento di prassi, è da ritenersi che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili. Naturalmente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir, che ne fissa la disciplina e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle regole relative al transfer pricing.

Deducibilità senza confini

Inoltre, continua la Circolare, il principio d’inerenza riguardo la deducibilità degli interessi passivi è da ritenere sostenibile sia nel caso in cui l’operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

Cos’è il “leverage buy out”, operazione di acquisizione con indebitamento

Il “leverage buy out”, LBO, è una tecnica finanziaria d’acquisto di partecipazioni attraverso il ricorso all’indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l’acquisizione d’una determinata società “Target”, cioè “obiettivo”, utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata. A tal fine, è anche utilizzata una variante consistente nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l’acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, infatti, si rende così possibile l’allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo secondo caso, l’operazione si definisce “merger leveraged buy out”, MLBO.

L’espressione “operazioni di acquisizione con indebitamento” definisce l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società (anche a capo di un gruppo operativo), denominata “bersaglio” (o “obiettivo” o target o target company o target group), posta in essere mediante la creazione di un’apposita società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle – SPV o BidCo o NewCo) che viene finanziata in parte, anche minima, mediante capitale proprio (equity) ed in parte mediante prestiti onerosi (debt). La scelta delle fonti per finanziare una determinata operazione di acquisizione d’impresa (asset deal) o di partecipazioni (share deal) è riconducibile fondamentalmente all’utilizzo dell’indebitamento come “leva finanziaria” (cd. leverage) che comporta l’emergere di benefici (e rischi) incrementali fintanto che il costo del debt sia inferiore (o superiore) al rendimento del capitale di rischio.

Tali operazioni di acquisizione con indebitamento (di seguito anche “(merger) leveraged buy-out – MLBO/LBO”), pertanto, si caratterizzano per l’esistenza di una sola causa, che è costituita dall’acquisizione di un’impresa o di una partecipazione che consenta il controllo della target.

Il vantaggio fiscale delle operazioni di MLBO non apre automaticamente le porte all’abuso di diritto

Le operazioni qualificate come “merger leveraged buy out”, MLBO, trovano nella fusione l’epilogo razionale dell’acquisizione guidata mediante indebitamento. Fusione necessaria anche perché posta a garanzia di rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Dunque, la struttura scelta risponde a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dagli stessi finanziatori terzi. Conseguentemente, difficilmente potrebbe essere vista come finalizzata ad un indebito vantaggio fiscale e quindi di natura elusiva. Pertanto, continua la Circolare, in questi casi le eventuali contestazioni formulate sulla base del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate. Naturalmente, a condizione che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità di natura elusiva.

Le operazioni di acquisizione con indebitamento superano anche il “test di vitalità economica”

Inoltre, prosegue il documento di prassi, in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo, SPV, per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione antielusiva del cosiddetto “test di vitalità economica”.

Una mini-guida su come gestire strutture complesse

La parte finale della Circolare si occupa di identificare prassi, modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri. Tali questioni sono raggruppate come segue:

  • trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV;
  • applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori;
  • qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di shareholder loan;

applicazione di ritenute ai flussi di dividendi corrisposti dalla BidCo/MergerCo alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’exit dall’operazione di investimento. (Cfr. Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2016)




Spesometro, PA esonerate anche per l’invio 2016. Per commercianti e tour operator niente obbligo sotto i 3mila euro. Esclusi anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema TS

Il Fisco va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e pubbliche amministrazioni limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. In particolare, dopo l’entrata a regime della fattura elettronica PA e l’introduzione dello split payment (operata dalla legge di Stabilità 2015), con un provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall’invio dello spesometro. Inoltre, le Entrate ricordano che, in base a un’altra semplificazione prevista in via sperimentale per l’anno 2016 dalla legge di Stabilità (Art. 1, co. 953), sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.


Articolo 1, comma 953, della L. 28/12/2015, n. 208

953. All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».


Adempimento più snello per gli enti pubblici, niente spesometro per la PA

Nel provvedimento che sarà pubblicato nei prossimi giorni viene stabilita, per il 2015, l’esclusione dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome. Questa previsione, come illustrato nel testo dello specifico provvedimento, si colloca in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con l’adozione della fatturazione elettronica prima e con l’introduzione successiva dello split payment, in modo da continuare nello sfoltimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

 Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio e gli operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015. E’ una semplificazione che viene incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 aprile 2016)




Tutto pronto per la fruizione dello sgravio contributivo parziale per le assunzioni effettuate nel corso del 2016 con contratti a tempo indeterminato

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Al fine di fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, l’Inps con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, detta le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo.

Nel documento, l’ente previdenziale ricorda che la riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40 per cento del loro ammontare, entro un massimo di euro 3.250 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.

La circolare regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

In particolare il documento detta le modalità con cui le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Istituto; l’Inps fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.




Pronta la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171). Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, viene, infatti, approvato il modello che i titolari di reddito d’impresa possono utilizzare per beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. L’agevolazione ha carattere automatico e ciò la rende particolarmente interessante per gli imprenditori che intendano usufruirne.

Chi può usufruire del credito

Il credito d’imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Rideterminazione del credito d’imposta

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di non attivazione degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105, L. 208/2015).

Link a documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

Commenti

Rateazione o versamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari: il cd. lieve inadempimento evita la decadenza delle misure premiali  di Eugenio Grimaldi

 

Dal 2 maggio 2016 reverse charge per console da gioco, tablet PC e laptop  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

Competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali

Agente o concessionario privato in provincia diversa da quella dell’ente impositore: è incostituzionale l’individuazione della competenza territoriale della C.T. in base alla loro sede legale, piuttosto che a quella dell’ente affidante il servizio di riscossione e accertamento

Corte Costituzionale – Sentenza n. 44 del 3 marzo 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali – Competenza delle Commissioni tributarie provinciali per le controversie proposte nei confronti dei concessionari (privati) del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione – Determinazione in base alla sede del concessionario privato che ha emesso l’atto impugnato, anche nel caso in cui l’ente locale impositore si trovi in una diversa circoscrizione – Conseguente possibilità che il contribuente sia costretto ad un gravoso spostamento per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale – Lesione del diritto di difesa del contribuente – Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953 – Art. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 24 Cost.»

 

Commissioni Tributarie Regionali o di II Grado:

Riduzione delle sanzioni per omessa impugnazione
Possibilità di definire solo alcuni rilievi

Rinuncia all’impugnazione ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997: riduzione delle sanzioni pur a fronte di un’adesione parziale all’avviso di accertamento

Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano – Sezione II – Sentenza n. 3 del 8 gennaio 2016: «OMESSA IMPUGNAZIONE – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione – Sanzioni applicabili in caso di definizione dell’accertamento per mancata impugnazione, sia nelle imposte dirette che nelle indirette – Possibilità di definire alcuni rilievi e impugnarne altri – Interpretazione orientata ai principi di parità di trattamento e ragionevolezza – Conseguenza – Riconoscimento del beneficio della riduzione delle sanzioni pur a fronte di un’adesione parziale all’avviso – Possibilità – Motivi – Art. 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218»

 

Sospensione dell’atto (di riscossione o di accertamento) impugnato

Ricorso per cassazione: legittima l’adozione da parte del giudice tributario di appello di un provvedimento di sospensione dell’atto impugnato se c’è il rischio di danno grave ed irreparabile

Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce – Sezione XXIII – Ordinanza n. 217 del 29 febbraio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimenti cautelari – Ricorso per cassazione – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione – Sospensione dell’atto (di riscossione o di accertamento) impugnato – Condizione – Presupposti – Pericolo di un danno grave ed irreparabile (periculum in mora) – Prova avere depositato il ricorso per cassazione – Art. 62-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 373 c.p.c. – Art. 131-bis disp. att. c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Rateazione degli avvisi bonari
Decadenza

Rateazione di avviso bonario: gli effetti del cd. lieve inadempimento sono retroattivi. Per due giorni di ritardo della prima rata non si perde il beneficio

Commissione Tributaria Provinciale di Novara – Sezione III – Sentenza n. 377 del 31 dicembre 2015: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Rateazione degli avvisi bonari – Pagamento rateale delle somme dovute a titolo di IVA – Lieve inadempimento nel versamento della prima rata, non superiore a sette giorni (nella specie due giorni) – Decadenza dal beneficio della rateazione e applicazione della sanzioni in misura piena – Esclusione – Applicabile principio del cd. favor rei – Ammissibilità – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 15-ter, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte di Giustizia CE

Libera prestazione dei servizi
Attività di assistenza
in materia tributaria

Società di consulenza tributaria stabilita in un altro Stato Ue: limiti alla restrizione alla libera prestazione dei servizi derivante dalla normativa interna dello Stato membro del destinatario della prestazione

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 17 dicembre 2015, Causa C-342/14: «LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI – Società di consulenza tributaria stabilita in uno Stato membro e che fornisce servizi in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che impone la registrazione ed il riconoscimento delle società di consulenza tributaria – Qualifiche acquisite in altri Stati membri – Considerazione e riconoscimento valore – Caso di specie – Esercizio di attività di consulenza e assistenza fiscale senza il possesso di uno specifico riconoscimento e/o di un’abilitazione (perché la legge del Regno dei Paesi Bassi non lo richiede) – Deroga agli ordinamenti interni dei paesi membri che prevedono l’abilitazione all’esercizio delle dette attività – Art. 56 TFUE»

 

Prassi

Sanzioni tributarie
Applicazione del favor rei

Operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima o dopo l’entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 4 marzo 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Principio di legalità – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Profili procedimentali – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

 

Impresa familiare
Imputazione dei redditi

Le vicende giuridiche dei rapporti nell’impresa familiare: profili nelle imposte sui redditi

Studio n. 227-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 23 ottobre 2015 – Approvato dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016

 

La plusvalenza realizzata a seguito della cessione dell’azienda familiare non va ripartita tra il titolare dell’impresa ed i collaboratori familiari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78 E del 31 agosto 2015: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IMPOSTE SUI REDDITI – Impresa familiare – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenza da cessione dell’unica azienda detenuta da un’impresa familiare – Ripartizione della plusvalenza – Ripartizione tra il titolare dell’impresa e collaboratori familiari – Esclusione (Rettifica, Nota prot. n. 5-984 del 17 luglio 1997) – Modalità di computo del periodo quinquennale al fine dell’opzione per la tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g), del D.P.R. 917/86 in caso di azienda ricevuta per successione o donazione – Successione mortis causa e donazione – Accadimenti suscettibili di essere considerati interruttivi della continuità aziendale, e, quindi, anche del conteggio del periodo di possesso dell’azienda – Esclusione – Art. 230-bis c.c. – Artt. 86 (soggetti IRES) e 58 (soggetti IRPEF), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Assegnazione di beni ai soci

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – a cura della Commissione “per lo Studio dei Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi di Controllo” del mese di marzo 2016

 

Legislazione

Meccanismo dell’inversione contabile
Estensione
dell’applicazione

Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop e “pulizia normativa” per riallineare il D.P.R. IVA nazionale alle ipotesi di “inversione” ammesse dalla legislazione Ue

Decreto Legislativo n. 24 dell’11 febbraio 2016, recante: «Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi»

 

Contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi

Studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati: approvate le modalità attuative per lo sconto una tantum di 1.000 euro per l’acquisto dello strumento musicale nuovo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2016, prot. n. 36294/2016: «Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Operazioni economiche intercorse con Paesi black list: comunicazioni prorogate al 20 settembre 2016

Il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativi al 2015, è differito al 20 settembre 2016. Questo è quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

La proroga viene giustificata dalla necessità di adeguare le modalità di comunicazione delle informazioni, all’evoluzione del quadro giuridico conseguente le modifiche introdotte sia dall’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sia dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175che ha sostituto la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale soggetta peraltro alla soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare di euro 10.000.

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015:«RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014:«SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»




Canone Rai: pronto il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. In particolare, il citato secondo comma, dell’articolo 1, prevede che, per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dall’anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva. Utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione può essere presentata anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, infine, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto. Per il periodo di prima applicazione, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in via telematica o a mezzo del servizio postale, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

Come presentare l’autocertificazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Indicazioni per chi attiva nuove utenze

Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento. La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.




Al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, le Entrate spostano al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l’invio dei dati.

La proroga ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016)

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015:«RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014:«SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

 




Accordi preventivi Patent box: più tempo per l’invio della documentazione

I contribuenti che hanno presentato istanza di accordo preventivo per il patent box dal 1° dicembre 2015 e fino al prossimo 31 marzo 2016 hanno più tempo per inviare la documentazione.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016 infatti, le Entrate stabiliscono che il termine entro cui inviare i documenti passa da 120 a 150 giorni dalla presentazione della richiesta. La proroga ha scopo fine di assicurare ai contribuenti un tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell’istanza. Il provvedimento, inoltre, anticipa la prossima introduzione di modalità di comunicazione per via telematica.

Per saperne di più:

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015: «Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, Prot. n. 43572/2016: «Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»




Accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale ex art. 31-ter del D.P.R. 600/1973. Approvate le disposizioni secondarie di attuazione

Approvate le disposizioni operative delle Entrate per le imprese che vogliono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd. decreto “Internazionalizzazione” che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri. In particolare, la procedura consente di stipulare accordi preventivi con riferimento ad alcuni ambiti come per esempio il regime del transfer pricing, l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza. Il provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 e trova applicazione dal 21 marzo 2016 data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per effetto delle «disposizioni finali» si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi alla citata data del 21 marzo 2016.

Quali imprese possono partecipare

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:

 – le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:

  • si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR rispetto a società non residenti
  • abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti
  • abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali
  • esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166-bis del TUIR

 – le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli ambiti degli accordi preventivi

 Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (articolo 110, comma 7 del TUIR) e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Un altro ambito che può essere oggetto dell’accordo è quello relativo all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Come accedere alla procedura

Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano. Per agevolare il contribuente, l’istanza può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio. A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell’istanza e lo svolgimento del procedimento.




Bonus R&S. I chiarimenti delle Entrate sul credito d’imposta

Diffuse dalle Entrate le istruzioni su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, spazio alla cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del D.L. 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: nel documento di specifica che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di R&S rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box.

La nuova versione del credito d’imposta, continua il documento di prassi, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il “nuovo” credito di imposta, non soggiacendo più alla limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto – come nella precedente formulazione – a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.

Come si calcola il “nuovo” credito d’imposta

Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50 per cento, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell’aliquota del 25 per cento.

Platea dei beneficiari: spazio anche agli enti non commerciali, alle reti d’imprese e ai consorzi

Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.

La documentazione da conservare per le imprese beneficiarie

Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Link al testo della Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita




Dal prossimo 1° aprile 2016, modello F24 utilizzabile per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione

Dal prossimo 1° aprile 2016 si potranno pagare con il modello F24 tutte le imposte inclusi gli interessi e le sanzioni dovuti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Estensione dell’utilizzo del modello “F24” – Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, Prot. 40892, recante: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione», infatti, viene esteso l’utilizzo del modello F24 al pagamento dell’imposta sulle successioni, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Periodo transitorio – Infine, per consentire l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dei tributi di cui al provvedimento in esame. Tale possibilità si intende estesa a tutti i contribuenti. A partire dal 1° gennaio 2017, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24. Naturalmente, per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i pagamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

Commenti

Criteri di determinazione delle sanzioni tributarie: obbligatoria l’applicazione della recidiva  di Isabella Buscema

 

Preclusioni da giudicato esterno: estensione a diversi periodi d’imposta e rilevabilità ampia anche in sede di legittimità trovano ulteriori conferme  di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

 Sezioni Civili Tributarie

Processo tributario – Efficacia esterna della sentenza della C.T.

Accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci di società di capitali a ristretta compagine sociale degli utili extrabilancio: il giudicato favorevole alla società produce effetti di “riflesso” anche nel giudizio proposto dal socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 24793 del 4 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale – Imposte sui redditi da capitale – Utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci – Sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società – Efficacia di giudicato riflesso nei confronti del socio – Conseguenze nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio – Art. 2909 c.c. • GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Eccezione di giudicato – Giudicato conseguente a sentenza della Corte di Cassazione successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato – Accertamento in sede di legittimità – Ammissibilità – Relazioni preliminari e massime ufficiali – Utilizzabilità – Fondamento – Art. 2909 c.c.»

 

Accertamento da redditometro di altra annualità: vincolante il giudicato esterno quando la rettifica si fonda sugli stessi elementi costitutivi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 943 del 20 gennaio 2016: «COSA GIUDICATA CIVILE – Effetti del giudicato (preclusioni) – Giudicato esterno in materia tributaria – Efficacia esterna della sentenza del giudice tributario – Efficacia in un diverso giudizio – Effetti nei giudizi concernenti altre annualità d’imposta – Condizioni – Fattispecie in materia di accertamento fondato sul redditometro sul medesimo presupposto sostanziale (rilevante investimento patrimoniale distribuito su più annualità) – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2909 c.c.»

 

Prassi

Dichiarazioni dei redditi 2016 – Questioni interpretative e chiarimenti

Le risposte ai quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati da Caf e operatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 2 marzo 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per spese sanitarie – Deduzione 20 per cento prevista per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione – Deduzione del 20 per cento degli interessi passivi per l’acquisto di abitazioni da dare in locazione – Cumulabilità della detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico con quella per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Condomìni minimi senza codice fiscale per il bonus ristrutturazioni – Tax credit con dichiarazione sostitutiva – Bonus mobili con la sostituzione della caldaia – Erogazioni liberali e spese per la frequenza scolastica – Risposte ai quesiti dei Caf»

 

Procedimento di cancellazione “d’ufficio” delle società dal Registro delle imprese

Imprese e società non più operative: esclusa la cancellazione dal registro delle imprese in via automatica ex D.P.R. 247/2004 su istanza dei soci

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – prot. n. 27782 del 3 febbraio 2016: «SOCIETÀ – REGISTRO DELLE IMPRESE – Società di persone fisiche – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della società – Cancellazione SAS dal registro delle imprese – Mancata iscrizione del recesso del socio accomandante da parte del socio accomandatario – Procedimento di cancellazione “d’ufficio” della società dal Registro delle imprese su impulso dei soci o amministratori – Esclusione – Conseguenze – Applicazione del procedimento di cancellazione ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile – Obbligo di corrispondere i diritti annuali relativi al periodo di inattività – Art. 18, della L. 29/12/1993, n. 580 – Art. 2272 c.c. – Art. 2308 c.c.»

 

Sindaci di società di capitali – Modalità di iscrizione della cancellazione del sindaco dimissionario

Cancellazione sindaco dimissionario dal registro delle imprese: sanzioni per gli amministratori in caso di inerzia

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – n. 3687/C del 9 febbraio 2016: «REGISTRO DELLE IMPRESE – Sindaci di società di capitali – Chiarimenti sul Sindaco dimissionario – Modalità di iscrizione della cancellazione in caso di inerzia dell’organo amministrativo – Conseguenze di ordine sanzionatorio – Art. 2360 c.c. – Art. 2400 e 2401 c.c.»

 

Società di capitali – Scioglimento e messa in liquidazione

Scioglimento cd. “automatico” di società di capitali: requisiti di ricevibilità degli atti del procedimento e competenze istruttorie in capo all’ufficio del registro delle imprese

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – prot. n. 33637 del 9 febbraio 2016: «REGISTRO DELLE IMPRESE – SOCIETÀ – Operazioni societarie – Scioglimento e messa in liquidazione delle società di capitali – Cause di scioglimento cd. “automatiche” previste e disciplinate dall’art. 2484 c.c., primo comma, numeri 3) e 4) – Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea – Riduzione del capitale al disotto del minimo legale – Determinazione dell’amministratore unico di società di capitali tesa ad accertare la ricorrenza delle cause di scioglimento della società – Successiva istanza dell’amministratore unico volta ad iscrivere la nomina del liquidatore ex articolo 2487 c.c., decisione adottata con modalità di cui all’articolo 2479 c.c. – Procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese – Competenze istruttorie ex art. 11, c. 6, del D.P.R. 07/12/1995, n. 581 – Poteri di verifica rimesso in capo all’ufficio del registro delle imprese – Limiti – Limitazione alla sola verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto – Controllo di tipo formale e non riguardante la validità sostanziale degli atti presentati per l’iscrizione, salvo evidenti illogicità – Art. 2189 c.c.»

 

Società per l’esercizio di attività professionali (Stp) – Tipologie dei soci

Stp tra soli fisioterapisti: non può essere costituita, né iscritta nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – prot. n. 39343 del 15 febbraio 2016: «SOCIETÀ – (STP) SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – Società per l’esercizio di attività professionali – Costituzione – Tipologie di soci – Requisiti dei soci professionisti – Requisiti soci non professionisti: soci “per prestazioni tecniche” e “per finalità di investimento” – Esercizio dell’attività di fisioterapia – Soci professionisti fisioterapisti abilitati non iscritti per mancata istituzione dell’ordine, albo o collegio – Impossibilità di costituire una Stp esclusivamente composta di fisioterapisti – Possibilità di partecipazione per professionisti non iscritti a ordini, albi e collegi a società tra professionisti in posizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183 – D.M. della Giustizia 08/02/2013, n. 34»

 

S.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale minimo

Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS): ammessa la cessione di quote a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione ed iscrizione

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016: «SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata – Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) – Trasferimento di partecipazioni societarie a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione ed iscrizione – Conseguenze – Passaggio da S.r.l.s. a S.r.l. ordinaria a capitale minimo (che può essere costituita anche da soci non persone fisiche) – Ammissibilità – Variazione dell’oggetto sociale con mantenimento dello status di S.r.l. semplificata – Modifiche dell’atto costitutivo – Obbligo deposito della versione integrale – Art. 2463-bis c.c.»

 

Attività artigianali – Affitto di poltrona

Affitto di poltrona anche per nail artist, piercer etatuatori

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – prot. n. 32215 dell’8 febbraio 2016: «COMMERCIO E SERVIZI – Attività di estetista e di parrucchiere – Affitto di poltrona di salone di bellezza ovvero di cabina di estetista per le imprese dell’acconciatura e dell’estetica – Gestione e godimento della cosa produttiva – Coesistenza di più attività negli stessi locali – Ammissibilità – Estensione della fattispecie del c.d. affitto di poltrona ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista – Ammissibilità – Fattispecie con espresso riferimento alle attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercer – L. 04/01/1990, n. 1 – L. 17/08/2005, n. 174 – Art. 1615 c.c.»

 

Affitto di poltrona: se il contratto reca un coacervo di prestazioni, ai fini IVA configura una prestazione complessa, che non può essere ricondotta ad una (sub)locazione

Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 76871 del 21 giugno 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – IVA – IMPOSTA DI REGISTRO – Affitto di poltrona di salone di bellezza ovvero di cabina di estetista per le imprese dell’acconciatura e dell’estetica – Disciplina fiscale – Consulenza giuridica – Quesito da parte di Associazione/Ordine (Confederazione Nazionale dell’Artigianato)»

 

Trasferimento della sede sociale da e per l’Italia

Il trasferimento delle sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale

Studio n. 283-2015/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 26 novembre 2015 – Approvato dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.