Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

Omessa presentazione della dichiarazione IVA, Segnalazioni 2017, Alert persuasivi, Comunicazioni pro-compliance, Controlli e verifiche, Inviti a regolarizzare, 




Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall’Agenzia delle entrate una nuovatranche di comunicazione relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

i) redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Naturalmente i contribuenti che riceveranno le citate comunicazione potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni.

Per saperne di più:

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2017, prot. n. 91828/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Si segnale, infine, che nel sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile una guida (relativa alle dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013) che fornisce informazioni sul come regolarizzare la propria posizione fiscale.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Il Governo approva, in via preliminare, tre decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Il Consiglio dei ministri di oggi, (venerdì 12 maggio 2017), ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.




La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

Proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E del11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra reverse charge e IVA ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’IVA. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti

Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il favor rei

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11 maggio 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3/4 del 2017

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SPECIALE STAGIONE DICHIARATIVA 2017

 

La Guida 2017
alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
relativa all’anno d’imposta 2016

 

La circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2017

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SPECIALE MODULISTICA 2017

 

Redditi 2017-PF, fascicoli 1, 2 e 3
Periodo d’imposta 2016

 

Il modello “Redditi 2017-PF” fascicoli 1, 2 e 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017 per il periodo d’imposta 2016

 

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.04.2017 e tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2017, prot. n. 72741/2017.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2017-PF” intero con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017, prot. n. 22484/2017: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF»

 

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Disponibile il software gratuito

A partire da oggi (10 maggio 2017) è possibile trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. I nuovi servizi permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento, come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. L’Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti raggiungibili sul sito www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home – Strumenti – Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione – Fatture e corrispettivi.

Dove trovare il software

l software permette la generazione dei file conformi alle “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”, seguendo le istruzioni contenute nel “Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. Entrambi questi documenti sono allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.

Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia, alla pagina “Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA” (Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di compilazione). Sul sito si trova inoltre il software di controllo (raggiungibile al percorso: Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di controllo). I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita.

Occhio alla firma elettronica

Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, anche “firma Entrate”).

La firma Entrate potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”. Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma potrà essere apposta con un’unica operazione su tutti i file selezionati.

Servizio web “Fatture e Corrispettivi”

Tramite il servizio, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate ovvero “sigillate” tramite l’apposita funzionalità disponibile;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente (funzionalità disponibile dal prossimo 16 maggio).

Servizio in cooperazione applicativa (web services)

I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente .

Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp

I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2016

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Commenti

 

Sospensione del rimborso ex art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997. L’annullamento della pretesa tributaria ancorché con sentenza solo esecutiva rende disponibile la somma del rimborso IVA
di Isabella Buscema

 

L’onere di Equitalia di chiamata in causa dell’ufficio nelle liti contro il ruolo e i vizi della cartella
di Antonino Russo

 

Prassi

 

Compensazione “orizzontale”  –  Omessa o tardiva Modello F24 a saldo zero  –  Regolarizzazione

 

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per chi dimentica di presentare la delega

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) continua – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a saldo zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 17 e 19 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Investimenti in beni materiali strumentali nuovi
Super e iper ammortamento

 

Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus, con maggiorazioni del 40% e del 150%

Comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017

 

Nuove regole contabili
Linee guida sulla prima applicazione

 

Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai principi contabili nazionali

Documento congiunto a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area principi contabili e di valutazione e di Confindustria – Marzo 2017

 

 

Legislazione

 

Rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati agli Adr

 

Rottamazione: il decreto legge che proroga al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Il testo del Decreto-Legge n. 36 del 27 marzo 2017: «Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione»

 

Imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero

 

Neo residenti: le regole attuative per il forfait di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017: «Modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis»

 

Depositi IVA
Estrazione di beni di origine Extra-UE

 

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: il modello di dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017: «Approvazione del modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, delle relative istruzioni e delle modalità per la trasmissione dei dati»

 

Estrazione di beni da depositi IVA: approvati i modelli per prestare le garanzie

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017: «Approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto»

 

Incroci tra spesometro e dichiarazioni IVA
Alert persuasivi

 

Incroci tra spesometro e dichiarazioni IVA per il 2014: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017, prot. n. 57490/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78»

 

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e delle relative variazioni e dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA

 

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

 

Rimborso o compensazione di crediti IVA trimestrale
Modello IVA TR

 

Rimborso o compensazione del credito IVA maturato nel trimestre. Aggiornate le istruzioni di compilazione del modello IVA TR e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di febbraio 2017

 

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Autorizzata l’estensione del regime di split payment dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020

A partire dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei seguenti soggetti:

  • pubbliche amministrazioni;
  • società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
  • società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall’Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario,

sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’IVA deve essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale. Questa è l’ estrema sintesi della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17) che ha autorizzato l’Italia all’estensione del regime di split payment.

Estensione dello Split Payment previsto dalla normativa nazionale dal 1° luglio 2017

L’ articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) reca disposizioni volte a estendere l’ambito applicativo del cosiddetto split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), col quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’IVA dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all’IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT. Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

In estrema sintesi, l’articolo 1 del D.L. n. 50/2017, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA:

  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Ai sensi del comma 4, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) dell’articolo 1 amplia l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo split payment, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserita nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge.

Viene in particolare sostituito il comma 1 dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha introdotto e disciplinato tale meccanismo di applicazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche in commento, il meccanismo dello split payment si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni,ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La legge di contabilità n. 196/2009, all’articolo 1 sopra richiamato, definisce “amministrazioni pubbliche” gli enti e i soggetti indicati dall’ISTAT a fini statistici nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (oggetto del comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni dei regolamenti dell’Unione europea), nonché le Autorità indipendenti e tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal proposito, si ricorda che ai sensi del citato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale definizione si applica anche al CONI. In sostanza, con le norme in commento, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, lo split payment trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter all’articolo 17-ter. Il comma 1-bisdell’articolo 17-ter estende ulteriormente l’ambito operativo del meccanismo dello split payment.

In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “elevata affidabilità fiscale”. Si tratta dei seguenti soggetti:

a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi delle norme civilistiche (articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; rispettivamente, le predette disposizioni definiscono “controllata” la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; rispettivamente, controllo di diritto o di fatto) (comma 1-bis, lettera a));

b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (ai sensi del già richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, controllo di diritto) (comma 1-bis, lettera b));

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), ovvero siano società quotate (comma 1-bis, lettera c));

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni affidano a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (comma 1-bis, lettera d));

L’introdotto comma 1-ter chiarisce che le norme sullo split payment contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino alla data fissata dall’UE nella decisione del Consiglio UE con la quale si autorizzata la scissione dei pagamenti in esame. (vedi, decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (Pubblicata G.U.U.E. 06/05/2017, L 118/17)

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 2 dell’articolo 17-terche in precedenza escludeva dall’applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito . Di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di split payment.

Il comma 2 dell’articolo in esame apporta modifiche di coordinamento conseguenti all’estensione operativa dello split payment Con la modifica dell’articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014 si chiarisce l’applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell’imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, indipendentemente dalla forma giuridica che i medesimi rivestono in considerazione dell’allargamento dell’ambito applicativo dell’istituto anche a soggetti privati non appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui all’articolo 1. In particolare, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.




Approvato il Jobs Act per il lavoro autonomo

Il Senato, con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti, nella seduta antimeridiana di oggi (mercoledì 10 maggio), ha dato il via libero definitivo al ddl n. A.S. 2233-B, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»




Autoliquidazione delle somme dovute per Voluntary disclosure-bis. Rilasciata la versione beta dell’applicativo per calcolare sanzioni e interessi

È online l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate, in versione sperimentale, che permetterà ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Le Entrate, tenuto conto della complessità del calcolo delle sanzioni, hanno sviluppato una procedura che aiuterà i consulenti e i contribuenti nella determinazione degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione. L’applicativo, in fase di test ma già disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online – senza registrazione, permetterà di calcolare anche gli interessi sulle imposte dovute, applicando, dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell’imposta a cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all’adesione.

L’applicazione consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary-bis), provvedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. È possibile effettuare il calcolo relativamente alle seguenti violazioni:

Il calcolatore è al momento in fase di test ed è aperto ai suggerimenti dei contribuenti e dei consulenti, che potranno inviare le loro osservazioni via mail all’indirizzo dc.acc.sga@agenziaentrate.it.

La conclusione della sperimentazione e la piena funzionalità della procedura sarà comunicata con un avviso pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it,




Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti sul comportamento contabile alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elaborato è dedicato alle specificità delle cooperative, poiché all’analisi dell’impatto più generale delle nuove regole di bilancio sulle società era già intervenuto un primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” predisposto dal Consiglio nazionale unitamente a Confindustria.

 L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale è consultabile nella sezione: Studi e Ricerche – Principi contabili e di valutazione

 




Comunicazioni telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Risposta Mef insoddisfacente

Irrisolte le criticità denunciate. Costi insopportabili per gli studi professionali

La risposta fornita dal Mef all’interrogazione parlamentare sulle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA non è soddisfacente. Restano infatti in piedi tutte le criticità da noi denunciate nei giorni scorsi, a cominciare dagli insopportabili costi per i software necessari al nuovo adempimento”. E’ quanto afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, secondo il quale, inoltre, “tenuto conto dell’ancora attuale indisponibilità degli applicativi necessari, è indispensabile un rinvio della scadenza, in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente”. “Da questo punto di vista – afferma ancora Miani – pur apprezzando le aperture venute oggi in tal senso dal Viceministro Casero, il quale ha annunciato un rinvio tecnico di 10-15 giorni, avremmo preferito un maggior lasso di tempo per testare l’adempimento e per formare il personale che dovrà effettuare gli invii telematici con il nuovo sistema di trasmissione”. (Vedi, comunicato stampa Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 maggio 2017)




Trasmissione delle liquidazioni IVA in scadenza a maggio: il Viceministro Mef, Casero, preannuncia una breve proroga

Atti parlamentari – Risposta Interrogazione n. 5-11275 della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di Giovedì 4 maggio 2017 – recante: «Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA» Presidenza del presidente: Maurizio Bernardo

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

In tale contesto preannuncia l’intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informatico necessario per comunicare tali liquidazioni (software rilasciato lo stesso giorno dall’Agenzia delle Entrate).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l’attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall’associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti. Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall’Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

TESTO DELLA RISPOSTA

 Allegato 4 – 5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all’invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l’articolo 21-bis del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l’adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell’articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l’Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l’opzione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell’adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell’ipotesi della disponibilità di due canali per l’adempimento unico, non potendo a priori stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare, sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall’associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l’esecuzione dell’adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall’Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l’apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l’intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l’infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l’intermediario non sia in possesso di firma digitale, l’Agenzia metterà a disposizione all’interno dello strumento gratuito Desktop telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l’invio di un distinto file per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico file compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al file compresso e non ai singoli file in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch’essa gratuita, al canale web Service in cooperazione applicativa per le soluzioni software più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio web anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un software per la generazione del file di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l’Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri software gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall’Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell’adempimento previsto dalla normativa.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Stretta sull’utilizzo in compensazione di crediti tributari. In una risoluzione i chiarimenti sulla decorrenza delle nuove norme

Nuove regole per compensare i crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di oggi (del 4 maggio 2017) vengono, in particolare, forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L n. 50/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Un nuovo limite per il visto

A seguito della pubblicazione del D.L n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Un nuovo modo di compensare

I titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (IVA, IIDD, IRAP, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

Decorrenza delle novità

Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




Aperto il canale per l’invio del modello 730/2017 precompilato

La dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l’invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l’appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali. In queste due settimane dall’apertura della precompilata in modalità consultazione (dal 18 aprile alle ore 7 di oggi) sono stati registrati più di 1 milione e 400mila accessi all’applicazione da parte di 962.508 utenti distinti. Chi ha già controllato la dichiarazione e acquisito dimestichezza con il sistema che, schermata dopo schermata, guida all’invio, lo ha fatto entrando sul sito delle Entrate per lo più con le credenziali Fisconline (52% dei casi) e Inps (39%). La dichiarazione 730 potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello Redditi, invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Precompilata 2017, da oggi è possibile accettare o modificare e inviare

Da oggi sono online e pronti per essere inviati, con o senza modifiche, circa 20 milioni di 730. Da oggi è possibile anche modificare 10 milioni di modelli Redditi che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio. In totale, se si contano anche i familiari a carico, i dati precaricati dall’Agenzia riguardano oltre 59 milioni e 700mila cittadini, praticamente l’intera platea dei residenti italiani. E’ uno sforzo enorme quello che ha visto l’Agenzia raccogliere, in vista di questo terzo anno di sperimentazione, quanti più dati per poter consegnare ai contribuenti un modello il più possibile completo. Con il supporto di Sogei, la società generale d’informatica partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la collaborazione di tutti i soggetti chiamati a trasmettere le informazioni da precaricare nelle dichiarazioni, quest’anno sono confluiti nei server del Fisco oltre 800 milioni di dati. Tra questi, 690 milioni di documenti fiscali relativi a spese sanitarie, compresi gli scontrini dei farmaci da banco; circa 94 milioni di dati relativi a premi assicurativi; più di 7 milioni e 600mila bonifici per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico. E ancora: oltre 8 milioni di interessi passivi sui mutui contratti dagli italiani; circa 5 milioni e 600 mila dati relativi a ristrutturazioni condominiali e quasi 4 milioni e mezzo di dati relativi a contributi previdenziali.

Bonus al riparo dai controlli documentali per le dichiarazioni accettate in autonomia

Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione. Dal 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato: dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli. Il Fisco infatti rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.

Come fare per: breve guida all’accesso

Per visualizzare la propria dichiarazione dei redditi è necessario collegarsi alla pagina https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Le credenziali per l’accesso sono strettamente personali e non vanno comunicate a terzi. Per accedere alla dichiarazione precompilata 2017 è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: i contribuenti che utilizzano una versione di browser inferiore saranno quindi prima di tutto indirizzati a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata.

Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online sul sito internet dell’Agenzia, a questo indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp.

Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni.

In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l’app “AgenziaEntrate” o presso gli uffici dell’Agenzia. In quest’ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate.

In alternativa, è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l’autenticazione, il sistema reindirizza l’utente all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni e il pulsante diretto per accedere al servizio tramite le credenziali Inps sono disponibili a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609

L’accesso è garantito infine anche con le credenziali Spid, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, oltre che tramite Carta nazionale dei servizi. La Carta Nazionale dei Servizi o Cns è una smart card o una chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Aprono le porte della precompilata anche le credenziali del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) e quelle riservate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

In tutti i casi, una volta entrati, il sistema offre una serie di possibilità. In particolare, da oggi è possibile, oltre che visualizzare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione per controllare che siano completi e corretti:

1) scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata

2) modificare o accettare i dati. Visualizzare, stampare e inviare la dichiarazione

3) consultare le dichiarazioni inviate e le ricevute degli invii. Effettuare i versamenti F24.

Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti devono utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2017)

 




I chiarimenti delle Entrate sullo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento

Pronte le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione. Con la circolare n.15/E di oggi (28 aprile 2017) le Entrate forniscono chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello IPEA in relazione alle perdite pregresse.

Come funziona lo scomputo delle perdite richieste con il modello IPEA

Il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando l’IPEA, esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Per i soggetti aderenti al consolidato al modello IPEC si aggiunge il modello IPEA

Resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello IPEC per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità. Il documento di prassi sottolinea come, in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello IPEA. Ad esempio, le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità del consolidato, possono essere richieste utilizzando il modello IPEA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017, con oggetto: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione – Modello IPEA – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo da Modello IPEA e da Modello IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600




Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare n. 14/E di oggi (del 27 aprile 2017) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non Ias/Ifrs. La legge di bilancio ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Chi può procedere alla rivalutazione

I soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Sono inclusi, inoltre, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Su quali beni si applica la rivalutazione

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

L’affrancamento del saldo attivo e il riallineamento

Contemporaneamente alla rivalutazione, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione. Con il riallineamento è possibile, invece, adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. La legge di bilancio ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall’adozione del criterio del fair value, nell’ipotesi in cui lo stesso ha determinato l’iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017, con oggetto: RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 15, commi da 16 a 23, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – DM 13/04/2001, n. 162  – DM 19/04/2002, n. 86 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L 30/12/2004, n. 311




Agevolazione “prima casa”. Entro i 18 mesi si può ancora scegliere tra lavoro e residenza

L’agevolazione prima casa resta valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 53/E, pubblicata oggi (27 aprile 2017).

Il quesito oggetto dell’interpello

In particolare, la risoluzione risponde a un caso specifico in cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, tale condizione non si era poi avverata. L’Agenzia chiarisce che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi.

Per conservare il beneficio prima casa basta tornare dal notaio

La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 27 aprile 2017, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione dell’aliquota ridotta – Requisiti per accedere alle agevolazioni – Dichiarazione di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile – Dichiarazione di trasferire la residenza nello stesso comune  nei 18 mesi dall’acquisto – Condizioni alternative – Fondamento – Formalità giuridiche per la dichiarazione di impegno tardiva – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131




Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le novità della legge di bilancio 2017 e chiarimenti su questioni emerse in sede di prima applicazione

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 13/E di oggi (27 aprile 2017), elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell’incentivo, alla luce delle modifiche introdotte, al fine di potenziare lo strumento, con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità, che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo: a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.

Un anno in più per gli investimenti agevolati

Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

Quadruplica il tetto massimo annuale

Sale da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta: potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.

L’aliquota sale e diventa unica

Più impulso all’incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros. Alla luce dell’ultimo intervento normativo, invece, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.

Ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri

Più ampi i confini della ricerca agevolabile: rientra anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.

Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S

Via la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 27 aprile 2017, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Modifiche alla disciplina introdotte dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)– Chiarimenti su questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta




Richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Pronto il software di compilazione

Disponibile il software CIM17 (Versione software: 1.0.0 del 27/04/2017) che consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Link al Software, versione: 1.0.0 del 27/04/2017

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»

 




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 – (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico

Soltanto i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto d’imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 24 aprile 2017, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico




Decreto-legge per l’abrogazione voucher e la piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore: approvato in via definitiva del Senato

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti,  il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25, sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher” e sulla responsabilità solidale negli appalti. (ddl n. 2784).

Le modifiche dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L’articolo 2 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.In particolare, al comma 1 esclude la possibilità di derogare al principio – che resta al riguardo immutato – in base al quale, per i contratti di appalto (di opere o servizi), il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi ed i compensi spettanti ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (che restano stabilite a carico del solo responsabile dell’inadempimento). La disposizione derogatoria abolita dal comma in esame consentiva che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, derogassero – limitatamente ai trattamenti retributivi e con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi – al suddetto principio, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. La novella, inoltre, sopprime alcune norme, che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

In particolare, secondo le norme ora soppresse:

  • il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio per il pagamento solo unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori;
  • il medesimo committente poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori, con conseguente limitazione dell’azione esecutiva (nei confronti del committente) ai soli casi di infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2017, è pubblicata la legge 20 aprile 2017, n. 49 di «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti».




Acquistare casa: gli step nel nuovo vademecum delle Entrate

Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali: on line il vademecum dell’Agenzia delle entrate che spiega i vari step da seguire per concludere l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa. La guida descrive le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione.

Questi gli step

L’ispezione ipotecaria

Prima di procedere all’acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull’immobile. Come primo passo, bisogna verificare la situazione catastale e ipotecaria del bene; a tal fine l’Agenzia mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi come, per esempio, quello di ispezione ipotecaria che consente di individuare il proprietario dell’immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.

L’ispezione può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”.

L’opzione del contratto preliminare

Una volta accertato che l’immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre all’imposta di bollo.

Il calcolo delle imposte

Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Se il venditore è un privato o un’impresa, con vendita esente da IVA, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l’IVA al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l’importo di 200 euro.

Le agevolazioni “prima casa”

Il beneficio legato all’acquisto della prima abitazione

Nel caso del venditore privato o dell’impresa esente da IVA, saranno dovute l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è soggetta ad IVA, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’IVA ridotta al 4%.

Quando si ha già una “prima casa”

Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Inoltre, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Peraltro, con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 del Agenzia delle Entrate ha precisato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. La ratio della riforma, infatti, spiega il documento di prassi, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto. La guida ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).




5 per mille 2015, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

In rete gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2015 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. Le liste degli ammessi e degli esclusi sono consultabili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione 5 per mille > 5 per mille 2015.

La mappa del Cinque per mille 2015: volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive e Comuni, in tutto più di 46mila enti 

Gli elenchi sono divisi in base alle categorie di beneficiari: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, la platea dei beneficiari è di 46.755 enti tra i quali la parte del leone spetta al volontariato (39.168) con, a seguire, le associazioni sportive dilettantistiche (7.060), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (421) e quelli che operano nel settore della sanità (106). A questi soggetti si devono aggiungere anche i Comuni, in numero di 8.088, cui sono destinati 15,3 milioni di euro.

Per il Volontariato Emergency ancora in vetta, quasi 380mila le scelte espresse, per un importo pari a 13,4 milioni di euro

Il pianeta del volontariato non cambia i suoi orientamenti e ne è la conferma il fatto che anche nel 2015 è la oramai storica Ong-Onlus Emergency ad occupare la prima posizione attraendo il maggior sostegno degli italiani che guardano con sempre maggiore partecipazione al mondo del volontariato. Quasi 380 mila le scelte espresse, mentre il beneficio totale supera i 13,4 milioni di euro. Chiudono il podio dei preferiti dai contribuenti che hanno espresso la loro scelta la Onlus di Medici senza Frontiere, oltre 247 mila le scelte per più di 10 milioni di euro, e l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, con oltre 283 mila scelte e un importo che supera gli 8,2 milioni di euro.

Pianeta ricerca, con la scelta utile i contribuenti hanno confermato l’impegno nel cercare una soluzione al cancro

L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro occupa la prima posizione sia tra gli enti impegnati nella ricerca sanitaria sia tra quelli che operano nel settore della ricerca scientifica. Nel primo caso, sono 357 mila le scelte espresse grazie alle quali il beneficio raggiunge i 16,5 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la ricerca scientifica, sono più di 1 milione le scelte che premiano il lavoro dell’Associazione cui vanno più di 40 milioni di euro. In totale, considerando tutti i diversi settori, incluso quello del volontariato, i fondi destinati all’Airc sfiorano i 65milioni di euro. Al riguardo, è sufficiente scorrere gli elenchi, soprattutto quello della ricerca sanitaria, per avere la raffigurazione istantanea di come i contribuenti guardino con estrema attenzione ai diversi attori coinvolti nel trovare soluzioni e cure concrete alle problematiche originate da una patologia percepita ad alto rischio come il cancro.

Ricordiamo, che per garantire la corretta ripartizione delle somme relative al 5 per mille, l’Agenzia ha effettuato approfondite attività di verifiche che si sono concluse con l’elaborazione delle liste pubblicate oggi (18 aprile 2017). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2017)




Online la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi PF)

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi (18 aprile 2017)per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie

Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati

Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi

Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.

Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.

Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin

Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti.

Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2017)




Bonus per chi investe al Sud. Pronta la nuova comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

È online sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud), introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato di recente dal D.L. Mezzogiorno n.243/2016. Il modello, istituito oggi da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia (del 14 aprile 2017, prot. n. 76099), può essere utilizzato dalle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo e che intendono beneficiare del Bonus Sud. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 24 marzo 2016.

Le finalità del modello

Con il nuovo modello di comunicazione sarà possibile sia chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sia rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all’Agenzia delle Entrate con il modello precedente.

Il nuovo modello va anche utilizzato per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017, ossia quelli assoggettati alla normativa previgente.

Il nuovo modello si è reso necessario per adeguare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta alle modifiche previste dal D.L. Mezzogiorno 243/2016.

Bonus Sud, l’iter per accedere al credito d’imposta

Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. È possibile presentare una o più comunicazioni, anche nello stesso anno, ciascuna riguardante uno o più progetti. La comunicazione va trasmessa via Entratel o Fisconline fino al 31 dicembre 2019 e può essere inviata direttamente (da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia o da una società del gruppo, in caso di gruppo societario) oppure tramite intermediario (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti). La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello è effettuata utilizzando il software denominato “CIM17”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 27 aprile 2017.

Per ogni comunicazione, sulla base della completezza dei dati dichiarati, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta che attesta la fruibilità o meno del credito. Dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta, il beneficiario può utilizzare in compensazione il credito maturato, tramite modello F24 da presentare in via telematica. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»




La nuova disciplina del bonus per chi investe al Sud

Diffusi i chiarimenti delle Entrate sulle novità in tema di fruibilità e applicabilità del credito d’imposta, anche detto bonus Sud, istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 e di recente modificato dal D.L. Mezzogiorno n. 243/2016.

La legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, reca norme di modifica alla disciplina del credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In particolare, la legge n. 18 del 2017 ha introdotto nel decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, l’articolo 7-quater che reca le modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame. In sintesi, le modifiche prevedono:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
  • l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
  • l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
  • la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
  • la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

Il comma 5 del citato articolo 7-quater fissa la decorrenza delle nuove disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 243 del 2016, cosiddetto D.L. Mezzogiorno, avvenuta il 1° marzo 2017. Le nuove norme si applicano, pertanto, a far data dall’1 marzo 2017. L’estensione del credito d’imposta all’intero territorio della regione Sardegna ha effetto, invece, dal 1° gennaio 2017.

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»




“Manovra di primavera”, le perplessità dei commercialisti

Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, interviene su split payment, chiusura delle liti pendenti e modifiche all’ACE. Senza dimenticare la necessità di un intervento sul trattamento delle rimanenze delle imprese minori. Pur consapevole delle necessità di bilancio che hanno indotto il Governo alla correzione dei conti per il 2017, il Consiglio nazionale dei commercialisti, ad una prima lettura delle anticipazioni sui contenuti della manovra, esprime qualche preoccupazione per alcune misure che rischiano di essere troppo penalizzanti e non in linea con le stesse esigenze di recupero delle coperture che ispirano il decreto. (Cfr. Comunicato stampa CNDCEC del 12 aprile 2017)