Processo tributario, oltre un atto su quattro è presentato via digitale

Diffuso il Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario

Dal primo agosto 2017 al 31 gennaio 2018, ossia nei primi sei mesi di piena attività dei sistemi telematici nel processo tributario, oltre un atto su quattro è stato presentato utilizzando le procedura online. In particolare, su complessivi 745.603 atti, tra ricorsi, appelli, controdeduzioni, memorie, 202.452 sono stati presentati telematicamente alle Commissioni, il 27,15%. Il dato emerge dal Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario  (Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/) redatto dalla Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È da tener presente che il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale del processo iniziato il primo dicembre 2015. Il deposito telematico degli atti è una facoltà (non un obbligo) che sta riscuotendo sempre maggiore apprezzamento tra gli operatori e si inserisce nel processo generale di digitalizzazione della giustizia e nella semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente.

Per saperne di più:

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). In una circolare i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori

Arrivano i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La circolare n. 3/E di oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

Cosa sono i Pir

La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. L’obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina

 In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni

 In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)




Misure fiscali per il 2018. Dalle Finanze le schede di sintesi

Diffuse dal Mef, sessantaquattro schede che illustrano le varie misure fiscali contenute nella manovra economico-finanziaria per l’anno 2018. Seguendo la collocazione delle disposizioni forniscono, per ciascuna novità, una breve descrizione con l’indicazione dell’obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza ed eventuali azioni necessarie per l’attuazione.

Link al documento a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze illustrativo della misure fiscali, “Il Fisco nella legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)” – Schede di sintesi

Per saperne di più:

Analisi normativa

Comma per comma, la guida alla lettura a tutte le disposizioni fiscali e societarie

Legislazione

Il testo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», coordinato con le norme richiamate o modificate

Prassi

Novità in tema di lavoro

Incentivi per favorire l’occupazione stabile e CO.CO.CO. nella società sportive, anche con scopo di lucro: primi chiarimenti

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018: «LAVORO – Incentivi per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»

Società cooperative – Modelli di governance

Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella Legge di Bilancio

Studio n. 9-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018




Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Con provvedimento del 15 gennaio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 36/2017), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2018 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all’INPS in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata (3 MB);
  • nell’Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta.

Le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella circolare (3 MB) trovano, naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l’accoglimento o meno della dichiarazione 730 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il documento di prassi accompagna il professionista nell’attività di controllo.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.




Occupazione. Individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

È stato pubblicato, nel sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati”.

In sintesi, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, recante: «Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»




Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati

Istituito il portale per la comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una nota con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica. Nel documento, inoltre, evidenziata l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell’Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, a partire dall’1° marzo 2018, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta Nota n. 32 del 15 febbraio 2018.

Fonte normativa dell’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività

L’articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra». Pertanto, detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

  • l’abilitazione professionale;
  • l’iscrizione all’ODCEC (territoriale)
  • la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.

La predetta comunicazione deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le sanzione per l’omessa comunicazione obbligatoria tramite di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, la circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, ha evidenziato “che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Ndr. legge abrogata dall’art. 10, comma 11, L. 183/2011)”. Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F) nella quale si è “osservato che il delitto – punibile ai sensi dell’art. 348 Cp – non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.”.

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell’utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell’acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail.

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12




Bonus pubblicità: il Dipartimento per l’informazione e l’editoria aggiorna le istruzioni

Aggiornate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono state apportate modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Di seguito le istruzioni aggiornate.

Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale

I chiarimenti del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari.

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
  • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1.Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start- up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
6. Controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

°°°°°°

I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.




Obbligo formativo dei revisori legali. Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione

Con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Consiglio nazionale dei commercialisti dà notizia di aver siglato con il MEF un Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti all’Albo ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.

Comunicazione che segue l’informativa n. 15/2018 (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) agli Ordini territoriali nella quale si è sottolineato che nel citato Protocollo sono state definite le modalità operative attraverso il Consiglio nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza e le modalità attraverso cui gli Ordini, attraverso il CNDCEC, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti.

Nel sito del Consiglio, chiarito inoltre, che “poiché il Protocollo d’intesa è stato redatto nel 2017 quando era in vigore il vecchio Regolamento della formazione professionale continua, ed essendo entrato in vigore nel 2018 il nuovo Regolamento, le disposizioni del Protocollo dovranno essere lette alla luce del Regolamento FPC in vigore. Ne consegue che, come già indicato nell’informativa n. 14/2018, (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi – come contemplano gli articoli 6 e 8 del nuovo Regolamento – non può essere fatta valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali. Per lo stesso motivo, lo svolgimento delle attività formative particolari (art. 16 del nuovo Regolamento) non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali”.

Nel Protocollo d’intesa (link esterno al sito http://www.commercialisti.it) (art. 2) si indica che gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo per i revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati 1 e 2 del Protocollo che contengono le corrispondenze tra i codici dell’elenco materie CNDCEC e quelli indicati nel programma annuale di formazione 2018 adottato dal MEF.

Il Protocollo, inoltre, consente di utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell’assolvimento della formazione dei commercialisti (art. 2, comma 8). I dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti agli Ordini territoriali mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a disposizione dei presidenti degli stessi Ordini dal prossimo 10 marzo, nell’area riservata del sito internet del Consiglio nazionale.

Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto all’Albo il numero complessivo dei crediti formativi ottenuti nel 2017. Gli Ordini, inoltre, dovranno tener conto dei crediti acquisiti tramite le attività di e-learning senza alcun limite”.

Nei prossimi mesi, gli Ordini territoriali riceveranno tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per il 2017. Inoltre, il rinvio al 31 dicembre 2018 della scadenza per l’obbligo formativo 2017 dei revisori legali (circolare RGS n. 28/2017) consente agli Ordini e al Consiglio nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018 (previsto dall’art. 3 del Protocollo) per la trasmissione dei suddetti dati

Ne consegue che, come indicato nella sezione “Revisione legale” del sito del MEF, i crediti maturati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori saranno registrati dal Ministero solo nei prossimi mesi in seguito alla comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale. Pertanto, gli iscritti all’Albo, non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti. In merito, alla comunicazione dei crediti maturati in relazione all’anno 2017 nella citata sezione del sito Mef si legge che “i crediti maturati saranno registrati soltanto in seguito alle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto previsto sia dalla circolare n. 26 del 2017 che dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati” con l’ulteriore specificazione che “Non si terrà conto di alcuna altra modalità di comunicazione, per motivi organizzativi e operativi. Gli iscritti al registro sono pertanto invitati a non trasmettere né documentazione di qualsiasi tipo né istanze di registrazione dei crediti”.




Commercianti e artigiani: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

L’Inps, con la circolare 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. Per l’anno 2018 le aliquote contributive sono pari alla misura del 24%. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

La recente prassi in materia:

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L n. 296/2006

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione




Precompilate 2018. Trasmissione telematica dei dati rilevanti anche per asili nido e terzo settore

La precompilata compie dei passi avanti e da quest’anno accoglie anche le erogazioni liberali e le rette per asili nido. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, infatti, dettano le istruzioni per la trasmissione telematica di queste informazioni e forniscono chiarimenti sulle modalità con cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei dati da parte del Fisco per l’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata. In base ai provvedimenti, firmati dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini e approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, l’opposizione all’utilizzo dei dati può essere esercitata via fax o mail fino al 28 febbraio 2018 per le spese relative alla frequenza degli asili. Per le informazioni relative alle erogazioni liberali, invece, i cittadini potranno esercitare la propria opposizione fino al 20 marzo.

Rette versate agli asili nido

A partire da quest’anno, gli asili nido devono trasmettere telematicamente alle Entrate una comunicazione con le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ciascun figlio per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili. La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette.

Dati delle erogazioni liberali

Dal 2018 le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni possono scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dai contribuenti persone fisiche. Possono inoltre comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Cos’è l’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata

I contribuenti che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido, e tutti coloro che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati di tali spese o erogazioni, inclusi i relativi rimborsi ricevuti, e di non farli inserire quindi nella propria dichiarazione precompilata.

Naturalmente, i dati, per quali è stata esercitata l’opposizione, possono comunque essere inseriti nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge per la detraibilità delle rette per la frequenza degli asili nido o, nel caso specifico delle erogazioni liberali, per la loro eventuale detraibilità e/o deducibilità.

Tempistica e modalità per esercitare l’opposizione

In particolare, l’opposizione all’utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il 28 febbraio 2018, comunicando le informazioni contenute nel modello fac-simile di richiesta di opposizione che sarà pubblicato il 12 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all’asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa. Tale comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it, oppure, inviando un fax al numero 0650762651.

Riguardo le erogazioni liberali, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei relativi dati si effettua con le seguenti modalità:

  • già da quest’anno, quindi in riferimento al 2017, comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate fino al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. In questo caso, vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile che sarà pubblicato il 12 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it, oppure, inviando un fax al numero 0650762650;
  • comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata. Quest’ultima modalità si applica però con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2018, quindi sarà utilizzabile il prossimo anno.

Sicurezza dei dati e accessi controllati

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dalla cifratura e da misure di controllo degli accessi al sistema dell’anagrafe tributaria. Inoltre, i dati e le notizie trasmessi dai soggetti tenuti alle comunicazioni sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria e non saranno accessibili fino alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opposizione. In caso di opposizione, infine, i dati relativi al contribuente sono cancellati integralmente dall’archivio. (Così, comunicato stampa del 10 febbraio 2018)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34431/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Elenchi intrastat: le istruzioni per l’uso e la compilazione si adeguano alle semplificazioni 2018

Con la determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 delle Dogane di concerto con le Entrate e Istat, approvate nuove istruzioni per la compilazione degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le nuove istruzioni “si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018” (art.2).

Per saperne di più:

Disposizioni di riferimento:

Le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat si adeguano alle semplificazioni 2018 – Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti

Soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017, recante: misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie … (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1642)

Modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti – Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Dogane, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2010, pag. 611);

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010dell’Agenzia delle Dogane (in “Finanza & Fisco” n. 6/2010, pag. 525);

Prassi:

Semplificazione INTRA. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

Nota del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –  prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1868) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 6 agosto 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2010, pag. 2589) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Ulteriori chiarimenti – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 21 giugno 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2010, pag. 1983) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Risposte ai quesiti pervenuti al Forum Intrastat– Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L .30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010;

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 marzo 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2010, pag. 772)  con oggetto: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia – Applicazione del meccanismo del reverse charge – Esercizio da parte del legislatore nazionale della facoltà ex art. 194 della direttiva 2006/112/CE – Conseguenze – Obbligo di utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente – Primo periodo di applicazione – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti l’applicazione non corretta delle nuove regole sull’inversione contabile – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Termini di presentazione – Periodicità – Contenuto – Modalità di presentazione-Nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi – Primo periodo di applicazione – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria dovuta al tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione dei nuovi elenchi – Artt. 194 e 196, della direttiva 2006/112/CE – Modifiche alla direttiva IVA – Direttiva 2008/8/CE – Direttiva 2008/117/CE – Provvedimenti nazionali di recepimento – Art. 1, comma 1, lettera h), D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010 – D.M. 22/02/2010 – Disposizioni esimenti l’applicazione delle sanzioni – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software

Diffusa la circolare con le istruzioni sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del software. Il documento di prassi fornisce i criteri sistematici per l’individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati. Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, la circolare richiama l’attenzione sulla necessità che la documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.

L’agevolazione in pillole

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

Soggetti destinatari dell’incentivo

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;

  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
  • Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Link ai documenti:

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con oggetto: OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.




Voucher digitalizzazione. Termine finale di presentazione posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018

Con decreto direttoriale 9 febbraio 2019 disposta la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Al fine di consentire comunque alle imprese il completamento delle attività di predisposizione delle domande e l’invio delle stesse, il termine finale di presentazione è posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.




Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni

Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018




Standard formato elettronico editabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci: la nuova tassonomia si adegua alle modifiche agli OIC 12 e 25

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il Mise informa che dal giorno 19 gennaio 2018, sul sito istituzionale www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova versione della tassonomia,  denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce CII Crediti dell’attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l’OIC12 e OIC25 (di seguito gli emendamenti).

La versione di tassonomia 2017-07-06 sostituisce la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata. In particolare, la nuova tassonomia 2017-07-06 è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito XBRL Italia (link al sito XBRL Italia).

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. (G.U. Serie Generale n.30 del 6 febbraio 2018)

 “Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 19 gennaio 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione XBRL (link al sito XBRL Italia) l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

Per tutte modifiche ai principi contabili nazionali, si rimanda alla apposita sezione del sito della Fondazione Organismo Italiano di Contabilità dedicata agli emendamenti che andranno applicati nella redazione di bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva

  • Emendamenti All’OIC 12 – Composizione e Schemi del bilancio d’esercizio
  • Emendamenti All’OIC 25 – Imposte sul reddito

Il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è barrato.

Emendamenti all’OIC 12 – Composizione e Schemi Del Bilancio d’esercizio

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

(Omissis)

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell’articolo 2435-bis del codice civile:

– A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

– … OMISSIS …

– C Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate

– … OMISSIS ….

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

(Omissis)

Il contenuto delle voci del conto economico

(Omissis)

A) Valore della produzione
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Omissis)

50. Le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio”.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

152 A) Gli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

154 A) Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

 

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

14) L’OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

15) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che “Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”. Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

16) L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

17) L’OIC ha emendato il paragrafo 50 dell’OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell’esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.

 

 

Emendamenti All’OIC 25 – Imposte sul reddito

 

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

30. Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis “crediti tributari” e CII 5-ter “imposte anticipate” sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII “Crediti”; la voce B2 fondo “per imposte, anche differite” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri” e la voce D12 “debiti tributari” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D “Debiti”. Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

99 A) L’emendamento al paragrafo 30, emesso in data 29 dicembre 2017, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

101 A) Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dell’emendamento al paragrafo 30, emesso in data 29 dicembre 2017, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all’emendamento emesso in data 29 dicembre 2017

5) L’OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

6) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che “Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”. Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

7) L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.




Fatturazione elettronica per farmaci nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale: i chiarimenti per la compilazione

Con circolare n. 2 del 1° febbraio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute forniti i primi chiarimenti operativi per l’applicazione della disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2017. In particolare, il documento di prassi si occupa della compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura elettronica, al fine di evitare criticità nell’invio del documento elettronico e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.  Specificato, inoltre, che sono interessati dall’applicazione del DM 20 dicembre 2017 esclusivamente i farmaci dotati di AIC, rilasciati ai sensi del:

  • Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e s.m.i., per i medicinali di uso umano»;
  • Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (e successive modifiche) per i medicinali di uso veterinario».

Si ricorda che il citato Decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) attua quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

Infatti la normativa dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco.

Per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

Il tali termini il predetto decreto disciplina le predette modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

Link al testo della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 1 febbraio 2018, n. 2, MEF-RGS, Prot. 17113, con oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – Per Farmaci – Fatture emesse nei confronti degli enti del SSN – Indicazione dell’AIC – Accesso da parte dell’AIFA ai dati ivi contenuti – DM 20/12/2017 – Art. 29, comma 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 20 dicembre 2017, recante: «Modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte dell’AIFA ai dati ivi contenuti», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

Per approfondimenti, di seguito il link alla sezione del sito della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)

Fatturazione Elettronica per Farmaci




Split payment: attribuita efficacia costitutiva agli elenchi

Con comunicato del 7 febbraio 2018 pubblicato nel sito del Dipartimento delle finanze, relativamente all’efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, “in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati” nel citato sito,  agli “elenchi“ è stata attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate (in “Finanza & Fisco” n. 25/2017, pag. 2032).

Pertanto,  spiega il Dipartimento, “al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”. A tal fine la consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment.

Si ricorda che nell’apposita del sito del Mef sezione:(http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata) vengono pubblicati gli elenchi per l’anno 2018, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).

Per saperne di più:

Link al Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 gennaio 2018, recante: modifiche all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti  da parte dei soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633




Precompilata: il Mef conferma la proroga all’8 febbraio 2018 del termine per la trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari

È prorogata all’8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, viene prorogato anche il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria opposizione all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l’8 marzo 2018.

Resta fermo il termine del 28 febbraio per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018, recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni 2017 relative al secondo semestre e alle integrazioni del primo

C’è tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Lo stabilisce il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017. Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

Due mesi per inviare i dati delle fatture

Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale.

Le semplificazioni

Come detto, il provvedimento recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017, in particolare per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti. Viene inoltre limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine, i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale. Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

Online due software di supporto

Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la loro compilazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018, recante: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78» – Pubblicato sito web dell’Agenzia delle entrate il 05/02/2018

Link al sito dell’Agenzia delle entrate per gli allegati:




Spese sanitarie. All’ 8 Febbraio l’invio dei dati

L’ Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018. Tale proroga, si riferisce alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta di 8 giorni anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018 sono state previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 e dal punto 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 settembre 2016, per consentire agli assistiti, per l’anno 2018, di poter esercitare la propria opposizione all’invio dei dati 2017 da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate fino all’8 febbraio 2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 9 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Nelle stesso provvedimento previsto, inoltre, che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in deroga ai termini indicati nel richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9 marzo 2018.

 Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2017. In particolare, gli operatori, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino all’8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.

Link al testo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Online il modello Redditi 2018 (PF) per le persone fisiche

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la versione definitiva del modello Redditi 2018 per le persone fisiche (PF).

Tra le novità:

Spazio ad affitti brevi 

Il modello Redditi PF apre alla nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro RB del modello. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da queste locazioni brevi costituisce reddito diverso e va inserito nel quadro RL.

Novità  anche sulla cedolare secca per le locazioni

È stato introdotto, infatti, un nuovo quadro LC dove è liquidata l’imposta assoggettata a cedolare secca del reddito dei fabbricati indicata nel quadro RB, compresa quella che deriva da locazione breve, e l’imposta assoggettata a cedolare secca applicata sui redditi diversi derivanti da locazioni brevi (nel caso del sublocatore o del comodatario) indicata nel quadro RL.

Nuovi residenti

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono effettuare l’opzione per aderire al regime d’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis del TUIR, per i redditi realizzati all’estero con il nuovo quadro NR.

Cambiano alcune detrazioni 

Tra i vari aggiornamenti dei nuovi modelli rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie relative alle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati sulle singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici condominiali, per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico, per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari e su parti comuni degli edifici condominiali.

Esclusione dalla tassazione per alcuni agricoltori

Nei quadri RA è stata prevista l’esclusione dalla tassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Link al Modelli 2018

Modello di dichiarazione “, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018, per il periodo d’imposta 2017, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)




Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d’imposta 2017: on line i modelli definitivi

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli Redditi enti non commerciali (Enc), Redditi società di persone (Sp), Redditi società di capitali (Sc), Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni approvati, con provvedimenti datati 30 gennaio 2018, sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell’iper ammortamento e l’aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata improntata al “criterio di cassa”.

Link ai Modelli dichiarativi 2018 Redditi (PF, SP, ENC, SC), CNM e IRAP

Modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Irap 2018” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)




Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2018 il termine per il contributo annuale 2018. Il mancato versamento è causa di sospensione

L’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2018, è pari ad euro 26,85, da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2018. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei recenti provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e n. 3970 del 10 gennaio 2018 con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. D‘indubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Pertanto, l’eventuale morosità oltre i 6 mesi (prudenzialmente rispettivamente entro il 9 e il 10 luglio 2018) concessi provocherà la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4.

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione”




Termine di conclusione del processo di conservazione dei modelli dichiarativi. In riferimento all’anno di produzione e trasmissione

In tema conservazione di documenti dematerializzati, nel caso in cui oggetto di conservazione siano i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Pertanto, se si tratta i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018. Questa la sintesi della risoluzione 9/E del 29 gennaio 2018.

Si ricorda, che già con risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2017, pag. 571), è stato chiarito che “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17/06/2014 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 29 gennaio 2018, con oggetto: OBBLIGHI FISCALI – Documenti fiscali – Scritture contabili – – Conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscali – Individuazione del termine ultimo per preservare le varie tipologie di modelli fiscali dematerializzati – Riferimento all’anno di produzione e trasmissione – Caso di specie – Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali (Redditi 2017- SC) – Art. 3 del D.M. 17/06/2014 – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – Art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10/06/1994, n. 357, conv. con mod, dalla L. 04/08/1994, n. 489




Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione

 

 

Con decreti del 9 e del 10 gennaio 2018, è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale, ai sensi dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Link al sito https://www.revisionelegale.mef.gov.it/ per prelevare i seguenti decreti:

Decreto di annullamento della sospensione dal Registro dei revisori legali di n.13 nominativi.

Decreto di revoca della sospensione dal Registro dei revisori legali di n.93 nominativi e 1 società

Decreto di iscrizione nel Registro dei revisori legali di n.74 nominativi.

Decreto di cancellazione dal Registro dei revisori legali di n.241 nominativi.

Avviso di cancellazione dal Registro dei revisori legali di n.1 nominativo.

Decreto di annullamento della sospensione dal Registro dei revisori legali di n.19 nominativi.

Decreto di sospensione dal Registro dei revisori legali di n.10298 nominativi e 10 società.

Decreto di sospensione dal Registro dei revisori legali di n.4110 nominativi e 38 società.




Italia-Colombia. Firmata la Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico della Colombia, Mauricio Cárdenas hanno firmato oggi (26 gennaio 2018) la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

La Convenzione costituisce un importante tassello nel processo di rafforzamento dei rapporti finanziari e commerciali con la Colombia, auspicato da istituzioni e imprese di entrambi i Paesi. Questo importante strumento per la eliminazione della doppia imposizione definisce un quadro giuridico stabile per gli operatori attivi in entrambi i Paesi, garantendo loro condizioni concorrenziali.

Il trattato è in linea con le più aggiornate disposizioni del Modello OCSE, al quale si ispira in larga parte, ed include anche numerose disposizioni frutto dei più recenti sviluppi del pacchetto BEPS – Base Erosion and Profit Shifting al fine del contrasto ai fenomeni di elusione ed erosione delle basi imponibili.

Anche in materia di scambio di informazioni, la Convenzione è dotata del più recente standard OCSE, costituendo un valido strumento per la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, nell’ottica della lotta ai fenomeni di evasione fiscale.

La Convenzione entrerà in vigore una volta ratificata da entrambi i Paesi, non appena sarà completato lo scambio degli strumenti di ratifica. (Così, comunicato stampa Mef n. 18 del 26 gennaio 2018)




Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull’utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l’Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

 

Come richiedere lo scomputo delle perdite anteriori al consolidato

 

Nel documento di prassi l’Agenzia ricorda che, come chiarito con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all’esercizio dell’opzione può essere richiesto con il modello IPEA, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.

 

Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti

 

In particolare, la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata. In un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.

L’Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato presentando il anche in alternativa al modello IPEA della consolidata, fino a concorrenza dell’importo accertato con l’atto unico.

 

Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato

 

La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell’opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato. L’Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2018)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale -Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplificazioni – Art. 40-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004

 

Link ai documenti richiamati:

 

Perdite di periodo e perdite pregresse: lo scomputo dai maggiori imponibili nei procedimenti di accertamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione -Presentazione dell’istanza Modello IPEA – Effetti – Sospensione termini – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo richiesto con i modelli IPEA e IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2014, prot. n. 133104 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 9-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’art. 40-bis del D.P.R. 600/1973

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 6 giugno 2011: «Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DM del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2004»




Determinazione della base imponibile IRES e IRAP. In Gazzetta i tre nuovi decreti di coordinamento con i principi contabili internazionali

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, i tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011   (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

Di seguito i link per prelevare il testo dal sito della Gazzetta Ufficiale

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».

 

 




Solidarietà nel pagamento dell’IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018, esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA di cui all’articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle relative disposizioni di attuazione anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Di conseguenza il novellato D.M. 22 dicembre 2005 ora individua le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;

b) prodotti di telefonia e loro accessori;

c) personal computer, componenti ed accessori;

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori di gomma (“flaps”)

d-ter ) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011). La lettera aggiunta dall’ art. 1 D.M. 10.01.2018 (con applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 24.01.2018

Link al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, recante: «Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 




Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d’imposta 2017: on line le bozze

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate le bozze dei modelli Redditi persone fisiche (Pf), Redditi enti non commerciali (Enc), Redditi società di persone (Sp), Redditi società di capitali (Sc), Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni in bozza sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell’iper ammortamento e l’aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata improntata al “criterio di cassa”.

Modelli dichiarativi 2018 in bozze: Redditi (PF, PF1, PF2, PF3, SP, ENC, SC), CNM e IRAP

(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)