Operazioni intracomunitarie: in partenza 60mila lettere di esclusione della partita IVA dall’archivio Vies

Circa 60mila soggetti IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall’archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Perché avviene l’esclusione

I controlli del Fisco sui soggetti IVA iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l’Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno quindi la lettera di esclusione.

Strada sbarrata ma non “per sempre”

L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)




Riammissione ai piani di pagamento dilazionato per chi ha definito gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.

La platea dei contribuenti interessati

I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

Come ottenere un nuovo piano di rateazione

L’istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull’accoglimento dell’istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)

Link alla “Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016”

(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016,n. 160 – Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016, personalmente o mediante persona munita di delega; la stessa può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 che fornisce chiarimenti in ordine agli effetti dell’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n.160, che ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, di ottenere un nuovo piano di rateazione.




Chiarimenti sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle”, sul “controllo rilevante” e sulla continuazione in caso di della scissione della consolidante

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un paese comunitario può svolgere il ruolo di consolidata a patto che eserciti un’attività d’impresa. Questo è uno dei temi approfonditi nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016. Il documento interpretativo, oltre a rispondere ad alcuni dubbi sollevati dai contribuenti con specifiche istanze di interpello o richieste di consulenze giuridiche, fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd “decreto internazionalizzazione” — in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1328) alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004.

La stabile organizzazione e il consolidato nazionale

Attraverso schemi ed esempi, la circolare affronta i diversi casi in cui un soggetto non residente può partecipare al regime fiscale unico, sia in qualità di consolidante sia in qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione. In particolare, viene chiarito che la stabile organizzazione assume naturalmente il ruolo di consolidante alla presenza di due requisiti: l’esercizio nel territorio dello Stato di un’attività d’impresa e la residenza della casa madre che intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che preveda un adeguato scambio di informazioni. In questo caso, le partecipazioni delle controllate italiane possono anche non essere comprese nel patrimonio della stabile organizzazione, in linea con il “functionally separate entity approach”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, per cui il reddito della stabile organizzazione va determinato in base ai suoi rischi, funzioni e asset.

“Consolidato tra sorelle”, tutti i requisiti necessari

La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi della disposizione introdotta dal decreto internazionalizzazione, che consente il consolidato nazionale anche tra società residenti controllate da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, purché residente in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti dal regime sia per la controllante non italiana sia per le controllate italiane e si chiarisce che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non UE/SEE che siano collaborativi con l’Italia.

I consolidati già in corso e i casi particolari

Soluzioni nero su bianco anche per l’innesto delle nuove disposizioni all’interno dei consolidati già esistenti e per la verifica della sussistenza del “controllo rilevante” in casi speciali, come in presenza di un vincolo di pegno sulla partecipazione nella consolidata, nelle situazioni in cui la partecipazione sia stata sottoposta a sequestro o, ancora, in caso di operazioni straordinarie. Vengono infine fornite le modalità operative per l’ammissione in qualità di consolidate delle società neoacquisite, stabilendo che l’entrata nella tassazione di gruppo si considera avvenuta sin dall’esercizio in cui la consolidante ne acquisisce il controllo. (Fonte, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)




Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro.

Con circolare del 29 settembre 2016, n. 21, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef illustra le modalità ed i termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale disposizione, infatti, ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come chiarito nel documento MEF-RGS, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.

La casella PEC non può essere condivisa

Nella circolare della Ragioneria chiarito che ogni casella PEC comunicata dovrà, essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se la ratio legis, spiegano i tecnici ministeriali, è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest’ultima di estendere e potenziare l’offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle “condivise” o “comuni”, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell’ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.

Sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazioni della Pec

Il documento di prassi, infine, sottolinea che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che al comma 2, lettera b), prevede una specifica sanzione nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni al Registro di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.




Firmati i decreti di modifica delle black list “indeducibilità dei costi” e “CFC”

1° aprile 2015

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato (il 1° aprile 2015) due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In base a questo nuovo criterio il decreto firmato oggi (1° aprile 2015) riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale”.

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore”. (Così, comunicato Mef del 4 aprile 2015)

Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti:

Black list “indeducibilità dei costi” Black List “CFC”
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

In merito all’efficacia di tali modifiche, si fa presente che la disciplina di cui all’articolo 110, comma 10, del TUIR continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto modificativo. Più precisamente, i costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati nei seguenti Stati:

i)             Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore, rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame se sostenuti entro il 10 maggio 2015;

ii)           Hong Kong, sono considerati costi black list se sostenuti fino al 29 novembre 2015.

Link ai i testi ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

DECRETO 30 marzo 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo127-bis, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (cd.“black list”).». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015)

DECRETO 27 aprile 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015)

DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015)

Il decreto ha espunto dalla black list anche Hong Kong

DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazionedegli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015)

Il decreto ha espunto dalla black list anche Hong Kong




Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d’imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 fa un’analisi a 360 gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi.

Le regole dal 2016

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), colpo di spugna tout court sul regime speciale dei costi black list, che d’ora in poi vengono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti i componenti negativi di reddito.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Il regime fiscale per il 2015

Tra le principali novità, spicca il passaggio da un regime di totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria) a un nuovo regime che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale. Questa novità introdotta dal decreto internazionalizzazioni viaggia di pari passo, come per il passato, con il requisito di “concreta esecuzione delle operazioni”. La nuova norma prevede, inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono definire preventivamente insieme all’Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena. Resta anche per l’anno d’imposta 2015 l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi black list, a prescindere che questi superino o meno il valore normale. La circolare fornisce inoltre indicazioni sulle modalità d’interpello e chiarimenti sui rapporti che intercorrono tra la disciplina black list e la Cfc rule. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2016

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Commenti

Il rinvenimento, in sede di verifica, di fatture passive (ancorché non contabilizzate) permette la deduzione dal reddito del costo indicato e la detrazione IVA? Valutazioni sistematiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Rideterminazione del reddito e riscossione contributiva. Il punto dell’INPS  di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Diritto alla detrazione IVA
Mancato rispetto di
requisiti formali

Omessa dichiarazione IVA: salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione, ma legittimo l’utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anziché di un motivato avviso di rettifica

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali – Inosservanza delle formalità imposte da uno Stato membro – Principio di neutralità fiscale – Omissione di obblighi formali da parte di soggetti passivi – Conseguenze sul diritto alla detrazione IVA in presenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione – Ammissibilità del diritto di detrazione IVA con prova da parte del contribuente – Articoli da 167 a 171 e articoli da 173 a 177 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. 17, 18 e 22, della sesta Direttiva del Consiglio 77/388/CE del 17/05/1977 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 27, 28, 30 e 55, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione annuale – Omissione – IVA a credito – Utilizzo – Ammissibilità – Fondamento – Utilizzo in compensazione del credito IVA se il contribuente prova l’esistenza del credito – Controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Utilizzabilità – Artt. 30 e 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Ambito di applicazione delle liquidazioni
ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972

Le SS.UU. della Cassazione ampliano i “limiti” operativi dei controlli ex art. 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 17758 dell’8 settembre 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Principio di neutralità fiscale – Diritto alla detrazione IVA – Rilevanza della regolarità sostanziale della formazione del diritto alla detrazione IVA e del conseguente diritto al credito IVA – Irregolarità negli obblighi dichiarativi – Nella specie – Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA – Errore del contribuente – Eccedenza d’imposta indicata nella dichiarazione dell’anno precedente, rispetto alla quale, dall’interrogazione dell’anagrafe tributaria, la dichiarazione IVA risultava essere stata omessa – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell’ufficio per mezzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Ammissibilità – Possibilità nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale per far riconoscere dal giudice le detrazioni IVA spettanti a prescindere dalla presentazione della dichiarazione IVA – Fondamento – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • ACCERTAMENTI E CONTROLLI – Rettifica delle dichiarazioni – Condizioni e limiti controlli automatici – Errore del contribuente – Eccedenza d’imposta nella dichiarazione dell’anno precedente – Omessa presentazione – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell’ufficio – Ammissibilità – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell’ufficio per mezzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Ammissibilità»

 

Sezioni Civili Tributarie

IRAP – Tassazione dei professionisti,
dell’attività
ausiliarie del commercio e delle ditte individuali

Per il commercialista essere socio di società di revisione contabile non significa automatico assoggettamento ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17566 del 2 settembre 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Presupposto dell’imposta – Professione di commercialista e revisore dei conti – Socio di società di revisione contabile – Esercizio di attività professionale nell’ambito di società di professionisti – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Corte di Giustizia CE:

Neutralità dell’IVA
Mancato rispetto degli obblighi formali

L’omessa dichiarazione e l’omessa tenuta dei registri IVA non escludono in ogni caso dal diritto della detrazione dell’IVA per operazioni inerenti: in presenza dei requisiti sostanziali il Fisco deve provare (e quindi motivare) che il soggetto ha violato (intenzionalmente) in maniera fraudolenta gli obblighi formali

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 28 luglio 2016, Causa C-332/15: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Diritto a detrazione dell’IVA – Termine di decadenza – Condizioni per poter esercitare il diritto a detrazione – Rispetto dei requisiti sostanziali – Necessità – Mancato rispetto della maggior parte degli obblighi formali – Conseguenze – Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali – Legittimità – Condizioni – Prova dell’Amministrazione Finanziaria che il soggetto passivo ha violato gli obblighi formali in maniera fraudolenta – Necessità – Artt. 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273, della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 25 e 39, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Raddoppio del termine ordinario di accertamento
Condizioni – Periodo transitorio

Annualità antecedenti al 2016. Il Fisco per avvalersi del raddoppio dei termini di accertamento deve aver presentato (o presentare) la denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4261 del 18 luglio 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2007-2008) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell’articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell’A.F. ad opera del comma 132 dell’articolo 1 della L 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

Assegnazione/Cessione – Trasformazione agevolata
Esclusione/Estromissione

Assegnazione e cessione di taluni beni ai soci e estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale. I nuovi codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 settembre 2016: «RISCOSSIONE – IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all’art. 1, commi da 115 a 121, della L. 28/12/2015, n. 208 – Ridenominazione del codice tributo “1127” e soppressione del codice tributo “1673”»

 

Assegnazione e cessione di taluni beni ai soci, trasformazione in società semplice e estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale. La circolare bis delle Entrate sciogli-dubbi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 16 settembre 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – IVA – IMPOSTA DI REGISTRO – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE – Commi da 115 a 121, dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 – Ulteriori chiarimenti»

 

Legislazione

Trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie
Dati al Sistema TS per la “precompilata 2017”

Comunicazione dati al Sistema TS per la “precompilata 2017”: obbligo anche per psicologi, infermieri, radiologi, ottici e veterinari

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2016

 

Psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi, ottici, parafarmacie e veterinari. Tenuti alla trasmissione al STS dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie sostenute nel 2016 da persone fisiche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016: «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata»

 

Ulteriori spese sanitarie e spese veterinarie, anno d’imposta 2016, comunicate per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Tipologia e modalità di utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 settembre 2016, prot. n. 142369/2016: «Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Le modalità per compensare i debiti tributari

In un volume sui numeri, le attività e le leggi che regolano la vita del gruppo Equitalia, pubblicata un utile guida sulle possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione. Di seguito il link all’estratto:

Mini guida sulle possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione – Estratto dal volume “Equitalia 2016: un nuovo servizio al paese”. (Volume integralmente pubblicato su www.gruppoequitalia.it)




Immobile in Svizzera: le istruzioni per la compilazione del quadro RW del modello UNICO

Con risoluzione del 16 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW di UNICO 2016. In particolare, nel documento di prassi, l’Agenzia precisa che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta va calcolato con riferimento alla data del costo di acquisto o di determinazione del valore di mercato delle medesime attività. Più precisamente nel caso in cui si utilizzi:

  • il costo di acquisto si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione;
  • il valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

(Nella fattispecie, il contribuente in possesso dell’atto d’acquisto di un immobile ubicato in Svizzera acquistato in data 6 dicembre 1996, dovrà dichiarare nel quadro RW, il costo d’acquisto, espresso in franchi svizzeri, risultante dall’atto, riportando il controvalore in euro sulla base del cambio indicato nel decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1997 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1997).




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 90mila lettere per segnalare ai contribuenti possibili anomalie nei redditi 2012. Disponibile un’applicazione per il calcolo delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento

L’Agenzia invia 90mila nuove lettere con le informazioni utili per permettere ai contribuenti persone fisiche di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e pubblica sul proprio sito un “calcolatore” online gratuito, realizzato proprio per aiutarli a fruire delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso nell’ipotesi in cui abbiano ricevuto una comunicazione di promozione della compliance per l’anno d’imposta 2012. Grazie al nuovo strumento è già possibile calcolare con poche semplici operazioni le sanzioni e gli interessi derivanti dal ravvedimento per Irpef, addizionali e contributo di solidarietà.

Su questi due fronti si rinnova ancora una volta l’impegno dell’Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini. In ogni caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Agenzia per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Cosa contengono le lettere di compliance

Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni su alcuni redditi, che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013.

Le lettere rientrano nel nuovo approccio taxpayer friendly, che consiste nel sottoporre al contribuente eventuali errori o dimenticanze per permettergli di verificarle prima che venga emesso l’avviso di accertamento.

Nella tabella seguente vengono descritti alcuni esempi di incroci di informazioni che hanno fatto emergere delle anomalie.

 

Redditi che non risultano dichiarati Fonte informazione che ha consentito l’incrocio
Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge Modello 730 o Modello Unico presentato dall’ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale) Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

Il percorso delle comunicazioni

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.

Cosa fare e chi contattare

Se il contribuente ammette i propri errori, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.

Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con operatore > comunicazione accertamento”.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Tutti gli step per ravvedersi

Grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che riceveranno la lettera potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Per le tipologie di anomalie indicate nella tabella riportata sopra, è possibile fruire della sanzione ridotta pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90% – prevista in caso di infedele dichiarazione).

Proprio per agevolare il contribuente nel calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti l’Agenzia mette a disposizione da oggi sul proprio sito un programma di ausilio gratuito denominato “Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento”. Lo strumento è raggiungibile online al seguente percorso: home – servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione. L’applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni prodromiche”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016)




Operazioni intercorse con Paesi black list nel periodo d’imposta 2015. Le Entrate specificano per quali Paesi vige l’obbligo di comunicazione

Per l’individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

 È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una Faq, disponibile sul proprio sito internet nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list.

 La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi black list. In vista dell’approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2016, i soggetti IVA potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016)

 Faq – Comunicazioni da parte di soggetti IVA per operazioni con Paesi Black list

 1. Faq del 14 settembre 2016

La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 142 a 147 delle legge n. 208 del 2015) ha modificato la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi Black list. In vista dell’approssimarsi del termine fissato al 20 settembre 2016 per l’invio della comunicazione annuale prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 2010, tenuto conto delle predette modifiche come vanno individuati i Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione?

 Per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015, considerato che la modifica introdotta con la legge di stabilità decorre dal 1° gennaio 2016, occorre far riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai Decreti Ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010: «CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011: «CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015: «RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014: «SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2016

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Commenti

Ancora una conferma da parte della Corte di Cassazione. In IRAP niente automatismi  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

Paradisi fiscali
Disposizioni antielusive

Modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati e ampliamento della disciplina del credito d’imposta estero. Il vademecum delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 agosto 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Società controllate estere (Controlled Foreign Companies – CFC) – Criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata – Società estere collegate – Trattamento degli utili provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) – Esimenti per disapplicare la normativa CFC – Istanze di interpello da presentare per la disapplicazione della disciplina CFC, di cui all’art. 167 TUIR – Adempimenti dichiarativi UNICO 2016 – Nuovo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi – Integrazione della istruzioni Mod. FC e RM – Disciplina del credito d’imposta estero – Fruizione del credito d’imposta estero per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito/investimento effettuato all’estero – Artt. 3, 8, 10 e 15, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Art. 1, commi 142-144, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 165 e 167, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenziadelle Entrate
Effetti sulla contribuzione previdenziale

Effetti sulla contribuzione previdenziale dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria. Il ravvedimento anche per la definizione di PVC non riduce le sanzioni INPS

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 140 del 2 agosto 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Rilevanza – Adempimento spontaneo (Ravvedimento) per la correzione di violazioni riguardanti la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomi – Definizione precontenziosa (Reclamo/Mediazione, Accertamento con adesione, Acquiescenza) di accertamenti di maggiore reddito – Definizione in sede contenziosa (Conciliazione giudiziale, Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti) di controversie riguardanti accertamenti di maggiore reddito – Diversa rilevanza ai fini sanzionatori INPS – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462»

 

Legislazione

D.L. “Enti Locali”
Riammissione alla rateizzazione

Gli interventi per il ripristino delle rateizzazioni scadute con Equitalia e Agenzia delle Entrate, sul bollo per le auto in leasing e per la proroga delle concessioni demaniali

Le misure fiscali urgenti del decreto-legge “Enti Locali”

Il testo del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» coordinato con le norme richiamate o modificate»

 

Scambio di informazioni
Nuova white list

Il nuovo elenco degli Stati c.d. white list. Fra i Paesi aggiunti Svizzera, Arabia Saudita, Liechtenstein, Hong Kong, Taiwan, Libano e Isole Vergini Britanniche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016: «Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.”.»

 

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Il MEF presenta una serie di proposte per il superamento degli studi di settore. Indicatori di affidabilità/compliance manderanno in pensione la congruità

Un indice di affidabilità/compliance del contribuente consentirà il superamento degli studi di settore e l’abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. Nella proposta del Mef il nuovo strumento per il contrasto alla evasione fornirà, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

  • gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
  • invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
  • il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
  • il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
  • una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.

Per saperne di più

Link  alla Presentazione – Studi di settore, e(ri)voluzione dell’istituto




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2016

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Approvate le modalità di utilizzo e di trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017”  di Enrico Molteni

 

Le condizioni necessarie per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/73  di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Responsabilità degli amministratori e liquidatori
ex
art. 36 del D.P.R. 602/73

La responsabilità del liquidatore può essere affermata solo se i crediti fatti valere dall’erario nei suoi confronti sono stati previamente iscritti a ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8334 del 27 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci – Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Onere della prova • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci – Responsabilità sussidiaria dei liquidatori – Individuazione del momento rilevante ai fini della individuazione della responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento di imposte – Momento in cui è stato redatto il bilancio ed è stata presentata la dichiarazione dei redditi – Fondamento – Momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta – Esclusione»

 

IRAP – Tassazione dei professionisti, dell’attività ausiliarie
del commercio e ditte individuali

Impresa familiare: il collaboratore con mansioni esecutive da solo non integra il presupposto impositivo IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Imprenditore familiare – Imprenditori individuali che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (attività d’impresa di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani e commercianti) – Assoggettabilità – Fondamento – Condizioni – Familiari collaboratori – Collaboratore che non svolgono solo mansioni di segreteria o meramente esecutive – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza che esclude l’assoggettamento ad IRAP sulle mansioni esecutive o meno del collaboratore – Necessità della valutazione “qualitativa” delle quote di partecipazione dei familiari collaboratori – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Sezione III Penale

Reato di omesso versamento di ritenute certificate
Incidenza dei presupposti limitativi della responsabilità dei liquidatori ex art. 36 D.P.R. 602/1973

Responsabilità penale del liquidatore per l’omesso versamento di ritenute. Necessaria la verifica se la condotta ascritta all’indagato abbia o meno travalicato i limiti posti dall’art. 36 D.P.R. n. 602/1973

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 21987 del 26 maggio 2016: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Misure cautelari – Reali – Sequestro preventivo – Oggetto – Confisca per equivalente – Soggetto destinatario della misura – Liquidatore – Strumenti di tutela -Società in liquidazione – Mancato versamento – Mero inadempimento fiscale – Insufficienza – Rilevanza del patrimonio della società rispetto all’obbligo tributario con riferimento alle disposizione dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973 – Conseguenze – Ammissibilità del sequestro sui beni del liquidatore solo qualora si dimostri la sua responsabilità diretta ai sensi dell’art. 36 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, per aver distratto l’attivo societario dal pagamento delle imposte ed averlo utilizzato ad altri scopi – Art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Accertamenti e controlli diritti – Garanzie del contribuente

Dopo la C.T.R. della Toscana anche la C.T.P. di Siracusa dubita della legittimità costituzionale della mancata previsione di un contraddittorio anteriore all’emissione di un accertamento “a tavolino”

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione V – Ordinanza n. 565 del 17 giugno 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell’Amministrazione finanziaria (accertamento cd. “a tavolino”) – Tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) – Applicazione generalizzata del cd. Contraddittorio endoprocedimentale – Applicabilità – Esclusione – Raccordo tra il diritto interno e quello europeo – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata degli artt. 32, 39, 41-bis D.P.R. 600/1973 e 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l’obbligo assunto con l’adesione alla Convenzione EDU – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata degli artt. 32, 39, 41-bis DPR 600/1973 e 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione»

 

Prassi

Detrazione spese per interventi di recupero de lpatrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 luglio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Destinatari dell’agevolazione – Spese sostenute dal convivente “more uxorio” – Applicabilità – Condizioni – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/ 12/1986, n. 917 – L. 20/05/2016, n. 76»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

Le istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

 

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie

Le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie 2016 necessarie anche per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016: «Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016»

 

Le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute da parte delle strutture autorizzate (ancorché non accreditate con il SSN)

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2016: «Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016)»

 

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Il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”

Esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa.

Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.

Imposte dirette e IVA

Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da IVA. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.

Niente oneri da sostituto d’imposta

Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 settembre 2016)




Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (D.L. n. 113/2016 conv., con mod. L. 160/2016). La richiesta entro il 20 ottobre 2016

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Le condizioni:

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale WEB di Equitalia (http://www.gruppoequitalia.it/):

Di seguito i link:

(Art. 13 – bis comma 1, D.L. n. 113/2016 convertito con L. n.160/2016)




Sisma nel Centro Italia: firmato il decreto per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

A partire dal 24 agosto 2016 sono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche) che sono residenti o operano nei comuni colpiti dal terremoto che ha interessato il Centro Italia. La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto di sospensione, che indica l’elenco dei Comuni delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Umbria in cui si applica la misura. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come prassi, il decreto prevede anche un termine per la ripresa dei versamenti (20 dicembre 2016).

ELENCO DEI COMUNI

MARCHE

1. Acquasanta Terme (AP)

2. Arquata del Tronto (AP)

3. Montefortino (FM)

4. Montegallo (AP)

5. S. Montemonaco (AP)

ABRUZZO

1. Montereale (AQ)

2. Capitignano (AQ)

3. Campotosto (AQ)

4. Valle Castellana (TE)

5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO

1. Accumoli (RI)

2. Amatrice (RI)

3. Cittareale (RI)

UMBRIA

1. Cascia (PG)

2. Monteleone di Spoleto (PG)

3. Norcia (PG)

4. Preci (PG)

Con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ai quali si applica la sospensione.




L’Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre. Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell’ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2016

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Commenti

Correzione della dichiarazione dei redditi: ulteriori conferme dell’utilizzabilità della procedura degli “errori contabili” anche per altri errori commessi a sfavore dal contribuente  di Elia Orsi

 

La comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un PVC conferma la piena vigenza dell’art. 24 della L. n. 4/1929  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

Strumenti presuntivi di accertamento: lo studio di settore più evoluto è in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14899 del 20 luglio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Unitarietà del sistema – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Progressivo affinamento degli strumenti di accertamento – Conseguenze – Applicazione retroattiva dello strumento più recente – Ammissibilità – Art. 3, commi da 181 a 189, L. 28/12/1995, n. 549 – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146»

 

Prassi

Agevolazioni fiscali
Integrazione di UNICO in
relazione al giudizio di cumulabilità

C.d. detassazione per investimenti ambientali: effetti immediati della possibile cumulabilità con altre agevolazioni solo entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva. Dopo solo richieste di rimborso

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 20 luglio 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – DICHIARAZIONI FISCALI – Agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” – Cumulo con altre agevolazioni non fiscali – Cumulabilità con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energia” – Possibilità di correggere la dichiarazione dei redditi con riferimento agli effetti della possibile cumulabilità con altre agevolazioni di carattere non fiscale – Dichiarazione integrativa a favore al fine di avvalersi dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” in caso di cumulabilità – Possibilità – Oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo – Solo istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Rimborsi IVA
Esonero dalla presentazione della garanzia

Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Focus sulle richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 22 luglio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi IVA – Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e n. 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia – Società di comodo – Società non operative – Società in perdita sistematica -Richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica – Art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724 – Art. 23 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 69 del R.D. 18/11/1923, n. 2440»

 

Legislazione

Ravvedimento operoso
“Definizione” dei PVC

Approvata la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un PVC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali»

 

Modulistica 2016
Studi di Settore – Modello Unico 2016

Modelli comunicazione dati 2016

Modelli per la comunicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2015: istruzioni parte generale e parte relativa ai quadri contabili A, F, G, T, X e V, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche

 

  • Parte Generale
  • Quadro A – Personale addetto all’attività – Tipologia 1
  • Quadro A – Personale addetto all’attività – Tipologia 2
  • Quadro F – Elementi contabili – Tipologia 1
  • Quadro F – Elementi contabili – Tipologia 2
  • Quadro G – Elementi contabili
  • Quadro T – Congiuntura economica
  • Quadro V – Ulteriori dati specifici
  • Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16428/2016: «Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015»

 

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Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)




Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio. Con la risoluzione n. 64/E 28 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori. La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi. (Cfr. Comunicato stampa del 28 luglio 2016)




Modelli 770: ufficiale la proroga al 15 settembre 2016

I sostituti d’imposta avranno più tempo per inviare i modelli 770 all’Agenzia delle Entrate. Il termine slitta, infatti, dal 22 agosto al 15 settembre 2016. La proroga è prevista in un D.P.C.M. del 26 luglio 2016 (di seguito riportato), proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti.

Il testo del provvedimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2016

Differimento di termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno 2015.  (In Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 176 del 29 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

 Visto, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

 Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con i quali sono stati approvati, con le relative istruzioni, il modello 770/2016 Semplificato e il modello 770/2016 Ordinario, relativi all’anno 2015;

 Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

 Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

 Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

 Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2016 relativa all’anno 2015

 1. La dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2015, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 settembre 2016.

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti

Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Padoan




C’è tempo fino a settembre per consegnare i documenti dei controlli formali relativi alle dichiarazioni 2014 e per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013: c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L’Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di comunicazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno e primi giorni di luglio:

  • relative ai soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro per il periodo d’imposta 2011;
  • relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2012;
  • relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2012- 2014;
  • rilevate a seguito di attività istruttoria esterna.

Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

Chiarimenti al Fisco: tutti i canali dedicati

Gli invii delle comunicazioni preventive del Fisco, che mirano a informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie, sono stati programmati in ragione delle caratteristiche quali/quantitative dei destinatari. Ampio il ventaglio di canali a disposizione per interagire con il Fisco: a seconda della tipologia di alert ricevuto, i contribuenti possono richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via mail, per telefono o con le specifiche modalità indicate nelle comunicazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 luglio 2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2016

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Commenti

Nel giudizio di ottemperanza non basta la semplice volontà di erogare gli importi dovuti  di Salvatore Servidio

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili (SS.UU.)

Società consortile
Effetti fiscali del “ribaltamento” di costi e ricavi

Il consorzio può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Sul “ribaltamento” integrale o parziale di ricavi e costi tra consorzio e consorziate è solo una questione di prove

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016: «CONSORZI – Società consortile – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rapporti con i consorziati – Effetti fiscali del “ribaltamento” di costi e ricavi – Differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato al consorzio – Configurabilità quali ricavi non fatturati – Accertamento di merito – Onere probatorio – Artt. dal 2602 al 2615-ter e 2697 c.c. – Artt. 3 e 13, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 4, della L. 21/05/1981, n. 240 – Art. 18, della L. 05/10/1991, n. 317»

 

Sezioni Civili Tributarie

Giudizio di ottemperanza dinanzi a commissioni tributarie

Giudizio di ottemperanza per mancato rimborso: estinzione del giudizio solo con provvedimenti per l’effettiva restituzione delle somme

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 13382 del 30 giugno 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Giudizio di ottemperanza dinanzi a commissioni tributarie – Art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Poteri del giudice – Limiti – Art. 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Ambito – Controllo della sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell’azione – Inclusione – Presupposti del giudizio di ottemperanza – Individuazione -Puntualità e precisione del comando contenuto nel giudicato – Necessità – Esclusione – Art. 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Contenuto della sentenza
Vizi motivazionali

Sindacato di legittimità sulla motivazione. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 8767 del 3 maggio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del D.L. n. 83 del 2012 – Portata – Sindacato di legittimità sulla motivazione – Riduzione al “minimo costituzionale” – Fondamento – Conseguenze – Art. 111 Cost. – Art. 12 Preleggi – Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – Art. 54, del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012, n. 134»

 

Obbligo della motivazione della sentenza: nessuna dispensa dai risultati degli studi di settore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14410 del 14 luglio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Contenente espressioni apodittiche e generiche in ordine all’operato dell’Ufficio – Carenza/omissione di motivazione – Fondamento – Conseguenze – Nullità della sentenza per motivazione apparente – Fattispecie – Decisione sulla fondatezza di un accertamento basato sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132, comma 2, n. 4 e art. 360, n. 4 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Vizi di motivazione – Contenuto della sentenza – Mancanza della motivazione (Motivazione apparente) – Violazione di legge – Requisiti – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360, n. 4 c.p.c.»

 

Tassazione Separata
Invio avviso bonario

Nulla la cartella ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 se il Fisco non comunica al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12927 del 22 giugno 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Invio comunicazioni al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell’imposta dovuta sui redditi soggetti tassazione separata percepiti – Obbligatorietà – Inosservanza – Nullità dell’iscrizione – Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione – Irrilevanza – Art. 1, comma 412, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Ritrattabilità della dichiarazione IRAP

Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamentodella relativa imposta: in sede di opposizione alla cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 emendabile e ritrattabile la dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta – Procedura ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omissione del versamento dell’IRAP – Motivazione dell’omissione – Non assoggettamento ad IRAP dei redditi professionali relativi all’attività per mancanza dell’autonoma organizzazione – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie – Indicazione dell’imposta nel modello di dichiarazione dell’IRAP – Automatica fonte dell’imposta ovvero riconoscimento dell’esistenza incontestabile del presupposto d’imposta – Esclusione – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica
Sanzioni per gli intermediari

Ritardato invio telematico di più dichiarazioni dei redditi: il cumulo giuridico riduce da euro 34.056 a 654 le sanzioni ex art. 7-bis D.Lgs. n. 241/1997

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione XXVIII – Sentenza n. 1558 del 29 marzo 2016: «SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Tardiva presentazione nei termini di 66 dichiarazioni dei redditi (meno di due ore dalla scadenza del termine di trasmissione) – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo delle violazioni formali Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Prassi

Coop sociali
Aliquota IVA del 5%

Prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali. IVA al 5 per cento anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 15 luglio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni sociali, sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi – Applicazione della nuova aliquota del 5 per cento – Ambito di applicazione – Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio – Tabella A, parte seconda bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 1, commi da 960 a 963 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)»

 

Abuso del diritto
Operazioni straordinarie

Abuso del diritto nella pratica notarile: rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie

Studio n. 56-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari l’8 aprile 2016 – Approvato dal CNN il 26 maggio 2016

 

Legislazione

Legge europea 2015-2016

Il testo della Legge 7 luglio 2016, n. 122, recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016», coordinata con le norme richiamate o modificate

 

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Mutui garantiti concessi dalle banche sulla base della Convenzione ABI-CDP a giovani coppie, famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili. L’esenzione da bollo e registro si estende al cliente finale

Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. Con la risoluzione n. 61 E del 25 Luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 5, comma 24, del D.L. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime ed i beneficiari finali del prestito.

In che consiste l’agevolazione

Il D.L. 269/2003 prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le giovani coppie, le famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili. Per questa tipologia di finanziamenti è prevista l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

I chiarimenti delle Entrate

Il documento di prassi ha precisato che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti e la banca intermediaria, che con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 luglio 2016)




Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate. L’opzione entro il 1° agosto 2016

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016 che detta le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (D.L. n. 59/2016). La novità riguarda le attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte.

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 22 luglio 2016, inoltre, l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio. Infine, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 22 luglio 2016, istituisce il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone.

Chi può esercitare l’opzione

Come ricorda la circolare l’opzione prevista dall’art. 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119» puo essere esercitata da quelle imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Tali imprese possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010 con riferimento alle DTA di tipo 2, al ricorrere delle condizioni ivi previste. Come chiarito anche dalla relazione illustrativa “la misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l’opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza”.

Come esercitare l’opzione

La scelta di confermare l’opzione è irrevocabile e va esercitata entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica) con il versamento del canone annuo oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente. L’elenco degli indirizzi di Posta elettronica certificata è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Uffici+e+Pec/Posta+elettronica+certificata+-+Entrate/.

Il canone annuo è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap e sarà dovuto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

I passi da seguire per calcolare il canone

L’aliquota per determinare il canone annuo corrisponde all’1,5 per cento della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni. In caso di base imponibile negativa o nulla, ovvero di imposte versate superiori o equivalenti all’ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto.

Cosa fare in caso di consolidato

Il provvedimento (prot. n. 117661/2016) disciplina il caso di imprese appartenenti a un consolidato nazionale. In particolare, per le imprese aderenti al regime di consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate. Invece, nel caso di imprese che non abbiano ancora esercitato l’opzione ed entrino in un consolidato nazionale in cui un’impresa lo ha fatto, la scelta si intende effettuata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato, a partire dal periodo di imposta in cui quest’ultimo è efficace. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016)

Per saperne di più:

Il provvedimento che disciplina le modalità di esercizio dell’opzione e di determinazione e versamento del canone annuo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016, recante: «Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Disposizioni attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119».–(Pubblicato il 22/07/2016 nel sito dell’Agenzia delle entrate)

I chiarimenti sulla disciplina dell’opzione per mantenere la trasformazione in crediti d’imposta delle cosiddette DTA di tipo 2 (attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 22 luglio 2016, con oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE -Imposte anticipate nei bilanci – Attività fiscali differite (DTA) – Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 – Disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

Il codice tributo per versare il canone per l’opzione del mantenimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 22 luglio 2016, con oggetto:RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, del canone dovuto in caso di opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119




Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia

Rimborsi IVA, l’Agenzia fa il punto alla luce delle ultime novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, n. 23/2014. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 22 luglio 2016 fornisce chiarimenti sulla possibilità di erogare rimborsi IVA senza la presentazione della garanzia, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica; sull’applicabilità ai rimborsi IVA dell’istituto del fermo amministrativo; sull’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.

Quando il rimborso non si blocca

Se il contribuente non paga le rate successive alla prima relative a un accertamento con adesione, a un’acquiescenza, a una conciliazione giudiziale o a un reclamo/mediazione, queste non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA. Il rimborso, invece, viene sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si considerano, inoltre, carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione. Infine, le rate non ancora pagate, relative agli avvisi di liquidazione delle dichiarazione di successione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione. Stesso discorso vale per le rate di una cartella di pagamento non ancora versate.

Quando la garanzia è obbligatoria

Per semplificare l’erogazione dei rimborsi IVA è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. L’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto – è idonea, comunque, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, che, dunque, potrà essere ottenuto. Pertanto, deve intendersi superata l’indicazione fornita nella circolare n. 32/E del 2014, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell’avvenuta notificazione dell’atto nei due anni precedenti – salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato – fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale. La garanzia resta, inoltre, obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.

Richieste di rimborso presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Per quanto riguarda le richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica, il documento di prassi chiarisce, anche alla luce delle recenti modifiche normative, che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli. In particolare, se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica e, se l’interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato. Se la società, invece, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi. (cfr. comunicato stampa del 22 luglio 2016)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Inoltre, con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 l’Agenzia ha fornito delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.




In arrivo gli inviti a regolarizzare i PVC

Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme tributarie sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l’anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l’invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.

La comunicazione del Fisco è finalizzata a “ricordare”, ai contribuenti destinatari di un processo verbale, la possibilità di regolarizzare le violazioni constatate ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1529), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando ad esempio una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione. Questo è quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016.

Tale regolarizzazione potrà essere posta in essere, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento per le violazioni constatate nel PVC. Si ricorda, che l’ipotesi di regolarizzazione “consigliata” nel punto 5.1 del provvedimento, utilizzabile a prescindere da un apposito invito dell’ Agenzia delle Entrate e che consente di sopportare sanzioni ridotte anche dopo la verbalizzate delle violazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 4/1929, ha l’inconveniente che la riduzione delle sanzioni è sempre ad un quinto del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione dell’infrazione.




Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Iva al 5% anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72

Aliquota IVA al 5 per cento per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e IVA ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono queste le misure previste nei commi 960, 962 e 963 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2302), per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31 dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016. In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate:

– all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;

– al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;

– all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. “A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA”. (Precisazione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016).

In ordine ai destinatari delle prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso D.P.R., sono quelle «degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può, invece, farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.




Precompilata “fai da te”. C’è tempo fino al 22 luglio 2016. Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio 2016, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione.

La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo:

http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.

Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service

Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online

È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.

All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2016)