Le misure urgenti contenute “Manovra di primavera”

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Il Consiglio dei ministri del 11 Aprile 2017, ha approvato un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Split Payment

Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode)

Vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni sono effettuare senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

Giochi

Si prevede l’aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. “videolotteries” o VLT.

Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari

Si prevede un contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari per 10 milioni di euro per l’anno 2017 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

La disposizione prevede un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario per 110 mln per l’anno 2017 e per 80 mln annui a decorrere dall’anno 2018 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, prevede 100 mln per l’anno 2017 per la manutenzione delle strade.

Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza pubblica.

Attribuzione quota investimenti Regioni

Si prevede, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, l’attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Trasporto pubblico locale

Si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale (4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 % all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti della PA.

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

Si consente, in via sperimentale, l’accesso diretto all’Agenzia Italiana del Farmaco ai flussi informativi di monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, ai dati della ricetta dematerializzata farmaceutica presente nel sistema Tessera Sanitaria e ai dati della fatturazione elettronica relativa ai medicinali.

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.

Innalzamento turn over e disposizioni personale Province

Le norme incrementa dal 25 al 75 la percentuale di turn over del personale anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Inoltre, eleva al 90% il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Fondo per l’accelerazione della ricostruzione e zona franca

È istituito un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione.

Tra le misure viene istituita una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in favore delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della stessa zona franca e che abbiano subito una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Tali imprese possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti “de minimis”.

MISURE PER LO SVILUPPO

Si prevedono infine talune misure per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture, tra cui:

  • il potenziamento degli incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity crowfunding);
  • l’estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative;
  • norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici;
  • misure per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ed il rinnovo del materiale rotabile;
  • l’adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali;
  • il contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall’Enav negli aeroporti a basso traffico;
  • l’allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida Ocse;
  • disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022” e per quello delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021.



Ufficializzati i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

Ufficializzati i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, dell’IVA da parte del gestore del deposito IVA, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati – Confermato il novero dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2017, al fine di tener conto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche, modificato il riferimento temporale dei dati dichiarativi che i soggetti deleganti devono indicare nella richiesta per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente delegante. Per il resto confermate le disposizioni previgenti del provvedimento dell’11 aprile 2016. (Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n.69483)




Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il “tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Le Pubbliche Amministrazioni e quelle autonome non devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) relative all’anno 2016.

È quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi. Il documento esclude dalla comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio, per importi fino a 3mila euro al netto dell’IVA, e quelle dei tour operator, per importi inferiori ai 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Il provvedimento si inserisce in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, evitando ulteriori incombenze a carico degli enti pubblici, e recepisce le richieste dei tour operator e dei commercianti al dettaglio, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti, tenuto conto delle difficoltà che sono state segnalate dalle associazioni di categoria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6  aprile 2017)

 




Studi di settore: pronto il software Gerico 2017. Parere positivo ai correttivi anticrisi

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati IVA e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.

Cinque correttivi per la crisi

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

– correttivi congiunturali di settore

– correttivi congiunturali territoriali

– correttivi congiunturali individuali

– interventi relativi all’analisi di normalità economica

– interventi relativi all’analisi di coerenza economica

In linea Gerico e Parametri

I software Gerico e Parametri 2017 sono in linea con netto anticipo rispetto agli anni passati. È, infatti, già pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è online sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017.

Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2017.

Gerico 2017 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione di oggi, e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016. Il software consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017)

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2017 (versione 1.0.0 del 4 aprile 2017)




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Regime fiscale per i lavoratori “impatriati”, scadenza al 2 maggio 2017. In un provvedimento delle Entrate le modalità di esercizio dell’opzione

Più tempo per i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, per accedere al regime fiscale speciale previsto dal D.Lgs n. 147/2015. Infatti, potranno optare fino al 30 aprile 2017 (termine festivo, prorogato al 2 maggio 2017) per la misura agevolativa che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef, del 30% per l’anno di imposta 2016, e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi. Questi i principali chiarimenti contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi.

Come cambia l’agevolazione

Il D.Lgs n. 147/2015 ha introdotto un regime ad hoc per i lavoratori “impatriati” in base al quale, dall’anno di imposta 2016, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, può concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. La legge di bilancio 2017 ha modificato questa percentuale, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

L’esercizio dell’opzione slitta al 2 maggio

Per i lavoratori dipendenti di cui alla legge n. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il decreto “milleproroghe” ha posticipato il termine al 30 aprile 2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio. Per accedere all’agevolazione, irrevocabile, i lavoratori dovranno presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L’istanza dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020.

In particolare, per l’anno 2016, i lavoratori che esercitano la scelta fruiscono del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%. Per l’anno di imposta 2017, l’agevolazione del 50% è applicata dal datore di lavoro; nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 2017)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2017, prot. n. 64188, recante: «Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall’articolo 3, comma 3-novies del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244».




Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Super e iper ammortamento a confronto sulla base del risparmio fiscale

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto IRES per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:

Ammortamento ordinario Super ammortamento (maggiorazione 40%) Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 336.000 600.000
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) 760.000 664.000 400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento 9,60%

(760.000 – 664.000)/1.000.00036,00%

(760.000 – 400.000)/1.000.000

Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.

Cos’è il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0.

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.

Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Oltre che alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Con il documento di prassi pubblicato, le principali misure del Piano nazionale Industria 4.0 sono pienamente operative e tutti i passaggi implementativi sono conclusi, così da assicurare un orizzonte di certezze nella pianificazione degli investimenti e garantire la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017)

Link alla Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 del 30 marzo 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Bonus videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

L’agevolazione per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell’importo richiesto. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che individua la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016 relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è “6874”, istituito con la risoluzione n. 42/E pubblicata oggi, che deve essere inserito nella sezione “erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

I controlli del Fisco

L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato. L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017)

Link ai documenti richiamati in comunicato

(Link al sito dell’Agenzia delle Entrate)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante alle persone fisiche che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (risoluzione n. 42 del 30 marzo 2017) – pdf

Credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 (provvedimento del 30 marzo 2017) – pdf




Rottamazione: in Gazzetta il decreto legge che proroga al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, il decreto legge, approvato nel Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, che proroga i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Di seguito il testo del provvedimento urgente.

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2017, n. 36

Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi

affidati agli agenti della riscossione.

 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine di consentire di prorogare i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la prevista dichiarazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di definizione agevolata

 1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addi’ 27 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Per saperne di più:

 “Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti – n. 824 del 24 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015»




Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione

Diffuse dall’Agenzia delle entratele regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal D.Lgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I termini per l’invio

 

Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi:

 

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime  
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 D.L. n. 78/2010) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 127/2016) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. n. 78/2010) 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

(Cfr., comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017)

 




Spesometro, P.A. esonerate anche per il 2016. Per commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3mila euro

È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.

Ok anche alla trasmissione unica

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017

Il D.L .193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016.  Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017)




Rottamazione: al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Approvato un decreto legge che proroga i termini per la presentazione dei Modello DA1

I contribuenti hanno tempo fino al 21 aprile 2017 per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dall’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964). Il nuovo e più ampio termine è contenuto in un decreto legge, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, approvato nel Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2016

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Commenti

Modalità di utilizzo delle perdite pregresse e di periodo nei Modelli Redditi 2017

di Li Causi Nicolò e Debora Ricco

 

Sentenze favorevoli ai contribuenti: immediata esecutività dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto Mef

di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali

Notifica a mezzo PEC degli atti dell’ADR:
conformità e prova al vaglio delle C.T.

È nulla la notifica via Pec della cartella di pagamento disconosciuta priva della attestazione di conformità

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXVIII – Sentenza n. 19498 del 18 novembre 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 – Notifica della cartella di pagamento – Presupposto per la misura cautelare – Prova della notifica – Necessità – Notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento presupposto – Disconoscimento da parte del contribuente ex comma 2, art. 23 D.Lgs. n. 82/2005 – Nullità della notifica a mezzo PEC in mancanza dell’attestazione di conformità – Conseguenze – Nullità del fermo amministrativo impugnato – Artt. 26 e 86, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 23 e 48, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale, CAD)»

 

Illegittima la cartella di pagamento allegata alla PEC in formato .pdf

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione I – Sentenza n. 1023 del 3 febbraio 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 23 marzo 2016 – Formato digitale del file telematico della cartella di pagamento in .pdf – Mancata attestazione della conformità della cartella notificata all’originale – Copia informatica priva di attestato di conformità – Conseguenze – Illegittimità – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificato dall’art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 11/02/2005, n. 68 – Artt. 20, 21, e 71 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 nel testo prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 26/08/2016, n. 179»

 

Nulla l’intimazione di pagamento notificata via Pec se la perizia del contribuente, non contestata, conferma la non conformità tecnica della trasmissione

Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Sezione I – Sentenza n. 100 del 10 febbraio 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Notifica – Procedimento – Notifica tramite PEC – Atti dell’agente della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento (fermo amministrativo, iscrizione d’ipoteca, intimazione di pagamento e comunicazioni equiparate) – Istruzione del processo – Acquisizione di elementi conoscitivi tecnici – Perizia – Relazione tecnica di parte che attesta che la notifica via PEC non aveva garantito al documento informatico sia l’univocità e l’immodificabilità prevista dalla disciplina vigente al momento dalla trasmissione, sia l’attestazione di conformità e una valida firma digitale – Non contestazione delle conclusioni della relazione tecnica da parte di Equitalia – Conseguenze – Nullità dell’intimazione di pagamento impugnata – Artt. 26 e 50, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 115 c.p.c.»

 

Attività di controllo e verifica
Obbligo di
consegna del processo verbale di constatazione

PVC e contraddittorio per accertamenti da verifiche presso terzi o “a tavolino”: la mancanza travolge anche le imposte sui redditi recuperate se c’è un collegamento strutturale con l’IVA

Commissione Tributaria Provinciale di Parma – Sezione I – Sentenza n. 23 del 19 gennaio 2017: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Controllo “incrociato’’ o “a tavolino” – Redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Contraddittorio endoprocedimentale – Rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 12 L 212/2000 – Tributi “armonizzati” (IVA) – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Invalidità del provvedimento conclusivo – Onere del contribuente di prospettare in concreto le ragioni che “avrebbero potuto comportare un risultato diverso” – Necessità – Prospettazione nel ricorso dell’impossibilità di aderire ad istituti deflativi del contenzioso con conseguente esclusione dal beneficio della riduzione delle sanzioni – Sufficienza – Conseguenze – Nullità dell’accertamento emesso senza il preventivo rilascio del PVC o di un verbale di conclusione istruttoria – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – 633/1972 – Art. 5-bis, D.Lgs. del 19/06/1997, n. 218, nel testo vigente al 01.01.2015 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Obbligo della redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Esclusione – Obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati – Esclusione – Controllo “incrociato” non verbalizzato al contribuente – Collegamento strutturale tra gli elementi motivazionali e di prova ai fini del recupero dell’IVA con quelli ai fini delle imposte sui redditi – Conseguenze – L’annullamento dell’avviso ai fini IVA determina l’illegittimità dello stesso anche ai fini delle altre imposte (IREF, IRES, IRAP)»

 

Legislazione

Contenzioso tributario
Processo tributario telematico

Nel 2017 processo tributario telematico in tutto il territorio nazionale

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

 

Toscana e Lazio. Debutta il pagamento telematico (pagoPA) del contributo unificato nel processo tributario

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2016

Invariata per l’anno 2016 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 23 dicembre 2016: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali ai fini della detrazione dell’imposta lorda – anno 2016. (Decreto n. 993)»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata”

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2017, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2016

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 gennaio 2017: «Proroga dell’innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina»

 

Depositi IVA
Garanzia per l’estrazione dei
beni non comunitari

Prestazione della garanzia per l’estrazione dei beni, non comunitari,introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica. Definiti i contenuti, le modalità ed i casi di esclusione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017: «Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193»

 

Esecuzione provvisoria delle sentenze delle Commissioni tributarie
a favore del contribuente

Esecutività delle sentenze pro-contribuente: il decreto sulle garanzie

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2017, n. 22: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»

 

Notifica degli atti impositivi dell’Agenzia delle entrate

Soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata: il modello per consentire all’Agenzia delle Entrate la notifica degli atti impositivi via PEC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017, prot. n. 44027/2017: «Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Istruzioni al modello di dichiarazione 730/2017
Errata-corrige

Aggiornamento delle istruzioni al Modello 730/2017

Comunicato (errata-corrige) del 10 marzo 2017 (Relativo alle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2017)

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2016

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Dal raccordo tra TUIR. e norme sul bilancio alla reintroduzione del modello INTRA-2 per segnalare acquisti di beni e servizi da soggetti UE.

La sintesi delle disposizioni fiscali del “Milleproroghe” convertito

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: la documentazione falsa deve preesistere alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 7941 del 20 febbraio 2017: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Falsità ideologica o materiale – Reato – Configurabilità • PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Presupposti – Registrazione in contabilità ed inserimento nella dichiarazione d’imposta – Necessità di entrambe le condotte – Art. 2, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -Inserimento nella dichiarazione – Utilizzazione delle fatture – Differenze – Conseguenze – Documenti “falsi” formati successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi – Configurabilità del reato – Esclusione – Necessità che la documentazione fiscale falsa preesista alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata – Fondamento • PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Momento consumativo – Individuazione • MISURE CAUTELARI – Reali – Misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione per una pluralità di reati fiscali commessi in qualità di consulente fiscale (Commercialista) di una serie di imprenditori – Impugnazioni – Riesame – Mancata tempestiva proposizione – Preclusione dell’istanza di revoca – Esclusione»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Società di persone. Spetta la detrazione per il risparmio energetico anche per gli immobili affittati a terzi

Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione III – Sentenza n. 3697 del 19 dicembre 2016: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico su immobili esistenti – Detrazione del 55 per cento (ora 65%) prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici – Detrazioni per immobili relativi all’impresa – Lavori su immobile non direttamente impiegato dall’impresa per l’esercizio dell’attività – Interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili affittati da parte di società di locazione – Applicabilità dell’agevolazione – Imputabilità della detrazione ai singoli soci – Possibilità – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. 19/02/2007»

 

Tribunali:

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Pignoramenti in banca da Equitalia: la presentazione dell’istanza di rottamazione (modello DA1) sospende il procedimento ma non svincola le somme già pignorate

Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I – Ordinanza del 13 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Procedura di pignoramento dei conti correnti avviata da Equitalia – Presentazione dell’istanza definizione agevolata (modello DA1) – Effetti -Sospensione dell’esecuzione e intimazione ad istituto d credito, terzo pignorato, di non svincolare il conto corrente pignorato – Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Svincolo delle somme già pignorate – Esclusione – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Prassi

ROTTAMAZIONE DEI CARICHI
INCLUSI IN RUOLI AFFIDATI AGLI ADR

“Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

 

Legislazione

Decreto-Legge “Milleproroghe” convertito in Legge

Le misure del decreto-legge “Milleproroghe” di interesse per professionisti ed imprese

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Dati liquidazioni periodiche IVA: diffusa la bozza comunicazione. La prima trasmissione entro il 31 maggio 2017

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la Bozza del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1° dicembre 2016, n. 225. Naturalmente, diffuse anche la bozze delle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il modello raccoglie i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D. P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Quindi, il primo invio telematico dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017.

Obbligo di trasmissione anche per contribuenti IVA speciali

Nelle istruzioni al nuovo modello, (costituito dal frontespizio e dal quadro VP), chiarito che contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nell’IVA esigibile e nell’IVA detratta l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Le sanzioni applicabili

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).




Fatca. Un provvedimento delle Entrate definisce la scadenza per l’invio dei dati 2016

E’ il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno 2016. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi definisce la nuova scadenza di trasmissione delle informazioni e integra i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 e del 26 luglio 2016 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal Revenue Service statunitense a partire dall’1 gennaio 2017.

Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 3 maggio 2017, con termine al 31/05/2017; da quest’ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15/06/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca.

Cos’è il Fatca

L’accordo intergovernativo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), ratificato con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, ha l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale di cittadini e residenti statunitensi realizzata attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi, utilizzando lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati del provvedimento di oggi sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2015. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017)




Estrazione dei beni dal deposito IVA e garanzie del debitore dell’imposta

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: diffuso in bozza in modello dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Pubblicati in bozza modello e istruzioni della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Il modello definitivo sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si ricorda che per l’estrazione dei beni, non comunitari, introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica, l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 – come modificato dall’art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 – al comma 6, detta specifiche modalità per il versamento dell’IVA da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis. In particolare, il citato comma 6 prevede la prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono stati successivamente stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017. Il quale a sua volta rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità. Ed è proprio questo, il modello che Agenzia delle entrate ha diffuso in bozza nel  sito web.

Il modello dovrà essere presentato dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per attestare la sussitenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 23 febbraio 2017.

Come si legge nella bozza delle istruzioni, il modello è consegnato al gestore del deposito IVA – che procede alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate – all’atto della prima estrazione ed è valido per l’intero anno solare. Riguardo al contenuto, il modello contiene in sostanza la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Con l’avvertenza, che per quanto concerne i versamenti indicati nel requisito di cui alla lettera b), gli stessi si considerano eseguiti anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.




Abrogazione di norme su voucher e appalti pubblici: in Gazzetta il decreto

Voucher: Ministero del lavoro, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti» che sopprime l’istituto del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) dall’ordinamento giuridico e modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. In particolare:

  • l’articolo 1 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio e prevede un regime transitorio secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2017) nell’osservanza della disciplina abrogata. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato stampa del 21 marzo 2017 ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
  •  l’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, escludendo la possibilità di una diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva in relazione ai metodi e alle procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre non è più possibile per il committente imprenditore o datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di verificare l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all’azione esecutiva nei confronti del committente.
  • l’articolo 3 fissa l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

Possibile il ravvedimento per chi dimentica di presentare  la delega di pagamento a “zero”

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni

Nel documento di prassi, le Entrate ricordano che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

– 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

– 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

– 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione

– 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione

– 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione

– 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Intrastat: ripristinato l’obbligo per il 2017 delle comunicazioni dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici

 Comunicazioni relative ai modelli Intrastat

Nelle more della definizione del quadro giuridico relativo agli adempimenti in materia di Intrastat, per il mese di gennaio 2017 è stato precisato con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017 che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permaneva, ai soli fini statistici, a carico dei soli soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli.

Sulla base di tali precisazioni i contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo. Ferma restando la validità di tali indicazioni per il mese di gennaio 2017, si rileva che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, occorre far riferimento ad un mutato quadro giuridico. L’entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi.

Data la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla l. 19/2017, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.

In merito alle semplificazioni saranno sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate e sarà garantita tempestiva comunicazione delle semplificazioni previste al fine di rispettare le tempistiche necessarie per l’adeguamento delle procedure informatiche. (Così, comunicato stampa congiunto Entrate-Dogane  16 marzo 2017)




Accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni. La Voluntary importante opportunità per la regolarizzazione

L’Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.

Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard OCSE – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta. L’Accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Lo scambio automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali. (Così, comunicato stampa Mef n. 39 del 14 marzo 2017)

Link al testo dell’accordo con la Svizzera – in inglese




Via libera alla provvisoria esecuzione delle sentenze delle C.T. a favore del contribuente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»

Si ricorda che il decreto delegato di riforma n. 156 del 2015, ha apportato significative modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 546 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1888), relativo all’esecuzione delle sentenze tributarie. In particolare, l’attuazione del principio di delega della «immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie» (articolo 10, comma 1 lettera b), n. 10 della legge n. 23 del 2014) ha comportato, tra l’altro, la completa riscrittura dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 546, ora rubricato «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1890). Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata esecutività delle «sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente» e di «quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle opera-zioni catastali». Pertanto, in ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stata stabilita l’immediata esecutività della sentenza favorevole. Di conseguenza il contribuente, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Peraltro, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. Inoltre, il comma 1 dell’articolo 69 prevede, che il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso D.M. Mef, previsto dal comma 2 dell’art. 69, disciplinata l’idonea garanzia.

Vedi il anche il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e la circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.




“Rottamazione” dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia. Diffusa la prima circolare

È stata diramata oggi l’attesa circolare (la n. 2) con la quale vengono illustrati alcuni aspetti della “Definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia”. Procedimento che ha inizio (entro il 31 marzo 2017)  con la presentazione all’Agente della riscossione della dichiarazione del debitore di adesione alla procedura e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto. Ne dà notizia un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 8 marzo 2017, di seguito riprodotto.

Definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia e Riscossione Sicilia. In una circolare alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I contribuenti hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964).

La dichiarazione può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione. Nella circolare n. 2/E di oggi, l’Agenzia analizza alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate.

Quali debiti possono essere definiti

Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

Libertà di scelta su cosa definire

In base al D.L. n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.

Definibili i carichi contenenti solo sanzioni

Nel documento di prassi l’Agenzia risponde alle domande degli operatori in merito ai carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni. Anche questi carichi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo 2017.

Il perfezionamento della procedura

Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.

Carichi oggetto di giudizio

Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso. A questo proposito, il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 8 marzo 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




I chiarimenti sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA 2017 entro il 3 marzo

La compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), potrà essere effettuata già a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale sia stata presentata dopo il 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo 2017. Questa l’importante precisazione contenuta nella risoluzione 26 del 6 marzo 2017, conseguente al “comunicato legge” del 1° marzo scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a causa dei rallentamenti nelle reti di trasmissione registrati nell’ultimo giorno di febbraio, saranno considerati tempestivi i modelli per l’anno d’imposta 2016 pervenuti entro il 3 marzo 2017.

Link alla risoluzione del 6 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione annuale IVA 2017 – Adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA annuali entro il 3 marzo 2017

 




“Rottamazione” dei ruoli. Ulteriori 24 risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”
RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI
– Seconda parte – Marzo 2017

Quesito n. 1 (Cartelle rateizzate)

Salve, ho delle cartelle rateizzate, ma ad oggi, alcune rate non sono state pagate. I mancati pagamenti non comportano la decadenza dal beneficio. Volevo presentare richiesta di rottamazione su quelle cartelle, pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Mi chiedo, dato che la legge sulla rateazione dice che i pagamenti effettuati vengono imputati alla rate più vecchie, io sono costretta a saldare tutte le rate non pagate al 31.12.2016 per accedere alla rottamazione?

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964), la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 2 (Simulazione rottamazione ruoli)

Salve, avrei bisogno di sapere se si può fare una simulazione dell’adesione alla rottamazione. Solo perchè una volta richiesta non si può rinunciare senza perdere il diritto ad una rateazione successiva. Grazie mille Francesco 339—

Risposta

No. Alla data attuale non possiamo simulare il pagamento.

Quesito n. 3 (Contributi importi aggiuntivi)

Nel caso di contributi ENPALS (ma vale anche per altri contributi), gli importi aggiuntivi al debito contributivo originale dovrebbero essere soggetti a rottamazione risultando dovuti solo i contributi originariamente dovuti, gli interessi e l’aggio. In realtà chiedendo l’estratto dei ruoli tale voce 1A54 risulta nella leggenda riepilogativa di un agenzia come “I”, quindi come imposta dovuta.

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili ivi comprese quelle di cui al codice 1A54.

Quesito n. 4 (Rottamazione con ppt)

C’è necessità di disposizioni di Equitalia su comunicazione della stessa al terzo pignorato, in presenza di rottamazione. In assenza, il terzo potrebbe pagare ugualmente, con grave danno

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 5 (Interessi di dilazione e pagamento contributi)

Per tutte le rateizzazione in corso, esistono interessi di dilazione che chiaramente vanno sospesi e quelli successivi al 2017 vanno rottamati. Negli estratti di ruolo sono indicati come “interessi di dilazione”. La prima domanda è: è giusto non considerare nei versamenti da fare tutti gli interessi futuri? (Presuppongo di sì). E per quelli precedenti al 31/12/2016, sono tutti da considerare persi e definitivamente acquisiti da Equitalia o è possibile ipotizzare un ricalcolo. La seconda domanda: per gli interessi sulle rate della rottamazione, è giusto che il 4,5% annuo sia calcolato a partire dal 31/7/2017?

Risposta

Con la definizione agevolata non sono da corrispondere le somme residue dovute a titolo di interessi di rateizzazione nel caso di carichi oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Restano definitivamente acquisite, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera b), e non sono rimborsabili le somme versate per interessi di rateazione, anche anteriormente alla definizione. Gli interessi di rateazione, in caso di definizione agevolata, non sono dovuti, se derivanti da precedenti provvedimenti di dilazione, ma non ancora versati, In caso di pagamento dilazionato delle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 21 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 a decorrere dal 1° agosto 2017.

Quesito n. 6 (Soprattasse su contributi previdenziali)

In realtà Equitalia ha buona cognizione della parte di soprattasse da rottamare per le imposte erariali, è molto meno idee chiare e dati certi sulla parte contributi previdenziali vari (Inps e vari altri tipo Enpals, oggetto di altro specifico quesito). In realtà, sopratutto per i ruoli più datati, credo tendano a considerare “quota capitale” anche le soprattasse. In realtà mi ritrovo molte cartelle relative all’INPS con soprattasse ed oneri aggiuntivi ridotti al 2%, mentre credo siano in realtà molto più alte. È possibile avere un approfondimento e uno schema di quello che è il possibile recupero su contributi degli anni 2007 e seguenti…

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili.

Quesito n. 7 (Rottamazione avviso di accertamento)

Buongiorno ho la presente situazione: avviso accertamento anno 2010 presentazione ricorso e rigettato in data 22/11/2016 in Equitalia è presente 1/3 importo. Vorremmo sfruttare la rottamazione invece di ricorrere in appello. Posso rottamare l’intero accertamento? Quando notificano la rimanente parte? Se la notificano dopo il 31/03/2016? Per rottamare lo devono notificare entro il 31/12/2016?

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 8 (Accesso alla rottamazione da parte degli eredi)

In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora?

Risposta

Sì, gli eredi possono aderire per la definizione degli interessi di mora.

Quesito n. 9 (Adesione e contenzioso)

In caso di richiesta rottamazione cartella impugnata e rateizzata con relativa rinuncia al contenzioso, l’Ente di riscossione accetta la rottamazione con indicazione dell’importo e delle rate. L’importo richiesto non viene accettato dall’istante il quale rinuncia alla rottamazione non effettuando i relativi pagamenti.

Risposta

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata, la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le attività volte al recupero dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico. Possono, tuttavia, essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Quesito n. 10 (Rottamazione su posizioni rateizzate)

Un cliente un anno fa ha rateizzato una cartella ICI di circa 7.000,00 euro ed è in regola con i versamenti.

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 11 (Avviso di accertamento esecutivo)

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 28/11/2016 non sarà preso in carico fino alla scadenza di 90 giorni. Perciò alla data del 31/12/2016 non sarà identificato come ruolo iscritto, impedendo la possibilità di attivare la domanda di rottamazione.

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 12 (Adesione procedura legge 3/2012)

E’ possibile l’adesione alla rottamazione in pendenza di domanda per adesione a procedura di proposta ai creditori ai sensi della legge 3/2012?

Risposta

Sì. Sono compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Quesito n. 13 (Pignoramento presso terzi)

Nel caso di procedura di pignoramento presso tersi avviata nei confronti del debitore la rottamazione dei ruoli prevede letteralmente l’interruzione della stessa. Ma nel caso di un cliente Equitalia ha inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma, ribadendo gli obblighi del custode, dispone quindi di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione.

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.
Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 14 (Estratto conto per le società)

E’ possibile ricevere per conto dei miei clienti l’e.c. delle società? Sul sito Equitalia, quando faccio una richiesta all’interno dello Sportello Telematico previsto per associazioni e ordini, la maschera è prevista per le persone fisiche (per le quali, infatti, ho ricevuto quanto richiesto) e non per le società. Ho provato a fare una richiesta superando il blocco del cognome con l’indicazione di “SRL”, ho ricevuto la mail di conferma il 22/12/16, ma poi nessun successivo invio dell’estratto, mentre per una persona fisica la richiesta del 5/12 è stata lavorata con invio dell’e.c. il 7/12.

Risposta

Deve accreditarsi nella sezione del sito Equitalia Delega un professionista. Il servizio “Delega”, presente nell’area riservata, consente di delegare uno o due intermediari fiscali, abilitati a visualizzare la situazione debitoria.

Quesito n. 15 (Pagamento rottamazione cartelle mediante compensazione)

Una società di capitali vanta un credito d’imposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate relativo alla trasformazione delle DTA. Si chiede se questo credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli importi che risultano dalla adesione alla definizione agevolata e in caso affermativo le modalità operative in cui procedere.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 16 (Multe stradali)

La cartella contiene i codici tributo 5242, 5243 e 5354. Tranne il primo che è relativo alla sanzione, gli altri due sono rottamabili in quanto voci di interessi?

Risposta

Con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, restando, invece, integralmente dovuta la sanzione. Pertanto il codice tributo 5243 non è dovuto mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) ed il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

Quesito n. 17 (Rottamazione ruoli altra società)

Una società vuole rottamare ruoli di altra società dalla quale, in fase acquisto immobile, si è accollata debito vs Equitalia al fine di estinguere ipoteca gravante sugli immobili stessi oggetto di compravendita A tale scopo ho inoltrato in data 16 dicembre una specifica richiesta allo sportello telematico neo istituito per avere conferma della fattibilità dell’operazione e per sapere gli estremi delle cartelle relative alle ipoteche Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta

Risposta

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della società iscritta a ruolo. Può essere – invece – presentata da un soggetto delegato. Il pagamento può effettuarlo anche un soggetto diverso.

Quesito n. 18 (Compensazione ai sensi dell’art. 31 D.L. 78/2010)

Un contribuente con crediti erariali consistenti e debiti iscritti a ruolo sta valutando la possibilità di rottamare le proprie cartelle. È suo interesse compensare l’importo dovuto a seguito della rottamazione con il credito IRPEF. Equitalia a seguito della definizione agevolata emetterà dei bollettini MAV e non è chiaro se sarà possibile utilizzare il modello F24 accise per la compensazione.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 19 (Rottamazione debiti tributari do società fusa)

In data 30 dicembre 2016 una Srl è stata incorporata in altra Srl. La società incorporata aveva in essere una dilazione di pagamenti di debiti Equitalia. Con la fusione per incorporazione tutti i suoi debiti sono passati alla Soc. incorporante. Il pagamento delle rate a seguito di “rottamazione” sarà con il CF della società incorporante. C’è il rischio che si aprano contenziosi per non corrispondenza?

Risposta

L’istanza è presentata dalla società incorporante, indicando i carichi della incorporata.

Quesito n. 20 (Ruoli emessi dalla Direzione prov.le del lavoro)

Ho un ruolo emesso dalla DPL a seguito di ispezione nella quale è emerso un lavoratore non in regola con l’assunzione. A seguito di emissione della sanzione è stato emesso il ruolo. È rottamabile? Eventualmente di quanto si riduce atteso che ci sono solo sanzioni? Grazie

Risposta

Sono esclusi dall’ambito applicativo le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Quesito n. 21 (Richiesta dati ed informazioni)

Richiesta di indicazioni sia sul carico pendente sia, essendo in corso una rateizzazione di più ruoli non tutti rottamabili e ricompresi nella medesima rateizzazione (uno dei quali sgravato), sull’ammontare da continuare a pagare della rateizzazione in corso.

Risposta

Il pagamento pro quota è possibile farlo allo sportello piuttosto che collegandosi al sito di Equitalia nella sezione riguardante il pagamento on line https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action specificando la singola cartella e la singola rata per cui si intende pagare.
Per ottenere, invece, il ricalcolo delle rate dovute relativamente al piano di rateazione in essere, è necessario recarsi presso gli sportelli di Equitalia.

Quesito n. 22 (Rottamazione cartelle oggetto di pignoramento 48-bis)

Un’azienda ha subito un’ispezione ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 che ha fornito esito negativo a causa della presenza di un’istanza di rateizzazione presentata ma non ancora lavorata da Equitalia. Equitalia ha successivamente dato seguito al pignoramento delle somme presso la Pubblica Amministrazione e l’azienda ha proposto ricorso contro tale atto attesa l’avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione antecedentemente l’ispezione ex art. 48-bis. Il Tribunale ha sospeso il pignoramento in attesa dell’udienza. È possibile rottamare le cartelle oggetto di pignoramento e ricorso?

Risposta

Si, è possibile aderire alla definizione agevolata.

Quesito n. 23 (Regolarità fiscale)

Se un’azienda presenta domanda di definizione agevolata per una cartella nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di risposta di Equitalia l’azienda deve ritenersi avente regolarità fiscale ed immune da qualsiasi azione di recupero tipo fermo amministrativo, iscrizione ipoteca, pignoramento crediti e/o conti correnti?

Risposta

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione l’Agente della riscossione, relativamente ai soli carichi definibili, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non prosegue quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale (non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Quesito n. 24 (Rottamazione di ruolo provvisoriamente sgravato in pendenza di contenzioso)

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008 con ente impositore AE. Sia C.T.P. che C.T.R. si sono pronunciate per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo relativa alla cartella, AE ha disposto lo sgravio totale del ruolo ma ha presentato ricorso per Cassazione, che ha cassato sentenza della C.T.R. con rinvio. Il contribuente attualmente potrebbe avere interesse a accedere alla definizione agevolata del ruolo in questione, perché al momento il contenzioso lo vede soccombente, sia pure in maniera non ancora definitiva. Nel caso in cui nessun nuovo ruolo venga affidato dall’ente impositore al concessionario entro il 31/12/16 per lo stesso presupposto d’imposta che ha dato origine al contenzioso, è possibile che il contribuente possa accedere alla definizione agevolata del vecchio ruolo ai sensi del D.L. 193/2016 nonostante risulti interamente sgravato? Grazie

Risposta

Il presupposto per aderire alla definizione è la presenza di carichi affidati all’Agente della riscossione e ancora esistenti come tali. Nel caso di specie, essendo il carico discaricato, il contribuente non può aderire alla definizione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2016

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Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Amministratore unico o consigliere di amministrazione di S.p.A.
Rapporto con la società

Le SS.UU. della Cassazione definiscono la natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e propri amministratori. Prima conseguenza, pieno pignoramento dei compensi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017: «PROCEDIMENTO CIVILE – Giudice – Ricusazione e astensione – Obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. – Deducibilità della violazione – Ricusazione – Necessità – Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione – Esclusione – Art. 186-bis Disp. Att. c.p.c. – Artt. 51, comma 1, lett. 4, 52, 158, 618 c.p.c. – Art. 52, comma 7, della L. 18/06/2009, n. 69 • ESECUZIONE FORZATA – Mobiliare – Presso il debitore – Beni impignorabili o relativamente impignorabili – Stipendi salari ed assegni – Rapporti di parasubordinazione – Crediti di lavoro da essi derivanti – Pignorabilità – Sussistenza – Limiti – Artt. 409, lett. 3 e 545, comma 4, c.p.c. – D.P.R. 05/01/1950, n. 180 – L. 30/12/2004, n. 311 – D.L. 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L. 14/05/2005, n. 80 • ESECUZIONE FORZATA – Mobiliare – Presso il debitore – Beni impignorabili o relativamente impignorabili – Stipendi salari ed assegni – Amministratore unico o consigliere di amministrazione di S.p.A. – Rapporto con la società – Natura parasubordinata – Esclusione – Conseguenze – Compensi per le funzioni svolte in ambito societario – Limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 4, c.p.c. – Inapplicabilità – Art. 2380-bis e 2389 c.c. – Art. 409, lett. 3, e 545, comma 4 c.p.c. – Art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 27/06/2003, n. 168 • SOCIETÀ – Di capitali – Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Organi sociali – Amministratori»

 

Commissioni Tributarie Regionali

Attività di controllo e verifica
Obbligo di
consegna del processo verbale di constatazione

Verbale di constatazione ai sensi della L. n. 4/1929. Sempre e comunque anche in caso di controlli “a tavolino”

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXVII – Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento preceduto da questionario – Ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi relativi all’attività di bar, ai sensi dell’art. 39, comma primo, lett. c) e d) del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Necessità – Sussiste – Rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 12 L. 212/2000 – Necessità – Mancanza del verbale di chiusura o PVC – Illegittimità dell’accertamento per impossibilità di instaurare il contraddittorio preventivo da svolgere nei 60 giorni subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

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Detrazione IRPEF delle spese veterinarie sostenute
per la cura di animali

Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 27 febbraio 2017: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva – Documenti giustificativi per la detrazione – Scontrino “parlante” – Non necessità della conservazione della prescrizione del veterinario – Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 06/06/2001, n. 289»

 

Rottamazione delle cartelle esattoriali
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Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti – n. 824 del 24 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015»

 

Legislazione

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Disposizioni attuative

Liquidazione dell’IVA di gruppo: le modifiche alle disposizioni attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2017: «Modifica della disciplina sulla liquidazione dell’IVA di gruppo, in adeguamento all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell’articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)»

 

Il testo del D.M. 13 dicembre 1979 aggiornato

Decreto del Ministero delle Finanze del 13 dicembre 1979: «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate»

 

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Convertito il decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»

 

Trasmissione della dichiarazioni di successione
Intermediari abilitati

Geometri e periti industriali: abilitati alla trasmissione delle nuove dichiarazioni di successione e domande di volture catastali

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2017, prot. n. 42444/2017: «Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2016

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Speciale Modulistica 2017

 

Dichiarazione IRAP 2017, periodo di imposta 2016

Modelli e Istruzioni

 

Dichiarazione IRAP 2017

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017, prot. n. 22479/2017: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016»

 

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Scambio di informazioni in materia fiscale Italia-Principato di Monaco: dal 4 febbraio 2017 in vigore l’accordo

Entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 231 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. In conformità al suo art. 13, comma 1, l’Accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2017. (Così, comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017).




Pignoramenti in banca da Equitalia: la presentazione dell’istanza di rottamazione (modello DA1) sospende il procedimento ma non svincola le somme già pignorate

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Modello DA1) determina la mera sospensione e non l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Il legislatore non ha voluto prevedere in via generale la liberazione dal vincolo del pignoramento come conseguenza automatica della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, nulla vieta, che il contribuente possa accordarsi con Equitalia – eventualmente previa autorizzazione del Giudice – per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato al fine di destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito del procedimento di definizione agevolata. Questo è quanto deciso dal tribunale ordinario di Lecco, Sez. I, Sentenza del 13 febbraio 2017, Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci.

Link al testo integrale della Sentenza Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I – Sentenza del 13 febbraio 2017, (Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci), con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Procedura di pignoramento dei conti correnti avviata da Equitalia – Presentazione dell’istanza definizione agevolata (modello DA1) – Effetti – Sospensione dell’esecuzione e intimazione ad istituto d credito, terzo pignorato, di non svincolare il conto corrente pignorato – Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Svincolo delle somme già pignorate – Esclusione – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225.




Soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata: possibile richiedere la notifica degli atti impositivi per tramite di un indirizzo PEC comunicato

Niente più code per chi sceglie la posta elettronica certificata (PEC) per ricevere gli atti del Fisco. Inoltre, per i contribuenti che scelgono questa opzione, sarà impossibile non ricevere un atto che li riguarda. Proprio per permettere a tutti coloro che lo desiderano di essere sicuri di venire a conoscenza del contenuto delle comunicazioni provenienti dall’Agenzia, è stato approvato, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, il modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli avvisi e degli altri atti delle Entrate che per legge devono essere notificati. Con lo stesso modello possono essere comunicate le variazioni e la revoca dell’indirizzo PEC. Il provvedimento è stato emesso in attuazione delle modifiche apportate all’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 dal decreto legge 193/2016 (articolo 7-quater, commi 6, 7 e 8).

Chi può utilizzare il modello

Possono fruire del modello le persone fisiche (residenti e non residenti) e i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). La comunicazione dell’indirizzo PEC non produce, pertanto, effetti se il soggetto istante risulti già titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC.

Da quando sarà operativo l’indirizzo

La modalità di notifica tramite l’indirizzo PEC comunicato potrà essere utilizzata dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a partire dal 1° luglio 2017.

Come presentare il modello

La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia. La trasmissione telematica dei dati è effettuata mediante l’apposito software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Sullo stesso sito è reperibile il modello con le relative istruzioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017)